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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2647/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 28/02/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2647 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giovanni Pt_1
Costantino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Spera come Controparte_1 da procura in atti,
APPELLATO
, in persona le legale rappresentante p.t., CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5176/2023, pubblicata in data 18/05/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 13.12.2021, premesso di essere medico Controparte_1 chirurgo specializzato in chirurgia vascolare e di aver lavorato presso diverse strutture ambulatoriali (cd. CAD) gestite dall'Associazione dei Cavalieri Italiani del sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM) dal 22.1.2013 al
10.8.2021 mediante ripetuti incarichi di collaborazione libero professionale, chiedeva l'accertamento dell'obbligo di al versamento dei Pt_1 contributi previdenziali in suo favore dal 1.1.2013 al 10.8.2021 e la condanna dell' al pagamento dei contributi previdenziali dovuti al Fondo Pt_1
Speciale dell ovvero al pagamento di una somma a titolo di CP_2 risarcimento del danno equivalente agli importi necessari per la costituzione di una rendita vitalizia presso l ex art. 2116 c.c., 2° comma ovvero la CP_2 condanna al risarcimento del danno in misura della differenza tra il trattamento previdenziale a cui lo stesso avrebbe avuto diritto ove i contributi previdenziali fossero stati versati e la inferiore somma conseguente alla omissione, oltre accessori e spese processuali, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda e Pt_1 chiedendone il rigetto, affermando l'insussistenza dell'obbligo contributivo. In particolare, deduceva che a norma dell'art. 48 della L. 833/ 1978, degli artt.
17,18,19,20 e 25 A C.N. e dell'art. 1 del Regolamento per gli specialisti ambulatoriali, la contribuzione era dovuta solo per i medici in CP_2 regime convenzionale e in regime di para-subordinazione, per cui ne rimanevano esclusi i medici titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e i medici liberi professionisti remunerati dietro emissione di fatture, con la conseguenza che il Regolamento sul Fondo Speciale e CP_2 il relativo obbligo di contribuzione si applicava soltanto ai medici convenzionati di cui all'art. 48 della L. 833/1978.
Con la sentenza appellata il Tribunale, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. 335/1995 sollevata dall' , dichiarava la prescrizione del credito contributivo Pt_1 per il periodo anteriore al 8.3.2017 (cioè al periodo antecedente il quinquennio 3
precedente alla notifica del ricorso) e, in parziale accoglimento del ricorso, condannava alla regolarizzazione della posizione contributiva del Pt_1 ricorrente presso il competente Fondo Speciale ENPAM, nei limiti della prescrizione quinquennale (cioè dal 8.3.2017 al 10.8.2021, data della cessazione definitiva del rapporto), salvo il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per mancato versamento dei contributi da parte dell' per il credito contributivo caduto in prescrizione, da liquidarsi Pt_1 in separato giudizio.
Il Tribunale, richiamando testualmente la parte motiva della sentenza di questa Corte n. 1267/2023, resa in analoga controversia, ha statuito che:
- l'art. 48 della legge n. 833/1978 (istitutiva del SSN) garantisce l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale, tramite convenzioni aventi durata triennale;
- la regolamentazione del trattamento previdenziale dei medici operanti nell'ambito del SSN in regime di convenzione era demandata al d.m. del 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289;
- tutti i Regolamenti del Fondo di Previdenza succedutisi negli CP_2 anni hanno previsto l'iscrizione al Fondo Speciale di tutti i medici aventi rapporto professionale con gli istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati;
l'art.1 del Regolamento del Fondo di previdenza
, in vigore dal 1gennaio 1983, imponeva “l'iscrizione al Fondo di tutti CP_2
i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”, con espressione coincidente con quella utilizzata per descrivere l'ambito di operatività dei Fondo (“il Fondo di Previdenza a favore degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori da questi gestiti");
- il primo accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e del comma 8 dell'art. 8 del decreto legislativo 502/92 così come modificato dal d.lgs. 517/93 è stato siglato in data 31.12.1994 e 4
prevede precisi obblighi in capo alla struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il pubblico di versare i contributi al Fondo
[...]
