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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 07/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3171/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3171/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Codispoti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del difensore sito in Locri (RC), via Marconi n. 221 come da procura in atti ricorrente
CONTRO
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_2
dello Stato di GG AB (C.F. , presso i cui uffici, in Via del P.IVA_2
Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato resistente
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex L.
107/2015.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/11/2024, deduceva: - di essere Parte_1
docente precaria di scuola secondaria di II grado, iscritta nelle Graduatorie Provinciali di
Supplenza (GPS), attualmente in servizio presso il Polo Tecn. Prof. “Marconi-IPSIA-
Zanotti” - Siderno, in virtù di contratto a tempo determinato con decorrenza dal
09/09/2024 e scadenza il 31/08/2025; - di aver in precedenza prestato servizio sempre alle dipendenze del , in qualità di docente in forza di contratti a Controparte_1
tempo determinato per le seguenti annualità: a.s. 2020/21 contratto dal 18/01/2021 fino al termine delle attività didattiche presso l'I.S G. Marconi – Siderno;
a.s. 2021/22 contratto dal 16/10/2021 al 30/06/2022 presso l'I.P.S.S.A.R Dea Persefone – Locri;
a.s.
2022/23 contratto dal 12/01/2022 al 30/06/2023 presso l'I.T.I. “ Maria Milano” –
Polistena; a.s. 2023/24 contratto dal 19/09/2023 al 30/06/2024 presso il Liceo Scientifico
“Zaleuco” Locri;
- che per i periodi su indicati non gli veniva riconosciuta la cd. carta docente finalizzata all'acquisto dei beni e servizi formativi di importo pari ad euro 500,00 annui prevista dalla L. 107/2015; - che ciò si poneva in contrasto col principio di non discriminazione e di non disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili;
- che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 4 ottobre 2023 ha riconosciuto il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 cd carta docente anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino a 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
- che in data CP_1
21/10/2024 diffidava il resistente a provvedere al riconoscimento del diritto CP_1 alla percezione del beneficio economico di € 500,00 previsto dalla legge 107/2015, senza tuttavia ottenerne riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «.. previa disapplicazione, ove occorra, degli atti richiamati in narrativa, disciplinanti la carta del docente, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd.
Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt.
3, 35 e 97 Cost ed ai principi comunitari sopra delineati:
1- Accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa alla percezione beneficio economico previsto dalla Parte_1
l. 107/2015 e, per l'effetto condannare il resistente a mettere a disposizione CP_1
della ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, con specifico riferimento ai servizi resi dalla ricorrente in virtù dei sopraindicati contratti a tempo determinato, o, in alternativa, condannare il predetto
al pagamento in favore della ricorrente per gli anni scolastici, 2020/21, CP_1
2021/22 , 2022/23, 2023/24 e 2024/25 dell'importo di € 2.500,00, oltre accessori come per legge, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015. 3-
Condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante al pagamento delle spese e competenze del Controparte_3
presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
eccependo: - l'inammissibilità di domande dirette ad ottenere il pagamento
[...]
di somme di denaro a titolo di bonus docente avuto riguardo alla destinazione vincolata del beneficio;
- l'inammissibilità delle domande dirette ad ottenere l'accertamento del diritto al bonus in assenza dei presupposti di fatto e temporali previsti dalla relativa normativa;
- l'inammissibilità e infondatezza della richiesta risarcitoria per mancata prova del danno e del suo ammontare.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 10.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la carta Parte_1 docente di cui all'art. 1 L. 107/2015, per il periodo in cui ha svolto servizio quale docente precaria.
Nel caso di specie è documentalmente provato che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, con i seguenti contratti a tempo determinato;
contratti di lavoro prodotti in atti:
1. Per l'a.s. 2020/21 contratti dal 18/01/2021 fino al termine delle attività didattiche presso I.S G. Marconi – Siderno;
2. Per l'a.s. 2021/22 contratti dal 16/10/2021 al
30/06/2022 presso l'I.P.S.S.A.R Dea Persefone – Locri;
3. Per l'a.s. 2022/23 contratto dal 12/01/2022 al 30/06/2023 presso l'I.T.I. “Maria Milano” – Polistena;
4. Per l'a.s.
2023/24 contratto dal 19/09/2023 al 30/06/2024 presso il Liceo Scientifico “Zaleuco”
Locri; 5. Per l'a.s. 2024/25 contratto dal 09/09/2024 al 31/08/2025 presso il Polo Tecn.
Prof. “Marconi-IPSIA- Zanotti” -Siderno.
Considerato l'oggetto di causa, occorre richiamare innanzitutto l'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015 in base al quale: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121» e in attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M.
23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia
a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
La suddetta limitazione soggettiva ha trovato conferma anche nel D.P.C.M. del 28 novembre 2016.
L'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, invece non prevede alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento
e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale
o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dall'esame delle suddette disposizioni si evince che i docenti con contratto a tempo determinato non rientrano tra i beneficiari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
esclusione che la ricorrente deduce come discriminatoria in quanto che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (v. sul punto Consiglio di Stato, n. 1842 del
16.03.2022). Al fine di valutare compiutamente le doglianze di parte ricorrente occorre tenere conto anche del diritto sovranazionale, in particolare di quello europeo, con l'ordinanza del
18/05/2022, causa C-450/2021, la Corte di Giustizia ha infatti evidenziato che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità
è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. CP_1
Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha quindi affermato che: “la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro ….. deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sul punto occorre peraltro sottolineare che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione e sono vincolanti per i giudici nazionali (v. Cass. 8.02.2016, n. 2468). Ancora più recentemente è intervenuta sulla questione la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961/2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, in particolare, la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) la Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) ai docenti CP_1
di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Fermo quanto sopra, nel caso in esame è documentalmente riscontrato che la ricorrente abbia prestato servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/21,
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e la parte ha dedotto di non avere fruito, per le predette annualità, della Carta elettronica del docente.
Con la sentenza 29961/2023, la Corte di Cassazione ha ritenuto la posizione dei docenti precari equiparabile a quella dei docenti di ruolo, laddove assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche, con conseguente spettanza della carta anche a favore di tali ultimi docenti, in ossequio al principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
Le considerazioni che precedono, pertanto, comportano il parziale accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli a.s. 2021/2022 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo CP_1 complessivo di € 1.000,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
La domanda va respinta invece con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, e
2022/2023, atteso il carattere spiccatamente frammentario dell'attività svolta;
attività che in nessuna delle annualità scolastiche indicate è risultata ricompresa nell'arco temporale delineato anche nella sopra richiamata pronuncia della Suprema Corte: “1) la Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 …”.
La domanda di parte ricorrente, inoltre, non può trovare accoglimento con riferimento all'a.s. 2024/2025 ancora in corso di svolgimento, in considerazione di quanto previsto e modificato dalla legge di bilancio 2025 (l. 207/2024), art. 1 comma 572, in base al quale lo strumento formativo in questione spetta in via strutturale anche ai docenti precari con incarichi annuali sino al 31 agosto, circostanza che ricorre nel caso di specie.
La ricorrente, pertanto, con riferimento all'a.s. 2024/2025 dovrà, presentare richiesta del bonus carta docente nelle forme e nei modi che saranno specificati nel corrispondente decreto ministeriale. Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio deve ritenersi assorbito.
Si evidenzia infine che in base ai documenti allegati (contratto a tempo determinato dal
09/09/2024 al 31/08/2025), la ricorrente risulta ancora all'interno del sistema delle docenze scolastiche.
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 55/2014 e succ. modif., dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di (C.F. ) di percepire Parte_1 C.F._1 il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015;
- condanna il , in persona del ad attribuire Controparte_1 CP_5
a , per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, la Carta Parte_1 elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del L.R.P.T., al Controparte_1
pagamento, a favore di , delle spese processuali, liquidate in Parte_1
complessivi € 258,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA, se dovute come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente che si dichiara antistatario.
Locri, 07.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
N.R.G. 3171/2024
Il Giudice dott.ssa Francesca Caselli;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127-bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3171/2024 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Andrea Codispoti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del difensore sito in Locri (RC), via Marconi n. 221 come da procura in atti ricorrente
CONTRO
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale CP_2
dello Stato di GG AB (C.F. , presso i cui uffici, in Via del P.IVA_2
Plebiscito n. 15, è ex lege domiciliato resistente
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex L.
107/2015.
Conclusioni delle parti: come in atti e nelle note di trattazione depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 06/11/2024, deduceva: - di essere Parte_1
docente precaria di scuola secondaria di II grado, iscritta nelle Graduatorie Provinciali di
Supplenza (GPS), attualmente in servizio presso il Polo Tecn. Prof. “Marconi-IPSIA-
Zanotti” - Siderno, in virtù di contratto a tempo determinato con decorrenza dal
09/09/2024 e scadenza il 31/08/2025; - di aver in precedenza prestato servizio sempre alle dipendenze del , in qualità di docente in forza di contratti a Controparte_1
tempo determinato per le seguenti annualità: a.s. 2020/21 contratto dal 18/01/2021 fino al termine delle attività didattiche presso l'I.S G. Marconi – Siderno;
a.s. 2021/22 contratto dal 16/10/2021 al 30/06/2022 presso l'I.P.S.S.A.R Dea Persefone – Locri;
a.s.
2022/23 contratto dal 12/01/2022 al 30/06/2023 presso l'I.T.I. “ Maria Milano” –
Polistena; a.s. 2023/24 contratto dal 19/09/2023 al 30/06/2024 presso il Liceo Scientifico
“Zaleuco” Locri;
- che per i periodi su indicati non gli veniva riconosciuta la cd. carta docente finalizzata all'acquisto dei beni e servizi formativi di importo pari ad euro 500,00 annui prevista dalla L. 107/2015; - che ciò si poneva in contrasto col principio di non discriminazione e di non disparità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili;
- che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29961 del 4 ottobre 2023 ha riconosciuto il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 cd carta docente anche ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino a 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
- che in data CP_1
21/10/2024 diffidava il resistente a provvedere al riconoscimento del diritto CP_1 alla percezione del beneficio economico di € 500,00 previsto dalla legge 107/2015, senza tuttavia ottenerne riscontro.
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «.. previa disapplicazione, ove occorra, degli atti richiamati in narrativa, disciplinanti la carta del docente, nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della cd.
Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt.
3, 35 e 97 Cost ed ai principi comunitari sopra delineati:
1- Accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa alla percezione beneficio economico previsto dalla Parte_1
l. 107/2015 e, per l'effetto condannare il resistente a mettere a disposizione CP_1
della ricorrente detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, con specifico riferimento ai servizi resi dalla ricorrente in virtù dei sopraindicati contratti a tempo determinato, o, in alternativa, condannare il predetto
al pagamento in favore della ricorrente per gli anni scolastici, 2020/21, CP_1
2021/22 , 2022/23, 2023/24 e 2024/25 dell'importo di € 2.500,00, oltre accessori come per legge, per le finalità di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107 del 2015. 3-
Condannare il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante al pagamento delle spese e competenze del Controparte_3
presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Controparte_1
eccependo: - l'inammissibilità di domande dirette ad ottenere il pagamento
[...]
di somme di denaro a titolo di bonus docente avuto riguardo alla destinazione vincolata del beneficio;
- l'inammissibilità delle domande dirette ad ottenere l'accertamento del diritto al bonus in assenza dei presupposti di fatto e temporali previsti dalla relativa normativa;
- l'inammissibilità e infondatezza della richiesta risarcitoria per mancata prova del danno e del suo ammontare.
Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita documentalmente.
Con provvedimento del 10.11.2024 è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter comma 2 c.p.c., alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
* * *
agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la carta Parte_1 docente di cui all'art. 1 L. 107/2015, per il periodo in cui ha svolto servizio quale docente precaria.
Nel caso di specie è documentalmente provato che la ricorrente abbia svolto attività di docenza, con i seguenti contratti a tempo determinato;
contratti di lavoro prodotti in atti:
1. Per l'a.s. 2020/21 contratti dal 18/01/2021 fino al termine delle attività didattiche presso I.S G. Marconi – Siderno;
2. Per l'a.s. 2021/22 contratti dal 16/10/2021 al
30/06/2022 presso l'I.P.S.S.A.R Dea Persefone – Locri;
3. Per l'a.s. 2022/23 contratto dal 12/01/2022 al 30/06/2023 presso l'I.T.I. “Maria Milano” – Polistena;
4. Per l'a.s.
2023/24 contratto dal 19/09/2023 al 30/06/2024 presso il Liceo Scientifico “Zaleuco”
Locri; 5. Per l'a.s. 2024/25 contratto dal 09/09/2024 al 31/08/2025 presso il Polo Tecn.
Prof. “Marconi-IPSIA- Zanotti” -Siderno.
Considerato l'oggetto di causa, occorre richiamare innanzitutto l'art. 1, comma 121, della
L. n. 107/2015 in base al quale: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_4
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121» e in attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del D.P.C.M.
23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia
a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione
e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
La suddetta limitazione soggettiva ha trovato conferma anche nel D.P.C.M. del 28 novembre 2016.
L'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, invece non prevede alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo: “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento
e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale
o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dall'esame delle suddette disposizioni si evince che i docenti con contratto a tempo determinato non rientrano tra i beneficiari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
esclusione che la ricorrente deduce come discriminatoria in quanto che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (v. sul punto Consiglio di Stato, n. 1842 del
16.03.2022). Al fine di valutare compiutamente le doglianze di parte ricorrente occorre tenere conto anche del diritto sovranazionale, in particolare di quello europeo, con l'ordinanza del
18/05/2022, causa C-450/2021, la Corte di Giustizia ha infatti evidenziato che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità
è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, CP_1
dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. CP_1
Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”.
Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha quindi affermato che: “la clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro ….. deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per
l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sul punto occorre peraltro sottolineare che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione e sono vincolanti per i giudici nazionali (v. Cass. 8.02.2016, n. 2468). Ancora più recentemente è intervenuta sulla questione la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961/2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, in particolare, la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) la Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) ai docenti CP_1
di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Fermo quanto sopra, nel caso in esame è documentalmente riscontrato che la ricorrente abbia prestato servizio quale docente a tempo determinato negli anni scolastici 2020/21,
2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25 e la parte ha dedotto di non avere fruito, per le predette annualità, della Carta elettronica del docente.
Con la sentenza 29961/2023, la Corte di Cassazione ha ritenuto la posizione dei docenti precari equiparabile a quella dei docenti di ruolo, laddove assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche, con conseguente spettanza della carta anche a favore di tali ultimi docenti, in ossequio al principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro.
Le considerazioni che precedono, pertanto, comportano il parziale accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui per gli a.s. 2021/2022 e 2023/2024, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo CP_1 complessivo di € 1.000,00, tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
La domanda va respinta invece con riferimento agli anni scolastici 2020/2021, e
2022/2023, atteso il carattere spiccatamente frammentario dell'attività svolta;
attività che in nessuna delle annualità scolastiche indicate è risultata ricompresa nell'arco temporale delineato anche nella sopra richiamata pronuncia della Suprema Corte: “1) la Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 …”.
La domanda di parte ricorrente, inoltre, non può trovare accoglimento con riferimento all'a.s. 2024/2025 ancora in corso di svolgimento, in considerazione di quanto previsto e modificato dalla legge di bilancio 2025 (l. 207/2024), art. 1 comma 572, in base al quale lo strumento formativo in questione spetta in via strutturale anche ai docenti precari con incarichi annuali sino al 31 agosto, circostanza che ricorre nel caso di specie.
La ricorrente, pertanto, con riferimento all'a.s. 2024/2025 dovrà, presentare richiesta del bonus carta docente nelle forme e nei modi che saranno specificati nel corrispondente decreto ministeriale. Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio deve ritenersi assorbito.
Si evidenzia infine che in base ai documenti allegati (contratto a tempo determinato dal
09/09/2024 al 31/08/2025), la ricorrente risulta ancora all'interno del sistema delle docenze scolastiche.
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 55/2014 e succ. modif., dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara il diritto di (C.F. ) di percepire Parte_1 C.F._1 il beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015;
- condanna il , in persona del ad attribuire Controparte_1 CP_5
a , per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, la Carta Parte_1 elettronica del docente dell'importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del L.R.P.T., al Controparte_1
pagamento, a favore di , delle spese processuali, liquidate in Parte_1
complessivi € 258,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e CPA, se dovute come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente che si dichiara antistatario.
Locri, 07.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli