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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 5813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5813 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5061/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE- Consigliere
PP US INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5061 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Zichittella. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Rosalba Napolitano.
- APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3906/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 3.11.2022, in tema di rapporti di locazione;
sfratto per morosità e condanna al pagamento dei canoni scaduti.”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., l'11.11.2025 dalla difesa dell'appellante e il 13.11.2025 dalla difesa dell'appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.11.2022, ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, avverso la Parte_1 sentenza n. 3906/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 3.11.2022.
**** pagina 1 di 9 1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, la - Controparte_1 titolare di un immobile condotto ad uso abitativo da (subentrata nella locazione dopo il decesso Parte_1 del coniuge, ) - aveva intimato ala lo sfratto per morosità, deducendo il mancato pagamento CP_2 Parte_1
(per l'importo complessivo di euro 6.105,00) dei canoni di locazione a partire dal mese di Gennaio 2011 al mese di
Ottobre 2021 (lamentando che la parte conduttrice avesse effettuato, saltuariamente, dei pagamenti a titolo di acconto sui canoni scaduti), e chiedendo contestualmente l'emissione di un decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere fino al rilascio dell'immobile.
Costituitasi in giudizio, si era opposta alla convalida dello sfratto, eccependo il pagamento Parte_1 delle somme dovute dal 2018 al 2021 (sostenendo che, da una missiva del 26.9.2020 del legale di controparte, dovesse desumersi che non risultassero, invece, canoni scaduti e non pagati anteriori all'anno 2018) e, comunque, la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., con riferimento ai canoni anteriori al mese di
Ottobre 2015 (ove fosse stata considerata, come prima richiesta efficace di pagamento, quella formulata con la detta missiva del 26.9.2020) o anteriori al mese di Dicembre 2016 (nel caso in cui fosse stata considerata, come prima richiesta utile di pagamento, quella effettuata con l'intimazione di sfratto).
Con ordinanza emessa (il 15.3.2022), ai sensi dell'art. 665 c.p.c., il Tribunale di Napoli Nord aveva ordinato a il rilascio dell'immobile suddetto, disponendo il mutamento del rito, nonché assegnando alle Parte_1 parti, ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c., i termini per l'integrazione dei rispettivi atti e per il deposito di documenti, fissando l'udienza del 3.11.2022 per la discussione, ex art. 420 c.p.c., e concedendo alle parti termine di 15 giorni per l'esperimento del procedimento di mediazione.
Il primo giudice, poi, con la sentenza n. 3906/2022 impugnata in questa sede, preso atto della procedibilità della domanda - per essere stato esperito il procedimento di mediazione- ha, tuttavia, rilevato che le parti non fossero addivenute alla stipula di un nuovo contratto di locazione nonostante, il 19.4.2022, avessero accettato, per la definizione della lite, la proposta, formulata dal mediatore, di un accordo sommario demandando i dettagli ad una fase successiva.
Ciò posto, il giudice di prime cure, decidendo il merito della controversia considerando l'originaria domanda formulata da parte ricorrente:
a) Ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento di;
Parte_1
b) ha ordinato a quest'ultima il rilascio dell'immobile locato per l'1.12.2022 (qualora non ancora effettuato);
c) ha condannato la stessa resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva CP_1 di euro 6.725, 00 a titolo di differenza dei canoni scaduti ed impagati (oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo), nonché al pagamento delle spese di giudizio
(liquidate in euro 3.397,00 per compensi professionali ed in euro 130,00 per esborsi, oltre accessori come per pagina 2 di 9 legge).
In particolare il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto che la avesse pienamente soddisfatto l'onere CP_1 probatorio sulla stessa gravante in ordine ai fatti costitutivi alla base della propria pretesa, avendo provato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con la controparte e avendo allegato l'inadempimento di quest'ultima nel pagamento dei canoni di locazione.
Al contrario , secondo il giudice di prime cure, non avrebbe fornito alcuna prova di fatti Parte_1 impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte, atti a contrastare paralizzare l'avversa domanda.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 3906/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
****
Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice di prime non avesse, erroneamente, considerato valido ed efficace l'accordo di mediazione intervenuto tra le parti in data 19.4.2022.
