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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/02/2024, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
SEZIONE VIII CIVILE- II Collegio
Composta dai magistrati: dott.ssa Gisella Dedato Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere dott.ssa Gemma Carlomusto Consigliere Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2116/2018 RG vertente
TRA
Parte_1 in persona del l.r.p.t. (p.i. ) elettivamente domiciliato in Roma, v. Baldo degli P.IVA_1
Ubaldi,n.66 , presso lo studio dell'Avv. Simona Rinaldi Gallicani con IS de VI (c.f.
), l'Avv. Valerio Viviani(c.f. ) e l'Avv. Gianfranco C.F._1 C.F._2
Mobilio (c.f. ) che lo rappresentano e difendono, per procura a margine C.F._3 della citazione introduttiva.
ATTRICE in REVOCAZIONE
E
Controparte_1 in persona del l.r.p.t. (p.i ) elettivamente domiciliato in ,p.zza XIX maggio P.IVA_2 CP_1 presso l'ufficio legale del con l'Avv. Annamaria Rak ( c.f. Controparte_1
) che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione.
CONVENUTO in REVOCAZIONE
OGGETTO : Revocazione di lodo 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato per revocazione ex art 395 n.3) cpc, nei confronti del Parte_1 Controparte_1 il lodo arbitrale sottoscritto dal Collegio in data 30.01.2017, che ha dichiarato la nullità,ai sensi dell'art. 1418,1° co cc., dei contratti stipulati inter partes, rispettivamente il 05.11.1998, rep. 9.4/98, ed il 22.09. 2000 rep. 91/00, per contrarietà a norma imperativa (segnatamente l'art. 35.D. Lgs. n.
77/1995 e succ mod) ed ha “rigettato per inammissibilità” la domanda di di condanna del Parte_1 al versamento dell'indennità ex art 2041cc. CP_1
La , in proprio e quale mandataria dell' aveva CP_2 Parte_2 introdotto il giudizio, esponendo che in forza dei contratti dianzi indicati, il Controparte_1 aveva affidato all' l'incarico di accertare e liquidare l'importo ICI dovuto Controparte_3 negli anni 1993 - 1994 – 1995 e di gestire le quote in domanda di rimborso e discarico presentate all'Ente dal Concessionario della riscossione di cui la trattazione non fosse prescritta, nonché quello di effettuare l'attività di liquidazione ed accertamento ICI degli anni 1996 - 1997 - 1998 , predisponendo un archivio elettronico compatibile con le strutture hardware e software in uso al ed aveva chiesto di accertare il credito vantato per l'attività espletata, con Controparte_1 interessi ex DM 231/ 2002, e l'inadempimento del ,nonché di determinare il Controparte_1 danno subito ed, in caso di declaratoria di nullità dei contratti in oggetto, di accertare l'esistenza di un arricchimento senza causa del e di determinare l'indennizzo dovuto con accessori. CP_1
Nel contraddittorio con l'Ente il Collegio aveva pronunciato il lodo impugnato.
In questa sede la assume di essere riuscita ad entrare in possesso di copia della delibera n. Pt_1
742 del 15/09/1998,recante i pareri di regolarità tecnico-contabile, nonchè il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del contratto del novembre 1998 , solo successivamente alla sottoscrizione del lodo arbitrale, e cioè in data 08/02/2018 ,avendo esercitato un accesso civico, deduce la decisività di tale documento, in quanto idoneo a dar luogo a diverso esito del giudizio arbitrale, e chiede la revocazione ex art 395 n3) cpc del lodo emesso e l'accoglimento delle proprie domande.
Il costituitosi in giudizio,ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione e nel merito l'infondatezza. 3
In tesi della la delibera della GC n. 742 del 25/09/1998 - che dispone l'urgenza di provvedere Pt_1
Org all'assegnazione dell'incarico di liquidazione e accertamento ed alla gestione delle quote in domanda di rimborso e discarico, meglio dianzi indicate, - preesistente e richiamata nella determina n.83/V del 19.10.1998,già depositata in atti- sarebbe decisiva ai fini della domandata revocazione, poiché confermerebbe quanto già desumibile dagli atti del giudizio arbitrale, consentendo di evincere “per relationem” l'esistenza della registrazione dell' impegno contabile derivante dai contratti in esame sul competente capitolo del bilancio di previsione, essendo corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile per assenza di alcuna violazione di legge e di regolamento, attestata dal Segretario Comunale.
Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Giusta disposto dell'art. 23, 3° e 4°co, del D.L. n. 66 del 1989- convertito con modificazioni, nell'art. 1, 1° co, L. 24 aprile 1989, n. 144,poi abrogato dall'art. 123, 1° co lett. n, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e sostituito dall'art. 35 del medesimo decreto, poi modificato dall'art. 4 del
D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342 e, quindi, abrogato dall'art. 274, lett. h, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, e sostituito dall'art. 191 del medesimo decreto-, l'effettuazione di qualsiasi spesa di un ente locale è subordinata alla emanazione di una delibera autorizzativa e alla registrazione del relativo impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati, e se sussista attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 55, comma 5, della L. 8 giugno 1990, n.
142,prevedendo il legislatore che, in mancanza, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura.
La ratio della previsione per cui gli enti locali -indicati nelle norme citate- possono effettuare spese solo se l'impegno contabile sia stato registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione- nella considerazione che tale registrazione è necessaria a determinare il relativo vincolo di destinazione della spesa e, dunque, consente di assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente.
Ne consegue, nell'interpretazione costante e consolidata della S. RT (sin da Cass. SU n. 18450 del 2005,nonché Cass.SU n. 26657 del 2014; Cass. SU n. 7294 del 2017; Cass n. 15050 del
11/06/2018 ; Cass. n. 22481 del 24/09/2018; Cass. n. 33768 del 19/12/2019 ; Cass n. 5665 del
02/03/2021; Cass. n. 29828 del 27/10/2023),che ai fini della conformità al disposto di cui all'art
35 cit., e succ. modif., non è sufficiente indicare il capitolo di bilancio su cui imputare la spesa derivante dal contratto da stipulare, né l'esistenza di pareri positivi di regolarità tecnica e contabile 4
con attestazione della copertura finanziaria, come emerge sia dalle delibere GC e dirigenziali già in atti( n. 693 del 17/07/1998, e n. 79/5 del 09/10/1998 e 83/5 del 19/10/98) che dalla delibera di G.C. n. 742 del 25/09/1998,depositata a fondamento della domandata revocazione, in difetto di indicazione della intervenuta registrazione in bilancio del conseguente impegno contabile, attestante l'esistenza del vincolo sulle somme necessarie a farvi fronte.
Né può ritenersi che la prova dell'intervenuta registrazione in bilancio sia surrogabile dalla presenza di riferimenti ad un capitolo di spesa nei mandati di pagamento, emessi a soddisfazione delle somme indicate nelle fatture emesse da in quanto l'adempimento dell'obbligo dettato CP_4 dall'art 35 cit., e succ. modif., impone un preventivo impegno di spesa,con registrazione in bilancio, e non un'allocazione successiva della stessa nel capitolo indicato programmaticamente(ed infatti già il Collegio Arbitrale ha evidenziato l'assenza di tale prova, richiamando in particolare la determinazione dirig. n. 83/5 del 1998 che prevede “...che con successivi_atti saranno attivati nelle forme di legge gli adempimenti connessi alle conseguenti variazioni di bilancio per la parte entrata unitamente alla quota parte che costituirà impegno di .spesa per le spettanze della ditta aggiudicataria che sarà allocata nella parte spesa”, e cioè l'adempimento successivo dell'obbligo di registrazione in bilancio, con imputazione della spesa nel capitolo riguardante le entrate provenienti dalla riscossione dei tributi ).
Alla luce di quanto considerato non sussiste la decisività del nuovo documento depositato, che non contiene certezze circa l'intervenuta iscrizione preventiva in bilancio comunale della spesa derivante dall'incarico conferito all'ATI, la domandata revocazione non può essere pronunciata e l'impugnazione deve essere rigettata.
Si evidenzia, per complettezza, che la dedotta inapplicabilità della normativa dianzi richiamata alla fattispecie in esame, sull'assunto della non determinabilità della spesa al momento dell' assunzione del relativo impegno, costituisce censura da far valere come motivo di appello e non è esaminabile in questa sede a supporto della domandata revocazione ex art 395 n.3 cpc.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza .
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P. Q. M.
5
La RT d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
-rigetta l'impugnazione per revocazione ex art 395 n.3) cpc, proposta da nei confronti Parte_1 del del lodo sottoscritto dal Collegio Arbitrale in data 30.01.2017; Controparte_1
- condanna la medesima alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che liquida,in € 8,470,00 per compenso, oltre Iva,Cpa e rimborso forfetario:
[...]
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17.
Roma,02/02/2024
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Gisella Dedato
IL CONSIGLIERE REL.
Dott.ssa Gemma Carlomusto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di ROMA
SEZIONE VIII CIVILE- II Collegio
Composta dai magistrati: dott.ssa Gisella Dedato Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere dott.ssa Gemma Carlomusto Consigliere Rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 2116/2018 RG vertente
TRA
Parte_1 in persona del l.r.p.t. (p.i. ) elettivamente domiciliato in Roma, v. Baldo degli P.IVA_1
Ubaldi,n.66 , presso lo studio dell'Avv. Simona Rinaldi Gallicani con IS de VI (c.f.
), l'Avv. Valerio Viviani(c.f. ) e l'Avv. Gianfranco C.F._1 C.F._2
Mobilio (c.f. ) che lo rappresentano e difendono, per procura a margine C.F._3 della citazione introduttiva.
ATTRICE in REVOCAZIONE
E
Controparte_1 in persona del l.r.p.t. (p.i ) elettivamente domiciliato in ,p.zza XIX maggio P.IVA_2 CP_1 presso l'ufficio legale del con l'Avv. Annamaria Rak ( c.f. Controparte_1
) che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla comparsa di C.F._4 costituzione.
CONVENUTO in REVOCAZIONE
OGGETTO : Revocazione di lodo 2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
ha impugnato per revocazione ex art 395 n.3) cpc, nei confronti del Parte_1 Controparte_1 il lodo arbitrale sottoscritto dal Collegio in data 30.01.2017, che ha dichiarato la nullità,ai sensi dell'art. 1418,1° co cc., dei contratti stipulati inter partes, rispettivamente il 05.11.1998, rep. 9.4/98, ed il 22.09. 2000 rep. 91/00, per contrarietà a norma imperativa (segnatamente l'art. 35.D. Lgs. n.
77/1995 e succ mod) ed ha “rigettato per inammissibilità” la domanda di di condanna del Parte_1 al versamento dell'indennità ex art 2041cc. CP_1
La , in proprio e quale mandataria dell' aveva CP_2 Parte_2 introdotto il giudizio, esponendo che in forza dei contratti dianzi indicati, il Controparte_1 aveva affidato all' l'incarico di accertare e liquidare l'importo ICI dovuto Controparte_3 negli anni 1993 - 1994 – 1995 e di gestire le quote in domanda di rimborso e discarico presentate all'Ente dal Concessionario della riscossione di cui la trattazione non fosse prescritta, nonché quello di effettuare l'attività di liquidazione ed accertamento ICI degli anni 1996 - 1997 - 1998 , predisponendo un archivio elettronico compatibile con le strutture hardware e software in uso al ed aveva chiesto di accertare il credito vantato per l'attività espletata, con Controparte_1 interessi ex DM 231/ 2002, e l'inadempimento del ,nonché di determinare il Controparte_1 danno subito ed, in caso di declaratoria di nullità dei contratti in oggetto, di accertare l'esistenza di un arricchimento senza causa del e di determinare l'indennizzo dovuto con accessori. CP_1
Nel contraddittorio con l'Ente il Collegio aveva pronunciato il lodo impugnato.
In questa sede la assume di essere riuscita ad entrare in possesso di copia della delibera n. Pt_1
742 del 15/09/1998,recante i pareri di regolarità tecnico-contabile, nonchè il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del contratto del novembre 1998 , solo successivamente alla sottoscrizione del lodo arbitrale, e cioè in data 08/02/2018 ,avendo esercitato un accesso civico, deduce la decisività di tale documento, in quanto idoneo a dar luogo a diverso esito del giudizio arbitrale, e chiede la revocazione ex art 395 n3) cpc del lodo emesso e l'accoglimento delle proprie domande.
Il costituitosi in giudizio,ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità Controparte_1 dell'impugnazione e nel merito l'infondatezza. 3
In tesi della la delibera della GC n. 742 del 25/09/1998 - che dispone l'urgenza di provvedere Pt_1
Org all'assegnazione dell'incarico di liquidazione e accertamento ed alla gestione delle quote in domanda di rimborso e discarico, meglio dianzi indicate, - preesistente e richiamata nella determina n.83/V del 19.10.1998,già depositata in atti- sarebbe decisiva ai fini della domandata revocazione, poiché confermerebbe quanto già desumibile dagli atti del giudizio arbitrale, consentendo di evincere “per relationem” l'esistenza della registrazione dell' impegno contabile derivante dai contratti in esame sul competente capitolo del bilancio di previsione, essendo corredata dai pareri di regolarità tecnica e contabile per assenza di alcuna violazione di legge e di regolamento, attestata dal Segretario Comunale.
Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Giusta disposto dell'art. 23, 3° e 4°co, del D.L. n. 66 del 1989- convertito con modificazioni, nell'art. 1, 1° co, L. 24 aprile 1989, n. 144,poi abrogato dall'art. 123, 1° co lett. n, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e sostituito dall'art. 35 del medesimo decreto, poi modificato dall'art. 4 del
D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342 e, quindi, abrogato dall'art. 274, lett. h, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, e sostituito dall'art. 191 del medesimo decreto-, l'effettuazione di qualsiasi spesa di un ente locale è subordinata alla emanazione di una delibera autorizzativa e alla registrazione del relativo impegno contabile sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati, e se sussista attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 55, comma 5, della L. 8 giugno 1990, n.
142,prevedendo il legislatore che, in mancanza, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura.
La ratio della previsione per cui gli enti locali -indicati nelle norme citate- possono effettuare spese solo se l'impegno contabile sia stato registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione- nella considerazione che tale registrazione è necessaria a determinare il relativo vincolo di destinazione della spesa e, dunque, consente di assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente.
Ne consegue, nell'interpretazione costante e consolidata della S. RT (sin da Cass. SU n. 18450 del 2005,nonché Cass.SU n. 26657 del 2014; Cass. SU n. 7294 del 2017; Cass n. 15050 del
11/06/2018 ; Cass. n. 22481 del 24/09/2018; Cass. n. 33768 del 19/12/2019 ; Cass n. 5665 del
02/03/2021; Cass. n. 29828 del 27/10/2023),che ai fini della conformità al disposto di cui all'art
35 cit., e succ. modif., non è sufficiente indicare il capitolo di bilancio su cui imputare la spesa derivante dal contratto da stipulare, né l'esistenza di pareri positivi di regolarità tecnica e contabile 4
con attestazione della copertura finanziaria, come emerge sia dalle delibere GC e dirigenziali già in atti( n. 693 del 17/07/1998, e n. 79/5 del 09/10/1998 e 83/5 del 19/10/98) che dalla delibera di G.C. n. 742 del 25/09/1998,depositata a fondamento della domandata revocazione, in difetto di indicazione della intervenuta registrazione in bilancio del conseguente impegno contabile, attestante l'esistenza del vincolo sulle somme necessarie a farvi fronte.
Né può ritenersi che la prova dell'intervenuta registrazione in bilancio sia surrogabile dalla presenza di riferimenti ad un capitolo di spesa nei mandati di pagamento, emessi a soddisfazione delle somme indicate nelle fatture emesse da in quanto l'adempimento dell'obbligo dettato CP_4 dall'art 35 cit., e succ. modif., impone un preventivo impegno di spesa,con registrazione in bilancio, e non un'allocazione successiva della stessa nel capitolo indicato programmaticamente(ed infatti già il Collegio Arbitrale ha evidenziato l'assenza di tale prova, richiamando in particolare la determinazione dirig. n. 83/5 del 1998 che prevede “...che con successivi_atti saranno attivati nelle forme di legge gli adempimenti connessi alle conseguenti variazioni di bilancio per la parte entrata unitamente alla quota parte che costituirà impegno di .spesa per le spettanze della ditta aggiudicataria che sarà allocata nella parte spesa”, e cioè l'adempimento successivo dell'obbligo di registrazione in bilancio, con imputazione della spesa nel capitolo riguardante le entrate provenienti dalla riscossione dei tributi ).
Alla luce di quanto considerato non sussiste la decisività del nuovo documento depositato, che non contiene certezze circa l'intervenuta iscrizione preventiva in bilancio comunale della spesa derivante dall'incarico conferito all'ATI, la domandata revocazione non può essere pronunciata e l'impugnazione deve essere rigettata.
Si evidenzia, per complettezza, che la dedotta inapplicabilità della normativa dianzi richiamata alla fattispecie in esame, sull'assunto della non determinabilità della spesa al momento dell' assunzione del relativo impegno, costituisce censura da far valere come motivo di appello e non è esaminabile in questa sede a supporto della domandata revocazione ex art 395 n.3 cpc.
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza .
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P. Q. M.
5
La RT d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così decide:
-rigetta l'impugnazione per revocazione ex art 395 n.3) cpc, proposta da nei confronti Parte_1 del del lodo sottoscritto dal Collegio Arbitrale in data 30.01.2017; Controparte_1
- condanna la medesima alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1 CP_1
che liquida,in € 8,470,00 per compenso, oltre Iva,Cpa e rimborso forfetario:
[...]
- dà atto che sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art. 1, comma 17.
Roma,02/02/2024
IL PRESIDENTE
Dott. ssa Gisella Dedato
IL CONSIGLIERE REL.
Dott.ssa Gemma Carlomusto