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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/04/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2516 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Pagano, per procura in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F. , rappresentato e difeso congiuntamente e CP_1 C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti Niccolò G. Ciseri e Marco Galipò, per procura in atti
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 214/2019 del Giudice di Pace di Messina
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello, notificato il 3/05/2019, ha impugnato Parte_1 la sentenza del giudice di Pace di Messina n. 214/2019, pubblicata il 13/02/2019, notificata il
13/04/2019, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria proposta da , per CP_1 le infiltrazioni subite al suo appartamento, posto al piano primo dell'immobile di Messina, via
San Cosimo, n. 23, isolato 14 bis, dall'appartamento sovrastante di proprietà dell'appellante.
pagina 1 di 9 A sostegno del proprio gravame, ha dedotto:
1. la nullità della vocatio in ius Pt_1 contenuta nell'atto di citazione di primo grado, per l'inesistenza del codice fiscale di CP_1
e, conseguente, la nullità della sentenza;
2. la nullità della notifica della citazione, in
[...] quanto effettuata presso la residenza anagrafica dell'appellante, anziché presso il suo domicilio di Messina, dove era stata inviata la precedente corrispondenza, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata;
3. Il difetto di legittimazione attiva di per mancata CP_1 dimostrazione di essere proprietario dell'immobile e, quindi, il soggetto danneggiato (essendo il verbale dei Vigili del fuoco in atti intestato a;
4. l'insussistenza dei Controparte_2 presupposti ex artt. 2043 e 2697 c.c.; 5. l'inutilizzabilità della perizia dell'ing. Persona_1 effettuata con riferimento al periodo 2013-2014, in cui l'immobile risultava disabitato, su richiesta dell'inquilina, , e alla stessa fatturata;
6. La violazione dell'art. 115 Controparte_3
c.p.c., in materia di non estensibilità del principio di non contestazione alla parte contumace;
7.
La violazione dei principi in materia di rimborso delle spese, non potendosi ripetere quelle svolte per mediazione e CTP;
8. Ildi mancato espletamento CTU. Ha, quindi, chiesto, previa sospensione, la riforma della sentenza di primo grado, con rigetto delle domande formulate da con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. CP_1
Si è costituito , che ha contestato i motivi di appello e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Ha rilevato che: 1) l'erronea indicazione della lettera finale del proprio codice fiscale (L anziché S) non ha determinato alcuna incertezza nell'individuazione dell'attore; 2) la notifica dell'atto di citazione presso la residenza è prescritta dal c.p.c. e risulta perfezionata per compiuta giacenza;
3) , cui è intestato il verbale dei Vigili del Fuoco, è la Controparte_4 moglie di e, in ogni caso, il verbale ha individuato esattamente l'immobile CP_1 danneggiato;
4) vive in provincia di Milano, sicché l'accesso del CTP, ing. CP_1 Per_1 presso l'immobile ammalorato, è stato concesso dall'inquilina, , e il relativo Controparte_3 accertamento dei danni, conseguenti alle infiltrazioni degli anni 2011, 2013 e 2014, è stato confermato dal consulente, sentito come teste in primo grado, e dalla teste che ha Tes_1 dichiarato che le riparazioni sono avvenute dopo le infiltrazioni del 2014; 5) il giudice di pace non è incorso nella violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto la pronuncia si fonda sugli pagina 2 di 9 elementi costitutivi della pretesa risarcitoria provati da 6) non sussiste violazione CP_1 dell'art. 2043 c.c. e, pertanto, vanno rimborsate le spese sostenute da comprese quelle CP_1 di mediazione e CTP;
7) la CTU non è un mezzo di prova, ma un ausilio di cui il giudice può decidere di ricorrere;
nella specie la documentazione in atti e le dichiarazioni dei testi hanno consentito di accertare an e quantum debeatur, rendendola non necessaria.
All'udienza di prima comparizione del 5/03/2020, la causa è stata rinviata all'udienza del
4/06/2020, successivamente differita all'11/06/2020, per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Sciogliendo la riserva assunta a detta udienza, ritenuta l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13/04/2022, successivamente rinviata al 27/09/2023, e quindi per discussione orale dapprima al 6/06/2024 e poi al 19/12/2024, per consentire la trattazione e decisione delle cause più antiche della presente.
Infine, all'udienza di trattazione scritta del 19/12/2024 – in cui è subentrata la scrivente – la causa è stata assunta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e della relativa notifica sollevate dall'appellante.
Con riferimento al primo profilo, è ius receptum che l'assenza e/o l'errore sulle generalità tanto dell'attore quanto del convenuto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nelle rispettive relate di notifica non comportano la nullità dei relativi atti nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale mittente/destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata (Cass. Civ., Sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5067, Cass. civ., sent. n. 24441/2015; nello stesso senso, Cass. civ. n. 28451/2013: L'errore sulle generalità del destinatario dell'atto di citazione è irrilevante se l'atto è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, mentre genera una nullità sanabile ex art. 164 cod. proc. civ., in caso di assoluta incertezza sulla persona cui l'atto da notificare era indirizzato; Cass. civ. n. 4275/2003).
pagina 3 di 9 Nella specie, sebbene l'indicazione dell'ultima lettera del codice fiscale dell'attore in primo grado fosse errata (L anziché S) ne erano state correttamente indicate le ulteriori generalità
(luogo e data di nascita, luogo di residenza, nonché i dati relativi all'immobile di proprietà di che aveva subito danni da infiltrazioni). Ciò consentiva, con assoluta certezza, al CP_1 convenuto di individuare l'attore e di essere edotto della domanda svolta nei suoi confronti.
La notifica dell'atto di citazione innanzi al giudice di pace, effettuata a mezzo del servizio postale presso la residenza del convenuto, risulta correttamente eseguita ai sensi degli artt. 138 ss. c.p.c., non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di nullità discendente dalla precorsa corrispondenza tra le parti presso l'indirizzo di domicilio del convenuto.
Nella specie, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, atteso il mancato ritiro del plico da parte di entro il termine di legge, essendo stato attestato sulla relata il Pt_1 compimento delle relative formalità e l'avvenuta comunicazione al destinatario, con raccomandata, del deposito del piego stesso (C. Cost. Corte, 23 settembre 1998 n. 346).
Va, ancora, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di sollevata CP_1 da alla luce della prospettazione della domanda attorea in primo grado, dovendosi, Pt_1 piuttosto, accertare, nel merito, la titolarità dell'obbligazione risarcitoria, alla luce delle allegazioni delle parti.
Passando al merito della controversia, l'appellante ha lamentato l'insussistenza dei presupposti ex artt. 2043 e 2697 c.c., ritenendo non provata la fattispecie di danno sulla scorta delle allegazioni attoree e delle risultanze istruttorie, contestando l'utilizzabilità della perizia di parte dell'ing. e il mancato esperimento della CTU, nonché la statuizione di Persona_1 condanna alla ripetizione delle spese di mediazione e di CTP. Ha, inoltre, denunciato la violazione dell'art. 115 c.p.c., sul principio di non contestazione, illegittimamente esteso alla parte contumace.
I motivi di gravame, per ragioni di ordine sistematico, possono essere trattati congiuntamente e non meritano accoglimento.
Correttamente il giudice di primo grado, dopo avere qualificato la fattispecie, ne ha accertato i presupposti costitutivi: ha, invero, statuito che l'esistenza delle infiltrazioni, la pagina 4 di 9 provenienza dall'appartamento dell'appellante, la loro ricorrenza rispettivamente negli anni
2011, 2013 e 2014 e i danni conseguenti risultavano acclarati, in considerazione della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado dai testimoni escussi.
Il GdP ha, poi, affermato che la provenienza delle infiltrazioni dall'appartamento posto al piano superiore fosse “peraltro, di per sé non contestata dal convenuto, rimasto contumace”, così violando il disposto dell'art. 115 c.p.c.. Tale errata statuizione, tuttavia, non era stata utilizzata al fine di sorreggere la motivazione in punto di elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. ovvero di sovvertire l'incombenza dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c. – correttamente adempiuto da parte attrice, per come supra esplicitato dal giudice di primo grado e dallo stesso precisato infra – ma come mero elemento ad abundantiam, ininfluente ai fini della validità della decisione di primo grado, che risulta, per il resto, condivisibile.
Per acclarare la sussistenza dell'an debeatur, il primo decidente ha, invero, fatto riferimento alla testimonianza resa dal ctp il quale ha confermato la perizia tecnica dallo Persona_1 stesso redatta, che gli è stata mostrata, nonché il computo metrico e la fattura n. 04/2016 del
24/02/2016 emessa nei confronti dell'appellato, per l'importo di complessivi € 380,64 per competenze professionali, che ha dichiarato essere stata saldata.
