Decreto cautelare 9 maggio 2017
Ordinanza cautelare 21 luglio 2017
Ordinanza cautelare 11 dicembre 2017
Ordinanza collegiale 30 luglio 2018
Ordinanza collegiale 16 gennaio 2019
Sentenza 15 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 30/07/2018, n. 1687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1687 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/07/2018
N. 01151/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OB SA CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Petrucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Marchese di Villabianca, 209;
contro
Universita' degli Studi di Palermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale, domiciliataria in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;
nei confronti
IA ET, VA OL, VA ON, AR AM, AR AR, FE RI, IL NA, NA LI, NA IA AT, rappresentati e difesi dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia, con domicilio eletto presso lo studio Girolamo Rubino in Palermo, via G. Oberdan, 5;
NA AT, IO CI, VA TR, TT BR, SA IL ER, IT IZ, IA PI PR, OB ET, NA SO, NG MU, BR TT, AL NO non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
a.1- del provvedimento prot. n. 17254 del 2.3.2017 UOR Medicina dell'Università degli Studi di Palermo, avente ad oggetto “sospensione ammissione esame di laurea”, a firma del funzionario responsabile D.ssa NA IA Monreale, indirizzata alla sig.ra CA SA OB, matr. N. 0547585, e consegnata brevi mani in data 3 marzo 2017, con la quale veniva comunicato “su disposizione rettorale, in attesa di ricevere la documentazione ufficiale da parte dell'università rumena, attestante la regolarità della Sua carriera, si ritiene di sospendere in via cautelativa l'ammissione all'esame finale di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per la sessione straordinaria 2015/2016”;
a.2- di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso;
a.3- per la dichiarazione della legittimità del percorso di laurea della sig.ra SA OB CA;
a.4- per la dichiarazione di legittimità e validità del provvedimento di “Receiving istitution's transcript of records” (o “Recognition Outcomes at receiving institution) del 22 dicembre 2016;
a.5- per la condanna in via subordinata, al risarcimento del danno ingiusto ex art. 30 e 34, co. 1 lett. c) del d.lgs.n. 104/2010, patito dalla ricorrente in ragione del mancato conseguimento della laurea nel corso della Sessione straordinaria di marzo per l'anno accademico 2015-2016;
B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 28/06/2017:
b.1- del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Palermo n. 1412 del 27.4.2017, mai notificato alla ricorrente, con il quale è stato disposto l'annullamento di diversi esami e la loro cancellazione dal piano di studi;
b.2- del Decreto Rettorale n. 1835/2017 del 14 giugno 2017, notificato mediante raccomanda a.r. ricevuta il 21 giugno 2017, con il quale è stata disposta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione da tutte le sessioni degli esami di profitto per un semestre a decorrere dalla data del presente decreto alla sig.ra CA SA OB nata il [...] a [...] matr. 0547585 iscritta al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia al I F.C del sesto anno”;
b.3- di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso;
nonché:
b.4- per la dichiarazione di legittimità e validità del provvedimento di “Receiving istitution's transcript of records” (o “Recognition Outcomes at receiving institution”) del 22 dicembre 2016;
b.5- per la dichiarazione della legittimità del percorso di laurea della sig.ra SA OB CA.
C) quanto ai motivi aggiunti presentati in data 21/11/2017:
c.1- del decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Palermo n. 1412 del 27.4.2017, prodotto da UniPa nel giudizio N.R.G. 1151/2017 in data 26.05.2017 e mai notificato alla ricorrente, con il quale è stato disposto “l'annullamento degli esami di seguito riportati e la loro cancellazione dal piano di studi della studentessa CA SA OB matr. 0547585: Patologia Sistematica I C.I. 6 CFU voto 30 convalidato il 22.12.2016; Patologia Sistematica II C.I. 6 cfu voto 30 e lode convalidato il 22.12.2016; Medicina Interna C.I. 13 cfu voto 30 e lode convalidato il 22.12.2016; Anatomia Umana C.I. 16 cfu voto 30 convalidato il 22.12.2016; Farmacologia C.I. 9 cfu voto 30 convalidato il 22.12.2016; Emergenze medico – chirurgiche C.I. cfu 7 voto 30 convalidato il 22.12.2016; Chirurgia Generale C.I. 8 cfu voto 30 convalidato il 22.12.2016; Pediatria 6 cfu voto 30 convalidato il 22.12.2016; si conferma la convalida dell'esame di Fisiopatologia Clinica C.I. sostenuto con voto 25 il 12.7.2016 presso l'università di Galati e, considerato che non si può sostenere due volte il medesimo esame, si dispone l'annullamento dell'esame citato sostenuto il 29.7.2016 presso l'Università di Palermo con voto 27; si dispone inoltre relativamente all'esame di oncologia clinica C.I. la rettifica del voto da 30 a 25, come riportato nel T.O.R. del 11.7.2016 pervenuto con prot. n. 7374 del 27.3.2017” e di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, poiché illegittimo e lesivo degli interessi della ricorrente.
Essendo nelle more del presente giudizio, pervenuto il TOR (Transcript of Records – documento attestante le materie sostenute all'estero) recante n. prot. 3347 del 1.9.2017 trasmesso dall'Università Dunarea De Jos di Galati (oltre che all'Università degli Studi di Palermo) alla Ricorrente a mezzo mail (Alina.Capat@ugal.ro) in data 20 settembre 2017 ove, a modifica di quanto contenuto nel TOR prot. n. 2517 del 4.7.2017 viene rettamente attestato il voto conseguito per la materia “Medicina De Urgenta” (Emergenze Medico Chirurgiche) che da 4 (quattro) viene rettificato a 6 (sei), che, unitamente al TOR prot. n. 2516 del 4.7.2017, ha provveduto a confermare che la studentessa ha sostenuto tutte le materie annullate illegittimamente dal Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Palermo n. 1412 del 27.4.2017;
c.2- di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso, poiché illegittimo e lesivo degli interessi della ricorrente;
D) nonché per l’accesso, ex art. 116 comma 2 c.p.a., ai documenti amministrativi di cui all’istanza del 7/11/2017;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Universita' degli Studi di Palermo;
Vista il decreto presidenziale n. 667/2017;
Viste l’ordinanza n. 1000/2017 e n. 1490/2017 sulle domande cautelari;
Vista l’istanza ex art. 116 comma 2 c,p,a,, depositata in data 22/2018;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IA ET e di VA OL e di VA ON e di AR AM e di AR AR e di FE RI e di IL NA e di NA LI e di NA IA AT;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2018 il dott. Roberto TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con l’istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a., depositata il 22/08/2017, parte ricorrente ha, nel contesto del giudizio di cognizione, interposto domanda di annullamento del provvedimento dell’Università degli Studi di Palermo – Coordinamento dei servizi di rettorato – ufficio relazioni con il pubblico – Titolo I - Classe 8 - Fascicolo 230 - n. 3014 del 15.1.2018, di rigetto della domanda di accesso ai documenti amministrativi;
Ritenuto che nel costituirsi in giudizio alcuni dei controinteressati intimati, con memoria del 23/04/2018 le controinteressate costituite, NA IL, VA OL, LI NA, ET IA, AR AR, RI FE, ON VA AT NA IA, AM AR, hanno preliminarmente eccepito l’irritualità della notifica in formato cartaceo di atto nativo digitale senza la dovuta asseverazione da parte dell’avvocato patrocinante;
Vista la memoria di replica della ricorrente del 23/04/2018 e la successiva replica delle controinteressate del 27/04/2018;
Considerato che, come risulta dagli atti e sottolineato dalle controinteressate costituite, l’istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a., nativa digitale, è stata notificata “in modalità cartacea” senza l’asseverazione di conformità all’originale informatico da cui è stata estratta (cfr. Cons. St., sez. III, 11 settembre 2017, n. 4286 e Cons. St., sez. IV, 4 aprile 2017, n. 1541);
Ritenuto di dover accogliere nei termini che seguono l’eccezione delle parti controinteressate costituite, disponendo la regolarizzazione dell’istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. mediante la rinotifica di copia della medesima, con apposizione di asseverazione rispetto al nativo digitale, nei confronti dei soggetti controinteressati intimati e non costituiti;
Ritenuto di poter assegnare alla parte, per gli adempimenti in parola, il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con onere di depositare copia dell’avvenuta rinotifica entro i quindici giorni successivi al perfezionamento delle stesse notifiche;
Ritenuto di dover fissare per l’ulteriore trattazione sulla domanda di accesso ex art. 116 comma 2 c.p.a. la Camera di Consiglio del 25 ottobre 2018;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) dispone la rinotifica dell’istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Fissa per l’ulteriore trattazione la Camera di Consiglio del 25 ottobre 2018. Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Calogero Ferlisi, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Roberto TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto TI | Calogero Ferlisi |
IL SEGRETARIO