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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/06/2025, n. 1401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1401 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3176/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna Papa e Parte_1
Francesco D'Ambrosio e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., premettendo di essere stato in precedenza inserito negli elenchi dei consorzi di bacino di cui alla L.R. n. 10/93, in qualità di addetto alle discariche e impianti RSU ex L. 608/96, e di essere stato assunto, in data 2.05.2014 da , deduceva di essere stato Controparte_2
inserito da quest'ultima, in data 18.03.2017, nell'organico necessario per l'espletamento del
Servizio di igiene ambientale presso il Comune di Capua e, quindi, di aver prestato da allora la propria attività lavorativa sempre presso il detto cantiere, con mansioni di ispettore ambientale inquadrato nel livello V par. A del CCNL Igiene Ambientale Fise –
Assoambiente.
Precisava inoltre che, a seguito del fallimento della , dichiarato dal Controparte_2
Tribunale di Benevento con sentenza n. 22/2020 del 24.06.2020 aveva continuato a lavorare presso il cantiere di Capua, essendo stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi dell'art. 104 legge fall. Successivamente, la Curatela fallimentare provvedeva ad avviare la procedura, ai sensi dell'art. 107 legge fallimentare, volta a concludere un fitto di ramo d'azienda, che prevedeva espressamente, da parte dell'affittuaria, l'assunzione diretta degli operai “cd. cantierizzati”, che presentassero cioè i requisiti di cui all'art. 6 CCNL citato, nonché il diritto di precedenza nelle assunzioni dei dodici mesi successivi dei lavoratori non rientranti nella procedura di trasferimento. Detta procedura vedeva dapprima, quale aggiudicataria, la alla quale poi veniva subito revocata detta aggiudicazione per Parte_2
inadempienze e individuata nella l'affittuaria del ramo d'azienda, che, CP_3
coerentemente con quanto previsto nel bando di gara, comunicava, in data 13.01.2022, che avrebbe garantito, all'esito della procedura di cui all'art. 47 L. n. 428/1990, “la continuità dei rapporti di lavoro di tutto il personale cd. “cantierizzato”, ovvero di quei lavoratori che hanno maturato il diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art. 6 CCNL di categoria…”, in particolare, comunicando che detto personale sarebbe passato, ai sensi dell'art.2112 c.c., alle proprie dipendenze, e, quindi, alle stesse condizioni legali e contrattuali precedentemente godute. Di conseguenza il ricorrente veniva assunto dalla , a tempo indeterminato CP_3
full time, con le medesime mansioni di Ispettore ambientale liv. 5° A presso i cantieri di
Capua, Grazzanise e Santa Maria La Fossa e, dunque con le medesime mansioni espletate in precedenza per la presso il Cantiere di Capua. Controparte_2
Ebbene, ciò premesso, nonostante avesse svolto la propria attività lavorativa, dal lontano
2017, nell'ambito del servizio Igiene Ambientale presso il Comune di Capua, e dunque fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 CCNL Fise Assombiente, non veniva assunto dalla resistente, subentrata nel Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti presso il
[...]
a seguito di gara indetta con bando del 19.06.2023, di cui risultava vincitrice ed CP_4
aggiudicataria la che, a sua volta, ha assegnava Controparte_5
l'esecuzione dell'appalto alla sua socia. CP_1 Deduceva, in particolare, che nel verbale del 20.12.2023, fissato per il passaggio di cantiere del personale addetto al Comune di Capua, la resistente dichiarava che non CP_1
avrebbe assunto il ricorrente perché “per aventi diritto (al passaggio di cantiere) CP_1 intende le unità, per numero e livelli. Previsti negli atti di gara (cd. platea storica) così come integrati dal progetto/offerta presentato dal con pec 20/12/2023 prot. 0029751 che si allega”. Controparte_4
Al riguardo l'istante deduceva che detta erronea decisione della dipendeva dalla CP_1
posizione altrettanto erronea del al riguardo, che invero si basava su dati vetusti e CP_4 assolutamente non più attuali, rilevando esclusivamente che in capo al ricorrente fossero ravvisabili i presupposti di cui al citato art. 6 e che fosse stato addetto nei 240 giorni antecedenti al passaggio di cantiere al servizio Igiene ambientale del Comune di Capua.
Precisava il ricorrente che la dedotta posizione erronea del che la società resistente CP_4
decideva di accettare al momento del passaggio di cantiere, veniva chiaramente espressa nella comunicazione, via pec del 20/12/2023, dunque contestualmente alla riunione per il passaggio di cantiere, da parte del Dott. , responsabile del Comando della Polizia Per_1
Municipale di Capua, indirizzata alla resistente, in cui si legge: “Appare opportuno, inoltre, far presente che nel corso del tempo sono state altresì formalizzate diffide relative al signor Parte_1 in merito alla sua appartenenza al cantiere di Capua che si allegano alla presente. In
[...] considerazione della gravità della questione, si diffida codesta società ad assumere in sede di passaggio di cantiere un numero di lavoratori superiore alle 45 unità sulla base del quale è stato determinato il costo del personale nel Progetto posto a base di gara… Conseguentemente questo Ente, sulla questione di che trattasi, rappresenta altresì che non si farà carico di qualsivoglia ulteriore costo rispetto a quanto cristallizzato negli atti di gara…”.
Concludeva, dunque, affermando di possedere i requisiti previsti dalla citata norma del
CCNL per il passaggio di cantiere, ovvero la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'effettiva assunzione alle dipendenze dell'impresa uscente per 240 giorni consecutivi, chiedendo all'adito Tribunale: “Accertato e dichiarato il diritto dell'istante al passaggio alle dipendenze della (C.F.: ), in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., con sede legale in Arcugnano (VI) alla Via Meucci 46 - cap 36057 (pec:
, ordini a quest'ultima di procedere ai sensi dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente Email_1 all'immediata assunzione del ricorrente ripristinando la funzionalità del rapporto di lavoro con decorrenza dal 20/12/2023 e adibizione presso il cantiere di Capua con l'inquadramento spettante e le mansioni precedentemente svolte. 2) Condanni la convenuta Società al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il mancato passaggio di cantiere, commisurato alle retribuzioni che avrebbe percepito sin dal 20/12/2023. Si rappresenta che la retribuzione utile ai fini del TFR, percepita dal ricorrente al momento della risoluzione del rapporto, era pari ad € 3.514,95 (retribuzione utile ai fini del TFR mensilità di dicembre 2023)”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, nella fase cautelare, si costituiva la società
in persona del legale rappresentante p.t., che, nel merito, con diverse CP_1
argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Accolta la domanda cautelare, la causa veniva fissata l'udienza per la discussione nel merito.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, la causa è decisa con sentenza.
Ciò premesso, questo Giudice ritiene di dover confermare la decisione già adottata in sede cautelare con ordinanza del 24.10.2024 – che viene richiamata in questa sede – anche in assenza di ulteriori e nuove deduzioni rispetto alla questione sottesa.
Va, preliminarmente, disattesa la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta.
Va infatti richiamato il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo il quale “Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere. Consegue che per le controversie promosse dal lavoratore che non venga successivamente assunto, competente a decidere è il giudice del lavoro individuato secondo i tre criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c., con riferimento al luogo di lavoro già costituito, stante il collegamento funzionale fra i due rapporti in questione” (in tal senso, cfr. Cass. n.
2152/2015).
Al riguardo va chiarito che la circostanza – più volte sottolineata dalla convenuta nella memoria difensiva – che il rapporto con la società uscente sia cessato non incide sulla regolamentazione della competenza territoriale.
Ed, infatti, ad avviso del Tribunale, ciò che distingue nettamente il caso in esame da quelli cui si riferiscono le pronunce di merito e di legittimità richiamate dalla difesa della società
(secondo le quali “con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro CP_1
ancora da costituire fra le parti …” dovrebbe farsi applicazione unicamente del “foro della sede dell'azienda”; v. Cass. sent. n. 21506/2013), è il fatto che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro precedentemente instaurato con l'azienda “uscente” si configura come “presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto”; con l'indubbia conseguenza che in relazione alle controversie promosse dal lavoratore che non venga assunto dall'azienda “subentrante” nell'appalto, per continuare a rendere la prestazione sul cantiere cui era addetto al momento dell'aggiudicazione della gara,
“competente a decidere è il giudice del lavoro individuato secondo i tre criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c., con riferimento al luogo di lavoro già costituito, stante il collegamento funzionale fra i due rapporti in questione” (cfr. Cass. ord. 2-12-2020, n.27565;
Cass. n. 2152/2015; Cass. 10697/2015), sì da consentire la celebrazione del processo nel luogo più prossimo allo svolgimento del rapporto di lavoro, conformemente alla ratio della richiamata previsione normativa.
Il ricorso merita, pertanto, accoglimento.
Orbene, ai fini della decisione della controversia in esame, volta al riconoscimento, in favore dell'istante, del diritto al c.d. passaggio di cantiere, appare opportuno premettere che, com'è noto, con il D.lgs. n. 276/2003 il legislatore ha inciso anche su istituti che in precedenza erano disciplinati in primo luogo dal codice civile, e tra questi sul contratto di appalto.
L'art 29 D.Lgs. n. 276/03, in particolare, per quanto in questa sede rileva, ha stabilito che in caso di mutamento della parte datoriale del rapporto di lavoro a seguito di cambio nella gestione dell'attività oggetto dell'appalto: “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
La predetta norma, com'è evidente, non fissa un generale obbligo di fonte legale all'acquisizione del personale da parte dell'appaltatore subentrante ma – facendo riferimento a preesistenti obblighi di tale tipo derivanti dalle previsioni del contratto collettivo nazionale o del singolo contratto d'appalto, oltre che della legge – afferma che l'indicata fattispecie relativa al contratto di appalto “non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”, escludendo perciò che trovino in ogni caso applicazione, a beneficio dei lavoratori, tutte quelle garanzie previste dalla norma del codice civile (riassunzione presso l'appaltatore subentrante alle medesime condizioni economiche e normative).
In molti CCNL di settore , e così anche in quello applicabile (ed applicato) al caso di specie,
è oggi presente una “clausola di protezione” (“clausola sociale” o “di riassunzione” o “di assorbimento” o “di salvaguardia sociale”) che obbliga l'appaltatore subentrante a rilevare il personale occupato dall'appaltatore uscente, perseguendo in tal modo la conservazione dei livelli occupazionali esistenti al termine dell'esecuzione del contratto stipulato tra il precedente appaltatore e il soggetto appaltante (pubblico o privato).
Negli appalti pubblici, l'obiettivo di salvaguardia dei livelli occupazionali viene attuato recependo l'obbligo di mantenimento dei rapporti lavorativi a carico del futuro aggiudicatario direttamente tra le clausole del bando di gara (in aderenza alla facoltà prevista, per le pubbliche amministrazioni dal Codice dei contratti pubblici, all'art. 69 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Con tale clausola viene introdotta una contrapposizione tra due specifici interessi, di tale portata da trovare entrambi rilievo nella Costituzione: da una parte la libertà di iniziativa economica riconosciuta ai privati;
dall'altra i fini sociali che alla prima sono contrapposti già nell'art. 41 della Carta Costituzionale.
Deve, dunque, concludersi nel senso che la condizione di occupare prioritariamente il personale già “inserito” nel precedente appalto è legittima ove non incida sulla libertà dell'imprenditore subentrante di decidere della propria organizzazione d'impresa e delle esigenze tecniche e di manodopera relative all'esecuzione dell'appalto: in tal modo la
“clausola sociale”, inserita nel bando di gara o nel relativo capitolato, risulta conforme alla normativa comunitaria (e alla relativa giurisprudenza) e coerente con la lettura costituzionalmente orientata della libertà di iniziativa economica privata sancita dall'art. 41
Cost.
Sostanzialmente, vi sono allo stato attuale due diverse possibilità di tutela dei lavoratori precedentemente occupati con l'appaltatore uscente, a seconda che il contratto collettivo contempli in capo alle imprese di settore un obbligo a gestire il cambio di appalto in un determinato modo o, piuttosto, preveda lo svolgersi di una procedura finalizzata a gestire il parziale o totale passaggio di lavoratori tra chi cessa la gestione dell'appalto e chi vi subentra.
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, come già innanzi adombrato, l'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente recita: “L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”. Nel caso di specie, come già affermato, emerge che possedesse, Parte_1
all'epoca del passaggio di cantiere, tutti i requisiti previsti dall'art. 6 CCNL. In particolare, egli risulta occupato da oltre 240 giorni presso il cantiere di Capua nell'ambito dell'appalto aggiudicato a Da tutto quanto premesso e precisato deriva la totale infondatezza CP_1
dell'eccezione della parte resistente secondo cui la clausola sociale non obbliga l'aggiudicatario ad assumere tutto il personale in carico all'appaltatore uscente né tantomeno ad applicare le medesime condizioni contrattuali, né infine, a riconoscere l'anzianità pregressa. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez.
