Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/02/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5111 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 4 febbraio 2025 e vertente tra
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avv.ti ZESI EMANUELE C.F._2
e VIGGIANO ROSA
APPELLANTI
E
(già , codice fiscale rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio U. Petraglia per procura in atti;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
e convenivano in giudizio la Parte_1 Parte_2 Controparte_3
chiedendone la condanna alla ripetizione delle somme indebitamente
[...] percepite in esecuzione del rapporto di mutuo inter partes, previa declaratoria di nullità delle clausole contrattuali concernenti i tassi d'interesse e il piano di ammortamento a rate costanti, con conseguente applicazione dell'art. 1815 c.c. o, in subordine, dell'art. 117 D.Lgs. n. 398/1993, con vittoria delle spese di lite.
13/6/2001, rep. n. 61400, racc. n. 11166, garantito da ipoteca, per la somma di € 154.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di n. 180 rate mensili a far tempo dal 13/12/2001, con la previsione del tasso d'interesse corrispettivo annuo del 6,84% e, a far tempo dalla dodicesima rata, pari all'Euribor 3 mesi divisore 365 e del tasso d'interesse moratorio pari al 9,98% annuo, con piano di ammortamento alla francese.
Tanto premesso, gli attori deducevano di aver pagato indebitamente somme a titolo di spese ed interessi usurari, dando atto che il tasso degli interessi di mora, nelle more del rapporto, era superiore ai limiti di cui al combinato disposto dell'art. 644 c.p. e della legge n. 108/96, evidenziando, altresì, che il piano di ammortamento era stato pattuito in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c..
L'Unione di - , costituitasi in giudizio, concludeva per il rigetto Controparte_4 CP_2 delle domande attoree.
La convenuta, in particolare, contestava le avverse difese, deducendo che il tasso d'interesse era stato pattuito inizialmente in misura pari al 6,840% nominale annuo per le prime n. 120 rate, con interessi regolati mensilmente e che successivamente, a decorrere dal primo giorno di inizio della rata n. 121, il tasso di interesse era stato fissato in misura pari all'Euribor tre mesi divisore giorni 365 e, a decorrere dal primo giorno di inizio della rata n. 121, il tasso di interesse era stato collegato all'Euribor tre mesi divisore giorni 365: il tasso di interesse era stato determinato con variabilità mensile in base alla maggiorazione di 1,50 punti percentuale dell'Euribor tre mesi. In caso di mora, il punto 1.5) del contratto prevedeva il tasso di interessi di mora pari al tasso soglia pro-tempore vigente secondo la legge 28 febbraio 2001 n. 24, ridotto di 0,25%.
La convenuta deduceva, quindi, la legittimità dei tassi d'interesse pattuiti, eccependo, altresì, la prescrizione quinquennale dell'avversa pretesa creditoria.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “ RIGETTA le domande proposte da e avverso la Parte_1 Parte_2 Controparte_3
, con la costituzione dell' ; RIGETTA la
[...] Controparte_5 domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. proposta dall' Controparte_5 avverso e CONDANNA e Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_2 al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in € 6.500,00
[...] per compenso professionale, oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge”.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Con particolare riferimento alla causa petendi, e Parte_1 Parte_2 chiedono la condanna della , cui è succeduta la Controparte_3 [...]
, alla ripetizione delle somme indebitamente percepite in Controparte_5 forza del mutuo inter partes a titolo di interessi corrispettivi e moratori applicati con tassi usurari, previo accertamento della nullità parziale del contratto ex art. 1815 c.c. ovvero previa sostituzione delle condizioni economiche ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n. 385/1993.
Le domande attoree sono infondate.
Invero, il rapporto controverso traeva origine dal contratto di mutuo ipotecario stipulato il
13/6/2001, rep. n. 61400, racc. n. 11166, per la somma di € 154.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di n. 180 rate mensili a far tempo dal 13/12/2001, con la previsione del tasso d'interesse corrispettivo annuo del 6,84% e, a far tempo dalla dodicesima rata, pari all'Euribor 3 mesi divisore
365 e del tasso d'interesse moratorio pari al 9,98% annuo, con piano di ammortamento alla francese.
Le questioni giuridiche rilevanti nel caso di specie attengono all'applicabilità della disciplina in materia di usura al tasso d'interesse moratorio ed al criterio di determinazione del TEG.
Giova premettere che, in tema di contratto di mutuo, con norma di interpretazione autentica, l'art.
1, comma 1, decreto-legge n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, ha stabilito che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento e, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017;
Cass. civ. n. 5324 del 04/04/2003).
Rileva, tuttavia, il giudicante che il tasso di mora ha una funzione autonoma e distinta rispetto agli interessi corrispettivi, poiché mentre l'uno sanziona il ritardato pagamento, gli interessi corrispettivi costituiscono la effettiva remunerazione del denaro mutuato, pertanto, stante la diversa funzione ed il diverso momento di operatività, la verifica della usurarietà degli interessi moratori va effettuata in modo distinto ed autonomo da quella relativa agli interessi corrispettivi, con esclusione della loro sommatoria.
Si sono diffusi al riguardo due opposti orientamenti: il primo (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano
29.1.2015; Trib. Roma 7.5.2015; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib. Vibo Valentia;
Trib. Brescia
24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata 1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso
12.11.2015; Cass. Pen. 5689/2012) esclude l'applicabilità agli interessi di mora della normativa antiusura sulla base dei seguenti rilievi: gli artt. 1815, comma 2, c.c. e 644, comma 1, c.p. si riferiscono, rispettivamente, agli interessi “convenuti” e “in corrispettivo”, dunque valorizzano la fase fisiologica del rapporto (Trib. Verona 12.9.2015); le Istruzioni della BA d'TA per il calcolo del tasso effettivo globale medio (TEGM) non contemplano gli interessi di mora (c.d. principio di omogeneità di confronto), posto che la L. n. 108/1996 esige la rilevazione comparata di “operazioni della stessa natura”; la mancanza di un tasso soglia ad hoc degli interessi moratori (cfr. Trib. Varese
26.4.2016 e Trib. Milano 28.4.2016); la diversa funzione degli interessi moratori - peraltro eventuali
- aventi natura risarcitoria/sanzionatoria, rispetto agli interessi corrispettivi, aventi natura remunerativa (cfr. Trib. Treviso 12.11.2015, secondo cui gli interessi moratori non remunerano affatto il creditore dell'erogazione del credito, ma lo ristorano per il protrarsi della perdita della disponibilità di somme di denaro che egli non ha accettato, ma che subisce per effetto dell'inadempimento del debitore e per un periodo di tempo non prevedibile); il TAEG di cui alle
Direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE non contempla gli interessi moratori.
Il secondo indirizzo ermeneutico esclude il tasso di mora dall'ambito di operatività della L. 108/1996, valorizzando il D.L. 132/2014, convertito in L. 162/2014, che all'art. 17, comma 1, ha novellato l'art.
1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi (di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 in materia di transazioni commerciali e questo tasso, con riferimento a talune categorie di operazioni, quali i mutui, è spesso risultato superiore al tasso-soglia: ne consegue, secondo questo indirizzo giurisprudenziale, la liceità della pattuizione di un interesse di mora pari o anche superiore a quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002, quindi superiore al tasso-soglia (Trib. Cremona 9.1.2015; Trib.
Vibo Valentia 22.7.2015; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Monza 3.3.2016; Trib. Varese 26.4.2016;
Trib. Milano 28.4.2016).
Prevale, tuttavia, in dottrina ed in giurisprudenza l'orientamento secondo cui gli interessi moratori sono soggetti alle soglie d'usura (cfr. Cass. civ. nn. 4251/1992, 5286/2000, 14899/2000, 5324/2003,
350/2013, 602/2013, 603/2013 nonché Corte Cost. n. 29/2002, secondo cui è “plausibile l'assunto” che gli interessi di mora siano assoggettati al tasso-soglia): il principale argomento posto a sostegno di questo indirizzo è l'affermazione del “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur nella diversità di funzione” e la circostanza che “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla legge” (così la Corte di cassazione nelle decisioni da ultimo citate).
Quest'ultimo orientamento, consolidatosi nella recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. civ. n. 5598 del 06/03/2017; Cass. civ.
23192/2017), si fonda anche sui seguenti ulteriori argomenti:
a) la L. 28.2.2001, n. 24, di interpretazione autentica della L. 108/1996, testualmente disciplina gli
“interessi … promessi o convenuti, a qualunque titolo”, quindi anche gli interessi moratori (depone in tale direzione anche la Relazione governativa al d.l. 394/2000);
b) l'art. 644 c.p. statuisce il “limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari” senza distinzioni tra tipologie di interessi;
c) i rischi dell'utilizzazione strumentale degli interessi moratori, se sottratti alla disciplina antiusura;
d) l'irrazionalità di sanzionare i vantaggi usurari nella fase fisiologica del rapporto e non in quella patologica (mora)
Orbene, l'adito giudicante condivide l'ultimo degli orientamenti sopra citati ed i principi su cui si fonda: nondimeno, la rilevazione dell'usurarietà degli interessi moratori postula l'analisi dei relativi tassi autonomamente rispetto agli interessi corrispettivi, con esclusione di ogni ipotesi di sommatoria tra gli stessi.
Invero, nei contratti di mutuo, ai fini della verifica del rispetto della legge n. 108/1996, l'interesse di mora non va sommato a quello convenzionale, poiché, qualora il debitore divenga moroso, il tasso di interesse moratorio non si aggiunge agli interessi convenzionali, ma si sostituisce agli stessi: gli interessi convenzionali si applicano sul capitale a scadere, costituendo il corrispettivo del diritto del mutuatario di disporre della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale (artt. 821
e 1815 c.c.), mentre gli interessi di mora si applicano solamente sul debito scaduto (art. 1224 c.c.).
L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe comunque la somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi convenzionali già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non rileva, inoltre, la c.d. usura sopravvenuta, essendo necessario verificare la legittimità dei tassi
d'interesse al momento della loro pattuizione.
Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr.
Cass. civ. sez. un. n. 24675 del 19/10/2017).
