Decreto cautelare 15 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00301/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
TU RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Simone Mazzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Valsamoggia, rappresentato e difeso dagli avvocati Cristina Barone e Francesca Scarpiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia OR, Corpo Forestale dello Stato - Comando Regione Carabinieri Forestali Emilia Romagna - Nucleo Carabinieri Forestali Val Samoggia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto attiene al ricorso introduttivo :
- del provvedimento del Comune di Valsamoggia – Servizio Ambiente inviato a mezzo PEC in data 18 giugno 2021 (invio prot. n. GE 2021/0028664) recante in oggetto “APO 1010/2020 – Diniego domanda autorizzazione paesaggistica e Annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241 della proposta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 11689 del 13/03/2021”;
- della nota 0008469-P in data 13 aprile 2021 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara recante in oggetto “Comune di Valsamoggia (BO) - Via Invernata 13. Area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 e 142 D.lgs. 42/04 e s.m.i.. Parere vincolante di cui all’art. 146 comma 5-8 del D.lgs. 42/04 e s.m.i.. Parco Abbazia di Monteveglio - Area Boscata. Lavori: Realizzazione di Piscina. Richiedente: RI TU. Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda”;
- di ogni altro atto, anche non cognito al ricorrente, presupposto e/o connesso e/o conseguente ai provvedimenti in questione ed in particolare della nota 0009943-P in data 29 aprile 2021 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara recante in oggetto “Comune di Valsamoggia (BO) - Via Invernata 13. Area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 136 e 142 D.lgs. 42/04 e s.m.i.. Parere vincolante di cui all’art. 146 comma 5-8 del D.lgs. 42/04 e s.m.i.. Parco Abbazia di Monteveglio - Area Boscata. Lavori: Realizzazione di Piscina. Richiedente: RI TU. Seguito alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda”;
per quanto attiene al primo ricorso per motivi aggiunti :
- dell’ordinanza di ripristino n. 352 del 8 novembre 2024 del Comune di Valsamoggia – Area Gestione e Sviluppo del Territorio Q.P.T. (Protocollo c_a726n/CONVALS GE/2024/0061272 del 8 novembre 2024) inviata al ricorrente a mezzo posta con raccomandata AG/AR 78535497637-8 ricevuta in data 14 novembre 2024 recante in oggetto “Ordinanza di ripristino – Interventi realizzati nell’area cortiliva posta in Via Invernata n. 13 – Loc. Monteveglio”;
- di ogni altro atto, anche non cognito alla ricorrente, presupposto e/o connesso e/o conseguente ai provvedimenti in questione, ivi compresa, ove occorrer possa, l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 282 del 18 settembre 2024 del Comune di Valsamoggia – Area Gestione e Sviluppo del Territorio Q.P.T. (Protocollo c_a726n/CONVALS GE/2024/0052308 del 19.09.2024);
quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti :
- della nota a mezzo PEC (invio prot. n. GE 2025/0017532 in data 28 marzo 2025) con cui il Responsabile dell’Area Gestione, Cura del Patrimonio, Sviluppo del Territorio, Programmazione Territoriale del Comune di Valsamoggia ha dato “comunicazione diniego pratica” con riferimento alla SCIA in sanatoria (nella forma di istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001) presentata dal ricorrente in data 19 dicembre 2024 (prot. del Comune di Valsamoggia n. 1826 del 15 gennaio 2025 e successiva integrazione prot. n. 3725 del 22 gennaio 2025);
- della “comunicazione esito conferenza di servizi” (invio prot. n. GE 2025/0010762 in data 27.02.2025), con la quale è stato trasmesso il verbale della conferenza di servizi convocata in data 28 gennaio 2025, a valere come determinazione motivata di conclusione negativa della conferenza stessa e quale comunicazione di preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990;
- del predetto “verbale della conferenza di servizi”, convocata in data 28 gennaio 2025 per l’esame dell’istanza di SCIA in sanatoria del ricorrente e dei pareri negativi espressi dalle amministrazioni interessate così come allegati al verbale stesso, id est :
-- il “diniego di nulla osta" dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia OR (atto n. 28 del 17 febbraio 2025);
-- la “comunicazione di inammissibilità e archiviazione della pratica” dell’Unione dei Comuni Valle del Reno, Lavino e Samoggia (prot. 7914 del 13 febbraio 2025);
-- il “parere contrario” del SUE del Comune di Valsamoggia in ragione della ritenuta necessità di integrazioni documentali (cfr. verbale della conferenza di servizi, sub. 3);
- della nota reg. n. 0001060/2025 del 26 marzo 2025 dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia OR recante “risposta alle osservazioni e conferma del diniego”;
nonché
- di ogni altro atto, anche non cognito al ricorrente, presupposto e/o connesso e/o conseguente ai provvedimenti in questione.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Valsamoggia e della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara - Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 la dott.ssa AR LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato un progetto per la realizzazione di una piscina con copertura mobile invernale e sistemazione degli spazi esterni in un’area che è indicata nella relazione del Comune di Valsamoggia come sottoposta a tutela ai sensi dell’art. 142, comma 1 lett. f), nonché ai sensi dell’art 136 del d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i per effetto del DGR 200/2014 denominato “tutela delle colline di Monteveglio” e avente destinazione a bosco.
Per tale ragione, dopo aver espresso il proprio parere favorevole, il Comune ha inoltrato alla Soprintendenza competente la richiesta del parere vincolante previsto dalla legge e, a seguito del suo diniego, l’ente ha provveduto all’annullamento in autotutela della proposta di autorizzazione paesaggistica - in quanto contrastante con la formulazione delle Norme di attuazione del Parco dell’Abbazia di Monteveglio che, all’art. 20, consentono la realizzazione di modeste strutture sportive legate alle residenze, “con esclusione delle piscine” -, nonchè al diniego dell’autorizzazione.
Con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha, quindi, impugnato il mancato accoglimento (nonostante il parere positivo espresso dalla commissione edilizia comunale) dell’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica ordinaria per la realizzazione di una piscina interrata ed opere esterne in zona rientrante nel sistema aree protette, zona SIC Rete Natura 2000, zona di tutela paesaggistica delle colline di Monteveglio (art. 136 d.lgs. 42/2004), zona di vincolo idrogeologico, parzialmente in area “Boschi storici, alberi monumentali, giardini di pregio”, parzialmente in zona di calanchi significativi.
Il ricorso è stato affidato ai seguiti motivi:
1. Violazione di legge per violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 in relazione alla mancata valutazione delle osservazioni del ricorrente. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, irragionevolezza, contraddittorietà e carenza di motivazione. Perplessità dell’azione amministrativa, sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa tipica. Ingiustizia grave e manifesta;
2. Violazione di legge per violazione degli artt. 21- octies e 21- nonies della legge n. 241 del 1990 in relazione al preteso annullamento in autotutela della proposta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica già formulata dal Comune di Valsamoggia. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità, incongruenza e contraddittorietà delle valutazioni espresse con le precedenti manifestazioni di volontà. Carenza di motivazione. Perplessità dell’azione amministrativa, sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa tipica. Violazione del legittimo affidamento. Ingiustizia grave e manifesta;
3. Violazione di legge per falsa applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 39 del 1995, istitutiva del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio. Falsa applicazione dell’art. 10 del P.T.P.R.. Eccesso di potere sotto ogni profilo sintomatico: carenza di istruttoria, difetto dei presupposti e carenza assoluta di motivazione. Travisamento dei fatti, irragionevolezza e contraddizione con precedenti manifestazioni di volontà. Perplessità dell’azione amministrativa, sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa tipica. Ingiustizia grave e manifesta. Violazione del legittimo affidamento. Violazione del principio di partecipazione al procedimento amministrativo.
Si è costituita in giudizio la Soprintendenza intimata, ampiamente argomentando in ordine all’infondatezza del ricorso e alle ragioni che legittimerebbero l’espressione dell’avversato parere negativo.
Si è costituito in giudizio anche il Comune, chiedendo anch’esso il rigetto del ricorso.
Nelle more del giudizio, constatata l’avvenuta realizzazione della piscina, è stata adottata l’ordinanza di rimessione in pristino stato n. 352 del 8 novembre 2024, che ha formato oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti, nel quale è stata dedotta esclusivamente l’invalidità derivata dell’atto impugnato, determinata dagli stessi motivi di illegittimità già dedotti con riferimento al diniego dell’autorizzazione paesaggistica.
Nelle more del giudizio, in data 19 dicembre 2024, il ricorrente ha presentato una “SCIA in sanatoria con opere correttive” con cui “vista l’impossibilità di regolarizzare la presenza della piscina in quanto in contrasto con gli strumenti normativi vigenti, si propongono interventi di tipo correttivo, volto a eliminare gli elementi non regolarizzabili (tombatura piscina) e mascherare quanto più possibile le pertinenze che rimarranno in essere" (così la relazione allegata alla SCIA).
Esonerato il tecnico che tale titolo aveva richiesto, il ricorrente ha chiesto l’archiviazione della SCIA suddetta e ha presentato una nuova SCIA in sanatoria (n. di prot. 1826 del 15 gennaio 2025, e successiva integrazione prot. n. 3725 del 22 gennaio 2025) per opere “pertinenziali”.
Il Comune ha, quindi, convocato la necessaria conferenza di servizi che ha condotto al diniego dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha, dunque, dedotto che il “diniego di nulla osta” espresso dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia OR e il conseguente diniego della SCIA in sanatoria sarebbero affetti dai seguenti vizi:
2.1. eccesso di potere per erroneità dei presupposti. Difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza. Perplessità dell’azione amministrativa, sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa tipica. Ingiustizia grave e manifesta;
2.2. violazione di legge per falsa applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 39 del 1995, istitutiva del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, nonché della “Tutela Paesaggistica delle Colline di Monteveglio” di cui alla dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lettere c) e d) del d.lgs. n. 42 del 2004, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna 12-17 febbraio 2014, n. 200. Eccesso di potere sotto ogni profilo sintomatico: carenza di istruttoria, difetto dei presupposti e carenza assoluta di motivazione. Travisamento dei fatti, irragionevolezza e contraddittorietà. Perplessità dell’azione amministrativa, sviamento dall’interesse pubblico e dalla causa tipica. Ingiustizia grave e manifesta.
Il Comune di Valsamoggia ha, quindi, depositato una memoria in vista dell’udienza pubblica fissata per il 22 ottobre 2025, ma rinviata, per esigenze della difesa di parte ricorrente, all’11 febbraio 2026, insistendo per il rigetto dei ricorsi.
Parte ricorrente, in palese violazione del principio di sinteticità degli atti processuali, ha depositato una memoria in cui ha riportato tutto quanto già precedentemente dedotto nel ricorso introduttivo (e pedissequamente ripetuto negli atti successivi) e nei due ricorsi per motivi aggiunti e ha altresì replicato alle difese dell’Amministrazione.
Alla pubblica udienza dell’11 febbraio 2026, la causa, su conforme richiesta dei procuratori delle parti, dopo ampia discussione delle parti, è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Deve essere preliminarmente dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, dal momento che l’eventuale annullamento del diniego dell’autorizzazione paesaggistica non produrrebbe, in concreto, alcuna utilità per il ricorrente: la Soprintendenza, infatti, non potrebbe più procedere a rinnovare l’esercizio del potere al fine di valutare l’istanza formulata dal ricorrente, in ragione dell’intervenuta realizzazione dell’opera in assenza del titolo edilizio legittimante e, dunque, abusivamente.
1.1. Abuso a seguito della contestazione del quale il proprietario ha formulato una nuova e diversa istanza, ovvero quella per il rilascio di un’autorizzazione in sanatoria, la quale è stata a sua volta negata.
L’unico interesse che permane, dunque, è solo quello all’accertamento della legittimità di quest’ultimo diniego. Se, infatti, il ricorso avverso tale atto dovesse essere respinto, l’opera abusiva dovrebbe essere inevitabilmente rimossa, mentre l’accoglimento dello stesso gravame imporrebbe la riedizione del potere e potrebbe condurre alla sanatoria dell’abuso.
2. L’improcedibilità del ricorso introduttivo non può, però, determinare la decisione in rito anche del primo ricorso per motivi aggiunti: rispetto ad esso, infatti, permane l’interesse alla decisione, ancorché si appalesi come infondato. Nell’impugnare l’ordinanza di riduzione in pristino stato, infatti, parte ricorrente ha dedotto esclusivamente ragioni di invalidità derivata da quella del diniego dell’autorizzazione paesaggistica, ma ciò risulta essere inconferente.
2.1. L’ordine di riduzione in pristino stato trova, infatti, ragion d’essere nell’assenza di un valido titolo edilizio legittimante la realizzazione della piscina, non potendo essere considerata come tale la SCIA presentata dal ricorrente, priva di effetti in assenza delle autorizzazioni imposte dalla presenza dei già più volte ricordati vincoli gravanti sull’area.
2.2. È la stessa parte ricorrente a mettere in evidenza come le opere di cui è stata chiesta la rimozione sono state realizzate “nel mese di aprile 2021 facendo legittimo affidamento sul parere positivo del 13.03.2021 del Servizio Ambiente e sulla relativa istruttoria condotta dal Comune di Valsamoggia (cfr. doc. 6), conclusa con la favorevole valutazione paesaggistica espressa dalla Commissione comunale per la Qualità Architettonica e Paesaggio in data 03.03.2021, senza attendere il parere della Soprintendenza che, stante il tenore dell’istruttoria condotta dal Comune e la motivazione della proposta del Comune medesimo alla Soprintendenza di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, il ricorrente stesso confidava sarebbe stato positivo.” (così la memoria ex art. 73, nel penultimo paragrafo di pag. 5).
2.3. Dunque, precisato che risulta del tutto irrilevante che l’abusiva costruzione sia stata contestata solo a più di tre anni dalla sua realizzazione, l’avversata ordinanza trova la propria ragion d’essere nell’oggettiva circostanza per cui le opere sono state eseguite in assenza di un valido titolo legittimante. Circostanza, questa, che non potrebbe essere sanata nemmeno laddove dovesse annullarsi il diniego del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica la cui assenza inficia la legittimità dell’intera procedura edilizia, in quanto, come già anticipato, la riedizione del potere risulterebbe preclusa proprio dal fatto che l’intervento è già stato eseguito e, dunque, l’autorizzazione non potrebbe che essere “in sanatoria” e tale procedimento è già stato esperito e ha condotto all’adozione del provvedimento negativo oggetto del secondo ricorso per motivi aggiunti.
2.4. Pertanto, non essendo stati dedotti vizi propri dell’ordinanza di demolizione, il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato.
3. Si può, quindi, procedere all’esame della questione divenuta centrale per la vicenda, ovvero la legittimità del diniego dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, che, come sostenuto da parte ricorrente, trova il proprio fondamento, oltre che nell’incompletezza della documentazione prodotta, nel diniego di nulla osta espresso dall’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia OR (in seguito anche solo Ente Parco): parere definito dal Comune come obbligatorio e vincolante, in quanto non superabile ai sensi dell’art. 14- bis , comma 5 della L. n. 241 del 1990.
3.1. Il ricorso non può, però, trovare positivo apprezzamento.
3.2. Premesso che, nella conduzione del procedimento in sanatoria, è stata puntualmente garantita la partecipazione al procedimento del ricorrente, il quale ha presentato le proprie osservazioni - ottenendo una “Risposta alle osservazioni e conferma di diniego” da parte dell’Ente Parco, che ha poi portato alla “comunicazione diniego pratica” del Responsabile dell’Area Gestione, Cura del Patrimonio, Sviluppo del Territorio, Programmazione Territoriale del Comune di Valsamoggia -, tale atto è stato motivato con riferimento al fatto che “ad oggi non risultano superate le cause ostative all’accoglimento dell’istanza in oggetto” (ovvero l’istanza relativa all’autorizzazoine necessaria per attribuire efficacia alla SCIA in sanatoria presentata dal ricorrente).
3.3. Secondo quanto dedotto da parte ricorrente, il primo vizio inficiante i provvedimenti censurati deriverebbe dal fatto che nessun parere è stato reso nel termine di cui all’art. 14- bis , comma 2, lett. c) della L. n. 241 del 1990 dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara (regolarmente convocata a partecipare alla conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona indetta dal Comune di Valsamoggia per l’esame della SCIA in sanatoria presentata dal ricorrente).
Il Collegio ritiene, però, di non poter condividere tale tesi.
L’assenza del parere espresso dalla Soprintendenza, nel caso di specie, risulta essere del tutto irrilevante, considerato che l’14 bis della L. n. 241 del 1990, al comma 5, prevede che: " Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda ".
Nel caso di specie, il Comune ha giudicato determinanti e non superabili:
a) l’atto con cui l’Unione dei Comuni Valle del Reno Lavino Samoggia ha ritenuto inammissibile l’istanza per l’impossibilità di dare avvio all’istruttoria e ad ogni valutazione di competenza a causa della constatazione della forte carenza di documentazione;
b) la presenza del vincolo idrogeologico e il parere negativo espresso;
c) il diniego di nullaosta proveniente dall’ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia OR, espresso ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991, che subordina la realizzazione di ogni intervento all’interno del parco al preventivo nulla osta dell’Ente parco, preposto a verificarne la conformità rispetto alle disposizioni del piano e del regolamento.
Dunque, legittimamente il Comune ha ritenuto di poter concludere la Conferenza di servizi in senso negativo, pur non essendo ancora acquisito il parere della Sovrintendenza.
3.4. Rispetto a tale profilo, ovvero rispetto alla chiusura della conferenza di servizio in ragione della natura vincolante dei sopra elencati pareri negativi, il sig. RI non ha dedotto nulla di specifico, concentrandosi, invece, sul fatto che le conclusioni cui è addivenuto il Comune sarebbero illegittime, in quanto l’ente non avrebbe adeguatamente valorizzato le norme rubricate ‘Disciplina di tutela e prescrizioni d’uso’ facenti parte integrante e sostanziale della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico denominato “Tutela paesaggistica delle colline di Monteveglio”.
Il provvedimento (deliberazione della Giunta regionale n. 200/2014) che ha imposto la tutela del paesaggio delle colline di Monteveglio, infatti, dopo aver individuato, all’art. 2, quattro macroaree corrispondenti a specifici ambiti di paesaggio per la salvaguardia dei caratteri salienti - la prima delle quali è proprio l’’Ambito paesaggistico del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio’ - e dopo aver specificato, all’art. 3, che “ le modifiche dello stato dei luoghi sia di tipo edilizio che vegetazionale devono risultare in linea con gli obiettivi di valorizzazione paesaggistica degli ambiti di continuità percettivo-visiva con il Colle di Monteveglio ”, all’art. 5 (rubricato ‘Interventi di nuova edificazione’), prevede espressamente la possibilità di realizzare “ piscine a servizio di abitazioni e strutture turistico-ricettive ”, precisando che le stesse “ devono essere realizzate evitando modifiche significative del profilo altimetrico dei luoghi e l’eventuale rivestimento deve prevedere colori della gamma delle pietre naturali locali ”.
3.5. Secondo la tesi del ricorrente, dunque, il vincolo di tutela paesaggistica avrebbe dovuto essere considerato prevalente sulla disciplina del parco e, conseguentemente, la realizzazione della piscina avrebbe dovuto essere ritenuta ammissibile, a prescindere dal parere negativo dell’ente parco.
Ma tale conclusione risulta essere frutto di una non corretta lettura delle due disposizioni in combinato disposto tra di loro: interpretazione che avrebbe dovuto intervenire tenendo conto che le due discipline non si elidono, ma si sommano.
In linea generale si deve precisare che, mentre l’art. 136 del d.lgs. n. 42 del 2004 classifica le bellezze panoramiche tra le aree di notevole interesse pubblico (le quali debbono essere individuate con provvedimento amministrativo che ne disciplina la tutela), l’art. 142 del medesimo indica (lettera f) del primo comma) tra le aree tutelate per legge “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”. Dunque, i parchi tutelati per legge secondo le regole contenute nell’apposito Piano, possono inglobare aree assoggettate anche a vincoli derivanti dalla tutela apposta in via amministrativa attraverso la dichiarazione di notevole interesse pubblico, i quali vanno ad assommarsi e non anche a diminuire la tutela garantita dal Piano del parco.
3.6. In conformità con tale ricostruzione del rapporto intercorrente tra diverse tipologie di vincolo, nel caso di specie l’approvazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d) del d.lgs. n. 42 del 2004 è intervenuta con D.G.R. n. 200 del 17 febbraio 2014. La relazione che accompagna la dichiarazione chiarisce come essa abbia lo scopo di implementare la tutela territoriale già codificata con l’istituzione del Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, estendendo l’area di interesse paesaggistico e la conseguente tutela anche al di fuori del limite del Parco.
Ne deriva che, sebbene l’art. 5 di tale dichiarazione ammetta - peraltro solo con riferimento ad interventi di nuova edificazione e a condizione che non siano apportate modifiche significative del profilo altimetrico dei luoghi – la realizzazione di piscine a servizio di abitazioni e strutture ricettive, l’applicazione dello stesso trova il limite nella previsione del divieto di realizzazione di piscine all’interno del Parco di cui all’art. 20 del Piano territoriale del Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio che disciplina la “zona di protezione ambientale e valorizzazione compatibile (zona C)”.
4. La presenza di tale disposizione sarebbe, dunque, di per sé, già sufficiente a legittimare il parere negativo espresso dall’Ente Parco ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991, il quale è comunque supportato dalla considerazione che:
a) “in base alle risultanze dell’istruttoria nell’ambito della procedura di screening di valutazione d’incidenza (DGR 1174/2023), la realizzazione delle opere non autorizzate ha profondamente modificato lo stato dei luoghi sia mediante l’eliminazione di vegetazione arborea e arbustiva che con la successiva impermeabilizzazione del suolo: in definitiva è stata realizzata una riduzione della superficie e dell’idoneità degli habitat del Sito IT4050016, trasformazione attuata in assenza di una appropriata Valutazione dell’incidenza” (così il provvedimento avversato). Sul punto parte ricorrente sostiene che sull’area non fossero presenti alberi, tant’è che il terreno non solo risultava avere una destinazione catastale a vigneto, ma era, anche prima dell’intervento, utilizzato come area di pertinenza della villa. In disparte la considerazione per cui lo stesso ricorrente riconosce che è stata abbattuta qualche pianta, ciò che risulta determinante è l’assoluta inidoneità della difesa dispiegata a superare la contestazione dell’impermeabilizzazione del suolo. La difesa del ricorrente, infatti, afferma che “Le superfici della proprietà hanno mantenuto lo stesso rapporto di permeabilità precedente, ad esclusione della zona interessata della piscina e dalla pavimentazione perimetrale”, ma è proprio la legittimità di questo che si contesta. Per cui deve ritenersi che illegittimamente, in contrasto con la disciplina dei vincoli che interessano l’area, il ricorrente abbia impermeabilizzato la porzione di suolo interessata dalla realizzazione della piscina;
b) “tali trasformazioni si pongono altresì in contrasto con quanto previsto nell’allegato A punto 1.13 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale del Parco che vieta di alterare in modo sensibile l’assetto delle aree di pertinenza della corte mediante sbancamenti e riporti di terreno”. Anche in questo caso la difesa non convince: è incontestato che, come sostiene il ricorrente, “lo scavo e riporto del terreno in essere si è limitato alla zona oggetto di intervento”, ma ciò non esclude la legittimità delle conclusioni cui è addivenuto l’Ente Parco, laddove ha ritenuto che la realizzazione delle opere non autorizzate abbia profondamente modificato lo stato dei luoghi, sia mediante l’eliminazione di vegetazione arborea e arbustiva (si veda la successione di foto da Google Earth) che con la successiva impermeabilizzazione del suolo (parziale o totale).
5. Del tutto fuor d’opera è l’affermazione di cui alla memoria ex art. 73 di parte ricorrente, per cui, in sintesi, “ruota tutto intorno all’esercizio da parte della Soprintendenza del potere di veto sulla istanza di autorizzazione paesaggistica avanzata dal ricorrente per la realizzazione della piscina”.
Superato l’originario diniego dell’autorizzazione, riconducibile alla Soprintendenza, il diniego della possibilità di ottenere un’autorizzazione in sanatoria in relazione alla SCIA da ultimo depositata si fonda, infatti, oltre che sull’inammissibilità della stessa per carenza di documentazione, sul parere negativo espresso dall’ente Parco.
6. Neppure può essere ravvisato il dedotto vizio della violazione delle garanzie partecipative, in quanto, sebbene sinteticamente, i soggetti preposti e, in particolare, l’Ente Parco, hanno fornito adeguata risposta alle osservazioni presentate, indicando puntualmente la disciplina applicabile alla fattispecie.
7. Così respinto il ricorso, le spese del giudizio debbono seguire l’ordinaria regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- respinge i ricorsi per motivi aggiunti;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida, a favore di ciascuna delle amministrazioni costituite, in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), per un totale di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre ad accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO RP, Presidente
AR LI, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LI | AO RP |
IL SEGRETARIO