Ha affermato: “Per quanto da me riscontrato e valutato in perizia, i danni presenti nell'immobile del sig. all'epoca dei fatti erano stati provocati da infiltrazioni provenienti dal piano superiore ed interessavano CP_1 la cucina ed il vano wc”; “ricordo che quando ho eseguito il sopralluogo era presente il responsabile di un'impresa contattato da controparte”, “non ho avuto conoscenza del fatto se le riparazioni siano state eseguite in quanto mi sono limitato alla redazione della perizia tecnica”.
Il giudice di pace ha ritenuto confermata la dichiarazione di dalle successive Per_1 testimonianze di e , con riferimento all'estensione temporale del fenomeno Tes_1 CP_3 infiltrativo e al nesso eziologico con i danni lamentati dall'attore.
In effetti, ha confermato che l'appartamento dell'attore aveva subito più Controparte_5 volte danni da infiltrazioni provenienti dal piano superiore, nel periodo tra il 2011 e il 2014 nonché l'intervento da parte dei vigili del fuoco, precisando di essere informata, in quanto pagina 5 di 9 deteneva le chiavi dell'appartamento, che dall'anno 2011 all'anno 2014 circa era stato disabitato, per controllarlo, e di essersi accorta delle infiltrazioni.
Ha dichiarato che, nel 2011, unitamente alla madre della compagna dell'appellato, si era recata nell'appartamento e aveva trovato le infiltrazioni, chiamando i vigili del fuoco e la compagna di che era tempestivamente giunta sui luoghi e che, nei giorni seguenti, CP_1 aveva fatto pitturare, ma l'intervento non era stato risolutivo in quanto l'umidità e le Pt_1 infiltrazioni si erano ripresentate.
, inquilina dell'immobile di a far data dal 2012, ha confermato le Controparte_3 CP_1 infiltrazioni, precisando che le stesse “erano già presenti nel vano cucina e nel bagno”; e che “anche nel
2014 si è verificata una copiosa caduta di acqua nel vano bagno a seguito della quale il signor ha Pt_1 provveduto a riparare la causa delle infiltrazioni ma non i danni causati all'appartamento del sig. che CP_1 permangono a tutt'oggi”.
Ebbene, la circostanza che le due testimoni si siano contraddette con riferimento al tempo in cui l'immobile è stato abitato non sottrae credibilità alle loro dichiarazioni, atteso il lungo tempo intercorso tra i danni all'immobile (2011-2014) e la loro escussione (18/05/2018).
Le dichiarazioni rese in giudizio risultano, invero, circostanziate con riferimento ai fenomeni di infiltrazioni: in particolare, era presente al momento delle prime Tes_1 infiltrazioni del 2011 e ha affermato di avere chiamato i Vigili del fuoco e la compagna di si è subito presentata e, infatti, è stata indicata quale proprietaria nel verbale dei Vigili CP_1 del Fuoco;
ha potuto testimoniare sulle infiltrazioni del 2014, il che dimostra che CP_3 questi effettivamente abitasse nell'immobile danneggiato in quel periodo, nonché successivamente, quando è stata redatta consulenza tecnica di parte.
Conseguentemente, il giudice di Pace ha rettamente ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta colposa di e i danni cagionati all'immobile dell'attore dalle infiltrazioni, CP_1 passando poi a quantificare il danno, sulla scorta del preventivo di spesa redatto dal geometra
, che ha confermato in giudizio la consistenza dei danni e la validità dei costi ivi CP_6 riportati anche al momento dell'escussione testimoniale (“Posso confermare il preventivo allegato agli atti che mi viene mostrato dopo avere effettuato un sopralluogo nell'appartamento del signor e aver CP_1
pagina 6 di 9 constatato la tipologia di danni e l'entità delle riparazioni”; “ho redatto il preventivo in base alla mia esperienza senza avvalermi di tariffari. Posso dire che a tutt'oggi l'importo per l'esecuzione dei lavori è quello da me indicato”; “per quanto a mia conoscenza i lavori non sono stati eseguiti”) e della consulenza tecnica di parte, in cui aveva preventivato una spesa del tutto coerente con il preventivo in atti.
Ebbene, le argomentazioni del primo giudice appaiono del tutto condivisibili in quanto logicamente motivate e rispondenti alla documentazione in atti e alla prova assunta.
In ogni caso, anche ove, più correttamente, il giudice di pace avesse qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., che attribuisce al proprietario, che gode del potere-dovere di custodia sul bene di sua proprietà, la responsabilità dei danni da esso cagionati, la domanda sarebbe stata accolta.
