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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/10/2025, n. 5760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5760 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE composta dai magistrati:
AN OL Presidente
MA AN RA Consigliere relatore
BB FA MA TE RT ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.r.g. 722/2021 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 16.09.2025 e vertente
TRA
(c.f. in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Riccardo
OI (c.f. ); l'avvocato Riccardo Valle (c.f. C.F._1
) e l'avvocato Cristina Denaro (c.f. ), che C.F._2 C.F._3 la rappresentano e difendono per procura in atti - RICORRENTE -
E
Controparte_1
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_2 elettivamente domiciliato, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Carlo Polce
(c.f. ) e l'avvocato Giulio Sanità (c.f. ), C.F._4 C.F._5 che lo rappresentano e difendono per procura in atti - RESISTENTE -
E
, , , , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , , , CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
, , , CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15
, , CP_16 CP_17 CP_18 CP_19
, ,
[...] CP_20 CP_21 CP_22 CP_23
Cont
, , ,
[...] CP_24 CP_25 CP_26 CP_27
r.g. n. 1 , Parte_2 Controparte_29 CP_30
, – CONVENUTI NON
[...] Controparte_31
COSTITUITI -
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 06.02.2021 la , di seguito e più Parte_1
Part brevemente , conviene in giudizio il Controparte_32
, di seguito e più brevemente “ ” nonché i
[...] CP_1 CP_2
, , , , ,
[...] CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, , , , , , , CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16
, CP_17 CP_18 CP_19 CP_20 CP_21
, , , CP_22 Controparte_23 CP_24 CP_25 CP_26 CP_27 [...]
, e Controparte_33 Controparte_29 Controparte_30 CP_31
, rassegnando le seguenti conclusioni: CP_31
“nel merito e in via principale: accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in Con narrativa, che non è dovuta dalla alcuna somma a titolo di sovracanoni Parte_1 per le annualità dal 2013 al 2020, né nei confronti del , né nei confronti CP_1 dei comuni dallo stesso asseritamente rappresentati;
accertare e dichiarare, per tutte le causali di cui in narrativa, l'illegittimità e l'infondatezza dei provvedimenti del
del 29/12/2020 e del 1/10/2020 (prot. n. 62/2020 e 14/2020) e, per CP_1
l'effetto, procedere all'annullamento (o altra declaratoria di inefficacia/invalidità) degli stessi (anche laddove la Nota fosse ritenuta configurare una ingiunzione fiscale ex R.D.
639/1910), ovvero - occorrendo - alla loro disapplicazione”.
A sostegno delle riportate conclusioni, la allega: Parte_1
- Con nota del 29.12.2020, trasmessa via pec, il Controparte_32
Parte Co
richiede, alla il pagamento dei c.d. “sovracanoni ” per
[...] complessivi euro 489.495,63, quale ammontare pro quota (35,091 % del totale), per gli anni 2013 -2020, in applicazione del decreto ministeriale di ripartizione n. 2873 del
1983, come perimetrato dal DM 1979.
- Nella predetta nota il avanza pretese creditorie nonostante CP_1
l'ammissione della assenza dei presupposti di legge (“nelle more di un nuovo decreto di ripartizione.”) Con
- La non attualità della ripartizione dei sovracanoni oggetto del DM 1983, in quanto il DM 2017 modifica la perimetrazione effettuata dal DM 1979.
r.g. n.
2 - La L. n. 228/2012 assoggetta ai sovracanoni una serie di impianti idroelettrici precedentemente esclusi, quali quelli della CEI, ma solo dall'anno 2013.
- L'assenza del presupposto oggettivo e soggettivo a sostegno della pretesa creditoria.
Quanto al presupposto oggettivo, per inapplicabilità del DM di ripartizione del 1983 a seguito della riperimetrazione intervenuta con il DM 2017 e della legge n. 228/2012.
Quanto al presupposto soggettivo, per le annualità 2013 - 05.06.2020, in ragione del difetto di legittimazione attiva rispetto alle annualità antecedenti alla costituzione del del 05.06.2020, per le quali legittimati ad agire sono i singoli comuni;
CP_1 per le annualità successive al 05.06.2020, per mancato conferimento di poteri di rappresentanza al da parte dei comuni consorziati. CP_1
- Sussiste una connessione tra il decreto di perimetrazione e il decreto di ripartizione.
- La ripartizione del 1983 non tiene conto della modifica operata dalla l. n. 228/2012, che amplia la tipologia degli impianti idroelettrici soggetti a sovracanoni e gli impianti Con di titolarità della ricorrente sono divenuti soggetti al pagamento dei sovracanoni solo a decorrere dal 1.01.2013, solo a far data di entrata in vigore della L. n 228/2012.
- Il comune di non è contemplato dal DM 1983, in quanto inserito Controparte_29 nel perimetro del solo dal DM 2017. Controparte_1
- Per decorrenza del termine quinquennale, è intervenuta la prescrizione del credito Con relativo ai sovracanoni relativo alle annualità 2013 e 2014.
Con comparsa depositata il 20.09.2021, si costituisce il
[...]
; contesta la domanda e rassegna le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“(…) rigettare il ricorso poiché inammissibile, improcedibile ed infondato in fatto e diritto, con conferma integrale dell'atto impugnato e, per l'effetto condannare la ricorrente al pagamento della somma ivi indicata. In subordine condannare la ricorrente al pagamento della diversa somma che dovesse risultare dovuta in corso di causa. Con il favore delle spese di lite”.
Il oppone che la titolarità del credito e la legittimazione ad esigerlo derivano CP_1 dall'atto costitutivo del e dalla legge ( costituito il 05.06.2020, è subentrato, CP_1 ai Comuni partecipanti, nella titolarità dei sovra canoni); richiama l'art 2.1 del proprio
Statuto nonché lo scopo primario di provvedere all'incasso del sovra canone;
allega di essere titolare del credito e legittimato ad esigerlo, anche per le annualità precedenti la sua costituzione, non essendo previste, nello Statuto, limitazioni alla riscossione;
quanto dell'inapplicabilità del D.M. di ripartizione del 1983, sostiene che la ricorrente non è
r.g. n. 3 legittimata a sollevare questioni sulla perimetrazione e sulla alla ripartizione, ma è tenuta al pagamento annuale di una somma “x”, pari al 100%, per sovracanone dell'intero Bacino Imbrifero Montano in oggetto, indipendentemente dalla ripartizione tra i Comuni;
in assenza di un nuovo decreto ministeriale di ripartizione, trova applicazione la suddivisione percentualista, precedentemente statuita con il DM del
1983.
Quanto alla intervenuta prescrizione del credito, oppone la natura tributaria del canone idroelettrico e l'applicabilità del termine decennale;
per la ipotesi di applicabilità del termine di prescrizione quinquennale, il diritto alla riscossione a tutto il 2014, tenuto conto della interruzione del termine conseguita alla richiesta di pagamento inoltrata dal
. Parte_3
All'udienza del 16.09.2025 la causa, sulle riportate conclusioni, viene trattenuta in decisione.
Si controverte della pretesa di cui alle note del in data 01.10.2020 e in data CP_1
Parte 29.12.2020, relative al pagamento, da parte di a titolo di “ ”, di Parte_4 euro 489.495,63, quale ammontare pro quota (35,091 del totale), per gli anni 2013 -
2020, in applicazione del decreto ministeriale di ripartizione n. 2873 del 1983, come perimetrato dal DM 1979, per impianti e derivazioni nei Comuni di , CP_2 CP_3
, , , , , , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11
, , , , , , CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
CP_18 CP_19 CP_20 CP_21 CP_22 CP_23
, ,
[...] CP_24 CP_25 CP_26 CP_27 Controparte_33
, e , nella Controparte_29 Controparte_30 CP_31 CP_31
Provincia di L'Aquila, pacificamente parte del . CP_1
Trova applicazione il termine di prescrizione breve di cui all'articolo 2948, n.4 c.c.: il tributo in discussione, infatti, ha natura di imposta periodica, che non esige, per la sua liquidazione, alcun ulteriore accertamento dei presupposti di fatto, ma solo il rilevamento della perdurante attività della concessione di derivazione (T.S.A.P.
Sentenza n. 3/2024 del 18 gennaio 2024).
Il richiama, ai fini della interruzione della prescrizione, anche la richiesta di CP_1 pagamento in data 30.12.2019, per l'annualità 2014, inoltrata dal Parte_3 che spende (non essendo ancora costituito, a tale data, il ) la delega alla CP_1 richiesta di pagamento dei canoni dovuti dal concessionario destinatario della richiesta
(CEI) da parte degli altri comuni della provincia ( i convenuti oggi non CP_32
r.g. n. 4 costituiti, in rappresentanza di quali il ha inoltrato la richiesta di pagamento CP_1 oggetto di causa) e la esistenza di tale delega non è oggetto di contestazione, dunque deve ritenersi la validità di tale atto interruttivo della prescrizione per tutti i comuni diversi da quello di , siccome provvisto della necessaria legittimazione CP_22 per gli altri soggetti.
A ciò consegue che gli importi azionati dal maturati in epoca antecedente al CP_1
2014 non sono dovuti in quanto prescritti.
La legittimazione ad agire del , anche per i crediti maturati in epoca CP_1 antecedente alla sua costituzione e non coperti dalla prescrizione, sussiste.
I Comuni di , , , , CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, , , , , , CP_9 CP_10 CP_11 CP_12 Controparte_13 CP_14 CP_15
CP_2
, , nei Marsi, CP_16 CP_17 CP_18 CP_19 CP_18 CP_21
, , , , , CP_21 CP_22 Controparte_23 CP_24 CP_25 CP_26 CP_27 [...]
, e Controparte_33 Controparte_29 Controparte_30 CP_31
, nella , si sono costituiti in consorzio il CP_31 Controparte_32
05.06.2020.
L'art. 2 dello Statuto del consorzio, rubricato:” Scopo e durata”, prevede:” Il consorzio, in conformità al disposto dell'art.1, legge 27 dicembre 1953 n. 959, ha lo scopo primario di provvedere all'incasso del sovra canone, all'attribuzione del medesimo al fondo comune ed all'impiego ed all'amministrazione delle somme ivi allocate ad esclusivo favore del progresso economico e sociale delle popolazioni dei comuni ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.) provincia Controparte_1
”. CP_32
Il è legittimato ad esigere, sia per le annualità precedenti la sua costituzione CP_1 sia per quelle successive, non essendo prevista, nello Statuto, alcuna limitazione alla riscossione dei sovra canoni per gli anni precedenti la sua costituzione e non essendo stato opposto alcun pagamento eseguito in favore dei singoli Comuni consorziati. Parte Non hanno pregio le difese di ulla esistenza del credito.
Non è ostativa la mancanza di ripartizione interna del sovracanone, dato che il richiamato articolo 2 dello Statuto, al punto 1), sopra riportato, prevede la legittimazione generale all'incasso da parte del , senza la esclusione dei crediti CP_1 maturati prima della costituzione del . CP_1
Il decreto ministeriale 2873/1983 è valido.
r.g. n. 5 La validità del D.M. è subordinata alla legge di riferimento e rimane in vigore fino a quando non venga abrogato o sostituito da un nuovo decreto ministeriale o da una normativa superiore, nel concreto non intervenuti;
il D.M. in oggetto, infatti, non risulta modificato o sostituito da altro D.M., secondo la stessa prospettazione di CEI;
dunque, è applicabile alle annualità oggetto del presente giudizio.
L'obbligo del pagamento del sovracanone sorge da presupposti interamente regolati dalla legge, senza che siano riservati alla P.A. margini di discrezionalità sulla concreta individuazione dei soggetti obbligati, sui presupposti oggettivi o sulla misura del corrispettivo.
Il sovracanone, infatti, è tributo proporzionale a una base imponibile non pecuniaria e l'obbligazione discende direttamente dalla legge, dovendosi determinare avuto riguardo esclusivo all'ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa, sulla base di un mero calcolo aritmetico (S.U. 16158/2018) che nel concreto non è posto in discussione.
Detta modalità di calcolo, dunque, non essendo per altro in contestazione la percentuale complessiva dovuta ai comuni della provincia , non risente del fatto che il CP_32 non è ricompreso nel BIM se non dal 2017, in quanto Parte_5 tale circostanza non incide sulla legittimità della pretesa e sulla misura della stessa, dato che il tributo non sarebbe dovuto in misura economicamente inferiore.
La allegazione difensiva della ricorrente, per la quale la ripartizione del 1983 non terrebbe conto della modifica operata dalla l. n. 228/2012 che ha esteso il novero degli impianti idroelettrici soggetti a sovracanoni, con la conseguenza che gli impianti di titolarità della ricorrente, non essendo grandi derivazione, sono divenuti soggetti al Con pagamento dei sovracanoni solo a decorrere dal 1.01.2013 data di entrata in vigore della L. n 228/2012 non rileva, controvertendosi di canoni maturati a far data dal 2014.
Spese di lite
Tra le due parti costituite, seguono la soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa;
compensi minimi in ragione dell'attività di difesa in concreto svolta nelle diverse fasi del giudizio).
Non luogo a provvedere riguardo ai , , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , , , , , CP_6 CP_7 CP_8 CP_9 CP_10 CP_11 CP_12
, , , , Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17 CP_18
, , CP_19 CP_18 CP_20 CP_21 CP_22 Controparte_23 CP_24
Con
, , CP_25 CP_26 CP_27 Controparte_33 Controparte_29
r.g. n. 6 , e che hanno ricevuto rituale notifica Controparte_30 CP_31 CP_31 dell'atto introduttivo del giudizio e non si sono costituiti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Roma, sezione Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara dovuti gli importi azionati a far data dal 2014 e sino al 2020 e prescritti quelli relativi all'annualità 2013.
- Condanna la a rifondere, al Parte_1 [...]
, le spese di lite che liquida, in euro Controparte_32
11.229,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
Roma, 16.09.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
MA AN RA AN OL
r.g. n. 7