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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/07/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5224/2019 R.G.
promossa da
• c.f. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.12.1948 e residente a [...], con la rappresentanza e la difesa dell' Avv. Santi Pappalardo
- Attrice- contro
• c.f. , nato a [...] il giorno 01.09.1978 e CP_1 CodiceFiscale_2
residente a [...], con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Giuseppe Sangiorgio
- parte convenuta e attrice in via riconvenzionale- avente ad oggetto: “azione di regolamento di confini con domanda riconvenzionale di usucapione”
***
All'udienza del 20.02.2025, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1
, così concludeva:
[...] “si chiede che l'On.le Tribunale adito
Voglia stabilire il confine tra i fondi di proprietà dell'attrice e della convenuta, come sopra individuati e, per l'effetto, condannare il convenuto a restituire all'attrice la porzione di area occupata dal proprio agrumeto ricadente all'esterno del confine della sua proprietà.
Spese e compensi del giudizio.
• Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 18.01.2020 si costituiva in giudizio il quale così CP_1
concludeva:
Per questi motivi
, pertanto, voglia l' Ill. mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni
1. dichiarare che l'istante ha acquistato per usucapione ultraventennale, interamente maturata la proprietà esclusiva dell'appezzamento di terreno sito in località
Rappis, territorio di Lentini, nel N.C.T. nel foglio 80, part. 440 esteso complessivamente ha: 00.39.12 e conseguentemente rigettare la domanda di parte attrice;
2. ordinare alla signora di estirpare gli alberi di agrumi Parte_1 piantumati a distanza illegale rispetto al confine del fondo usucapito.
Con vittoria di spese e compensi.
o Nel corso del giudizio la causa subiva più rinvii, sia per escussione testi, sia per il mutamento del giudice istruttore, sia per la nomina del CTU e l'espletamento della stessa.
o Veniva in particolare espletata, in contradditorio tra tutte le parti, CTU tecnica con l'ing. che così concludeva: Persona_1
“… 3) ACCERTAMENTO DEL CONFINE FRA LE DUE PROPRIETÀ
Dalle ricerche effettuate presso gli uffici catastali è stato accertato che la dividente fra le p.lle 43 e 440 scaturisce dal frazionamento n. 2516/70 allegato alla nota di voltura n. 132/70 (all. 9).
pag. 2/9 L'esame del frazionamento evidenzia che la dividente in esame viene staccata con delle misure ben precise dai vertici del confine tra la p.lla 43 e la p.lla 202.
Tale confine non è materializzato sui luoghi in quanto è una dividente di coltura, inserita in catasto con nota di variazione n. 28 del 14/03/1957 (all. 10) per cambio di coltura.
Poiché tutti i cambi di coltura sono atti privi di geometria e non esistono, quindi, misure per determinare i vertici del confine tra le p.lle 43 e 202, non risulta possibile ripristinare il frazionamento n. 2516/70.
Conseguentemente per poter determinare in loco il confine fra le due proprietà in causa si è dovuto ricorrere all'utilizzo delle mappe di impianto, calcolando le coordinate dei vertici della relativa dividente.
Si è quindi proceduto alla fase dei rilievi, mediante l'ausilio di strumentazione GNSS inmodalità RTK collegata alla rete che hanno riguardato essenzialmente CP_2 tutti i confini esistenti, in special modo quelli posti ad est e quelli ad ovest, la posizione del acquedotto consortile identificato dalla particella 439, la posizione dell'asse del sesto dell'agrumeto oggetto di causa, nonché i diversi punti di riferimento (spigoli di fabbricati esistenti sulla mappa di impianto) utilizzati per le successive elaborazioni e georeferenziazioni.
Successivamente si è proceduto alle elaborazioni dei dati tramite software topografico, al fine di inserire nel rilievo, mediante opportuna georeferenziazione nel sistema di coordinate catastale gli elementi che costituiscono i Parte_2 vertici del confine da ripristinare, indicati con le lettere “A” e “B”, come meglio evidenziato negli uniti elaborati grafici, libretto delle misure ed elenco coordinate
(all. 3 → 7).
I suddetti vertici sono stati poi materializzati sui luoghi mediante vernice spray (all.
2 - foto 2-3).
Dalle elaborazioni effettuate si è riscontrato quanto segue:
• la particella 43, così come ripristinata, risulta estesa mq 9.666,61 contro mq 9762 di superficie catastale, rientrante quindi nelle tolleranze previste dall'art 1538 c.c.;
• l'agrumeto di proprietà del convenuto si estende anche sulle particelle
440, 439 e 289 per una superficie complessiva di mq 5.050,80 (all. 5-8).
pag. 3/9 • Alla udienza del 20.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche.
• Le parti quindi depositavano gli scritti conclusivi, illustrando le rispettive difese.
MOTIVAZIONI
1. In via preliminare, va qualificata l'azione dell'attrice come Parte_1
actio finium regundorum, stante che non sono contestati i titoli di proprietà ma solo affermata l'incertezza del confine tra le particelle attoree ai n.ri 289-440-
439, e la particella 43 del convenuto . L'azione è ammissibile CP_1
proprio perché attore e convenuto risultano proprietari delle particelle limitrofe, donde ne sussiste la legittimazione attiva e passiva. E pure ammissibile è la domanda di rilascio, invero insita nell'azione ex art. 950 c.c.. Quanto all'onere probatorio, poi, va ricordato che la natura dell'azione di vindicatio duplex incertae partis giustifica il fatto che, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente: donde ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si può attenere al confine delineato dalle mappe catastali. Trattasi quindi di azione avente natura reale e petitoria e, pur nel silenzio dell'art. 950 c.c., che nulla dice in proposito, da considerarsi imprescrittibile, a meno che non venga eccepita l'usucapione.
2. La CTU espletata dall'ing. , -logica e ben argomentata, donde Per_1
questo Giudice dichiara di condividerla, facendone proprie le risultanze-, ha concluso affermando di aver materializzato sui luoghi i vertici dei confini da ripristinare con vernici spray;
che la particella 43 del convenuto misura 9.666 contro 9.762 di superficie catastale, e che lo stesso ha usurpato la proprietà attorea, e segnatamente le particelle della ai n.ri 289-440-439 Parte_1
per complessivi mq. 5.050,80.
3. Va quindi specificato che l'usurpazione lamentata riguarda 5.050 mq., anche rilevante le particelle 289 e 439, oltre che la part. 440. Mentre il convenuto ritiene aver usucapito solo l'intera particella 440 per tutti i suoi mq. 3.912.
pag. 4/9 4. Con queste premesse, rimane da verificare se fondata è la domanda riconvenzionale di usucapione di mq.
3.912 dei quali si compone la part. 440.
Non è superfluo il rilevare, sul punto, che il convenuto ha CP_1
acquistato il suo terreno limitrofo a quello per cui è causa -ovvero le particelle
43 e 202-, dalla zia con atto del 16.11.17: ma egli, per integrare Persona_2 il ventennio utile ad usucapionem, invoca l'istituto della accessio possessionis, per cui il suo possesso, che appunto rileva dal 2017, andrebbe cumulato con quello che si dice esercitato dalla sua dante causa, la che la part. Persona_2
43, confinante col lotto per cui è causa, aveva comprato nel 1984. Leggiamo infatti nella comparsa con riconvenzionale: “L'odierno convenuto aggiungendo il proprio possesso a quello della sua dante causa ha dunque acquistato per usucapione interamente maturata la proprietà del tratto di terreno agrumetato”…
5. Ora, sono stati escussi tre testi, e precisamente:
a) zio paterno del convenuto, e marito della CP_3 Per_2
che del convenuto è quindi la zia acquisita, e sua dante causa,
[...]
avendogli il lotto de quo venduto nel 2017. Il teste conferma che
“l'intero agrumeto della fu estirpato nel 2004”. Per_2
b) pure afferma: “L'intero agrumeto della fu Parte_3 Per_2 estirpato nel 2004… Poi è stato reimpiantato dopo circa due anni.
Non so dire se ha la stessa estensione del precedente… “
c) amica della attrice Persona_3 Parte_1 dichiara: “Tutto il terreno è coltivato ad agrumeto. Qualche anno dopo una parte di questo agrumeto è rimasto vuoto per degli anni e poi successivamente è stato ripiantato. Ricordo che l'agrumeto della mia amica si estendeva oltre la tubazione anche dopo il suddetto reimpianto, e che assieme a lei attraversavamo questo agrumeto.
