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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott. M.Teresa Spanu Presidente
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 420/2020 R.G.
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Daniele Condemi, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Pessina, 36 ha eletto domicilio;
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa, in forza di procura speciale, in atti, del Notaio di Milano rep Persona_1
140512 – racc 35394, dall'Avv. Stefano Baghino, presso il cui studio, in Cagliari, in Via
Millelire, 1 ha eletto domicilio;
appellata
CONCLUSIONI
Nell'interesse della appellante: revocare il decreto opposto;
nel merito, affermare infondata in fatto e in diritto ogni avversa pretesa;
in via subordinata, nel merito,
determinare la minor somma dovuta rispetto a quanto ingiunto;
Nell'interesse della appellata: in via principale, rigettare l'avversa impugnazione perché
totalmente infondata, e confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in ogni caso,
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1158/2014 con il quale il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto di pagare, a favore della la complessiva somma di € 174.388,12, oltre interessi e spese Controparte_2
della procedura monitoria, quale saldo passivo del conto corrente n. 70011437.
A sostegno dell'opposizione, la società deduceva la illegittimità di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto, di qualunque tasso superiore a quello di legge e di qualsiasi forma di anatocismo, sostenendo che “nulla
è dovuto”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Interveniva nel giudizio assumendo di avere acquistato il Controparte_1
credito da Controparte_2
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 10
novembre 2020, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale così argomentava:
- che l'istituto di credito opposto aveva assolto all'onus probandi che le incombeva quale attrice sostanziale - quantunque convenuta processuale nel giudizio di opposizione - con la produzione del contratto di conto corrente stipulato in forma scritta con la opponente -
che, oltre a contenere la chiara indicazione del tasso nominale a debito del correntista,
prevedeva anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia debitori che creditori -
e degli estratti conto della apertura alla chiusura dello stesso, dai quali risultava un saldo a debito del correntista, alla data del 31 ottobre 2013, pari a € 243.983,36 (la domanda era peraltro limitata già in sede monitoria a € 174.388,12, somma ingiunta, per effetto del ricalcolo del saldo operato dalla banca al netto delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi, con capitalizzazione trimestrale, su esse applicati);
- che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era legittima poiché applicata agli interessi sia debitori che creditori, coerentemente all'art. 120, comma 2 del T.U.B. e alla deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio del 9 febbraio 2000;
- che la deduzione dell'opponente della applicazione di interessi usurari era vaga e
2 indeterminata, poiché non erano stati allegati, e tanto meno dimostrati, i tempi, i modi, la misura del superamento del tasso soglia.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello da che, Parte_1
previamente rilevando che la interveniente non dimostrava la cessione ad essa del credito da parte di e, quindi, la titolarità del diritto sostanziale dedotto in Controparte_2
giudizio, la ha censura: per non avere, il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo,
confermandolo sebbene la banca avesse ridimensionato le proprie pretese rispetto allo scoperto di conto corrente inizialmente comunicato alla debitrice;
per non avere, il primo giudice, correttamente applicato i principi sull'onere della prova nelle azioni relative a rapporti bancari, trascurando, in particolare, il principio di cui all'art. 115, comma 1 c.p.c., anche con riferimento ai documenti prodotti dall'opponente, appunto, non contestati;
per essere, conseguentemente, ingiusta la condanna alle spese di lite.
Si è costituita, in secondo grado, che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., di cui, comunque, ha chiesto il rigetto.
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 4 novembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Relativamente al difetto di prova della titolarità del credito in capo alla intervenente
Commerciale dedotto per la prima volta nell'atto di appello da Parte_1 Controparte_1
occorre premettere - così disattendendo l'eccezione di tardività sollevata dalla
[...]
appellata - che non si tratta di eccezione in senso stretto, soggetta al regime di preclusioni temporali, bensì argomentazione difensiva aperta al contraddittorio processuale in ogni stato e grado del giudizio e rilevabile d'ufficio (Cass., S.U., 2951/2016).
Tanto precisato, è pacifico il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina dell'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in tale operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
3 Peraltro, come la giurisprudenza di legittimità ha costantemente statuito, l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari è stato semplificato,
affermandosi che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - che produce gli effetti di notifica indicati nell'art. 1264 c.c. - recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., 841/2025,
13289/2024).
Tanto premesso, l'eccezione è infondata.
Infatti, ha prodotto in primo grado in allegato all'atto di Controparte_1
intervento, l'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda, n. 68 del 14 giugno 2018, in cui aveva dato comunicazione di avere concluso con Banco di Sardegna S.p.A. un contratto di cessione dei crediti pecuniari in virtù del quale aveva acquistato pro soluto, dalla suddetta banca cedente, tutti i crediti pecuniari individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione e vantati verso creditori classificati a sofferenza: crediti, questi, derivanti da tipologie di rapporti quali finanziamenti, incluse aperture di credito, e/o crediti di firma.
In particolare, era stato comunicato, con il suddetto avviso, che era stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori esistente verso la Banca cedente alla data del dicembre 2017 e che la banca cedente e la società cessionaria avrebbero reso disponibili nella pagina web www.bancosardegna.it i dati identificati dei crediti, sino a loro estinzione.
Orbene, la tipologia di credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo da
- cui in corso di causa è subentrata la cessionaria Controparte_2 [...]
- derivante da esposizione di per scoperto di conto Controparte_1 Parte_1
corrente, è assimilabile, anche quanto alle coordinate temporali, a quella indicata nell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, rientrando, quindi, senza dubbi interpretativi, nelle categorie ivi indicate.
Peraltro, la titolarità del diritto sostanziale in capo alla interveniente - cioè, del
4 credito, acquistato dalla banca - da essa dedotta e documentata in primo grado nell'atto di costituzione in giudizio, non è stata specificamente, tempestivamente contestata in primo grado, come era onere della opponente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ciò comunque determinando, ai sensi della suddetta norma, la prova della circostanza.
Non merita accoglimento il motivo che lamenta che il decreto ingiuntivo sia stato confermato, atteso che esso è stato, a monte, già richiesto, ed emesso dal Tribunale, per l'importo di € 174.388,12, previa depurazione del saldo dalle commissioni di massimo scoperto e dagli interessi con capitalizzazione trimestrale su esse applicati (v. Doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente del procedimento monitorio).
In sostanza, il giudizio di opposizione non ha condotto a una modifica del quantum
liquidato nel provvedimento monitorio, non trovando, pertanto, alcun fondamento la doglianza in esame. GDli altri motivi sono inammissibili poiché genericamente formulate e non consentono di individuare la censura proposta.
Infatti, l'atto di impugnazione, in questa parte, si palesa del tutto privo di confutazione del percorso motivazionale adottato dal Tribunale, consistendo, piuttosto, in una lunga disquisizione sul riparto dell'onere della prova nei diversi casi in cui sia attore l'istituto di credito o il correntista nonché sull'onere di contestazione codificato nell'art. 115, comma 1 c.p.c. e sulle conseguenze processuali dell'inosservanza di esso: dissertazione,
però, questa, meramente teorica e astratta, poiché fine a se stessa e non funzionale a una critica ragionata degli assunti del Tribunale in ordine alla validità degli interessi ultralegali -
ritenuti oggetto di determinazione pattizia in forma scritta tra istituto di credito e correntista
-, alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi - stabilita per quelli sia debitori che creditori in coerenza all'art. all'art. 120, comma 2 del T.U.B. e alla deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio del 9 febbraio 2000 -,
alla genericità della deduzione, della opponente circa la natura usuraria degli interessi,
meramente enunciativa.
In sostanza, le deduzioni della appellante appaiono non mirate a destituire di fondamento l'impianto della motivazione della sentenza ma fini a se stesse. poiché con la stessa non dialoganti e non pertinenti alle soluzioni adottate dal primo giudice, (Cass.,
5 21824/2019), ciò determinando l'inammissibilità, in questa parte, del gravame.
E' inammissibile poi la censura relativa alla statuizione sulle spese in quanto assolutamente generica e comunque infondata poichè le spese sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza.
Complessivamente l'appello va respinto, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del grado, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni secondo valori tabellari medi dello scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00, esclusa la fase di trattazione e istruttoria e con riduzione del 30% in relazione al modesto livello di complessità della controversia.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2397/2020 Parte_1
del Tribunale di Cagliari;
2) condanna alla rifusione, a beneficio di , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali del secondo grado del giudizio, che liquida in € 6.993,70, oltre accessori di legge.
Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 e successive modificazioni comportanti l'obbligo di versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2025
Il Presidente Dott. M.Teresa Spanu
Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
6 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
Composta da
Dott. M.Teresa Spanu Presidente
Dott. Donatella Aru Consigliere
Dott. Giacomo Dominijanni Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 420/2020 R.G.
promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Parte_1
e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. Daniele Condemi, presso il cui studio, in Cagliari, in Via Pessina, 36 ha eletto domicilio;
appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1
difesa, in forza di procura speciale, in atti, del Notaio di Milano rep Persona_1
140512 – racc 35394, dall'Avv. Stefano Baghino, presso il cui studio, in Cagliari, in Via
Millelire, 1 ha eletto domicilio;
appellata
CONCLUSIONI
Nell'interesse della appellante: revocare il decreto opposto;
nel merito, affermare infondata in fatto e in diritto ogni avversa pretesa;
in via subordinata, nel merito,
determinare la minor somma dovuta rispetto a quanto ingiunto;
Nell'interesse della appellata: in via principale, rigettare l'avversa impugnazione perché
totalmente infondata, e confermare integralmente la sentenza di primo grado;
in ogni caso,
con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1158/2014 con il quale il Tribunale di Cagliari le aveva ingiunto di pagare, a favore della la complessiva somma di € 174.388,12, oltre interessi e spese Controparte_2
della procedura monitoria, quale saldo passivo del conto corrente n. 70011437.
A sostegno dell'opposizione, la società deduceva la illegittimità di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto, di qualunque tasso superiore a quello di legge e di qualsiasi forma di anatocismo, sostenendo che “nulla
è dovuto”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
Interveniva nel giudizio assumendo di avere acquistato il Controparte_1
credito da Controparte_2
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Cagliari, con sentenza del 10
novembre 2020, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
Il Tribunale così argomentava:
- che l'istituto di credito opposto aveva assolto all'onus probandi che le incombeva quale attrice sostanziale - quantunque convenuta processuale nel giudizio di opposizione - con la produzione del contratto di conto corrente stipulato in forma scritta con la opponente -
che, oltre a contenere la chiara indicazione del tasso nominale a debito del correntista,
prevedeva anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi, sia debitori che creditori -
e degli estratti conto della apertura alla chiusura dello stesso, dai quali risultava un saldo a debito del correntista, alla data del 31 ottobre 2013, pari a € 243.983,36 (la domanda era peraltro limitata già in sede monitoria a € 174.388,12, somma ingiunta, per effetto del ricalcolo del saldo operato dalla banca al netto delle commissioni di massimo scoperto e degli interessi, con capitalizzazione trimestrale, su esse applicati);
- che la capitalizzazione trimestrale degli interessi era legittima poiché applicata agli interessi sia debitori che creditori, coerentemente all'art. 120, comma 2 del T.U.B. e alla deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio del 9 febbraio 2000;
- che la deduzione dell'opponente della applicazione di interessi usurari era vaga e
2 indeterminata, poiché non erano stati allegati, e tanto meno dimostrati, i tempi, i modi, la misura del superamento del tasso soglia.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello da che, Parte_1
previamente rilevando che la interveniente non dimostrava la cessione ad essa del credito da parte di e, quindi, la titolarità del diritto sostanziale dedotto in Controparte_2
giudizio, la ha censura: per non avere, il Tribunale, revocato il decreto ingiuntivo,
confermandolo sebbene la banca avesse ridimensionato le proprie pretese rispetto allo scoperto di conto corrente inizialmente comunicato alla debitrice;
per non avere, il primo giudice, correttamente applicato i principi sull'onere della prova nelle azioni relative a rapporti bancari, trascurando, in particolare, il principio di cui all'art. 115, comma 1 c.p.c., anche con riferimento ai documenti prodotti dall'opponente, appunto, non contestati;
per essere, conseguentemente, ingiusta la condanna alle spese di lite.
Si è costituita, in secondo grado, che ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., di cui, comunque, ha chiesto il rigetto.
Sulle conclusioni sopra trascritte la causa è stata trattenuta in decisione nella udienza del 4 novembre 2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è in parte infondato e in parte inammissibile.
Relativamente al difetto di prova della titolarità del credito in capo alla intervenente
Commerciale dedotto per la prima volta nell'atto di appello da Parte_1 Controparte_1
occorre premettere - così disattendendo l'eccezione di tardività sollevata dalla
[...]
appellata - che non si tratta di eccezione in senso stretto, soggetta al regime di preclusioni temporali, bensì argomentazione difensiva aperta al contraddittorio processuale in ogni stato e grado del giudizio e rilevabile d'ufficio (Cass., S.U., 2951/2016).
Tanto precisato, è pacifico il principio per il quale la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina dell'art. 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in tale operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
3 Peraltro, come la giurisprudenza di legittimità ha costantemente statuito, l'onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari è stato semplificato,
affermandosi che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - che produce gli effetti di notifica indicati nell'art. 1264 c.c. - recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., 841/2025,
13289/2024).
Tanto premesso, l'eccezione è infondata.
Infatti, ha prodotto in primo grado in allegato all'atto di Controparte_1
intervento, l'avviso di cessione di crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte
Seconda, n. 68 del 14 giugno 2018, in cui aveva dato comunicazione di avere concluso con Banco di Sardegna S.p.A. un contratto di cessione dei crediti pecuniari in virtù del quale aveva acquistato pro soluto, dalla suddetta banca cedente, tutti i crediti pecuniari individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al contratto di cessione e vantati verso creditori classificati a sofferenza: crediti, questi, derivanti da tipologie di rapporti quali finanziamenti, incluse aperture di credito, e/o crediti di firma.
In particolare, era stato comunicato, con il suddetto avviso, che era stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori esistente verso la Banca cedente alla data del dicembre 2017 e che la banca cedente e la società cessionaria avrebbero reso disponibili nella pagina web www.bancosardegna.it i dati identificati dei crediti, sino a loro estinzione.
Orbene, la tipologia di credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo da
- cui in corso di causa è subentrata la cessionaria Controparte_2 [...]
- derivante da esposizione di per scoperto di conto Controparte_1 Parte_1
corrente, è assimilabile, anche quanto alle coordinate temporali, a quella indicata nell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, rientrando, quindi, senza dubbi interpretativi, nelle categorie ivi indicate.
Peraltro, la titolarità del diritto sostanziale in capo alla interveniente - cioè, del
4 credito, acquistato dalla banca - da essa dedotta e documentata in primo grado nell'atto di costituzione in giudizio, non è stata specificamente, tempestivamente contestata in primo grado, come era onere della opponente, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., ciò comunque determinando, ai sensi della suddetta norma, la prova della circostanza.
Non merita accoglimento il motivo che lamenta che il decreto ingiuntivo sia stato confermato, atteso che esso è stato, a monte, già richiesto, ed emesso dal Tribunale, per l'importo di € 174.388,12, previa depurazione del saldo dalle commissioni di massimo scoperto e dagli interessi con capitalizzazione trimestrale su esse applicati (v. Doc. 3 del fascicolo di parte ricorrente del procedimento monitorio).
In sostanza, il giudizio di opposizione non ha condotto a una modifica del quantum
liquidato nel provvedimento monitorio, non trovando, pertanto, alcun fondamento la doglianza in esame. GDli altri motivi sono inammissibili poiché genericamente formulate e non consentono di individuare la censura proposta.
Infatti, l'atto di impugnazione, in questa parte, si palesa del tutto privo di confutazione del percorso motivazionale adottato dal Tribunale, consistendo, piuttosto, in una lunga disquisizione sul riparto dell'onere della prova nei diversi casi in cui sia attore l'istituto di credito o il correntista nonché sull'onere di contestazione codificato nell'art. 115, comma 1 c.p.c. e sulle conseguenze processuali dell'inosservanza di esso: dissertazione,
però, questa, meramente teorica e astratta, poiché fine a se stessa e non funzionale a una critica ragionata degli assunti del Tribunale in ordine alla validità degli interessi ultralegali -
ritenuti oggetto di determinazione pattizia in forma scritta tra istituto di credito e correntista
-, alla legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi - stabilita per quelli sia debitori che creditori in coerenza all'art. all'art. 120, comma 2 del T.U.B. e alla deliberazione del Comitato Interministeriale del Credito e Risparmio del 9 febbraio 2000 -,
alla genericità della deduzione, della opponente circa la natura usuraria degli interessi,
meramente enunciativa.
In sostanza, le deduzioni della appellante appaiono non mirate a destituire di fondamento l'impianto della motivazione della sentenza ma fini a se stesse. poiché con la stessa non dialoganti e non pertinenti alle soluzioni adottate dal primo giudice, (Cass.,
5 21824/2019), ciò determinando l'inammissibilità, in questa parte, del gravame.
E' inammissibile poi la censura relativa alla statuizione sulle spese in quanto assolutamente generica e comunque infondata poichè le spese sono state liquidate secondo il criterio della soccombenza.
Complessivamente l'appello va respinto, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese processuali del grado, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successive modificazioni secondo valori tabellari medi dello scaglione di valore da € 52.000,01 a € 260.000,00, esclusa la fase di trattazione e istruttoria e con riduzione del 30% in relazione al modesto livello di complessità della controversia.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater
D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta ogni altra domanda ed eccezione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 2397/2020 Parte_1
del Tribunale di Cagliari;
2) condanna alla rifusione, a beneficio di , delle Parte_1 Controparte_1
spese processuali del secondo grado del giudizio, che liquida in € 6.993,70, oltre accessori di legge.
Si dà atto del ricorrere dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 e successive modificazioni comportanti l'obbligo di versamento da parte della appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato corrispondente a quello versato all'atto della proposizione dell'appello.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2025
Il Presidente Dott. M.Teresa Spanu
Il Giudice Ausiliario estensore Dott. Giacomo Dominijanni
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