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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3990 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
RG. N. 8370/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. riunita in camera di consigli, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 8370/2019, vertente Tra
residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Tenchini del Foro di Roma (CF:
[...]
), C.F._1
Appellante E
– in persona del Sindaco pro-tempore – Controparte_1
n. q. di Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Monterano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andra Ruffini (cod. fisc. ) e Livia C.F._2
Boccella (cod. fisc. ) C.F._3
Appellato E
(cf/p.iva n. ), con sede in Roma, via Cristoforo CP_2 P.IVA_1
Colombo, 212, in persona del suo Presidente p.t., , rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo D'Amata (c.f. ) C.F._4
Appellata
Controparte_3
Appellato contumace
OGGETTO : risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante ha convenuto dinanzi al tribunale di Civitavecchia il , deducendo : Controparte_1 di essere proprietario di un fondo sito all'interno del territorio di competenza della Riserva Naturale convenuta,
Pagina 1 di avere subito nell'ottobre del 2008 e nel marzo 2011 danni alle colture a causa di un branco di (cinghiali) che, in ore notturne, si erano introdotti nel fondo arrecando gravi danni alla coltura ivi impiantata, che le richieste inoltrate in sede amministrativa per il ristoro dei danni patiti erano rimaste infruttuose,
e chiedendo pertanto che venisse accertata l'esclusiva responsabilità del CP_1 convenuto quale ente gestore del di cui facevano parte i terreni in oggetto, ai CP_4 sensi degli artt. 2043, 2052, 2059 c.c. e condannato al pagamento della somma di euro 41.440,00, ovvero quella diversa risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
(Nella successiva memoria ex art. 183 c.p.c. chiedeva anche di “ accertare e dichiarare l'obbligo della Riserva Naturale convenuta e /o del Controparte_1
, quale ente gestore del , o chi di ragione ritenuto responsabile o
[...] CP_4 tenuto al pagamento, a corrispondere all'attore l'indennizzo dovuto in ragione della legislazione speciale vigente in materia e, segnatamente, di quanto previsto dalla Legge “quadro” sulle aree protette (Legge 394 del 1991) nonché dalla Legge Regionale istitutiva della Riserva Regionale Monterano e relativi regolamenti. Con vittoria delle spese di lite” – conclusione non riprodotta poi in sede di precisazione delle conclusioni).
Si costituiva in giudizio – dichiarandosi Ente gestore della Riserva – il
[...]
, il quale eccepiva che l'attore non avesse fornito la prova che il Controparte_1 danno fosse stato cagionato da cinghiali, e contestando che nel terreno fosse stata effettivamente impiantata una coltivazione di tartufi e, inoltre, che la recinzione fosse stata realizzata dal proprietario in modo idoneo a proteggere effettivamente il fondo per cui è causa. Tutto ciò premesso, il dichiarava che l'unico responsabile CP_1 per i danni lamentati dal era il Direttore che impose le prescrizioni relative Parte_1 alla recinzione, il dott. , e concludeva, pertanto, per la Controparte_3 chiamata in causa di costui, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la manleva a carico del chiamato e, in ulteriore subordine, che fosse dichiarato il diritto del a rivalersi nei confronti del Dott. . CP_1 CP_3
Quest'ultimo si costituiva in giudizio respingendo ogni avversa pretesa e deducendo di non essere legittimato passivo all'azione di manleva svolta dal spettando CP_1 tale legittimazione alla . Chiedeva il rigetto nel merito delle pretese CP_2 attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Chiedeva, infine, di essere autorizzato dal giudice alla chiamata di terzo della per essere da CP_2 questa manlevato da ogni eventuale responsabilità nei confronti del . Parte_1
La si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della chiamata CP_2 in causa in quanto la Legge Regionale n. 29 del 1997 stabilisce che il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole è dovuto dall'organismo di gestione”, per cui la
Pagina 2 legittimazione passiva spetterebbe solo e soltanto alla Riserva Naturale quale soggetto cui è demandata dalla Legge – vedi Legge Regionale istitutiva della Riserva Parziale Naturale Monterano n. 79 del 1988 – la concreta gestione della fauna in quel dato territorio. In ogni caso, eccepiva l'infondatezza della chiamata in causa della ex art. 2049 in quanto il , pur essendo dipendente dell'Ente - CP_2 CP_3 sarebbe funzionalmente assegnato alla Riserva Naturale svolgendo le proprie mansioni in nome e per conto della stessa.
