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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3195/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3195/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Genny Parte_1 C.F._1
Bandiera
e
, C.F. col patrocinio dell'avv. Fabiola Controparte_1 C.F._2
Migliore
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 30/10/2024)
*** posta in decisione con provvedimento del 19/02/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/07/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento (rectius: cessazione degli effetti civili) del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Noto il 23/04/1992 (Atto n. 28, parte II, serie A, anno 1992);
1 - che dall'unione nascevano i figli (il 14/09/1992), oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, e (il 16/05/2001), oggi maggiorenne ed Per_2 economicamente non autosufficiente;
- con sentenza del 05/12/2023, resa nel giudizio n. 3149/2023 R.G., questo
Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritengano opportuno;
2) Le parti rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento;
3) il IG. si impegnerà a corrispondere al figlio un assegno di CP_1 Per_2 mantenimento pari ad Euro 300,00 che dovrà essere corrisposta sulla posta pay evolution intestato alla IG.ra , entro e non oltre giorno cinque di ogni mese Pt_1
e verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. ed entrambi i genitori si impegneranno al pagamento di eventuali spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
4) Nessuna pretesa ulteriore relativa a spese sostenute prima o durante il matrimonio verrà avanzata dai coniugi;
5) Le parti accettano reciprocamente le rispettive rinunce;
6) Le spese di giudizio verranno compensate tra le parti essendo state ammesse al patrocinio a spese dello Stato”.
Con provvedimento del 19/02/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere
2 imperativo.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3195/2024 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Noto il giorno 23/04/1992 (Atto n. 28, parte
[...] Controparte_1
II, serie A, anno 1992); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 28.2.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3195/2024 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione effetti civili del matrimonio promossa congiuntamente da:
, C.F. , col patrocinio dell'avv. Genny Parte_1 C.F._1
Bandiera
e
, C.F. col patrocinio dell'avv. Fabiola Controparte_1 C.F._2
Migliore
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede (visto del 30/10/2024)
*** posta in decisione con provvedimento del 19/02/2025 reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/07/2024, le parti chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento (rectius: cessazione degli effetti civili) del matrimonio.
Esponevano, in particolare, i coniugi:
- di aver contratto matrimonio a Noto il 23/04/1992 (Atto n. 28, parte II, serie A, anno 1992);
1 - che dall'unione nascevano i figli (il 14/09/1992), oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente indipendente, e (il 16/05/2001), oggi maggiorenne ed Per_2 economicamente non autosufficiente;
- con sentenza del 05/12/2023, resa nel giudizio n. 3149/2023 R.G., questo
Tribunale omologava la separazione consensuale dei coniugi.
In dettaglio, in seno al ricorso, le parti chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto, fissando la residenza ove ritengano opportuno;
2) Le parti rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento;
3) il IG. si impegnerà a corrispondere al figlio un assegno di CP_1 Per_2 mantenimento pari ad Euro 300,00 che dovrà essere corrisposta sulla posta pay evolution intestato alla IG.ra , entro e non oltre giorno cinque di ogni mese Pt_1
e verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. ed entrambi i genitori si impegneranno al pagamento di eventuali spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
4) Nessuna pretesa ulteriore relativa a spese sostenute prima o durante il matrimonio verrà avanzata dai coniugi;
5) Le parti accettano reciprocamente le rispettive rinunce;
6) Le spese di giudizio verranno compensate tra le parti essendo state ammesse al patrocinio a spese dello Stato”.
Con provvedimento del 19/02/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) della L. 1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del soprarichiamato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò premesso, il Tribunale ritiene che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere
2 imperativo.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3195/2024 V.G.: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Parte_1
e a Noto il giorno 23/04/1992 (Atto n. 28, parte
[...] Controparte_1
II, serie A, anno 1992); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio. nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 28.2.25.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
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