Sulla tubazione preciso che vi sono bocche da cui esce l'acqua per irrigare il terreno”.
6. In sintesi, al di là di alcune imprecisioni dell'uno e/o dell'altro teste, pacifico è che, attorno al 2005, fu estirpato completamente l'agrumeto. Del resto, nella pag. 5/9 stessa memoria ex art. 183/2 cpc, il Difensore del convenuto scrive: “il terreno in questione solo per un breve periodo è rimasto nudo, in particolare nel periodo dell'avvicendamento tra l'agrumeto di vecchio impianto e il nuovo…” *
E se l'usucapione viene integrata per effetto del possesso pubblico ininterrotto, è chiaro che l'estirpazione dell'agrumeto, in difetto di recinzione, integra l'interruzione del possesso utile ad usucapionem, che quindi non può che iniziare a nuovamente decorrere dopo il reimpianto, ovvero dopo il 2005. E la causa che ne occupa è del 2019, e quindi infraventennale rispetto all'exordium praescriptionis. * Sul punto, è noto che l'art. 1167 c.c. -rubricato interruzione dell'usucapione per perdita di possesso- nel dire “interrotta l'usucapione quando il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno”, si riferisce al caso dell'interruzione naturale: ma il nostro caso è diverso, ed è precisamente quello dell'abbandono per atto volontario del possessore (Cass. II n. 6349/81). E
l'abbandono della cosa posseduta, per atto volontario del possessore, ha immediata efficacia interruttiva dell'usucapione; in questa ipotesi, infatti, non trova applicazione la norma dettata dall'art. 1167 c.c., sulla durata ultrannuale della perdita del possesso quale evento interruttivo dell'usucapione, in quanto la norma medesima riguarda il diverso caso in cui il possessore sia stato privato del possesso, e, cioè, lo abbia perso per fatto di terzo, o comunque a lui estraneo
(Cass. II, n. 77/1977). In sostanza, l'estirpazione dell'agrumeto preesistente, lasciando quindi il terreno de quo “nudo”, come icasticamente affermato dal difensore del convenuto, equivale all'abbandono volontario che fa venir meno il supposto possesso ad usucapionem: a conseguenze diverse sarebbe pervenuto questo Giudice ove fosse risultata esistente, al di là delle piante, una recinzione: ma, come verificato dal CTU, manca la recinzione sui luoghi. E, come detto, il reimpianto -avvenuto dopo il 2005, ha impedito il maturarsi da parte del convenuto di un possesso ventennale utile ad usucapionem.
7. Il tenace Difensore del convenuto, nella sua memoria ex art. 183 comma 6 sub 2, accortosi che l'espianto del 2005 integra un'ipotesi di abbandono, argomenta che il possesso utile ad usucapionem potrebbe essersi integrato prima del 2005, e quindi esser stato tutto già acquisito dalla sua zia e che pertanto Persona_2
pag. 6/9 l'usucapione sarebbe già avvenuta prima del suo acquisto, escludendosi quindi l'istituto dell'accessio possessionis fondante la riconvenzionale. Ora, potrebbe porsi la questione se tale nuova linea difensiva integri ammissibile emendatio, o inammissibile mutatio libelli: ritenendo la tesi negativa fondata su superato formalismo, riteniamo ammissibile la pur nuova domanda, che il Difensore del convenuto ritiene di argomentare, richiamando il contenuto di Cass. 2485/07 e
7853/18, in punto alla possibilità di cedere diritti reali immobiliari quand'anche acquisiti a titolo originario (e non derivativo): gli è però che l'atto di vendita
16.11.17 non ha per oggetto nessun diritto acquisito a titolo originario, ma solo le particelle 43 e 202 acquistate dalla venditrice (la zia del Persona_2
giusta i titoli di acquisto ivi indicati. In sostanza, il CP_1
riferimento ai citati corretti fermi del S.C. risulta ai fini del convenuto non solo eccentrico, ma anzi dannoso, stante che, nell'atto 16.11.17, non risulta alcuna vendita di diritti acquisiti per usucapione: ed infatti, se davvero la Per_2