La clausola contenuta nel contratto di mutuo che prevede nell'ipotesi di ritardato pagamento,
l'applicazione del tasso moratorio sull'intero importo delle rate scadute non comporta affatto una sommatoria di tassi, in quanto la base di calcolo, alla quale si applica il solo interesse moratorio, rimane cristallizzata nell'importo della singola rata.
Tale previsione peraltro è legittimata dall'art. 120 D.Lgs. n. 385/1993, come modificato dal D. L.vo
349/99, e dalla Delibera del CICR del 9/2/2000, il cui art. 3 così dispone: "Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento".
L'applicazione degli interessi moratori sull'importo delle rate scadute non solo non può essere reputata illegittima (in quanto conforme all'art. 3 della delibera CICR del 9/2/2000), ma nemmeno può influire sulla determinazione del tasso effettivo, essendo anatocismo ed usura fenomeni distinti ed autonomamente disciplinati. Al riguardo pare sufficiente osservare che i tassi medi che sono oggetto di rilevazione non comprendono interessi anatocistici e che sussiste una ovvia esigenza di uniformità fra dato in valutazione e parametro di riferimento.
L'eventuale caduta in mora del rapporto non comporterebbe, quindi, una somma dei due tipi di interesse, venendo gli interessi di mora ad applicarsi unicamente al capitale non ancora restituito e alla parte degli interessi corrispettivi già scaduti e non pagati qualora gli stessi fossero imputati a capitale.
Non rilevano, ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura del tasso degli interessi moratori, le spese relative al contratto bancario, posto che l'interesse di mora non attiene alla remunerazione del capitale, bensì alla penalità per il ritardato adempimento del mutuatario, fatto imputabile a quest'ultimo e meramente eventuale, in una fase patologica del rapporto.
Osserva al riguardo la prevalente giurisprudenza di merito che è infondata la modalità di conteggio del “tasso effettivo di mora (T.E.MO.)”, posto che la previsione contrattuale di interessi moratori concerne la mera ipotesi, patologica ed eventuale, di un ritardo nel pagamento delle rate ed è, dunque, riferita a fattispecie che si discosta dal corso fisiologico del contratto, avendo tali oneri natura risarcitoria, diversamente dagli interessi corrispettivi, connessi all'erogazione del credito.
Tanto premesso, se da un lato si reputa corretto computare, unitamente agli interessi corrispettivi, i restanti costi ed oneri connessi all'erogazione del credito ai fini della determinazione del tasso corrispettivo applicato al rapporto (conteggio del TEG), dall'altro pare incoerente replicare tale modalità di calcolo con riferimento agli interessi di mora, attesa la ribadita diversa natura di questi ultimi” (cfr. Trib. Milano, n. 11854 del 22 ottobre 2015; App. Milano, 20 gennaio 2015).
Ed ancora, pur rilevando, ai fini del tasso soglia, anche il tasso d'interesse moratorio, per verificare il superamento i due tassi d'interesse non si sommano, in quanto succedono l'uno all'altro; in particolate, il moratorio succede al corrispettivo in caso di inadempimento o ritardo (cfr. Trib. Roma, ord. 3 giugno 2015).
Non è in contrasto con tali principi la recente ordinanza della Suprema Corte n. 23192/2017, di cui si riporta il contenuto motivazionale: “Considerato che:
1. l'art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che "se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" e ai sensi dell'art. 1 d.l.
29 dicembre 2000, n. 394, convertito in I. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento;
il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;
2. il ricorso è manifestamente infondato;
come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità «è noto che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della I. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso» (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000)”.
Ebbene, tale pronuncia, oltre a ribadire il principio ormai consolidatosi in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui gli interessi di mora sono soggetti alla disciplina antiusura, censura il ragionamento sotteso alla pronuncia del Tribunale nella parte in cui era stata apoditticamente esclusa l'usurarietà degli interessi per il solo fatto della non applicabilità della sommatoria dei relativi tassi, dovendosi ritenere che la Suprema Corte abbia evidenziato la necessità di verificare in concreto la usurarietà dei tassi d'interesse, ma ciò non implica che debba farsi luogo alla loro sommatoria ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia.
Corrobora l'orientamento sopra espresso il punto 4) dei “Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura” del 2/7/2013, che costituisce un valido parametro interpretativo della disciplina antiusura, secondo cui i TEG medi rilevati dalla BA d'TA includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.
Venendo al caso di specie, i tassi d'interesse corrispettivo e moratorio sono stati legittimamente pattuiti nel rispetto del tasso soglia antiusura vigente all'epoca del stipulazione del mutuo.
E' infondata la contestazione concernente in sostanza il sistema di ammortamento previsto dal contratto, che è il c.d. sistema di ammortamento alla francese.
Come noto, si tratta di un sistema graduale di rimborso del capitale finanziato in cui le rate da pagare alla fine di ciascun anno sono calcolate in modo che esse rimangano costanti nel tempo (per tutta la durata del prestito). Le rate comprendono, quindi, una quota di capitale ed una quota di interessi, le quali, combinandosi insieme, mantengono costante la rata periodica per l'intera durata del rapporto.
Ciò è possibile in quanto la quota capitale è bassa all'inizio dell'ammortamento per poi aumentare progressivamente man mano che il prestito viene rimborsato. Viceversa (e da qui la costanza della rata) la quota interessi parte da un livello molto alto per poi scendere gradualmente nel corso del piano di ammortamento, perché gli interessi sono calcolati su un debito residuo inizialmente alto e poi sempre più basso in virtù del rimborso progressivo del capitale che avviene ad ogni rata pagata. La caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non è, quindi, quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammortamento alla francese, in conformità all'art. 1194 c.c., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale.
In conclusione, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce (importo che viene integralmente corrisposto con la rata), mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, condivisa dall'adito Tribunale, “si deve escludere che l'opzione per l'ammortamento alla francese comporti per sé stessa l'applicazione di interessi anatocistici, perché gli interessi che vanno a comporre la rata da pagare sono calcolati sulla sola quota di capitale, e che il tasso effettivo sia indeterminato o rimesso all'arbitrio del mutuante. Infatti, anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna applicazione di interessi su interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Tribunale di Roma, sez. IX, ord.
20/4.2015). Ed ancora, rileva la giurisprudenza prevalente, con riferimento al piano di ammortamento c.d. alla francese, che tale sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l'effetto anatocistico contestato” (cfr. Trib.
Milano, 29/1/2015)]».
§ 2 — Hanno proposto appello e contestando la sentenza di Parte_1 Parte_2 primo grado sotto vari profili e chiedendo previa riforma dell'impugnata sentenza “IN VIA
PRELIMINARE ED ISTRUTTORIA: 1) ordinare alla appellata la produzione del piano di CP_3 ammortamento aggiornato con evidenza di tutte le somme addebitate a titolo di interessi corrispettivi, di interessi moratori, di commissioni e di spese;
2) disporre CTU per la determinazione del legittimo saldo del rapporto controverso, comportando la decisione della controversia la valutazione e l'esame di questioni richiedenti specifiche capacità e cognizioni tecniche, specie sotto il profilo della scienza attuariale.
NEL MERITO: 1) accertare e dichiarare che il contratto oggetto di causa contempla un costo del credito in violazione dell'art. 644 c.p. e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso secondo giustizia;
2) accertare e dichiarare che, in occasione dei ritardati pagamenti delle rate numeri 28, 29, 30, 31,
32, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 53, 56, 63, 64, 114 e 115, la in forza della CP_3 previsione contrattuale originaria, ha applicato interessi moratori non in sostituzione ma in aggiunta agli interessi corrispettivi, con conseguente superamento della soglia di usura e, per gli effetti, rideterminare secondo giustizia i rapporti dare-avere inter partes;
3) accertare e dichiarare che il rimborso della somma mutuata, secondo il metodo a rate costanti
c.d. “alla francese”, in regime di capitalizzazione composta, utilizzato dalla parte appellata, contempla la surrettizia applicazione di interessi su interessi e, per gli effetti, rideterminare il rapporto controverso con applicazione di rata costante in regime di capitalizzazione semplice;
4) in ogni caso, condannare parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore dello scrivente difensore antistatario”.
Ha resistito già chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_6 CP_5
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello è articolato in tre motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo - titolato “ Violazione degli artt. 61, 187, 191, 210 e 263 c.p.c.” – gli appellanti si dolgono dell'omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il Tribunale rispetto alle loro istanze istruttorie e segnatamente l'invocato ordine ex art. 210 CPC al fine di ottenere il piano di ammortamento aggiornato e la mancata ammissione di CTU per verificare il TEG e l'effetto anatocistico, tenuto anche conto dell'istanza ex art. 119 TUB allegata alla memoria istruttoria ex art. 183 n. 2 CPC, e richiamano giurisprudenza sulla materia.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “Violazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1,
Legge 7 marzo 1996 n. 108 “ - le parti appellanti , richiamando l'esistenza di una perizia di parte, devolvono la questione dell'usura originaria contrattuale alla luce di tabelle di calcolo di cui indicano l'allegazione alla memoria ex art. 183 CPC per indicare la sommatoria dei due interessi dovendosi verificare il costo complessivo del credito.
Citano, quindi, gli appellanti giurisprudenza di merito invocando la gratuità del mutuo.
§ 3.3 — Col terzo motivo – titolato “ Violazione dell'art. 1283 c.c. “ - gli appellanti ripropongono la questione dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese relativo al mutuo oggetto di giudizio, richiamando la scienza attuariale ed allegando formule matematiche, con la conclusione di un indebito da restituire pari ad Euro 40.321,80. § 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
Va premesso che la presente controversia appartiene ad un contenzioso di natura seriale, sul quale questo Ufficio si è già più volte espresso, sicchè vengono in questa sede confermate ex art. 118 disp. Cont Att. le considerazioni in materia già svolte, come di seguito esposte.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, posto che non vi è alcuna omessa pronuncia da parte del Tribunale che, invece, ritenendo matura la causa per la decisione ha implicitamente escluso la necessità di attività istruttoria, la parte non tiene in adeguato conto – di cui anche l'inconferenza del motivo di appello – la ripartizione dell'onere probatorio in materia di accertamento negativo ed azione di recupero indebito, quale è quella dalla stessa esercitata.
Ciò premesso, secondo l'orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità, “in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (così Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; cfr. pure Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187)” (così
Cass. civ., Sez. VI, 9.3.2021, n. 6480).
In tema di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.), infatti, opera il principio generale per cui l'onere della prova è a carico dell'attore, che è tenuto, quindi, a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27.11.2018, n. 30713; e, con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, Cass. civ., Sez. VI, ord. 23.10.2017,
n. 24948). Il principio trova applicazione anche nel caso in cui sia dedotta un'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento non dovuto o dovuto solo in parte (solvens) e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 14.5.2012, n. 7501).
Pertanto, nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, sicché questi ha l'onere di documentare non solo l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (cfr. Cass. civ., Sez. I., ord. 26.9.2019, n. 24049; in senso conforme, nel ritenere errata la sussistenza di un medesimo onere in caso di proposizione della domanda di ricalcolo del saldo del conto, Cass. civ., Sez. I, 23.4.2021, n. 10838); ma anche di produrre il contratto che contiene le clausole di cui deduce la nullità.
Peraltro, la Suprema Corte ha chiarito come, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, abbia l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, 13.12.2019, n. 33009). Nel caso in esame, peraltro, l'odierna parte appellante non ha mai allegato di non avere ricevuto dalla banca la consegna degli estratti conto, tanto è vero che anche la richiesta oggi invocata (di cui il
Tribunale non avrebbe tenuto conto) ex art. 119 TUB ha indicato genericamente i contratti e le loro eventuali variazioni nonché tutti gli estratti conto, di cui però è risultata (tranne che per un trimestre) in possesso vista la redazione anche di perizie di parte.
Tali considerazioni, peraltro, hanno carattere assorbente con riguardo alle specifiche doglianze che, ancora in questa sede, la parte appellante formulano con riguardo alla asserita violazione del diritto di difesa, per non avere il Tribunale proceduto ex artt. 119 TUB e 210 CPC ad imporre, appunto, alla banca l'ordine di produrre un piano di ammortamento aggiornato, di cui però oggi neppure precisa il periodo temporale nonostante le acquisizioni ormai avvenute in primo grado grazie anche alle produzioni documentali effettuate comunque dalla banca.
L'assenza, però, di una specifica impugnazione con riguardo al passaggio fondamentale del Tribunale
– relativo, appunto, alla ripartizione dell'onere probatorio – rende inammissibili tali richieste, tenuto anche conto di altri due importanti profili: le allegazioni di parte appellante non considerano che la banca (a differenza di altri casi richiamati in gravame) non ha mai formulato alcuna domanda di accertamento del credito né tanto meno di condanna, sì da modificare la detta ripartizione degli oneri;
le rivendicazioni dei due mutuatari, oggi, non sono comprensibili perché viene richiesto un aggiornamento del piano di ammortamento senza allegare neppure in via generica le rate già pagate ex art. 2697 comma 2 C.C., per le quali invece avevano quanto meno l'onere , oltre che di allegazione, anche di prova.
Della perizia in atti non vi è alcun richiamo nell'atto di gravame ove andava riprodotta – proprio in quanto atto difensivo – né è individuabile in alcun modo tra la documentazione di parte, non essendo stata specificamente indicata se non come mero allegato ad una memoria istruttoria di primo grado, in assenza dunque di elementi concreti che consentono alla Corte di verificarla, tenuto anche conto che ai sensi dell'art. 342 CPC l'allegazione deve essere, appunto, specifica.
Peraltro, la richiesta istruttoria è contraddittoria, visto che se calcoli e perizia sono stati svolti, evidentemente vi sono elementi documentali già a disposizione delle parti appellanti, le cui richieste istruttorie non sono comprensibili se non in funzione meramente esplorativa.
E tale si configura anche quella relativa all'ammissione di CTU.
Per completezza si osserva quanto segue.
Non ignora questo Collegio come, secondo un certo orientamento della Suprema Corte, la richiesta ex art. 119 T.U.B. non possa essere limitata alla “fase anteriore all'avvio del giudizio eventualmente intentato dal correntista nei confronti della banca presso la quale è stato intrattenuto il conto” (così
Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 8.2.2019, n. 3875). Tale indirizzo della giurisprudenza di legittimità, tuttavia, deve essere contemperato con l'ulteriore principio secondo cui “l'esibizione di documenti non può essere chiesta, ai sensi dell'art. 210 cod. proc. civ. a fini meramente esplorativi", come correttamente deduce parte appellata, in sostanza indicando come debba sussistere il presupposto dell'indispensabilità ai fini della decisione, previsto dall'art. 118 c.p.c., a cui rinvia la norma in questione.
Soprattutto, la giurisprudenza di legittimità sopra riportata è stata oggetto di riconsiderazione da quella più recente della Suprema Corte, secondo cui il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, co. 4, può essere esercitato in sede Pt_3 giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. Cass. civ., Sez. I, 13.9.2021, n. 24641;
Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.8.2021, n. 23861).
Di qui la reiezione della prima doglianza, dovendosi aggiungere che non vi sono elementi per ritenere che le ordinanze di questo Ufficio prodotte a sostegno del gravame – in punto di art. 210 CPC o di
CTU – si riferiscano effettivamente a fattispecie del tutto sovrapponibili a quella in esame, ferma restando la non vincolatività delle stesse.
Di qui la reiezione del motivo di gravame.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, il Tribunale – come emerge dalla sopra riportata motivazione testuale – ha affrontato in modo dettagliato la questione della “sommatoria” tra interessi corrispettivi, interessi di mora e ogni altra voce economica collegata al finanziamento, escludendo l'applicazione di un principio di “onnicomprensività” invocato dagli originari attori, senza però tener conto della necessaria omogeneità che deve sussistere tra le diverse voci.
Come già affermato, appunto, in vicende similari la questione principale riguarda sia l'applicabilità del tasso soglia usura anche ai tassi moratori (e come si calcola eventualmente) sia la eventuale sommatoria non dei tassi (come sostiene la parte originaria attrice) bensì degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del TEG in concreto.
Vanno, allora, ricordati sicuramente due principi.
Il primo attiene, appunto, alla c.d. sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi di mora, da escludersi ormai alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che si ha qui per richiamata.
La tesi, invece, perseguita – da quanto è possibile comprendere dalle congetture formulate nel gravame – riguarda il tasso effettivo globale applicato in concreto, nel quale si dovrebbero far confluire non i tassi ma le somme applicate a titolo di tasso corrispettivo e di mora.
Sembrerebbe, dunque, volersi richiedere l'accertamento di una nullità conseguente ad una sommatoria che determinerebbe un TEG maggiore rispetto a quello formalmente risultante.
Ma , se questa è l'unica allegazione intellegibile, la tesi è del tutto infondata in quanto si deve osservare come la determinazione di un “Tasso Effettivo di Mora”, che muove dal presupposto che debbano essere sommate al tasso di mora contrattualmente pattuito le spese e gli oneri previsti, in analogia con il concetto di Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), non tiene conto del fatto che quest'ultimo è riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori previsti per l'erogazione del credito, dovendosi, al contrario, escludere tale ricomprensione degli oneri con riguardo al tasso di interesse moratorio, che, invece, dipende non dall'erogazione del credito quanto, piuttosto, dall'inadempimento del debitore. Proprio per tale ragione sono del tutto inconferenti con il caso all'esame le sentenze citate da parte appellante e relative all'inclusione, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, delle spese di assicurazione volte a garantire il rimborso totale o parziale del credito, che si riferiscono appunto all'inclusione di tale costo nel T.E.G.
Nel caso in esame, si propone una sommatoria tra interessi disomogenei, operazione che la giurisprudenza di legittimità ha escluso già per i tassi sicchè non è di certo applicabile ai fini di un conteggio del TEG (come invocato dalla parte appellante principale/incidentale), ove vengono appunto mescolati interessi di diversa natura. Ai fini del calcolo del T.E.G., come disciplinato nella Direttiva 2011/90/UE e dal successivo provvedimento della BA d'TA del 28.3.2013, occorre la conoscenza ex ante degli interessi pagati. Ciò non è evidentemente possibile con riguardo agli interessi di mora, di cui non si conosce a priori né la base di calcolo né la durata su cui devono essere calcolati, come ha evidenziato la giurisprudenza di merito che è condivisa da questo Collegio: “È infondata la pretesa di determinare un tasso effettivo di mora (cd. TEMO) in quanto la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all'erogazione del credito, esclusi oneri fiscali, pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.”.
Se poi la questione – che sembrerebbe potersi desumere dai due gravami principale ed incidentale –
è quella relativa alla diversità tra il costo dichiarato in contratto e quello reale ed effettivo, è ormai pacifica l'esclusione di una nullità.
Segnatamente, la difformità tra I.S.C. pattuito e I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il T.E.G.) serve solo a informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l'I.S.C. non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'I.S.C., quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, co. 6, T.U.B.
Definito, quindi, questo profilo, residua a questo punto la questione devoluta relativa alle modalità di calcolo del tasso soglia moratoria.
Non vi sono motivi per discostarsi da quanto affermato dalla Corte di legittimità in materia (v. Cass.
Ord. n. 16526/24): la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella pattuita misura usuraria, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.
La Corte di legittimità aveva già indicato il percorso logico con la pronuncia a sezioni unite n.
19597/20.
Del resto, le indicazioni della BA d'TA – osteggiate dagli appellanti incidentali/principali con riferimento all'anno 2013 – contengono specifiche istruzioni che, avendo natura di norme secondarie, devono conformarsi alla norma primaria di riferimento e non sono vincolanti ove si sovrappongano al dettato di quest'ultima, non potendo intaccarne la precisa portata precettiva.
Ma nella fattispecie, gli appellanti incidentali/principali – al di là della generica contestazione circa l'utilizzo delle stesse – non spiegano specificamente in cosa contrastino tali istruzioni rispetto alla normativa primaria.
Del resto, le modalità di calcolo sono state chiaramente ribadite nella pronuncia recente n. 16526/24
e non viene, invece, spiegato nel gravame per quale motivo quei principi (già espressi nell'orientamento ormai consolidato) non siano condivisibili.
Per concludere: vero è che, nei rapporti bancari, gli interessi convenzionali di mora, al pari di quelli corrispettivi, sono soggetti all'applicazione della normativa antiusura, con la conseguenza che, laddove la loro misura oltrepassi il c.d. "tasso soglia" previsto dall'art. 2 della legge n. 108/1996, si configura la c.d. usura "oggettiva", che determina la nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, co.
2 c.c. Ed è parimenti vero che, anche qualora i decreti ministeriali non prevedano il c.d. “tasso soglia” con riguardo anche agli interessi convenzionali di mora, ciò non osta alla valutazione dell'usurarietà del tasso di mora. Al contempo, però, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che, poiché la BA d'TA provvede comunque alla rilevazione della media dei tassi convenzionali di mora
(solitamente costituiti da alcuni punti percentuali da aggiungere al tasso corrispettivo), il "tasso soglia di mora" del semestre di riferimento deve essere individuato applicando al valore individuato dal decreto per gli interessi corrispettivi la maggiorazione prevista dall'art. 2, co. 4, della l. n. 108/1996
(cfr. Cass. civ., S.U. n. 19597/20).
La giurisprudenza di legittimità ha anche ritenuto che, nella valutazione del superamento da parte del tasso di mora della soglia di usurarietà, è doveroso tenere conto del necessario rilievo secondo cui la maggiorazione stabilita contrattualmente nell'ipotesi di mancato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali, come indicato da BA d'TA nei propri chiarimenti del 3.7.2003 (cfr. Cass. n.
26286/19).
Inoltre, in tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, co. 4, della legge n. 108/1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (cfr. Cass. n. 31615/21, sulla scorta di quanto statuito dalle Sezioni Unite con la decisione sopra richiamata).
A ciò si aggiunga che il Tribunale ha ben spiegato la questione della disomogeneità dei dati uniti, invece, nelle congetture degli appellanti con specifico riguardo alla computabilità di voci fisiologiche (per ottenere il credito) e di voci patologiche (interessi di mora). Questo profilo non è oggetto di
contro
-argomentazione specifica, se non un apodittico richiamo al principio di onnicomprensività, peraltro poi non svolto se non con un richiamo generico a perizia di parte, neppure identificata in sede di appello.
Sicchè la riproposizione della tesi già spesa in primo grado senza considerare le puntuali considerazioni del Tribunale e senza tener conto dell'evoluzione giurisprudenziale in materia rende il motivo di gravame infondato.
§4.3 – L'ultimo motivo di doglianza è parimenti da respingere.
Residua, a questo punto, la questione della capitalizzazione composta (o occulta) nel piano di ammortamento c.d. alla francese.
Come già affermato da questa Corte in vicende similari ex art. 118 disp. Att. Cpc , le questioni devolute riguardano la c.d. capitalizzazione composta ed il divieto di anatocismo, questioni strettamente correlate alla peculiare tipologia di ammortamento c.d. alla francese, sulla quale si è di recente espressa la Corte di legittimità a sezioni unite n. 15130/24.
Quanto a questo primo profilo, va ricordato che in ogni ipotesi di rimborso rateale di un mutuo (cioè in ogni ipotesi in cui la somma oggetto di finanziamento viene restituita ratealmente e non in unica soluzione) le rate sono composte di capitale ed interessi: il debitore infatti paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.
Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:
- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.
Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote di capitale vanno ad estinguere il debito, generando
– di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva.
Di rata in rata, quindi, le quote di interessi sono sempre decrescenti, ma la differenza tra le modalità di ammortamento (ovvero di restituzione rateale) sta nella composizione della rata: le quote capitali, infatti, possono essere costanti oppure variabili. Nel primo caso (metodo di ammortamento c.d. uniforme) le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti nel tempo;
nel secondo invece (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese) ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente nel tempo.
Anzi, la rata sarà a tutti gli effetti costante nel solo caso di ammortamento alla francese e pattuizione di tasso di interesse debitorio fisso, mentre sconterà un margine di variabilità in caso di interesse variabile: ma anche in questo caso manterrà una stabilità ancorata all'arco temporale di indicizzazione, nel senso che la "miccia" che accende la variazione è il solo parametro variabile cui
è agganciato l'interesse debitorio.
Come anticipato, il contratto concluso dalle parti contempla la restituzione graduale del capitale, e quindi la composizione delle rate tendenzialmente stabili di capitale ed interessi: si tratta pacificamente di un caso di ammortamento alla francese.
Ebbene, laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia la rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z). In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Individuato l'ammontare della rata costante, ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito) nonché, dall'altro lato, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Ora, è stato effettivamente osservato in dottrina che il conteggio dell'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal mutuatario e la loro suddivisione nelle molteplici rate di cui si compone il piano di ammortamento determina il pagamento degli interessi in un momento anteriore rispetto al rimborso del (la quota di) capitale che li ha generati: il fatto che le rate iniziali siano composte più da interessi che da capitale evidenzia che il mutuatario, pagando la singola rata, sta pagando gli interessi relativi ad una quota di capitale che ancora non è "entrato" in quella stessa rata.
