Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/03/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 137 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto –
Cessazione effetti civili del matrimonio, instaurata congiuntamente dai coniugi sig. - CF Parte_1
- nato a [...] – ora IA TE - in data 02/07/1951, residente in [...]
MAZZINI GIUSEPPE 88046 LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliato, agli effetti del presente atto, presso lo
Studio Legale dell'Avv. FOLINO FILIPPO SAVERIO - CF - che lo rappresenta e difende in C.F._2 giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso e sig.ra - CF Controparte_1 C.F._3
- nata a SAMBIASE (CZ) – ora IA TE - in data 23/09/1957 e residente in [...] 88046
LAMEZIA TERME, rappresentata e difesa dall'avv. DE VITO LUANA - CF - elettivamente C.F._4 domiciliata presso il di lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
- Parti ricorrenti -
Nonché
PUBBLICO MINISTERO in sede
Interventore ex lege - sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, separatamente depositate in cancelleria in data 26 febbraio e 5 marzo
2025”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 13/02/2025 - che i ricorrenti, in data 28/06/1975, contraevano matrimonio concordatario, di seguito trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di IA TE, Atto n. 52, parte II, serie A – anno 1975 - IA TE (CZ);
- Che, dall'unione matrimoniale, erano nati i figli e , oggi maggiorenni;
Persona_1 Persona_2
- Che in data 21.07.2003, con sentenza n. 409/2003, il Tribunale di IA TE, pronunciava la separazione giudiziale tra i coniugi sopra citati;
- Che, non essendosi i coniugi più ricongiunti, né riconciliati, ad oggi la comunione materiale e spirituale doveva allora ritenersi definitivamente cessata, anche perché la IG.ra e il IG. Controparte_1 Parte_1 vivono da anni in abitazioni separate, a IA TE (CZ);
- Che, le parti avevano raggiunto l'accordo su tutte le questioni concernenti il divorzio;
- Che, gli stessi ricorrenti, con istanza congiuntamente sottoscritta, dichiaravano – inoltre - di voler rinunciare a presenziare all'udienza presidenziale e di non volersi riconciliare;
Per quanto sopra esposto, gli stessi - per come sopra singolarmente domiciliati, rappresentati e difesi – intendevano proporre domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio civile contratto dagli stessi, alle seguenti e concordate condizioni:
1) Il IG. versa in condizione di indigenza e percepisce una pensione sociale minima e Parte_1 pertanto non ha mai corrisposto quanto indicato dal Giudice, nella sentenza di separazione, alla IG.ra CP_1
2) Il IG. nonostante i reiterati solleciti avanzati dalla IG.ra , non è nelle Pt_1 Controparte_1 condizioni di porre in essere alcun mantenimento nei suoi confronti;
Per quanto sopra esposto, essi chiedevano al Presidente del Tribunale Ordinario di IA TE, la fissazione dell'udienza di comparizione personale degli stessi coniugi in camera di consiglio, come per legge, in accoglimento dell'istanza allegata, di essere entrambi esonerati dal presenziare alla stessa udienza, per ivi accogliere le seguenti richieste conclusive:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 28.06.1975 tra la IG.ra Controparte_1 ed il IG. , celebrato con rito civile e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune Parte_1 di IA TE, Anno 1975, Atto n. 52, parte II, serie A, alle condizioni sopra rubricate e da intendersi qui integralmente trascritte;
2) ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA TE di procedere alle conseguenti annotazioni e trascrizioni previste dalla legge ed emettere ogni altro provvedimento utile o necessario.
Ciò posto, le parti venivano pertanto rimesse dinanzi al Giudice Relatore della causa in oggetto, da identificarsi nello stesso Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, per l'udienza dell'11 marzo 2025, il quale, con provvedimento interlocutorio emesso in data 17 febbraio 2025 ex art. 473-bis.51 c.p.c., disponeva che la controversia, per la tipologia della materia e per come consentito dalla disciplina di cui al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c. di nuova formulazione ed in vigore a far data dal 1° gennaio 2023, si svolgesse in forma cartolare, con termine per il deposito delle note scritte autorizzate;
onere ed incombente cui le stesse espressamente e tempestivamente aderivano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data 26 febbraio 2025, le relative note di trattazione scritta, con presa d'atto delle pregresse condizioni e della volontà di non comparire in udienza – con esplicita rinuncia - e di non essere intenzionati a conciliarsi.
All'udienza in oggetto lo stesso Giudice Istruttore rimetteva la causa in decisione al Collegio che a sua volta - una volta preso atto della comparizione figurata delle parti, del deposito tempestivo delle note di trattazione scritta e delle dichiarazioni confirmatorie da esse provenienti – tratteneva la causa in decisione, una volta 3
preso atto che il PM aveva espresso parere favorevole sulle condizioni in oggetto con provvedimento tempestivamente reso in data 24 febbraio 2025, dunque entro il termine di giorni tre antecedenti la fissazione dell'udienza dinanzi al Collegio ex art. 473 bis.51, comma 3°, c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Dall'estratto dell'atto di matrimonio allegato in atti, risulta che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in IA TE ed in data 28/06/1975, il cui atto risulta trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del relativo Comune, come risulta dall'estratto dell'atto di matrimonio già allegato in atti.
Le copie degli atti relativi al procedimento di separazione, documentano altresì che i coniugi si erano presentati dinanzi al Presidente del Tribunale di IA TE in data nella relativa procedura di separazione giudiziale iscritta al n. 540/1999 RG e che, in data 21 luglio 2003 il Tribunale, in composizione collegiale, aveva emesso sentenza di separazione giudiziale e che da allora la convivenza non era più ripresa.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dalla lettera b), n. 2, dell'art. 3 della legge 1.12.70 n. 898 e concorre l'ulteriore condizione dell'ininterrotta protrazione della separazione dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, nella procedura di separazione personale, per il tempo previsto dalla normativa in vigore (nella specie anni UNO;
data di comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella causa di separazione: 27 settembre 2000; data di deposito del presente ricorso: 13 febbraio 2025) e tenuto conto del fatto che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti costituite comparivano dinanzi al Tribunale Collegiale all'udienza camerale del 11/03/2025 e, in quella sede, chiedevano concordemente il divorzio, alle condizioni ivi indicate, non prima che il tentativo di conciliazione obbligatoriamente avanzato desse esito negativo;
il Tribunale, dunque, trasmessi gli atti al PM, sentiti i coniugi ed esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione (dato che i coniugi medesimi confermavano la espressamente la volontà di divorziare), tratteneva la causa in decisione.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione le condizioni formalizzate nel corso della procedura di divorzio congiunto, peraltro del tutto identiche o comunque assai simili a quelle di cui la sentenza di separazione giudiziale, in quanto non contrarie a norme imperative.
L'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione – infine - comprova definitivamente che la comunione materiale e spirituale fra i coniugi non può più essere ricostituita.
Il PM – avuti gli atti – in data 24 febbraio 2025, esprimeva – infatti - parere favorevole al divorzio.
A siffatto accertamento consegue, a norma dell'art. 2 in relazione all'art. 3 n. 2, lett. b), della citata legge, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA TE, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 137 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio, instaurata 4
congiuntamente dai coniugi sig. - CF - nato a [...] – ora Parte_1 C.F._1
IA TE - in data 02/07/1951, residente in [...] LAMEZIA TERME, elettivamente domiciliato, agli effetti del presente atto, presso lo Studio Legale dell'Avv. FOLINO FILIPPO
SAVERIO - CF - che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce C.F._2 al ricorso e sig.ra - CF - nata a SAMBIASE (CZ) – ora IA Controparte_1 C.F._3
TE - in data 23/09/1957 e residente in [...] 88046 LAMEZIA TERME, rappresentata e difesa dall'avv. DE VITO LUANA - CF - elettivamente domiciliata presso il di lei Studio C.F._4 legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede -
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi sopra generalizzati in IA TE (CZ) ed in data 28/06/1975:
B) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di IA TE (CZ) – atto n. 52, parte II, serie A, anno 1975 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in IA TE, nella camera di consiglio dell'11 marzo 2025.
Il Presidente Estensore
(Dott. Giovanni GAROFALO)