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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/03/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.152/2022 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Danilo Vallone come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_2 CodiceFiscale_2 Pt_2
(C.F. ) nata a [...], il [...], rappresentati e difesi dagli
[...] C.F._3
avv. Lorenzo Murgia e Simone Cagnetta come da procura in atti;
(P.I. e Parte_3 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ) quest'ultima in qualità di cessionaria del portafoglio assicurativo di P.IVA_3 [...]
, rappresentate e difese dall'avv. Guido Foglia come da procura in atti;
CP_4
APPELLATE
1 All'udienza del 11/10/2024 le parti nonché , Parte_4 Controparte_1 CP_2
e precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione
[...] Pt_2
previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1562/2021, pubblicata il 27.12.2021, il Tribunale di Ragusa accoglieva parzialmente le domande proposte da , e di Controparte_1 CP_2 Parte_2
risarcimento del danno per il venir meno della chance di godere del rapporto parentale con il loro congiunto a causa della condotta colposa tenuta dai sanitari dell'Ospedale Maggiore CP_5
di Modica per omessa diagnosi che aveva causato la morte del predetto;
condannava l'
[...]
al pagamento della complessiva somma di euro 210.844,04 oltre interessi;
Parte_1
Parte rigettava la domanda di manleva proposta dall' nei riguardi della non Parte_3
Parte essendo operante la garanzia assicurativa;
condannava l' al pagamento delle spese del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 27.1.2022, l di Parte_1 Pt_1
proponeva appello avverso la detta sentenza che censurava per i motivi indicati e chiedeva in riforma il rigetto delle domande avanzate in primo grado dagli attori, in subordine accertarsi l'operatività della polizza assicurativa, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano , e chiedendo il rigetto del Controparte_1 CP_2 Parte_2
gravame in quanto infondato e la conferma della sentenza di primo grado, con il riconoscimento delle spese di causa.
Si costituivano nonché quest'ultima Parte_3 Controparte_3
quale cessionaria delle polizze dalla prima, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite.
1) Con il 1° motivo l assume la nullità della Parte_1
sentenza di primo grado poiché non sarebbero state ivi riportate le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta dell' e richiamate con la precisazione delle conclusioni, Pt_1 ma l'ordinanza del G.I. con cui è stato conferito il mandato al consulente tecnico d'ufficio.
1.1) Il motivo è del tutto infondato.
Come precisa la stessa appellante, riportando a tale scopo una decisione della Suprema
Corte, la mancata o incompleta indicazione delle conclusioni delle parti costituisce mera irregolarità tranne che ciò non abbia inciso sull'attività del Giudice in modo da causare una mancata pronuncia su una domanda o eccezione prospettata dalle parti.
2 Nessuna omessa pronuncia tuttavia è stata indicata dall'appellante, sicché il motivo è infondato.
2) Con il 2° motivo l' ritiene che il tribunale abbia valutato erroneamente le Parte_4
conclusioni della CTU resa nel giudizio di accertamento tecnico preventivo non avendo considerato che in quel giudizio il consulente aveva stimato la chance di salvezza di , qualora la CP_5
TAC fosse stata eseguita tempestivamente, in misura non superiore al 10%, poiché quando il paziente giungeva in ospedale si era già verificato l'aneurisma.
Con il 3° motivo deduce che la consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio di merito innanzi al Tribunale di Ragusa fosse parziale non avendo il CTU risposto integralmente al Per_1
mandato e comunque contraddittoria per avere da un canto affermato che si era trattato di un “errore teoricamente evitabile, posto che un esame obiettivo più completo, integrato di routinarie procedure quali il rilievo dei polsi periferici e della pressione arteriosa, avrebbe teoricamente potuto indirizzare verso approfondimenti strumentali dirimenti sotto il profilo diagnostico, e quindi all'applicazione più sollecita e tempestiva del trattamento indicato” (da p. 11 della relazione) e dall'altro che “si tratta di un errore non inescusabile, poste le oggettive difficoltà nella diagnosi differenziale tra la dissecazione dell'aorta addominale effettivamente sussistente e la colica ureterale ipotizzata sulla base dei dati anamnestici ed obiettivi con essa teoricamente compatibili
(precedenti anamnestici di coliche renali, dolore al fianco sinistro con irradiazione all'inguine ed all'arto inferiore omolaterali, manovra del positiva, punti ureterali dolenti, etc.)”, Per_2
contraddizioni non chiarite nemmeno in sede di richiamo.
Con il 4° motivo afferma l'inesistenza del nesso causale posto che la sentenza si fonda su presupposti errati e non avendo considerato la divergenza fra la consulenza eseguita in sede di a.t.p.
e quella successiva eseguita nel giudizio di merito dovendo invece affermarsi l'assenza di responsabilità dei sanitari per omessa diagnosi.
2.1) I 3 motivi vanno esaminati congiuntamente essendo strettamente collegati.
Il collegio, al fine di superare le lamentate incongruenze fra i due accertamenti peritali, evidenziate dall' appellante, ha disposto nuova consulenza tecnica nominando un medico Pt_1
legale ed uno specialista in chirurgia vascolare, conferendo il seguente mandato: “Accertare le patologie che condussero alla morte e quelle pregresse all'ingresso in pronto CP_5
soccorso; la sussistenza di una eventuale condotta colposa dei sanitari e in caso positivo se vi sia un nesso causale tra tale condotta e l'evento morte secondo il criterio civilistico del "più probabile che non"; accertare quando si sia verificata la dissecazione dell'aorta addominale ed in particolare se prima o dopo che venisse trasportato al pronto soccorso di Vittoria, indicando da CP_5
3 quali elementi scientifici possa trarsi tale conclusione ed in caso contrario quando tale evento si verificò; indicare le chance di sopravvivenza del predetto ed in che percentuale, secondo un criterio statistico e scientifico probabilistico, in assenza del comportamento colposo dei sanitari, anche considerate le pregresse patologie da cui era affetto”.
I consulenti hanno accertato che i sanitari dell'ospedale di Modica eseguirono, con notevole ritardo, rispetto all'accesso del paziente al pronto soccorso del già menzionato nosocomio, avvenuto alle ore 2.17, la diagnosi di fissurazione dell'aneurisma aorto-addominale, nonostante le importanti dimensioni della sintomatologia del paziente che avrebbero consentito una immediata diagnosi.
I predetti hanno affermato che all'arrivo in ospedale il paziente aveva una sintomatologia dolorosa dovuta a fissurazione dell'aorta poi evolutasi in dissecazione aortica distale dell'aneurisma addominale come emerge dall'immagine della TAC e dall'esame dell'emocromo, posto che i dati della crasi ematica, mostrano una certa stabilità dell'emocromo.
Evidenziano come, non solo la diagnosi non presentava particolari difficoltà di repertazione, trattandosi di “una massa pulsante con un'escussione sisto-diastolica” dalla quale si poteva indentificare la patologia corretta, ma inoltre “sarebbe bastato solo ascoltare con il fonendoscopio l'addome “per sentire il trill sistolico-diastolico”.
Aggiungono i consulenti che “tale metodica fa parte del normale screening vascolare, ma tale manovra fu omessa, peraltro, come dimostrato dalla angiotac, la fissurazione aveva compresso il muscolo ileopsoas con una infiltrazione al di fuori del triangolo dello Scarpa, tant'è che il paziente lamentava un dolore all'interno coscia ed anche qui si sarebbe ascoltato un soffio sistolico che avrebbe ulteriormente orientato nella diagnosi”.
Evidenziano altresì come i sanitari del pronto soccorso eseguirono “un'anamnesi superficiale che non tenne conto, se pur riferito, che si trattava di un paziente ad alto rischio cardiovascolare di aa. 63” per le seguenti patologie;
“Bpco Di Grado Di Ndd, classe GOLD non identificata;
Vasculopatia Periferica;
Obesità; Ipertensione arteriosa;
Nefropatia cronica;
Cardiopatia ischemica cronica in soggetto sottoposto a diverse angioplastiche, non specificate” che avrebbero potuto orientare i sanitari nella diagnosi corretta.
Rilevano ancora i medici nominati nel grado come nel caso di colica renale, erroneamente diagnosticata e trattata, “il dolore si irradia al testicolo e non sulla faccia mediale della coscia, posizione molto inusuale come locus di irradiazione”.
Senza poi considerare che i sanitari non effettuarono “le manovre addominali come per esempio il ballottamento renale, non a caso sarebbe stato impossibile repertare il rene sinistro, al contrario di quello destro in questo caso la massa pulsante si sarebbe apprezzata sia all'eco che alla
4 palpazione, in considerazione della posizione iuxtarenale. Altro fattore trascurato nell'anamnesi è il fatto di non aver chiesto al paziente per quale via fossero state effettuate le PTCA, ovvero se all'epoca era presente un aneurisma in fieri, la coronaroventricolografia sarebbe stata effettuata per via radiale e non femorale.”
Risulta quindi accertata la responsabilità colposa dei sanitari dell'ospedale di Modica per non avere tempestivamente diagnosticato l'effettiva patologia del paziente quando giunse al pronto soccorso del nosocomio pur in presenza di svariati elementi che avrebbero portato ad eseguire la corretta diagnosi.
Le conseguenze di tale ritardo sono evidenziate dal seguente quadro sinottico che descrive il c.d. timing degli eventi:
Dal predetto quadro sinottico, spiegano i consulenti, “è evidente che il tempo totale degli eventi si attesta al valore di 15 ore 53 minuti. Ma con un ragionamento controfattuale, ove il sospetto della
5 patologia di cui soffriva, avesse portato alla diagnosi, i tempi di esecuzione dell'intervento sarebbero stati diversi, fino a ridursi a 3 ore e 40 minuti, così come si vince dal successivo, quadro sinottico, ove verranno simulati gli orari ma con gli scarti di tempo identici ai fatti reali:
Pertanto, è abbastanza evidente che si poteva operare il paziente alle 05:57 cioè, circa 4 ore dall'arrivo in ospedale ed un guadagno in tempo di circa 12 ore” che avrà incidenza in modo importante su determinismo del decesso del paziente.
Nessun inadempimento è stato invece riscontrato in capo ai sanitari dell'ospedale di Vittoria, che eseguirono l'intervento chirurgico portando il paziente in sala operatoria rapidamente e tuttavia sia le condizioni emodinamiche che quelle coagulative avranno un importante peso sul risultato nel postoperatorio, che purtroppo, determinò l'exitus.
Spiegano i CTU che “l'intervento è stato eseguito in condizioni disastrose, soprattutto alla apertura, momento in cui l'azione contenitiva dei visceri e della parete addominale non fanno esplodere l'aneurisma. Subito dopo il clampaggio sottorenale, viene confezionata l'anastomosi prossimale, ma l'anatomia sfavorevole a causa di una dilatazione delle iliache non permise al chirurgo di anastomizzare una protesi (tubo) in termino - terminale e pertanto anastomizzò sulle iliache distali una “protesi culotte” che allungò i tempi operatori”.
Tuttavia, sebbene il paziente, a causa delle difficoltà anatomiche e dello stato emodinamico, andava classificato in “ASA V“, sia la conduzione dell'intervento che soprattutto la conduzione rianimatoria furono eseguire secondo leges artis (la pressione arteriosa si è mantenuta costante -
120/60- per tutta la durata dell'intervento).”
6 In conclusione, va ascritta ai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Modica che ebbero inizialmente in cura la responsabilità per avere ritardato di ben 10 ore CP_5
l'esatta diagnosi di aneurisma dell'aorta addominale, pur avendone i mezzi tecnologici.
Tale ritardo ha influenzato negativamente il risultato finale, nonostante l'intervento e la rianimazione ad opera dei sanitari dell'ospedale di Vittoria fu eseguito a regola d'arte, ma in condizioni emergenziali determinate “dalle copiose perdite ematiche sia per la fissurazione e sua propagazione nel muscolo ileo-psoas di sinistra, ma anche, per il fenomeno di iperfibrinolisi che alla fine determinò una imponente vasodilatazione periferica nonostante l'impiego della noradrenalina per sostenere il circolo periferico che si determinò dopo la coagulazione dei coaguli sopra menzionati. Tali eventi devono essere considerati triggers nel determinismo della MOF, dalla quale il paziente non si riprese e che lo condusse all'exitus finale. L'attenzione doveva essere massima ab initio, non si tenne conto delle comorbidità del paziente che era affetto da una severa cardiopatia ipertensiva, e sottoposto a diverse angioplastiche che avrebbero potuto orientare i
Sanitari alla corretta diagnosi”.
I consulenti, consultando i dati ufficiali della letteratura (Possum) imputano una condotta colposa ai sanitari dell'ospedale di Modica che ebbero in cura “per l'errata diagnosi CP_5
iniziale e per il comportamento inerziale decisionale che determinò un ritardo di oltre 15 ore prima di poterlo operare, quando in realtà l'intervento poteva essere iniziato in meno di 3 ore. Il paziente poteva essere salvato, nonostante il carattere d'urgenza, riducendo la mortalità dall'84.6 % al 17.5
%, atteso che si ribadisce la diagnosi poteva essere fatta fin dal 1° accesso. Ci vollero circa 16 ore per effettuare il trasferimento all'Ospedale di Vittoria”.
