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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 157/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata cui è riunito il fascicolo n.
381/2023 R.G. promossa da
- (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniele Gubbini (pec: ; Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fossato di Vico (PG), via Flaminia
n. 19, Centro Commerciale Col della Torre - Int. 7;
APPELLANTE contro
- (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Floro Flori, e con questi elettivamente domiciliato presso la sede della propria Avvocatura in Ancona, via San Martino n. 23;
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 93/2023 emessa dal del Tribunale di
Ancona in data 27.1.2023, a definizione del procedimento N. 5414/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello presentato da controparte per i motivi che seguono. La riforma Cartabia ha riformulato l'art. 342 c.p.c., stabilendo che l'appello deve proporsi innanzitutto con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c. Controparte invece non ha menzionato in citazione gli avvertimenti previsti per legge relativamente all'art. 38 c.p.c., né tanto meno quelli previsti dall'art. 354 c.p.c.
Persino l'invito a costituirsi nel termine di 70 giorni (anziché 20 giorni) prima dell'udienza appare chiaramente errato. In difformità dell'art. 342 c.p.c. poi, controparte non ha neanche indicato in modo chiaro e specifico il capo della decisione di primo grado impugnato, né ha dato minimamente contezza della rilevanza ai fini della decisione impugnata delle violazioni di legge denunciate, limitandosi solo a contestare il fatto che il Giudice in sentenza avrebbe menzionato l'inesistenza nel caso specifico del diritto di surroga in capo all' al posto dell'inesistenza del diritto al risarcimento del danno da fatto CP_2 illecito, quando in verità appare oltremodo chiaro come il Giudice abbia inteso rigettare la domanda avversaria fondando la propria decisione essenzialmente sul dato ampiamente dimostrato che nessun fatto illecito è apparso ascrivibile alla convenuta Sig.ra Parte_1
Ancora in via preliminare: si chiede di dichiarare inammissibile la richiesta avanzata in rito da controparte ai fini dell'integrazione del contraddittorio, in sede di appello, nei confronti di e Controparte_3 Controparte_4
Per quanto riguarda la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre due eredi del Sig. , già nel giudizio di primo grado Persona_1 se ne era eccepita a ragione la tardività. L'art. 102 c.p.c. stabilisce del resto che il
Giudice dispone l'integrazione del contraddittorio all'udienza di prima comparizione e non certo dopo la concessione dei termini istruttori ex art. 183
c.p.c. ed il deposito della prima memoria istruttoria. Questa difesa aveva già rappresentato il problema che investiva la domanda attorea fin dalla propria
pagina 2 di 11 comparsa di costituzione e risposta e dunque controparte avrebbe dovuto e potuto avanzare la propria richiesta di integrazione del contraddittorio direttamente alla prima udienza di comparizione;
cosa che non è avvenuta per negligenza di parte attrice. Per questo il Giudice correttamente ha rigettato detta domanda. Controparte inoltre, non ha neanche insistito in tal senso in sede di comparsa conclusionale, chiedendo magari la remissione della causa al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio, dato che non l'ha neanche depositata.
In rito: si chiede in ogni caso il rigetto delle richieste istruttorie avversarie non ammesse in primo grado e reiterate da controparte in sede di appello. Il Giudice di prime cure con apposita ordinanza, a scioglimento della riserva sull'ammissione dei mezzi istruttori assunta all'udienza del 19/11/2020, non solo dichiarava inammissibile la richiesta avanzata da parte attrice di chiamata in causa degli altri due eredi del de cuius ma, riteneva la causa già matura per Persona_1 la decisione, fissando direttamente l'udienza del 05/05/2022 per la precisazione delle conclusioni. Ciò sulla base dell'assoluta inutilità ed irrilevanza delle richieste probatorie, di carattere testimoniale, avversarie alla luce della documentazione già acquisita agli atti di causa ed incontrovertibilmente esaustiva, nonché non altrimenti smentibile, per legge, con prova testimoniale. Tale decisione del
Giudice appare a tutt'oggi corretta e giustificata. Pertanto, questa difesa chiede di non ammettere in sede di appello quanto già non ammesso giustamente nel giudizio di prime cure.
Nel merito: rigettare l'appello avversario e di conseguenza la pretesa risarcitoria ivi avanzata perché infondata in fatto e diritto.
