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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 12/06/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MACERATA
Verbale di udienza del 12 giugno 2025 e contestuale sentenza
Innanzi al Giudice, dott. Quirino Caturano, è comparso l'avv. Pantaleoni, il quale richiama i nuclei difensivi del ricorso e così discute la causa.
Il Giudice dà lettura della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 12 giugno 2025, previa discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa n. 376/2024 R.G.C vertente
TRA
( ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ); ( ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( e
[...] C.F._4 Parte_5
( tutti rappresentati e difesi dall'avv. Diomede Pantaleoni ed elettivamente C.F._5
domiciliati presso il suo studio sito a Macerata in via Carducci n. 67, come da atti di investitura prodotti,
RICORRENTI
E
(C.F. E l' Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_2
p.t.,
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti.
Può quindi essere accolto il ricorso depositato in data 18 aprile 2024, con il quale i ricorrenti indicati nella parte espositiva rivendicavano l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del
1 13 luglio 2015, per ciascun anno in cui avevano prestato servizio annuale di insegnamento in favore del che aveva loro negato detto beneficio in quanto assunti a Controparte_1
tempo determinato.
In particolare:
- , dipendente del , in qualità di insegnante presso Parte_1 Controparte_1
l'Istituto Professionale Industria e Artigianato “R. Frau” di Sarnano per gli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, presso l'Istituto Tecnico Industriale “E. Divini” di San Severino arche e il
Liceo Classico “G. Leopardi” di Macerata per l'a.s. 2022/2023 e presso l'Istituto Professionale per i
Servizi Alberghieri “G. Varnelli” di Cingoli per l'a.s. 2023/2024, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.500,00 pari a 5 annualità del beneficio;
- , dipendente del , in qualità di insegnante presso il Liceo Parte_2 Controparte_1
Classico “G. Leopardi” di Recanati per l'a.s. 2020/2021 e presso l'Istituto Superiore “G. Garibaldi” di Macerata per l'a.s. 2021/2022, rivendicava l'assegnazione della somma di € 1.000,00 pari a 2 annualità del beneficio;
- , dipendente del , in qualità di insegnante presso l'Istituto Parte_3 Controparte_1
Superiore “C. Varano” e presso il Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati per l'a.s. 2019/2020, presso l'Istituto Superiore “L. da Vinci” di Civitanova Marche per gli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023
e 2023/2024 e presso la l'Istituto Superiore “padre M. Ricci” di Macerata per l'a.s. 2021/2022, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.500,00 pari a 5 annualità del beneficio;
- dipendente del , in qualità di insegnante ed Parte_4 Controparte_1 insegnante di sostegno presso la scuola dell'infanzia “P. Tacchi venturi” di San Severino Marche per gli aa.ss. 2019/2020 e 2021/2022 e in qualità di insegnante presso la medesima scuola per l'a.s.
2020/2021; nonché in qualità di insegnante di sostegno presso la scuola dell'infanzia “Don G.
Bosco” di Tolentino per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.500,00 pari a 5 annualità del beneficio;
- dipendente del , in qualità di insegnante presso Parte_5 Controparte_1
l'Istituto Professionale Industria e Artigianato “Don Pecognoni” di Matelica negli aa.ss. 2018/2019,
2020/2021 e 2022/2023, in qualità di insegnante di sostegno presso l'Istituto Superiore “V.
Bonifazi” di Civitanova Marche nell'a.s. 2019/2020, in qualità di insegnante di sostengo presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “G. Varnelli” di Cingoli per l'a.s. 2021/2022 e in qualità di insegnante presso il medesimo istituto per l'a.s. 2023/2024, rivendicava l'assegnazione della somma di € 3.000,00 pari a 6 annualità del beneficio;
Le domande sono fondate.
2 Anzitutto, si dà atto che le parti ricorrenti, come dedotto, sono attualmente in servizio presso il convenuto. CP_1
Gli elementi documentali prodotti dai ricorrenti tra i quali l'attestazione stato di servizio provano loro assunzione, ciascuno per le annualità richieste di contratti a termine fino alla fine di ogni anno scolastico in cui hanno prestato servizio.
Sul conseguente diritto dei ricorrenti ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui sono stati assunti con contratto a termine, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente.
Poiché il legislatore ha inteso destinare il beneficio ai soli insegnanti di ruolo, prevedendone la misura annua in euro 500,00 per ciascun anno scolastico, si condivide l'orientamento della
Cassazione che su tale distinzione tra personale di ruolo e personale non di ruolo sul piano lavoristico si intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a temine.
A sua volta, la Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta
Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato, in quanto si tratta di un beneficio che attiene al rapporto di lavoro del singolo docente e quindi va considerato sotto sotto il profilo della cura della parità di trattamento dei dipendenti.
La Suprema Corte ritiene quindi evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, proprio sotto l'aspetto della parità di trattamento, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura intesa come didattica “annua” come nei contratti dei ricorrenti.
Ne consegue che nelle ipotesi di didattica annua il beneficio formativo in questione non può essere sottratto ai docenti precari che svolgono una prestazione lavorativa pienamente comparabile e che quindi devono ricevere analogo trattamento.
Secondo l'insegnamento contenuto nella citata sentenza 29961 del 2023 per “didattica annua”, quindi per individuare i docenti precari che non devono subire discriminazione del beneficio della
Carta Docenti, si deve prendere in considerazione l'art. 4 della L. 124 del 1999, che individua come supplenze annuali quelle conferite entro la data del 31 dicembre e che rimango fino al termine
3 dell'anno scolastico in quanto si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Nello specifico, il comma 1 del citato art. 4 prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto,
n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il successivo comma 2 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
Su tale contesto normativo la Corte di Cassazione spiega che l'art. 1, co. 121 cit. è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro: “È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, DO , quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in Per_1
ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno
1984, n. 170).”
4 Va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass.
29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolasti in cui sono stati assunti con contratti a termine almeno entro il 31 dicembre di ciascun anno fino alla fine dell'anno scolastico in corso.
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore degli attuali ricorrenti, con le CP_1
modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 2.500,00 per , € Parte_1
1.000,00 per , € 2.500,00 per , € 2.500,00 per Parte_2 Parte_3 Parte_4 ed € 3.000,00 per quale contributo alla loro formazione professionale. Persona_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del procuratore anticipatario, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 376/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) dichiara la contumacia del e dell' Controparte_3 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
[...]
2) accertato il diritto del ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_1
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del CP_1 medesimo della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, Co L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.500,00, in relazione agli aa. dal
2019/2020 al 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
5 3) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_2
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore della CP_1 medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 1.000,00, in relazione agli aa. ss. 2020/2021 e
2021/2022, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
4) accertato il diritto del ricorrente disapplicata la normativa in contrasto con Parte_3
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del CP_1 medesimo della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, Co L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.500,00, in relazione agli aa. dal
2019/2020 al 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
5) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in Parte_4 contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in CP_1 favore della medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, Co comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.500,00, in relazione agli aa. dal 2019/2020 al e 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
6) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in Parte_5 contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in CP_1 favore della medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, Co comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 3.000,00, in relazione agli aa. dal 2018/2019 al 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
7) condanna in solido i resistenti al pagamento in favore delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.529,60 per compenso professionale, euro 118,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Macerata, 12 giugno 2025
Il Giudice
6
Verbale di udienza del 12 giugno 2025 e contestuale sentenza
Innanzi al Giudice, dott. Quirino Caturano, è comparso l'avv. Pantaleoni, il quale richiama i nuclei difensivi del ricorso e così discute la causa.
Il Giudice dà lettura della sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 12 giugno 2025, previa discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa n. 376/2024 R.G.C vertente
TRA
( ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ); ( ); C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
( e
[...] C.F._4 Parte_5
( tutti rappresentati e difesi dall'avv. Diomede Pantaleoni ed elettivamente C.F._5
domiciliati presso il suo studio sito a Macerata in via Carducci n. 67, come da atti di investitura prodotti,
RICORRENTI
E
(C.F. E l' Controparte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti Controparte_2
p.t.,
RESISTENTI CONTUMACI
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia dei resistenti.
Può quindi essere accolto il ricorso depositato in data 18 aprile 2024, con il quale i ricorrenti indicati nella parte espositiva rivendicavano l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del
1 13 luglio 2015, per ciascun anno in cui avevano prestato servizio annuale di insegnamento in favore del che aveva loro negato detto beneficio in quanto assunti a Controparte_1
tempo determinato.
In particolare:
- , dipendente del , in qualità di insegnante presso Parte_1 Controparte_1
l'Istituto Professionale Industria e Artigianato “R. Frau” di Sarnano per gli aa.ss. 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, presso l'Istituto Tecnico Industriale “E. Divini” di San Severino arche e il
Liceo Classico “G. Leopardi” di Macerata per l'a.s. 2022/2023 e presso l'Istituto Professionale per i
Servizi Alberghieri “G. Varnelli” di Cingoli per l'a.s. 2023/2024, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.500,00 pari a 5 annualità del beneficio;
- , dipendente del , in qualità di insegnante presso il Liceo Parte_2 Controparte_1
Classico “G. Leopardi” di Recanati per l'a.s. 2020/2021 e presso l'Istituto Superiore “G. Garibaldi” di Macerata per l'a.s. 2021/2022, rivendicava l'assegnazione della somma di € 1.000,00 pari a 2 annualità del beneficio;
- , dipendente del , in qualità di insegnante presso l'Istituto Parte_3 Controparte_1
Superiore “C. Varano” e presso il Liceo Classico “G. Leopardi” di Recanati per l'a.s. 2019/2020, presso l'Istituto Superiore “L. da Vinci” di Civitanova Marche per gli aa.ss. 2020/2021, 2022/2023
e 2023/2024 e presso la l'Istituto Superiore “padre M. Ricci” di Macerata per l'a.s. 2021/2022, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.500,00 pari a 5 annualità del beneficio;
- dipendente del , in qualità di insegnante ed Parte_4 Controparte_1 insegnante di sostegno presso la scuola dell'infanzia “P. Tacchi venturi” di San Severino Marche per gli aa.ss. 2019/2020 e 2021/2022 e in qualità di insegnante presso la medesima scuola per l'a.s.
2020/2021; nonché in qualità di insegnante di sostegno presso la scuola dell'infanzia “Don G.
Bosco” di Tolentino per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, rivendicava l'assegnazione della somma di € 2.500,00 pari a 5 annualità del beneficio;
- dipendente del , in qualità di insegnante presso Parte_5 Controparte_1
l'Istituto Professionale Industria e Artigianato “Don Pecognoni” di Matelica negli aa.ss. 2018/2019,
2020/2021 e 2022/2023, in qualità di insegnante di sostegno presso l'Istituto Superiore “V.
Bonifazi” di Civitanova Marche nell'a.s. 2019/2020, in qualità di insegnante di sostengo presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri “G. Varnelli” di Cingoli per l'a.s. 2021/2022 e in qualità di insegnante presso il medesimo istituto per l'a.s. 2023/2024, rivendicava l'assegnazione della somma di € 3.000,00 pari a 6 annualità del beneficio;
Le domande sono fondate.
2 Anzitutto, si dà atto che le parti ricorrenti, come dedotto, sono attualmente in servizio presso il convenuto. CP_1
Gli elementi documentali prodotti dai ricorrenti tra i quali l'attestazione stato di servizio provano loro assunzione, ciascuno per le annualità richieste di contratti a termine fino alla fine di ogni anno scolastico in cui hanno prestato servizio.
Sul conseguente diritto dei ricorrenti ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui sono stati assunti con contratto a termine, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente.
Poiché il legislatore ha inteso destinare il beneficio ai soli insegnanti di ruolo, prevedendone la misura annua in euro 500,00 per ciascun anno scolastico, si condivide l'orientamento della
Cassazione che su tale distinzione tra personale di ruolo e personale non di ruolo sul piano lavoristico si intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a temine.
A sua volta, la Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta
Docenti attenga all'ambito delle “condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di comparabilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato, in quanto si tratta di un beneficio che attiene al rapporto di lavoro del singolo docente e quindi va considerato sotto sotto il profilo della cura della parità di trattamento dei dipendenti.
La Suprema Corte ritiene quindi evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico”, proprio sotto l'aspetto della parità di trattamento, non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura intesa come didattica “annua” come nei contratti dei ricorrenti.
Ne consegue che nelle ipotesi di didattica annua il beneficio formativo in questione non può essere sottratto ai docenti precari che svolgono una prestazione lavorativa pienamente comparabile e che quindi devono ricevere analogo trattamento.
Secondo l'insegnamento contenuto nella citata sentenza 29961 del 2023 per “didattica annua”, quindi per individuare i docenti precari che non devono subire discriminazione del beneficio della
Carta Docenti, si deve prendere in considerazione l'art. 4 della L. 124 del 1999, che individua come supplenze annuali quelle conferite entro la data del 31 dicembre e che rimango fino al termine
3 dell'anno scolastico in quanto si tratta di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Nello specifico, il comma 1 del citato art. 4 prevede che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto,
n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il successivo comma 2 stabilisce che “alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”, ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
Su tale contesto normativo la Corte di Cassazione spiega che l'art. 1, co. 121 cit. è in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro: “È stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di
Giustizia 8 novembre 2011, DO , quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in Per_1
ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno
1984, n. 170).”
4 Va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass.
29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolasti in cui sono stati assunti con contratti a termine almeno entro il 31 dicembre di ciascun anno fino alla fine dell'anno scolastico in corso.
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore degli attuali ricorrenti, con le CP_1
modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 2.500,00 per , € Parte_1
1.000,00 per , € 2.500,00 per , € 2.500,00 per Parte_2 Parte_3 Parte_4 ed € 3.000,00 per quale contributo alla loro formazione professionale. Persona_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del procuratore anticipatario, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 376/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) dichiara la contumacia del e dell' Controparte_3 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
[...]
2) accertato il diritto del ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_1
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del CP_1 medesimo della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, Co L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.500,00, in relazione agli aa. dal
2019/2020 al 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
5 3) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_2
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore della CP_1 medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 1.000,00, in relazione agli aa. ss. 2020/2021 e
2021/2022, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
4) accertato il diritto del ricorrente disapplicata la normativa in contrasto con Parte_3
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore del CP_1 medesimo della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121, Co L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.500,00, in relazione agli aa. dal
2019/2020 al 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
5) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in Parte_4 contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in CP_1 favore della medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, Co comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 2.500,00, in relazione agli aa. dal 2019/2020 al e 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
6) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in Parte_5 contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in CP_1 favore della medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, Co comma 121, L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 3.000,00, in relazione agli aa. dal 2018/2019 al 2023/2024, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
7) condanna in solido i resistenti al pagamento in favore delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 2.529,60 per compenso professionale, euro 118,50 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Macerata, 12 giugno 2025
Il Giudice
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