In ordine alla quantificazione del danno, di nessun pregio appare l'eccezione del convenuto, secondo cui il giudice di pace avrebbe dovuto disporre CTU, dal momento che la consulenza tecnica costituisce un mero ausilio di carattere tecnico, di cui il giudice può servirsi ove lo ritenga necessario.
Ebbene, nel caso di specie, la coerenza tra il preventivo (depositato da parte attrice e confermato in giudizio dal geometra che lo ha redatto) e il computo metrico CP_6 estimativo, compilato dal consulente di parte, che ha confermato in giudizio la propria perizia, la consistenza e la provenienza delle infiltrazioni, ha indotto il giudice di pace a ritenere provati non solo i danni e la loro eziologia, ma anche gli importi necessari per la loro riparazione, peraltro, pari a un importo limitato (€ 2.389,15, oltre iva) e tale da consentire di evitare ulteriori spese per il danneggiato in un procedimento vieppiù contumaciale.
Va evidenziato, inoltre, che tutti i testimoni hanno confermato la presenza di danni ai vani bagno e cucina e che le fotografie in atti, scattate dal consulente di parte e convalidate in uno alla perizia, ne confermano l'esistenza e l'effettiva consistenza.
I lavori di ripristino indicati nel computo metrico e quelli stimati a corpo nel preventivo risultano coerenti tra loro e con i danni lamentati dall'attore ed evidenziati dal compendio fotografico in atti.
pagina 7 di 9 Infine, nessuna censura può essere mossa neppure alla statuizione di primo grado, che ha condannato a rifondere a le spese dallo stesso sostenute per l'introduzione del Pt_1 CP_1 procedimento di mediazione (pari a € 48,80) e per la consulenza tecnica di parte (per complessivi € 380,64), la cui necessità è dipesa per un verso dalla volontà di risolvere bonariamente la controversia, peraltro in linea con i più recenti indirizzi della legislazione in materia civilistica, volta a deflazionare il contenzioso e a favorire la risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR), e, per altro verso, dall'indisponibilità di di riconoscere le Pt_1 proprie responsabilità, in attuazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 cost., e di addivenire ad un accordo transattivo (riluttanza, peraltro, manifestata anche attraverso la mancata costituzione nel primo grado del presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo).
Di nessun pregio, risulta l'eccezione di secondo cui la fattura n. 04/2016 del Pt_1
24/02/2016, dell'importo di € 380,64, emessa per competenze professionali dall'ing. Per_1 non possa essere rimborsata in favore dell'appellato, in quanto la consulenza tecnica di parte è stata commissionata dall'inquilina dell'immobile, anziché dal proprietario.
Infatti, è presumibile che l'appellato, residente a [...], abbia incaricato la conduttrice dell'immobile danneggiato di consentire l'accesso al consulente, al fine di permettere la verifica dei danni e la loro eziologia e per provvedere alla relativa riparazione.
Inoltre, la fattura in atti risulta intestata a , effettivo committente della perizia di CP_1 parte, e – per come dichiarato dal consulente nel corso della sua audizione come testimone – è stata saldata.
Conseguentemente, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, come per legge;
dunque,
va condannato alla rifusione, in favore di , delle spese e Parte_1 CP_1 compensi, liquidati, applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, in base allo scaglione di riferimento (fino a € 26.000,00, parametri prossimi ai minimi in ragione dell'attività processuale effettivamente compiuta) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, €
pagina 8 di 9 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione (cfr. C. Cass., n. 8561/2023) ed € 851,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 2.540,00.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002 come modificato dalla l. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dalla citata disposizione ai fini del pagamento del contributo unificato.
Non sussistono, infine, i presupposti per la cancellazione delle frasi riportate nella comparsa conclusionale dall'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2516/2019, vertente tra Pt_1
(appellante) e (appellato), disattesa e respinta ogni diversa istanza,
[...] CP_1 eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 CP_1
liquidate in € 2.540,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.pa., come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Messina il 12 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Angelica Miano, Funzionaria addetta all'ufficio del processo presso la Prima Sezione Civile di questo Tribunale.
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2516 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Filippo Pagano, per procura in atti
- APPELLANTE -
E
(C.F. , rappresentato e difeso congiuntamente e CP_1 C.F._2 disgiuntamente dagli avv.ti Niccolò G. Ciseri e Marco Galipò, per procura in atti
- APPELLATO -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 214/2019 del Giudice di Pace di Messina
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in appello, notificato il 3/05/2019, ha impugnato Parte_1 la sentenza del giudice di Pace di Messina n. 214/2019, pubblicata il 13/02/2019, notificata il
13/04/2019, con la quale è stata accolta la domanda risarcitoria proposta da , per CP_1 le infiltrazioni subite al suo appartamento, posto al piano primo dell'immobile di Messina, via
San Cosimo, n. 23, isolato 14 bis, dall'appartamento sovrastante di proprietà dell'appellante.
pagina 1 di 9 A sostegno del proprio gravame, ha dedotto:
1. la nullità della vocatio in ius Pt_1 contenuta nell'atto di citazione di primo grado, per l'inesistenza del codice fiscale di CP_1
e, conseguente, la nullità della sentenza;
2. la nullità della notifica della citazione, in
[...] quanto effettuata presso la residenza anagrafica dell'appellante, anziché presso il suo domicilio di Messina, dove era stata inviata la precedente corrispondenza, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata;
3. Il difetto di legittimazione attiva di per mancata CP_1 dimostrazione di essere proprietario dell'immobile e, quindi, il soggetto danneggiato (essendo il verbale dei Vigili del fuoco in atti intestato a;
4. l'insussistenza dei Controparte_2 presupposti ex artt. 2043 e 2697 c.c.; 5. l'inutilizzabilità della perizia dell'ing. Persona_1 effettuata con riferimento al periodo 2013-2014, in cui l'immobile risultava disabitato, su richiesta dell'inquilina, , e alla stessa fatturata;
6. La violazione dell'art. 115 Controparte_3
c.p.c., in materia di non estensibilità del principio di non contestazione alla parte contumace;
7.
La violazione dei principi in materia di rimborso delle spese, non potendosi ripetere quelle svolte per mediazione e CTP;
8. Ildi mancato espletamento CTU. Ha, quindi, chiesto, previa sospensione, la riforma della sentenza di primo grado, con rigetto delle domande formulate da con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio. CP_1
Si è costituito , che ha contestato i motivi di appello e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Ha rilevato che: 1) l'erronea indicazione della lettera finale del proprio codice fiscale (L anziché S) non ha determinato alcuna incertezza nell'individuazione dell'attore; 2) la notifica dell'atto di citazione presso la residenza è prescritta dal c.p.c. e risulta perfezionata per compiuta giacenza;
3) , cui è intestato il verbale dei Vigili del Fuoco, è la Controparte_4 moglie di e, in ogni caso, il verbale ha individuato esattamente l'immobile CP_1 danneggiato;
4) vive in provincia di Milano, sicché l'accesso del CTP, ing. CP_1 Per_1 presso l'immobile ammalorato, è stato concesso dall'inquilina, , e il relativo Controparte_3 accertamento dei danni, conseguenti alle infiltrazioni degli anni 2011, 2013 e 2014, è stato confermato dal consulente, sentito come teste in primo grado, e dalla teste che ha Tes_1 dichiarato che le riparazioni sono avvenute dopo le infiltrazioni del 2014; 5) il giudice di pace non è incorso nella violazione dell'art. 115 c.p.c., in quanto la pronuncia si fonda sugli pagina 2 di 9 elementi costitutivi della pretesa risarcitoria provati da 6) non sussiste violazione CP_1 dell'art. 2043 c.c. e, pertanto, vanno rimborsate le spese sostenute da comprese quelle CP_1 di mediazione e CTP;
7) la CTU non è un mezzo di prova, ma un ausilio di cui il giudice può decidere di ricorrere;
nella specie la documentazione in atti e le dichiarazioni dei testi hanno consentito di accertare an e quantum debeatur, rendendola non necessaria.
All'udienza di prima comparizione del 5/03/2020, la causa è stata rinviata all'udienza del
4/06/2020, successivamente differita all'11/06/2020, per l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
Sciogliendo la riserva assunta a detta udienza, ritenuta l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e rigettata l'istanza ex art. 283 c.p.c., la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 13/04/2022, successivamente rinviata al 27/09/2023, e quindi per discussione orale dapprima al 6/06/2024 e poi al 19/12/2024, per consentire la trattazione e decisione delle cause più antiche della presente.
Infine, all'udienza di trattazione scritta del 19/12/2024 – in cui è subentrata la scrivente – la causa è stata assunta in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
Preliminarmente, vanno rigettate le eccezioni di nullità dell'atto di citazione e della relativa notifica sollevate dall'appellante.
