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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/02/2024, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in grado di appello iscritte al numero 478 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2018 ed al numero 491 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno
2018, vertenti
TRA
, con l'Avv. Paola Procopio ----- appellante/appellato Parte_1
E
, in persona del legale rappresentante in Controparte_1
carica, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ---- appellato non costituito/appellante
E
---- appellato Controparte_2
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Catanzaro, Giudice del Lavoro.
Conferimento incarico dirigenziale.
Conclusioni per l'appellante : Parte_1
introduttivo di primo grado e condannare il alle spese di entrambi i CP_2
gradi di giudizio>>;
Conclusioni per l'appellante MINISTERO: epigrafe indicata, dichiarando infondata ogni avversa pretesa>>; Conclusioni per l'appellato : CP_2
proposto e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Catanzaro
n. 178/2018.
In via subordinata, in accoglimento delle domande rimaste assorbite in primo grado e qui riproposte ex art. 346 c.p.c.:
1) annullare e/o dichiarare nulli il D. D.G. dell prot. n. AOODRCAL 3651 del CP_3
22/3/2016, pubblicato sul sito istituzionale il 23/3/2016 e l'atto di conferimento dell'incarico al dott. , di cui al D.D.G. prot. n. AOODRCAL 6762 del 14/04/2016 Parte_1 CP_3
e dichiarare risolto e/o risolvere il contratto di lavoro con lo stesso stipulato;
2) accertare e dichiarare il diritto del prof. al conferimento dell'incarico Controparte_2
dirigenziale non generale di funzione tecnico ispettiva, indetto con avviso pubblico dell
[...]
prot. n. 193 dell'11.01.2016, previo riconoscimento del Controparte_4
punteggio spettante, riconoscibile in base al CV del ricorrente e già riconosciuto dalla
Commissione istituita presso l'amministrazione centrale;
3) ordinare agli enti resistenti di riconoscere all'appellato il servizio non prestato quale servizio di istituto giuridicamente valido a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere conferito
l'incarico;
4) condannare gli enti resistenti a risarcire all'appellato tutti i danni subiti e subendi per effetto del mancato conferimento dell'incarico, corrispondenti alle somma delle retribuzioni non percepite, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo, nonché ad altra somma per mancato incremento del curriculum, da liquidarsi in via equitativa, ovvero nel diverso importo che il giudice riterrà di giustizia.
6) ordinare agli Enti resistenti di rinnovare, ai soli partecipanti, la procedura di conferimento dell'incarico con: - indicazione dei criteri di scelta nell'avviso pubblico nel rispetto dell'art. 1, comma 94, della legge 107/2015; - corretta nomina e composizione della commissione valutatrice nel rispetto dell'art. 9 c. 2 lett. a) D.p.r. 487/94; - corretta valutazione dei titoli e del curriculum vitae in base ai criteri di scelta predeterminati.
Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto tanto da , quanto dal Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, Controparte_1
che ha accolto il ricorso di , volto ad ottenere l'annullamento del Controparte_2 conferimento dell'incarico di dirigente non generale, con funzioni ispettive, a tempo determinato (3 anni), di cui all'avviso pubblico prot. n° 193 dell'11/1/2016 dell' CP_3
attribuito al controinteressato di quel grado, , rigettando, tuttavia, le altre Parte_1
domande, mirate a conseguire: il conferimento al ricorrente del predetto incarico;
il riconoscimento ad egli del servizio non prestato a cagione dell'ingiusto affidamento ad altro;
il risarcimento del danno corrispondente agli emolumenti non percepiti;
o, in via subordinata,
l'annullamento della procedura selettiva e la rinnovazione della stessa, riservandola ai soli partecipanti della prima.
2. Motivo del parziale accoglimento è stato la riscontrata violazione, da parte dell'amministrazione scolastica, dell'art.
1.94 della L. n° 107/2015, norma ritenuta imperativa, nella parte in cui prescrive, per l'Ente avvisante, il dovere di predeterminare e rendere conoscibili, con l'avviso pubblico, i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa, al fine di conferire lo speciale incarico. Cont Ad avviso del tribunale, infatti, l' avrebbe effettuato una predeterminazione solo fittizia ed apparente dei citati criteri di scelta, “non essendo idonea, a tal fine, la mera riproduzione, nell'avviso di selezione, dei parametri previsti dall'art. 19.6 Decreto Legislativo n. 165/2001 – e neppure la successiva determinazione dei criteri ad opera della Commissione di valutazione – e, pertanto, nell'aver conferito l'incarico senza la predeterminazione e la conoscibilità di criteri selettivi”.
3. Hanno appellato la sentenza tanto il controinteressato, quanto l'amministrazione resistente.
3.1 Il primo ha rilevato che il tribunale avrebbe errato: nel ritenere norma imperativa l'art.
1.94 della L. n° 107/2015; e nel considerare non sufficiente, ai fini della predeterminazione dei criteri selettivi, il richiamo a quelli diffusamente elencati nell'art. 19.6 del TUPI, e la specificazione degli stessi operata dalla Commissione valutatrice, ben prima dell'apertura dei curricula dei concorrenti.
3.2 La seconda, analogamente al primo, ha obiettato al tribunale di non avere colto, nell'operato della p.a. il pieno rispetto di quanto disposto dall'art.
1.94 citato.
4. L'originario ricorrente, quivi appellato, s'è costituito in entrambi i gravami resistendo e riproponendo i motivi di originario ricorso, rimasti assorbiti, afferenti all'asserita violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, dei principi di correttezza e di buona fede nonché all'illegittima composizione della commissione valutatrice.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 7/2/2024, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I. Entrambi gli appelli sono infondati.
II. L'art.
1.94 della L. n° 107/2015 non si presta ad interpretazioni diverse da quella attribuitagli dal ricorrente e dal giudice di prime cure.
La norma, nello stabilire che sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del
[...]
, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra Controparte_5
amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa>> ha precisamente imposto all'amministrazione avvisante di individuare i criteri di scelta idonei per procedere ad una valutazione comparativa dei curricula dei candidati alla procedura richiamata dall'avviso.
III.- Nel caso di specie, l'avviso pubblico dell' si è limitato ad un generico CP_3
richiamo ad una altrettanto generica norma, l'art. 19.6 del TUPI1 che, se è vero che richiama i presupposti culturali e professionali idonei ad identificare la “platea” dei partecipanti, è, tuttavia insufficiente a far comprendere su quali presupposti le diverse professionalità potrebbero essere esaminate, in modo utile per individuare, tra esse, quelle più adeguate per la copertura dell'incarico posto a selezione.
IV.- A nulla vale, poi, l'osservazione secondo cui i criteri di cui trattasi sono stati, successivamente alla pubblicazione dell'avviso, individuati dalla Commissione valutatrice, all'atto del suo insediamento e previa approvazione della griglia di valutazione, poi applicata per il vaglio dei candidati.
Tali criteri, infatti, invero specifici, sono affiorati tardivamente, rispetto a quanto chiaramente fissato dalla norma di riferimento.
Secondo quest'ultima, i criteri idonei a far comprendere il perimetro valutativo riservato alle domande presentate dagli interessati, dovevano essere conoscibili già al tempo dell'inoltro delle domande medesime, a garanzia dei più ampi principi di trasparenza e di correttezza dell'operato della p.a.
V.- Per le ragioni esposte, entrambi gli appelli vanno rigettati.
VI.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
VII.- Stante il rigetto delle due impugnazioni, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi gli appellanti, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da , Parte_1
con ricorso depositato in data 19 aprile 2018, e dal , con Controparte_1
ricorso depositato in data 20 aprile 2018, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 179/2018, resa in data 7 marzo 2018, così provvede:
1. Rigetta entrambi gli appelli;
2. Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 a carico di ciascuno, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore di parte appellata.
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi gli appellanti, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il
23 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D. Lgs. N° 165/2001 – Art. 19, comma 6: amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato>>.
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite in grado di appello iscritte al numero 478 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2018 ed al numero 491 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno
2018, vertenti
TRA
, con l'Avv. Paola Procopio ----- appellante/appellato Parte_1
E
, in persona del legale rappresentante in Controparte_1
carica, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ---- appellato non costituito/appellante
E
---- appellato Controparte_2
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Catanzaro, Giudice del Lavoro.
Conferimento incarico dirigenziale.
Conclusioni per l'appellante : Parte_1
introduttivo di primo grado e condannare il alle spese di entrambi i CP_2
gradi di giudizio>>;
Conclusioni per l'appellante MINISTERO: epigrafe indicata, dichiarando infondata ogni avversa pretesa>>; Conclusioni per l'appellato : CP_2
proposto e per l'effetto confermare la Sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Catanzaro
n. 178/2018.
In via subordinata, in accoglimento delle domande rimaste assorbite in primo grado e qui riproposte ex art. 346 c.p.c.:
1) annullare e/o dichiarare nulli il D. D.G. dell prot. n. AOODRCAL 3651 del CP_3
22/3/2016, pubblicato sul sito istituzionale il 23/3/2016 e l'atto di conferimento dell'incarico al dott. , di cui al D.D.G. prot. n. AOODRCAL 6762 del 14/04/2016 Parte_1 CP_3
e dichiarare risolto e/o risolvere il contratto di lavoro con lo stesso stipulato;
2) accertare e dichiarare il diritto del prof. al conferimento dell'incarico Controparte_2
dirigenziale non generale di funzione tecnico ispettiva, indetto con avviso pubblico dell
[...]
prot. n. 193 dell'11.01.2016, previo riconoscimento del Controparte_4
punteggio spettante, riconoscibile in base al CV del ricorrente e già riconosciuto dalla
Commissione istituita presso l'amministrazione centrale;
3) ordinare agli enti resistenti di riconoscere all'appellato il servizio non prestato quale servizio di istituto giuridicamente valido a decorrere dalla data in cui avrebbe dovuto essere conferito
l'incarico;
4) condannare gli enti resistenti a risarcire all'appellato tutti i danni subiti e subendi per effetto del mancato conferimento dell'incarico, corrispondenti alle somma delle retribuzioni non percepite, oltre interessi e rivalutazione, dalla maturazione al soddisfo, nonché ad altra somma per mancato incremento del curriculum, da liquidarsi in via equitativa, ovvero nel diverso importo che il giudice riterrà di giustizia.
6) ordinare agli Enti resistenti di rinnovare, ai soli partecipanti, la procedura di conferimento dell'incarico con: - indicazione dei criteri di scelta nell'avviso pubblico nel rispetto dell'art. 1, comma 94, della legge 107/2015; - corretta nomina e composizione della commissione valutatrice nel rispetto dell'art. 9 c. 2 lett. a) D.p.r. 487/94; - corretta valutazione dei titoli e del curriculum vitae in base ai criteri di scelta predeterminati.
Con vittoria di spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto tanto da , quanto dal Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, Controparte_1
che ha accolto il ricorso di , volto ad ottenere l'annullamento del Controparte_2 conferimento dell'incarico di dirigente non generale, con funzioni ispettive, a tempo determinato (3 anni), di cui all'avviso pubblico prot. n° 193 dell'11/1/2016 dell' CP_3
attribuito al controinteressato di quel grado, , rigettando, tuttavia, le altre Parte_1
domande, mirate a conseguire: il conferimento al ricorrente del predetto incarico;
il riconoscimento ad egli del servizio non prestato a cagione dell'ingiusto affidamento ad altro;
il risarcimento del danno corrispondente agli emolumenti non percepiti;
o, in via subordinata,
l'annullamento della procedura selettiva e la rinnovazione della stessa, riservandola ai soli partecipanti della prima.
2. Motivo del parziale accoglimento è stato la riscontrata violazione, da parte dell'amministrazione scolastica, dell'art.
1.94 della L. n° 107/2015, norma ritenuta imperativa, nella parte in cui prescrive, per l'Ente avvisante, il dovere di predeterminare e rendere conoscibili, con l'avviso pubblico, i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa, al fine di conferire lo speciale incarico. Cont Ad avviso del tribunale, infatti, l' avrebbe effettuato una predeterminazione solo fittizia ed apparente dei citati criteri di scelta, “non essendo idonea, a tal fine, la mera riproduzione, nell'avviso di selezione, dei parametri previsti dall'art. 19.6 Decreto Legislativo n. 165/2001 – e neppure la successiva determinazione dei criteri ad opera della Commissione di valutazione – e, pertanto, nell'aver conferito l'incarico senza la predeterminazione e la conoscibilità di criteri selettivi”.
3. Hanno appellato la sentenza tanto il controinteressato, quanto l'amministrazione resistente.
3.1 Il primo ha rilevato che il tribunale avrebbe errato: nel ritenere norma imperativa l'art.
1.94 della L. n° 107/2015; e nel considerare non sufficiente, ai fini della predeterminazione dei criteri selettivi, il richiamo a quelli diffusamente elencati nell'art. 19.6 del TUPI, e la specificazione degli stessi operata dalla Commissione valutatrice, ben prima dell'apertura dei curricula dei concorrenti.
3.2 La seconda, analogamente al primo, ha obiettato al tribunale di non avere colto, nell'operato della p.a. il pieno rispetto di quanto disposto dall'art.
1.94 citato.
4. L'originario ricorrente, quivi appellato, s'è costituito in entrambi i gravami resistendo e riproponendo i motivi di originario ricorso, rimasti assorbiti, afferenti all'asserita violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, dei principi di correttezza e di buona fede nonché all'illegittima composizione della commissione valutatrice.
5. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 7/2/2024, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I. Entrambi gli appelli sono infondati.
II. L'art.
1.94 della L. n° 107/2015 non si presta ad interpretazioni diverse da quella attribuitagli dal ricorrente e dal giudice di prime cure.
La norma, nello stabilire che sono conferiti in base alla procedura pubblica di cui all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, mediante valutazione comparativa dei curricula e previo avviso pubblico, da pubblicare nel sito del
[...]
, che renda conoscibili il numero dei posti e la loro ripartizione tra Controparte_5
amministrazione centrale e uffici scolastici regionali, nonché i criteri di scelta da adottare per la valutazione comparativa>> ha precisamente imposto all'amministrazione avvisante di individuare i criteri di scelta idonei per procedere ad una valutazione comparativa dei curricula dei candidati alla procedura richiamata dall'avviso.
III.- Nel caso di specie, l'avviso pubblico dell' si è limitato ad un generico CP_3
richiamo ad una altrettanto generica norma, l'art. 19.6 del TUPI1 che, se è vero che richiama i presupposti culturali e professionali idonei ad identificare la “platea” dei partecipanti, è, tuttavia insufficiente a far comprendere su quali presupposti le diverse professionalità potrebbero essere esaminate, in modo utile per individuare, tra esse, quelle più adeguate per la copertura dell'incarico posto a selezione.
IV.- A nulla vale, poi, l'osservazione secondo cui i criteri di cui trattasi sono stati, successivamente alla pubblicazione dell'avviso, individuati dalla Commissione valutatrice, all'atto del suo insediamento e previa approvazione della griglia di valutazione, poi applicata per il vaglio dei candidati.
Tali criteri, infatti, invero specifici, sono affiorati tardivamente, rispetto a quanto chiaramente fissato dalla norma di riferimento.
Secondo quest'ultima, i criteri idonei a far comprendere il perimetro valutativo riservato alle domande presentate dagli interessati, dovevano essere conoscibili già al tempo dell'inoltro delle domande medesime, a garanzia dei più ampi principi di trasparenza e di correttezza dell'operato della p.a.
V.- Per le ragioni esposte, entrambi gli appelli vanno rigettati.
VI.- Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
VII.- Stante il rigetto delle due impugnazioni, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi gli appellanti, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti proposti da , Parte_1
con ricorso depositato in data 19 aprile 2018, e dal , con Controparte_1
ricorso depositato in data 20 aprile 2018, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 179/2018, resa in data 7 marzo 2018, così provvede:
1. Rigetta entrambi gli appelli;
2. Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 a carico di ciascuno, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore di parte appellata.
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi gli appellanti, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il
23 febbraio 2024.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott. Emilio Sirianni
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 D. Lgs. N° 165/2001 – Art. 19, comma 6: amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato>>.