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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 23/12/2024, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1359/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Cleonice Gabriella Cordisco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1359/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRKO DI Parte_1 C.F._1
VIRGILIO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONICA Controparte_1 C.F._2
FRAGASSI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 7.5.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1
chiedendo una modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , disciplinate in base all'accordo raggiunto dalle parti Per_1
e recepito con decreto del 20.5.2022 dal Tribunale di Pescara.
Nello specifico il ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso del minore con Pt_1
collocamento presso il padre, che fosse disposta la revoca del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, che fosse posto a carico della un contributo al mantenimento in favore CP_1
del figlio di € 300,00 mensili e che fosse regolamentato il diritto di visita della madre alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La si è costituita in giudizio con memoria di costituzione ex art. 473 bis 16 c.p.c. CP_1
depositata in data 12.7.2024 nella quale ha concluso per il rigetto delle domande del ricorrente.
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno chiesto di recepire l'accordo raggiunto dalle stesse e depositato in data 11.11.2024, alle seguenti condizioni:
“il figlio minore nato a [...] il [...] verrà affidato congiuntamente ad Persona_2
entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre in Pescara alla strada vicinale
Carlettini n. 4;
Ogni futuro ed eventuale trasferimento di residenza del minore dovrà essere comunicato, al conseguente aggiornamento dei documenti seguirà consegna di copia al padre che ne farà richiesta.
Il piccolo sarà collocato presso entrambi i genitori che hanno scelto e stanno già Persona_2
attuando una collocazione paritetica, ciò sin dal mese di ottobre 2024, ossia nelle more del giudizio, con mantenimento diretto del piccolo da parte dei genitori.
La collocazione che ad oggi viene riconosciuta da entrambi i genitori come la più consona e la migliore per il piccolo , che è stata già adottata, è la formula del 1-3-3, articolata durante la Per_1
settimana come meglio spiegato a seguire.
Premesso che il piccolo frequenta la scuola materna, la frequenza e la collocazione Persona_2 presso un genitore o l'altro viene gestita attraverso l'entrata e l'uscita di scuola.
Il lunedì all'uscita di scuola il bimbo viene preso da un genitore, che trascorre con lui il pomeriggio,
l'intera serata e lo accompagna al mattino seguente a scuola.
Il martedì all'uscita di scuola il bimbo viene preso dall'altro genitore, che trascorrerà con lui l'intera giornata e starà con il bimbo anche i giorni di mercoledì e giovedì, sino al venerdì mattina che lo accompagnerà a scuola.
pagina 2 di 6 Il venerdì, all'uscita di scuola il bimbo viene preso dal genitore che ha trascorso con lui il lunedì e terrà il bambino con sé il sabato la domenica, sino al lunedì mattina (quando accompagnerà il bimbo a scuola).
E così a seguire, con perfetta alternanza delle settimane, dei giorni e soprattutto dei week-end che verranno goduti in egual misura da entrambi i genitori.
Durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza, già in corso;
nello specifico trascorrerà il Natale con un genitore ed il Per_1
31 dicembre ed 1° gennaio con l'altro genitore. Lo stesso per la Vigilia di Natale ed il 26 dicembre, giorni di festa che seguiranno il rito dell'alternanza.
La Pasqua verrà trascorsa con un genitore e la Pasquetta con l'altro, il tutto, sempre ad anni alterni.
Lo stesso dicasi per il giorno del compleanno, sempre compatibilmente con le esigenze e gli impegni di lavoro di entrambi i genitori;
lo stesso potrà essere trascorso, anche con entrambi i genitori, se ne faranno reciproca richiesta.
Mentre, in deroga all'affidamento settimanale il minore sarà con il genitore e/o nonni, rispettivamente della madre e del padre, zii, sorelle, fratelli, il giorno del loro compleanno compatibilmente con le sue esigenze e gli impegni scolastici e ludico ricreativi.
Nel periodo estivo, il minore trascorrerà non meno di quindici giorni consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti, in concomitanza delle ferie del genitore, da concordare preventivamente e tempestivamente per iscritto, con almeno trenta giorni di preavviso.
I genitori dovranno fornirsi, con congruo preavviso, reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, indicando, altresì, la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
Entrambi i genitori, anche nel periodo di vacanza di propria spettanza, dovranno consentire e garantire al figlio il contatto costante con l'altro genitore.
Per le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 1° novembre etc..) e/o ponti i genitori si impegnano a concordarli di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza.
I genitori si danno ampio consenso alla collaborazione in caso di mutate esigenze del piccolo . Per_1
Ad oggi il piano di collocazione come esposto, corrisponde alle esigenze della vita del piccolo Per_1
che ha necessità di avere un contatto costante con entrambe le figure genitoriali;
qualora crescendo le esigenze dovessero mutare i genitori si impegnano sin da ora a rivedere la formula della collocazione paritetica come adottata, anche attraverso una formula settimanale. Resta inteso che si provvederà alle modifiche dei giorni e modalità con il consenso di entrambi i genitori.
pagina 3 di 6 Le parti si impegnano a mantenere un atteggiamento riguardoso accompagnato da una serena condotta, ciò al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il piccolo . Per_1
Ogni genitore si impegna a tutelare la figura dell'altro genitore, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del piccolo.
Al contrario verrà incoraggiata, da parte di entrambi i genitori, la presenza dell'altro genitore ove vi saranno fasi in cui il minore dovesse rifiutare per qualsiasi motivo la figura di uno dei due genitori nelle fasi di crescita.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, se un genitore chiede di poter salutare il piccolo nei giorni di permanenza presso l'altro genitore, quest'ultimo, collocatario al momento della richiesta, salvo questioni di salute non opporrà resistenza e veti se non giustificati da esigenze di salute del piccolo.
In virtù del tipo di affidamento, le decisioni più importanti nell'interesse del minore e relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, alle attività ludiche ed extrascolastiche saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni che il piccolo nel tempo manifesterà ad entrambi i Per_1
genitori, a questo proposito sarà obbligo di entrambi i genitori di tenersi informati su tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori si impegnano in relazione alle specifiche esigenze del minore, ad adottare e mettere in pratica oltre al buon senso, la capacità dei genitori di anteporre ai propri interessi personali, quella del figlio, mostrandosi capaci di interpretare in modo responsabile eventuali segni di disagio.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Visto il tipo di collocazione richiesta e concordata, le parti dichiarano che nulla è dovuto a titolo di mantenimento ordinario.
Le spese straordinarie resteranno a carico dei genitori nella misura della metà ciascuno, il genitore che anticiperà la spesa chiederà il rimborso all'altro previa esibizione della documentazione giustificativa, entro sette giorni, o diverso accordo, dalla richiesta al genitore anticipatario. Il tutto come da protocollo del Tribunale di Pescara di cui i coniugi dichiarano di aver preso visione e comunque consultabile sul sito del Tribunale di Pescara.
In deroga alle disposizioni circa le spese da considerarsi straordinarie, per la sola spesa della mensa scolastica della scuola materna frequentata dal piccolo , le stesse saranno a carico della madre Per_1 per l'anno scolastico in corso (2024/2025) e per l'anno scolastico prossimo (2025/2026). A seguire tale periodo, verrà ripristinata la regola del contributo a carico di entrambi in egual misura.
pagina 4 di 6 A tal proposito, il sig. si impegna, per i giorni di collocazione del figlio presso di sé, Parte_1
a comunicare con congruo avviso l'eventuale assenza del bimbo cosicché la madre possa annullare per tempo la prenotazione del pasto del piccolo.
Eventuali ritardi ingiustificati nella comunicazione comporteranno l'addebito della spesa interamente al sig. Pt_1
Le spese mediche, come le altre, saranno concordate da entrambi i genitori;
sarà preferita la scelta di visite specialistiche presso strutture pubbliche. Il genitore che vorrà procedere a visite specialistiche private, pur in presenza della possibilità di effettuare in convenzione ASL, ed in caso di disaccordo con l'altro genitore, sosterrà la relativa spesa.
In ogni caso, verrà sempre e comunque tutelata la salute del minore, quindi a titolo esemplificativo, qualora presso le strutture pubbliche eventuali visite saranno di difficile realizzazione per tempi e relative specializzazioni, entrambi i genitori si impegnano alla spesa comune, secondo la regola ordinaria del 50%.