avesse ritenuto di aver usucapito diritti sulla particella 440, ben avrebbe potuto, nell'atto di vendita, alienare al nipote anche la stessa (part. 440), precisando per l'appunto che essa, a differenza delle altre particelle vendute, era stata dalla acquistata a titolo originario per l'effetto del possesso ultraventennale, Per_2 quand'anche non dichiarato dall'A.G.O.. In sostanza, il mancato riferimento all'acquisto a titolo originario costituisce ulteriore prova dell'assenza del pregresso acquisto della , e, quindi, dell'assenza del successivo acquisto Per_2 in capo al D'AQUILA. Tra l'altro, rilevante è sul punto la missiva redatta dall'avv. CACCIOLA, legale della datata 14.11.14, ed inviata al Persona_2
procuratore di parte attrice, e prodotta da questo come doc. 3 nella di lui memoria ex art. 183 comma 6 sub 2, ove il predetto avv. CACCIOLA “respinge” sì la richiesta di rilascio, ma tale “rifiuto” fonda sulla coerenza della sua occupazione col suo acquisto: con detta missiva -ed anche con la corrispondenza tra i detti legali, cui alla documentazione 5 e 6 depositata con la detta citata memoria-, in sostanza, non si contestano i titoli della Parte_1
ma si contesta il confine. Detta missiva, quindi, integra un riconoscimento dell'altruitas, ovvero della proprietà aliena eccedente il proprio confine: missiva pag. 7/9 che quindi è coerente con un'actio finium regundorum (della quale non a caso si parla nella citata corrispondenza tra legali), e non certo con un'azione di usucapione.
8. In definitiva, considerato l'espianto dell'agrumeto al 2005 e considerata anche la corrispondenza tra l'avvocato della e l'avvocato della attrice Per_2
negli anni 2014-2018, va negato che, sino al momento della Parte_1
vendita tra zia e nipote del 16.11.17, la avesse usucapito il bene de quo. Per_2
Con E il QUILA, che acquista nel 2017, non può quindi aver usucapito alcunchè prima della azione che ne occupa. Donde va accolta l'azione di regolamento di confini, mentre di pari va rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione, non essendosi integrato il ventennio utile, comunque lo si calcoli.
9. Stante il rigetto della riconvenzionale di usucapione, risulta assorbito l'esame della ulteriore domanda del convenuto finalizzata a che la Parte_1 estirpi “gli alberi di agrumi piantumati a distanza illegale rispetto al confine del fondo usucapito”: domanda che va quindi pure rigettata.
10. Quanto alle spese peritali, come liquidate in corso di giudizio, vanno coerentemente poste integralmente a carico della parte convenuta.
11. Quanto alle spese legali, il valore delle domande attoree -regolamento confini e rilascio- è da parte attrice indicato in euro 11.314, mentre parte convenuta, che riconvenzionalmente promuove domanda tesa alla declaratoria dell'acquisto per usucapione, lo indica in euro 22.628. Cumulate le domande, si rientra quindi nello scaglione € 26.000-52.000, per cui queste sono le voci con i relativi compensi, giusta D.M. vigente:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA
1.701,00
FASE INTRODUTTIVA
1.204,00
FASE TRATTAZIONE 1.806,00
FASE DECISIONALE
2.905,00
TOTALE 7.616,00
In disparte ovviamente le spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
pag. 8/9 Oltre alle spese vive sostenute per contributo unificato e marca per complessivi euro
(237+27=) 264.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5224/2019 R.G disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
• Accoglie le domande attoree, e per l'effetto, alla luce della corretta rideterminazione dei confini operata dal CTU e richiamata nella parte narrativa, condanna il convenuto al rilascio in favore di parte attrice di CP_1
mq. 5.050,80, siccome indicati in CTU, usurpati dal convenuto in danno della proprietà attorea in catasto indicata con le particelle n. 440-439-289.;
• Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione e di espianto di alberi in thesi piantumati a distanza illegale;
• Condanna il convenuto al pagamento delle spese di CTU come liquidate in corso di giudizio;
• Condanna il convenuto al pagamento di euro 264 per spese vive, oltre euro 7.616 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa 4% sui compensi ed iva se dovuta.