Il Tribunale – escussi testi ammessi – con sentenza n. 1272/2919 ha respinto la domanda di risarcimento dei danni, ritenendo, con motivazione alla quale si rinvia, che fossero emersi “comportamenti colposi della parte attrice che assurgono a causa esclusiva del danno (mancato completamento della recinzione;
presenza di un cancello che consente il passaggio della fauna)”, che “Dalle testimonianze e dalle allegazioni (v. allegato 7 della citazione pag. 2 e 3) emergono comportamenti colposi del danneggiato che consentono di attribuirgli in via esclusiva la responsabilità per i danni”, che “Le altre questioni vanno dichiarate assorbite …”.
La sentenza è stata impugnata dell'attore soccombente, in relazione : alla “'erronea applicazione alla fattispecie in esame della norma di cui all'articolo 2043 c.c. in luogo di quella prevista dall'articolo 2052 c.c. (responsabilità delle cose in custodia o in proprietà)”,
alla mancata valutazione della “esistenza della colpa in capo all'ente pubblico gestore della riserva e del individuato nel soggetto giuridico CP_4 Controparte_1
ex articolo 2043 c.c.”;
[...]
e, richiamati i criteri di valutazione del danno del proprio perito (ovvero invocandone in subordine la valutazione equitativa), ha chiesto , in riforma della sentenza, di
“ -Accertare dichiarare la Riserva naturale Regionale Monterano, e per essa l'ente gestore , nella persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 responsabile dei danni subiti dall'appellante all'impianto tartufigeno posto nel terreno di sua proprietà all'interno della Riserva gestita dal detto ente locale;
Per l'effetto condannare l'appellato al risarcimento dei danni subiti dall'appellante nella misura di euro 41.440,00 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ovvero liquidarla in via equitativa;
In subordine condannare l'ente appellato al pagamento dell'indennizzo compensativo per il danno sofferto liquidandolo nella misura ritenuta di giustizia ai sensi dell'articolo 15 della legge 394 del 1991”.
Le parti appellate e si sono costituite CP_2 Controparte_1 deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. All'esito dell'udienza cartolare con ordinanza del 31 luglio 2025 la causa è stata assegnata in decisione coni termini ex art. 190 cpc. L'appello è infondato, quanto alla domanda di risarcimento dei danni, e inammissibile quanto alla domanda di indennizzo.
Pagina 3 Sotto il primo profilo, la Corte ha già statuito anche in precedenti analoghi (sent. emessa nella causa n. 5490/2020 – rel. est. Pres. D'Avino, la cui motivazione ivi è richiamata e trascritta) , sulla infondatezza della domanda, tenuto conto delle direttrici ermeneutiche da ultimo tracciate dalla giurisprudenza di legittimità nella specifica materia oggetto di indagine. Occorre infatti considerare che “In tema di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e cattura, il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non al risarcimento dell'intero danno, in quanto, essendo la protezione della fauna selvatica un "valore", non si è in presenza di un risarcimento del danno da "fatto illecito", ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività” (Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5733 del 24/02/2023; nonché Cass., sez. II, n. 12686 del 19/6/2015; Cass., sez. III, n. 22348 del 22/10/2014; Cass., S.U. n. 24466 del 30/10/2013). E, dunque, già in considerazione di tali principi, la domanda in primo grado proposta non avrebbe potuto essere accolta nei termini in cui lo ha fatto il primo giudice, che ha ritenuto di poter risarcire l'intero danno oggetto di domanda, qualificata secondo il paradigma normativo dell'art. 2043 c.c., per giunta ritenendo provato il danno risarcibile sulla scorta di una mera consulenza di parte. Ora, va pure detto che la giurisprudenza di legittimità, in specifiche ipotesi, non esclude il ricorso all'inquadramento normativo della fattispecie di cui si controverte nell'ambito dell'art. 2043 c.c., avendo affermato: “In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la CP_2 legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già alla ma all'ente , al quale è riservata la funzione di controllo CP_2 CP_4 sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del 1992, che fissano le competenze generali della nella suddetta materia” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2502 del CP_2