Con riferimento al primo profilo, è ius receptum che l'assenza e/o l'errore sulle generalità tanto dell'attore quanto del convenuto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nelle rispettive relate di notifica non comportano la nullità dei relativi atti nessuno dei due atti, qualora sia possibile identificare con certezza il reale mittente/destinatario sulla scorta degli elementi contenuti nella citazione o nella relata (Cass. Civ., Sez. I, 24 febbraio 2021, n. 5067, Cass. civ., sent. n. 24441/2015; nello stesso senso, Cass. civ. n. 28451/2013: L'errore sulle generalità del destinatario dell'atto di citazione è irrilevante se l'atto è comunque idoneo al raggiungimento dello scopo, mentre genera una nullità sanabile ex art. 164 cod. proc. civ., in caso di assoluta incertezza sulla persona cui l'atto da notificare era indirizzato; Cass. civ. n. 4275/2003).
pagina 3 di 9 Nella specie, sebbene l'indicazione dell'ultima lettera del codice fiscale dell'attore in primo grado fosse errata (L anziché S) ne erano state correttamente indicate le ulteriori generalità
(luogo e data di nascita, luogo di residenza, nonché i dati relativi all'immobile di proprietà di che aveva subito danni da infiltrazioni). Ciò consentiva, con assoluta certezza, al CP_1 convenuto di individuare l'attore e di essere edotto della domanda svolta nei suoi confronti.
La notifica dell'atto di citazione innanzi al giudice di pace, effettuata a mezzo del servizio postale presso la residenza del convenuto, risulta correttamente eseguita ai sensi degli artt. 138 ss. c.p.c., non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di nullità discendente dalla precorsa corrispondenza tra le parti presso l'indirizzo di domicilio del convenuto.
Nella specie, la notifica si è perfezionata per compiuta giacenza, atteso il mancato ritiro del plico da parte di entro il termine di legge, essendo stato attestato sulla relata il Pt_1 compimento delle relative formalità e l'avvenuta comunicazione al destinatario, con raccomandata, del deposito del piego stesso (C. Cost. Corte, 23 settembre 1998 n. 346).
Va, ancora, rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di sollevata CP_1 da alla luce della prospettazione della domanda attorea in primo grado, dovendosi, Pt_1 piuttosto, accertare, nel merito, la titolarità dell'obbligazione risarcitoria, alla luce delle allegazioni delle parti.
Passando al merito della controversia, l'appellante ha lamentato l'insussistenza dei presupposti ex artt. 2043 e 2697 c.c., ritenendo non provata la fattispecie di danno sulla scorta delle allegazioni attoree e delle risultanze istruttorie, contestando l'utilizzabilità della perizia di parte dell'ing. e il mancato esperimento della CTU, nonché la statuizione di Persona_1 condanna alla ripetizione delle spese di mediazione e di CTP. Ha, inoltre, denunciato la violazione dell'art. 115 c.p.c., sul principio di non contestazione, illegittimamente esteso alla parte contumace.
I motivi di gravame, per ragioni di ordine sistematico, possono essere trattati congiuntamente e non meritano accoglimento.
Correttamente il giudice di primo grado, dopo avere qualificato la fattispecie, ne ha accertato i presupposti costitutivi: ha, invero, statuito che l'esistenza delle infiltrazioni, la pagina 4 di 9 provenienza dall'appartamento dell'appellante, la loro ricorrenza rispettivamente negli anni
2011, 2013 e 2014 e i danni conseguenti risultavano acclarati, in considerazione della documentazione in atti e delle dichiarazioni rese nel corso del giudizio di primo grado dai testimoni escussi.
Il GdP ha, poi, affermato che la provenienza delle infiltrazioni dall'appartamento posto al piano superiore fosse “peraltro, di per sé non contestata dal convenuto, rimasto contumace”, così violando il disposto dell'art. 115 c.p.c.. Tale errata statuizione, tuttavia, non era stata utilizzata al fine di sorreggere la motivazione in punto di elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c. ovvero di sovvertire l'incombenza dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c. – correttamente adempiuto da parte attrice, per come supra esplicitato dal giudice di primo grado e dallo stesso precisato infra – ma come mero elemento ad abundantiam, ininfluente ai fini della validità della decisione di primo grado, che risulta, per il resto, condivisibile.
Per acclarare la sussistenza dell'an debeatur, il primo decidente ha, invero, fatto riferimento alla testimonianza resa dal ctp il quale ha confermato la perizia tecnica dallo Persona_1 stesso redatta, che gli è stata mostrata, nonché il computo metrico e la fattura n. 04/2016 del
24/02/2016 emessa nei confronti dell'appellato, per l'importo di complessivi € 380,64 per competenze professionali, che ha dichiarato essere stata saldata.
Ha affermato: “Per quanto da me riscontrato e valutato in perizia, i danni presenti nell'immobile del sig. all'epoca dei fatti erano stati provocati da infiltrazioni provenienti dal piano superiore ed interessavano CP_1 la cucina ed il vano wc”; “ricordo che quando ho eseguito il sopralluogo era presente il responsabile di un'impresa contattato da controparte”, “non ho avuto conoscenza del fatto se le riparazioni siano state eseguite in quanto mi sono limitato alla redazione della perizia tecnica”.
Il giudice di pace ha ritenuto confermata la dichiarazione di dalle successive Per_1 testimonianze di e , con riferimento all'estensione temporale del fenomeno Tes_1 CP_3 infiltrativo e al nesso eziologico con i danni lamentati dall'attore.
In effetti, ha confermato che l'appartamento dell'attore aveva subito più Controparte_5 volte danni da infiltrazioni provenienti dal piano superiore, nel periodo tra il 2011 e il 2014 nonché l'intervento da parte dei vigili del fuoco, precisando di essere informata, in quanto pagina 5 di 9 deteneva le chiavi dell'appartamento, che dall'anno 2011 all'anno 2014 circa era stato disabitato, per controllarlo, e di essersi accorta delle infiltrazioni.
Ha dichiarato che, nel 2011, unitamente alla madre della compagna dell'appellato, si era recata nell'appartamento e aveva trovato le infiltrazioni, chiamando i vigili del fuoco e la compagna di che era tempestivamente giunta sui luoghi e che, nei giorni seguenti, CP_1 aveva fatto pitturare, ma l'intervento non era stato risolutivo in quanto l'umidità e le Pt_1 infiltrazioni si erano ripresentate.
, inquilina dell'immobile di a far data dal 2012, ha confermato le Controparte_3 CP_1 infiltrazioni, precisando che le stesse “erano già presenti nel vano cucina e nel bagno”; e che “anche nel
2014 si è verificata una copiosa caduta di acqua nel vano bagno a seguito della quale il signor ha Pt_1 provveduto a riparare la causa delle infiltrazioni ma non i danni causati all'appartamento del sig. che CP_1 permangono a tutt'oggi”.
Ebbene, la circostanza che le due testimoni si siano contraddette con riferimento al tempo in cui l'immobile è stato abitato non sottrae credibilità alle loro dichiarazioni, atteso il lungo tempo intercorso tra i danni all'immobile (2011-2014) e la loro escussione (18/05/2018).
Le dichiarazioni rese in giudizio risultano, invero, circostanziate con riferimento ai fenomeni di infiltrazioni: in particolare, era presente al momento delle prime Tes_1 infiltrazioni del 2011 e ha affermato di avere chiamato i Vigili del fuoco e la compagna di si è subito presentata e, infatti, è stata indicata quale proprietaria nel verbale dei Vigili CP_1 del Fuoco;
ha potuto testimoniare sulle infiltrazioni del 2014, il che dimostra che CP_3 questi effettivamente abitasse nell'immobile danneggiato in quel periodo, nonché successivamente, quando è stata redatta consulenza tecnica di parte.
Conseguentemente, il giudice di Pace ha rettamente ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta colposa di e i danni cagionati all'immobile dell'attore dalle infiltrazioni, CP_1 passando poi a quantificare il danno, sulla scorta del preventivo di spesa redatto dal geometra
, che ha confermato in giudizio la consistenza dei danni e la validità dei costi ivi CP_6 riportati anche al momento dell'escussione testimoniale (“Posso confermare il preventivo allegato agli atti che mi viene mostrato dopo avere effettuato un sopralluogo nell'appartamento del signor e aver CP_1
pagina 6 di 9 constatato la tipologia di danni e l'entità delle riparazioni”; “ho redatto il preventivo in base alla mia esperienza senza avvalermi di tariffari. Posso dire che a tutt'oggi l'importo per l'esecuzione dei lavori è quello da me indicato”; “per quanto a mia conoscenza i lavori non sono stati eseguiti”) e della consulenza tecnica di parte, in cui aveva preventivato una spesa del tutto coerente con il preventivo in atti.
Ebbene, le argomentazioni del primo giudice appaiono del tutto condivisibili in quanto logicamente motivate e rispondenti alla documentazione in atti e alla prova assunta.
In ogni caso, anche ove, più correttamente, il giudice di pace avesse qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2051 c.c., che attribuisce al proprietario, che gode del potere-dovere di custodia sul bene di sua proprietà, la responsabilità dei danni da esso cagionati, la domanda sarebbe stata accolta.
In ordine alla quantificazione del danno, di nessun pregio appare l'eccezione del convenuto, secondo cui il giudice di pace avrebbe dovuto disporre CTU, dal momento che la consulenza tecnica costituisce un mero ausilio di carattere tecnico, di cui il giudice può servirsi ove lo ritenga necessario.
Ebbene, nel caso di specie, la coerenza tra il preventivo (depositato da parte attrice e confermato in giudizio dal geometra che lo ha redatto) e il computo metrico CP_6 estimativo, compilato dal consulente di parte, che ha confermato in giudizio la propria perizia, la consistenza e la provenienza delle infiltrazioni, ha indotto il giudice di pace a ritenere provati non solo i danni e la loro eziologia, ma anche gli importi necessari per la loro riparazione, peraltro, pari a un importo limitato (€ 2.389,15, oltre iva) e tale da consentire di evitare ulteriori spese per il danneggiato in un procedimento vieppiù contumaciale.
Va evidenziato, inoltre, che tutti i testimoni hanno confermato la presenza di danni ai vani bagno e cucina e che le fotografie in atti, scattate dal consulente di parte e convalidate in uno alla perizia, ne confermano l'esistenza e l'effettiva consistenza.
I lavori di ripristino indicati nel computo metrico e quelli stimati a corpo nel preventivo risultano coerenti tra loro e con i danni lamentati dall'attore ed evidenziati dal compendio fotografico in atti.
pagina 7 di 9 Infine, nessuna censura può essere mossa neppure alla statuizione di primo grado, che ha condannato a rifondere a le spese dallo stesso sostenute per l'introduzione del Pt_1 CP_1 procedimento di mediazione (pari a € 48,80) e per la consulenza tecnica di parte (per complessivi € 380,64), la cui necessità è dipesa per un verso dalla volontà di risolvere bonariamente la controversia, peraltro in linea con i più recenti indirizzi della legislazione in materia civilistica, volta a deflazionare il contenzioso e a favorire la risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR), e, per altro verso, dall'indisponibilità di di riconoscere le Pt_1 proprie responsabilità, in attuazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 cost., e di addivenire ad un accordo transattivo (riluttanza, peraltro, manifestata anche attraverso la mancata costituzione nel primo grado del presente giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo).
Di nessun pregio, risulta l'eccezione di secondo cui la fattura n. 04/2016 del Pt_1
24/02/2016, dell'importo di € 380,64, emessa per competenze professionali dall'ing. Per_1 non possa essere rimborsata in favore dell'appellato, in quanto la consulenza tecnica di parte è stata commissionata dall'inquilina dell'immobile, anziché dal proprietario.
Infatti, è presumibile che l'appellato, residente a [...], abbia incaricato la conduttrice dell'immobile danneggiato di consentire l'accesso al consulente, al fine di permettere la verifica dei danni e la loro eziologia e per provvedere alla relativa riparazione.
Inoltre, la fattura in atti risulta intestata a , effettivo committente della perizia di CP_1 parte, e – per come dichiarato dal consulente nel corso della sua audizione come testimone – è stata saldata.
Conseguentemente, l'appello va rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, come per legge;
dunque,
va condannato alla rifusione, in favore di , delle spese e Parte_1 CP_1 compensi, liquidati, applicando il D.M. n. 147 del 13/08/2022, in base allo scaglione di riferimento (fino a € 26.000,00, parametri prossimi ai minimi in ragione dell'attività processuale effettivamente compiuta) nel seguente modo: € 460,00 per la fase di studio, €
pagina 8 di 9 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione (cfr. C. Cass., n. 8561/2023) ed € 851,00 per la fase decisionale, con un compenso totale di € 2.540,00.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater D.P.R. 115/2002 come modificato dalla l. 228/2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dalla citata disposizione ai fini del pagamento del contributo unificato.
Non sussistono, infine, i presupposti per la cancellazione delle frasi riportate nella comparsa conclusionale dall'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2516/2019, vertente tra Pt_1
(appellante) e (appellato), disattesa e respinta ogni diversa istanza,
[...] CP_1 eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 CP_1
liquidate in € 2.540,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.pa., come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Messina il 12 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Militello
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Angelica Miano, Funzionaria addetta all'ufficio del processo presso la Prima Sezione Civile di questo Tribunale.
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