Articolo 2 della Legge 14 febbraio 1985, n. 31
Articolo 1
Versione
14 marzo 1985
Art. 2.
All'onere derivante dal precedente articolo, pari a lire 37.700 milioni per l'anno 1984 e a lire 38.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1984-1986, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Piano nazionale per la pesca 1984-1986 (rifinanziamento della legge n. 41 del 1982 )".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 14 marzo 1985
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente