TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/01/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1499/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1499/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata il [...] in [...], Parte_1
, nata il [...] in [...], Parte_2
, nata il [...] in [...], Parte_3
, nato il [...] in [...] Parte_4
(Brasile), , nato il [...] in [...] (con Parte_5
l'avv. Andrea Parise)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 1° febbraio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il [...] nel Comune di Altamura (Bari), Persona_1
figlio legittimo dei cittadini italiani e il quale, in data Controparte_2 Persona_2
16.04.1898, sempre nel Comune di Altamura (Bari), sposava Parte_6
Dall'unione dei suddetti coniugi, emigrati in Brasile, nasceva, nel distretto di Tuiti circoscrizione di Bragança Stato di Sao Paulo, in data 10.10.1906, , il quale, il Parte_7
22.12.1934, nel distretto di Pas do Belemzinho - circoscrizione di Sao Paulo/SP (Brasile), sposava dalla loro unione nasceva, nel distretto di Tuatapé in Sao Paulo/SP (Brasile), Persona_3
1 in data 09.09.1937, , la quale, il 05.12.1963, ivi, sposava , unione Persona_4 CP_3
dalla quale nascevano, in Sao Paulo/SP (Brasile), (07.03.1965), Parte_1 Parte_5
(18.05.1966).
-il 07.01.1994- sposava, in Sao Paulo/SP (Brasile), Pt_1 Pt_1 Persona_5
unione dalla quale nascevano, (09.02.1996),
[...] Parte_2 [...]
(20.11.1997), (04.10.2000). Parte_3 Parte_4
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 17 settembre 2024, non si
è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta e apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il Persona_1
proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_4
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione Parte_8 di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
2 3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze poc'anzi evidenziate (allegate e comprovate dall'Amministrazione resistente), le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
nata il [...] in [...]), , Parte_2
nata il [...] in [...], , Parte_3
nata il [...] in [...], Parte_4
, nato il [...] in [...], , nato il
[...] Parte_5
18.05.1966 in Sao Paulo Stato di Sao Paulo (Brasile), così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 27 gennaio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Gianluca
Tarantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1499/2024 di R.G. avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana e vertente
TRA
, nata il [...] in [...], Parte_1
, nata il [...] in [...], Parte_2
, nata il [...] in [...], Parte_3
, nato il [...] in [...] Parte_4
(Brasile), , nato il [...] in [...] (con Parte_5
l'avv. Andrea Parise)
- parte ricorrente -
E
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ope legis Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari
- parte resistente -
e con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – Con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c., depositato il 1° febbraio 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il [...] nel Comune di Altamura (Bari), Persona_1
figlio legittimo dei cittadini italiani e il quale, in data Controparte_2 Persona_2
16.04.1898, sempre nel Comune di Altamura (Bari), sposava Parte_6
Dall'unione dei suddetti coniugi, emigrati in Brasile, nasceva, nel distretto di Tuiti circoscrizione di Bragança Stato di Sao Paulo, in data 10.10.1906, , il quale, il Parte_7
22.12.1934, nel distretto di Pas do Belemzinho - circoscrizione di Sao Paulo/SP (Brasile), sposava dalla loro unione nasceva, nel distretto di Tuatapé in Sao Paulo/SP (Brasile), Persona_3
1 in data 09.09.1937, , la quale, il 05.12.1963, ivi, sposava , unione Persona_4 CP_3
dalla quale nascevano, in Sao Paulo/SP (Brasile), (07.03.1965), Parte_1 Parte_5
(18.05.1966).
-il 07.01.1994- sposava, in Sao Paulo/SP (Brasile), Pt_1 Pt_1 Persona_5
unione dalla quale nascevano, (09.02.1996),
[...] Parte_2 [...]
(20.11.1997), (04.10.2000). Parte_3 Parte_4
Parte resistente, costituitasi in giudizio con memoria depositata il 17 settembre 2024, non si
è opposta nel merito alla domanda né ha contestato i documenti versati nel fascicolo telematico da parte ricorrente, invocando la situazione di cronica insostenibilità del flusso di domande di cittadinanza formulate ai sensi dell'art.1 della L. 91/1992, tale da rivestire carattere di eccezionalità atto a costituire giusto motivo per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
All'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, dev'essere accolto.
La linea di discendenza rappresentata nel libello introduttivo trova riscontro nella documentazione depositata telematicamente, debitamente tradotta e apostillata.
È, dunque, provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti dal cittadino italiano, , il quale -mai naturalizzatosi brasiliano- ha, indi, trasmesso il Persona_1
proprio status civitatis a tutti i propri discendenti, ex art. 1 della L. n. 91/1992.
Per completezza di disamina si rileva che i ricorrenti hanno presentato richiesta di convocazione al competente , seguendo le istruzioni reperibili sul sito Controparte_4
web istituzionale, al fine di vedersi riconoscere il proprio status civitatis italiano iure sanguins, ai sensi della Legge n. 91/1992, quali discendenti - in linea diretta - di cittadino italiano, senza, tuttavia, ricevere alcuna comunicazione circa l'avvio del procedimento.
Ebbene, è fatto, oramai, notorio che i in Brasile versano in una condizione Parte_8 di gravissimo ritardo, con la conseguente impossibilità d'evadere in tempi certi e brevi il rilevantissimo numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentate e, indi, con la conseguente assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta confezionata dagli odierni ricorrenti, laddove, ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241/1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo: si giustifica, in tal fatta, l'interesse ad adire la tutela giurisdizionale..
2 3 – In mancanza di opposizione e alla luce delle circostanze poc'anzi evidenziate (allegate e comprovate dall'Amministrazione resistente), le spese di lite possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1
nata il [...] in [...]), , Parte_2
nata il [...] in [...], , Parte_3
nata il [...] in [...], Parte_4
, nato il [...] in [...], , nato il
[...] Parte_5
18.05.1966 in Sao Paulo Stato di Sao Paulo (Brasile), così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Bari il 27 gennaio 2025
Il Giudice
Gianluca Tarantino
3