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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1983/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1983/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA A MONTE Parte_1 C.F._1
SUELLO 5 20133 MILANO presso lo studio dell'avv. LOMBARDI STEFANIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
VIA NINO BIXIO, 1 89127 REGGIO CALABRIA presso lo studio dell'avv. MARCHESE FABIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
C.F. ), con sede in Milano, Piazza F. Meda n. 4 Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE pagina 1 di 7 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis riformare la sentenza n.828/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1. accertare e dichiarare l'operatività del limite di cui all'art. 72 ter cit. e dell'art. 545 comma 1 c.p.c., per l'effetto, emettere sentenza dichiarativa con la quale statuire che il pignoramento di cui agli atti è nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace, stante l'improcedibilità dell'azione esecutiva e conseguentemente disporre la liberazione delle somme vincolate in favore della signora Pt_1
.
[...]
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_3
Nel riportarsi a tutte le domande, eccezioni, deduzioni, difese e conclusioni formulate in tutti gli atti e verbali di causa, nessuna esclusa o rinunciata, si precisano le conclusioni insistendo nel rigetto dell'appello proposto dal contribuente e chiedendo la conferma dalla sentenza impugnata.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente grado giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Busto Arsizio, definendo la causa n. 3410/2023 di Rg., con sentenza n. 828/2024 del
25 giugno 2024, pubblicata il giorno successivo, rigettava - con condanna al rimborso delle spese di lite a carico della procedente e distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore della convenuta -,
l'opposizione all'esecuzione - nella fase di merito conseguente ad ordinanza di sospensione emessa dal Giudice dell'Esecuzione il 9.2.2023 -, con la quale la signora da Milano aveva Parte_1 chiesto nei confronti dell' e nel contraddittorio, esteso iussu Controparte_1 judicis, anche del terzo pignorato – rimasto contumace -, fosse accertata e CP_2 dichiarata la nullità, annullabilità, l'illegittimità e l'inefficacia del pignoramento presso terzi notificatole ex art. 72 DPR 602/1973, a seguito del quale era stata sottoposta a vincolo la somma di Co
€ 18.553,97 dovutale dal predetto Istituto Credito in virtù del rapporto di conto corrente n. 15418 di sua pertinenza, sostenendo, a tal fine, che detto importo le fosse stato accreditato a titolo di contributo di mantenimento nell'ambito di rapporti di diritto di famiglia e che, quindi, derivasse da credito di natura alimentare, con conseguente impignorabilità ex art. 545, primo comma, cpc.
pagina 2 di 7 1.2 Avverso tale decisione proponeva appello la signora con atto di citazione notificato Parte_1 il 2 luglio 2024.
1.3 Nel giudizio così radicato si costituiva l' con comparsa di Controparte_1 risposta del 18 luglio 2024, con la quale resisteva al gravame.
1.4 Ad esito della prima udienza del 19 novembre 2024, il precedente Consigliere istruttore, dichiarata la contumacia del su richiesta dei rispettivi procuratori presenti, rinviava al 13 CP_2 maggio 2025 la rimessione al Collegio, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.5 Alla predetta udienza del 13 maggio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai difensori delle parti di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva la causa per la decisione al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza, laddove, a suo avviso, il Tribunale non ha adeguatamente valutato che quanto percepito per emolumenti da lavoro da parte sua (€
700,00 mensili), date le sue ridotte capacità occupazionali, è esiguo rispetto al parametro di cui all'importo della pensione sociale, circostanza dalla quale il primo decidente avrebbe dovuto dedurre che quanto posto a carico dell'ex coniuge (€ 550,00 mensili) costituisce assegno alimentare.
2.2 Nel caso di specie, prosegue la signora i dati oggettivi offerti al primo decidente Pt_1 dimostravano esattamente il contrario di quanto dal medesimo ritenuto, essendo documentale che la propria situazione è ulteriormente peggiorata.
2.3 D'altra parte, aggiunge la procedente (secondo motivo), la somma accreditatale sul conto corrente pignorato (€ 24.528,75) comprende sicuramente anche l'importo dovuto dall'ex coniuge nel corso degli anni, che, se versato regolarmente e cioè mensilmente – e non in unica soluzione, come avvenuto in concreto – avrebbe comportato la limitazione dell'esecuzione alle sole somme eccedenti l'importo minimo costituito da tre volte l'assegno sociale e, quindi, non si sarebbe potuta intraprendere alcuna azione esecutiva, che, al contrario, il Giudice a quo ha ritenuto legittima, anziché censurare l'ingiusto comportamento dell' appellata. CP_1
2.4 Oltre a ciò (terzo motivo), per l'attrice, il Tribunale nel fondare il proprio convincimento e pagina 3 di 7 disattendendo la propria contestazione di impignorabilità, si è sostituito al creditore opposto, che nulla aveva eccepito al riguardo né nella fase cautelare, né in quella di merito, in tale modo completamente ignorando quanto precedentemente statuito in sede cautelare dal Giudice dell'Esecuzione; il che inficia ulteriormente la decisione qui gravata.
3.1 L'appello è destituito di fondamento.
3.2 Vale, al riguardo, rammentare come per la granitica giurisprudenza da tempo formatasi in sede di merito e di legittimità in materia anche dopo la riforma del diritto di famiglia, che ha parificato la posizione dei coniugi rispetto al diritto al mantenimento in caso di separazione, non è venuta meno la differenza tra mantenimento e alimenti;
e pertanto, mentre il mantenimento consiste nella prestazione di tutto quanto risulti necessario alla conservazione del tenore di vita corrispondente alla posizione economico e sociale dei coniugi e spetta al coniuge che non abbia avuto responsabilità nella separazione e non disponga di mezzi sufficienti alla predetta esigenze nei limiti della inadeguatezza dei propri redditi e in proporzione alle sostanze dell'obbligato, soltanto la prestazione di alimenti presuppone uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento, con la precisazione che il credito dell'assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità ai sensi dell'articolo 156 codice di procedura civile, avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari, con conseguente piena pignorabilità; ed ancora: solo il credito relativo al mantenimento di figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare, perché tale credito presuppone uno stato bisogno strutturale proprio in quanto riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un trattamento di diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento ex articolo 147 codice civile con riguardo alla complessiva formazione della persona;
non altrettanto può, invece, dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge, il quale non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona o che versi in stato di bisogno, non essendo in grado di provvedere materialmente a se stesso;
e, del resto, la diversità appena nucleata è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale, la quale ha statuito che l'assegno di mantenimento al coniuge separato non è equiparabile ad un credito alimentare, posta la sua maggiore latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibili al coniuge in parola solo purchè si trovi in stato di bisogno pagina 4 di 7 e nella impossibilità di svolgere attività lavorativa (ex multis, cfr.: Cassazione Civile, Se. 3, sentenze n. 9686/20 depositata il 26.5.2020 e n. 6519/96 del 19.7.1996; Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza n. 3033/80 dell'8.5.1980; Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 18287 dell'11.7.2018; Corte Costituzionale, 21.1.2000, n. 17).
3.3 Orbene: calati i surriferiti princìpi al caso di specie, emerge come la decisione del Giudice a quo sia pienamente condivisibile e sorretta da congrua e corretta motivazione dell'iter logico-giuridico di formazione del suo convincimento.
3.4 Rileva il Collegio, in proposito, come in causa sia pacifico che la signora goda per sé stessa Pt_1
(e non per il figlio, nemmeno collocato presso di lei) di un assegno di mantenimento di € 550,00 mensili a carico dell'ex coniuge, signor con la specifica finalità, consacrata nella Persona_1 sentenza n. 286/2016 del Tribunale di Varese (doc. 8 del fascicolo dell'iniziale ricorso ex art. 615, secondo comma, cpc), di garantirle di continuare a fruire del medesimo tenore di vita avuto durante il matrimonio, quindi, non perché versi in stato di bisogno;
condizione, peraltro, da escludersi in radice, posto che la stessa ha un proprio lavoro, dal quale ottiene un congruo e di per sé sufficiente reddito di € 700,00 mensili, come risulta dagli estratti di conto corrente prodotti in prime cure dall'opponente (doc.
3-5 del medesimo fascicolo). Né l'appellante ha alcun modo dimostrato la sussistenza di ulteriori circostanze, idonee, in astratto, a comprovarne esigenze particolari, tali da giustificare una diversa considerazione di quanto versatole a titolo di assegno di mantenimento, a nulla valendo quanto, del tutto apoditticamente, dalla medesima tardivamente riferito in questa sede circa un suo non meglio precisato, ma solo enunciato, peggioramento dal punto di vista economico.
3.5 Pertanto, l'importo di € 24.528,75 accreditato sul conto corrente dell'appellante (v. doc. 5, stesso fascicolo), di cui € 18.553,97 sottoposti a vincolo pignoratizio (doc. 1-2), non può in alcun modo qualificarsi come integrante apporto economico di natura alimentare.
3.6 Da qui, la piena pignorabilità delle somme oggetto di causa, in quanto non ricadenti nella disciplina di cui all'art. 545 cpc.
3.7 D'altra parte, non risulta affatto, al contrario di quanto sostenuto dall'attrice nel terzo motivo di gravame, che l'appellata non avesse in prime cure proposto alcuna specifica eccezione con riguardo alla questione della impignorabilità delle somme rinvenute sul proprio conto corrente dedotta da parte sua, avendola l' pienamente ed ampiamente, oltre che fondatamente, Controparte_3 affrontata a pag. 12 della comparsa di risposta depositata in sede cautelare (procedimento n. pagina 5 di 7 1834/22 di Rg.) e, poi, a pag. 6 della comparsa di risposta depositata nella successiva fase di merito, definita con la sentenza qui gravata, in definitiva, totalmente esente dalle censure mossevi dalla procedente.
4.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. Parte_1
828/2024 del 25 giugno 2024, pubblicata il 26 giugno 2024, del Tribunale di Busto Arsizio, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
4.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza attività istruttoria e con limitata attività di trattazione, che giustifica il dimidiamento del relativo compenso), seguono la soccombenza dell'appellante verso l' nulla, invece, per le spese relativamente al rapporto Controparte_1 processuale insorto con in quanto rimasta contumace. CP_2
4.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla signora avverso la Parte_1 sentenza n. 828/2024 del 25 giugno 2024, pubblicata il 26 giugno 2024, del Tribunale di Busto
Arsizio, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, signora alla rifusione in favore dell'appellata, Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 4.888,00 Controparte_1
(di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del
15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) nulla per le spese relativamente al rapporto processuale insorto con CP_2
pagina 6 di 7 4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Maria Grazia Federici
Palatino di Villachiara Ragazzoni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Maria Grazia Federici Presidente dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere dr. Arnaldo Martinengo Villagana Palatino
di Villachiara Ragazzoni Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1983/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente domiciliata in VIA A MONTE Parte_1 C.F._1
SUELLO 5 20133 MILANO presso lo studio dell'avv. LOMBARDI STEFANIA, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
VIA NINO BIXIO, 1 89127 REGGIO CALABRIA presso lo studio dell'avv. MARCHESE FABIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
C.F. ), con sede in Milano, Piazza F. Meda n. 4 Controparte_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE pagina 1 di 7 sulle seguenti conclusioni:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano contrariis reiectis riformare la sentenza n.828/2024 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti:
1. accertare e dichiarare l'operatività del limite di cui all'art. 72 ter cit. e dell'art. 545 comma 1 c.p.c., per l'effetto, emettere sentenza dichiarativa con la quale statuire che il pignoramento di cui agli atti è nullo e/o annullabile e/o illegittimo e/o inefficace, stante l'improcedibilità dell'azione esecutiva e conseguentemente disporre la liberazione delle somme vincolate in favore della signora Pt_1
.