27/01/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021; nonché Sez. 3 -, Ordinanza n. 18817 del 09/07/2024: L'ente responsabile per i danni cagionati da fauna selvatica, nel caso in cui tale responsabilità sia sussunta nella previsione normativa di cui all'art. 2043 c.c., va individuato nel soggetto che, in base ad un accertamento in concreto, risulti affidatario dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna;
al fine di detto accertamento, l'art. 15 l.r. Marche n. 25 del 2008 - istitutivo di un apposito "fondo per l'indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica" nel bilancio regionale
- assume rilevanza sintomatica della scelta di allocare in capo alla Regione la "neutralizzazione" di tale pregiudizio mediante attribuzione dei poteri funzionali alla sua prevenzione. (La S.C. ha affermato tale principio in una fattispecie in cui si era formato il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.)), ma, come chiaramente emerge, ha circoscritto l'evenienza a
Pagina 4 ben delimitati presupposti, in questa sede mai allegati come sussistenti dalla parte su cui il relativo onere incombeva e che vi avrebbe avuto interesse. Deve inoltre puntualizzarsi che, ove il primo giudice abbia erroneamente qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., piuttosto che dell'art. 2052 c.c., il giudice di appello deve procedere alla esatta qualificazione della fattispecie, potendo ritenersi intervenuto giudicato interno solo quando intorno alla specifica questione vi sia stata contestazione e sia insorta controversia (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023; Sez. 3 -, Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024; Sez. 3 -, Ordinanza n. 29232 del 12/11/2024). Va poi rilevato che a livello regionale, la normativa statale è stata recepita nel CP_2 con gli interventi l.r. 29/97 e l.r. 4/2015, che prevedono l'indennizzo del danno da parte dell'Ente che gestisce l'area protetta, mediante parametri stabiliti da un regolamento che lo stesso dovrà adottare, conformemente al Programma Operativo Annuale della (cfr. artt. 34 co. 1 l. r. 29/97, 8 l.r. 4/2015). La giurisprudenza CP_2 costante e consolidata della Cassazione ha rilevato come, alla luce della legge 157/1992, lo Stato è tenuto al mero indennizzo di tali danni, il che esclude a monte il diritto a un risarcimento integrale (cfr Cass. SS.UU., 10.8.2000, n. 559)”. Deve infatti considerarsi che la possibilità di riconoscere un danno provocato dalla fauna selvatica a fondi privati è prevista dal Regolamento UE n. 1408/2013, attuato a livello nazionale dalla L. 157/92, il cui art. 26 prevede l'istituzione presso le Regioni di fondi speciali “per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta”. E la , al fine di CP_2 predisporre e adottare piani di azione per la conservazione, gestione e controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'art. 2 della L. 157/92, ha emanato la legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015, che rimanda a successiva delibera della Giunta Regionale per l'individuazione dei criteri e modalità di prevenzione, verifica e valutazione e determinazione dell'indennizzo per il ristoro dei danni da fauna selvatica. Delibera della G.R. in concreto da individuarsi in quella del 9 dicembre 2015 n. 715, la quale stabilisce che: “gli enti delegati ai sensi della vigente Legge regionale 14/1999 agli indennizzi per i danni alle produzioni agricole e zootecniche, come causati da fauna selvatica, protetta e non protetta da norme nazionali o dell'Unione, oggetto di tutela ai sensi della Legge 157/1992, provvedano ad applicare, per l'erogazione dei ristori connessi ai danni accertati nell'anno 2014 e nell'anno 2015 fino alla data del 31 dicembre, il regime di aiuto de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli Artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013 [………..]…..gli enti delegati agli indennizzi provvedano anche alle necessarie verifiche sul rispetto dei limiti del triennio a valere sugli importi oggetto del beneficio concesso al richiedente l'indennizzo e che la concessione dell'indennizzo debba essere oggetto di specifico atto dirigenziale, ai sensi dei Reg. CE n 1408/2013 (de minimis), disposto da parte degli Enti delegati, comunicando alla , in unica soluzione, l'elenco di CP_2
Pagina 5 dettaglio dei beneficiari e degli importi degli indennizzi corrisposti per il periodo di riferimento, al fine di poter anche integrare la banca dati regionale degli aiuti di Stato”. Per completezza, va infine considerato che la limitazione dell'indennizzo in argomento, in ragione della vincolante normativa europea pure innanzi citata, potrebbe avere una ulteriore specificazione, nel senso di richiedere quale indefettibile presupposto per l'accoglimento della relativa domanda di pagamento, la dichiarazione dell'istante-danneggiato di non aver fruito di indennizzi nel triennio precedente alla domanda stessa, siccome la Corte di cassazione con l'ordinanza interlocutoria N. 25223 del 19.09.2024, ha formulato alla Corte di Giustizia dell'Unione europea i seguenti quesiti: “1) se i menzionati articoli del regolamento n. 1408/2013, letti nel loro combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato Membro possa prevedere la concessione di Aiuti di Stato de minimis all'agricoltura ed erogarli, nel primo triennio successivo all'istituzione delle Banche dati in ambito nazionale e comunque sino alla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specifica dichiarazione dell'Impresa richiedente circa l'entità e la natura di ulteriori Aiuti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento; 2) e, in particolare, se, nel suddetto periodo temporale, la produzione di una autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente costituisca un presupposto indispensabile della presentazione della domanda di indennizzo e della sussistenza del diritto a percepire l'aiuto di Stato, ovvero possa legittimamente intervenire anche solo in fase di controllo e, quindi, successivamente al percepimento del medesimo”. Il che, sebbene non abbia valore dirimente ai fini della risoluzione della contesa in esame, vale a dare ulteriore conforto alla ritenuta necessità, per chi assume il danneggiamento provocato dalla fauna selvatica a colture agricole comprese in parco tutelato, di formulare la domanda in termini di indennizzo, dando conto dei presupposti normativi pure più innanzi indicati.
Sotto tale profilo (domanda di indennizzo – su cui nulla ha statuito il primo giudice) rileva la Corte che, nel primo grado di giudizio, nell'atto di citazione la parte attrice aveva chiesto esclusivamente il risarcimento dei danni e non anche il pagamento dell'indennizzo, il quale ultimo, in quanto avente ad oggetto presupposti di fatto (ivi compreso il limite della copertura finanziaria) e di diritto diversi, come sopra indicati, costituisce una domanda nuova, come tale inammissibile: esso è stato richiesto solo con le memorie ex art. 183 c.p.c. (previgente) che vieta comunque l'introduzione di una domanda nuova, e comunque non è stato richiamato nelle conclusioni definitive in primo grado, ma nuovamente riproposto nell'atto di citazione in questa sede di appello. Tale domanda è pertanto inammissibile. Essa è peraltro infondata, non avendo l'appellante dedotto e allegato analiticamente tutti i presupposti per la liquidazione dell'indennizzo, diversi e ulteriori rispetto alla richiesta di risarcimento danni, come sopra indicati.
Pagina 6 Le spese seguono la soccombenza anche in questo grado di appello, e si liquidano in misura inferiore ai valori medi tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3473,00 per compensi, oltre accessori di legge , nei confronti di ciascuna delle parti costituite. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Roma, 18 giugno 2025
Il Cons. est. La Presidente Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. riunita in camera di consigli, ha emesso la seguente SENTENZA Nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. RG 8370/2019, vertente Tra
residente in [...] Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Tenchini del Foro di Roma (CF:
[...]
), C.F._1
Appellante E
– in persona del Sindaco pro-tempore – Controparte_1
n. q. di Ente gestore della Riserva Naturale Regionale Monterano, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andra Ruffini (cod. fisc. ) e Livia C.F._2
Boccella (cod. fisc. ) C.F._3
Appellato E
(cf/p.iva n. ), con sede in Roma, via Cristoforo CP_2 P.IVA_1
Colombo, 212, in persona del suo Presidente p.t., , rappresentata e difesa dall' Avv. Carlo D'Amata (c.f. ) C.F._4
Appellata
Controparte_3
Appellato contumace
OGGETTO : risarcimento danni. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, l'odierno appellante ha convenuto dinanzi al tribunale di Civitavecchia il , deducendo : Controparte_1 di essere proprietario di un fondo sito all'interno del territorio di competenza della Riserva Naturale convenuta,
Pagina 1 di avere subito nell'ottobre del 2008 e nel marzo 2011 danni alle colture a causa di un branco di (cinghiali) che, in ore notturne, si erano introdotti nel fondo arrecando gravi danni alla coltura ivi impiantata, che le richieste inoltrate in sede amministrativa per il ristoro dei danni patiti erano rimaste infruttuose,
e chiedendo pertanto che venisse accertata l'esclusiva responsabilità del CP_1 convenuto quale ente gestore del di cui facevano parte i terreni in oggetto, ai CP_4 sensi degli artt. 2043, 2052, 2059 c.c. e condannato al pagamento della somma di euro 41.440,00, ovvero quella diversa risultante in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
(Nella successiva memoria ex art. 183 c.p.c. chiedeva anche di “ accertare e dichiarare l'obbligo della Riserva Naturale convenuta e /o del Controparte_1
, quale ente gestore del , o chi di ragione ritenuto responsabile o
[...] CP_4 tenuto al pagamento, a corrispondere all'attore l'indennizzo dovuto in ragione della legislazione speciale vigente in materia e, segnatamente, di quanto previsto dalla Legge “quadro” sulle aree protette (Legge 394 del 1991) nonché dalla Legge Regionale istitutiva della Riserva Regionale Monterano e relativi regolamenti. Con vittoria delle spese di lite” – conclusione non riprodotta poi in sede di precisazione delle conclusioni).
Si costituiva in giudizio – dichiarandosi Ente gestore della Riserva – il
[...]
, il quale eccepiva che l'attore non avesse fornito la prova che il Controparte_1 danno fosse stato cagionato da cinghiali, e contestando che nel terreno fosse stata effettivamente impiantata una coltivazione di tartufi e, inoltre, che la recinzione fosse stata realizzata dal proprietario in modo idoneo a proteggere effettivamente il fondo per cui è causa. Tutto ciò premesso, il dichiarava che l'unico responsabile CP_1 per i danni lamentati dal era il Direttore che impose le prescrizioni relative Parte_1 alla recinzione, il dott. , e concludeva, pertanto, per la Controparte_3 chiamata in causa di costui, chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in subordine, la manleva a carico del chiamato e, in ulteriore subordine, che fosse dichiarato il diritto del a rivalersi nei confronti del Dott. . CP_1 CP_3
Quest'ultimo si costituiva in giudizio respingendo ogni avversa pretesa e deducendo di non essere legittimato passivo all'azione di manleva svolta dal spettando CP_1 tale legittimazione alla . Chiedeva il rigetto nel merito delle pretese CP_2 attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto. Chiedeva, infine, di essere autorizzato dal giudice alla chiamata di terzo della per essere da CP_2 questa manlevato da ogni eventuale responsabilità nei confronti del . Parte_1
La si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della chiamata CP_2 in causa in quanto la Legge Regionale n. 29 del 1997 stabilisce che il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole è dovuto dall'organismo di gestione”, per cui la
Pagina 2 legittimazione passiva spetterebbe solo e soltanto alla Riserva Naturale quale soggetto cui è demandata dalla Legge – vedi Legge Regionale istitutiva della Riserva Parziale Naturale Monterano n. 79 del 1988 – la concreta gestione della fauna in quel dato territorio. In ogni caso, eccepiva l'infondatezza della chiamata in causa della ex art. 2049 in quanto il , pur essendo dipendente dell'Ente - CP_2 CP_3 sarebbe funzionalmente assegnato alla Riserva Naturale svolgendo le proprie mansioni in nome e per conto della stessa.
Il Tribunale – escussi testi ammessi – con sentenza n. 1272/2919 ha respinto la domanda di risarcimento dei danni, ritenendo, con motivazione alla quale si rinvia, che fossero emersi “comportamenti colposi della parte attrice che assurgono a causa esclusiva del danno (mancato completamento della recinzione;
presenza di un cancello che consente il passaggio della fauna)”, che “Dalle testimonianze e dalle allegazioni (v. allegato 7 della citazione pag. 2 e 3) emergono comportamenti colposi del danneggiato che consentono di attribuirgli in via esclusiva la responsabilità per i danni”, che “Le altre questioni vanno dichiarate assorbite …”.
La sentenza è stata impugnata dell'attore soccombente, in relazione : alla “'erronea applicazione alla fattispecie in esame della norma di cui all'articolo 2043 c.c. in luogo di quella prevista dall'articolo 2052 c.c. (responsabilità delle cose in custodia o in proprietà)”,
alla mancata valutazione della “esistenza della colpa in capo all'ente pubblico gestore della riserva e del individuato nel soggetto giuridico CP_4 Controparte_1
ex articolo 2043 c.c.”;
[...]
e, richiamati i criteri di valutazione del danno del proprio perito (ovvero invocandone in subordine la valutazione equitativa), ha chiesto , in riforma della sentenza, di
“ -Accertare dichiarare la Riserva naturale Regionale Monterano, e per essa l'ente gestore , nella persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 responsabile dei danni subiti dall'appellante all'impianto tartufigeno posto nel terreno di sua proprietà all'interno della Riserva gestita dal detto ente locale;
Per l'effetto condannare l'appellato al risarcimento dei danni subiti dall'appellante nella misura di euro 41.440,00 o nella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ovvero liquidarla in via equitativa;
In subordine condannare l'ente appellato al pagamento dell'indennizzo compensativo per il danno sofferto liquidandolo nella misura ritenuta di giustizia ai sensi dell'articolo 15 della legge 394 del 1991”.
Le parti appellate e si sono costituite CP_2 Controparte_1 deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto. All'esito dell'udienza cartolare con ordinanza del 31 luglio 2025 la causa è stata assegnata in decisione coni termini ex art. 190 cpc. L'appello è infondato, quanto alla domanda di risarcimento dei danni, e inammissibile quanto alla domanda di indennizzo.
Pagina 3 Sotto il primo profilo, la Corte ha già statuito anche in precedenti analoghi (sent. emessa nella causa n. 5490/2020 – rel. est. Pres. D'Avino, la cui motivazione ivi è richiamata e trascritta) , sulla infondatezza della domanda, tenuto conto delle direttrici ermeneutiche da ultimo tracciate dalla giurisprudenza di legittimità nella specifica materia oggetto di indagine. Occorre infatti considerare che “In tema di danni alle colture provocati dalla fauna selvatica in zone di ripopolamento e cattura, il proprietario delle aree ha diritto ad un contributo a titolo di indennizzo, non predeterminato e comunque stabilito entro un tetto massimo, nei limiti delle disponibilità del relativo fondo regionale, e non al risarcimento dell'intero danno, in quanto, essendo la protezione della fauna selvatica un "valore", non si è in presenza di un risarcimento del danno da "fatto illecito", ma di una misura indennitaria frutto del bilanciamento tra i contrapposti interessi, parimenti meritevoli di tutela, della collettività al ripopolamento faunistico e dei coltivatori alla preservazione delle loro attività” (Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 5733 del 24/02/2023; nonché Cass., sez. II, n. 12686 del 19/6/2015; Cass., sez. III, n. 22348 del 22/10/2014; Cass., S.U. n. 24466 del 30/10/2013). E, dunque, già in considerazione di tali principi, la domanda in primo grado proposta non avrebbe potuto essere accolta nei termini in cui lo ha fatto il primo giudice, che ha ritenuto di poter risarcire l'intero danno oggetto di domanda, qualificata secondo il paradigma normativo dell'art. 2043 c.c., per giunta ritenendo provato il danno risarcibile sulla scorta di una mera consulenza di parte. Ora, va pure detto che la giurisprudenza di legittimità, in specifiche ipotesi, non esclude il ricorso all'inquadramento normativo della fattispecie di cui si controverte nell'ambito dell'art. 2043 c.c., avendo affermato: “In tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la CP_2 legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già alla ma all'ente , al quale è riservata la funzione di controllo CP_2 CP_4 sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del 1992, che fissano le competenze generali della nella suddetta materia” (cfr. Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2502 del CP_2
27/01/2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8206 del 24/03/2021; nonché Sez. 3 -, Ordinanza n. 18817 del 09/07/2024: L'ente responsabile per i danni cagionati da fauna selvatica, nel caso in cui tale responsabilità sia sussunta nella previsione normativa di cui all'art. 2043 c.c., va individuato nel soggetto che, in base ad un accertamento in concreto, risulti affidatario dei poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna;
al fine di detto accertamento, l'art. 15 l.r. Marche n. 25 del 2008 - istitutivo di un apposito "fondo per l'indennizzo da parte della Regione dei danni causati alla circolazione stradale dalla fauna selvatica" nel bilancio regionale
- assume rilevanza sintomatica della scelta di allocare in capo alla Regione la "neutralizzazione" di tale pregiudizio mediante attribuzione dei poteri funzionali alla sua prevenzione. (La S.C. ha affermato tale principio in una fattispecie in cui si era formato il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.)), ma, come chiaramente emerge, ha circoscritto l'evenienza a
Pagina 4 ben delimitati presupposti, in questa sede mai allegati come sussistenti dalla parte su cui il relativo onere incombeva e che vi avrebbe avuto interesse. Deve inoltre puntualizzarsi che, ove il primo giudice abbia erroneamente qualificato la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., piuttosto che dell'art. 2052 c.c., il giudice di appello deve procedere alla esatta qualificazione della fattispecie, potendo ritenersi intervenuto giudicato interno solo quando intorno alla specifica questione vi sia stata contestazione e sia insorta controversia (cfr. Cass. civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12159 del 08/05/2023; Sez. 3 -, Ordinanza n. 17253 del 21/06/2024; Sez. 3 -, Ordinanza n. 29232 del 12/11/2024). Va poi rilevato che a livello regionale, la normativa statale è stata recepita nel CP_2 con gli interventi l.r. 29/97 e l.r. 4/2015, che prevedono l'indennizzo del danno da parte dell'Ente che gestisce l'area protetta, mediante parametri stabiliti da un regolamento che lo stesso dovrà adottare, conformemente al Programma Operativo Annuale della (cfr. artt. 34 co. 1 l. r. 29/97, 8 l.r. 4/2015). La giurisprudenza CP_2 costante e consolidata della Cassazione ha rilevato come, alla luce della legge 157/1992, lo Stato è tenuto al mero indennizzo di tali danni, il che esclude a monte il diritto a un risarcimento integrale (cfr Cass. SS.UU., 10.8.2000, n. 559)”. Deve infatti considerarsi che la possibilità di riconoscere un danno provocato dalla fauna selvatica a fondi privati è prevista dal Regolamento UE n. 1408/2013, attuato a livello nazionale dalla L. 157/92, il cui art. 26 prevede l'istituzione presso le Regioni di fondi speciali “per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta”. E la , al fine di CP_2 predisporre e adottare piani di azione per la conservazione, gestione e controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'art. 2 della L. 157/92, ha emanato la legge regionale n. 4 del 16 marzo 2015, che rimanda a successiva delibera della Giunta Regionale per l'individuazione dei criteri e modalità di prevenzione, verifica e valutazione e determinazione dell'indennizzo per il ristoro dei danni da fauna selvatica. Delibera della G.R. in concreto da individuarsi in quella del 9 dicembre 2015 n. 715, la quale stabilisce che: “gli enti delegati ai sensi della vigente Legge regionale 14/1999 agli indennizzi per i danni alle produzioni agricole e zootecniche, come causati da fauna selvatica, protetta e non protetta da norme nazionali o dell'Unione, oggetto di tutela ai sensi della Legge 157/1992, provvedano ad applicare, per l'erogazione dei ristori connessi ai danni accertati nell'anno 2014 e nell'anno 2015 fino alla data del 31 dicembre, il regime di aiuto de minimis di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli Artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013 [………..]…..gli enti delegati agli indennizzi provvedano anche alle necessarie verifiche sul rispetto dei limiti del triennio a valere sugli importi oggetto del beneficio concesso al richiedente l'indennizzo e che la concessione dell'indennizzo debba essere oggetto di specifico atto dirigenziale, ai sensi dei Reg. CE n 1408/2013 (de minimis), disposto da parte degli Enti delegati, comunicando alla , in unica soluzione, l'elenco di CP_2