a favore dei medici specialisti che prestano la loro attività ai Parte_2 sensi del presente accordo;
- il Regolamento istitutivo del 1976 si riferisce a tutti i medici CP_2 operanti nelle mutue (poi confluite nel s.s.n. a seguito della legge istitutiva), a prescindere dalla natura del rapporto;
- era pertanto decisivo il fatto che il sanitario svolgesse la sua attività ambulatoriale, a prescindere dalla natura del suo rapporto con l'ente e dall'esistenza di un rapporto di convenzione direttamente riferibile al libero professionista, in una struttura convenzionata con il SSN;
- questa regolamentazione era applicabile, sin da epoca precedente alla prestazione lavorativa del ricorrente, anche all' non potendo Pt_1 ritenersi ostativa la sua natura di ente di diritto pubblico internazionale, perché secondo i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità i centri CAD appartenenti all' sono equiparati agli enti pubblici ospedalieri Pt_1 italiani, a prescindere dall'esperimento della procedura nazionale tesa al riconoscimento della natura di ente pubblico, e tale equiparazione valeva anche per il trattamento previdenziale del personale dipendente;
- il personale che lavora per nell'ambito del SSN è Pt_1 equiparato ai dipendenti di quest'ultimo poiché in base all'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con l. n. 157 del 2003, stipulato tra il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano, in applicazione dell'art. 4, comma 13, del d.lgs. n. 502 del 1992, l'attività svolta, nel quadro dell'assistenza sanitaria, dalle istituzioni del predetto Ordine è posta su di un piano identico rispetto a quella delle strutture sanitarie pubbliche italiane sicché i medici dipendenti dell' sono equiparati a quelli dipendenti del SSN. Pt_1
Avverso tale sentenza l' ha proposto tempestivo appello Pt_1 formulando un unico articolato motivo di gravame con cui ha dedotto la violazione dell'art. 48 L. 833/1978; art. 39 D.P.R. 316/1990, art. 37 A.C.N. del 1994, art. 48 A.C.N. Del 2005, art. 50 A.C.N. del 2015 e dell'art. 1 regolamento del Fondo Speciale ENPAM. 5
Sostiene l'appellante che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo di contribuzione si applichi non solo ai medici in rapporto di convenzione con il SSN, bensì a tutti i medici operanti nelle strutture del SSN, indipendentemente dalla tipologia del rapporto professionale intercorso con l'ente. Assume l'appellante che l'art. 2 dell'ultimo ACN (del 2015) prevedendo che il medesimo accordo si applica agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti che “esercitano un'attività convenzionale operante in regime di parasubordinazione nell'ambito dell'organizzazione del SSN”, disciplinerebbe i soli rapporti di convenzione e non quelli di lavoro subordinato ovvero di lavoro libero professionale, quale quello del dott.
Secondo l'appellante i medici convenzionati sono soggetti ad una CP_1 diversa disciplina rispetto a quella che regola i rapporti libero- professionali, in termini di autonomia e di assoggettamento al potere direttivo per ferie, permessi e modalità retributive, oltre che di regime previdenziale applicabile.
Deduce in primo luogo che il rapporto professionale tra le parti non è stato instaurato a norma degli artt. 17-18-19-20 dell'ACN, ma si è instaurato a seguito di contrattazione privata tra le stesse. Anche dal punto di vista retributivo il rapporto non sarebbe riconducibile a quello regolamentato dall'ACN in menzione posto che il dott. ha concordato con l'azienda CP_1 il tipo di prestazione e le modalità di retribuzione secondo parametri diversi da quelli previste dalle tabelle degli ACN, che invece prevedono retribuzioni orarie fisse.
In riferimento alla tutela previdenziale invocata dal professionista, ritiene l'appellante che il Tribunale, richiamandosi integralmente alla decisione n. 1267/2023 resa dalla Corte di Appello in analoga controversia, si sia basato esclusivamente sulla lettura dell'art. 1, comma 2, del Regolamento del Fondo Speciale del 1976, senza confrontarsi adeguatamente con l'art. 48 CP_2 della L. 833/1978. Sostiene che, sebbene i Fondi istituiti con d.m. del 1976 (Fondo Generale e Fondi Speciali ENPAM) siano preesistenti all'entrata in vigore della L. 833/1978, è solo con l'entrata in vigore della predetta legge che vengono indicati i soggetti che devono contribuirvi ossia i medici “a rapporto convenzionale”.
Pertanto, ritiene che per verificare l'applicabilità al caso di specie della tutela previdenziale del Fondo Speciale ENPAM occorre partire dall'art. 48 6
della L. 833/1978; l'art. 48 prevede che debbano contribuire al Fondo Speciale ENPAM gli specialisti ambulatoriali che operano secondo gli ACN di categoria;
gli ACN disciplinano il rapporto convenzionale che differisce notevolmente dal rapporto libero- professionale. Ne deriva che, se soltanto i medici che operano ai sensi dagli ACN di categoria sono da considerarsi medici convenzionati ai sensi dell'art. 48 e se al Fondo Speciale CP_2 contribuiscono solamente i medici a rapporto convenzionale, estendere l'applicazione della tutela previdenziale prevista per detti medici anche a coloro che operano in regime di libero-professionale sia in contrasto sia con gli ACN che con lo stesso art. 48 ciato.
L'appellante ha concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza gravata ed il rigetto delle domande avanzate nel giudizio di primo grado dal
CP_1
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
L' è rimasta contumace anche nel grado. CP_2
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento, potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 c.p.c., oltre alla sentenza n. 1267/2023 condivisa dal Tribunale, anche gli analoghi precedenti di questa Corte (sent. n.
934/2021 del 12/3/2021, sent. n. 2435/2024 del 18/6/2024 e, da ultimo, sent. n. 575/2025 del 24/2/2025), cui questo Collegio intende dare continuità.
Sostiene l'appellante che il regolamento istitutivo del Fondo Speciale medici ambulatoriali trarrebbe la propria legittimità dall'art. 48 L. 833/1978 secondo il quale la contribuzione è dovuta ai soli medici “a rapporto CP_2 convenzionale”, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali, dovendo, perciò, escludersi tutti i medici che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie del SSN che vengono retribuiti dietro emissione di fatture. Invero, secondo l'appellante, l'art. 2 dell'ultimo ACN (quello del 2015, per intenderci), che disciplina il campo di applicazione dell'accordo stesso, prevede che lo stesso riguardi gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti che “esercitano un'attività convenzionale 7
operante in regime di para-subordinazione nell'ambito dell'organizzazione del SSN”, rendendo “… fuori di dubbio che il rapporto convenzionato non può essere né quello di mera subordinazione né, tanto meno, quello libero professionale, come è sempre stato quello del Dott. con l'odierna appellante” (così a pag. 11 appello). CP_1
Tale doglianza non coglie nel segno, apparendo invece pienamente condivisibili le motivazioni del Tribunale.
Il Tribunale, facendo proprie le argomentazioni di questa Corte rese nella citata sentenza n. 1267/2023 con cui è stata definita analoga controversia, ha chiarito che l'obbligo contributivo a carico della struttura non si fonda sulla sussistenza di una convenzione tra il medico e la struttura sanitaria, bensì sul fatto che il medico esercita una prestazione nel sistema sanitario ed è in questo inserito.
L'art.1, comma 2, del regolamento in vigore dal 1 gennaio 1983 prevedeva l'iscrizione di tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti;
identica previsione è stata poi riproposta all'art. 1, comma 2, del regolamento in vigore dal 1 gennaio 2013 e similmente richiamata dall'ultimo regolamento, in vigore dal 12 settembre 2017.
L'aspetto più significativo è dato dall'onnicomprensività del termine
“rapporti professionali” e dallo specifico riferimento nel regolamento non al rapporto in convenzione del singolo medico bensì al rapporto di convenzione con il SSN dell'ente in cui esso opera.
Giova evidenziare che il regime in convenzionamento dei medici è stato introdotto con l'art. 48 della legge istitutiva del SSN n. 833/78. Tuttavia, il primo regolamento dell risale al 1976 (Regolamento dei Fondi di CP_2
Previdenza di cui al D.M. 15.10.1979) e quindi a data antecedente alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale mentre tutti i successivi regolamenti (del 1983, del 2013 e del 2017) prevedono sempre il medesimo presupposto contributivo e cioè appunto l'iscrizione di “tutti i medici…aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti” (ultimo Regolamento in vigore dal 2017). 8
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, il regolamento istitutivo dell del 1976 si riferiva a tutti i medici operanti nelle mutue (poi CP_2 confluiti nel SSN a seguito della legge istitutiva del 1978) con qualsiasi rapporto di lavoro sicché l'obbligo contributivo per le prestazioni ambulatoriali risulta storicamente correlato all'inserimento nel servizio sanitario nazionale, mentre la figura del medico convenzionato, disciplinata dagli accordi collettivi, è stata introdotta solo successivamente con legge del 1978.
