TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 301
TAR
Decreto cautelare 15 gennaio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241

    La contestazione è irrilevante poiché l'opera è stata realizzata abusivamente e l'unica questione pendente è la legittimità del diniego della sanatoria.

  • Rigettato
    Violazione di legge per violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990

    L'annullamento in autotutela è legittimo in quanto l'opera è stata realizzata abusivamente e non vi è più interesse all'accoglimento dell'istanza originaria.

  • Rigettato
    Violazione di legge per falsa applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 39 del 1995 e dell’art. 10 del P.T.P.R.

    La normativa del Parco vieta la realizzazione di piscine, e tale divieto prevale sulla possibilità di realizzare piscine prevista dalla tutela paesaggistica.

  • Rigettato
    Invalidità derivata del diniego dell’autorizzazione paesaggistica

    L'ordinanza di ripristino è legittima in quanto l'opera è stata realizzata in assenza di un valido titolo abilitativo, indipendentemente dalla legittimità del diniego dell'autorizzazione paesaggistica.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e motivazione, irragionevolezza

    La partecipazione al procedimento è stata garantita e le risposte fornite sono adeguate.

  • Rigettato
    Violazione di legge per falsa applicazione della L.R. Emilia-Romagna n. 39 del 1995 e della tutela paesaggistica delle colline di Monteveglio

    La normativa del Parco vieta la realizzazione di piscine, e tale divieto prevale sulla possibilità di realizzare piscine prevista dalla tutela paesaggistica.

  • Rigettato
    Assenza del parere della Soprintendenza nel termine di cui all’art. 14-bis, comma 2, lett. c) della L. n. 241 del 1990

    L'assenza del parere della Soprintendenza è irrilevante poiché il Comune ha legittimamente concluso la conferenza di servizi in senso negativo sulla base di altri atti di dissenso ritenuti non superabili.

  • Rigettato
    Contrasto con la disciplina del Parco e la tutela paesaggistica

    La normativa del Parco vieta la realizzazione di piscine, e tale divieto prevale sulla possibilità di realizzare piscine prevista dalla tutela paesaggistica. Inoltre, le opere hanno modificato lo stato dei luoghi e impermeabilizzato il suolo, in contrasto con la normativa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 301
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 301
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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