Così deciso in Siracusa, in data 4 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda sezione civile
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5224/2019 R.G.
promossa da
• c.f. , nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
18.12.1948 e residente a [...], con la rappresentanza e la difesa dell' Avv. Santi Pappalardo
- Attrice- contro
• c.f. , nato a [...] il giorno 01.09.1978 e CP_1 CodiceFiscale_2
residente a [...], con la rappresentanza e la difesa dell'Avv. Giuseppe Sangiorgio
- parte convenuta e attrice in via riconvenzionale- avente ad oggetto: “azione di regolamento di confini con domanda riconvenzionale di usucapione”
***
All'udienza del 20.02.2025, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
• Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_1
, così concludeva:
[...] “si chiede che l'On.le Tribunale adito
Voglia stabilire il confine tra i fondi di proprietà dell'attrice e della convenuta, come sopra individuati e, per l'effetto, condannare il convenuto a restituire all'attrice la porzione di area occupata dal proprio agrumeto ricadente all'esterno del confine della sua proprietà.
Spese e compensi del giudizio.
• Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata il 18.01.2020 si costituiva in giudizio il quale così CP_1
concludeva:
Per questi motivi
, pertanto, voglia l' Ill. mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni
1. dichiarare che l'istante ha acquistato per usucapione ultraventennale, interamente maturata la proprietà esclusiva dell'appezzamento di terreno sito in località
Rappis, territorio di Lentini, nel N.C.T. nel foglio 80, part. 440 esteso complessivamente ha: 00.39.12 e conseguentemente rigettare la domanda di parte attrice;
2. ordinare alla signora di estirpare gli alberi di agrumi Parte_1 piantumati a distanza illegale rispetto al confine del fondo usucapito.
Con vittoria di spese e compensi.
o Nel corso del giudizio la causa subiva più rinvii, sia per escussione testi, sia per il mutamento del giudice istruttore, sia per la nomina del CTU e l'espletamento della stessa.
o Veniva in particolare espletata, in contradditorio tra tutte le parti, CTU tecnica con l'ing. che così concludeva: Persona_1
“… 3) ACCERTAMENTO DEL CONFINE FRA LE DUE PROPRIETÀ
Dalle ricerche effettuate presso gli uffici catastali è stato accertato che la dividente fra le p.lle 43 e 440 scaturisce dal frazionamento n. 2516/70 allegato alla nota di voltura n. 132/70 (all. 9).
pag. 2/9 L'esame del frazionamento evidenzia che la dividente in esame viene staccata con delle misure ben precise dai vertici del confine tra la p.lla 43 e la p.lla 202.
Tale confine non è materializzato sui luoghi in quanto è una dividente di coltura, inserita in catasto con nota di variazione n. 28 del 14/03/1957 (all. 10) per cambio di coltura.
Poiché tutti i cambi di coltura sono atti privi di geometria e non esistono, quindi, misure per determinare i vertici del confine tra le p.lle 43 e 202, non risulta possibile ripristinare il frazionamento n. 2516/70.
Conseguentemente per poter determinare in loco il confine fra le due proprietà in causa si è dovuto ricorrere all'utilizzo delle mappe di impianto, calcolando le coordinate dei vertici della relativa dividente.
Si è quindi proceduto alla fase dei rilievi, mediante l'ausilio di strumentazione GNSS inmodalità RTK collegata alla rete che hanno riguardato essenzialmente CP_2 tutti i confini esistenti, in special modo quelli posti ad est e quelli ad ovest, la posizione del acquedotto consortile identificato dalla particella 439, la posizione dell'asse del sesto dell'agrumeto oggetto di causa, nonché i diversi punti di riferimento (spigoli di fabbricati esistenti sulla mappa di impianto) utilizzati per le successive elaborazioni e georeferenziazioni.
Successivamente si è proceduto alle elaborazioni dei dati tramite software topografico, al fine di inserire nel rilievo, mediante opportuna georeferenziazione nel sistema di coordinate catastale gli elementi che costituiscono i Parte_2 vertici del confine da ripristinare, indicati con le lettere “A” e “B”, come meglio evidenziato negli uniti elaborati grafici, libretto delle misure ed elenco coordinate
(all. 3 → 7).
I suddetti vertici sono stati poi materializzati sui luoghi mediante vernice spray (all.
2 - foto 2-3).
Dalle elaborazioni effettuate si è riscontrato quanto segue:
• la particella 43, così come ripristinata, risulta estesa mq 9.666,61 contro mq 9762 di superficie catastale, rientrante quindi nelle tolleranze previste dall'art 1538 c.c.;
• l'agrumeto di proprietà del convenuto si estende anche sulle particelle
440, 439 e 289 per una superficie complessiva di mq 5.050,80 (all. 5-8).
pag. 3/9 • Alla udienza del 20.02.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche.
• Le parti quindi depositavano gli scritti conclusivi, illustrando le rispettive difese.
MOTIVAZIONI
1. In via preliminare, va qualificata l'azione dell'attrice come Parte_1
actio finium regundorum, stante che non sono contestati i titoli di proprietà ma solo affermata l'incertezza del confine tra le particelle attoree ai n.ri 289-440-
439, e la particella 43 del convenuto . L'azione è ammissibile CP_1
proprio perché attore e convenuto risultano proprietari delle particelle limitrofe, donde ne sussiste la legittimazione attiva e passiva. E pure ammissibile è la domanda di rilascio, invero insita nell'azione ex art. 950 c.c.. Quanto all'onere probatorio, poi, va ricordato che la natura dell'azione di vindicatio duplex incertae partis giustifica il fatto che, quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente: donde ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il giudice si può attenere al confine delineato dalle mappe catastali. Trattasi quindi di azione avente natura reale e petitoria e, pur nel silenzio dell'art. 950 c.c., che nulla dice in proposito, da considerarsi imprescrittibile, a meno che non venga eccepita l'usucapione.
2. La CTU espletata dall'ing. , -logica e ben argomentata, donde Per_1
questo Giudice dichiara di condividerla, facendone proprie le risultanze-, ha concluso affermando di aver materializzato sui luoghi i vertici dei confini da ripristinare con vernici spray;
che la particella 43 del convenuto misura 9.666 contro 9.762 di superficie catastale, e che lo stesso ha usurpato la proprietà attorea, e segnatamente le particelle della ai n.ri 289-440-439 Parte_1
per complessivi mq. 5.050,80.
3. Va quindi specificato che l'usurpazione lamentata riguarda 5.050 mq., anche rilevante le particelle 289 e 439, oltre che la part. 440. Mentre il convenuto ritiene aver usucapito solo l'intera particella 440 per tutti i suoi mq. 3.912.
pag. 4/9 4. Con queste premesse, rimane da verificare se fondata è la domanda riconvenzionale di usucapione di mq.
3.912 dei quali si compone la part. 440.
Non è superfluo il rilevare, sul punto, che il convenuto ha CP_1
acquistato il suo terreno limitrofo a quello per cui è causa -ovvero le particelle
43 e 202-, dalla zia con atto del 16.11.17: ma egli, per integrare Persona_2 il ventennio utile ad usucapionem, invoca l'istituto della accessio possessionis, per cui il suo possesso, che appunto rileva dal 2017, andrebbe cumulato con quello che si dice esercitato dalla sua dante causa, la che la part. Persona_2
43, confinante col lotto per cui è causa, aveva comprato nel 1984. Leggiamo infatti nella comparsa con riconvenzionale: “L'odierno convenuto aggiungendo il proprio possesso a quello della sua dante causa ha dunque acquistato per usucapione interamente maturata la proprietà del tratto di terreno agrumetato”…
5. Ora, sono stati escussi tre testi, e precisamente:
a) zio paterno del convenuto, e marito della CP_3 Per_2
che del convenuto è quindi la zia acquisita, e sua dante causa,
[...]
avendogli il lotto de quo venduto nel 2017. Il teste conferma che
“l'intero agrumeto della fu estirpato nel 2004”. Per_2
b) pure afferma: “L'intero agrumeto della fu Parte_3 Per_2 estirpato nel 2004… Poi è stato reimpiantato dopo circa due anni.
Non so dire se ha la stessa estensione del precedente… “
c) amica della attrice Persona_3 Parte_1 dichiara: “Tutto il terreno è coltivato ad agrumeto. Qualche anno dopo una parte di questo agrumeto è rimasto vuoto per degli anni e poi successivamente è stato ripiantato. Ricordo che l'agrumeto della mia amica si estendeva oltre la tubazione anche dopo il suddetto reimpianto, e che assieme a lei attraversavamo questo agrumeto.
Sulla tubazione preciso che vi sono bocche da cui esce l'acqua per irrigare il terreno”.