Pagina 5 dettaglio dei beneficiari e degli importi degli indennizzi corrisposti per il periodo di riferimento, al fine di poter anche integrare la banca dati regionale degli aiuti di Stato”. Per completezza, va infine considerato che la limitazione dell'indennizzo in argomento, in ragione della vincolante normativa europea pure innanzi citata, potrebbe avere una ulteriore specificazione, nel senso di richiedere quale indefettibile presupposto per l'accoglimento della relativa domanda di pagamento, la dichiarazione dell'istante-danneggiato di non aver fruito di indennizzi nel triennio precedente alla domanda stessa, siccome la Corte di cassazione con l'ordinanza interlocutoria N. 25223 del 19.09.2024, ha formulato alla Corte di Giustizia dell'Unione europea i seguenti quesiti: “1) se i menzionati articoli del regolamento n. 1408/2013, letti nel loro combinato disposto, debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato Membro possa prevedere la concessione di Aiuti di Stato de minimis all'agricoltura ed erogarli, nel primo triennio successivo all'istituzione delle Banche dati in ambito nazionale e comunque sino alla completa ed integrale tenuta delle stesse, in difetto di specifica dichiarazione dell'Impresa richiedente circa l'entità e la natura di ulteriori Aiuti di Stato percepiti nel triennio finanziario di riferimento; 2) e, in particolare, se, nel suddetto periodo temporale, la produzione di una autocertificazione relativa ad eventuali contributi percepiti nel triennio precedente costituisca un presupposto indispensabile della presentazione della domanda di indennizzo e della sussistenza del diritto a percepire l'aiuto di Stato, ovvero possa legittimamente intervenire anche solo in fase di controllo e, quindi, successivamente al percepimento del medesimo”. Il che, sebbene non abbia valore dirimente ai fini della risoluzione della contesa in esame, vale a dare ulteriore conforto alla ritenuta necessità, per chi assume il danneggiamento provocato dalla fauna selvatica a colture agricole comprese in parco tutelato, di formulare la domanda in termini di indennizzo, dando conto dei presupposti normativi pure più innanzi indicati.
Sotto tale profilo (domanda di indennizzo – su cui nulla ha statuito il primo giudice) rileva la Corte che, nel primo grado di giudizio, nell'atto di citazione la parte attrice aveva chiesto esclusivamente il risarcimento dei danni e non anche il pagamento dell'indennizzo, il quale ultimo, in quanto avente ad oggetto presupposti di fatto (ivi compreso il limite della copertura finanziaria) e di diritto diversi, come sopra indicati, costituisce una domanda nuova, come tale inammissibile: esso è stato richiesto solo con le memorie ex art. 183 c.p.c. (previgente) che vieta comunque l'introduzione di una domanda nuova, e comunque non è stato richiamato nelle conclusioni definitive in primo grado, ma nuovamente riproposto nell'atto di citazione in questa sede di appello. Tale domanda è pertanto inammissibile. Essa è peraltro infondata, non avendo l'appellante dedotto e allegato analiticamente tutti i presupposti per la liquidazione dell'indennizzo, diversi e ulteriori rispetto alla richiesta di risarcimento danni, come sopra indicati.
Pagina 6 Le spese seguono la soccombenza anche in questo grado di appello, e si liquidano in misura inferiore ai valori medi tenuto conto della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello, condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3473,00 per compensi, oltre accessori di legge , nei confronti di ciascuna delle parti costituite. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Roma, 18 giugno 2025
Il Cons. est. La Presidente Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
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