L'articolo 48 della L. 833/1978 prevede gli stessi criteri, per la parte compatibile “si estendono altresì ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti di enti o istituti privatistici convenzionati con la regioni” e specifica persino che “è nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categoria di cui al presente articolo”.
Pertanto, un ente facente parte del sistema sanitario nazionale non può in alcun modo esimersi dagli obblighi sullo stesso gravanti ex lege solo attraverso la stipulazione, non prevista, di contratti individuali di lavoro autonomo.
Appare del tutto pacifico che l'appellato, pur avendo sottoscritto un contratto di lavoro autonomo, ha sempre prestato la sua attività lavorativa per appuntamenti non “privati”, bensì fissati per pazienti che prendevano appuntamento tramite CUP o tramite l'amministrazione di , Pt_1 muniti di regolare impegnativa del medico curante e soggetti al pagamento del ticket. Egli, inoltre, ha prestato lavoro con incarichi annuali rinnovati per molti anni, con inserimento in una organizzazione lavorativa identica a quella dei colleghi che lavorano in regime di convenzionamento con le strutture soggettivamente pubbliche.
Pertanto, così come le strutture del SSN non potrebbero esimersi dall'adempimento dei propri obblighi previdenziali nei confronti dei medici che operano presso le stesse, analogamente non può esimersi da Pt_1 tale obbligo contributivo, posto che sulla scorta di consolidata, granitica giurisprudenza, i suoi centri CAD fanno parte del sistema sanitario nazionale, senza che sia necessaria una procedura di equiparazione. (Cass. SSUU n.
11513/2012). 9
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “il riconoscimento - attraverso il sistema di convenzioni realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987 - dell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni dello , che sono così poste su un CP_3 identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane, non appartenendo all'amministrazione pubblica, né alla sanità privata, ma essendo equiparate ai soggetti del sistema pubblico. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992, questo assetto normativo si è sviluppato con la previsione della regolamentazione, mediante accordi internazionali, dell'attività svolta dalle anzidette strutture sanitarie secondo un sistema di integrazione con l'attività del servizio sanitario pubblico italiano” (così Cass. SSUU n. 11513/2012).
Anche il personale che lavora per nell'ambito del SSN è Pt_1 pienamente equiparato ai dipendenti di quest'ultimo, in quanto “In base all'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con l. n. 157 del 2003, stipulato tra il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano, in applicazione dell'art. 4, comma 13, del d.lgs. n. 502 del 1992, l'attività svolta, nel quadro dell'assistenza sanitaria, dalle istituzioni del predetto Ordine è posta su di un piano identico rispetto a quella delle strutture sanitarie pubbliche italiane sicché i medici dipendenti dell' sono Parte_1 equiparati a quelli dipendenti del S.S.N., con conseguente applicazione di tutta la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato del settore sanitario” (così Cass. n. 21734/2015).