Secondo , in particolare, tenuto conto della validità ed efficacia di tale accordo (che avrebbe Parte_1 demandato ad una intesa futura tra le parti, a suo dire, solo i termini e le scadenze del pagamento dei canoni di locazione a mezzo vaglia postali), non sarebbe stata più riscontrabile alcuna morosità a suo carico, risultando ella adempiente rispetto alle pattuizioni raggiunte in tal sede ed essendo, invece, la Diocesi, inadempiente, essendosi illegittimamente rifiutata di ricevere la prestazione concordata nella suddetta intesa ed avendo tentato unilateralmente di introdurre nel nuovo regolamento contrattuale clausole di garanzia non pattuite in sede di mediazione, con conseguente mancata stipulazione della nuova convenzione.
****
Con il secondo motivo l'appellante ha, poi, sostenuto che il Tribunale di Napoli Nord fosse incorso nel vizio di ultrapetizione per averla condannata, a titolo di differenza dei canoni scaduti ed impagati, al pagamento di una somma superiore (euro 6.725,00) rispetto a quella richiesta dalla (euro 6.105,00) con l'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio.
****
Con il terzo motivo di gravame ha, infine, lamentato l'omessa pronuncia del giudice di prime Parte_1 cure sull'eccezione di prescrizione, in relazione ai canoni antecedenti il mese di Ottobre 2015, da lei tempestivamente sollevata in primo grado (con la comparsa di costituzione, poi, ribadita nella memoria integrativa).
E, alla luce di quanto esposto, ha chiesto, preliminarmente, la sospensione della provvisoria Parte_1
pagina 3 di 9 esecutività (o esecuzione, se iniziata) della sentenza impugnata, rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni:
“H) Preliminarmente, la Corte di Appello vorrà accogliere tutte le richieste e le conclusioni rassegnate in prime cure;
I) Contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, la Corte di Appello vorrà ritenere pienamente legittimo ed efficace l'accordo intercorso tra le parti mediante il
Verbale positivo di mediazione del 19.04.2022; J) In particolare, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale in ordine alla contestata morosità, vorrà ritenere pienamente legittimo ed efficace l'indicato accordo intercorso tra le parti, e per l'effetto: dichiarare la sig.ra
adempiente rispetto alla morosità dedotta;
di contro, dichiarare la , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, gravemente inadempiente in ordine alla provata mora accipiendi;
K) Altresì, in particolare, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale in ordine al rinnovo del contratto di locazione, con la sola previsione di una nuova data di decorrenza e della maggiorazione del canone mensile, la Corte di Appello vorrà ritenere pienamente legittimo ed efficace l'indicato accordo intercorso tra le parti anche sul punto;
L) Tribunale incorre in un palese vizio di ultrapetizione: condanna la sig.ra al pagamento della Parte_1 somma di € 6.725,00 a titolo di differenza dei canoni scaduti ed impagati. La richiedeva, allo stesso titolo, il pagamento Controparte_1 di € 6.105,00. Per tutti i canoni di locazione successivi alla intimazione veniva fornita la prova documentale del loro pagamento. M)In subordine, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, qualora, nella denegata ipotesi la Corte di Appello non ritenesse pienamente legittimo ed efficace l'indicato accordo intercorso tra le parti, vorrà accogliere l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c. per i canoni antecedenti il mese di Ottobre 2015, tempestivamente formulata con la comparsa di costituzione (capo 12) ) e riproposta nella memoria integrativa, ignorata dal tribunale, ed ammettere la prova testimoniale, così come articolata nella memoria integrativa e con i testi indicati, che appare rigettata senza alcuna motivazione;
N) Con condanna della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 5061/2022 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data
10.2.2023, la (in persona del legale rappresentante p.t.), eccependo l'inammissibilità, ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c., dell'avverso gravame e contestandone la fondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Parte_ dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora ai sensi dell'art. 342 c.p.c. 2) respingere l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza per le ragioni esposte in narrativa;
In subordine e nel merito 3) respingere
l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n.3906/2022 4) condannare
l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”.
Con decreto presidenziale del 5.12.2022 è stata fissata l'udienza del 14.2.2023 per la discussione in ordine alla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, chiesta dalla parte appellante ai sensi dell'art. 447 bis, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza del 16.2.2023 è stata rigettata tale istanza, fissando per la discussione l'udienza del 26.3.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii, con decreto del 22.10.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 18.11.2025 mediante la c.d. trattazione scritta, ex art. 127- ter c.p.c. (in quanto compatibile con il c.d. rito del lavoro;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/2025, n. 17603).
E, depositate le note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
(l'11.11.2025 dalla difesa dell'appellante e il 13.11.2025 dalla difesa dell'appellata), la causa è stata decisa mediante la redazione e il deposito del dispositivo alla detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 9 In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c., anche se nel caso di specie si applica l'art. 434 c.p.c., trattandosi del c.d. rito del lavoro) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez.
I, Ord., 29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I,
Ord., 19/03/2025, n. 7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2,
Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ciò premesso e passando, dunque, alla valutazione, nel merito, dell'appello proposto da , la Parte_1
Corte ritiene che sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
***
Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
pagina 5 di 9 Sul punto va detto che dalla lettura del verbale di mediazione del 19.4.2022 (ridepositato in questo grado dall'appellante) si evince che le parti - in seguito alla proposta di conciliazione effettuata dal mediatore - si fossero accordate:
a) nel rinnovare il contratto di locazione in scadenza, con aumento del canone mensile ad euro 300,00 a decorrere dal mese di Giugno 2022, il cui pagamento sarebbe dovuto avvenire tramite vaglia postale nei termini e secondo le scadenze che sarebbero stati formalizzati “nel nuovo contratto tra le parti”;
b) nel prevedere l'impegno della a versare alla la somma di euro 3.000,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1 pregressa morosità, il cui adempimento sarebbe dovuto avvenire mediante una rateizzazione mensile di euro
200,00 a decorrere dal mese di Maggio 2022, a mezzo vaglia postale, con decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
Risulta poi pacifico che il nuovo contratto di locazione non sia stato effettivamente stipulato dalle parti.
E in assenza della nuova convenzione, non si può ritenere che il pregresso rapporto tra le parti sia stato novato dall'intesa raggiunta in sede di mediazione.
Non può ritenersi, in particolare, che l'intesa raggiunta in sede di mediazione dalle parti, aderendo alla proposta del mediatore, costituisse, di per sé – come invece sostenuto dall'appellante – un accordo definitivo già efficace e, come tale, (già) vincolante tra le parti.
Ad avviso della Corte, invece, tale intesa, alla luce dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., aveva una funzione meramente preparatoria di un futuro negozio (nello specifico, di un nuovo contratto di locazione da stipularsi successivamente).
Tale convincimento è motivato sulla base delle seguenti argomentazioni.
Il verbale di conciliazione faceva espressamente riferimento ad un “nuovo contratto” di locazione che le parti avrebbero dovuto, in seguito, concludere, e in cui si sarebbero dovuti, per di più, stabilire i termini e le scadenze del pagamento dei canoni.
Il riferimento ad un nuovo e successivo contratto di locazione, dunque, non avrebbe alcun significato ove si considerasse già intervenuto tra le parti, in sede di mediazione, un accordo definitivo, come tale (già) efficace e vincolante tra le stesse.
Ed invero tale “nuovo contratto” non avrebbe potuto, innanzitutto, essere considerato quale negozio meramente ricognitivo contemplato dalle parti, nel verbale di conciliazione, al solo fine di assolvere agli oneri formali previsti dalla legge.
In tale ipotesi, infatti, i contraenti si sarebbero dovuti impegnare, esclusivamente, a ripetere formalmente quanto già preventivamente concordato in fase di mediazione, senza poter aggiungere ulteriori clausole al regolamento contrattuale rispetto a quelle già precedentemente pattuite (cfr., sui negozi meramente ricognitivi di contratti in pagina 6 di 9 precedenza conclusi in forma diversa, al solo fine di potere adempiere al sistema di pubblicità previsto dalla legge,
Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/08/2019, n. 21650; Sez. I, 07/05/1986, n. 3058).
La circostanza che con il “nuovo contratto” di locazione le parti avrebbero dovuto, in seguito, stabilire i termini e le scadenze del pagamento dei canoni, porta, allora, ad escludere che l'intesa raggiunta dalle parti in sede di mediazione costituisse un regolamento definitivo del rapporto, avendo, invece, si ribadisce, un funzione meramente preparatoria di un futuro negozio.
Come, invero, chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza laddove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, ancorchè riportati in apposito documento
(cosiddetta "minuta" o "puntuazione"), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la precisazione che, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale, effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. e seguenti, è rimesso alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11/05/2010, n. 11371; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 12/03/2024, n.
6444; Sez. III, Ord., 24/04/2024, n. 11126; Sez. II, 23/11/2023, n. 32552; Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/11/2023, n.
32229; Sez. II, Ord., 10/12/2021, n. 39377; Sez. III, 18/01/2005, n. 910; Sez. II, 07/04/2004, n. 6871).