Va quindi confermata la condotta negligente dei sanitari dell' il nesso di Parte_4 causalità fra la condotta e l'exitus del paziente, con conseguente rigetto dei motivi in esame.
3) Anche il 5° motivo con cui l' appellante lamenta la mancata applicazione da parte Pt_1
del giudice di primo grado dell'art. 2236 c.c. secondo cui, in caso di prestazione complessa, il creditore risponde solo per dolo o colpa grave, posto che il caso in esame presentava profili particolarmente complessi, con la conseguenza che in assenza di dolo o colpa grave non vi è responsabilità, va rigettato.
3.1) La consulenza espletata nel grado ha chiarito che i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Modica potevano certamente eseguire una corretta diagnosi in tempi molto più brevi, avendo gli strumenti a loro disposizione.
4) Con successiva censura l'appellante lamenta l'erroneità del calcolo da parte del giudice di prime cure del danno da perdita del rapporto parentale essendo esoso e superiore a quanto richiesto
7 dagli attori rivendicando un danno di euro 49.197,00 per perdita di chance o altra somma che verrà ritenuta di giustizia e comunque complessivamente euro 132.333,90 quale importo massimo richiesto.
4.1) La sentenza impugnata, avuto riguardo alle domande risarcitorie avanzate dagli attori, precisa che i congiunti di hanno avanzato due distinte richieste: una iure hereditais, CP_5
rappresentata dalla chance di sopravvivenza di qualora fosse stata diagnosticata CP_5
tempestivamente la dissecazione aortica, domanda rigettata ed, in assenza di gravame incidentale, la statuizione è divenuta definitiva;
l'altra iure proprio, ovvero il danno subito dagli attori rappresentato dal venir meno della chance di godere del rapporto parentale.
Avuto riguardo a tale ultima domanda, accertato con la consulenza tecnica di primo grado che la perdita di chance di sopravvivenza di - a causa dell'errore diagnostico dei CP_5
sanitari- si attestava al 25%, il tribunale di Ragusa, applicando la tabella a punti del Tribunale di
Roma, ha determinato il danno da perdita del rapporto parentale della moglie in euro 313.814,40 e per ciascuna delle due figlie in euro 264.780,90.
Ha scomputato da ciascuno dei già menzionati importi il rischio di mortalità del 75% a causa delle patologie pregresse di cui soffriva il defunto, pertanto ha liquidato il risarcimento nella misura del 25% ovvero euro 78.453,60 per il coniuge ed euro 66.195,22 per ciascuna Controparte_1 delle figlie e , condannando l'Azienda alla somma complessiva di euro CP_2 Pt_2
210.844,04.
4.2) Nessuna censura è stata proposta dalle appellate riguardo tale liquidazione del danno che, costituendosi in appello, non hanno proposto appello incidentale ed hanno chiesto l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Solo con la comparsa conclusionale, dopo gli esiti della consulenza medico legale collegiale disposta nel grado, gli appellati hanno chiesto che il risarcimento venga maggiorato a fronte di una perdita di chance di sopravvivenza di del 67,1% in luogo di quella inferiore del 25% CP_5
accertata in primo grado.
4.3) La domanda è inammissibile posto che la Corte non può modificare la quantificazione del danno come operata dal giudice di prime cure in senso più sfavorevole all'appellante principale in assenza di appello incidentale da parte dei danneggiati in ordine all'entità del risarcimento liquidato in primo grado, statuizione passata in giudicato.
“Il divieto di "reformatio in peius" consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum",
8 l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020,
n.21504; ibidem sez. III, 17/02/2020, n.3896).
4.4) Va quindi esaminata la censura dell'appellante secondo cui la condanna disposta con la sentenza di primo grado sarebbe superiore alla domanda proposta dagli attori.
Giusta il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, va affermato che “nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione dalla parte formulata in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere (in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione) meramente indicative (v. Cass., 11/10/2019, n.
25690; Cass., 27/9/2012, n. 16450; Cass., 13/2/2002, n. 2078). Si è al riguardo ulteriormente sottolineato (v. Cass., 25/2/2011, n. 10528) che la precisazione dell'ammontare della somma domandata può avere invero valore meramente indicativo allorquando, pur dopo averla formulata, la parte chieda che il danno venga comunque liquidato secondo giustizia ed equità, potendo in tale ipotesi il giudice attribuire una somma anche superiore a quella richiesta, rimanendo esclusa solamente la possibilità di darsi ingresso a voci di danno diverse da quelle espressamente elencate
(cfr. Cass., 13/2/2002, n. 2078; Cass., 12/7/1999, n. 7345). Diversamente, per l'affermazione che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, ove l'attore, dopo avere indicato analiticamente le voci di danno di cui chiede il ristoro ed il relativo ammontare, abbia dichiarato di rimettersi comunque "alla valutazione equitativa del giudice", il giudice non può pronunciare condanna per importi superiori a quelli richiesti dalla parte, giacchè quella formula, in difetto di una esplicita dichiarazione in tal senso, non può intendersi come una domanda di somme anche maggiori rispetto a quelle indicate, ma solo come richiesta al giudice di effettuare la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., v. peraltro, minoritariamente, Cass., 16/2/2010, n. 3593”(da Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n.12159).
4.5) Nel caso di specie, con il ricorso ex art.702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado, le ricorrenti, odierne appellate, hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance e precisamente considerati gli esiti dell'ATP tale chance è stata quantificata ai fini del quantum debeatur in misura non superiore al 10% (cfr. pag. 8 del ricorso).
9 Conseguentemente, applicati i parametri minimi delle tabelle del Tribunale di Milano, calcolato al 100% il valore della vita di un uomo di 63 anni, età di all'epoca del CP_5 decesso, in euro 831.369,00, applicata la percentuale del 10%, “arriviamo a quantificare il danno subito dal Sig. per la perdita di chance di sopravvivenza in Euro 83.136,90” (punto 26 del CP_5
ricorso).
Riguardo invece al “danno da perdita parentale “piena” è quantificabile in Euro 163.990,00
(parametri minimi Tribunale di Milano) per ciascuno dei congiunti- eredi;
calcolando il 10% del valore economico sopra indicato, arriviamo a quantificare il danno economico subito dai tre ricorrenti per la perdita di chance di poter coltivare il rapporto parentale per un arco maggiore di tempo, in Euro 16.399,00 pro capite e quindi in complessivi Euro 49.197,00” (punto 27 del ricorso).
Segue il petitum (pag. 10) con cui chiedono la condanna dell' “al Parte_4
risarcimento nei confronti dei ricorrenti della somma complessiva di Euro 132.333,90, somma così costituita: quanto ad Euro 83.136,90 (Euro 27.712,30 pro capite), od ad altra somma che verrà ritenuta di giustizia, ….per la perdita di chance di sopravvivere;
quanto ad Euro 49.197,00 (Euro
16.399,00 pro capite) od ad altra somma che verrà ritenuta di giustizia, per il danno subito direttamente dagli stessi per la perdita di chance di poter godere del rapporto parentale con il dante causa”.
Il Tribunale liquiderà solo il danno iure proprio in complessivi euro 210.844,04 (78.453,60 per il coniuge e 66.195,22 per ciascun figlio) rigettando quello iure ereditatis.
4.6) Ora, posto che i ricorrenti odierni appellati se da un canto avevano specificatamente quantificato in ricorso il danno richiesto, tuttavia il richiamo ad altra somma che il giudice riterrà di giustizia, consente di interpretare la domanda nel senso che le somme richieste erano meramente indicative e quindi non possono essere intese quale limitazione posta dai danneggiati alla propria domanda risarcitoria.
In tal senso va intesa l'espressione contenuta nel proposto ricorso ex art.702 bis c.p.c. di liquidare il danno da perdita di chance del rapporto parentale in euro 49.197,00 complessivi e quindi per ciascun parente in euro 16.399,00 “ovvero altra somma che verrà ritenuta di giustizia per il danno subito direttamente dagli stessi per la perdita di chance di poter godere del rapporto parentale con il dante causa iure proprio”.
Peraltro, dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio i ricorrenti avevano chiesto la liquidazione del maggiore importo che derivava dall'accertamento della perdita di una maggiore chance di sopravvivenza accertata nella misura del 25%.
10 E' quindi infondato il motivo proposto dall' appellante di ultrapetizione della Pt_1
liquidazione del danno.
5) Con altro motivo l'appellante impugna la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia di assicurazione
[...]
ritenendo che la polizza fosse inoperante essendo rimasta efficace dal 31.7.2011 al Parte_3
31.7.2013 data in cui l'assicurato recedeva e stipulava una nuova polizza con altra società.
Ritiene l' che il periodo di garanzia previsto dalla polizza includeva tutti i sinistri Pt_1
avvenuti nel periodo di validità della polizza stessa e dunque fino al 31.7.2014, come stabilito dall'art.4 del contratto, tanto che l'assicurazione aveva già preso in carico il sinistro.
Inoltre, la clausola claims made era vessatoria e non essendo stata specificatamente approvata per iscritto era nulla.
5.1) Il motivo è infondato.
E' incontestato in primo grado, né sul punto è stata proposto tempestivamente appello, che la polizza n. ITOMM1100718 stipulata con è rimasta efficace dal Parte_3
31.7.2011 al 31.7.2013 data in cui l' assicurata recedeva dal contratto interrompendo il Pt_1
rapporto assicurativo e stipulando altra polizza con altra compagnia.
Ne segue che la richiesta di risarcimento intervenuta il 21.2.2014 quando la polizza non era più efficace fra le parti a causa del recesso al 31.7.2013 da parte dell'assicurato, esclude che operi la suddetta garanzia.
Il contratto di assicurazione in esame all'art.18 richiede che per operare la garanzia assicurativa è necessario che la richiesta di risarcimento venga presentata per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.
La statuizione del tribunale che ha escluso l'efficacia della polizza dopo il 31.7.2013 non merita censure.
Peraltro, nessuna prova è stata fornita dall'appellante in ordine alla presa in carico del sinistro da parte della Compagnia nel senso che quest'ultima aveva manifestato la volontà di tenere
Parte indenne l o di risarcire i danneggiati riguardo l'evento per cui è causa, come allegato nel motivo di appello.
Parte Inoltre, nessuna prova ha fornito l' e nemmeno vi è allegazione che l' dopo il Pt_1
31.7.2013 avesse continuato a corrispondere i premi fino alla originaria scadenza del 31.7.2014.
Le nuove eccezioni, per la prima volta spiegate con la comparsa conclusionale depositata in appello, peraltro incompatibili con le allegazioni del giudizio di primo grado e non oggetto di motivi di gravame, ovvero la mancanza di prova della disdetta della polizza ITOMM1100718, il
11 termine di preavviso per il recesso, il pagamento del premio, costituiscono eccezioni tardive e quindi inammissibili.
5.2) Infine, la censura di vessatorietà della clausola claims made nemmeno si confronta con la decisione di prime cure che l'ha esclusa riportandosi all'indirizzo espresso dalle sezioni unite fin dal 2016, mentre l'unica sentenza successiva di segno contrario citata dall'appellante non scalfisce l'orientamento conforme seguito dai giudici di legittimità anche successivamente all'unico arresto di senso contrario.
Ritiene il collegio che non vi siano valide regioni per discostarsi da quanto affermato dalle sezioni unite secondo cui “nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (clausola claims made mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza” (sentenza 02/12/2016, n.24645). Parte 6) L'ultimo motivo, che attiene alle spese di lite, lamentando l di essere stata ingiustamente condannata al pagamento nonostante le domande dei ricorrenti andassero rigettate, mentre nei riguardi dell'Assicurazione al più andavano compensate avuto riguardo alla circostanza della mutevolezza della giurisprudenza sulle clausole claims made, è infondato considerato l'integrale rigetto dell'appello e la conforme giurisprudenza formatasi sulla non vessatoria delle clausole claims made a partire dal 2016.
L'appello va dunque integralmente rigettato.
Le spese del grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'
[...]
e liquidate come in dispositivo per ciascuna parte appellata applicando le Parte_1
tariffe di cui al d.m. n.147 del 2022 nei valori medi secondo lo scaglione determinato avuto riguardo alla somma per cui è condanna in primo grado.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel grado vanno definitivamente poste a carico dell'appellante nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
152/2022 R.G., rigetta l'appello avanzato dall' avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Ragusa n.1562/2021, pubblicata il 27.12.2021 che conferma;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in favore di Parte_4
, e in complessivi €.14.317,00 oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 CP_2 Pt_2
12 generali ed in favore di e in complessivi Parte_3 Controparte_3
€.14.317,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
pone a carico dell' in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio Parte_4
disposta nel grado nella misura liquidata con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12/03/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Prima sezione civile
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.152/2022 R.G. avente ad oggetto responsabilità da colpa medica promosso da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Danilo Vallone come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_2 CodiceFiscale_2 Pt_2
(C.F. ) nata a [...], il [...], rappresentati e difesi dagli
[...] C.F._3
avv. Lorenzo Murgia e Simone Cagnetta come da procura in atti;
(P.I. e Parte_3 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. ) quest'ultima in qualità di cessionaria del portafoglio assicurativo di P.IVA_3 [...]
, rappresentate e difese dall'avv. Guido Foglia come da procura in atti;
CP_4
APPELLATE
1 All'udienza del 11/10/2024 le parti nonché , Parte_4 Controparte_1 CP_2
e precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione
[...] Pt_2
previa assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.1562/2021, pubblicata il 27.12.2021, il Tribunale di Ragusa accoglieva parzialmente le domande proposte da , e di Controparte_1 CP_2 Parte_2
risarcimento del danno per il venir meno della chance di godere del rapporto parentale con il loro congiunto a causa della condotta colposa tenuta dai sanitari dell'Ospedale Maggiore CP_5
di Modica per omessa diagnosi che aveva causato la morte del predetto;
condannava l'
[...]
al pagamento della complessiva somma di euro 210.844,04 oltre interessi;
Parte_1
Parte rigettava la domanda di manleva proposta dall' nei riguardi della non Parte_3
Parte essendo operante la garanzia assicurativa;
condannava l' al pagamento delle spese del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 27.1.2022, l di Parte_1 Pt_1
proponeva appello avverso la detta sentenza che censurava per i motivi indicati e chiedeva in riforma il rigetto delle domande avanzate in primo grado dagli attori, in subordine accertarsi l'operatività della polizza assicurativa, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano , e chiedendo il rigetto del Controparte_1 CP_2 Parte_2
gravame in quanto infondato e la conferma della sentenza di primo grado, con il riconoscimento delle spese di causa.
Si costituivano nonché quest'ultima Parte_3 Controparte_3
quale cessionaria delle polizze dalla prima, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese di lite.
1) Con il 1° motivo l assume la nullità della Parte_1
sentenza di primo grado poiché non sarebbero state ivi riportate le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta dell' e richiamate con la precisazione delle conclusioni, Pt_1 ma l'ordinanza del G.I. con cui è stato conferito il mandato al consulente tecnico d'ufficio.
1.1) Il motivo è del tutto infondato.
Come precisa la stessa appellante, riportando a tale scopo una decisione della Suprema
Corte, la mancata o incompleta indicazione delle conclusioni delle parti costituisce mera irregolarità tranne che ciò non abbia inciso sull'attività del Giudice in modo da causare una mancata pronuncia su una domanda o eccezione prospettata dalle parti.
2 Nessuna omessa pronuncia tuttavia è stata indicata dall'appellante, sicché il motivo è infondato.
2) Con il 2° motivo l' ritiene che il tribunale abbia valutato erroneamente le Parte_4
conclusioni della CTU resa nel giudizio di accertamento tecnico preventivo non avendo considerato che in quel giudizio il consulente aveva stimato la chance di salvezza di , qualora la CP_5
TAC fosse stata eseguita tempestivamente, in misura non superiore al 10%, poiché quando il paziente giungeva in ospedale si era già verificato l'aneurisma.
Con il 3° motivo deduce che la consulenza tecnica d'ufficio resa nel giudizio di merito innanzi al Tribunale di Ragusa fosse parziale non avendo il CTU risposto integralmente al Per_1
mandato e comunque contraddittoria per avere da un canto affermato che si era trattato di un “errore teoricamente evitabile, posto che un esame obiettivo più completo, integrato di routinarie procedure quali il rilievo dei polsi periferici e della pressione arteriosa, avrebbe teoricamente potuto indirizzare verso approfondimenti strumentali dirimenti sotto il profilo diagnostico, e quindi all'applicazione più sollecita e tempestiva del trattamento indicato” (da p. 11 della relazione) e dall'altro che “si tratta di un errore non inescusabile, poste le oggettive difficoltà nella diagnosi differenziale tra la dissecazione dell'aorta addominale effettivamente sussistente e la colica ureterale ipotizzata sulla base dei dati anamnestici ed obiettivi con essa teoricamente compatibili
(precedenti anamnestici di coliche renali, dolore al fianco sinistro con irradiazione all'inguine ed all'arto inferiore omolaterali, manovra del positiva, punti ureterali dolenti, etc.)”, Per_2
contraddizioni non chiarite nemmeno in sede di richiamo.
Con il 4° motivo afferma l'inesistenza del nesso causale posto che la sentenza si fonda su presupposti errati e non avendo considerato la divergenza fra la consulenza eseguita in sede di a.t.p.
e quella successiva eseguita nel giudizio di merito dovendo invece affermarsi l'assenza di responsabilità dei sanitari per omessa diagnosi.
2.1) I 3 motivi vanno esaminati congiuntamente essendo strettamente collegati.
Il collegio, al fine di superare le lamentate incongruenze fra i due accertamenti peritali, evidenziate dall' appellante, ha disposto nuova consulenza tecnica nominando un medico Pt_1
legale ed uno specialista in chirurgia vascolare, conferendo il seguente mandato: “Accertare le patologie che condussero alla morte e quelle pregresse all'ingresso in pronto CP_5
soccorso; la sussistenza di una eventuale condotta colposa dei sanitari e in caso positivo se vi sia un nesso causale tra tale condotta e l'evento morte secondo il criterio civilistico del "più probabile che non"; accertare quando si sia verificata la dissecazione dell'aorta addominale ed in particolare se prima o dopo che venisse trasportato al pronto soccorso di Vittoria, indicando da CP_5
3 quali elementi scientifici possa trarsi tale conclusione ed in caso contrario quando tale evento si verificò; indicare le chance di sopravvivenza del predetto ed in che percentuale, secondo un criterio statistico e scientifico probabilistico, in assenza del comportamento colposo dei sanitari, anche considerate le pregresse patologie da cui era affetto”.
I consulenti hanno accertato che i sanitari dell'ospedale di Modica eseguirono, con notevole ritardo, rispetto all'accesso del paziente al pronto soccorso del già menzionato nosocomio, avvenuto alle ore 2.17, la diagnosi di fissurazione dell'aneurisma aorto-addominale, nonostante le importanti dimensioni della sintomatologia del paziente che avrebbero consentito una immediata diagnosi.
I predetti hanno affermato che all'arrivo in ospedale il paziente aveva una sintomatologia dolorosa dovuta a fissurazione dell'aorta poi evolutasi in dissecazione aortica distale dell'aneurisma addominale come emerge dall'immagine della TAC e dall'esame dell'emocromo, posto che i dati della crasi ematica, mostrano una certa stabilità dell'emocromo.
Evidenziano come, non solo la diagnosi non presentava particolari difficoltà di repertazione, trattandosi di “una massa pulsante con un'escussione sisto-diastolica” dalla quale si poteva indentificare la patologia corretta, ma inoltre “sarebbe bastato solo ascoltare con il fonendoscopio l'addome “per sentire il trill sistolico-diastolico”.
Aggiungono i consulenti che “tale metodica fa parte del normale screening vascolare, ma tale manovra fu omessa, peraltro, come dimostrato dalla angiotac, la fissurazione aveva compresso il muscolo ileopsoas con una infiltrazione al di fuori del triangolo dello Scarpa, tant'è che il paziente lamentava un dolore all'interno coscia ed anche qui si sarebbe ascoltato un soffio sistolico che avrebbe ulteriormente orientato nella diagnosi”.
Evidenziano altresì come i sanitari del pronto soccorso eseguirono “un'anamnesi superficiale che non tenne conto, se pur riferito, che si trattava di un paziente ad alto rischio cardiovascolare di aa. 63” per le seguenti patologie;
“Bpco Di Grado Di Ndd, classe GOLD non identificata;
Vasculopatia Periferica;
Obesità; Ipertensione arteriosa;
Nefropatia cronica;
Cardiopatia ischemica cronica in soggetto sottoposto a diverse angioplastiche, non specificate” che avrebbero potuto orientare i sanitari nella diagnosi corretta.
Rilevano ancora i medici nominati nel grado come nel caso di colica renale, erroneamente diagnosticata e trattata, “il dolore si irradia al testicolo e non sulla faccia mediale della coscia, posizione molto inusuale come locus di irradiazione”.
Senza poi considerare che i sanitari non effettuarono “le manovre addominali come per esempio il ballottamento renale, non a caso sarebbe stato impossibile repertare il rene sinistro, al contrario di quello destro in questo caso la massa pulsante si sarebbe apprezzata sia all'eco che alla
4 palpazione, in considerazione della posizione iuxtarenale. Altro fattore trascurato nell'anamnesi è il fatto di non aver chiesto al paziente per quale via fossero state effettuate le PTCA, ovvero se all'epoca era presente un aneurisma in fieri, la coronaroventricolografia sarebbe stata effettuata per via radiale e non femorale.”
Risulta quindi accertata la responsabilità colposa dei sanitari dell'ospedale di Modica per non avere tempestivamente diagnosticato l'effettiva patologia del paziente quando giunse al pronto soccorso del nosocomio pur in presenza di svariati elementi che avrebbero portato ad eseguire la corretta diagnosi.
Le conseguenze di tale ritardo sono evidenziate dal seguente quadro sinottico che descrive il c.d. timing degli eventi:
Dal predetto quadro sinottico, spiegano i consulenti, “è evidente che il tempo totale degli eventi si attesta al valore di 15 ore 53 minuti. Ma con un ragionamento controfattuale, ove il sospetto della
5 patologia di cui soffriva, avesse portato alla diagnosi, i tempi di esecuzione dell'intervento sarebbero stati diversi, fino a ridursi a 3 ore e 40 minuti, così come si vince dal successivo, quadro sinottico, ove verranno simulati gli orari ma con gli scarti di tempo identici ai fatti reali:
Pertanto, è abbastanza evidente che si poteva operare il paziente alle 05:57 cioè, circa 4 ore dall'arrivo in ospedale ed un guadagno in tempo di circa 12 ore” che avrà incidenza in modo importante su determinismo del decesso del paziente.
Nessun inadempimento è stato invece riscontrato in capo ai sanitari dell'ospedale di Vittoria, che eseguirono l'intervento chirurgico portando il paziente in sala operatoria rapidamente e tuttavia sia le condizioni emodinamiche che quelle coagulative avranno un importante peso sul risultato nel postoperatorio, che purtroppo, determinò l'exitus.
Spiegano i CTU che “l'intervento è stato eseguito in condizioni disastrose, soprattutto alla apertura, momento in cui l'azione contenitiva dei visceri e della parete addominale non fanno esplodere l'aneurisma. Subito dopo il clampaggio sottorenale, viene confezionata l'anastomosi prossimale, ma l'anatomia sfavorevole a causa di una dilatazione delle iliache non permise al chirurgo di anastomizzare una protesi (tubo) in termino - terminale e pertanto anastomizzò sulle iliache distali una “protesi culotte” che allungò i tempi operatori”.
Tuttavia, sebbene il paziente, a causa delle difficoltà anatomiche e dello stato emodinamico, andava classificato in “ASA V“, sia la conduzione dell'intervento che soprattutto la conduzione rianimatoria furono eseguire secondo leges artis (la pressione arteriosa si è mantenuta costante -
120/60- per tutta la durata dell'intervento).”
6 In conclusione, va ascritta ai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Modica che ebbero inizialmente in cura la responsabilità per avere ritardato di ben 10 ore CP_5
l'esatta diagnosi di aneurisma dell'aorta addominale, pur avendone i mezzi tecnologici.
Tale ritardo ha influenzato negativamente il risultato finale, nonostante l'intervento e la rianimazione ad opera dei sanitari dell'ospedale di Vittoria fu eseguito a regola d'arte, ma in condizioni emergenziali determinate “dalle copiose perdite ematiche sia per la fissurazione e sua propagazione nel muscolo ileo-psoas di sinistra, ma anche, per il fenomeno di iperfibrinolisi che alla fine determinò una imponente vasodilatazione periferica nonostante l'impiego della noradrenalina per sostenere il circolo periferico che si determinò dopo la coagulazione dei coaguli sopra menzionati. Tali eventi devono essere considerati triggers nel determinismo della MOF, dalla quale il paziente non si riprese e che lo condusse all'exitus finale. L'attenzione doveva essere massima ab initio, non si tenne conto delle comorbidità del paziente che era affetto da una severa cardiopatia ipertensiva, e sottoposto a diverse angioplastiche che avrebbero potuto orientare i
Sanitari alla corretta diagnosi”.
I consulenti, consultando i dati ufficiali della letteratura (Possum) imputano una condotta colposa ai sanitari dell'ospedale di Modica che ebbero in cura “per l'errata diagnosi CP_5
iniziale e per il comportamento inerziale decisionale che determinò un ritardo di oltre 15 ore prima di poterlo operare, quando in realtà l'intervento poteva essere iniziato in meno di 3 ore. Il paziente poteva essere salvato, nonostante il carattere d'urgenza, riducendo la mortalità dall'84.6 % al 17.5
%, atteso che si ribadisce la diagnosi poteva essere fatta fin dal 1° accesso. Ci vollero circa 16 ore per effettuare il trasferimento all'Ospedale di Vittoria”.
Va quindi confermata la condotta negligente dei sanitari dell' il nesso di Parte_4 causalità fra la condotta e l'exitus del paziente, con conseguente rigetto dei motivi in esame.
3) Anche il 5° motivo con cui l' appellante lamenta la mancata applicazione da parte Pt_1
del giudice di primo grado dell'art. 2236 c.c. secondo cui, in caso di prestazione complessa, il creditore risponde solo per dolo o colpa grave, posto che il caso in esame presentava profili particolarmente complessi, con la conseguenza che in assenza di dolo o colpa grave non vi è responsabilità, va rigettato.
3.1) La consulenza espletata nel grado ha chiarito che i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Modica potevano certamente eseguire una corretta diagnosi in tempi molto più brevi, avendo gli strumenti a loro disposizione.
4) Con successiva censura l'appellante lamenta l'erroneità del calcolo da parte del giudice di prime cure del danno da perdita del rapporto parentale essendo esoso e superiore a quanto richiesto
7 dagli attori rivendicando un danno di euro 49.197,00 per perdita di chance o altra somma che verrà ritenuta di giustizia e comunque complessivamente euro 132.333,90 quale importo massimo richiesto.
4.1) La sentenza impugnata, avuto riguardo alle domande risarcitorie avanzate dagli attori, precisa che i congiunti di hanno avanzato due distinte richieste: una iure hereditais, CP_5
rappresentata dalla chance di sopravvivenza di qualora fosse stata diagnosticata CP_5
tempestivamente la dissecazione aortica, domanda rigettata ed, in assenza di gravame incidentale, la statuizione è divenuta definitiva;
l'altra iure proprio, ovvero il danno subito dagli attori rappresentato dal venir meno della chance di godere del rapporto parentale.
Avuto riguardo a tale ultima domanda, accertato con la consulenza tecnica di primo grado che la perdita di chance di sopravvivenza di - a causa dell'errore diagnostico dei CP_5
sanitari- si attestava al 25%, il tribunale di Ragusa, applicando la tabella a punti del Tribunale di
Roma, ha determinato il danno da perdita del rapporto parentale della moglie in euro 313.814,40 e per ciascuna delle due figlie in euro 264.780,90.
Ha scomputato da ciascuno dei già menzionati importi il rischio di mortalità del 75% a causa delle patologie pregresse di cui soffriva il defunto, pertanto ha liquidato il risarcimento nella misura del 25% ovvero euro 78.453,60 per il coniuge ed euro 66.195,22 per ciascuna Controparte_1 delle figlie e , condannando l'Azienda alla somma complessiva di euro CP_2 Pt_2
210.844,04.
4.2) Nessuna censura è stata proposta dalle appellate riguardo tale liquidazione del danno che, costituendosi in appello, non hanno proposto appello incidentale ed hanno chiesto l'integrale conferma della sentenza di primo grado.
Solo con la comparsa conclusionale, dopo gli esiti della consulenza medico legale collegiale disposta nel grado, gli appellati hanno chiesto che il risarcimento venga maggiorato a fronte di una perdita di chance di sopravvivenza di del 67,1% in luogo di quella inferiore del 25% CP_5
accertata in primo grado.
4.3) La domanda è inammissibile posto che la Corte non può modificare la quantificazione del danno come operata dal giudice di prime cure in senso più sfavorevole all'appellante principale in assenza di appello incidentale da parte dei danneggiati in ordine all'entità del risarcimento liquidato in primo grado, statuizione passata in giudicato.
“Il divieto di "reformatio in peius" consegue alle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum",
8 l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado” (Cassazione civile sez. VI, 06/10/2020,
n.21504; ibidem sez. III, 17/02/2020, n.3896).
4.4) Va quindi esaminata la censura dell'appellante secondo cui la condanna disposta con la sentenza di primo grado sarebbe superiore alla domanda proposta dagli attori.
Giusta il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, va affermato che “nel giudizio di risarcimento del danno derivante da fatto illecito, costituisce violazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., il prescindere dalla specifica quantificazione dalla parte formulata in ordine a ciascuna voce di danno oggetto della domanda di ristoro, salvo che tali indicazioni non siano da ritenere (in base ad apprezzamento di fatto concernente l'interpretazione della domanda e censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizio di motivazione) meramente indicative (v. Cass., 11/10/2019, n.
25690; Cass., 27/9/2012, n. 16450; Cass., 13/2/2002, n. 2078). Si è al riguardo ulteriormente sottolineato (v. Cass., 25/2/2011, n. 10528) che la precisazione dell'ammontare della somma domandata può avere invero valore meramente indicativo allorquando, pur dopo averla formulata, la parte chieda che il danno venga comunque liquidato secondo giustizia ed equità, potendo in tale ipotesi il giudice attribuire una somma anche superiore a quella richiesta, rimanendo esclusa solamente la possibilità di darsi ingresso a voci di danno diverse da quelle espressamente elencate
(cfr. Cass., 13/2/2002, n. 2078; Cass., 12/7/1999, n. 7345). Diversamente, per l'affermazione che nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno, ove l'attore, dopo avere indicato analiticamente le voci di danno di cui chiede il ristoro ed il relativo ammontare, abbia dichiarato di rimettersi comunque "alla valutazione equitativa del giudice", il giudice non può pronunciare condanna per importi superiori a quelli richiesti dalla parte, giacchè quella formula, in difetto di una esplicita dichiarazione in tal senso, non può intendersi come una domanda di somme anche maggiori rispetto a quelle indicate, ma solo come richiesta al giudice di effettuare la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., v. peraltro, minoritariamente, Cass., 16/2/2010, n. 3593”(da Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n.12159).
4.5) Nel caso di specie, con il ricorso ex art.702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado, le ricorrenti, odierne appellate, hanno chiesto il risarcimento del danno da perdita di chance e precisamente considerati gli esiti dell'ATP tale chance è stata quantificata ai fini del quantum debeatur in misura non superiore al 10% (cfr. pag. 8 del ricorso).
9 Conseguentemente, applicati i parametri minimi delle tabelle del Tribunale di Milano, calcolato al 100% il valore della vita di un uomo di 63 anni, età di all'epoca del CP_5 decesso, in euro 831.369,00, applicata la percentuale del 10%, “arriviamo a quantificare il danno subito dal Sig. per la perdita di chance di sopravvivenza in Euro 83.136,90” (punto 26 del CP_5
ricorso).
Riguardo invece al “danno da perdita parentale “piena” è quantificabile in Euro 163.990,00
(parametri minimi Tribunale di Milano) per ciascuno dei congiunti- eredi;
calcolando il 10% del valore economico sopra indicato, arriviamo a quantificare il danno economico subito dai tre ricorrenti per la perdita di chance di poter coltivare il rapporto parentale per un arco maggiore di tempo, in Euro 16.399,00 pro capite e quindi in complessivi Euro 49.197,00” (punto 27 del ricorso).
Segue il petitum (pag. 10) con cui chiedono la condanna dell' “al Parte_4
risarcimento nei confronti dei ricorrenti della somma complessiva di Euro 132.333,90, somma così costituita: quanto ad Euro 83.136,90 (Euro 27.712,30 pro capite), od ad altra somma che verrà ritenuta di giustizia, ….per la perdita di chance di sopravvivere;
quanto ad Euro 49.197,00 (Euro
16.399,00 pro capite) od ad altra somma che verrà ritenuta di giustizia, per il danno subito direttamente dagli stessi per la perdita di chance di poter godere del rapporto parentale con il dante causa”.
Il Tribunale liquiderà solo il danno iure proprio in complessivi euro 210.844,04 (78.453,60 per il coniuge e 66.195,22 per ciascun figlio) rigettando quello iure ereditatis.
4.6) Ora, posto che i ricorrenti odierni appellati se da un canto avevano specificatamente quantificato in ricorso il danno richiesto, tuttavia il richiamo ad altra somma che il giudice riterrà di giustizia, consente di interpretare la domanda nel senso che le somme richieste erano meramente indicative e quindi non possono essere intese quale limitazione posta dai danneggiati alla propria domanda risarcitoria.
In tal senso va intesa l'espressione contenuta nel proposto ricorso ex art.702 bis c.p.c. di liquidare il danno da perdita di chance del rapporto parentale in euro 49.197,00 complessivi e quindi per ciascun parente in euro 16.399,00 “ovvero altra somma che verrà ritenuta di giustizia per il danno subito direttamente dagli stessi per la perdita di chance di poter godere del rapporto parentale con il dante causa iure proprio”.
Peraltro, dopo il deposito della consulenza tecnica d'ufficio i ricorrenti avevano chiesto la liquidazione del maggiore importo che derivava dall'accertamento della perdita di una maggiore chance di sopravvivenza accertata nella misura del 25%.
10 E' quindi infondato il motivo proposto dall' appellante di ultrapetizione della Pt_1
liquidazione del danno.
5) Con altro motivo l'appellante impugna la decisione di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di manleva proposta nei confronti della compagnia di assicurazione
[...]
ritenendo che la polizza fosse inoperante essendo rimasta efficace dal 31.7.2011 al Parte_3
31.7.2013 data in cui l'assicurato recedeva e stipulava una nuova polizza con altra società.
Ritiene l' che il periodo di garanzia previsto dalla polizza includeva tutti i sinistri Pt_1
avvenuti nel periodo di validità della polizza stessa e dunque fino al 31.7.2014, come stabilito dall'art.4 del contratto, tanto che l'assicurazione aveva già preso in carico il sinistro.
Inoltre, la clausola claims made era vessatoria e non essendo stata specificatamente approvata per iscritto era nulla.
5.1) Il motivo è infondato.
E' incontestato in primo grado, né sul punto è stata proposto tempestivamente appello, che la polizza n. ITOMM1100718 stipulata con è rimasta efficace dal Parte_3
31.7.2011 al 31.7.2013 data in cui l' assicurata recedeva dal contratto interrompendo il Pt_1
rapporto assicurativo e stipulando altra polizza con altra compagnia.
Ne segue che la richiesta di risarcimento intervenuta il 21.2.2014 quando la polizza non era più efficace fra le parti a causa del recesso al 31.7.2013 da parte dell'assicurato, esclude che operi la suddetta garanzia.
Il contratto di assicurazione in esame all'art.18 richiede che per operare la garanzia assicurativa è necessario che la richiesta di risarcimento venga presentata per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione.
La statuizione del tribunale che ha escluso l'efficacia della polizza dopo il 31.7.2013 non merita censure.
Peraltro, nessuna prova è stata fornita dall'appellante in ordine alla presa in carico del sinistro da parte della Compagnia nel senso che quest'ultima aveva manifestato la volontà di tenere
Parte indenne l o di risarcire i danneggiati riguardo l'evento per cui è causa, come allegato nel motivo di appello.
Parte Inoltre, nessuna prova ha fornito l' e nemmeno vi è allegazione che l' dopo il Pt_1
31.7.2013 avesse continuato a corrispondere i premi fino alla originaria scadenza del 31.7.2014.
Le nuove eccezioni, per la prima volta spiegate con la comparsa conclusionale depositata in appello, peraltro incompatibili con le allegazioni del giudizio di primo grado e non oggetto di motivi di gravame, ovvero la mancanza di prova della disdetta della polizza ITOMM1100718, il
11 termine di preavviso per il recesso, il pagamento del premio, costituiscono eccezioni tardive e quindi inammissibili.
5.2) Infine, la censura di vessatorietà della clausola claims made nemmeno si confronta con la decisione di prime cure che l'ha esclusa riportandosi all'indirizzo espresso dalle sezioni unite fin dal 2016, mentre l'unica sentenza successiva di segno contrario citata dall'appellante non scalfisce l'orientamento conforme seguito dai giudici di legittimità anche successivamente all'unico arresto di senso contrario.
Ritiene il collegio che non vi siano valide regioni per discostarsi da quanto affermato dalle sezioni unite secondo cui “nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto, o comunque entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (clausola claims made mista o impura), non è vessatoria, ma, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza” (sentenza 02/12/2016, n.24645). Parte 6) L'ultimo motivo, che attiene alle spese di lite, lamentando l di essere stata ingiustamente condannata al pagamento nonostante le domande dei ricorrenti andassero rigettate, mentre nei riguardi dell'Assicurazione al più andavano compensate avuto riguardo alla circostanza della mutevolezza della giurisprudenza sulle clausole claims made, è infondato considerato l'integrale rigetto dell'appello e la conforme giurisprudenza formatasi sulla non vessatoria delle clausole claims made a partire dal 2016.
L'appello va dunque integralmente rigettato.
Le spese del grado, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico dell'
[...]
e liquidate come in dispositivo per ciascuna parte appellata applicando le Parte_1
tariffe di cui al d.m. n.147 del 2022 nei valori medi secondo lo scaglione determinato avuto riguardo alla somma per cui è condanna in primo grado.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel grado vanno definitivamente poste a carico dell'appellante nella misura liquidata con separato decreto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
152/2022 R.G., rigetta l'appello avanzato dall' avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Ragusa n.1562/2021, pubblicata il 27.12.2021 che conferma;
condanna l' al pagamento delle spese del grado che liquida in favore di Parte_4
, e in complessivi €.14.317,00 oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 CP_2 Pt_2
12 generali ed in favore di e in complessivi Parte_3 Controparte_3
€.14.317,00 oltre IVA, CPA e spese generali;
pone a carico dell' in via definitiva le spese della consulenza tecnica d'ufficio Parte_4
disposta nel grado nella misura liquidata con separato decreto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 12/03/2025.
Il Presidente estensore dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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