Lav., Ord. n. 36724 del 25/11/2021), il dipendente dell'azienda cessata vanta un vero e proprio diritto all'assunzione, sia in base al tenore testuale dell'art. 6 co. 2, che fa riferimento ad un'assunzione ex novo senza periodo di prova, sia in base alla lettura complessiva della disposizione. In ogni caso dal tenore di detta norma deriva sicuramente un obbligo in capo alla subentrane nell'appalto di assumere il personale in possesso dei requisiti previsti nella clausola sociale.
Del tutto inconferente risulta poi il richiamo, da parte della società, alla comunicazione da da parte del Dott. , quale responsabile del Comando della Polizia Municipale di Per_1
Capua, con cui le precisava: “Appare opportuno, inoltre, far presente che nel corso del tempo sono state altresì formalizzate diffide relative al signor in merito alla sua appartenenza Parte_1 al cantiere di Capua che si allegano alla presente. In considerazione della gravità della questione, si diffida codesta società ad assumere in sede di passaggio di cantiere un numero di lavoratori superiore alle 45 unità sulla base del quale è stato determinato il costo del personale nel Progetto posto a base di gara… Conseguentemente questo Ente, sulla questione di che trattasi, rappresenta altresì che non si farà carico di qualsivoglia ulteriore costo rispetto a quanto cristallizzato negli atti di gara”, né rileva la precisazione da parte del Comune stesso che il personale cantierizzato sarebbe pari a 45 e non 46.
È evidente, infatti, che ciò che rileva, ai fini del passaggio di cantiere è quanto previsto dalla disposizione contrattuale, che prevede l'insorgenza del diritto all'assunzione in presenza degli elementi sopra indicati, dai quali esula l'eventuale difformità tra le unità effettivamente “cantierizzate” e quelle risultanti dagli atti di gara, che riguarda i rapporti tra l'ente committente e la società uscente, o tra le due società coinvolte nella procedura, e dunque non è oggetto di valutazione nell'ambito del presente procedimento. Non si comprende, pertanto, sulla scorta di quali dati e valutazioni il nella persona del CP_4 responsabile dei Vigili Urbani, avrebbe potuto procedere all'individuazione dei lavoratori con diritto all'assunzione alle dipendenze della resistente, escludendo il ricorrente.
La violazione di quanto pattuito tra il e la resistente può unicamente cagionare, CP_4 sussistendone i presupposti, un eventuale addebito di responsabilità per inadempimento a carico di uno dei contraenti, ma certamente non può incidere sulla posizione del lavoratore.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, in accoglimento ricorso, va dichiarato il diritto della ricorrente all'assunzione, ai sensi dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente, presso la CP_1
con il medesimo inquadramento e le medesime mansioni in precedenza svolte e, per
[...]
l'effetto, va ordinato alla società resistente di ripristinare la concreta funzionalità del rapporto di lavoro.
La società convenuta va, altresì, condannata al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, in misura pari alle retribuzioni maturate a far data dal 20.05.2024 - data della notifica del ricorso cautelare, che può valere come messa in mora e messa a disposizione delle energie lavorative sino alla effettiva costituzione del rapporto di lavoro, tenuto conto della retribuzione globale di fatto di cui all'ultima busta paga, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1
all'assunzione, ai sensi dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente, presso la con CP_1 il medesimo inquadramento e le medesime mansioni in precedenza svolte e, per l'effetto, ordina alla società resistente di ripristinare la concreta funzionalità del rapporto;
b) condanna la convenuta società al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, in misura pari alle retribuzioni maturate dal 20.05.2025, come in parte motiva specificato, sino alla effettiva costituzione del rapporto di lavoro, tenuto conto della retribuzione globale di fatto di cui all'ultima busta paga, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
c) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.100,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 30.06.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3176/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli avvocati Rosanna Papa e Parte_1
Francesco D'Ambrosio e con gli stessi elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c. con contestuale istanza cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c., premettendo di essere stato in precedenza inserito negli elenchi dei consorzi di bacino di cui alla L.R. n. 10/93, in qualità di addetto alle discariche e impianti RSU ex L. 608/96, e di essere stato assunto, in data 2.05.2014 da , deduceva di essere stato Controparte_2
inserito da quest'ultima, in data 18.03.2017, nell'organico necessario per l'espletamento del
Servizio di igiene ambientale presso il Comune di Capua e, quindi, di aver prestato da allora la propria attività lavorativa sempre presso il detto cantiere, con mansioni di ispettore ambientale inquadrato nel livello V par. A del CCNL Igiene Ambientale Fise –
Assoambiente.
