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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 1814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1814 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 781/2024
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to G. Tolino, con cui elettivamente domicilia come in Parte_1
atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. Controparte_2
dall'avv.to M. Signore, con cui elettivamente domicilia come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 12/2/2024, ha adito questo giudice, proponendo opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 40020230003507350000, notificato il 2/1/2024, con cui l gli aveva chiesto il pagamento di € 4.559,10 per contributi fissi IVS dovuti alla CP_1
Gestione Commercianti per il periodo 01/2021 -12/2022. Ha sostenuto l'insussistenza del credito rivendicato dall'ente, concludendo come da pagina 9 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , contestando le asserzioni CP_1
attoree e concludendo come da pagina 6 della memoria. Si è costituita , concludendo come da pagina 4 della Controparte_2
memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto.
ha sostenuto di non essere tenuto al pagamento dei crediti previdenziali Parte_1
sottesi all'avviso di addebito opposto relativi al periodo 01/2021 – 12/2022 per la Gestione
Commercianti, cui il ricorrente risulta iscritto d'ufficio con provvedimento del 12/8/2020
(notificato in data 30/10/2020), in relazione alla sua qualità di socio di maggioranza al 60%
della RA Funebri AT Gennaro S.R.L.. Ha affermato che, per l'intero periodo interessato dall'accertamento (01/2021 – 12/2022), aveva intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la società, prestando mansioni di Direttore Tecnico-Necroforo abilitato, con vincoli di giorni ed orari, a fronte di una retribuzione fissa, senza occuparsi in alcun modo della gestione dell'attività commerciale della compagine sociale. Ha precisato che, nella qualità di Amministratore Unico della società (senza alcun compenso), si era limitato ad una mera attività di rappresentanza, di rapporti con la clientela e di formale sottoscrizione della contrattualistica commerciale, mentre tutte le attività professionali erano svolte abitualmente e professionalmente dai dipendenti, regolarmente assunti.
L' ha documentato che, dopo una cancellazione del ricorrente dalla Gestione CP_1
Commercianti con decorrenza dal 24/7/2019 poiché lo stesso aveva dichiarato di non svolgere più alcuna attività nella società, il veniva iscritto nuovamente alla Gestione Pt_1
Commercianti con decorrenza dal 1°/6/2020 (decisione notificata al medesimo).
In diritto, va detto che il presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alle Gestione
Commercianti è che vi sia un'attività ovvero un esercizio commerciale la cui gestione sia direttamente svolta dal contribuente come titolare, come familiare coadiuvante o come socio di compagine sociale il quale, pur non avendo la piena responsabilità
dell'impresa, partecipa personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
ai fini della qualificazione esatta dell'inciso “partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza”, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi naturali, materiali e personali (sul punto, Cass. Civ., Sez.
Lav., Sent. n. 4440/2017); in ordine al requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale, è comunque l che deve provare che, ai sensi dell'art. 2696 c.c., l'apporto CP_1
del soggetto all'attività sociale sia connotato dai requisiti di abitualità e prevalenza.
Difatti, l'art. 1 della L. 27 Novembre 1960 n. 1397, così come sostituito dall'art. 29 della L. 3
Giugno 1975, n. 160, recita testualmente: “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa
degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive
modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano
familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità
dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito
non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di
società a responsabilità limitata;
c) partecipano personalmente al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o
regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Allora, ne deriva che non è sufficiente per l'iscrizione alla Gestione Commercianti che un soggetto sia titolare di un'impresa ed abbia la piena responsabilità della stessa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione ma è, altresì, necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Sul punto, la
Suprema Corte si è perciò espressa affermando che il connotato della prevalenza non deve essere apprezzato e valutato in confronto agli altri fattori produttivi dell'impresa, ma in ragione dell'attività del socio stesso in modo da sottoporre all'obbligo assicurativo i soci la cui attività risulti prevalente rispetto alle altre svolte dal medesimo, ancorché la stessa non sia preponderante all'interno dell'impresa.
Infatti, “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e
prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal
soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in
quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente
rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito
della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua "ratio", includendo
nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e
prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante
rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 4440/2017).
In virtù di tanto, quindi, è evidente che l'obbligo della iscrizione nel Registro dei
Commercianti di un socio, sia di una società di capitali che di una società di persone, passa attraverso l'analisi concreta dell'attività lavorativa svolta dal medesimo a favore della società.
In realtà, nel caso di specie, la partecipazione in modo abituale all'attività commerciale della società è ammessa nell'atto introduttivo del giudizio, sia pure sotto “la veste” del lavoro subordinato a tempo pieno per 40 ore settimanali.
In corso di causa, la parte ricorrente ha sostenuto di aver chiesto in sede amministrativa l'annullamento del rapporto di lavoro subordinato con la RA Funebri EL AT
srl e di aver presentato richiesta di rimborso/conguaglio dei contributi versati alla Gestione
Obbligatoria.
Perciò, ha invocato una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ma l'istanza è stata formulata dalla società e non dal ricorrente. Infatti, è stata la società ad inviare i flussi di annullamento del rapporto di lavoro dipendente del dal 06/2020 al 10/2024 e nei confronti della RA Funebri EL AT Pt_1
srl si è generata l'eccedenza di versamento di cui è stato chiesto il rimborso.
Quindi, il rimborso compete all'azienda persona giuridica, mentre il debito per cui è causa grava sulla persona fisica del ricorrente.
Peraltro, come correttamente sostenuto dall' , ove si consideri venuto meno il rapporto CP_1
di lavoro subordinato, lo svolgimento di fatto di 40 ore settimanali a tempo pieno, comunque avvenuto all'interno della società, per ammissione dello stesso ricorrente, troverebbe giustificazione soltanto nello svolgimento di attività lavorativa all'interno della società con i caratteri di abitualità e prevalenza.
Non incide assolutamente in tale valutazione la posizione del ricorrente di Amministratore
Unico della società, in quanto ciò che assume rilevanza è lo svolgimento di fatto di 40 ore settimanali e, quindi, l'attività lavorativa prestata dal all'interno della società con i Pt_1
caratteri di abitualità e prevalenza, in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (visto l'annullamento dello stesso disposto su richiesta della società) ed in presenza di una sua partecipazione societaria pari al 60%.
Risulta fondata, pertanto, la richiesta dell' di cui all'avviso di addebito opposto. CP_1
Da ultimo, va precisato che il ricorrente si è limitato a notificare all' il Controparte_3
decreto contenente anche la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, senza formulazione di alcuna domanda nei confronti del predetto Agente.
Ne consegue che è pacifico che il medesimo non abbia legittimazione passiva alla partecipazione al giudizio e che debba essere estromesso dal processo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Spese di lite compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
a) dichiara l'estromissione dal processo della;
Controparte_4 b) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto, dichiarando non dovuta la contribuzione richiesta dall'ente previdenziale;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Aldo Rizzo, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia promossa
DA
, rapp. e dif. dall'avv.to G. Tolino, con cui elettivamente domicilia come in Parte_1
atti, giusta procura di cui in produzione,
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappr.to e difeso dall'Avvocatura interna, CP_1
giusta procura in atti,
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif. Controparte_2
dall'avv.to M. Signore, con cui elettivamente domicilia come in atti, giusta procura di cui in produzione,
RESISTENTI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto del 12/2/2024, ha adito questo giudice, proponendo opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 40020230003507350000, notificato il 2/1/2024, con cui l gli aveva chiesto il pagamento di € 4.559,10 per contributi fissi IVS dovuti alla CP_1
Gestione Commercianti per il periodo 01/2021 -12/2022. Ha sostenuto l'insussistenza del credito rivendicato dall'ente, concludendo come da pagina 9 del ricorso.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l , contestando le asserzioni CP_1
attoree e concludendo come da pagina 6 della memoria. Si è costituita , concludendo come da pagina 4 della Controparte_2
memoria.
La causa è stata decisa come da sentenza che segue.
Il ricorso non va accolto.
ha sostenuto di non essere tenuto al pagamento dei crediti previdenziali Parte_1
sottesi all'avviso di addebito opposto relativi al periodo 01/2021 – 12/2022 per la Gestione
Commercianti, cui il ricorrente risulta iscritto d'ufficio con provvedimento del 12/8/2020
(notificato in data 30/10/2020), in relazione alla sua qualità di socio di maggioranza al 60%
della RA Funebri AT Gennaro S.R.L.. Ha affermato che, per l'intero periodo interessato dall'accertamento (01/2021 – 12/2022), aveva intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con la società, prestando mansioni di Direttore Tecnico-Necroforo abilitato, con vincoli di giorni ed orari, a fronte di una retribuzione fissa, senza occuparsi in alcun modo della gestione dell'attività commerciale della compagine sociale. Ha precisato che, nella qualità di Amministratore Unico della società (senza alcun compenso), si era limitato ad una mera attività di rappresentanza, di rapporti con la clientela e di formale sottoscrizione della contrattualistica commerciale, mentre tutte le attività professionali erano svolte abitualmente e professionalmente dai dipendenti, regolarmente assunti.
L' ha documentato che, dopo una cancellazione del ricorrente dalla Gestione CP_1
Commercianti con decorrenza dal 24/7/2019 poiché lo stesso aveva dichiarato di non svolgere più alcuna attività nella società, il veniva iscritto nuovamente alla Gestione Pt_1
Commercianti con decorrenza dal 1°/6/2020 (decisione notificata al medesimo).
In diritto, va detto che il presupposto imprescindibile ai fini dell'iscrizione alle Gestione
Commercianti è che vi sia un'attività ovvero un esercizio commerciale la cui gestione sia direttamente svolta dal contribuente come titolare, come familiare coadiuvante o come socio di compagine sociale il quale, pur non avendo la piena responsabilità
dell'impresa, partecipa personalmente al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza;
ai fini della qualificazione esatta dell'inciso “partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza”, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi naturali, materiali e personali (sul punto, Cass. Civ., Sez.
Lav., Sent. n. 4440/2017); in ordine al requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale, è comunque l che deve provare che, ai sensi dell'art. 2696 c.c., l'apporto CP_1
del soggetto all'attività sociale sia connotato dai requisiti di abitualità e prevalenza.
Difatti, l'art. 1 della L. 27 Novembre 1960 n. 1397, così come sostituito dall'art. 29 della L. 3
Giugno 1975, n. 160, recita testualmente: “l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa
degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive
modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti
requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei
dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano
familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità
dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito
non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di
società a responsabilità limitata;
c) partecipano personalmente al lavoro aziendale con
carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o
regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Allora, ne deriva che non è sufficiente per l'iscrizione alla Gestione Commercianti che un soggetto sia titolare di un'impresa ed abbia la piena responsabilità della stessa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione ma è, altresì, necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Sul punto, la
Suprema Corte si è perciò espressa affermando che il connotato della prevalenza non deve essere apprezzato e valutato in confronto agli altri fattori produttivi dell'impresa, ma in ragione dell'attività del socio stesso in modo da sottoporre all'obbligo assicurativo i soci la cui attività risulti prevalente rispetto alle altre svolte dal medesimo, ancorché la stessa non sia preponderante all'interno dell'impresa.
Infatti, “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e
prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal
soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in
quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente
rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali); tale accezione del requisito
della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua "ratio", includendo
nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e
prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante
rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. Lav., Sent. n. 4440/2017).
In virtù di tanto, quindi, è evidente che l'obbligo della iscrizione nel Registro dei
Commercianti di un socio, sia di una società di capitali che di una società di persone, passa attraverso l'analisi concreta dell'attività lavorativa svolta dal medesimo a favore della società.
In realtà, nel caso di specie, la partecipazione in modo abituale all'attività commerciale della società è ammessa nell'atto introduttivo del giudizio, sia pure sotto “la veste” del lavoro subordinato a tempo pieno per 40 ore settimanali.
In corso di causa, la parte ricorrente ha sostenuto di aver chiesto in sede amministrativa l'annullamento del rapporto di lavoro subordinato con la RA Funebri EL AT
srl e di aver presentato richiesta di rimborso/conguaglio dei contributi versati alla Gestione
Obbligatoria.
Perciò, ha invocato una declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Ma l'istanza è stata formulata dalla società e non dal ricorrente. Infatti, è stata la società ad inviare i flussi di annullamento del rapporto di lavoro dipendente del dal 06/2020 al 10/2024 e nei confronti della RA Funebri EL AT Pt_1
srl si è generata l'eccedenza di versamento di cui è stato chiesto il rimborso.
Quindi, il rimborso compete all'azienda persona giuridica, mentre il debito per cui è causa grava sulla persona fisica del ricorrente.
Peraltro, come correttamente sostenuto dall' , ove si consideri venuto meno il rapporto CP_1
di lavoro subordinato, lo svolgimento di fatto di 40 ore settimanali a tempo pieno, comunque avvenuto all'interno della società, per ammissione dello stesso ricorrente, troverebbe giustificazione soltanto nello svolgimento di attività lavorativa all'interno della società con i caratteri di abitualità e prevalenza.
Non incide assolutamente in tale valutazione la posizione del ricorrente di Amministratore
Unico della società, in quanto ciò che assume rilevanza è lo svolgimento di fatto di 40 ore settimanali e, quindi, l'attività lavorativa prestata dal all'interno della società con i Pt_1
caratteri di abitualità e prevalenza, in assenza di un rapporto di lavoro subordinato (visto l'annullamento dello stesso disposto su richiesta della società) ed in presenza di una sua partecipazione societaria pari al 60%.
Risulta fondata, pertanto, la richiesta dell' di cui all'avviso di addebito opposto. CP_1
Da ultimo, va precisato che il ricorrente si è limitato a notificare all' il Controparte_3
decreto contenente anche la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto, senza formulazione di alcuna domanda nei confronti del predetto Agente.
Ne consegue che è pacifico che il medesimo non abbia legittimazione passiva alla partecipazione al giudizio e che debba essere estromesso dal processo.
Discende da quanto precede la decisione di cui al dispositivo.
Spese di lite compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
a) dichiara l'estromissione dal processo della;
Controparte_4 b) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito opposto, dichiarando non dovuta la contribuzione richiesta dall'ente previdenziale;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Nocera Inferiore, data del deposito Il Giudice del lavoro
Dott. Aldo Rizzo