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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 30/09/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione consensuale n. 1411/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. ) nato a [...] il [...] e residente in C.F._1
Aulla (MS), Via del Monte n 21
e da
Parte_2
(Cod. Fisc. ) nata il [...] in [...] C.F._2
Garfagnana (LU) e residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Romanielli, domiciliati presso il suo indirizzo PEC Email_1
ricorrenti
il P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza di comparizione del 11.09.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 04.06.2025 dinanzi al Tribunale di Massa,
e , generalizzati come in epigrafe, hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in Castelnuovo di
Garfagnana (LU), il giorno 09.04.1988, registrato presso l'Ufficio dello Stato
Civile del predetto comune nell'anno 1988 al n.1 parte II serie A ufficio 1; che dalla loro relazione coniugale è nato, il 28.05.1999, il figlio , Persona_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
che la convivenza è divenuta da tempo intollerabile ed ulteriormente impossibile a causa della progressiva divergenza dei caratteri e dei gravissimi contrasti insorti.
I ricorrenti hanno quindi chiesto concordemente pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni trascritte in atto introduttivo. Il P.M. notiziato del procedimento, con nota in data 25.08.2025, ha apposto il visto, senza tuttavia spiegare intervento.
2 §§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda come formulata congiuntamente.
Lo stato di separazione di fatto e la concorde dichiarazione di non intendersi conciliare, sottoscritta dagli stessi coniugi ex art. 473 bis 21 comma 2, ultimo inciso c.p.c., valgono a dimostrare che la convivenza tra i medesimi è divenuta intollerabile, sussistendo quindi il presupposto per la separazione personale.
L'intesa inerente al mantenimento del figlio , studente universitario, Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, posto a carico integrale del padre, anche in riferimento alle tasse universitarie ed alle spese straordinarie, risulta giustificata dall'attuale mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della madre, priva di reddito di sorta, pur avendo ella assunto l'impegno di reperire occupazione lavorativa, in modo da poter contribuire al mantenimento del figlio. Il contributo al mantenimento della Sig.ra a carico del Sig. e le altre condizioni di natura patrimoniale Parte_2 Pt_1 attengono a diritto disponibili delle parti, nulla ostando a che le relative pattuizioni siano recepite nella presente sentenza.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura della pronuncia giudiziale oggetto di domanda e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visto l'art. 473 bis-51, c. 4, c.p.c.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe, alle seguenti condizioni:
3 1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza come meglio credono nel territorio italiano o all'estero, essendosi essi impegnati reciprocamente a dare il proprio consenso per espatriare o comunque per ottenere il passaporto per l'espatrio;
2) Essendo la Sig.ra non economicamente autosufficiente e Parte_2 priva di reddito di sorta, il Sig. è tenuto, in conformità all'impegno dallo Pt_1 stesso assunto, a versare alla medesima un assegno di mantenimento pari ad €
500,00 mensili (rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT), somma che sarà corrisposta entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul seguente
IBAN [...];
3) L'immobile sito in Comune di Castelnuovo di Garfagnana, frazione Cerretoli,
Via della Pace n. 3, identificato al NCEU di detto Comune al fg. 9999, mapp.
1669, sub 1 cat A/5 cl. 5, vani 6,5, RCE 147,71 piano terra, primo e secondo e locale di deposito al medesimo NCEU fg. 9999, mapp. 1669, sub. 2 ,cat C/6, cl
6, mq. 18, RCE 37,18 alla Via della Pace s.n., di cui la Sig.ra Parte_2
è comproprietaria pro quota resterà, nella piena disponibilità della medesima, pur essendo stato acquistato in corso di matrimonio ed in regime di comunione dei beni.
4) Quanto al compendio immobiliare di cui sono comproprietari i coniugi, sito in
Comune di Aulla (MS) al Catasto fabbricati del suddetto Comune NCEU fg 49, particella 1178 sub 4 (ex sub 1), piano S1 – T - 1, cat A/7, classe 1, vani 9, R.C.
883,14 fabbricato da terra a tetto, ad uso civile di abitazione posto ai piani interrato, terra e primo, collegati tra loro da una scala interna, composto al piano interrato da tre locali ad uso cantina, ripostiglio e bagno, al piano terra da ingresso su portico, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, disimpegno, tettoia e terrazza ad al piano primo da locale sottotetto – stenditoio e terrazza, nonché locale ad uso garage, al piano interrato, pertinenziale al fabbricato ad uso civile abitazione sopra descritto, censito al NCEU del Comune di Aulla al fg.
49, mappale 1178, sub 2, piano S1, cat C/6, classe 3, mq 39, R.C. euro 64,45, detto compendio sarà posto in vendita dai coniugi al prezzo di € 235.000,00, essendo stato già stipulato contratto preliminare di compravendita contemplante, per l'appunto, detto importo. Il ricavato di tale vendita sarà
4 suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno previa estinzione del residuo importo di mutuo in essere con banca UBI. In attesa che il suddetto compendio immobiliare sia venduto, la Sig.ra e il Sig. Parte_2 Pt_1 continueranno ad occuparlo. Le parti quando lasceranno l'immobile di proprietà
a seguito di messa in possesso alla parte acquirente preleveranno ognuno per quanto di interesse i propri beni personali. Entro la medesima data il Sig. Pt_1 preleverà dall'immobile di proprietà, sopra descritto, tutti i beni di interesse e personali.
5) In riferimento all'appezzamento di terreno agricolo di cui i coniugi sono comproprietari, posto in Comune di Castelnuovo Garfagnana, località Cerretoli, distinto al NCT di detto Comune nella sezione A, al Fg 1 mappale 1664 seminativo erborato, di mq 378. – RDE 1,56 – Rae 1,17, ad essi pervenuto per rogito Notaio del 10/6/2005, Rep 133531, Racc. 24.885 (parte Persona_2 cedente della Diocesi di Controparte_1
Lucca), il Sig. ha assunto l'impegno di trasferire alla Sig.ra Parte_1
la piena proprietà, e pertanto la propria quota di 1/2, ovvero Parte_2 qualsiasi altra quota sia necessaria per trasferire comunque l'intero alla Sig.ra dell'immobile appena citato. Parte_2
Tale ultimo trasferimento è stato concordato tra i coniugi al fine di regolarizzare i propri reciproci rapporti ed è parte integrante delle condizioni da essi concordate poste a regolamentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
L'Atto di trasferimento dell'appezzamento sopra indicato sarà eseguito dal
Notaio rogante, da essi prescelto, nel più breve tempo possibile non appena ricevuta l'omologa delle presenti condizioni.
6) Quanto ai veicoli di proprietà del Sig. è proprietario VW Polo Parte_1 targato DL533CR e KIA NI targato GK858AK, su accordo delle parti il primo Con rimarrà intestato al Sig. , nel mentre la proprietà della sarà trasferita Pt_1 alla Sig.ra entro 15 giorni dal deposito del ricorso introduttivo del Parte_2 presente giudizio, ovvero entro 15 giorni dalla data dell'udienza di comparizione delle parti, con spese di trasferimento a carico esclusivo dello stesso Sig. . Pt_1
5 7) Resteranno a carico del Sig. tutti i finanziamenti esistenti e l'intera Pt_1 cessione del quinto, accesa per estinguere debiti pregressi senza che nessuna somma possa essere richiesta alla Sig.ra per qualsivoglia ragione od Parte_2 esborso successivo, sebbene i debiti contratti e di cui alla suddetta cessione e finanziamento siano relativi a spese effettuate nell'interesse del nucleo familiare prima d'ora.
8) Il mantenimento del figlio , studente universitario presso LABA di Persona_1
Brescia, ed ivi dimorante, avendo lo stesso la residenza presso l'abitazione familiare, resterà, per ogni spesa ed esborso, a carico del Sig. Parte_1 che si è assunto l'impegno di occuparsi in proprio di pagare le tasse universitarie, e di ogni altra necessità del medesimo figlio.
9) Si dà atto che la Sig.ra ad oggi priva di attività lavorativa e non Parte_2 percettrice di redito di sorta, ha assunto l'impegno, una volta reperita occupazione idonea, di contribuire anch'ella al mantenimento del figlio in Per_1 misura che i genitori si riservano di quantificare a tempo debito.
10) Il conto corrente bancario del quale i coniugi sono cointestatari di c/c, acceso presso Intesa San Paolo al numero 3856, sarà estinto non appena sarà venduta l'abitazione coniugale, e ciò anche al fine di consentire l'accredito del retratto della vendita su detto c/c e quindi procedere all'estinzione del mutuo e suddivisione della residua giacenza in misura del 50% ciascuno.
- Dà atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver risolto tra loro tutte le questioni patrimoniali.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, il 29.09.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
6
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri magistrati
Dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore
Dott.ssa Valentina Prudente - Giudice
Dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione consensuale n. 1411/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. ) nato a [...] il [...] e residente in C.F._1
Aulla (MS), Via del Monte n 21
e da
Parte_2
(Cod. Fisc. ) nata il [...] in [...] C.F._2
Garfagnana (LU) e residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Dario Romanielli, domiciliati presso il suo indirizzo PEC Email_1
ricorrenti
il P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
Oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da verbale di udienza di comparizione del 11.09.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 04.06.2025 dinanzi al Tribunale di Massa,
e , generalizzati come in epigrafe, hanno adito Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio con rito concordatario in Castelnuovo di
Garfagnana (LU), il giorno 09.04.1988, registrato presso l'Ufficio dello Stato
Civile del predetto comune nell'anno 1988 al n.1 parte II serie A ufficio 1; che dalla loro relazione coniugale è nato, il 28.05.1999, il figlio , Persona_1 maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente;
che la convivenza è divenuta da tempo intollerabile ed ulteriormente impossibile a causa della progressiva divergenza dei caratteri e dei gravissimi contrasti insorti.
I ricorrenti hanno quindi chiesto concordemente pronunciarsi la separazione consensuale alle condizioni trascritte in atto introduttivo. Il P.M. notiziato del procedimento, con nota in data 25.08.2025, ha apposto il visto, senza tuttavia spiegare intervento.
2 §§§§§§§§§§§
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda come formulata congiuntamente.
Lo stato di separazione di fatto e la concorde dichiarazione di non intendersi conciliare, sottoscritta dagli stessi coniugi ex art. 473 bis 21 comma 2, ultimo inciso c.p.c., valgono a dimostrare che la convivenza tra i medesimi è divenuta intollerabile, sussistendo quindi il presupposto per la separazione personale.
L'intesa inerente al mantenimento del figlio , studente universitario, Per_1 maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, posto a carico integrale del padre, anche in riferimento alle tasse universitarie ed alle spese straordinarie, risulta giustificata dall'attuale mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della madre, priva di reddito di sorta, pur avendo ella assunto l'impegno di reperire occupazione lavorativa, in modo da poter contribuire al mantenimento del figlio. Il contributo al mantenimento della Sig.ra a carico del Sig. e le altre condizioni di natura patrimoniale Parte_2 Pt_1 attengono a diritto disponibili delle parti, nulla ostando a che le relative pattuizioni siano recepite nella presente sentenza.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura della pronuncia giudiziale oggetto di domanda e della proposizione congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visto l'art. 473 bis-51, c. 4, c.p.c.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe, alle seguenti condizioni:
3 1) I coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza come meglio credono nel territorio italiano o all'estero, essendosi essi impegnati reciprocamente a dare il proprio consenso per espatriare o comunque per ottenere il passaporto per l'espatrio;
2) Essendo la Sig.ra non economicamente autosufficiente e Parte_2 priva di reddito di sorta, il Sig. è tenuto, in conformità all'impegno dallo Pt_1 stesso assunto, a versare alla medesima un assegno di mantenimento pari ad €
500,00 mensili (rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT), somma che sarà corrisposta entro il 5 di ogni mese mediante bonifico bancario sul seguente
IBAN [...];
3) L'immobile sito in Comune di Castelnuovo di Garfagnana, frazione Cerretoli,
Via della Pace n. 3, identificato al NCEU di detto Comune al fg. 9999, mapp.
1669, sub 1 cat A/5 cl. 5, vani 6,5, RCE 147,71 piano terra, primo e secondo e locale di deposito al medesimo NCEU fg. 9999, mapp. 1669, sub. 2 ,cat C/6, cl
6, mq. 18, RCE 37,18 alla Via della Pace s.n., di cui la Sig.ra Parte_2
è comproprietaria pro quota resterà, nella piena disponibilità della medesima, pur essendo stato acquistato in corso di matrimonio ed in regime di comunione dei beni.
4) Quanto al compendio immobiliare di cui sono comproprietari i coniugi, sito in
Comune di Aulla (MS) al Catasto fabbricati del suddetto Comune NCEU fg 49, particella 1178 sub 4 (ex sub 1), piano S1 – T - 1, cat A/7, classe 1, vani 9, R.C.
883,14 fabbricato da terra a tetto, ad uso civile di abitazione posto ai piani interrato, terra e primo, collegati tra loro da una scala interna, composto al piano interrato da tre locali ad uso cantina, ripostiglio e bagno, al piano terra da ingresso su portico, soggiorno, cucina, tre camere, due bagni, disimpegno, tettoia e terrazza ad al piano primo da locale sottotetto – stenditoio e terrazza, nonché locale ad uso garage, al piano interrato, pertinenziale al fabbricato ad uso civile abitazione sopra descritto, censito al NCEU del Comune di Aulla al fg.
49, mappale 1178, sub 2, piano S1, cat C/6, classe 3, mq 39, R.C. euro 64,45, detto compendio sarà posto in vendita dai coniugi al prezzo di € 235.000,00, essendo stato già stipulato contratto preliminare di compravendita contemplante, per l'appunto, detto importo. Il ricavato di tale vendita sarà
4 suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno previa estinzione del residuo importo di mutuo in essere con banca UBI. In attesa che il suddetto compendio immobiliare sia venduto, la Sig.ra e il Sig. Parte_2 Pt_1 continueranno ad occuparlo. Le parti quando lasceranno l'immobile di proprietà
a seguito di messa in possesso alla parte acquirente preleveranno ognuno per quanto di interesse i propri beni personali. Entro la medesima data il Sig. Pt_1 preleverà dall'immobile di proprietà, sopra descritto, tutti i beni di interesse e personali.
5) In riferimento all'appezzamento di terreno agricolo di cui i coniugi sono comproprietari, posto in Comune di Castelnuovo Garfagnana, località Cerretoli, distinto al NCT di detto Comune nella sezione A, al Fg 1 mappale 1664 seminativo erborato, di mq 378. – RDE 1,56 – Rae 1,17, ad essi pervenuto per rogito Notaio del 10/6/2005, Rep 133531, Racc. 24.885 (parte Persona_2 cedente della Diocesi di Controparte_1
Lucca), il Sig. ha assunto l'impegno di trasferire alla Sig.ra Parte_1
la piena proprietà, e pertanto la propria quota di 1/2, ovvero Parte_2 qualsiasi altra quota sia necessaria per trasferire comunque l'intero alla Sig.ra dell'immobile appena citato. Parte_2
Tale ultimo trasferimento è stato concordato tra i coniugi al fine di regolarizzare i propri reciproci rapporti ed è parte integrante delle condizioni da essi concordate poste a regolamentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio.
L'Atto di trasferimento dell'appezzamento sopra indicato sarà eseguito dal
Notaio rogante, da essi prescelto, nel più breve tempo possibile non appena ricevuta l'omologa delle presenti condizioni.
6) Quanto ai veicoli di proprietà del Sig. è proprietario VW Polo Parte_1 targato DL533CR e KIA NI targato GK858AK, su accordo delle parti il primo Con rimarrà intestato al Sig. , nel mentre la proprietà della sarà trasferita Pt_1 alla Sig.ra entro 15 giorni dal deposito del ricorso introduttivo del Parte_2 presente giudizio, ovvero entro 15 giorni dalla data dell'udienza di comparizione delle parti, con spese di trasferimento a carico esclusivo dello stesso Sig. . Pt_1
5 7) Resteranno a carico del Sig. tutti i finanziamenti esistenti e l'intera Pt_1 cessione del quinto, accesa per estinguere debiti pregressi senza che nessuna somma possa essere richiesta alla Sig.ra per qualsivoglia ragione od Parte_2 esborso successivo, sebbene i debiti contratti e di cui alla suddetta cessione e finanziamento siano relativi a spese effettuate nell'interesse del nucleo familiare prima d'ora.
8) Il mantenimento del figlio , studente universitario presso LABA di Persona_1
Brescia, ed ivi dimorante, avendo lo stesso la residenza presso l'abitazione familiare, resterà, per ogni spesa ed esborso, a carico del Sig. Parte_1 che si è assunto l'impegno di occuparsi in proprio di pagare le tasse universitarie, e di ogni altra necessità del medesimo figlio.
9) Si dà atto che la Sig.ra ad oggi priva di attività lavorativa e non Parte_2 percettrice di redito di sorta, ha assunto l'impegno, una volta reperita occupazione idonea, di contribuire anch'ella al mantenimento del figlio in Per_1 misura che i genitori si riservano di quantificare a tempo debito.
10) Il conto corrente bancario del quale i coniugi sono cointestatari di c/c, acceso presso Intesa San Paolo al numero 3856, sarà estinto non appena sarà venduta l'abitazione coniugale, e ciò anche al fine di consentire l'accredito del retratto della vendita su detto c/c e quindi procedere all'estinzione del mutuo e suddivisione della residua giacenza in misura del 50% ciascuno.
- Dà atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver risolto tra loro tutte le questioni patrimoniali.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, il 29.09.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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