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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 13/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1980/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1980 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 trattenuta in decisione il 21.10.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cecina, Piazza della Chiesa n. 1/B, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Frongillo, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attrice opponente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ponsacco, Via G. Verdi n. 53, presso lo studio dell'Avv. Alessia Ciampolini, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuta opposta
Oggetto: “Cessione di azienda”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione Parte_1
al D.I. n. 248 del 10.02.2020, munito di formula esecutiva in data 19.02.2020, con il quale il Tribunale di Pisa ha ingiunto ad e ad essa opponente, in solido tra loro, il Parte_2 pagamento di € 18.380,96 oltre interessi e spese in favore della società Controparte_1 . (di seguito anche solo “ ) a saldo di fatture
[...] CP_1 CP_1
relative ad un rapporto di fornitura.
A sostegno dell'opposizione, la società ha eccepito, preliminarmente, Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa in favore del Tribunale di Livorno ai sensi dell'art. 19 c.p.c., atteso che le società ingiunte hanno entrambe sede in Cecina (LI) e che la cessione d'azienda in forza della quale è avvenuta l'ingiunzione, in solido, è stata stipulata a Livorno.
Nel merito, la difesa opponente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità dell'esposizione debitoria assumendo che: - il debito posto a base del ricorso monitorio è sorto anteriormente alla cessione di azienda, datata 05.12.2019; - non trova applicazione l'art. 2560 c.c. in quanto detto debito non risulta né dall'atto di cessione, né dalle scritture contabili della società cedente;
- difetta la prova del credito nei confronti della cessionaria opponente e i titoli di credito fondanti la concessione della provvisoria esecutività non sono ad essa riferibili.
Per le suesposte ragioni, la società opponente ha chiesto sospendersi la provvisoria esecutività del
D.I. n. 248/2020 e, sempre in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza di codesto Tribunale in favore del Tribunale di Livorno;
nel merito ha chiesto revocarsi il provvedimento di ingiunzione con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 24.07.2020 è stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 26.09.2020 si è costituita in giudizio la la CP_1
quale ha contestato la ricostruzione fattuale offerta ex adverso ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Quanto alla competenza territoriale, la difesa opposta ha eccepito che al caso di specie ben può applicarsi l'art. 20 c.p.c., trattandosi di ingiunzione relativa a prestazioni in adempimento di obbligazioni contrattuali.
Quanto al merito, la società ha dedotto che la controparte non ha contestato CP_1 alcunché circa l'an e il quantum del debito e che al caso di specie deve trovare applicazione l'art. 2560 c.c. atteso che la cessione appare realizzata al solo fine sottrarre il patrimonio aziendale ai creditori. Sul punto, in particolare, ha dedotto che: - l'amministratore della cedente risiede in Cecina,
Via Gabelli n. 9, mentre l'amministratore della cessionaria risiede nella stessa via al civico n. 12; -
l'amministratore della cessionaria è madre di una socia della cedente;
- la cessionaria ha conservato i tratti distintivi della ditta cedente;
- la merce di cui alle fatture per le quali è richiesto il pagamento
è stata consegnata presso i locali ad oggi nella titolarità della cessionaria, che vi esercita la stessa attività della cedente.
In fase istruttoria, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. è stata ordinata alla società Parte_3
con sede in Cecina (LI), via Pietro Gori n. 22, l'esibizione dei Registri IVA relativi agli
[...] CP_1 acquisti dell'anno 2019. L'ordine non ha avuto seguito di talché il G.I. ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
In seguito all'assegnazione del fascicolo a questo giudice, avvenuta in data 21.05.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 21.10.2024 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
*****
1. In limine litis, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa opponente, sussiste la competenza del
Tribunale di Pisa.
Invero, il presente giudizio di opposizione trae origine da decreto ingiuntivo emesso su fatture per il pagamento del corrispettivo dovuto in esecuzione di un contratto di fornitura al quale si applica l'art. 20 c.p.c., a mente del quale “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Peraltro, nel caso di specie le obbligazioni hanno natura pecuniaria, di talché l'art. 20 c.p.c. deve leggersi in combinato disposto con l'art. 1182 c.c., secondo il quale “l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”. La società ingiungente, come risulta per tabulas, ha sede in Ponsacco e, conseguentemente, la controversia è stata correttamente instaurata dinnanzi a questo Tribunale (e ciò sin dalla fase monitoria).
Non vale a deporre in senso contrario l'allegazione della parte opponente relativa alla carenza di determinatezza, certezza ed esigibilità del credito.
Il titolo posto a base dell'ingiunzione (rectius, le fatture prodotte sub. doc. da 1 a 14 fascicolo monitorio) reca esattamente l'importo dovuto – la cui debenza e il cui ammontare, per altro, neanche sono contestati in questa sede.
E' quindi infondato il primo motivo di opposizione.
2. Gli ulteriori argomenti della difesa opponente colgono invece nel segno.
3. E' pacifico (art. 115 c.p.c.) che il diritto di credito posto a fondamento dell'ingiunzione sia originato da forniture di merci effettuate da in favore della società CP_1 Parte_2
e non è contestato che detto diritto credito sia sorto in epoca antecedente alla cessione
[...]
d'azienda intercorsa tra e l'odierna opponente. Parte_2
Ad essere controversa è piuttosto la titolarità della posizione passiva derivante dal rapporto obbligatorio, atteso che la difesa opponente, quale cessionaria dell'azienda debitrice, ha allegato che il debito oggetto di ingiunzione non risulterebbe dalle scritture contabili della cedente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2560, comma 2 c.c. Di contro, la opposta ha allegato circostanze dalle quali si desumerebbe l'intento fraudolento dell'operazione di cessione e la consapevolezza, in capo alla cessionaria, dell'esistenza dell'esposizione debitoria antecedente alla cessione.
La questione giuridica attiene pertanto all'applicabilità dell'art. 2560, comma 2, c.c. alla fattispecie.
4. Detta norma, come noto, tutela posizioni giuridiche tra loro contrapposte: il legislatore, infatti, per un verso ha inteso tutelare il cessionario che, in occasione dell'acquisto dell'azienda, si vedrebbe altrimenti esposto ad un'alea difficile da valutare e, per altro verso, ha inteso estendere la garanzia del creditore che, diversamente, in caso di cessione dell'azienda, verrebbe compressa stante la sottrazione del patrimonio aziendale alle azioni creditorie.
La norma, in una prima fase, è stata oggetto di interpretazione restrittiva e formalistica da parte della giurisprudenza di legittimità, finanche a Sezioni Unite. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che l'indicazione del debito nelle scritture contabili è elemento costitutivo della responsabilità solidale del cessionario, con ciò ritenendosi del tutto irrilevante una conoscenza effettiva del debito in capo al cessionario altrimenti ottenuta (Cass. Civ. SS.UU. sent. 5054 del 28.02.2017).
Non ignora, questo giudice, che tale orientamento è stato temperato da parte della giurisprudenza successiva che ha inteso valorizzare la conoscenza effettiva del debito in capo al cessionario d'azienda, specie in situazioni ove vi siano elementi tali da far presumere l'impiego abusivo dello strumento della cessione o che, comunque, evidenzino la necessaria conoscenza della situazione passiva in capo alla parte acquirente (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 32134 del 10.12.2019; Cass. Civ. ordinanza n. 29071 del 11.11.2024).
Resta però fermo che, in entrambi i casi, è onere del creditore procedente – in questo caso della difesa opposta – fornire prova della fonte di conoscenza del debito, tanto secondo l'orientamento tradizionale (ove la fonte di conoscenza dovrà necessariamente identificarsi con le scritture contabili), quanto secondo l'orientamento più recente.
5. Nella specie, la società creditrice non ha fornito detta prova.
Dall'attività istruttoria espletata in corso di causa non sono emersi elementi idonei a dimostrare la conoscenza del debito preesistente in capo all'odierna opponente, neppure in via presuntiva.
In primo luogo, occorre osservare che, quanto alla compagine societaria, non vi è sovrapposizione alcuna tra gli amministratori e soci della cedente e la compagine della cessionaria, essendoci solo un legame di stretta parentela tra l'amministratrice della e una dei due soci della Parte_1
Né può dirsi rilevante, con riferimento alla soddisfazione dell'onus probandi, il fatto Parte_2 che l'amministratore della cedente e l'amministratrice della cessionaria risiedessero l'uno vicino all'altra.
Quanto detto è ulteriormente supportato dalla documentazione versata in atti. Si rileva che nell'atto di cessione del 05.12.2019 (doc. 2 opponente), nella sezione dedicata alle passività del ramo d'azienda vengono indicati vari debiti, alcuni dei quali nei confronti di fornitori, ma non risulta l'esposizione debitoria nei confronti della CP_1
Ancora, il ramo d'azienda ceduto riguardava l'attività sita in Cecina via Pietro Gori n. 24, avente ad oggetto “l'attività di bar e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”.