Poste tali premesse, risulta pienamente condivisibile l'assetto normativo ricostruito dal Tribunale atteso che l'obbligo contributivo è chiaramente previsto dal regolamento (in tutte le versioni succedutesi nel tempo), CP_2 rilevando non la tipologia del rapporto contrattuale intercorso con il medico, ma il suo inserimento nel servizio sanitario nazionale.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nulla sulle spese nei confronti dell , rimasto contumace. CP_2
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo 10
di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso spese forfettario in Controparte_1 misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
nulla sulle spese nei confronti dell' ; CP_2
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 28/02/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2647/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente Dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 28/02/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2647 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., con l'avv. Giovanni Pt_1
Costantino che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Spera come Controparte_1 da procura in atti,
APPELLATO
, in persona le legale rappresentante p.t., CP_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 5176/2023, pubblicata in data 18/05/2023 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato in data 13.12.2021, premesso di essere medico Controparte_1 chirurgo specializzato in chirurgia vascolare e di aver lavorato presso diverse strutture ambulatoriali (cd. CAD) gestite dall'Associazione dei Cavalieri Italiani del sovrano Militare Ordine di Malta (ACISMOM) dal 22.1.2013 al
10.8.2021 mediante ripetuti incarichi di collaborazione libero professionale, chiedeva l'accertamento dell'obbligo di al versamento dei Pt_1 contributi previdenziali in suo favore dal 1.1.2013 al 10.8.2021 e la condanna dell' al pagamento dei contributi previdenziali dovuti al Fondo Pt_1
Speciale dell ovvero al pagamento di una somma a titolo di CP_2 risarcimento del danno equivalente agli importi necessari per la costituzione di una rendita vitalizia presso l ex art. 2116 c.c., 2° comma ovvero la CP_2 condanna al risarcimento del danno in misura della differenza tra il trattamento previdenziale a cui lo stesso avrebbe avuto diritto ove i contributi previdenziali fossero stati versati e la inferiore somma conseguente alla omissione, oltre accessori e spese processuali, da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' resistendo alla domanda e Pt_1 chiedendone il rigetto, affermando l'insussistenza dell'obbligo contributivo. In particolare, deduceva che a norma dell'art. 48 della L. 833/ 1978, degli artt.
17,18,19,20 e 25 A C.N. e dell'art. 1 del Regolamento per gli specialisti ambulatoriali, la contribuzione era dovuta solo per i medici in CP_2 regime convenzionale e in regime di para-subordinazione, per cui ne rimanevano esclusi i medici titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e i medici liberi professionisti remunerati dietro emissione di fatture, con la conseguenza che il Regolamento sul Fondo Speciale e CP_2 il relativo obbligo di contribuzione si applicava soltanto ai medici convenzionati di cui all'art. 48 della L. 833/1978.
Con la sentenza appellata il Tribunale, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale ex art. 3, comma 9, L. 335/1995 sollevata dall' , dichiarava la prescrizione del credito contributivo Pt_1 per il periodo anteriore al 8.3.2017 (cioè al periodo antecedente il quinquennio 3
precedente alla notifica del ricorso) e, in parziale accoglimento del ricorso, condannava alla regolarizzazione della posizione contributiva del Pt_1 ricorrente presso il competente Fondo Speciale ENPAM, nei limiti della prescrizione quinquennale (cioè dal 8.3.2017 al 10.8.2021, data della cessazione definitiva del rapporto), salvo il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per mancato versamento dei contributi da parte dell' per il credito contributivo caduto in prescrizione, da liquidarsi Pt_1 in separato giudizio.
Il Tribunale, richiamando testualmente la parte motiva della sentenza di questa Corte n. 1267/2023, resa in analoga controversia, ha statuito che:
- l'art. 48 della legge n. 833/1978 (istitutiva del SSN) garantisce l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale, tramite convenzioni aventi durata triennale;
- la regolamentazione del trattamento previdenziale dei medici operanti nell'ambito del SSN in regime di convenzione era demandata al d.m. del 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1976, n. 289;
- tutti i Regolamenti del Fondo di Previdenza succedutisi negli CP_2 anni hanno previsto l'iscrizione al Fondo Speciale di tutti i medici aventi rapporto professionale con gli istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati;
l'art.1 del Regolamento del Fondo di previdenza
, in vigore dal 1gennaio 1983, imponeva “l'iscrizione al Fondo di tutti CP_2
i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti”, con espressione coincidente con quella utilizzata per descrivere l'ambito di operatività dei Fondo (“il Fondo di Previdenza a favore degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori da questi gestiti");
- il primo accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 e del comma 8 dell'art. 8 del decreto legislativo 502/92 così come modificato dal d.lgs. 517/93 è stato siglato in data 31.12.1994 e 4
prevede precisi obblighi in capo alla struttura sanitaria pubblica o convenzionata con il pubblico di versare i contributi al Fondo
[...]
a favore dei medici specialisti che prestano la loro attività ai Parte_2 sensi del presente accordo;
- il Regolamento istitutivo del 1976 si riferisce a tutti i medici CP_2 operanti nelle mutue (poi confluite nel s.s.n. a seguito della legge istitutiva), a prescindere dalla natura del rapporto;
- era pertanto decisivo il fatto che il sanitario svolgesse la sua attività ambulatoriale, a prescindere dalla natura del suo rapporto con l'ente e dall'esistenza di un rapporto di convenzione direttamente riferibile al libero professionista, in una struttura convenzionata con il SSN;
- questa regolamentazione era applicabile, sin da epoca precedente alla prestazione lavorativa del ricorrente, anche all' non potendo Pt_1 ritenersi ostativa la sua natura di ente di diritto pubblico internazionale, perché secondo i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità i centri CAD appartenenti all' sono equiparati agli enti pubblici ospedalieri Pt_1 italiani, a prescindere dall'esperimento della procedura nazionale tesa al riconoscimento della natura di ente pubblico, e tale equiparazione valeva anche per il trattamento previdenziale del personale dipendente;
- il personale che lavora per nell'ambito del SSN è Pt_1 equiparato ai dipendenti di quest'ultimo poiché in base all'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con l. n. 157 del 2003, stipulato tra il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano, in applicazione dell'art. 4, comma 13, del d.lgs. n. 502 del 1992, l'attività svolta, nel quadro dell'assistenza sanitaria, dalle istituzioni del predetto Ordine è posta su di un piano identico rispetto a quella delle strutture sanitarie pubbliche italiane sicché i medici dipendenti dell' sono equiparati a quelli dipendenti del SSN. Pt_1
Avverso tale sentenza l' ha proposto tempestivo appello Pt_1 formulando un unico articolato motivo di gravame con cui ha dedotto la violazione dell'art. 48 L. 833/1978; art. 39 D.P.R. 316/1990, art. 37 A.C.N. del 1994, art. 48 A.C.N. Del 2005, art. 50 A.C.N. del 2015 e dell'art. 1 regolamento del Fondo Speciale ENPAM. 5
Sostiene l'appellante che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'obbligo di contribuzione si applichi non solo ai medici in rapporto di convenzione con il SSN, bensì a tutti i medici operanti nelle strutture del SSN, indipendentemente dalla tipologia del rapporto professionale intercorso con l'ente. Assume l'appellante che l'art. 2 dell'ultimo ACN (del 2015) prevedendo che il medesimo accordo si applica agli specialisti ambulatoriali, ai veterinari e ai professionisti che “esercitano un'attività convenzionale operante in regime di parasubordinazione nell'ambito dell'organizzazione del SSN”, disciplinerebbe i soli rapporti di convenzione e non quelli di lavoro subordinato ovvero di lavoro libero professionale, quale quello del dott.
Secondo l'appellante i medici convenzionati sono soggetti ad una CP_1 diversa disciplina rispetto a quella che regola i rapporti libero- professionali, in termini di autonomia e di assoggettamento al potere direttivo per ferie, permessi e modalità retributive, oltre che di regime previdenziale applicabile.
Deduce in primo luogo che il rapporto professionale tra le parti non è stato instaurato a norma degli artt. 17-18-19-20 dell'ACN, ma si è instaurato a seguito di contrattazione privata tra le stesse. Anche dal punto di vista retributivo il rapporto non sarebbe riconducibile a quello regolamentato dall'ACN in menzione posto che il dott. ha concordato con l'azienda CP_1 il tipo di prestazione e le modalità di retribuzione secondo parametri diversi da quelli previste dalle tabelle degli ACN, che invece prevedono retribuzioni orarie fisse.
In riferimento alla tutela previdenziale invocata dal professionista, ritiene l'appellante che il Tribunale, richiamandosi integralmente alla decisione n. 1267/2023 resa dalla Corte di Appello in analoga controversia, si sia basato esclusivamente sulla lettura dell'art. 1, comma 2, del Regolamento del Fondo Speciale del 1976, senza confrontarsi adeguatamente con l'art. 48 CP_2 della L. 833/1978. Sostiene che, sebbene i Fondi istituiti con d.m. del 1976 (Fondo Generale e Fondi Speciali ENPAM) siano preesistenti all'entrata in vigore della L. 833/1978, è solo con l'entrata in vigore della predetta legge che vengono indicati i soggetti che devono contribuirvi ossia i medici “a rapporto convenzionale”.
