Art. 2-septies decies. (( (Organismo nazionale di accreditamento). )) ((1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e' l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o piu' categorie di trattamenti.))
Versione
19 settembre 2018
19 settembre 2018
Commentari • 0
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 27/06/2025, n. 148Provvedimento: Pubblicato il 27/06/2025 N. 00240/2025 REG.RIC. N. 00148/2025 REG.PROV.CAU. N. 00240/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-40 del -OMISSIS-0-OMISSIS-5, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via G. Verdi n. 18; contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da …Leggi di più...
- sindacato atti amministrativi·
- oscuramento dati personali·
- valutazione commissione esami·
- misure compensative·
- art. 55 cod. proc. amm.·
- giurisdizione TAR·
- voto numerico·
- fumus boni iuris·
- disparità di giudizio·
- abilitazione professionale avvocato