Accogliere invece l'appello principale avanzato da questa difesa ed in riforma della sentenza appellata condannare l' alla refusione delle spese processuali CP_2 relative al primo grado di giudizio, nella misura corretta ed equa di €.7.3254,00
(di cui €.1.620,00 per la fase di studio;
€.1.147,00 per la fase introduttiva;
€.1.720,00 per la fase istruttoria;
€.2.767,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap come per legge, il tutto come da nota spese presentata da questa difesa nel giudizio di prime cure e datata 07/07/2022.
pagina 3 di 11 In tutti i casi con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Si chiede da ultimo di rimettere la causa in decisione avanti al Collegio, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.”
Per l'appellante incidentale: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex adverso formulata, con ogni CP_2 conseguente statuizione.
NEL RITO: statuire che in primo grado andava integrato il contraddittorio nei confronti di e in Controparte_3 Controparte_4 quanto coeredi di e per l'effetto rimettere la causa in primo Persona_1 grado ex art. 354 comma 1 C.P.C. con ogni conseguente statuizione.
NEL MERITO: dichiarare che è stato pregiudicato, relativamente al sinistro di cui in premessa, il diritto di ripetizione spettante all' ex art. 41 L. 183/10 nei CP_2 confronti dell' e di e per l'effetto condannare Controparte_5 CP_6
quale autore dell'illecito o, in subordine, quale erede di Parte_1
, al pagamento in favore dell' Persona_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a titolo di
[...] risarcimento danni, della somma di €.35.523,30 (equivalente all'importo capitalizzato dell'indennità di accompagnamento succitata), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché spese amministrative.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese e competenze di lite per ambo i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere, si opus, i seguenti mezzi istruttori già richiesti in primo grado con l'atto di citazione e con la seconda memoria istruttoria.”
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 93/2023 il Tribunale di Ancona rigettava la domanda di condanna al risarcimento danni (nella misura di €.35.523,30) spiegata dall'
[...]
nei confronti di , quale Controparte_1 Parte_1
Amministratrice di sostegno ed erede del padre, . Persona_1
A supporto della domanda, l'attore deduceva che la convenuta, n.q., aveva colpevolmente impedito all' di esercitare utilmente il proprio diritto di CP_2 ripetizione - nei confronti di e - delle somme Controparte_5 CP_7
pagina 4 di 11 erogate ex art. 41 L. 183/2010 a titolo di indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 - all'assistito per lo stato di invalidità a lui Persona_1 provocato dalle lesioni subite a seguito del sinistro stradale verificatosi in
Sassoferrato il 3.12.2014, per fatto colposo ascrivibile a , CP_6 conducente del veicolo assicurato dalla Controparte_5
La convenuta , ritualmente costituitasi in giudizio, chiedeva la Parte_1 reiezione della domanda attorea, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1 lamentando l'erronea determinazione dello scaglione di riferimento, ai fini della liquidazione delle spese di lite da porre a carico della parte interamente soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Avverso la medesima pronuncia ha proposto appello anche l' dando CP_2 origine al procedimento iscritto al N. 381/2023 - successivamente riunito al procedimento N. 157/2023 R.G. - contestando l'appello ex adverso interposto e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, l' ha formulato domanda di integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti di e , in quanto Controparte_3 Controparte_4 coeredi di . Persona_1
Nel merito, l' ha ribadito che, a causa del comportamento della CP_2
sarebbe stato pregiudicato il diritto di ripetizione spettante all' Per_1 CP_1 ex art. 41 L. 183/10 nei confronti dell' e di e, per Controparte_5 CP_6
l'effetto, ha chiesto di condannare - quale autore dell'illecito o, Parte_1 in subordine, quale erede di - al pagamento in favore Persona_1 dell' , a titolo di risarcimento danni, Controparte_1 della somma di €.35.523,30 (equivalente all'importo capitalizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuta all'assistito), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché spese amministrative.
ha chiesto il rigetto del gravame ex adverso interposto, Parte_1 insistendo nelle proprie richieste.
In data 20.6.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art.
pagina 5 di 11 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità ex art 342 c.p.c. dell'appello dell' - formulata da - essendo espressamente CP_2 Parte_1 indicate le parti di motivazione non condivise, nonché le ragioni a sostegno della diversa ricostruzione della fattispecie fattuale coinvolta e le modifiche richieste.
Va, parimenti, respinta la richiesta avanzata - in rito - dall' ai fini CP_2 dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_3 [...]
già disattesa dal Giudice di primo grado. CP_4
Nella fattispecie al vaglio della Corte, infatti, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, in quanto trattasi di un'azione volta al pagamento di un debito ereditario nei confronti di una pluralità di eredi.
Com'è noto, siffatta obbligazione non dà vita ad un litisconsorzio necessario fra gli eredi - non versandosi nell'ipotesi di un rapporto unitario indivisibile - in quanto ciascun erede è tenuto a soddisfare i debiti ereditari in proporzione della quota attiva in cui succede.
Ed invero, la successione mortis causa di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio prevede che il debito del de cuius si frazioni pro quota tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame (v., in proposito:
Cass. civ. Sez. VI - 2 Sent., 29/04/2016, n. 8487; Cass. civ. Sez. III,
09/03/2006, n. 5100; Cass. civ. Sez. II Sent., 03/03/2016, n. 4199).
In ogni caso, l'art. 102 c.p.c. stabilisce che il Giudice dispone l'integrazione del contraddittorio all'udienza di prima comparizione, prima della concessione dei termini istruttori ex art. 183 c.p.c. ed il conseguente deposito della prima memoria istruttoria.
Nel caso di specie, parte attrice ha avanzato la propria richiesta di integrazione del contraddittorio per la prima volta in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 6 di 11 In definitiva, la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre due eredi del , già nel giudizio di primo grado risultava Persona_1 tardiva.
Per evidenti ragioni logico-giuridiche, conviene preliminarmente scrutinare l'appello proposto dall' - che attiene al merito della controversia - mentre CP_2
l'impugnazione spiegata dalla investe esclusivamente la Per_1 determinazione delle spese di giudizio.
Con un unico motivo di gravame, l'Ente - premesso che l'oggetto Parte_2 della presente causa non sarebbe l'azione di ripetizione di cui all'art. 41 L.
183/2010, bensì quella di risarcimento danni - deduce che il pregiudizio subito dall' sarebbe rappresentato dall'avere la convenuta - in CP_2 Parte_1 qualità di Amministratrice di sostegno del padre, - Persona_1 sottoscritto in data 10.8.2015 una dichiarazione, rilasciata alla Compagna assicurativa, che il non aveva diritto a prestazioni assistenziali Per_1 obbligatorie.
Il motivo è fondato, nei limiti di seguito indicati.
La fattispecie in esame rientra nel campo di applicazione dell'art. 41 L. 183/2010; tale legge non modifica la legge 222/1984, ma introduce la previsione del diritto dell'Ente previdenziale a ripetere dal danneggiante e dal suo assicuratore l'importo capitalizzato dell'emolumento di invalidità civile riconosciuto al proprio assistito a seguito del sinistro.
La legge n. 183 del 4.11.2010, all'articolo 41, comma 1, ha stabilito che le prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall' - quale Ente CP_1 erogatore delle stesse - nei confronti del responsabile civile e della Compagnia di assicurazione.
Il successivo comma ha - poi - stabilito che il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante i criteri e le tariffe individuati dal D.M. 19.3.2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23.9.2013 n. 223.
L'azione di recupero delle somme erogate a titolo di provvidenze di invalidità civile in conseguenza di fatto illecito di terzi (art. 2043 c.c.) costituisce, in capo pagina 7 di 11 all' , un diritto autonomo e distinto da quello dell'assistito, a differenza CP_1 dell'azione di cui agli artt. 1916 c.c. e 14 della L. 222/84, che prevede la surroga dell' nei medesimi diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili e, quindi, CP_1 la successione nel lato attivo di un rapporto obbligatorio.
Pertanto, il legislatore, in ragione dell'assenza del rapporto assicurativo tra l' e il soggetto danneggiato in favore del quale è stata riconosciuta una CP_1 provvidenza di invalidità civile, è intervenuto specificamente con la norma in parola, al fine di attribuire all' la competenza al recupero delle prestazioni CP_1 erogate per fatto illecito di terzi, nonché per definire le modalità di quantificazione delle somme da recuperare.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, l' abbia effettivamente CP_1 subito un pregiudizio derivante dal fatto che n.q., ha Parte_1 sottoscritto in data 10.8.2015 una dichiarazione non veritiera, rilasciata alla compagna assicurativa, che non aveva diritto a prestazioni Persona_1 assistenziali obbligatorie.
Risulta per tabulas che, al momento della sottoscrizione di siffatta dichiarazione
(10.8.2015) sia - all'epoca in vita - che la figlia Persona_1 Parte_1
, Amministratrice di sostegno, ben sapevano di aver chiesto un emolumento
[...] all' ed erano ancora in attesa della decisione dell'Ente: la domanda per il CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, infatti, era stata presentata in data 19.1.2015 e al momento della dichiarazione non era stata ancora decisa.
In ogni caso, è pacifico che siffatta dichiarazione ha impedito all' di CP_2 esercitare il diritto di ripetizione di cui all'art. 41 L. 183/2010 e che, pertanto, ha concretamente arrecato all' il prospettato pregiudizio. CP_1
In forza della richiamata dichiarazione, infatti, la ha Controparte_5 correttamente corrisposto l'intero risarcimento del danno a , Persona_1 così liberandosi anche nei confronti dell' CP_8
noto, in linea generale, nell'esercizio del diritto di rivalsa, i calcoli
[...] dell' in materia di indennità di accompagnamento (per gli invalidi civili CP_2 totali) fanno riferimento alla Tabella 1 del D.M. 19/03/2013, che applica coefficienti distinti in base: 1) all'importo della prestazione;
2) al numero di pagina 8 di 11 mensilità da pagare;
3) al sesso;
4) all'età di chi è stato riconosciuto invalido civile.
Se si considera, dunque, l'importo della prestazione (€.508,55/mese) e lo si moltiplica per 12 e, quindi, per il coefficiente (5,5298) previsto per i maschi di 73 anni (età del al momento del riconoscimento dell'indennità di Per_1 accompagnamento), si ottiene l'importo di €.33.746,16.
Tuttavia, in relazione al quantum debeatur relativo al danno effettivamente arrecato all' , va evidenziato che la somma erogata a Controparte_9 Persona_1
a titolo di indennità di accompagnamento a far data dal mese di Ottobre
[...]
2015 e sino al 26.2.2019 - data del decesso - ammonta a complessivi
€.19.969,08, a fronte della maggior somma richiesta in giudizio dall' sulla CP_2 base del calcolo sopra riportato.
Ed invero, nella determinazione del risarcimento, al fine di determinare un'ingiustificata locupletazione, deve tenersi conto delle somme effettivamente corrisposte: è deceduto il 26.2.2019; a far data Persona_1 dall'1.10.2015 alla propria morte ha percepito dall' la somma di CP_2
€.19.969,08.
Dalla documentazione allegata, infatti, risulta che: ad Ottobre 2015 sono stati versati dall' a gli arretrati dell'indennità di CP_2 Persona_1 accompagnamento dalla data della domanda per l'indennità di accompagnamento per €.830,64; €.322,09 sono stati versati per il mese di Settembre 2015; poi
€.508,55 al mese per tre mensilità nel 2015 (Ottobre, Novembre e Dicembre
2015); €.508,55 al mese per otto mensilità nel 2016 (cfr. lettera racc. a/r inviata dall' il 5.6.2018 attestante l'intervenuta sospensione dell'erogazione per CP_2 revisione del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per i mesi di
Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre 2016 quale documento n. 7 di parte convenuta); €.508,55 al mese per l'anno 2017; €.508,55 al mese per l'anno
2018; €.508,55 euro al mese per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019.
In conclusione, l' ha diritto alla restituzione della somma di €.19.969,08, CP_2 oltre rivalutazione ed interessi a titolo di risarcimento del danno, corrispondenti alle somme effettivamente percepite da a titolo di indennità, Persona_1
pagina 9 di 11 in pregiudizio dell'Ente.
L'appello proposto da resta assorbito dall'accoglimento del Parte_1 gravame dell' CP_2
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1
e dall' avverso la sentenza n. 93/2023, emessa in data 27.1.2023 dal CP_2
Tribunale di ANCONA, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, condanna CP_2 Parte_1
a corrispondere all' la somma di €.19.969,08 oltre rivalutazione ed
[...] CP_2 interessi come specificato in parte motiva;
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna a rifondere all' le spese di lite del giudizio Parte_1 CP_2 di primo grado, che si liquidano in €.5.810,00 per compensi professionali,
€.518,00 per esborsi, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna a rifondere all' le spese del presento Parte_1 CP_2 grado di giudizio, che si liquidano in €.3.966,00 per compensi professionali,
€.147,00 per esborsi, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 30.10.2024
pagina 10 di 11 Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello sopra rubricata cui è riunito il fascicolo n.
381/2023 R.G. promossa da
- (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Daniele Gubbini (pec: ; Email_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fossato di Vico (PG), via Flaminia
n. 19, Centro Commerciale Col della Torre - Int. 7;
APPELLANTE contro
- (C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Floro Flori, e con questi elettivamente domiciliato presso la sede della propria Avvocatura in Ancona, via San Martino n. 23;
APPELLANTE INCIDENTALE
pagina 1 di 11 OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 93/2023 emessa dal del Tribunale di
Ancona in data 27.1.2023, a definizione del procedimento N. 5414/2019 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “In via preliminare: dichiarare inammissibile l'appello presentato da controparte per i motivi che seguono. La riforma Cartabia ha riformulato l'art. 342 c.p.c., stabilendo che l'appello deve proporsi innanzitutto con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c. Controparte invece non ha menzionato in citazione gli avvertimenti previsti per legge relativamente all'art. 38 c.p.c., né tanto meno quelli previsti dall'art. 354 c.p.c.
Persino l'invito a costituirsi nel termine di 70 giorni (anziché 20 giorni) prima dell'udienza appare chiaramente errato. In difformità dell'art. 342 c.p.c. poi, controparte non ha neanche indicato in modo chiaro e specifico il capo della decisione di primo grado impugnato, né ha dato minimamente contezza della rilevanza ai fini della decisione impugnata delle violazioni di legge denunciate, limitandosi solo a contestare il fatto che il Giudice in sentenza avrebbe menzionato l'inesistenza nel caso specifico del diritto di surroga in capo all' al posto dell'inesistenza del diritto al risarcimento del danno da fatto CP_2 illecito, quando in verità appare oltremodo chiaro come il Giudice abbia inteso rigettare la domanda avversaria fondando la propria decisione essenzialmente sul dato ampiamente dimostrato che nessun fatto illecito è apparso ascrivibile alla convenuta Sig.ra Parte_1
Ancora in via preliminare: si chiede di dichiarare inammissibile la richiesta avanzata in rito da controparte ai fini dell'integrazione del contraddittorio, in sede di appello, nei confronti di e Controparte_3 Controparte_4
Per quanto riguarda la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre due eredi del Sig. , già nel giudizio di primo grado Persona_1 se ne era eccepita a ragione la tardività. L'art. 102 c.p.c. stabilisce del resto che il
Giudice dispone l'integrazione del contraddittorio all'udienza di prima comparizione e non certo dopo la concessione dei termini istruttori ex art. 183
c.p.c. ed il deposito della prima memoria istruttoria. Questa difesa aveva già rappresentato il problema che investiva la domanda attorea fin dalla propria
pagina 2 di 11 comparsa di costituzione e risposta e dunque controparte avrebbe dovuto e potuto avanzare la propria richiesta di integrazione del contraddittorio direttamente alla prima udienza di comparizione;
cosa che non è avvenuta per negligenza di parte attrice. Per questo il Giudice correttamente ha rigettato detta domanda. Controparte inoltre, non ha neanche insistito in tal senso in sede di comparsa conclusionale, chiedendo magari la remissione della causa al fine di consentire l'integrazione del contraddittorio, dato che non l'ha neanche depositata.
In rito: si chiede in ogni caso il rigetto delle richieste istruttorie avversarie non ammesse in primo grado e reiterate da controparte in sede di appello. Il Giudice di prime cure con apposita ordinanza, a scioglimento della riserva sull'ammissione dei mezzi istruttori assunta all'udienza del 19/11/2020, non solo dichiarava inammissibile la richiesta avanzata da parte attrice di chiamata in causa degli altri due eredi del de cuius ma, riteneva la causa già matura per Persona_1 la decisione, fissando direttamente l'udienza del 05/05/2022 per la precisazione delle conclusioni. Ciò sulla base dell'assoluta inutilità ed irrilevanza delle richieste probatorie, di carattere testimoniale, avversarie alla luce della documentazione già acquisita agli atti di causa ed incontrovertibilmente esaustiva, nonché non altrimenti smentibile, per legge, con prova testimoniale. Tale decisione del
Giudice appare a tutt'oggi corretta e giustificata. Pertanto, questa difesa chiede di non ammettere in sede di appello quanto già non ammesso giustamente nel giudizio di prime cure.
Nel merito: rigettare l'appello avversario e di conseguenza la pretesa risarcitoria ivi avanzata perché infondata in fatto e diritto.
Accogliere invece l'appello principale avanzato da questa difesa ed in riforma della sentenza appellata condannare l' alla refusione delle spese processuali CP_2 relative al primo grado di giudizio, nella misura corretta ed equa di €.7.3254,00
(di cui €.1.620,00 per la fase di studio;
€.1.147,00 per la fase introduttiva;
€.1.720,00 per la fase istruttoria;
€.2.767,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cap come per legge, il tutto come da nota spese presentata da questa difesa nel giudizio di prime cure e datata 07/07/2022.
pagina 3 di 11 In tutti i casi con vittoria delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Si chiede da ultimo di rimettere la causa in decisione avanti al Collegio, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.”
Per l'appellante incidentale: “IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex adverso formulata, con ogni CP_2 conseguente statuizione.
NEL RITO: statuire che in primo grado andava integrato il contraddittorio nei confronti di e in Controparte_3 Controparte_4 quanto coeredi di e per l'effetto rimettere la causa in primo Persona_1 grado ex art. 354 comma 1 C.P.C. con ogni conseguente statuizione.
NEL MERITO: dichiarare che è stato pregiudicato, relativamente al sinistro di cui in premessa, il diritto di ripetizione spettante all' ex art. 41 L. 183/10 nei CP_2 confronti dell' e di e per l'effetto condannare Controparte_5 CP_6
quale autore dell'illecito o, in subordine, quale erede di Parte_1
, al pagamento in favore dell' Persona_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a titolo di
[...] risarcimento danni, della somma di €.35.523,30 (equivalente all'importo capitalizzato dell'indennità di accompagnamento succitata), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché spese amministrative.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva e con vittoria di spese e competenze di lite per ambo i gradi del giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettere, si opus, i seguenti mezzi istruttori già richiesti in primo grado con l'atto di citazione e con la seconda memoria istruttoria.”
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 93/2023 il Tribunale di Ancona rigettava la domanda di condanna al risarcimento danni (nella misura di €.35.523,30) spiegata dall'
[...]
nei confronti di , quale Controparte_1 Parte_1
Amministratrice di sostegno ed erede del padre, . Persona_1
A supporto della domanda, l'attore deduceva che la convenuta, n.q., aveva colpevolmente impedito all' di esercitare utilmente il proprio diritto di CP_2 ripetizione - nei confronti di e - delle somme Controparte_5 CP_7
pagina 4 di 11 erogate ex art. 41 L. 183/2010 a titolo di indennità di accompagnamento di cui alla legge 18/1980 - all'assistito per lo stato di invalidità a lui Persona_1 provocato dalle lesioni subite a seguito del sinistro stradale verificatosi in
Sassoferrato il 3.12.2014, per fatto colposo ascrivibile a , CP_6 conducente del veicolo assicurato dalla Controparte_5
La convenuta , ritualmente costituitasi in giudizio, chiedeva la Parte_1 reiezione della domanda attorea, deducendone l'infondatezza in fatto e in diritto.
Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1 lamentando l'erronea determinazione dello scaglione di riferimento, ai fini della liquidazione delle spese di lite da porre a carico della parte interamente soccombente ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Avverso la medesima pronuncia ha proposto appello anche l' dando CP_2 origine al procedimento iscritto al N. 381/2023 - successivamente riunito al procedimento N. 157/2023 R.G. - contestando l'appello ex adverso interposto e chiedendone il rigetto.
Preliminarmente, l' ha formulato domanda di integrazione del CP_1 contraddittorio nei confronti di e , in quanto Controparte_3 Controparte_4 coeredi di . Persona_1
Nel merito, l' ha ribadito che, a causa del comportamento della CP_2
sarebbe stato pregiudicato il diritto di ripetizione spettante all' Per_1 CP_1 ex art. 41 L. 183/10 nei confronti dell' e di e, per Controparte_5 CP_6
l'effetto, ha chiesto di condannare - quale autore dell'illecito o, Parte_1 in subordine, quale erede di - al pagamento in favore Persona_1 dell' , a titolo di risarcimento danni, Controparte_1 della somma di €.35.523,30 (equivalente all'importo capitalizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuta all'assistito), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, nonché spese amministrative.
ha chiesto il rigetto del gravame ex adverso interposto, Parte_1 insistendo nelle proprie richieste.
In data 20.6.2024, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art.
pagina 5 di 11 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità ex art 342 c.p.c. dell'appello dell' - formulata da - essendo espressamente CP_2 Parte_1 indicate le parti di motivazione non condivise, nonché le ragioni a sostegno della diversa ricostruzione della fattispecie fattuale coinvolta e le modifiche richieste.
Va, parimenti, respinta la richiesta avanzata - in rito - dall' ai fini CP_2 dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_3 [...]
già disattesa dal Giudice di primo grado. CP_4
Nella fattispecie al vaglio della Corte, infatti, sussiste un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, in quanto trattasi di un'azione volta al pagamento di un debito ereditario nei confronti di una pluralità di eredi.
Com'è noto, siffatta obbligazione non dà vita ad un litisconsorzio necessario fra gli eredi - non versandosi nell'ipotesi di un rapporto unitario indivisibile - in quanto ciascun erede è tenuto a soddisfare i debiti ereditari in proporzione della quota attiva in cui succede.
Ed invero, la successione mortis causa di una pluralità di eredi nel lato passivo del rapporto obbligatorio prevede che il debito del de cuius si frazioni pro quota tra gli aventi causa, sicché il rapporto che ne deriva non è unico e inscindibile e, in caso di giudizio instaurato per il pagamento del debito ereditario, non sussiste, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, litisconsorzio necessario tra gli eredi del defunto, né in primo grado, né nella fase di gravame (v., in proposito:
Cass. civ. Sez. VI - 2 Sent., 29/04/2016, n. 8487; Cass. civ. Sez. III,
09/03/2006, n. 5100; Cass. civ. Sez. II Sent., 03/03/2016, n. 4199).
In ogni caso, l'art. 102 c.p.c. stabilisce che il Giudice dispone l'integrazione del contraddittorio all'udienza di prima comparizione, prima della concessione dei termini istruttori ex art. 183 c.p.c. ed il conseguente deposito della prima memoria istruttoria.
Nel caso di specie, parte attrice ha avanzato la propria richiesta di integrazione del contraddittorio per la prima volta in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 6 di 11 In definitiva, la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre due eredi del , già nel giudizio di primo grado risultava Persona_1 tardiva.
Per evidenti ragioni logico-giuridiche, conviene preliminarmente scrutinare l'appello proposto dall' - che attiene al merito della controversia - mentre CP_2
l'impugnazione spiegata dalla investe esclusivamente la Per_1 determinazione delle spese di giudizio.
Con un unico motivo di gravame, l'Ente - premesso che l'oggetto Parte_2 della presente causa non sarebbe l'azione di ripetizione di cui all'art. 41 L.
183/2010, bensì quella di risarcimento danni - deduce che il pregiudizio subito dall' sarebbe rappresentato dall'avere la convenuta - in CP_2 Parte_1 qualità di Amministratrice di sostegno del padre, - Persona_1 sottoscritto in data 10.8.2015 una dichiarazione, rilasciata alla Compagna assicurativa, che il non aveva diritto a prestazioni assistenziali Per_1 obbligatorie.
Il motivo è fondato, nei limiti di seguito indicati.
La fattispecie in esame rientra nel campo di applicazione dell'art. 41 L. 183/2010; tale legge non modifica la legge 222/1984, ma introduce la previsione del diritto dell'Ente previdenziale a ripetere dal danneggiante e dal suo assicuratore l'importo capitalizzato dell'emolumento di invalidità civile riconosciuto al proprio assistito a seguito del sinistro.
La legge n. 183 del 4.11.2010, all'articolo 41, comma 1, ha stabilito che le prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, se corrisposte in conseguenza di fatti illeciti di terzi, sono recuperate dall' - quale Ente CP_1 erogatore delle stesse - nei confronti del responsabile civile e della Compagnia di assicurazione.
Il successivo comma ha - poi - stabilito che il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante i criteri e le tariffe individuati dal D.M. 19.3.2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23.9.2013 n. 223.
L'azione di recupero delle somme erogate a titolo di provvidenze di invalidità civile in conseguenza di fatto illecito di terzi (art. 2043 c.c.) costituisce, in capo pagina 7 di 11 all' , un diritto autonomo e distinto da quello dell'assistito, a differenza CP_1 dell'azione di cui agli artt. 1916 c.c. e 14 della L. 222/84, che prevede la surroga dell' nei medesimi diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili e, quindi, CP_1 la successione nel lato attivo di un rapporto obbligatorio.
Pertanto, il legislatore, in ragione dell'assenza del rapporto assicurativo tra l' e il soggetto danneggiato in favore del quale è stata riconosciuta una CP_1 provvidenza di invalidità civile, è intervenuto specificamente con la norma in parola, al fine di attribuire all' la competenza al recupero delle prestazioni CP_1 erogate per fatto illecito di terzi, nonché per definire le modalità di quantificazione delle somme da recuperare.
Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, l' abbia effettivamente CP_1 subito un pregiudizio derivante dal fatto che n.q., ha Parte_1 sottoscritto in data 10.8.2015 una dichiarazione non veritiera, rilasciata alla compagna assicurativa, che non aveva diritto a prestazioni Persona_1 assistenziali obbligatorie.
Risulta per tabulas che, al momento della sottoscrizione di siffatta dichiarazione
(10.8.2015) sia - all'epoca in vita - che la figlia Persona_1 Parte_1
, Amministratrice di sostegno, ben sapevano di aver chiesto un emolumento
[...] all' ed erano ancora in attesa della decisione dell'Ente: la domanda per il CP_2 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, infatti, era stata presentata in data 19.1.2015 e al momento della dichiarazione non era stata ancora decisa.
In ogni caso, è pacifico che siffatta dichiarazione ha impedito all' di CP_2 esercitare il diritto di ripetizione di cui all'art. 41 L. 183/2010 e che, pertanto, ha concretamente arrecato all' il prospettato pregiudizio. CP_1
In forza della richiamata dichiarazione, infatti, la ha Controparte_5 correttamente corrisposto l'intero risarcimento del danno a , Persona_1 così liberandosi anche nei confronti dell' CP_8
noto, in linea generale, nell'esercizio del diritto di rivalsa, i calcoli
[...] dell' in materia di indennità di accompagnamento (per gli invalidi civili CP_2 totali) fanno riferimento alla Tabella 1 del D.M. 19/03/2013, che applica coefficienti distinti in base: 1) all'importo della prestazione;
2) al numero di pagina 8 di 11 mensilità da pagare;
3) al sesso;
4) all'età di chi è stato riconosciuto invalido civile.
Se si considera, dunque, l'importo della prestazione (€.508,55/mese) e lo si moltiplica per 12 e, quindi, per il coefficiente (5,5298) previsto per i maschi di 73 anni (età del al momento del riconoscimento dell'indennità di Per_1 accompagnamento), si ottiene l'importo di €.33.746,16.
Tuttavia, in relazione al quantum debeatur relativo al danno effettivamente arrecato all' , va evidenziato che la somma erogata a Controparte_9 Persona_1
a titolo di indennità di accompagnamento a far data dal mese di Ottobre
[...]
2015 e sino al 26.2.2019 - data del decesso - ammonta a complessivi
€.19.969,08, a fronte della maggior somma richiesta in giudizio dall' sulla CP_2 base del calcolo sopra riportato.
Ed invero, nella determinazione del risarcimento, al fine di determinare un'ingiustificata locupletazione, deve tenersi conto delle somme effettivamente corrisposte: è deceduto il 26.2.2019; a far data Persona_1 dall'1.10.2015 alla propria morte ha percepito dall' la somma di CP_2
€.19.969,08.
Dalla documentazione allegata, infatti, risulta che: ad Ottobre 2015 sono stati versati dall' a gli arretrati dell'indennità di CP_2 Persona_1 accompagnamento dalla data della domanda per l'indennità di accompagnamento per €.830,64; €.322,09 sono stati versati per il mese di Settembre 2015; poi
€.508,55 al mese per tre mensilità nel 2015 (Ottobre, Novembre e Dicembre
2015); €.508,55 al mese per otto mensilità nel 2016 (cfr. lettera racc. a/r inviata dall' il 5.6.2018 attestante l'intervenuta sospensione dell'erogazione per CP_2 revisione del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per i mesi di
Luglio, Agosto, Settembre ed Ottobre 2016 quale documento n. 7 di parte convenuta); €.508,55 al mese per l'anno 2017; €.508,55 al mese per l'anno
2018; €.508,55 euro al mese per i mesi di Gennaio e Febbraio 2019.
In conclusione, l' ha diritto alla restituzione della somma di €.19.969,08, CP_2 oltre rivalutazione ed interessi a titolo di risarcimento del danno, corrispondenti alle somme effettivamente percepite da a titolo di indennità, Persona_1
pagina 9 di 11 in pregiudizio dell'Ente.
L'appello proposto da resta assorbito dall'accoglimento del Parte_1 gravame dell' CP_2
Le spese dei due gradi seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da Parte_1
e dall' avverso la sentenza n. 93/2023, emessa in data 27.1.2023 dal CP_2
Tribunale di ANCONA, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- accoglie l'appello proposto dall' e, per l'effetto, condanna CP_2 Parte_1
a corrispondere all' la somma di €.19.969,08 oltre rivalutazione ed
[...] CP_2 interessi come specificato in parte motiva;
- rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- condanna a rifondere all' le spese di lite del giudizio Parte_1 CP_2 di primo grado, che si liquidano in €.5.810,00 per compensi professionali,
€.518,00 per esborsi, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna a rifondere all' le spese del presento Parte_1 CP_2 grado di giudizio, che si liquidano in €.3.966,00 per compensi professionali,
€.147,00 per esborsi, il tutto oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento da parte di dell'ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 30.10.2024
pagina 10 di 11 Il Consigliere Estensore
Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 11 di 11