L'assegno unico universale, in ragione della collocazione paritetica verrà percepito da entrambi i genitori che provvederanno con autonoma domanda, ove possibile;
in caso contrario, entrambi si danno il reciproco consenso alla fattiva collaborazione ai fini dell'ottenimento dell'emolumento.
Medesima regola per le detrazioni fiscali per il figlio che verranno godute da entrambi i genitori.
In relazione alla richiesta di restituzione di somme percepite, senza nulla riconoscere in relazione al diritto del sig. in relazione all'ottenimento di tali somme, ed al solo fine di dirimere Parte_1
anche tale aspetto, la sig.ra verserà nelle mani del sig. la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 400,00 entro il 20 novembre 2024, e poi 5 rate da 200,00 euro a partire da gennaio 2025 (entro 20 di ogni mese) e 1 rata da 100,00 a saldo, entro il 20 giugno
2025, il tutto a mezzo di versamento su IBAN intestato al sig. Parte_1
[...].
In tal modo il dichiara sin da ora che all'adempimento dell'obbligazione indicata, non avranno Pt_1
più nulla a pretendere nei confronti della sig.ra che con il pagamento Controparte_1 dell'ultima rata sarà libera in relazione alla suddetta obbligazione.
ALTRE DISPOSIZIONI
Le parti riconoscono di comunicare con difficoltà in relazione ad alcuni aspetti della vita del minore.
Per il benessere del piccolo e per poter elevare il rapporto genitoriale ad una serenità che Per_1
dovrà accompagnare la crescita del figlio si impegnano ad intraprendere un percorso genitoriale.
Il professionista verrà scelto di comune accordo, anche a mezzo del consultorio familiare di Pescara che indicherà le persone di riferimento.
pagina 5 di 6 Il percorso dovrà iniziare entro la fine dell'anno corrente, anche in via autonoma, salvo diversa disponibilità del professionista o ente.
Le parti prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Spese di lite compensate”.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- modificando le condizioni stabilite con decreto del Tribunale di Pescara del 20.5.2022, disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore conformemente all'accordo Persona_2
raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 23 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Cleonice Gabriella Cordisco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1359/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIRKO DI Parte_1 C.F._1
VIRGILIO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MONICA Controparte_1 C.F._2
FRAGASSI, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 7.5.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1
chiedendo una modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore , disciplinate in base all'accordo raggiunto dalle parti Per_1
e recepito con decreto del 20.5.2022 dal Tribunale di Pescara.
Nello specifico il ha chiesto che fosse disposto l'affidamento condiviso del minore con Pt_1
collocamento presso il padre, che fosse disposta la revoca del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, che fosse posto a carico della un contributo al mantenimento in favore CP_1
del figlio di € 300,00 mensili e che fosse regolamentato il diritto di visita della madre alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
La si è costituita in giudizio con memoria di costituzione ex art. 473 bis 16 c.p.c. CP_1
depositata in data 12.7.2024 nella quale ha concluso per il rigetto delle domande del ricorrente.
All'udienza del 12.11.2024 le parti hanno chiesto di recepire l'accordo raggiunto dalle stesse e depositato in data 11.11.2024, alle seguenti condizioni:
“il figlio minore nato a [...] il [...] verrà affidato congiuntamente ad Persona_2
entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre in Pescara alla strada vicinale
Carlettini n. 4;
Ogni futuro ed eventuale trasferimento di residenza del minore dovrà essere comunicato, al conseguente aggiornamento dei documenti seguirà consegna di copia al padre che ne farà richiesta.
Il piccolo sarà collocato presso entrambi i genitori che hanno scelto e stanno già Persona_2
attuando una collocazione paritetica, ciò sin dal mese di ottobre 2024, ossia nelle more del giudizio, con mantenimento diretto del piccolo da parte dei genitori.
La collocazione che ad oggi viene riconosciuta da entrambi i genitori come la più consona e la migliore per il piccolo , che è stata già adottata, è la formula del 1-3-3, articolata durante la Per_1
settimana come meglio spiegato a seguire.
Premesso che il piccolo frequenta la scuola materna, la frequenza e la collocazione Persona_2 presso un genitore o l'altro viene gestita attraverso l'entrata e l'uscita di scuola.
Il lunedì all'uscita di scuola il bimbo viene preso da un genitore, che trascorre con lui il pomeriggio,
l'intera serata e lo accompagna al mattino seguente a scuola.
Il martedì all'uscita di scuola il bimbo viene preso dall'altro genitore, che trascorrerà con lui l'intera giornata e starà con il bimbo anche i giorni di mercoledì e giovedì, sino al venerdì mattina che lo accompagnerà a scuola.
pagina 2 di 6 Il venerdì, all'uscita di scuola il bimbo viene preso dal genitore che ha trascorso con lui il lunedì e terrà il bambino con sé il sabato la domenica, sino al lunedì mattina (quando accompagnerà il bimbo a scuola).
E così a seguire, con perfetta alternanza delle settimane, dei giorni e soprattutto dei week-end che verranno goduti in egual misura da entrambi i genitori.
Durante le festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con il figlio seguendo il criterio dell'alternanza, già in corso;
nello specifico trascorrerà il Natale con un genitore ed il Per_1
31 dicembre ed 1° gennaio con l'altro genitore. Lo stesso per la Vigilia di Natale ed il 26 dicembre, giorni di festa che seguiranno il rito dell'alternanza.
La Pasqua verrà trascorsa con un genitore e la Pasquetta con l'altro, il tutto, sempre ad anni alterni.
Lo stesso dicasi per il giorno del compleanno, sempre compatibilmente con le esigenze e gli impegni di lavoro di entrambi i genitori;
lo stesso potrà essere trascorso, anche con entrambi i genitori, se ne faranno reciproca richiesta.
Mentre, in deroga all'affidamento settimanale il minore sarà con il genitore e/o nonni, rispettivamente della madre e del padre, zii, sorelle, fratelli, il giorno del loro compleanno compatibilmente con le sue esigenze e gli impegni scolastici e ludico ricreativi.
Nel periodo estivo, il minore trascorrerà non meno di quindici giorni consecutivi, salvo diverso accordo tra le parti, in concomitanza delle ferie del genitore, da concordare preventivamente e tempestivamente per iscritto, con almeno trenta giorni di preavviso.
I genitori dovranno fornirsi, con congruo preavviso, reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, indicando, altresì, la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno.
Entrambi i genitori, anche nel periodo di vacanza di propria spettanza, dovranno consentire e garantire al figlio il contatto costante con l'altro genitore.
Per le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 1° novembre etc..) e/o ponti i genitori si impegnano a concordarli di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza.
I genitori si danno ampio consenso alla collaborazione in caso di mutate esigenze del piccolo . Per_1
Ad oggi il piano di collocazione come esposto, corrisponde alle esigenze della vita del piccolo Per_1
che ha necessità di avere un contatto costante con entrambe le figure genitoriali;
qualora crescendo le esigenze dovessero mutare i genitori si impegnano sin da ora a rivedere la formula della collocazione paritetica come adottata, anche attraverso una formula settimanale. Resta inteso che si provvederà alle modifiche dei giorni e modalità con il consenso di entrambi i genitori.
pagina 3 di 6 Le parti si impegnano a mantenere un atteggiamento riguardoso accompagnato da una serena condotta, ciò al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con il piccolo . Per_1
Ogni genitore si impegna a tutelare la figura dell'altro genitore, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del piccolo.
Al contrario verrà incoraggiata, da parte di entrambi i genitori, la presenza dell'altro genitore ove vi saranno fasi in cui il minore dovesse rifiutare per qualsiasi motivo la figura di uno dei due genitori nelle fasi di crescita.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, se un genitore chiede di poter salutare il piccolo nei giorni di permanenza presso l'altro genitore, quest'ultimo, collocatario al momento della richiesta, salvo questioni di salute non opporrà resistenza e veti se non giustificati da esigenze di salute del piccolo.
In virtù del tipo di affidamento, le decisioni più importanti nell'interesse del minore e relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, alle attività ludiche ed extrascolastiche saranno assunte da entrambi i genitori di comune accordo, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni che il piccolo nel tempo manifesterà ad entrambi i Per_1
genitori, a questo proposito sarà obbligo di entrambi i genitori di tenersi informati su tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori si impegnano in relazione alle specifiche esigenze del minore, ad adottare e mettere in pratica oltre al buon senso, la capacità dei genitori di anteporre ai propri interessi personali, quella del figlio, mostrandosi capaci di interpretare in modo responsabile eventuali segni di disagio.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Visto il tipo di collocazione richiesta e concordata, le parti dichiarano che nulla è dovuto a titolo di mantenimento ordinario.
Le spese straordinarie resteranno a carico dei genitori nella misura della metà ciascuno, il genitore che anticiperà la spesa chiederà il rimborso all'altro previa esibizione della documentazione giustificativa, entro sette giorni, o diverso accordo, dalla richiesta al genitore anticipatario. Il tutto come da protocollo del Tribunale di Pescara di cui i coniugi dichiarano di aver preso visione e comunque consultabile sul sito del Tribunale di Pescara.
In deroga alle disposizioni circa le spese da considerarsi straordinarie, per la sola spesa della mensa scolastica della scuola materna frequentata dal piccolo , le stesse saranno a carico della madre Per_1 per l'anno scolastico in corso (2024/2025) e per l'anno scolastico prossimo (2025/2026). A seguire tale periodo, verrà ripristinata la regola del contributo a carico di entrambi in egual misura.
pagina 4 di 6 A tal proposito, il sig. si impegna, per i giorni di collocazione del figlio presso di sé, Parte_1
a comunicare con congruo avviso l'eventuale assenza del bimbo cosicché la madre possa annullare per tempo la prenotazione del pasto del piccolo.
Eventuali ritardi ingiustificati nella comunicazione comporteranno l'addebito della spesa interamente al sig. Pt_1
Le spese mediche, come le altre, saranno concordate da entrambi i genitori;
sarà preferita la scelta di visite specialistiche presso strutture pubbliche. Il genitore che vorrà procedere a visite specialistiche private, pur in presenza della possibilità di effettuare in convenzione ASL, ed in caso di disaccordo con l'altro genitore, sosterrà la relativa spesa.
In ogni caso, verrà sempre e comunque tutelata la salute del minore, quindi a titolo esemplificativo, qualora presso le strutture pubbliche eventuali visite saranno di difficile realizzazione per tempi e relative specializzazioni, entrambi i genitori si impegnano alla spesa comune, secondo la regola ordinaria del 50%.
L'assegno unico universale, in ragione della collocazione paritetica verrà percepito da entrambi i genitori che provvederanno con autonoma domanda, ove possibile;
in caso contrario, entrambi si danno il reciproco consenso alla fattiva collaborazione ai fini dell'ottenimento dell'emolumento.
Medesima regola per le detrazioni fiscali per il figlio che verranno godute da entrambi i genitori.
In relazione alla richiesta di restituzione di somme percepite, senza nulla riconoscere in relazione al diritto del sig. in relazione all'ottenimento di tali somme, ed al solo fine di dirimere Parte_1
anche tale aspetto, la sig.ra verserà nelle mani del sig. la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 1.500,00, di cui € 400,00 entro il 20 novembre 2024, e poi 5 rate da 200,00 euro a partire da gennaio 2025 (entro 20 di ogni mese) e 1 rata da 100,00 a saldo, entro il 20 giugno
2025, il tutto a mezzo di versamento su IBAN intestato al sig. Parte_1
[...].
In tal modo il dichiara sin da ora che all'adempimento dell'obbligazione indicata, non avranno Pt_1
più nulla a pretendere nei confronti della sig.ra che con il pagamento Controparte_1 dell'ultima rata sarà libera in relazione alla suddetta obbligazione.
ALTRE DISPOSIZIONI
Le parti riconoscono di comunicare con difficoltà in relazione ad alcuni aspetti della vita del minore.
Per il benessere del piccolo e per poter elevare il rapporto genitoriale ad una serenità che Per_1
dovrà accompagnare la crescita del figlio si impegnano ad intraprendere un percorso genitoriale.
Il professionista verrà scelto di comune accordo, anche a mezzo del consultorio familiare di Pescara che indicherà le persone di riferimento.
pagina 5 di 6 Il percorso dovrà iniziare entro la fine dell'anno corrente, anche in via autonoma, salvo diversa disponibilità del professionista o ente.
Le parti prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
Spese di lite compensate”.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse del figlio minore delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- modificando le condizioni stabilite con decreto del Tribunale di Pescara del 20.5.2022, disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore conformemente all'accordo Persona_2
raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 23 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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