Dunque, non avendo l'intesa raggiunta in sede di mediazione regolato in via definitiva il rapporto tra le parti
(restando impregiudicati, ovviamente, eventuali profili di culpa in contrahendo, che non vengono in rilievo in questa sede) e non essendo stato stipulato il nuovo contratto di locazione, correttamente il Tribunale di Napoli ha valutato la morosità della conduttrice sulla base di quanto previsto dal contratto di locazione per cui è causa, ossia sulla base di quello invocato dalla nell'atto di intimazione. Controparte_1
****
E' infondato anche il secondo motivo di gravame, non sussistendo il vizio di ultrapetizione lamentato dall'appellante.
Ed infatti la , a fronte dell'originaria domanda - con cui aveva effettivamente chiesto Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento, nei confronti di , della somma di euro 6.105,00 (a titolo di canoni Parte_1 scaduti)- aveva poi precisato e modificato, soltanto nel quantum, con la memoria integrativa (depositata il
13.10.2022, esaminabile dal fascicolo telematico di primo grado), l'importo richiesto, chiedendo la condanna della controparte al pagamento (sempre per canoni scaduti) di euro 6.725,00.
Ragion per cui il Tribunale di Napoli Nord ha correttamente condannato la al pagamento di tale ultimo Parte_1 importo, essendo perfettamente ammissibile la modifica della domanda, in ordine al quantum debeatur, operata dalla ricorrente, con la suddetta memoria integrativa. pagina 7 di 9 Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo, infatti, alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 cod. proc. civ., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2023, n. 14779; Sez. VI - 3, Ord.,
19/02/2019, n. 4771; Sez. III, 20/05/2013, n. 12247).
****
Non è meritevole di accoglimento, infine, neanche il terzo motivo di gravame, essendo infondata l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale sollevata (richiamando l'art. 2948 c.c.) dalla in primo grado e ribadita Parte_1
(non essendosi il primo giudice pronunciato, effettivamente, sul punto) con l'atto di appello (per i canoni scaduti anteriormente al mese di Ottobre del 2015).
Al riguardo la Corte osserva, invero, che la stessa appellante ha ridepositato in questo grado di giudizio delle ricevute (della ) di pagamento dal mese di aprile 2017 al mese gennaio 2018, recanti la dicitura Controparte_1
“acconto fitti arretrati”.
E il pagamento di tali acconti, anche tenuto conto del cospicuo ammontare delle somme versate, va considerato come un riconoscimento degli ulteriori importi dovuti e, dunque, come un atto della conduttrice (quale erede di
) incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/12/2021, CP_2
n. 41489; Sez. VI - 1, Ord., 27/03/2017, n. 7820; Sez. III, 12/02/2010, n. 3371), poi invece eccepita in giudizio.
****
Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento, in favore dell'appellata vittoriosa, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di discussione, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord.,
19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia pagina 8 di 9 successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, tenuto conto (in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145) del valore (euro 6.725,00) della causa.
***
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5061/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3906/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli Nord, pubblicata il 3.11.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 18.11.2025.
Il Presidente
PP De TU
Il Consigliere est.
PP US NI
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE- Consigliere
PP US INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5061 dell'anno 2022, vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Zichittella. Parte_1 C.F._1
- APPELLANTE -
e
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. Rosalba Napolitano.
- APPELLATA-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n. 3906/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 3.11.2022, in tema di rapporti di locazione;
sfratto per morosità e condanna al pagamento dei canoni scaduti.”.
CONCLUSIONI: Per entrambe le parti costituite: come da rispettivi atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., l'11.11.2025 dalla difesa dell'appellante e il 13.11.2025 dalla difesa dell'appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 28.11.2022, ha proposto appello, dinanzi a questa Corte, avverso la Parte_1 sentenza n. 3906/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 3.11.2022.
**** pagina 1 di 9 1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, la - Controparte_1 titolare di un immobile condotto ad uso abitativo da (subentrata nella locazione dopo il decesso Parte_1 del coniuge, ) - aveva intimato ala lo sfratto per morosità, deducendo il mancato pagamento CP_2 Parte_1
(per l'importo complessivo di euro 6.105,00) dei canoni di locazione a partire dal mese di Gennaio 2011 al mese di
Ottobre 2021 (lamentando che la parte conduttrice avesse effettuato, saltuariamente, dei pagamenti a titolo di acconto sui canoni scaduti), e chiedendo contestualmente l'emissione di un decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e da scadere fino al rilascio dell'immobile.
Costituitasi in giudizio, si era opposta alla convalida dello sfratto, eccependo il pagamento Parte_1 delle somme dovute dal 2018 al 2021 (sostenendo che, da una missiva del 26.9.2020 del legale di controparte, dovesse desumersi che non risultassero, invece, canoni scaduti e non pagati anteriori all'anno 2018) e, comunque, la prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 c.c., con riferimento ai canoni anteriori al mese di
Ottobre 2015 (ove fosse stata considerata, come prima richiesta efficace di pagamento, quella formulata con la detta missiva del 26.9.2020) o anteriori al mese di Dicembre 2016 (nel caso in cui fosse stata considerata, come prima richiesta utile di pagamento, quella effettuata con l'intimazione di sfratto).
Con ordinanza emessa (il 15.3.2022), ai sensi dell'art. 665 c.p.c., il Tribunale di Napoli Nord aveva ordinato a il rilascio dell'immobile suddetto, disponendo il mutamento del rito, nonché assegnando alle Parte_1 parti, ai sensi degli artt. 426 e 667 c.p.c., i termini per l'integrazione dei rispettivi atti e per il deposito di documenti, fissando l'udienza del 3.11.2022 per la discussione, ex art. 420 c.p.c., e concedendo alle parti termine di 15 giorni per l'esperimento del procedimento di mediazione.
Il primo giudice, poi, con la sentenza n. 3906/2022 impugnata in questa sede, preso atto della procedibilità della domanda - per essere stato esperito il procedimento di mediazione- ha, tuttavia, rilevato che le parti non fossero addivenute alla stipula di un nuovo contratto di locazione nonostante, il 19.4.2022, avessero accettato, per la definizione della lite, la proposta, formulata dal mediatore, di un accordo sommario demandando i dettagli ad una fase successiva.
Ciò posto, il giudice di prime cure, decidendo il merito della controversia considerando l'originaria domanda formulata da parte ricorrente:
a) Ha dichiarato la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento di;
Parte_1
b) ha ordinato a quest'ultima il rilascio dell'immobile locato per l'1.12.2022 (qualora non ancora effettuato);
c) ha condannato la stessa resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva CP_1 di euro 6.725, 00 a titolo di differenza dei canoni scaduti ed impagati (oltre interessi, al tasso legale di cui all'art. 1284 c.c., dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo), nonché al pagamento delle spese di giudizio
(liquidate in euro 3.397,00 per compensi professionali ed in euro 130,00 per esborsi, oltre accessori come per pagina 2 di 9 legge).
In particolare il Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto che la avesse pienamente soddisfatto l'onere CP_1 probatorio sulla stessa gravante in ordine ai fatti costitutivi alla base della propria pretesa, avendo provato l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso con la controparte e avendo allegato l'inadempimento di quest'ultima nel pagamento dei canoni di locazione.
Al contrario , secondo il giudice di prime cure, non avrebbe fornito alcuna prova di fatti Parte_1 impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere dalla controparte, atti a contrastare paralizzare l'avversa domanda.
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2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
ha censurato la sentenza n. 3906/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord sulla base dei Parte_1 seguenti motivi.
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Con il primo motivo ha sostenuto che il giudice di prime non avesse, erroneamente, considerato valido ed efficace l'accordo di mediazione intervenuto tra le parti in data 19.4.2022.
Secondo , in particolare, tenuto conto della validità ed efficacia di tale accordo (che avrebbe Parte_1 demandato ad una intesa futura tra le parti, a suo dire, solo i termini e le scadenze del pagamento dei canoni di locazione a mezzo vaglia postali), non sarebbe stata più riscontrabile alcuna morosità a suo carico, risultando ella adempiente rispetto alle pattuizioni raggiunte in tal sede ed essendo, invece, la Diocesi, inadempiente, essendosi illegittimamente rifiutata di ricevere la prestazione concordata nella suddetta intesa ed avendo tentato unilateralmente di introdurre nel nuovo regolamento contrattuale clausole di garanzia non pattuite in sede di mediazione, con conseguente mancata stipulazione della nuova convenzione.
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Con il secondo motivo l'appellante ha, poi, sostenuto che il Tribunale di Napoli Nord fosse incorso nel vizio di ultrapetizione per averla condannata, a titolo di differenza dei canoni scaduti ed impagati, al pagamento di una somma superiore (euro 6.725,00) rispetto a quella richiesta dalla (euro 6.105,00) con l'atto Controparte_1 introduttivo del giudizio.
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Con il terzo motivo di gravame ha, infine, lamentato l'omessa pronuncia del giudice di prime Parte_1 cure sull'eccezione di prescrizione, in relazione ai canoni antecedenti il mese di Ottobre 2015, da lei tempestivamente sollevata in primo grado (con la comparsa di costituzione, poi, ribadita nella memoria integrativa).
E, alla luce di quanto esposto, ha chiesto, preliminarmente, la sospensione della provvisoria Parte_1
pagina 3 di 9 esecutività (o esecuzione, se iniziata) della sentenza impugnata, rassegnando, nel merito, le seguenti conclusioni:
“H) Preliminarmente, la Corte di Appello vorrà accogliere tutte le richieste e le conclusioni rassegnate in prime cure;
I) Contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, la Corte di Appello vorrà ritenere pienamente legittimo ed efficace l'accordo intercorso tra le parti mediante il
Verbale positivo di mediazione del 19.04.2022; J) In particolare, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale in ordine alla contestata morosità, vorrà ritenere pienamente legittimo ed efficace l'indicato accordo intercorso tra le parti, e per l'effetto: dichiarare la sig.ra
adempiente rispetto alla morosità dedotta;
di contro, dichiarare la , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante pro tempore, gravemente inadempiente in ordine alla provata mora accipiendi;
K) Altresì, in particolare, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale in ordine al rinnovo del contratto di locazione, con la sola previsione di una nuova data di decorrenza e della maggiorazione del canone mensile, la Corte di Appello vorrà ritenere pienamente legittimo ed efficace l'indicato accordo intercorso tra le parti anche sul punto;
L) Tribunale incorre in un palese vizio di ultrapetizione: condanna la sig.ra al pagamento della Parte_1 somma di € 6.725,00 a titolo di differenza dei canoni scaduti ed impagati. La richiedeva, allo stesso titolo, il pagamento Controparte_1 di € 6.105,00. Per tutti i canoni di locazione successivi alla intimazione veniva fornita la prova documentale del loro pagamento. M)In subordine, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, qualora, nella denegata ipotesi la Corte di Appello non ritenesse pienamente legittimo ed efficace l'indicato accordo intercorso tra le parti, vorrà accogliere l'eccezione di prescrizione ex art. 2948 c.c. per i canoni antecedenti il mese di Ottobre 2015, tempestivamente formulata con la comparsa di costituzione (capo 12) ) e riproposta nella memoria integrativa, ignorata dal tribunale, ed ammettere la prova testimoniale, così come articolata nella memoria integrativa e con i testi indicati, che appare rigettata senza alcuna motivazione;
N) Con condanna della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Giudizio.”.
Iscritta la causa al n. 5061/2022 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata in data
10.2.2023, la (in persona del legale rappresentante p.t.), eccependo l'inammissibilità, ai sensi Controparte_1 dell'art. 342 c.p.c., dell'avverso gravame e contestandone la fondatezza, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Parte_ dichiarare inammissibile l'appello proposto dalla signora ai sensi dell'art. 342 c.p.c. 2) respingere l'avversa istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza per le ragioni esposte in narrativa;
In subordine e nel merito 3) respingere
l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n.3906/2022 4) condannare
l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”.
Con decreto presidenziale del 5.12.2022 è stata fissata l'udienza del 14.2.2023 per la discussione in ordine alla sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, chiesta dalla parte appellante ai sensi dell'art. 447 bis, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza del 16.2.2023 è stata rigettata tale istanza, fissando per la discussione l'udienza del 26.3.2024.
Indi, dopo alcuni rinvii, con decreto del 22.10.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto lo svolgimento dell'udienza del 18.11.2025 mediante la c.d. trattazione scritta, ex art. 127- ter c.p.c. (in quanto compatibile con il c.d. rito del lavoro;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 30/06/2025, n. 17603).
E, depositate le note di trattazione scritta per l'udienza del 18.11.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
(l'11.11.2025 dalla difesa dell'appellante e il 13.11.2025 dalla difesa dell'appellata), la causa è stata decisa mediante la redazione e il deposito del dispositivo alla detta udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 4 di 9 In via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dall'appellata, di inammissibilità
(richiamando l'art. 342 c.p.c., anche se nel caso di specie si applica l'art. 434 c.p.c., trattandosi del c.d. rito del lavoro) dell'appello ex adverso proposto.
Ed infatti, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale, onde va senz'altro esclusa la ricorrenza delle condizioni richieste dalla citata disposizione del codice di rito per la declaratoria di inammissibilità del gravame.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. n. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017; cfr. anche Cass. civ., Sez.
I, Ord., 29/03/2025, n. 8279; Sez. II, Ord., 28/03/2025, n. 8247; Sez. lavoro, Ord., 24/03/2025, n. 7829; Sez. I,
Ord., 19/03/2025, n. 7382).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello, l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2,
Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ciò premesso e passando, dunque, alla valutazione, nel merito, dell'appello proposto da , la Parte_1
Corte ritiene che sia infondato per le ragioni di seguito esposte.
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Risulta infondato, innanzitutto, il primo motivo di gravame.
pagina 5 di 9 Sul punto va detto che dalla lettura del verbale di mediazione del 19.4.2022 (ridepositato in questo grado dall'appellante) si evince che le parti - in seguito alla proposta di conciliazione effettuata dal mediatore - si fossero accordate:
a) nel rinnovare il contratto di locazione in scadenza, con aumento del canone mensile ad euro 300,00 a decorrere dal mese di Giugno 2022, il cui pagamento sarebbe dovuto avvenire tramite vaglia postale nei termini e secondo le scadenze che sarebbero stati formalizzati “nel nuovo contratto tra le parti”;
b) nel prevedere l'impegno della a versare alla la somma di euro 3.000,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1 pregressa morosità, il cui adempimento sarebbe dovuto avvenire mediante una rateizzazione mensile di euro
200,00 a decorrere dal mese di Maggio 2022, a mezzo vaglia postale, con decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.
Risulta poi pacifico che il nuovo contratto di locazione non sia stato effettivamente stipulato dalle parti.
E in assenza della nuova convenzione, non si può ritenere che il pregresso rapporto tra le parti sia stato novato dall'intesa raggiunta in sede di mediazione.
Non può ritenersi, in particolare, che l'intesa raggiunta in sede di mediazione dalle parti, aderendo alla proposta del mediatore, costituisse, di per sé – come invece sostenuto dall'appellante – un accordo definitivo già efficace e, come tale, (già) vincolante tra le parti.
Ad avviso della Corte, invece, tale intesa, alla luce dei criteri di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., aveva una funzione meramente preparatoria di un futuro negozio (nello specifico, di un nuovo contratto di locazione da stipularsi successivamente).
Tale convincimento è motivato sulla base delle seguenti argomentazioni.
Il verbale di conciliazione faceva espressamente riferimento ad un “nuovo contratto” di locazione che le parti avrebbero dovuto, in seguito, concludere, e in cui si sarebbero dovuti, per di più, stabilire i termini e le scadenze del pagamento dei canoni.
Il riferimento ad un nuovo e successivo contratto di locazione, dunque, non avrebbe alcun significato ove si considerasse già intervenuto tra le parti, in sede di mediazione, un accordo definitivo, come tale (già) efficace e vincolante tra le stesse.
Ed invero tale “nuovo contratto” non avrebbe potuto, innanzitutto, essere considerato quale negozio meramente ricognitivo contemplato dalle parti, nel verbale di conciliazione, al solo fine di assolvere agli oneri formali previsti dalla legge.
In tale ipotesi, infatti, i contraenti si sarebbero dovuti impegnare, esclusivamente, a ripetere formalmente quanto già preventivamente concordato in fase di mediazione, senza poter aggiungere ulteriori clausole al regolamento contrattuale rispetto a quelle già precedentemente pattuite (cfr., sui negozi meramente ricognitivi di contratti in pagina 6 di 9 precedenza conclusi in forma diversa, al solo fine di potere adempiere al sistema di pubblicità previsto dalla legge,
Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/08/2019, n. 21650; Sez. I, 07/05/1986, n. 3058).
La circostanza che con il “nuovo contratto” di locazione le parti avrebbero dovuto, in seguito, stabilire i termini e le scadenze del pagamento dei canoni, porta, allora, ad escludere che l'intesa raggiunta dalle parti in sede di mediazione costituisse un regolamento definitivo del rapporto, avendo, invece, si ribadisce, un funzione meramente preparatoria di un futuro negozio.
Come, invero, chiarito dalla Suprema Corte, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza laddove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, ancorchè riportati in apposito documento
(cosiddetta "minuta" o "puntuazione"), risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la precisazione che, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale, effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. e seguenti, è rimesso alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. civ., Sez. III, 11/05/2010, n. 11371; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ord., 12/03/2024, n.
6444; Sez. III, Ord., 24/04/2024, n. 11126; Sez. II, 23/11/2023, n. 32552; Cass. civ., Sez. II, Ord., 21/11/2023, n.
32229; Sez. II, Ord., 10/12/2021, n. 39377; Sez. III, 18/01/2005, n. 910; Sez. II, 07/04/2004, n. 6871).
Dunque, non avendo l'intesa raggiunta in sede di mediazione regolato in via definitiva il rapporto tra le parti
(restando impregiudicati, ovviamente, eventuali profili di culpa in contrahendo, che non vengono in rilievo in questa sede) e non essendo stato stipulato il nuovo contratto di locazione, correttamente il Tribunale di Napoli ha valutato la morosità della conduttrice sulla base di quanto previsto dal contratto di locazione per cui è causa, ossia sulla base di quello invocato dalla nell'atto di intimazione. Controparte_1
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E' infondato anche il secondo motivo di gravame, non sussistendo il vizio di ultrapetizione lamentato dall'appellante.
Ed infatti la , a fronte dell'originaria domanda - con cui aveva effettivamente chiesto Controparte_1
l'ingiunzione di pagamento, nei confronti di , della somma di euro 6.105,00 (a titolo di canoni Parte_1 scaduti)- aveva poi precisato e modificato, soltanto nel quantum, con la memoria integrativa (depositata il
13.10.2022, esaminabile dal fascicolo telematico di primo grado), l'importo richiesto, chiedendo la condanna della controparte al pagamento (sempre per canoni scaduti) di euro 6.725,00.
Ragion per cui il Tribunale di Napoli Nord ha correttamente condannato la al pagamento di tale ultimo Parte_1 importo, essendo perfettamente ammissibile la modifica della domanda, in ordine al quantum debeatur, operata dalla ricorrente, con la suddetta memoria integrativa. pagina 7 di 9 Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo, infatti, alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 cod. proc. civ., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 26/05/2023, n. 14779; Sez. VI - 3, Ord.,
19/02/2019, n. 4771; Sez. III, 20/05/2013, n. 12247).
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Non è meritevole di accoglimento, infine, neanche il terzo motivo di gravame, essendo infondata l'eccezione di prescrizione estintiva quinquennale sollevata (richiamando l'art. 2948 c.c.) dalla in primo grado e ribadita Parte_1
(non essendosi il primo giudice pronunciato, effettivamente, sul punto) con l'atto di appello (per i canoni scaduti anteriormente al mese di Ottobre del 2015).
Al riguardo la Corte osserva, invero, che la stessa appellante ha ridepositato in questo grado di giudizio delle ricevute (della ) di pagamento dal mese di aprile 2017 al mese gennaio 2018, recanti la dicitura Controparte_1
“acconto fitti arretrati”.
E il pagamento di tali acconti, anche tenuto conto del cospicuo ammontare delle somme versate, va considerato come un riconoscimento degli ulteriori importi dovuti e, dunque, come un atto della conduttrice (quale erede di
) incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord., 24/12/2021, CP_2
n. 41489; Sez. VI - 1, Ord., 27/03/2017, n. 7820; Sez. III, 12/02/2010, n. 3371), poi invece eccepita in giudizio.
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Al rigetto dell'appello proposto da segue, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 Parte_1
c.p.c., la condanna della stessa al pagamento, in favore dell'appellata vittoriosa, dei compensi professionali del presente grado di giudizio.
In particolare, i compensi professionali spettanti all'appellata vittoriosa vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (anche per quella istruttoria, posto che alla prima udienza non è stata fissata esclusivamente e direttamente l'udienza di discussione, ma vi è stato il compimento di ulteriori attività, in particolare la disamina dell'istanza di inibitoria;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord.,
19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord., 11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206) di cui al D.M. n.
55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal
DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia pagina 8 di 9 successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00, tenuto conto (in base al criterio del "disputatum", ossia alla somma che ha formato oggetto di impugnazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 17/05/2025, n. 13145) del valore (euro 6.725,00) della causa.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente
e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5061/2022 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 3906/2022 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli Nord, pubblicata il 3.11.2022.
2. Dichiara tenuta e condanna al pagamento, in favore della , in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 2.904,5, oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed
IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 18.11.2025.
Il Presidente
PP De TU
Il Consigliere est.
PP US NI
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