Pertanto, ritiene che per verificare l'applicabilità al caso di specie della tutela previdenziale del Fondo Speciale ENPAM occorre partire dall'art. 48 6
della L. 833/1978; l'art. 48 prevede che debbano contribuire al Fondo Speciale ENPAM gli specialisti ambulatoriali che operano secondo gli ACN di categoria;
gli ACN disciplinano il rapporto convenzionale che differisce notevolmente dal rapporto libero- professionale. Ne deriva che, se soltanto i medici che operano ai sensi dagli ACN di categoria sono da considerarsi medici convenzionati ai sensi dell'art. 48 e se al Fondo Speciale CP_2 contribuiscono solamente i medici a rapporto convenzionale, estendere l'applicazione della tutela previdenziale prevista per detti medici anche a coloro che operano in regime di libero-professionale sia in contrasto sia con gli ACN che con lo stesso art. 48 ciato.
L'appellante ha concluso chiedendo l'integrale riforma della sentenza gravata ed il rigetto delle domande avanzate nel giudizio di primo grado dal
CP_1
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
L' è rimasta contumace anche nel grado. CP_2
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento, potendosi richiamare, ai sensi dell'art. 118 c.p.c., oltre alla sentenza n. 1267/2023 condivisa dal Tribunale, anche gli analoghi precedenti di questa Corte (sent. n.
934/2021 del 12/3/2021, sent. n. 2435/2024 del 18/6/2024 e, da ultimo, sent. n. 575/2025 del 24/2/2025), cui questo Collegio intende dare continuità.
Sostiene l'appellante che il regolamento istitutivo del Fondo Speciale medici ambulatoriali trarrebbe la propria legittimità dall'art. 48 L. 833/1978 secondo il quale la contribuzione è dovuta ai soli medici “a rapporto CP_2 convenzionale”, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali, dovendo, perciò, escludersi tutti i medici che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie del SSN che vengono retribuiti dietro emissione di fatture. Invero, secondo l'appellante, l'art. 2 dell'ultimo ACN (quello del 2015, per intenderci), che disciplina il campo di applicazione dell'accordo stesso, prevede che lo stesso riguardi gli specialisti ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti che “esercitano un'attività convenzionale 7
operante in regime di para-subordinazione nell'ambito dell'organizzazione del SSN”, rendendo “… fuori di dubbio che il rapporto convenzionato non può essere né quello di mera subordinazione né, tanto meno, quello libero professionale, come è sempre stato quello del Dott. con l'odierna appellante” (così a pag. 11 appello). CP_1
Tale doglianza non coglie nel segno, apparendo invece pienamente condivisibili le motivazioni del Tribunale.
Il Tribunale, facendo proprie le argomentazioni di questa Corte rese nella citata sentenza n. 1267/2023 con cui è stata definita analoga controversia, ha chiarito che l'obbligo contributivo a carico della struttura non si fonda sulla sussistenza di una convenzione tra il medico e la struttura sanitaria, bensì sul fatto che il medico esercita una prestazione nel sistema sanitario ed è in questo inserito.
L'art.1, comma 2, del regolamento in vigore dal 1 gennaio 1983 prevedeva l'iscrizione di tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti;
identica previsione è stata poi riproposta all'art. 1, comma 2, del regolamento in vigore dal 1 gennaio 2013 e similmente richiamata dall'ultimo regolamento, in vigore dal 12 settembre 2017.
L'aspetto più significativo è dato dall'onnicomprensività del termine
“rapporti professionali” e dallo specifico riferimento nel regolamento non al rapporto in convenzione del singolo medico bensì al rapporto di convenzione con il SSN dell'ente in cui esso opera.
Giova evidenziare che il regime in convenzionamento dei medici è stato introdotto con l'art. 48 della legge istitutiva del SSN n. 833/78. Tuttavia, il primo regolamento dell risale al 1976 (Regolamento dei Fondi di CP_2
Previdenza di cui al D.M. 15.10.1979) e quindi a data antecedente alla legge istitutiva del servizio sanitario nazionale mentre tutti i successivi regolamenti (del 1983, del 2013 e del 2017) prevedono sempre il medesimo presupposto contributivo e cioè appunto l'iscrizione di “tutti i medici…aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti” (ultimo Regolamento in vigore dal 2017). 8
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, il regolamento istitutivo dell del 1976 si riferiva a tutti i medici operanti nelle mutue (poi CP_2 confluiti nel SSN a seguito della legge istitutiva del 1978) con qualsiasi rapporto di lavoro sicché l'obbligo contributivo per le prestazioni ambulatoriali risulta storicamente correlato all'inserimento nel servizio sanitario nazionale, mentre la figura del medico convenzionato, disciplinata dagli accordi collettivi, è stata introdotta solo successivamente con legge del 1978.
L'articolo 48 della L. 833/1978 prevede gli stessi criteri, per la parte compatibile “si estendono altresì ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti di enti o istituti privatistici convenzionati con la regioni” e specifica persino che “è nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categoria di cui al presente articolo”.
Pertanto, un ente facente parte del sistema sanitario nazionale non può in alcun modo esimersi dagli obblighi sullo stesso gravanti ex lege solo attraverso la stipulazione, non prevista, di contratti individuali di lavoro autonomo.
Appare del tutto pacifico che l'appellato, pur avendo sottoscritto un contratto di lavoro autonomo, ha sempre prestato la sua attività lavorativa per appuntamenti non “privati”, bensì fissati per pazienti che prendevano appuntamento tramite CUP o tramite l'amministrazione di , Pt_1 muniti di regolare impegnativa del medico curante e soggetti al pagamento del ticket. Egli, inoltre, ha prestato lavoro con incarichi annuali rinnovati per molti anni, con inserimento in una organizzazione lavorativa identica a quella dei colleghi che lavorano in regime di convenzionamento con le strutture soggettivamente pubbliche.
Pertanto, così come le strutture del SSN non potrebbero esimersi dall'adempimento dei propri obblighi previdenziali nei confronti dei medici che operano presso le stesse, analogamente non può esimersi da Pt_1 tale obbligo contributivo, posto che sulla scorta di consolidata, granitica giurisprudenza, i suoi centri CAD fanno parte del sistema sanitario nazionale, senza che sia necessaria una procedura di equiparazione. (Cass. SSUU n.
11513/2012). 9
Secondo la giurisprudenza di legittimità: “il riconoscimento - attraverso il sistema di convenzioni realizzato con il D.P.C.M. 16 ottobre 1987 - dell'attività svolta nel quadro dell'assistenza sanitaria dalle istituzioni dello , che sono così poste su un CP_3 identico piano rispetto alle strutture sanitarie pubbliche italiane, non appartenendo all'amministrazione pubblica, né alla sanità privata, ma essendo equiparate ai soggetti del sistema pubblico. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 502 del 1992, questo assetto normativo si è sviluppato con la previsione della regolamentazione, mediante accordi internazionali, dell'attività svolta dalle anzidette strutture sanitarie secondo un sistema di integrazione con l'attività del servizio sanitario pubblico italiano” (così Cass. SSUU n. 11513/2012).
Anche il personale che lavora per nell'ambito del SSN è Pt_1 pienamente equiparato ai dipendenti di quest'ultimo, in quanto “In base all'Accordo del 21 dicembre 2000, ratificato con l. n. 157 del 2003, stipulato tra il Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano, in applicazione dell'art. 4, comma 13, del d.lgs. n. 502 del 1992, l'attività svolta, nel quadro dell'assistenza sanitaria, dalle istituzioni del predetto Ordine è posta su di un piano identico rispetto a quella delle strutture sanitarie pubbliche italiane sicché i medici dipendenti dell' sono Parte_1 equiparati a quelli dipendenti del S.S.N., con conseguente applicazione di tutta la disciplina del pubblico impiego contrattualizzato del settore sanitario” (così Cass. n. 21734/2015).
Poste tali premesse, risulta pienamente condivisibile l'assetto normativo ricostruito dal Tribunale atteso che l'obbligo contributivo è chiaramente previsto dal regolamento (in tutte le versioni succedutesi nel tempo), CP_2 rilevando non la tipologia del rapporto contrattuale intercorso con il medico, ma il suo inserimento nel servizio sanitario nazionale.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in questo grado di appello (cfr. Cass. 10206/2021), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nulla sulle spese nei confronti dell , rimasto contumace. CP_2
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo 10
di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in € 3.500,00 oltre rimborso spese forfettario in Controparte_1 misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
nulla sulle spese nei confronti dell' ; CP_2
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, 28/02/2025
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
DOTT.SSA ALESSANDRA TREMENTOZZI DOTT. SSA MARIA ANTONIA GARZIA
( F.to dig.te) ( F.to dig.te)