Precisava inoltre che, a seguito del fallimento della , dichiarato dal Controparte_2
Tribunale di Benevento con sentenza n. 22/2020 del 24.06.2020 aveva continuato a lavorare presso il cantiere di Capua, essendo stato autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi dell'art. 104 legge fall. Successivamente, la Curatela fallimentare provvedeva ad avviare la procedura, ai sensi dell'art. 107 legge fallimentare, volta a concludere un fitto di ramo d'azienda, che prevedeva espressamente, da parte dell'affittuaria, l'assunzione diretta degli operai “cd. cantierizzati”, che presentassero cioè i requisiti di cui all'art. 6 CCNL citato, nonché il diritto di precedenza nelle assunzioni dei dodici mesi successivi dei lavoratori non rientranti nella procedura di trasferimento. Detta procedura vedeva dapprima, quale aggiudicataria, la alla quale poi veniva subito revocata detta aggiudicazione per Parte_2
inadempienze e individuata nella l'affittuaria del ramo d'azienda, che, CP_3
coerentemente con quanto previsto nel bando di gara, comunicava, in data 13.01.2022, che avrebbe garantito, all'esito della procedura di cui all'art. 47 L. n. 428/1990, “la continuità dei rapporti di lavoro di tutto il personale cd. “cantierizzato”, ovvero di quei lavoratori che hanno maturato il diritto alla conservazione del posto di lavoro ex art. 6 CCNL di categoria…”, in particolare, comunicando che detto personale sarebbe passato, ai sensi dell'art.2112 c.c., alle proprie dipendenze, e, quindi, alle stesse condizioni legali e contrattuali precedentemente godute. Di conseguenza il ricorrente veniva assunto dalla , a tempo indeterminato CP_3
full time, con le medesime mansioni di Ispettore ambientale liv. 5° A presso i cantieri di
Capua, Grazzanise e Santa Maria La Fossa e, dunque con le medesime mansioni espletate in precedenza per la presso il Cantiere di Capua. Controparte_2
Ebbene, ciò premesso, nonostante avesse svolto la propria attività lavorativa, dal lontano
2017, nell'ambito del servizio Igiene Ambientale presso il Comune di Capua, e dunque fosse in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 6 CCNL Fise Assombiente, non veniva assunto dalla resistente, subentrata nel Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti presso il
[...]
a seguito di gara indetta con bando del 19.06.2023, di cui risultava vincitrice ed CP_4
aggiudicataria la che, a sua volta, ha assegnava Controparte_5
l'esecuzione dell'appalto alla sua socia. CP_1 Deduceva, in particolare, che nel verbale del 20.12.2023, fissato per il passaggio di cantiere del personale addetto al Comune di Capua, la resistente dichiarava che non CP_1
avrebbe assunto il ricorrente perché “per aventi diritto (al passaggio di cantiere) CP_1 intende le unità, per numero e livelli. Previsti negli atti di gara (cd. platea storica) così come integrati dal progetto/offerta presentato dal con pec 20/12/2023 prot. 0029751 che si allega”. Controparte_4
Al riguardo l'istante deduceva che detta erronea decisione della dipendeva dalla CP_1
posizione altrettanto erronea del al riguardo, che invero si basava su dati vetusti e CP_4 assolutamente non più attuali, rilevando esclusivamente che in capo al ricorrente fossero ravvisabili i presupposti di cui al citato art. 6 e che fosse stato addetto nei 240 giorni antecedenti al passaggio di cantiere al servizio Igiene ambientale del Comune di Capua.
Precisava il ricorrente che la dedotta posizione erronea del che la società resistente CP_4
decideva di accettare al momento del passaggio di cantiere, veniva chiaramente espressa nella comunicazione, via pec del 20/12/2023, dunque contestualmente alla riunione per il passaggio di cantiere, da parte del Dott. , responsabile del Comando della Polizia Per_1
Municipale di Capua, indirizzata alla resistente, in cui si legge: “Appare opportuno, inoltre, far presente che nel corso del tempo sono state altresì formalizzate diffide relative al signor Parte_1 in merito alla sua appartenenza al cantiere di Capua che si allegano alla presente. In
[...] considerazione della gravità della questione, si diffida codesta società ad assumere in sede di passaggio di cantiere un numero di lavoratori superiore alle 45 unità sulla base del quale è stato determinato il costo del personale nel Progetto posto a base di gara… Conseguentemente questo Ente, sulla questione di che trattasi, rappresenta altresì che non si farà carico di qualsivoglia ulteriore costo rispetto a quanto cristallizzato negli atti di gara…”.
Concludeva, dunque, affermando di possedere i requisiti previsti dalla citata norma del
CCNL per il passaggio di cantiere, ovvero la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e l'effettiva assunzione alle dipendenze dell'impresa uscente per 240 giorni consecutivi, chiedendo all'adito Tribunale: “Accertato e dichiarato il diritto dell'istante al passaggio alle dipendenze della (C.F.: ), in persona CP_1 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t., con sede legale in Arcugnano (VI) alla Via Meucci 46 - cap 36057 (pec:
, ordini a quest'ultima di procedere ai sensi dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente Email_1 all'immediata assunzione del ricorrente ripristinando la funzionalità del rapporto di lavoro con decorrenza dal 20/12/2023 e adibizione presso il cantiere di Capua con l'inquadramento spettante e le mansioni precedentemente svolte. 2) Condanni la convenuta Società al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il mancato passaggio di cantiere, commisurato alle retribuzioni che avrebbe percepito sin dal 20/12/2023. Si rappresenta che la retribuzione utile ai fini del TFR, percepita dal ricorrente al momento della risoluzione del rapporto, era pari ad € 3.514,95 (retribuzione utile ai fini del TFR mensilità di dicembre 2023)”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, nella fase cautelare, si costituiva la società
in persona del legale rappresentante p.t., che, nel merito, con diverse CP_1
argomentazioni in fatto e in diritto, chiedeva il rigetto del ricorso.
Accolta la domanda cautelare, la causa veniva fissata l'udienza per la discussione nel merito.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, la causa è decisa con sentenza.
Ciò premesso, questo Giudice ritiene di dover confermare la decisione già adottata in sede cautelare con ordinanza del 24.10.2024 – che viene richiamata in questa sede – anche in assenza di ulteriori e nuove deduzioni rispetto alla questione sottesa.
Va, preliminarmente, disattesa la eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta.
Va infatti richiamato il condivisibile orientamento espresso dalla Suprema Corte di
Cassazione secondo il quale “Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere. Consegue che per le controversie promosse dal lavoratore che non venga successivamente assunto, competente a decidere è il giudice del lavoro individuato secondo i tre criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c., con riferimento al luogo di lavoro già costituito, stante il collegamento funzionale fra i due rapporti in questione” (in tal senso, cfr. Cass. n.
2152/2015).
Al riguardo va chiarito che la circostanza – più volte sottolineata dalla convenuta nella memoria difensiva – che il rapporto con la società uscente sia cessato non incide sulla regolamentazione della competenza territoriale.
Ed, infatti, ad avviso del Tribunale, ciò che distingue nettamente il caso in esame da quelli cui si riferiscono le pronunce di merito e di legittimità richiamate dalla difesa della società
(secondo le quali “con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro CP_1
ancora da costituire fra le parti …” dovrebbe farsi applicazione unicamente del “foro della sede dell'azienda”; v. Cass. sent. n. 21506/2013), è il fatto che, nel caso di specie, il rapporto di lavoro precedentemente instaurato con l'azienda “uscente” si configura come “presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto”; con l'indubbia conseguenza che in relazione alle controversie promosse dal lavoratore che non venga assunto dall'azienda “subentrante” nell'appalto, per continuare a rendere la prestazione sul cantiere cui era addetto al momento dell'aggiudicazione della gara,
“competente a decidere è il giudice del lavoro individuato secondo i tre criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c., con riferimento al luogo di lavoro già costituito, stante il collegamento funzionale fra i due rapporti in questione” (cfr. Cass. ord. 2-12-2020, n.27565;
Cass. n. 2152/2015; Cass. 10697/2015), sì da consentire la celebrazione del processo nel luogo più prossimo allo svolgimento del rapporto di lavoro, conformemente alla ratio della richiamata previsione normativa.
Il ricorso merita, pertanto, accoglimento.
Orbene, ai fini della decisione della controversia in esame, volta al riconoscimento, in favore dell'istante, del diritto al c.d. passaggio di cantiere, appare opportuno premettere che, com'è noto, con il D.lgs. n. 276/2003 il legislatore ha inciso anche su istituti che in precedenza erano disciplinati in primo luogo dal codice civile, e tra questi sul contratto di appalto.
L'art 29 D.Lgs. n. 276/03, in particolare, per quanto in questa sede rileva, ha stabilito che in caso di mutamento della parte datoriale del rapporto di lavoro a seguito di cambio nella gestione dell'attività oggetto dell'appalto: “L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”.
La predetta norma, com'è evidente, non fissa un generale obbligo di fonte legale all'acquisizione del personale da parte dell'appaltatore subentrante ma – facendo riferimento a preesistenti obblighi di tale tipo derivanti dalle previsioni del contratto collettivo nazionale o del singolo contratto d'appalto, oltre che della legge – afferma che l'indicata fattispecie relativa al contratto di appalto “non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda”, escludendo perciò che trovino in ogni caso applicazione, a beneficio dei lavoratori, tutte quelle garanzie previste dalla norma del codice civile (riassunzione presso l'appaltatore subentrante alle medesime condizioni economiche e normative).
In molti CCNL di settore , e così anche in quello applicabile (ed applicato) al caso di specie,
è oggi presente una “clausola di protezione” (“clausola sociale” o “di riassunzione” o “di assorbimento” o “di salvaguardia sociale”) che obbliga l'appaltatore subentrante a rilevare il personale occupato dall'appaltatore uscente, perseguendo in tal modo la conservazione dei livelli occupazionali esistenti al termine dell'esecuzione del contratto stipulato tra il precedente appaltatore e il soggetto appaltante (pubblico o privato).
Negli appalti pubblici, l'obiettivo di salvaguardia dei livelli occupazionali viene attuato recependo l'obbligo di mantenimento dei rapporti lavorativi a carico del futuro aggiudicatario direttamente tra le clausole del bando di gara (in aderenza alla facoltà prevista, per le pubbliche amministrazioni dal Codice dei contratti pubblici, all'art. 69 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Con tale clausola viene introdotta una contrapposizione tra due specifici interessi, di tale portata da trovare entrambi rilievo nella Costituzione: da una parte la libertà di iniziativa economica riconosciuta ai privati;
dall'altra i fini sociali che alla prima sono contrapposti già nell'art. 41 della Carta Costituzionale.
Deve, dunque, concludersi nel senso che la condizione di occupare prioritariamente il personale già “inserito” nel precedente appalto è legittima ove non incida sulla libertà dell'imprenditore subentrante di decidere della propria organizzazione d'impresa e delle esigenze tecniche e di manodopera relative all'esecuzione dell'appalto: in tal modo la
“clausola sociale”, inserita nel bando di gara o nel relativo capitolato, risulta conforme alla normativa comunitaria (e alla relativa giurisprudenza) e coerente con la lettura costituzionalmente orientata della libertà di iniziativa economica privata sancita dall'art. 41
Cost.
Sostanzialmente, vi sono allo stato attuale due diverse possibilità di tutela dei lavoratori precedentemente occupati con l'appaltatore uscente, a seconda che il contratto collettivo contempli in capo alle imprese di settore un obbligo a gestire il cambio di appalto in un determinato modo o, piuttosto, preveda lo svolgersi di una procedura finalizzata a gestire il parziale o totale passaggio di lavoratori tra chi cessa la gestione dell'appalto e chi vi subentra.
Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, come già innanzi adombrato, l'art. 6 del CCNL Fise Assoambiente recita: “L'impresa subentrante assume ex novo, con passaggio diretto, dal giorno iniziale della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento, il quale, alla scadenza effettiva del contratto di appalto, risulti in forza presso l'azienda cessante per l'intero periodo di 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione”. Nel caso di specie, come già affermato, emerge che possedesse, Parte_1
all'epoca del passaggio di cantiere, tutti i requisiti previsti dall'art. 6 CCNL. In particolare, egli risulta occupato da oltre 240 giorni presso il cantiere di Capua nell'ambito dell'appalto aggiudicato a Da tutto quanto premesso e precisato deriva la totale infondatezza CP_1
dell'eccezione della parte resistente secondo cui la clausola sociale non obbliga l'aggiudicatario ad assumere tutto il personale in carico all'appaltatore uscente né tantomeno ad applicare le medesime condizioni contrattuali, né infine, a riconoscere l'anzianità pregressa. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez.
Lav., Ord. n. 36724 del 25/11/2021), il dipendente dell'azienda cessata vanta un vero e proprio diritto all'assunzione, sia in base al tenore testuale dell'art. 6 co. 2, che fa riferimento ad un'assunzione ex novo senza periodo di prova, sia in base alla lettura complessiva della disposizione. In ogni caso dal tenore di detta norma deriva sicuramente un obbligo in capo alla subentrane nell'appalto di assumere il personale in possesso dei requisiti previsti nella clausola sociale.
Del tutto inconferente risulta poi il richiamo, da parte della società, alla comunicazione da da parte del Dott. , quale responsabile del Comando della Polizia Municipale di Per_1
Capua, con cui le precisava: “Appare opportuno, inoltre, far presente che nel corso del tempo sono state altresì formalizzate diffide relative al signor in merito alla sua appartenenza Parte_1 al cantiere di Capua che si allegano alla presente. In considerazione della gravità della questione, si diffida codesta società ad assumere in sede di passaggio di cantiere un numero di lavoratori superiore alle 45 unità sulla base del quale è stato determinato il costo del personale nel Progetto posto a base di gara… Conseguentemente questo Ente, sulla questione di che trattasi, rappresenta altresì che non si farà carico di qualsivoglia ulteriore costo rispetto a quanto cristallizzato negli atti di gara”, né rileva la precisazione da parte del Comune stesso che il personale cantierizzato sarebbe pari a 45 e non 46.
È evidente, infatti, che ciò che rileva, ai fini del passaggio di cantiere è quanto previsto dalla disposizione contrattuale, che prevede l'insorgenza del diritto all'assunzione in presenza degli elementi sopra indicati, dai quali esula l'eventuale difformità tra le unità effettivamente “cantierizzate” e quelle risultanti dagli atti di gara, che riguarda i rapporti tra l'ente committente e la società uscente, o tra le due società coinvolte nella procedura, e dunque non è oggetto di valutazione nell'ambito del presente procedimento. Non si comprende, pertanto, sulla scorta di quali dati e valutazioni il nella persona del CP_4 responsabile dei Vigili Urbani, avrebbe potuto procedere all'individuazione dei lavoratori con diritto all'assunzione alle dipendenze della resistente, escludendo il ricorrente.
La violazione di quanto pattuito tra il e la resistente può unicamente cagionare, CP_4 sussistendone i presupposti, un eventuale addebito di responsabilità per inadempimento a carico di uno dei contraenti, ma certamente non può incidere sulla posizione del lavoratore.
Alla luce di tutte le considerazioni svolte, in accoglimento ricorso, va dichiarato il diritto della ricorrente all'assunzione, ai sensi dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente, presso la CP_1
con il medesimo inquadramento e le medesime mansioni in precedenza svolte e, per
[...]
l'effetto, va ordinato alla società resistente di ripristinare la concreta funzionalità del rapporto di lavoro.
La società convenuta va, altresì, condannata al risarcimento del danno, in favore della ricorrente, in misura pari alle retribuzioni maturate a far data dal 20.05.2024 - data della notifica del ricorso cautelare, che può valere come messa in mora e messa a disposizione delle energie lavorative sino alla effettiva costituzione del rapporto di lavoro, tenuto conto della retribuzione globale di fatto di cui all'ultima busta paga, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1
all'assunzione, ai sensi dell'art. 6 CCNL Fise Assoambiente, presso la con CP_1 il medesimo inquadramento e le medesime mansioni in precedenza svolte e, per l'effetto, ordina alla società resistente di ripristinare la concreta funzionalità del rapporto;
b) condanna la convenuta società al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, in misura pari alle retribuzioni maturate dal 20.05.2025, come in parte motiva specificato, sino alla effettiva costituzione del rapporto di lavoro, tenuto conto della retribuzione globale di fatto di cui all'ultima busta paga, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al saldo;
c) condanna la in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle CP_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 4.100,00 oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con attribuzione.
S. Maria C.V., 30.06.2025 La Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico