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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/10/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2095/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
EF NA Presidente relatore
TT RT GI
Claudia Manconi GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2095/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 17 giugno 2025, avente per oggetto divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio promossa da:
, col patrocinio dell'avv. CARLO DE CESARO Parte_1 C.F._1
e
), col patrocinio degli avv.ti GIOMMARIA Controparte_1 C.F._2
IA e EN RR
RICORRENTI con l'intervento DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
Olbia in data 22.08.2020, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
104 P. 2 S. C anno 2020 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'originale dell'atto di matrimonio e negli atti dello Stato civile;
2) con l'integrale compensazione dei compensi professionali, spese ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17 giugno 2025, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i coniugi e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Olbia in data in data 22 agosto 2020
(atto regolarmente trascritto presso lo Stato Civile del suddetto Comune, per l'anno 2020, atto n. 104, parte II, serie C), unione dalla quale non erano nati figli.
Esponevano di essersi separati come da sentenza n. 932 del 25 settembre 2023, alle condizioni di cui al ricorso e aggiungevano che dalla data della separazione non vi era stata alcuna riconciliazione.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025 i coniugi confermavano di non volersi conciliare e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione alle conclusioni sopra riportate.
***** La domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo confermate nelle note per la trattazione scritta depositate in data 13 ottobre 2025 come riportate in epigrafe e le conferma.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
in Olbia in data 22 agosto 2020 trascritto nei registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile del Comune di Olbia per l'Anno 2020, atto n. 104, parte II, serie C, alle condizioni sopra riportate;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Olbia di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 15 ottobre 2025
Il Presidente rel.
EF NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
EF NA Presidente relatore
TT RT GI
Claudia Manconi GI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2095/2025 V.G. promossa con ricorso congiunto depositato in data 17 giugno 2025, avente per oggetto divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio promossa da:
, col patrocinio dell'avv. CARLO DE CESARO Parte_1 C.F._1
e
), col patrocinio degli avv.ti GIOMMARIA Controparte_1 C.F._2
IA e EN RR
RICORRENTI con l'intervento DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in
Olbia in data 22.08.2020, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
104 P. 2 S. C anno 2020 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'originale dell'atto di matrimonio e negli atti dello Stato civile;
2) con l'integrale compensazione dei compensi professionali, spese ed accessori di legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 17 giugno 2025, ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. i coniugi e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse la Parte_1 Controparte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Olbia in data in data 22 agosto 2020
(atto regolarmente trascritto presso lo Stato Civile del suddetto Comune, per l'anno 2020, atto n. 104, parte II, serie C), unione dalla quale non erano nati figli.
Esponevano di essersi separati come da sentenza n. 932 del 25 settembre 2023, alle condizioni di cui al ricorso e aggiungevano che dalla data della separazione non vi era stata alcuna riconciliazione.
Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 14 ottobre 2025 i coniugi confermavano di non volersi conciliare e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione alle conclusioni sopra riportate.
***** La domanda di divorzio è fondata e deve essere accolta.
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 legge n. 898/1970.
In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Collegio prende atto delle conclusioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso introduttivo confermate nelle note per la trattazione scritta depositate in data 13 ottobre 2025 come riportate in epigrafe e le conferma.
Le spese del presente procedimento vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Pt_1
in Olbia in data 22 agosto 2020 trascritto nei registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile del Comune di Olbia per l'Anno 2020, atto n. 104, parte II, serie C, alle condizioni sopra riportate;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Olbia di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari il 15 ottobre 2025
Il Presidente rel.
EF NA