Tale rilievo è dirimente poiché consente di ritenere estranee le forniture effettuate dalla CP_1 rispetto al ramo d'azienda ceduto. In particolare, dalle fatture e dai documenti di trasporto
[...] emerge che la fornitura è stata fatta presso l'attività di Via Pietro Gori, al civico confinante (n. 22); inoltre, dalle fatture si evince che la merce fornita era destinata al laboratorio di pasticceria, che ha sede proprio al civico 22; si tratta, in particolare, di fornitura di materie prime per la produzione di pezzi di pasticceria, attività questa che, evidentemente, esula dall'oggetto sociale del ramo d'azienda ceduto.
Non può giungersi ad una diversa conclusione valorizzando la mancata esibizione dei documenti richiesti ex art. 210 c.p.c. da parte della terza rispetto al giudizio. Parte_2
Si rileva, sul punto, che l'art. 210 c.p.c. riconosce al giudice la mera facoltà, non anche l'obbligo, di valutare liberamente la mancata esibizione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; tale facoltà, per altro, è espressamente riferita dal legislatore al solo caso in cui sia una delle parti ad omettere la produzione suddetta e non può estendersi al caso in cui il mancato ottemperamento all'ordine di esibizione sia addebitabile ad un terzo.
6. Ne deriva l'assenza di titolarità della situazione giuridica passiva in capo all'odierna opponente.
Stante la fondatezza dell'opposizione, deve revocarsi il D.I. opposto nei confronti della sola società
Parte_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della opposta (art. 91 c.p.c.); dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00), dei parametri minimi di riferimento (a motivo della bassa complessità delle questioni prospettate e dell'istruttoria svolta) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
REVOCA il D.I. n. 248 emesso dal Tribunale di Pisa in data 10.02.2020 verso la Parte_1
CONDANNA l'opposta alla rifusione - in favore della opponente - delle spese di lite che si liquidano in € 145,50 per spese vive, € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Pisa, 12/02/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1980 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2020 trattenuta in decisione il 21.10.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Cecina, Piazza della Chiesa n. 1/B, presso lo studio dell'Avv. Antonio
Frongillo, che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attrice opponente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Ponsacco, Via G. Verdi n. 53, presso lo studio dell'Avv. Alessia Ciampolini, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuta opposta
Oggetto: “Cessione di azienda”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ha proposto opposizione Parte_1
al D.I. n. 248 del 10.02.2020, munito di formula esecutiva in data 19.02.2020, con il quale il Tribunale di Pisa ha ingiunto ad e ad essa opponente, in solido tra loro, il Parte_2 pagamento di € 18.380,96 oltre interessi e spese in favore della società Controparte_1 . (di seguito anche solo “ ) a saldo di fatture
[...] CP_1 CP_1
relative ad un rapporto di fornitura.
A sostegno dell'opposizione, la società ha eccepito, preliminarmente, Parte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Pisa in favore del Tribunale di Livorno ai sensi dell'art. 19 c.p.c., atteso che le società ingiunte hanno entrambe sede in Cecina (LI) e che la cessione d'azienda in forza della quale è avvenuta l'ingiunzione, in solido, è stata stipulata a Livorno.
Nel merito, la difesa opponente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità dell'esposizione debitoria assumendo che: - il debito posto a base del ricorso monitorio è sorto anteriormente alla cessione di azienda, datata 05.12.2019; - non trova applicazione l'art. 2560 c.c. in quanto detto debito non risulta né dall'atto di cessione, né dalle scritture contabili della società cedente;
- difetta la prova del credito nei confronti della cessionaria opponente e i titoli di credito fondanti la concessione della provvisoria esecutività non sono ad essa riferibili.
Per le suesposte ragioni, la società opponente ha chiesto sospendersi la provvisoria esecutività del
D.I. n. 248/2020 e, sempre in via preliminare, dichiararsi l'incompetenza di codesto Tribunale in favore del Tribunale di Livorno;
nel merito ha chiesto revocarsi il provvedimento di ingiunzione con il favore delle spese di lite.
Con ordinanza del 24.07.2020 è stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c.
Con comparsa di costituzione del 26.09.2020 si è costituita in giudizio la la CP_1
quale ha contestato la ricostruzione fattuale offerta ex adverso ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Quanto alla competenza territoriale, la difesa opposta ha eccepito che al caso di specie ben può applicarsi l'art. 20 c.p.c., trattandosi di ingiunzione relativa a prestazioni in adempimento di obbligazioni contrattuali.
