Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2951/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
-Sez. V civile-
In persona del presidente, dott.ssa Marianna D'Avino, ha pronunciato seguente:
SENTENZA
-nella causa civile in epigrafe emarginata, avente ad oggetto l'opposizione ex art. 170
T.U. 115/2002, art. 15 D. L.vo 150/2011;
TRA
AVV. (C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
da sé stesso.
E
(C.F. n. , in persona del Ministro p.t., Controparte_1 P.IVA_1
con sede a Roma, in via Arenula n. 70, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato (C.F. ), presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, P.IVA_2
domicilia.
All'udienza cartolare del 14.11.2024 ha presenziato la parte ricorrente e ha concluso riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento di tutte le richieste formulate nel ricorso introduttivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1-L'avv. , con il ricorso in opposizione in esame, lamenta che: < Parte_1
Corte di Appello di Roma – Sezione II Penale – liquidava la minor somma di Euro 467,00
1
4) sebbene l'impugnazione sia stata depositata in cancelleria il 27/09/2023 ovvero nel termine di 15 giorni (a seguito di pronuncia di Sentenza con motivazione contestuale),
mentre la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato veniva depositata in data 02/10/2023, la Corte di Appello ha omesso di considerare che lo scrivente avesse fatto espressa riserva di deposito (della predetta domanda) in sede di udienza del
12/09/2023;
5) prova ne sia quanto testualmente riportato nel decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato “Il Giudice sulla richiesta presentata nell'interesse di
[...]
n data 2 ottobre 2023 su riserva espressa all'udienza del 12 Parte_2
settembre 2023 diretta ad ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato”;
6) pertanto gli effetti del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
retroagiscono al momento della presentazione della domanda ovvero alla data in cui lo scrivente ha fatto espressa riserva di deposito (quindi al 12/09/2023) ricomprendendo nel caso di specie anche la fase introduttiva, rappresentata dall'Atto di Appello;
[……..] 8) gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla data in cui l'ordinanza viene presentata o perviene all'ufficio del Magistrato oppure dal primo atto in cui interviene il difensore, qualora l'interessato faccia riserva di presentare l'istanza e questa sia depositata entro i venti giorni successivi;
9) così stabilisce l'art. 209 del D.P.R. 115/2002: la norma infatti prevede la retroattività
degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza, poiché non si può far dipendere il diritto al beneficio dal provvedimento di ammissione, atteso che la
2 parte o il difensore non hanno alcuna possibilità di influire su tali tempistiche (Cass.
24729/2011; Cass. 20710/2017; Cass. 4695/2020);
10) gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio retroagiscono allora al momento della domanda (ovvero al primo atto compiuto dal difensore il 12/09/2023 con formulazione in aula di espressa riserva dell'istanza) e pertanto l'attività del legale va remunerata, ricomprendendo in essa anche la fase introduttiva, relativa alla redazione e al deposito dell'Atto di Appello>>; e perciò ha chiesto: <<- accertare e dichiarare che al ricorrente spetta la liquidazione del compenso di Euro 966,67 oltre accessori di legge
(spese generali, I.V.A. e C.P.A.), per attività professionale svolta e relativa alla fase di studio e alla fase introduttiva, come da istanza di liquidazione del patrocinio depositata e registrata al n. SIAMM 1395/2024 ovvero nella somma maggiore o minore ovvero in altra somma ritenuta di giustizia secondo l'equo apprezzamento del Giudice;
- e per l'effetto riformare il decreto di liquidazione impugnato e conseguentemente liquidare in favore del ricorrente il compenso di Euro 966,67 oltre accessori di legge (spese generali, I.V.A.
e C.P.A.) o comunque il compenso che sarà ritenuto di giustizia secondo le previsioni del
D.M. 55/2014 - comprensivo della fase preliminare e dibattimentale e con l'ulteriore liquidazione delle spese relative al presente giudizio.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge>>.
§1.2-Il ha contestato il ricorso e ne ha chiesto il rigetto;
in subordine la CP_1
liquidazione secondo i minimi tariffari, con l'ulteriore riduzione ex art. 106-bis del D.P.R.
115/2002.
§2-Va subito evidenziato che con il ricorso in opposizione in esame l'avv. istante lamenta l'erronea determinazione dei compensi dovutigli, derivante dalla mancata considerazione delle attività compiute prima dell'ammissione dell'assistito, , al Persona_1
3 gratuito patrocinio, in palese contrasto con quanto disposto dell'art. 109 del DPR
115/2002.
Assume, in particolare, il ricorrente che l'attività da remunerare trascurata dal giudice impugnato è relativa alla predisposizione dell'appello avverso la sentenza di condanna resa in primo grado, poiché, sebbene l'impugnazione sia stata depositata in cancelleria
il 27/09/2023 ovvero nel termine di 15 giorni (a seguito di pronuncia di Sentenza con
motivazione contestuale), mentre la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello
Stato veniva depositata in data 02/10/2023, la Corte di Appello ha omesso di considerare
che lo scrivente avesse fatto espressa riserva di deposito (della predetta domanda) in
sede di udienza del 12/09/2023.
Ora, va considerato che emerge dal decreto di ammissione al gratuito patrocinio che ci occupa – che testualmente ne dà atto – che effettivamente la riserva di presentazione della relativa domanda, all'udienza del 12.09.2023, vi è stata, per cui, nelle attività da remunerare, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice impugnato, avrebbe dovuto essere considerata non solo l'attività “di studio”, ma anche quella relativa alla predisposizione dell'atto di appello ovvero l'intero compenso previsto per la “fase introduttiva”. E, pertanto, applicata la diminuzione di un terzo ex art. 106-bis DPR
115/2002 e l'aumento di €. 200,00, perché trattasi di patrocinio prestato in favore di detenuto, deve liquidarsi in favore dell'avv. ricorrente il compenso nella misura chiesta in ricorso di €. 966,67, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A..
Quanto alle spese di lite di questo giudizio, stante il contegno processuale del , CP_1
che si è limitato a costituirsi e a richiamare i principi enunciati in materia di determinazione dei compensi in argomento dalla giurisprudenza di legittimità, neanche avendo depositato le note sostitutive dell'udienza di trattazione e discussione, sussistono i presupposti di cui all'art. 92, II comma, c.p.c. per disporne la compensazione.
PQM
4 Accoglie il ricorso e per l'effetto, in riforma del decreto della Corte di Appello di
Roma - Sezione II Penale - del 12/04/2024, notificato il 30/04/2024, ridetermina il compenso dovuto all'avv. , per il patrocinio a spese dello Stato Parte_1
prestato in favore di , come da decreto di ammissione del Persona_1
09/10/2023 del Tribunale di Roma – Ufficio G.I.P./G. – nel p.p. n. 41090/2022 CP_2
R.G.N.R. - n. 32119/2022 R.G. G.I.P., in €. 996,67, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e Iva come per legge.
Compensa le spese di lite di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 02.01.2025
La Presidente
Marianna D'Avino
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