Articolo 2 septies decies del Codice in materia di protezione dei dati personali
Articolo 2 sex deciesArticolo 3
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19 settembre 2018
Art. 2-septies decies. (( (Organismo nazionale di accreditamento). )) ((1. L'organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento e' l'Ente unico nazionale di accreditamento, istituito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, fatto salvo il potere del Garante di assumere direttamente, con deliberazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e in caso di grave inadempimento dei suoi compiti da parte dell'Ente unico nazionale di accreditamento, l'esercizio di tali funzioni, anche con riferimento a una o piu' categorie di trattamenti.))
Entrata in vigore il 19 settembre 2018
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