Quanto al merito, la società ha dedotto che la controparte non ha contestato CP_1 alcunché circa l'an e il quantum del debito e che al caso di specie deve trovare applicazione l'art. 2560 c.c. atteso che la cessione appare realizzata al solo fine sottrarre il patrimonio aziendale ai creditori. Sul punto, in particolare, ha dedotto che: - l'amministratore della cedente risiede in Cecina,
Via Gabelli n. 9, mentre l'amministratore della cessionaria risiede nella stessa via al civico n. 12; -
l'amministratore della cessionaria è madre di una socia della cedente;
- la cessionaria ha conservato i tratti distintivi della ditta cedente;
- la merce di cui alle fatture per le quali è richiesto il pagamento
è stata consegnata presso i locali ad oggi nella titolarità della cessionaria, che vi esercita la stessa attività della cedente.
In fase istruttoria, ai sensi dell'art. 210 c.p.c. è stata ordinata alla società Parte_3
con sede in Cecina (LI), via Pietro Gori n. 22, l'esibizione dei Registri IVA relativi agli
[...] CP_1 acquisti dell'anno 2019. L'ordine non ha avuto seguito di talché il G.I. ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
In seguito all'assegnazione del fascicolo a questo giudice, avvenuta in data 21.05.2024, la causa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 21.10.2024 in esito all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
*****
1. In limine litis, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa opponente, sussiste la competenza del
Tribunale di Pisa.
Invero, il presente giudizio di opposizione trae origine da decreto ingiuntivo emesso su fatture per il pagamento del corrispettivo dovuto in esecuzione di un contratto di fornitura al quale si applica l'art. 20 c.p.c., a mente del quale “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio”.
Peraltro, nel caso di specie le obbligazioni hanno natura pecuniaria, di talché l'art. 20 c.p.c. deve leggersi in combinato disposto con l'art. 1182 c.c., secondo il quale “l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”. La società ingiungente, come risulta per tabulas, ha sede in Ponsacco e, conseguentemente, la controversia è stata correttamente instaurata dinnanzi a questo Tribunale (e ciò sin dalla fase monitoria).
Non vale a deporre in senso contrario l'allegazione della parte opponente relativa alla carenza di determinatezza, certezza ed esigibilità del credito.
Il titolo posto a base dell'ingiunzione (rectius, le fatture prodotte sub. doc. da 1 a 14 fascicolo monitorio) reca esattamente l'importo dovuto – la cui debenza e il cui ammontare, per altro, neanche sono contestati in questa sede.
E' quindi infondato il primo motivo di opposizione.
2. Gli ulteriori argomenti della difesa opponente colgono invece nel segno.
3. E' pacifico (art. 115 c.p.c.) che il diritto di credito posto a fondamento dell'ingiunzione sia originato da forniture di merci effettuate da in favore della società CP_1 Parte_2
e non è contestato che detto diritto credito sia sorto in epoca antecedente alla cessione
[...]
d'azienda intercorsa tra e l'odierna opponente. Parte_2
Ad essere controversa è piuttosto la titolarità della posizione passiva derivante dal rapporto obbligatorio, atteso che la difesa opponente, quale cessionaria dell'azienda debitrice, ha allegato che il debito oggetto di ingiunzione non risulterebbe dalle scritture contabili della cedente, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2560, comma 2 c.c. Di contro, la opposta ha allegato circostanze dalle quali si desumerebbe l'intento fraudolento dell'operazione di cessione e la consapevolezza, in capo alla cessionaria, dell'esistenza dell'esposizione debitoria antecedente alla cessione.
La questione giuridica attiene pertanto all'applicabilità dell'art. 2560, comma 2, c.c. alla fattispecie.
4. Detta norma, come noto, tutela posizioni giuridiche tra loro contrapposte: il legislatore, infatti, per un verso ha inteso tutelare il cessionario che, in occasione dell'acquisto dell'azienda, si vedrebbe altrimenti esposto ad un'alea difficile da valutare e, per altro verso, ha inteso estendere la garanzia del creditore che, diversamente, in caso di cessione dell'azienda, verrebbe compressa stante la sottrazione del patrimonio aziendale alle azioni creditorie.
La norma, in una prima fase, è stata oggetto di interpretazione restrittiva e formalistica da parte della giurisprudenza di legittimità, finanche a Sezioni Unite. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che l'indicazione del debito nelle scritture contabili è elemento costitutivo della responsabilità solidale del cessionario, con ciò ritenendosi del tutto irrilevante una conoscenza effettiva del debito in capo al cessionario altrimenti ottenuta (Cass. Civ. SS.UU. sent. 5054 del 28.02.2017).
Non ignora, questo giudice, che tale orientamento è stato temperato da parte della giurisprudenza successiva che ha inteso valorizzare la conoscenza effettiva del debito in capo al cessionario d'azienda, specie in situazioni ove vi siano elementi tali da far presumere l'impiego abusivo dello strumento della cessione o che, comunque, evidenzino la necessaria conoscenza della situazione passiva in capo alla parte acquirente (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 32134 del 10.12.2019; Cass. Civ. ordinanza n. 29071 del 11.11.2024).
Resta però fermo che, in entrambi i casi, è onere del creditore procedente – in questo caso della difesa opposta – fornire prova della fonte di conoscenza del debito, tanto secondo l'orientamento tradizionale (ove la fonte di conoscenza dovrà necessariamente identificarsi con le scritture contabili), quanto secondo l'orientamento più recente.
5. Nella specie, la società creditrice non ha fornito detta prova.
Dall'attività istruttoria espletata in corso di causa non sono emersi elementi idonei a dimostrare la conoscenza del debito preesistente in capo all'odierna opponente, neppure in via presuntiva.
In primo luogo, occorre osservare che, quanto alla compagine societaria, non vi è sovrapposizione alcuna tra gli amministratori e soci della cedente e la compagine della cessionaria, essendoci solo un legame di stretta parentela tra l'amministratrice della e una dei due soci della Parte_1
Né può dirsi rilevante, con riferimento alla soddisfazione dell'onus probandi, il fatto Parte_2 che l'amministratore della cedente e l'amministratrice della cessionaria risiedessero l'uno vicino all'altra.
Quanto detto è ulteriormente supportato dalla documentazione versata in atti. Si rileva che nell'atto di cessione del 05.12.2019 (doc. 2 opponente), nella sezione dedicata alle passività del ramo d'azienda vengono indicati vari debiti, alcuni dei quali nei confronti di fornitori, ma non risulta l'esposizione debitoria nei confronti della CP_1
Ancora, il ramo d'azienda ceduto riguardava l'attività sita in Cecina via Pietro Gori n. 24, avente ad oggetto “l'attività di bar e somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”.
Tale rilievo è dirimente poiché consente di ritenere estranee le forniture effettuate dalla CP_1 rispetto al ramo d'azienda ceduto. In particolare, dalle fatture e dai documenti di trasporto
[...] emerge che la fornitura è stata fatta presso l'attività di Via Pietro Gori, al civico confinante (n. 22); inoltre, dalle fatture si evince che la merce fornita era destinata al laboratorio di pasticceria, che ha sede proprio al civico 22; si tratta, in particolare, di fornitura di materie prime per la produzione di pezzi di pasticceria, attività questa che, evidentemente, esula dall'oggetto sociale del ramo d'azienda ceduto.
Non può giungersi ad una diversa conclusione valorizzando la mancata esibizione dei documenti richiesti ex art. 210 c.p.c. da parte della terza rispetto al giudizio. Parte_2
Si rileva, sul punto, che l'art. 210 c.p.c. riconosce al giudice la mera facoltà, non anche l'obbligo, di valutare liberamente la mancata esibizione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 116 c.p.c.; tale facoltà, per altro, è espressamente riferita dal legislatore al solo caso in cui sia una delle parti ad omettere la produzione suddetta e non può estendersi al caso in cui il mancato ottemperamento all'ordine di esibizione sia addebitabile ad un terzo.
6. Ne deriva l'assenza di titolarità della situazione giuridica passiva in capo all'odierna opponente.
Stante la fondatezza dell'opposizione, deve revocarsi il D.I. opposto nei confronti della sola società
Parte_1
7. Le spese di lite seguono la soccombenza della opposta (art. 91 c.p.c.); dette spese si liquidano in dispositivo in applicazione del DM 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00), dei parametri minimi di riferimento (a motivo della bassa complessità delle questioni prospettate e dell'istruttoria svolta) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto,
REVOCA il D.I. n. 248 emesso dal Tribunale di Pisa in data 10.02.2020 verso la Parte_1
CONDANNA l'opposta alla rifusione - in favore della opponente - delle spese di lite che si liquidano in € 145,50 per spese vive, € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge. Pisa, 12/02/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino