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Sentenza 1 ottobre 2024
Sentenza 1 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 01/10/2024, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro verbale della causa n. r.g. 747 2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 01/10/2024 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BOMACINO DANIELE il quale insiste per la compensazione delle spese di lite e per l'avv. D'AMORE in sostituzione dell'avv. DE TULLIO CP_1
LUISA il quale chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese
IL GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo VALENZA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 747 2023 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_2 C.F._1
Telematico con l'avv. BOMBACINO DANIELE ( ), dal quale C.F._2
è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliato in C/O AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE I.N.A.I.L. 67100 L'AQUILA con l'avv. DE TULLIO LUISA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4.9.2023 parte ricorrente assumeva di aver inoltrato all' due domande per il riconoscimento delle malattie professionali CP_1
consistenti in “Ipoacusia” e “gonartrosi e calcificazione tendine rotuleo”; lamentava che la domanda e i successivi ricorsi amministrativi venivano respinti.
- 2 - Tanto premesso, la parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di
Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita per il danno biologico derivante dalle malattie professionali addotte nella misura complessiva del 30%, 0vvero nell'altra accertata in corso di causa.
In particolare, la parte ricorrente affermava che le suddette patologie fossero riconducibili all'esercizio dell'attività lavorativa svolta quale operaio asfaltista e autista di macchine per oltre 30 anni.
Escussi alcuni testimoni ed acquisita una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
I testi escussi hanno confermato che il ricorrente ha lavorato quale asfaltista per circa
30 anni con orario di lavoro anche di 12 ore al giorno.
I testi hanno inoltre confermato che il ricorrente si occupava del trasporto di mezzi pesanti, sollevava trapani ed altri attrezzi rumorosi ed effettuava il carico e lo scarico di materiali vari sottoponendo a notevoli sforzi le ginocchia.
Infine i testi hanno confermato anche che il ricorrente lamenta dolori e problemi all'udito.
Il consulente tecnico d'ufficio, Dott. ha ritenuto che il Sig. Persona_1 Pt_1
risulti - in termini di elevata probabilità - affetto dalle malattie professionali:
1. ipoacusia bilaterale di tipo misto a prevalenza neurosensoriale di grado moderato Per quanto concerne la valutazione complessiva questa può essere quantificata, applicando la formula matematica, attualmente nella misura del 05% (cinque per cento) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
Il ricorrente da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi un diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
- 3 - Le spese di lite, atteso che è stata comunque accertata l'esistenza della malattia professionale denunciata pur con un'invalidità inferiore ai limiti richiesti per l'indennizzo, possono essere compensate nella misura del 50% mentre per il residuo sono poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- condanna, la parte ricorrente al pagamento in favore dell' , del 50% delle spese CP_1
di lite liquidate per la quota in €. 1.300,00 oltre accessori di legge;
compensa il residuo
50% delle spese di lite;
- pone le spese di C.T.U. a carico del ricorrente.
Avezzano, 1.10.2024
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza
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