[...]
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Per Controparte_3
Nel riportarsi a tutte le domande, eccezioni, deduzioni, difese e conclusioni formulate in tutti gli atti e verbali di causa, nessuna esclusa o rinunciata, si precisano le conclusioni insistendo nel rigetto dell'appello proposto dal contribuente e chiedendo la conferma dalla sentenza impugnata.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del presente grado giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Il Tribunale di Busto Arsizio, definendo la causa n. 3410/2023 di Rg., con sentenza n. 828/2024 del
25 giugno 2024, pubblicata il giorno successivo, rigettava - con condanna al rimborso delle spese di lite a carico della procedente e distrazione ex art. 93 cpc in favore del difensore della convenuta -,
l'opposizione all'esecuzione - nella fase di merito conseguente ad ordinanza di sospensione emessa dal Giudice dell'Esecuzione il 9.2.2023 -, con la quale la signora da Milano aveva Parte_1 chiesto nei confronti dell' e nel contraddittorio, esteso iussu Controparte_1 judicis, anche del terzo pignorato – rimasto contumace -, fosse accertata e CP_2 dichiarata la nullità, annullabilità, l'illegittimità e l'inefficacia del pignoramento presso terzi notificatole ex art. 72 DPR 602/1973, a seguito del quale era stata sottoposta a vincolo la somma di Co
€ 18.553,97 dovutale dal predetto Istituto Credito in virtù del rapporto di conto corrente n. 15418 di sua pertinenza, sostenendo, a tal fine, che detto importo le fosse stato accreditato a titolo di contributo di mantenimento nell'ambito di rapporti di diritto di famiglia e che, quindi, derivasse da credito di natura alimentare, con conseguente impignorabilità ex art. 545, primo comma, cpc.
pagina 2 di 7 1.2 Avverso tale decisione proponeva appello la signora con atto di citazione notificato Parte_1 il 2 luglio 2024.
1.3 Nel giudizio così radicato si costituiva l' con comparsa di Controparte_1 risposta del 18 luglio 2024, con la quale resisteva al gravame.
1.4 Ad esito della prima udienza del 19 novembre 2024, il precedente Consigliere istruttore, dichiarata la contumacia del su richiesta dei rispettivi procuratori presenti, rinviava al 13 CP_2 maggio 2025 la rimessione al Collegio, con concessione dei termini ex art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli atti conclusivi.
1.5 Alla predetta udienza del 13 maggio 2025 – tenuta con trattazione ex art. 127 ter cpc mediante deposito dai difensori delle parti di apposite note scritte – il nuovo Consigliere istruttore, designato dal Presidente della Corte il 20 gennaio 2025, rimetteva la causa per la decisione al Collegio, nella composizione di cui in epigrafe.
2.1 Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza, laddove, a suo avviso, il Tribunale non ha adeguatamente valutato che quanto percepito per emolumenti da lavoro da parte sua (€
700,00 mensili), date le sue ridotte capacità occupazionali, è esiguo rispetto al parametro di cui all'importo della pensione sociale, circostanza dalla quale il primo decidente avrebbe dovuto dedurre che quanto posto a carico dell'ex coniuge (€ 550,00 mensili) costituisce assegno alimentare.
2.2 Nel caso di specie, prosegue la signora i dati oggettivi offerti al primo decidente Pt_1 dimostravano esattamente il contrario di quanto dal medesimo ritenuto, essendo documentale che la propria situazione è ulteriormente peggiorata.
2.3 D'altra parte, aggiunge la procedente (secondo motivo), la somma accreditatale sul conto corrente pignorato (€ 24.528,75) comprende sicuramente anche l'importo dovuto dall'ex coniuge nel corso degli anni, che, se versato regolarmente e cioè mensilmente – e non in unica soluzione, come avvenuto in concreto – avrebbe comportato la limitazione dell'esecuzione alle sole somme eccedenti l'importo minimo costituito da tre volte l'assegno sociale e, quindi, non si sarebbe potuta intraprendere alcuna azione esecutiva, che, al contrario, il Giudice a quo ha ritenuto legittima, anziché censurare l'ingiusto comportamento dell' appellata. CP_1
2.4 Oltre a ciò (terzo motivo), per l'attrice, il Tribunale nel fondare il proprio convincimento e pagina 3 di 7 disattendendo la propria contestazione di impignorabilità, si è sostituito al creditore opposto, che nulla aveva eccepito al riguardo né nella fase cautelare, né in quella di merito, in tale modo completamente ignorando quanto precedentemente statuito in sede cautelare dal Giudice dell'Esecuzione; il che inficia ulteriormente la decisione qui gravata.
3.1 L'appello è destituito di fondamento.
3.2 Vale, al riguardo, rammentare come per la granitica giurisprudenza da tempo formatasi in sede di merito e di legittimità in materia anche dopo la riforma del diritto di famiglia, che ha parificato la posizione dei coniugi rispetto al diritto al mantenimento in caso di separazione, non è venuta meno la differenza tra mantenimento e alimenti;
e pertanto, mentre il mantenimento consiste nella prestazione di tutto quanto risulti necessario alla conservazione del tenore di vita corrispondente alla posizione economico e sociale dei coniugi e spetta al coniuge che non abbia avuto responsabilità nella separazione e non disponga di mezzi sufficienti alla predetta esigenze nei limiti della inadeguatezza dei propri redditi e in proporzione alle sostanze dell'obbligato, soltanto la prestazione di alimenti presuppone uno stato di totale assenza di mezzi di sostentamento, con la precisazione che il credito dell'assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità ai sensi dell'articolo 156 codice di procedura civile, avendo la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari, con conseguente piena pignorabilità; ed ancora: solo il credito relativo al mantenimento di figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è propriamente alimentare, perché tale credito presuppone uno stato bisogno strutturale proprio in quanto riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un trattamento di diritto di sostentamento conformato dall'ordinamento ex articolo 147 codice civile con riguardo alla complessiva formazione della persona;
non altrettanto può, invece, dirsi del credito a titolo di mantenimento del coniuge, il quale non ha pari struttura, posto che trova la sua fonte legale nel diritto all'assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nell'incapacità della persona o che versi in stato di bisogno, non essendo in grado di provvedere materialmente a se stesso;
e, del resto, la diversità appena nucleata è stata riconosciuta anche dalla Corte costituzionale, la quale ha statuito che l'assegno di mantenimento al coniuge separato non è equiparabile ad un credito alimentare, posta la sua maggiore latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibili al coniuge in parola solo purchè si trovi in stato di bisogno pagina 4 di 7 e nella impossibilità di svolgere attività lavorativa (ex multis, cfr.: Cassazione Civile, Se. 3, sentenze n. 9686/20 depositata il 26.5.2020 e n. 6519/96 del 19.7.1996; Cassazione Civile, Sez. 1, sentenza n. 3033/80 dell'8.5.1980; Corte di Cassazione, Sez. Unite, sentenza n. 18287 dell'11.7.2018; Corte Costituzionale, 21.1.2000, n. 17).
3.3 Orbene: calati i surriferiti princìpi al caso di specie, emerge come la decisione del Giudice a quo sia pienamente condivisibile e sorretta da congrua e corretta motivazione dell'iter logico-giuridico di formazione del suo convincimento.
3.4 Rileva il Collegio, in proposito, come in causa sia pacifico che la signora goda per sé stessa Pt_1
(e non per il figlio, nemmeno collocato presso di lei) di un assegno di mantenimento di € 550,00 mensili a carico dell'ex coniuge, signor con la specifica finalità, consacrata nella Persona_1 sentenza n. 286/2016 del Tribunale di Varese (doc. 8 del fascicolo dell'iniziale ricorso ex art. 615, secondo comma, cpc), di garantirle di continuare a fruire del medesimo tenore di vita avuto durante il matrimonio, quindi, non perché versi in stato di bisogno;
condizione, peraltro, da escludersi in radice, posto che la stessa ha un proprio lavoro, dal quale ottiene un congruo e di per sé sufficiente reddito di € 700,00 mensili, come risulta dagli estratti di conto corrente prodotti in prime cure dall'opponente (doc.
3-5 del medesimo fascicolo). Né l'appellante ha alcun modo dimostrato la sussistenza di ulteriori circostanze, idonee, in astratto, a comprovarne esigenze particolari, tali da giustificare una diversa considerazione di quanto versatole a titolo di assegno di mantenimento, a nulla valendo quanto, del tutto apoditticamente, dalla medesima tardivamente riferito in questa sede circa un suo non meglio precisato, ma solo enunciato, peggioramento dal punto di vista economico.
3.5 Pertanto, l'importo di € 24.528,75 accreditato sul conto corrente dell'appellante (v. doc. 5, stesso fascicolo), di cui € 18.553,97 sottoposti a vincolo pignoratizio (doc. 1-2), non può in alcun modo qualificarsi come integrante apporto economico di natura alimentare.
3.6 Da qui, la piena pignorabilità delle somme oggetto di causa, in quanto non ricadenti nella disciplina di cui all'art. 545 cpc.
3.7 D'altra parte, non risulta affatto, al contrario di quanto sostenuto dall'attrice nel terzo motivo di gravame, che l'appellata non avesse in prime cure proposto alcuna specifica eccezione con riguardo alla questione della impignorabilità delle somme rinvenute sul proprio conto corrente dedotta da parte sua, avendola l' pienamente ed ampiamente, oltre che fondatamente, Controparte_3 affrontata a pag. 12 della comparsa di risposta depositata in sede cautelare (procedimento n. pagina 5 di 7 1834/22 di Rg.) e, poi, a pag. 6 della comparsa di risposta depositata nella successiva fase di merito, definita con la sentenza qui gravata, in definitiva, totalmente esente dalle censure mossevi dalla procedente.
4.1 Le considerazioni che precedono, assorbenti ogni altra domanda, istanza, eccezione e questione di causa, portano al rigetto dell'appello proposto dalla signora avverso la sentenza n. Parte_1
828/2024 del 25 giugno 2024, pubblicata il 26 giugno 2024, del Tribunale di Busto Arsizio, che, per l'effetto, va confermata integralmente.
4.2 Le spese del presente grado di giudizio, che si determinano come in dispositivo, applicati i parametri medi introdotti con d.m. n.55/2014, come integrati dal DM 37/2018 e adeguati dal DM.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia, alla sua natura e all'attività difensiva in concreto svolta (in sostanza, senza attività istruttoria e con limitata attività di trattazione, che giustifica il dimidiamento del relativo compenso), seguono la soccombenza dell'appellante verso l' nulla, invece, per le spese relativamente al rapporto Controparte_1 processuale insorto con in quanto rimasta contumace. CP_2
4.3 Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio 2002 numero
115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, assorbita o respinta ogni altra domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla signora avverso la Parte_1 sentenza n. 828/2024 del 25 giugno 2024, pubblicata il 26 giugno 2024, del Tribunale di Busto
Arsizio, così provvede:
1) respinge l'appello avverso la sentenza di cui sopra, che, per l'effetto, conferma;
2) condanna l'appellante, signora alla rifusione in favore dell'appellata, Parte_1 [...]
, delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 4.888,00 Controparte_1
(di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali, nella misura del
15%, ed agli oneri e contributi come per Legge;
3) nulla per le spese relativamente al rapporto processuale insorto con CP_2
pagina 6 di 7 4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 comma 1 - quater del D.P.R. 30 maggio
2002 numero 115, così come modificato dall'articolo 1 comma 17 della legge 24/12/2012 numero 228.
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
dr. Arnaldo Martinengo Villagana dott.ssa Maria Grazia Federici
Palatino di Villachiara Ragazzoni
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