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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/10/2025, n. 1235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1235 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 523/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 23/10/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono:
- per il ricorrente l'Avv. DI LELLA MIKELANGELO;
- per la parte resistente l'Avv. VINCIGUERRA ANTONIO.
I procuratori dichiarano di aderire alla trattazione dell'udienza da remoto e che non sono in atto, neppure da parte dei propri assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati né registrazioni dell'udienza.
L'Avv. DI LELLA MIKELANGELO alla luce della recente giurisprudenza di legittimità che ha modificato il suo precedente orientamento per quanto attiene al diritto azionato nel presente giudizio, dichiara di rinunciare alle domande, in quanto la ricorrente, essendo collocata a riposo, non ha interesse neppure al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini giuridici. Chiede la compensazione delle spese. L'avv. Vinciguerra si riporta alla memoria.
I procuratori chiedono di essere esonerati dalla lettura della sentenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c..
Il Giudice dott.ssa E. Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 523/2025 R.G. promossa da: Part NT MI (C.F./P.I. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. DI LELLA MIKELANGELO e dall'avv. NASO DOMENICO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VINCIGUERRA ANTONIO e dall'avv. FALCO GIUSEPPINA, funzionari amministrativi ex art. 417- bis c.p.c., con indirizzo pec al quale Email_1 dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria,
RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. All'udienza odierna parte ricorrente ha rinunciato alla domanda per i motivi dedotti a verbale d'udienza e ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il CP_1 convenuto si è riportato alla memoria depositata.
La rinuncia alla domanda equivale al venir meno dell'interesse ad agire, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. In punto spese, occorre rilevare che la questione oggetto di causa è stata autorevolmente risolta, di recente, dalla sentenza della Corte di cassazione n. 13618/2025 in senso sfavorevole alla tesi attorea, così disattendendo una precedente sentenza della corte di legittimità pronunciata nella stessa materia.
2 Tale situazione giustifica ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 23/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DI UDIENZA
Nel procedimento promosso da
Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 23/10/2025, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams, il Giudice dott.ssa Antenore dà atto che, previa ammissione nell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, i soggetti collegati sono:
- per il ricorrente l'Avv. DI LELLA MIKELANGELO;
- per la parte resistente l'Avv. VINCIGUERRA ANTONIO.
I procuratori dichiarano di aderire alla trattazione dell'udienza da remoto e che non sono in atto, neppure da parte dei propri assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati né registrazioni dell'udienza.
L'Avv. DI LELLA MIKELANGELO alla luce della recente giurisprudenza di legittimità che ha modificato il suo precedente orientamento per quanto attiene al diritto azionato nel presente giudizio, dichiara di rinunciare alle domande, in quanto la ricorrente, essendo collocata a riposo, non ha interesse neppure al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini giuridici. Chiede la compensazione delle spese. L'avv. Vinciguerra si riporta alla memoria.
I procuratori chiedono di essere esonerati dalla lettura della sentenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c..
Il Giudice dott.ssa E. Antenore
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa E. Antenore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 523/2025 R.G. promossa da: Part NT MI (C.F./P.I. ), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. DI LELLA MIKELANGELO e dall'avv. NASO DOMENICO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
RICORRENTE contro
(C.F./P.I. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VINCIGUERRA ANTONIO e dall'avv. FALCO GIUSEPPINA, funzionari amministrativi ex art. 417- bis c.p.c., con indirizzo pec al quale Email_1 dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria,
RESISTENTE
Oggetto: Altre ipotesi
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVAZIONE
1. All'udienza odierna parte ricorrente ha rinunciato alla domanda per i motivi dedotti a verbale d'udienza e ha chiesto la compensazione delle spese di lite. Il CP_1 convenuto si è riportato alla memoria depositata.
La rinuncia alla domanda equivale al venir meno dell'interesse ad agire, sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. In punto spese, occorre rilevare che la questione oggetto di causa è stata autorevolmente risolta, di recente, dalla sentenza della Corte di cassazione n. 13618/2025 in senso sfavorevole alla tesi attorea, così disattendendo una precedente sentenza della corte di legittimità pronunciata nella stessa materia.
2 Tale situazione giustifica ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c. la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) compensa le spese tra le parti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 23/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Emilia Antenore
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