Art. 11.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1968, n. 15 .