6. In sintesi, al di là di alcune imprecisioni dell'uno e/o dell'altro teste, pacifico è che, attorno al 2005, fu estirpato completamente l'agrumeto. Del resto, nella pag. 5/9 stessa memoria ex art. 183/2 cpc, il Difensore del convenuto scrive: “il terreno in questione solo per un breve periodo è rimasto nudo, in particolare nel periodo dell'avvicendamento tra l'agrumeto di vecchio impianto e il nuovo…” *
E se l'usucapione viene integrata per effetto del possesso pubblico ininterrotto, è chiaro che l'estirpazione dell'agrumeto, in difetto di recinzione, integra l'interruzione del possesso utile ad usucapionem, che quindi non può che iniziare a nuovamente decorrere dopo il reimpianto, ovvero dopo il 2005. E la causa che ne occupa è del 2019, e quindi infraventennale rispetto all'exordium praescriptionis. * Sul punto, è noto che l'art. 1167 c.c. -rubricato interruzione dell'usucapione per perdita di possesso- nel dire “interrotta l'usucapione quando il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno”, si riferisce al caso dell'interruzione naturale: ma il nostro caso è diverso, ed è precisamente quello dell'abbandono per atto volontario del possessore (Cass. II n. 6349/81). E
l'abbandono della cosa posseduta, per atto volontario del possessore, ha immediata efficacia interruttiva dell'usucapione; in questa ipotesi, infatti, non trova applicazione la norma dettata dall'art. 1167 c.c., sulla durata ultrannuale della perdita del possesso quale evento interruttivo dell'usucapione, in quanto la norma medesima riguarda il diverso caso in cui il possessore sia stato privato del possesso, e, cioè, lo abbia perso per fatto di terzo, o comunque a lui estraneo
(Cass. II, n. 77/1977). In sostanza, l'estirpazione dell'agrumeto preesistente, lasciando quindi il terreno de quo “nudo”, come icasticamente affermato dal difensore del convenuto, equivale all'abbandono volontario che fa venir meno il supposto possesso ad usucapionem: a conseguenze diverse sarebbe pervenuto questo Giudice ove fosse risultata esistente, al di là delle piante, una recinzione: ma, come verificato dal CTU, manca la recinzione sui luoghi. E, come detto, il reimpianto -avvenuto dopo il 2005, ha impedito il maturarsi da parte del convenuto di un possesso ventennale utile ad usucapionem.
7. Il tenace Difensore del convenuto, nella sua memoria ex art. 183 comma 6 sub 2, accortosi che l'espianto del 2005 integra un'ipotesi di abbandono, argomenta che il possesso utile ad usucapionem potrebbe essersi integrato prima del 2005, e quindi esser stato tutto già acquisito dalla sua zia e che pertanto Persona_2
pag. 6/9 l'usucapione sarebbe già avvenuta prima del suo acquisto, escludendosi quindi l'istituto dell'accessio possessionis fondante la riconvenzionale. Ora, potrebbe porsi la questione se tale nuova linea difensiva integri ammissibile emendatio, o inammissibile mutatio libelli: ritenendo la tesi negativa fondata su superato formalismo, riteniamo ammissibile la pur nuova domanda, che il Difensore del convenuto ritiene di argomentare, richiamando il contenuto di Cass. 2485/07 e
7853/18, in punto alla possibilità di cedere diritti reali immobiliari quand'anche acquisiti a titolo originario (e non derivativo): gli è però che l'atto di vendita
16.11.17 non ha per oggetto nessun diritto acquisito a titolo originario, ma solo le particelle 43 e 202 acquistate dalla venditrice (la zia del Persona_2
giusta i titoli di acquisto ivi indicati. In sostanza, il CP_1
riferimento ai citati corretti fermi del S.C. risulta ai fini del convenuto non solo eccentrico, ma anzi dannoso, stante che, nell'atto 16.11.17, non risulta alcuna vendita di diritti acquisiti per usucapione: ed infatti, se davvero la Per_2
avesse ritenuto di aver usucapito diritti sulla particella 440, ben avrebbe potuto, nell'atto di vendita, alienare al nipote anche la stessa (part. 440), precisando per l'appunto che essa, a differenza delle altre particelle vendute, era stata dalla acquistata a titolo originario per l'effetto del possesso ultraventennale, Per_2 quand'anche non dichiarato dall'A.G.O.. In sostanza, il mancato riferimento all'acquisto a titolo originario costituisce ulteriore prova dell'assenza del pregresso acquisto della , e, quindi, dell'assenza del successivo acquisto Per_2 in capo al D'AQUILA. Tra l'altro, rilevante è sul punto la missiva redatta dall'avv. CACCIOLA, legale della datata 14.11.14, ed inviata al Persona_2
procuratore di parte attrice, e prodotta da questo come doc. 3 nella di lui memoria ex art. 183 comma 6 sub 2, ove il predetto avv. CACCIOLA “respinge” sì la richiesta di rilascio, ma tale “rifiuto” fonda sulla coerenza della sua occupazione col suo acquisto: con detta missiva -ed anche con la corrispondenza tra i detti legali, cui alla documentazione 5 e 6 depositata con la detta citata memoria-, in sostanza, non si contestano i titoli della Parte_1
ma si contesta il confine. Detta missiva, quindi, integra un riconoscimento dell'altruitas, ovvero della proprietà aliena eccedente il proprio confine: missiva pag. 7/9 che quindi è coerente con un'actio finium regundorum (della quale non a caso si parla nella citata corrispondenza tra legali), e non certo con un'azione di usucapione.
8. In definitiva, considerato l'espianto dell'agrumeto al 2005 e considerata anche la corrispondenza tra l'avvocato della e l'avvocato della attrice Per_2
negli anni 2014-2018, va negato che, sino al momento della Parte_1
vendita tra zia e nipote del 16.11.17, la avesse usucapito il bene de quo. Per_2
Con E il QUILA, che acquista nel 2017, non può quindi aver usucapito alcunchè prima della azione che ne occupa. Donde va accolta l'azione di regolamento di confini, mentre di pari va rigettata la domanda riconvenzionale di usucapione, non essendosi integrato il ventennio utile, comunque lo si calcoli.
9. Stante il rigetto della riconvenzionale di usucapione, risulta assorbito l'esame della ulteriore domanda del convenuto finalizzata a che la Parte_1 estirpi “gli alberi di agrumi piantumati a distanza illegale rispetto al confine del fondo usucapito”: domanda che va quindi pure rigettata.
10. Quanto alle spese peritali, come liquidate in corso di giudizio, vanno coerentemente poste integralmente a carico della parte convenuta.
11. Quanto alle spese legali, il valore delle domande attoree -regolamento confini e rilascio- è da parte attrice indicato in euro 11.314, mentre parte convenuta, che riconvenzionalmente promuove domanda tesa alla declaratoria dell'acquisto per usucapione, lo indica in euro 22.628. Cumulate le domande, si rientra quindi nello scaglione € 26.000-52.000, per cui queste sono le voci con i relativi compensi, giusta D.M. vigente:
STUDIO DELLA CONTROVERSIA
1.701,00
FASE INTRODUTTIVA
1.204,00
FASE TRATTAZIONE 1.806,00
FASE DECISIONALE
2.905,00
TOTALE 7.616,00
In disparte ovviamente le spese generali al 15 %, Cassa Previdenza ed IVA se dovuta.
pag. 8/9 Oltre alle spese vive sostenute per contributo unificato e marca per complessivi euro
(237+27=) 264.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, in persona del Giudice onorario dott. Gianfranco Todaro, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5224/2019 R.G disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
• Accoglie le domande attoree, e per l'effetto, alla luce della corretta rideterminazione dei confini operata dal CTU e richiamata nella parte narrativa, condanna il convenuto al rilascio in favore di parte attrice di CP_1
mq. 5.050,80, siccome indicati in CTU, usurpati dal convenuto in danno della proprietà attorea in catasto indicata con le particelle n. 440-439-289.;
• Rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione e di espianto di alberi in thesi piantumati a distanza illegale;
• Condanna il convenuto al pagamento delle spese di CTU come liquidate in corso di giudizio;
• Condanna il convenuto al pagamento di euro 264 per spese vive, oltre euro 7.616 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa 4% sui compensi ed iva se dovuta.
Così deciso in Siracusa, in data 4 luglio 2025
Il GIUDICE
dott. Gianfranco Todaro
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