Sennonché, se anche si segue quell'orientamento che qualifica detto fenomeno del pagamento Cont anticipato quale "interesse composto", questa Corte- come ha già affermato ex art. 118 disp. Att. in vicende similari - non condivide la tesi per cui detto meccanismo violerebbe il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
La questione è, piuttosto, se detto meccanismo pattizio, che certamente rallenta il rimborso del capitale, ma non nasconde la produzione di interessi ad opera di interessi, violi o meno l'art. 1283 c.c.
Ritiene la Corte che la violazione invocata non ricorra.
L'art. 1283 c.c. stabilisce il divieto per gli interessi di produrre (ulteriori) interessi, salvo due eccezioni, una delle quali illumina l'interpretazione della norma: salvo che la produzione di interessi non sia pattuita dopo la scadenza degli interessi medesimi (che siano dovuti almeno per sei mesi) – e salvo che non ricorra domanda giudiziale. Cosicché, non può affermarsi che il Legislatore impedisca in modo assoluto agli interessi di produrre ulteriori interessi, perché già il fatto che la stessa norma contempli due eccezioni implica la natura non assoluta del divieto.
Piuttosto, confrontando la fattispecie derogatoria ed ammissiva con la fattispecie vietata, emerge che il criterio scriminante è il fattore temporale: cioè, è lecito pattuire che gli interessi producano interessi quando ciò è deciso dopo la loro scadenza, mentre non è lecita la pattuizione anteriore. La ragione della distinzione è intuitiva: il Legislatore protegge il soggetto finanziato da una pattuizione "alla cieca", della quale – proprio in quanto concordata in anticipo – non sia in grado di cogliere le conseguenze economiche, giacché non può sapere in anticipo se non sarà in grado di pagare le rate alla loro scadenza.
Ma se è vera la premessa, se quindi la ratio del divieto dell'art. 1283 c.c. va individuata non nell'esigenza di proteggere il debitore da un particolare meccanismo finanziario di rimborso del debito anche se più gravoso rispetto ad altri, quanto nell'esigenza di proteggerlo da una pattuizione idonea a produrre una crescita del debito per interessi senza limiti e fuori controllo (perché connessa al fattore tempo con riferimento all'incapacità di rimborso, che non è prevedibile quanto durerà), in quella norma non può rintracciarsi anche il divieto al debito per interesse composto come ricostruito sulla base del piano di ammortamento alla francese, che - si ribadisce - non contempla il maturare di interessi su interessi. In questo meccanismo finanziario, infatti, non si verifica una crescita indefinita del debito per interessi, giacché l'ammontare degli interessi è conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate (l'unica variabile riposa sulla variabilità del tasso debitorio eventualmente concordato in luogo del tasso fisso): manca, quindi, nella fattispecie in esame l'effetto (brutta) sorpresa, da cui l'art. 1283 c.c. intende proteggere il mutuatario.
Cosicché, la composizione delle rate come ricostruita implica effettivamente che, restituendo meno capitale come porzione di ciascuna rata, la sommatoria degli interessi che vengono restituiti nel tempo di ammortamento risulta superiore rispetto alla sommatoria degli interessi che verrebbero restituiti nel medesimo intervallo temporale se tutte le prime rate fossero integralmente imputate alla restituzione del capitale, giacché la restituzione del capitale avverrebbe in un intervallo temporale inferiore e quindi le ultime rate avrebbero ad oggetto esclusivamente la restituzione degli interessi: ma il meccanismo appena esposto non appartiene a nessuna modalità di restituzione rateale di un finanziamento, ed in particolare è espressamente escluso dal contratto in esame che – si ribadisce – espressamente e legittimamente contempla la composizione della singola rata di interessi e capitale.
Infine, il fatto che l'ammontare degli interessi sia conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate esclude altresì che ci si trovi in presenza di una pattuizione generica: o, quanto meno, non più generica di qualsiasi previsione di interesse ancorata ad un parametro variabile.
In sintesi e in conclusione sul punto, non sussiste nel caso di specie l'illegittima capitalizzazione degli interessi genericamente lamentata dall'appellante.
Tali considerazioni, peraltro, hanno trovato riscontro nella recente pronuncia a sezioni unite n.
15130/24: la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Peraltro, le ipotesi di calcolo – come in casi similari fondate su dottrina e non su una perizia specifica relativa al caso concreto – sono finalizzate a comprovare che, con un altro sistema di capitalizzazione
(c.d. semplice) le rate del mutuo sarebbero state di misura inferiore, ma la “convenienza” di un sistema diverso rispetto a quello stipulato dall'odierno appellante non può essere la misura per condurre ad una declaratoria di nullità o ad un accertamento di inadempimento a carico della banca.
Di qui la reiezione della specifica doglianza.
Le considerazioni svolte sono assorbenti, anche con riguardo all'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla banca appellata.
§ 5 – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 271/20 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione – in favore di parte appellata – delle spese del grado che si liquidano in Euro 14.317,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara gli appellanti tenuti, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore