Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel.
dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7129 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del giorno 28/03/2025 e vertente
TRA
(c.f. p. Iva Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
incorporante di , iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Controparte_1
riassicurazione, Sez. 1, al n.
1.00006 facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n 046, incorporante di Controparte_2
per atto di fusione e cambio della denominazione sociale da .,
[...] Parte_2
a rogito Notaio di Bologna in data 31/12/2013 (Rep 53712, Racc. 34018), in Per_1
persona del procuratore speciale p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Patrizia Cicero in virtù di procura allega all'atto di costituzione di nuovo difensore del 06/06/2023 in
APPELLANTE
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3
rappresentante p.t rappresentato e difeso dall'avv.to Gianni Solinas in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Rosaria Mantineo in Lido di Ostia -Roma -, via
D. Stiepovich n. 28;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello contro sentenza n. 7424/2021 del Tribunale di Roma pubblicata in data 28/04/2021
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << (di seguito ) ha Parte_3 Parte_1
convenuto in giudizio (di seguito Controparte_4
“ ) per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertate le contraffazioni e CP_5
le alterazioni sugli assegni bancari non trasferibili nn. 8200871746-02; n.
820087614709; n. 8200868568-09, n. 8200869057-04, n. 8200868819-00 e n.
8200868716-01 accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_6
ex articolo art. 1218 e 1228 c.c., nonché ex art. 2043 e 2049 c.c. e, ex
[...]
art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della somma pari ad €. 13.977,77 oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della di tutti i danni cagionati dall'istituto di credito in Parte_1
parola, da quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante. Si chiede altresì al Giudicante il rimborso della somma pari ad €. 48,80 quali spese per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 15 % di spese forfettarie di cui all'art. 15 L.P., oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Deduceva l'attrice di aver spedito a mezzo posta i seguenti sei assegni di traenza muniti di clausola di non trasferibilità: n. 8200876147-09 dell'importo di €. 3.300,00 inviato alla n. 8200871746-02 dell'importo di €. 4.477,00 inviato Parte_4
alla Carrozzeria Cimadon;
n. 8200868568-09 dell'importo di €. 1.700,00 inviato alla società n. 8200869057-04 dell'importo di €. 1.500,00 Controparte_7
inviato alla SI.ra ; n. 8200868819 dell'importo di €. 1.500,00 Parte_5
inviato al SI. ; n. 8200868716-01 dell'importo di €. 1.500,77 inviato Parte_6
al SI. ; che gli assegni, sarebbero stati oggetto di illegittima Controparte_8
negoziazione presso la banca convenuta da parte dalla RA e Parte_7
di aver dovuto provvedere ad un nuovo pagamento in favore degli indicati ed effettivi beneficiari. Si è costituita la che ha chiesto : “In via preliminare: a) dichiarare, CP_5
anche per i motivi in narrativa, la carenza di legittimazione ad agire e/o difetto di legittimazione attiva in capo all'Attrice in merito agli assegni oggetto di causa;
b) dichiarare l'intervenuta presunzione assoluta di pagamento in merito a tutti gli assegni oggetto di causa (nessuno escluso) n. 8200876147-09 n. 8200871746-02 n.
8200868568-09 n. 8200869057-04 n. 8200868819; n. 8200868716-01 con ogni conseguenza di legge e pertanto rigettare ogni domanda (nessuna esclusa) – anche per la carenza di legittimazione ad agire e/o difetto di legittimazione attiva/passiva - formulata dall'Attrice nei confronti di Nel merito: In via principale: c) CP_4
rigettare ogni domanda, nessuna esclusa, azionata nei confronti di Parte_8
in quanto infondata in fatto e diritto;
d) rigettare, comunque, anche ai
[...]
sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c., ogni domanda, nessuna esclusa, azionata nei confronti di in quanto infondata in fatto e diritto, e, Parte_8
comunque, in ogni caso, accertare l'esclusiva responsabilità di
[...]
nell'accadimento dei fatti in ordine agli assegni oggetto di causa;
In Parte_1
via subordinata: e) nelle denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte Attrice, accertato il concorso di colpa, anche ai sensi dell'art. 1227, 1° comma c.c., di nell'accadimento dei fatti e per Parte_1
l'effetto limitare l'entità del danno lamentato;
In ogni caso: f) con vittoria di spese e competenze. La convenuta ha assunto in particolare che la spedizione degli assegni, da parte di avveniva con uno strumento inidoneo, giuridicamente e Parte_1
concretamente, a garantirne l'esatta circolazione ed incasso, e che pertanto deve configurarsi un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. in capo all'attrice.
Assegnati i termini istruttori di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. >>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 7424/2021 così statuiva: << Accoglie parzialmente la domanda attrice per quanto in motivazione e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_8 Parte_1
dell'importo di € 6.989,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché il
[...]
rimborso della metà dell'importo di € 48,80 relativo alle spese sostenute per l'introduzione della procedura di mediazione introdurre la domanda di mediazione pari ad € 24,40.- Condanna a rimborsare all'avv. Paolo Parte_8
Garau, dichiaratosi antistatario nel presente giudizio le spese di lite liquidate in €
2.200,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione avanzata da parte convenuta relativamente al difetto di legittimazione attiva dell'attrice atteso che in atti vi è prova del secondo pagamento effettuato da mediante bonifico bancario. Nel merito, alla luce dei recenti Parte_1
principi espressi dalle Sezioni Unite, si deve ritenere anzitutto che l'art. 43 comma 2° del R.D. n. 1736/1933, richiamato in via principale da parte attrice, come interpretato dalla sentenza n.14712 del 26.6.2007 delle sezioni unite della Corte di Cassazione, ed anche alla luce della successiva giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 21.1.2020
n. 1177; Cass. 22.8.2018 n. 20911; Cass. sez. un. 21.5.2018 n. 12477), non configuri un'ipotesi pura e semplice di carattere generale di responsabilità oggettiva della banca negoziatrice per il pagamento di un assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto diverso dal beneficiario. Come chiarito anche dalla sentenza n. 12806 del
21.6.2016 della Corte di Cassazione, (anche se riferita ad un'ipotesi di assegno circolare non trasferibile, ma estendibile all'assegno di traenza), trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1176 comma 2° cod. civ. e 1992 comma 2° cod. civ. in virtù delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca,
a tal fine occorrendo, invece, trattandosi di una responsabilità contrattuale da contatto sociale, una valutazione in concreto del comportamento della banca negoziatrice, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale ex art. 1176 comma 2° cod. civ., con la conseguenza che la banca medesima può essere ritenuta responsabile solamente nel caso in cui l'alterazione, o contraffazione dell'assegno sia rilevabile ictu oculi in base alle conoscenze del bancario medio, che non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali, o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo, e nel caso in cui non abbia osservato le cautele prescritte nell'identificazione del soggetto presentatore dell'assegno all'incasso. Incombe sulla banca negoziatrice l'obbligo di verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento, primo fra tutti la legittimazione del presentatore dell'assegno. L'art. 43 comma 2° del R.D. n. 1736/1933 nel disciplinare la responsabilità della banca per il pagamento a persona diversa dal beneficiario, attribuendola a colui che paga a persona diversa dal prenditore, o al banchiere giratario per l'incasso, si riferisce non già alla persona fisica del prenditore, ma alla legittimazione cartolare, cioè alla persona che non è legittimata come prenditore non figurando nominativamente come beneficiario dell'assegno, ma non introduce una deroga ai principi generali in tema di identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale, né al principio per cui in materia di responsabilità contrattuale non sussistono ipotesi di responsabilità oggettiva, ma solo di responsabilità per inadempimento doloso, o colposo. Trovano applicazione in tale ipotesi anche alla banca negoziatrice le disposizioni dell'art. 1176 comma 2° cod. civ. e dell'art. 1992 cod. civ., in virtù delle quali il pagamento eseguito a favore di soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base all'indicazione risultante dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da considerarsi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che come già accennato la banca può essere ritenuta responsabile solo nel caso in cui l'alterazione del titolo sia rilevabile ictu oculi in base alla conoscenza del bancario medio, il quale non é tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali e chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a dimostrare le qualità di un esperto grafologo (vedi in tal senso Cass. 26.1.2016 n. 1377;
Cass.
4.10.2011 n. 20292; Cass. 15.7.2005 n. 15066), o quando non provveda correttamente all'identificazione del presentatore del titolo all'incasso. Seguendo, quindi, l'orientamento espresso nella sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite
n. 9769/2020 in base alla quale “la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”, deve riconoscersi un concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. Nel caso di specie, la graduazione di colpa tra le parti deve essere effettuata alla luce delle risultanze del confronto fra i titoli emessi e posti all'incasso che presentano una parte scritta in corsivo, in maniera alquanto grossolana, nel luogo di emissione “ Roma” in luogo di quella di emissione “ ” il differente carattere ed inchiostro tra quello CP_1 utilizzato per l'importo innumeri e quello utilizzato per l'indicazione dell'importo in lettere e del nome e cognome. Deve rilevarsi, altresì l'inserimento quantomeno inusuale di un asterisco tra il cognome ed il nome ed all'anomala indicazione della causale con la dicitura (“Riscatto Polizza”) determinando alterazioni visibili ictu oculi.
D'altro canto, non chiarisce con quali modalità sia stata effettuata la Parte_1
spedizione, in particolare se abbia utilizzato strumenti diversi dalla posta semplice e, pertanto, deve dedursi l'utilizzo di tale ultimo mezzo di spedizione. Alla luce di quanto sopra deve essere riconosciuto un concorso di colpa che può essere determinato nel
50% ciascuno tenuto conto del principio espresso dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2020 sopracitata. Ne consegue che parte convenuta è tenuta a pagare alla parte attrice la metà dell'importo richiesto pari ad euro 6.989,00 oltre interessi dalla domanda sino al saldo. Non può riconoscersi la rivalutazione non ricorrendone i presupposti di legge. In ragione della reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere parzialmente compensate.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando due motivi di gravame, di seguito Parte_1
illustrati; rassegnava le seguenti conclusioni:< principale: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto riformare parzialmente la sentenza n. 7424 del 2021 emessa dal Tribunale civile di Roma in persona del G.
Dott.ssa Antonica, accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità di
[...]
per l'incasso illegittimo degli assegni nn. 8200871746, Controparte_3
8200876147, 8200868568, 8200869057, 8200868819 e 8200868716. Condannare conseguentemente a corrispondere alla Controparte_3 Parte_1
l'ulteriore 50% dell'importo facciale dei titoli pari ad € 6.989,88 oltre interessi legali dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Condannare altresì a corrispondere in favore della quale Controparte_3 Parte_1
spese di primo grado, l'ulteriore importo di euro 2.635,00 pari al compenso tabellare previsto per un valore di causa compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000, già detratti i €
2.200,00 liquidati in sentenza, ovvero nella minore o maggiore misura che sarà ritenuta di giustizia. Condannare al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_3 grado da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario;
In subordine: si chiede all'adita Corte di voler riformare la sentenza impugnata nel senso di condannare la controparte a restituire alla l'ulteriore 50% dell'importo Parte_1
facciale dei 4 assegni spediti con raccomandata (nn. 8200869057, 8200868716,
8200868568 e 8200868819) pari ad euro 3.100,38 e l'ulteriore 30% dei 2 assegni spediti con posta ordinaria ovvero la diversa percentuale che questa Corte riterrà di giustizia. Il tutto oltre interessi legali dal giorno del dovuto al soddisfo e rivalutazione monetaria. Si chiede anche in tal caso all'Adita Corte alla luce del fatto che 4 assegni su 6 sono stati inviati con posta raccomandata (per un importo complessivo di euro
6.200,77) di voler liquidare in favore della quali spese di primo grado, Parte_1
l'ulteriore importo di euro 2.635,00 pari al compenso tabellare previsto per un valore di causa compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000, già detratti i € 2.200,00 liquidati in sentenza, ovvero nella minore o maggiore misura che sarà ritenuta di giustizia.
Condannare al pagamento delle spese di lite del presente grado da Controparte_3
distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.>>
§ 4.1– Si costituiva in data 23 febbraio 2022 RE per eccepire la Controparte_3
tardiva e quindi inammissibile produzione dei documenti riprodotti per immagine alle pagine 4-5-6-7-8-9- 10 dell'atto di citazione in appello;
l'inammissibilità e la tardività delle nuove contestazioni mosse da dopo la scadenza dei termini istruttori ex Parte_1
art. 183 co. 6 c.p.c. mai formulate nel giudizio di primo grado, dichiarando di non accettare il contraddittorio sul punto;
l'inammissibilità del gravame 348 bis e ter c.p.c.
Chiedeva, in subordine, il rigetto del gravame per infondatezza. Spiegava appello incidentale affidato a quattro motivi, di seguito illustrati e rassegnava le seguenti conclusioni: << Voglia l'Imm.ma Corte IN VIA PRELIMINARE: - procedere allo stralcio delle pagine 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 - 10 dell'atto di citazione in appello di in quanto contenente immagini di documenti mai prodotti Parte_1
nel giudizio di prime cure;
procedere allo stralcio del documento
“doc._invio_4_titoli_su_6_con raccomandata.pdf” depositato da per la Parte_1 prima volta solo con l'atto di citazione in appello;
- procedere allo stralcio della documentazione che ha depositato tardivamente ed irritualmente con le note Parte_1
autorizzate ex art. 281 sexies;
- in ogni caso si chiede alla Corte che non vengano presi in considerazione tutti i documenti depositati da dopo lo spirare dei termini Parte_1
istruttori in primo grado;
IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: - accertare e dichiarare inammissibile – anche per i motivi indicati nel presente atto - l'appello instaurato da
Controparte ai sensi e per gli effetti degli artt. 348 bis e ter c.p.c. IN VIA PRINCIPALE
NEL MERITO: - rigettare, anche per i motivi esposti nel presente atto, l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto rigettarsi tutte le domande (nessuna esclusa) svolte da , con ogni effetto di legge, e con riserva Parte_1
di domanda di ripetizione di quanto dovesse essere corrisposto nel corso del giudizio in virtù dell'impugnanda sentenza;
IN ACCOGLIMENTO DELL'APPELLO
INCIDENTALE: - in riforma totale o parziale, anche per i motivi esposti in narrativa ed anche in eventuale accoglimento degli appelli incidentali, della sentenza n.
7424/2021 emessa dal Tribunale di Roma nella causa n. 60735/2018 R.G, accertare e dichiarare, anche per i motivi sopra indicati, la carenza di interesse ad agire e/o difetto di legittimazione attiva in capo a e, comunque, Parte_1
l'infondatezza delle domande svolte (nessuna esclusa) da Parte_1
in primo e secondo grado, con ogni effetto di legge, e con riserva di domanda di ripetizione di quanto dovesse essere corrisposto nel corso del giudizio in virtù dell'impugnanda sentenza;
- previa riforma (anche parziale) della sentenza n.
7424/2021 emessa dal Tribunale di Roma di nella causa n. 60735/2018 R.G., anche per i motivi esposti in narrativa ed anche in eventuale accoglimento degli appelli incidentali, respingere comunque le domande (nessuna esclusa) di
[...]
in primo e secondo grado, con ogni effetto di legge, e con riserva di Parte_1
domanda di ripetizione di quanto dovesse essere corrisposto nel corso del giudizio in virtù dell'impugnanda sentenza;
IN VIA SUBORDINATA: - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento degli appelli incidentali, previa riforma (anche parziale) della sentenza n. 7424/2021 emessa dal Tribunale di Roma nella causa n. 60735/2018 R.G., rigettarsi, comunque, anche ai sensi dell'art. 1227, 2° comma c.c. ogni domanda azionata (nessuna esclusa) nei confronti di , Controparte_3
in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, in ogni caso, accertare l'esclusiva responsabilità di nell'accadimento dei fatti e, pertanto, Parte_1
riformare la sentenza della sentenza n. 7424/2021 emessa dal Tribunale di Roma nella causa n. 60735/2018 R.G, con ogni effetto di legge, e con riserva di domanda di ripetizione di quanto dovesse essere corrisposto nel corso del giudizio in virtù dell'impugnanda sentenza;
nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento degli appelli incidentali, previa riforma (anche parziale) della sentenza n. 7424/2021 emessa dal Tribunale di Roma di nella causa n. 60735/2018 R.G., e comunque, in accoglimento delle domande ed eccezioni sollevate da Controparte_3
anche in primo grado, accertare il concorso di colpa, anche ai sensi dell'art.
[...]
1227, 1° comma c.c. per una percentuale maggiore rispetto a quella già riconosciuta dal Tribunale di Roma, di , nell'accadimento dei fatti e per Parte_1
l'effetto limitare l'entità del danno lamentato, con ogni effetto di legge, e con riserva di domanda di ripetizione di quanto dovesse essere corrisposto nel corso del giudizio in virtù dell'impugnanda sentenza. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori di legge;
- si chiede, per tutte le ragioni esposte nei paragrafi 3-4-
5-6, la condanna dell'Appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.>>
§ 4. 2– All'udienza di prima comparizione del 18 marzo 2022 la Corte, in accoglimento dell'istanza di parte, autorizzava il deposito degli assegni in cancelleria disponendone la custodia in cassaforte;
disponeva lo stralcio dei documenti nuovi prodotti dall'appellante e contenuti nell'atto di appello, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi differita, da ultimo all'udienza del 28 marzo 2025.
§ 4.3– In data 6 marzo 2023 si costituiva per l'appellante l'avv.to Patrizia Cicero in sostituzione dell'avv.to Paolo Garau riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto dallo stesso, richiamate tutte le ragioni e difese espresse negli atti depositati in giudizio e nei relativi verbali di udienza. § 4.4– In data 23 gennaio 2025 veniva emesso il decreto di mutamento del rito per la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note autorizzate. I difensori hanno depositato le note ed all'odierna udienza precisavano le conclusioni come da verbale;
il difensore di parte appellata in particolare ha insistito nell'eccezione, già formulata, di inammissibilità della produzione documentale di effettuata a mezzo scansione di documenti nel testo dell'atto di appello ed Parte_1
ha chiesto la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c; la causa veniva brevemente discussa e contestualmente decisa.
§ 5. – i motivi del gravame principale
§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: << Erronea Interpretazione da parte del Giudicante in ordine all'incidenza causale dell'invio a mezzo posta ordinaria>> censurava la sentenza nella parte in cui il Tribunale, aderendo alla recente sentenza delle sezioni
Unite, ha ravvisato un concorso di colpa di essa rappresentava di essersi Parte_1
limitata, in tutti i propri scritti difensivi, a dichiarare che i titoli erano stati spediti a mezzo posta, senza specificare se ordinaria ovvero con quella tracciabile. Evidenziava che 6 titoli su 4 erano stati spediti con raccomandata e riportava nel testo dell'atto di citazione alle pagine 4-5-6-7-8-9 e 10 le immagini di detti dei documenti, per la parte di interesse. Chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui aveva pronunciato il concorso di colpa in relazione ad assegni recapitati con posta raccomandata. In relazione ai restanti due assegni chiedeva la riforma della sentenza dichiarando di non condividere l'iter argomentativo di Cass. SU n. 9769/2020 esplicitando le ragioni del proprio dissenso e richiamando giurisprudenza di merito (tra cui Tribunale Roma n.
5783/2021 e n. 10146/2021) che con ampi richiami giurisprudenziali si era discostata dal principio enunciato dalla Suprema Corte. Concludeva evidenziando che la corresponsabilità individuata in capo ad essa per le modalità di invio degli Parte_1
assegni nella misura del 50% con la banca negoziatrice era eccessiva, dovendo essere giudicata prevalente perché più grave la condotta della banca che, attesa la grossolanità dell'artificio operato dal falsario, ben avrebbe potuto impedire l'incasso con una minima diligenza.
§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << sulla parziale compensazione delle spese di lite>> chiedeva la rideterminazione della liquidazione in ragione dell'accoglimento del primo motivo di gravame.
§ 6 – i motivi di appello incidentale
§ 6.1 – Con il primo motivo titolato: << Omessa ed erronea motivazione in ordine all'eccezione di carenza di legittimazione e/o interesse ad agire in capo ad >> Parte_1
L'appellante incidentale si duole che sia rimasta priva di esame da parte del tribunale l'eccezione circa la mancata prova da parte di dell'asserita originaria Parte_1
intestazione dei titoli – dei soggetti effettivi beneficiari - con conseguente difetto di interesse ad agire. Ripropone le ragioni, non esaminate, sottese all'eccezione. Con ulteriore profilo censura la motivazione in relazione alla mancata dimostrazione da parte di del secondo pagamento e conseguentemente l'effettività del danno Parte_1
subito.
§ 6.2 – Con il secondo motivo titolato: << Omessa motivazione dei fatti oggetto di causa: la presunzione assoluta di pagamento di cui all'accordo interbancario>>
Censura la sentenza di prime cure per non aver preso in considerazione ed esaminato l'eccezione suddetta, ampiamente sviluppata, con riguardo all'obbligo per gli istituti di credito di contestare l'addebito e/o di segnalare l'impagato.>>
§ 6.3 – Con il terzo motivo titolato: << Errata motivazione dei fatti oggetto di causa:
l'asserita falsificazione dei titoli>> censura la sentenza per avere il tribunale valutato contraffatti i titoli sulla base di contestazioni che non aveva mai avanzato né Parte_1
con l'atto di citazione, né con le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., ma solo con le note autorizzate per l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e, quindi, sulla base di una contestazione inammissibile perché tardiva. Dichiarava di non accettare il contraddittorio sul punto;
ribadiva l'inammissibilità delle censure nuove, tardivamente sviluppate, di cui contestava la fondatezza anche nel merito.
§ 6.4 – Con il quarto motivo titolato: << errata valutazione in merito alla procedura di mediazione>> censurava la statuizione di condanna al pagamento della metà delle spese sostenute dal per la procedura di mediazione significando che Parte_1
l'importo non era dovuto trattandosi di attività superflua non sussistendo, in materia di assegni, l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di intraprendere il giudizio ordinario come statuito dalla Suprema Corte con il principio enunciato nella sentenza n. 9204/2020.
§ 6.5 – Ribadiva di aver correttamente identificato, con i consueti documenti, la cliente presentatasi per l'incasso dei titoli ed evidenziava che aveva abbandonato Parte_1
nell'atto di appello le infondate censure in quanto i documenti (cfr. all. 17) erano del tutto veri (dato non contestato); non era emersa alcuna anomalia del codice fiscale (dato non contestato); nella fase di controllo era emerso che gli stessi non erano risultati né rubati o smarriti (doc 18). Evidenziava che alcuna norma imponeva alla banca di pagare assegni solo ai propri clienti ed evidenziava che, nel caso di specie, gli assegni erano stati versati nel conto corrente della cliente, senza alcun immediato prelievo delle somme, divenute disponibili per la cliente solo dopo che la banca trattaria non aveva comunicato ad essa banca negoziatrice l'esistenza di anomalie sul titolo. Che non vi era alcun obbligo di identificare la cliente con due documenti di identità in quanto la circolare ABI del 2001 non risultava applicabile, come del resto enunciato dalla
Suprema Corte con la sentenza n. 34107/2019 e confermato con la sentenza n.
3649/2021.
§ 7 – Le questioni preliminari
§ 7.1 – L'eccezione di parte appellata di inammissibilità della produzione documentale di parte appellante principale. La Corte ha disposto, con ordinanza resa in prima udienza, lo stralcio dei documenti prodotti per la prima volta nell'atto di appello principale, peraltro in parte inseriti per immagine nel testo dell'atto di impugnazione. Si osserva che né nelle note Parte_1
conclusive autorizzate, né all'odierna udienza in sede di precisazione delle conclusioni ha chiesto la revoca dell'ordinanza suddetta a cui ha prestato acquiescenza. Con
l'ordinanza suddetta la Corte ha già accolto l'eccezione di parte appellata nuovamente illustrata all'odierna udienza in sede di discussione.
Va dato atto che il fascicolo di primo grado di parte attrice, odierna appellante principale, è interamente telematico e che i soli documenti scrutinabili sono dunque quelli inseriti nel fascicolo telematico di primo grado.
§ 7.2 – L'eccezione di parte appellata di inammissibilità delle prospettazioni nuove circa gli indici di contraffazione degli assegni -in quanto formulate dopo la scadenza delle preclusioni istruttorie in primo grado – non è fondata.
È ben vero che nell'atto di citazione al punto 8 di pagina 5 ha asserito: Parte_1
< prenditore dattiloscritto con diverso carattere meccanografico>> senza mai addurre alcunché circa le anomalie del documento cartaceo. Nella memoria depositata nel primo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c. ha precisato: < Parte_1
presupposto del presente giudizio è l'accertamento della contraffazione dei titoli de quibus in corrispondenza del nominativo del beneficiario, in maniera così grossolana da dover essere riscontrata dall'istituto bancario ex art. 1176 secondo comma c.c. Va da sé, pertanto, che la circostanza che i titoli fossero ab origine intestati a soggetti diversi dai prenditori, dovrà essere verificata tramite l'analisi dei supporti cartacei degli assegni.>> in detta memoria ha evidenziato sotto il titolo:<< Parte_1
Sull'impossibilità oggettiva sia per l'istante che per la banca emittente di poter rilevare le contraffazioni>> che: < nella disponibilità materiale della negoziatrice, sicché non si comprende come il NC
OP e, a maggior ragione, la avrebbero dovuto accorgersi della Parte_1 contraffazione, dal momento che quest'ultima investe unicamente il nominativo del beneficiario.>> e al punto 4: < infatti contraffatti in modo così grossolano da non poter trarre in inganno alcun individuo, a maggior ragione, un operatore qualificato quale dovrebbe essere il cassiere della convenuta. Le alterazioni presenti sui titoli sono visibili, peraltro, già dalle mere fotocopie degli stessi versate in atti (cfr doc 2 fascicolo di parte attrice). Ad ogni buon conto, per dimostrare la fondatezza della domanda proposta, la scrivente difesa insiste affinché l'Adito Giudice voglia ordinare alla convenuta di esibire ex art
210 c.p.c. in giudizio degli originali dei titoli in contestazione, disponendo all'esito
CTU sulla stessa volta proprio ad accertare il grado di rilevabilità della contraffazione.
Se infatti la contraffazione è palese, percepibile ictu oculi, l'imperizia della convenuta e segnatamente dei suoi cassieri risulta pienamente dimostrata.>>
Nella seconda memoria ha insistito per l'esibizione degli originali per poter verificare i segni di contraffazione e formulava specifica richiesta, poi accolta dal Tribunale.
La contestazione degli indici di alterazione e contraffazione dei titoli risulta formulata da parte attrice nel corso dell'udienza del 17 aprile 2019 in cui gli originali degli assegni venivano prodotti da e presa Controparte_9 Parte_1
visione degli stessi, ha formulato nel primo momento utile successivo alla produzione documentale le seguenti osservazioni di cui al detto verbale di udienza :<< Va dato atto, altresì, che le parti in primo grado hanno depositato le copie degli assegni ed il tribunale ne ha ordinato la produzione in originale. All'udienza 17 aprile 2019
depositava detti assegni e risulta redatto Controparte_4
il seguente verbale di udienza: << Per l'avv. CHIARA TURINI in Parte_3
sostituzione dell'avv. GARAU PAOLO la quale insiste nelle istanze istruttorie di cui ai termini ex art. 183 comma VI c.p.c. ed in particolare in tutti gli ordini di esibizione anche relativamente a tutta la documentazione bancaria. Per Controparte_4
l'avv. ROSARIA MANTINEO in sostituzione dell'avv. GIANNI
[...]
SOLINAS la quale deposita gli assegni di causa in originale la cui richiesta di acquisizione è stata formalizzata nelle memorie istruttorie e chiede che gli stessi vengano custoditi in cassaforte. In merito alle istanze istruttorie di controparte ci si oppone come da memoria ex art. 183 comma VI n. 3 c.p.c. L'avv. Turini prende atto del deposito in originale di titoli e da un esame sommario degli stessi ne evidenzia la palese contraffazione rilevabile nella diversità di carattere impiegato per l'indicazione degli importi nei numeri e nella data rispetto al differente carattere e cromatura utilizzata nell'indicazione del nominativo e dell'importo in lettere nonché utilizzo di anomali asterischi e indicazione della ragione dell'emissione del titolo inserito in tutti
e sei gli assegni per coprire presumibilmente abrasioni in corrispondenza del reale nominativo del beneficiario. Per tali ragioni rimette alla valutazione del Giudice la nomina di un C.T.U. al fine di verificare il grado di contraffazione dei titoli oggetto di causa. L'avv. Mantineo si oppone a quanto affermato da controparte e ritiene che la causa sia matura per la decisione e chiede che venga fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.>> Il tribunale disponeva la custodia in cassaforte e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Si osserva che le argomentazioni risultano poi sviluppate nelle note autorizzate in relazione all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. L'eccezione di inammissibilità della contestazione di ciascun assegno quale documento cartaceo va pertanto disattesa, risultando detta contestazione specifica svolta all'udienza in cui gli assegni in originale venivano depositati.
§ 7.3 – L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
Essa va disattesa;
l'eccezione in esame secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, non può trovare accoglimento meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 8 – L'analisi dei motivi – il terzo motivo di appello incidentale § 8.1 – È pregiudiziale la disamina del terzo motivo di appello incidentale < motivazione dei fatti oggetto di causa: l'asserita falsificazione dei titoli>> in quanto, risultando acclarato che RE GR ha diligentemente identificato il soggetto che si è presentato per l'incasso dei titoli, l'accertamento della insussistenza di indici di falsificazione/contraffazione di ciascun assegno comporterebbe la riforma della sentenza di prime cure per avere l'appellata- appellante incidentale fornito la prova liberatoria.
Osserva la Corte che al superiore punto § 7.2 risulta respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento degli indici di falsificazione del documento cartaceo di ciascun assegno.
Il terzo motivo va esaminato nel merito ed è infondato.
La Corte ha proceduto all'apertura del plico custodito in cassaforte – come da verbale redato dal Dirigente amministrativo dell'Ufficio– ed ha visionato gli assegni la cui contraffazione è evidente e non necessita di particolari attrezzature strumentali, o chimiche essendo ben visibile.
Sulla premessa che gli assegni vengono riempiti in un unico contesto va considerato che il segno grafico per colore, stile, carattere, spaziatura deve necessariamente essere il medesimo. Nel caso in esame, l'alterazione cromatica è lampante in quanto i caratteri in cifra che riportano l'importo dell'assegno (1.500,00 – 1.500,77 - 1.700,00 -4.477,00
– 3.300,00) presentano la medesima tonalità di colore nero della sottostante dicitura in stampato “NON TRASFERIBILE “ e “ CONTO N. 21311101” e della stampa della data per l'incasso (02/07/2013- 04/07/2013 -08/07/2013). Al contrario, i caratteri a stampa del numero dell'assegno, dell'importo in lettere e del nome del prenditore risultano di tonalità di nero di gran lunga più intensa, quasi grassetto. L'alterazione della qualità del colore avrebbe dovuto indurre ad una attenta verifica del documento cartaceo e del prenditore al fine di dare sicuro riscontro della genuinità di ciascun assegno. Invero, l'assegno di € 3.300,00 nella indicazione dell'importo in lettere presenta altresì sotto le lettere TR un'alterazione cromatica bianca e così l'assegno di euro 4.400,00 sotto la lettera Q dell'importo in lettere. In siffatto contesto sarebbe stato onere di diligenza del banchiere verificare se vi potesse essere contraffazione anche in relazione al nome del beneficiario riportato - come detto - con il medesimo carattere cromatico dell'importo in lettere dell'assegno, ma di carattere cromatico diverso dall'importo in cifre. Invero, tra il nome ed il cognome del beneficiario risulta inserito un asterisco e, fatto anomalo per un assegno, risulta riportata accanto al nome del beneficiario la causale (riscatto polizza).
Orbene, la Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni Unite n. 14712/2007 ha così identificato l'assegno di traenza: << L'assegno di traenza è quello che la banca autorizza taluno a sottoscrivere – appunto per traenza – sulla banca stessa, inviandogli a tal fine un modulo di assegno appositamente predisposto con previsione di pagamento in favore del traente medesimo o di taluno indicato come beneficiario. La predisposizione e l'invio dell'assegno al previsto traente presuppongono, evidentemente, l'esistenza presso la banca di una provvista (..) di cui il traente potrà disporre in favore proprio o di altro beneficiario indicato come prenditore del titolo. Il soggetto che riceve il modulo di assegno, lo sottoscriverà per traenza, sicché è evidente che nel momento in cui viene inoltrato il titolo al beneficiario, lo stesso è privo di firma.
La sottoscrizione sarà inserita solo successivamente, ovvero sia quando il modulo viene presentato alla banca negoziatrice per l'incasso. Ciò significa che non la banca trattaria, ma solo la banca negoziatrice è tenuta ed è concretamente in condizione di controllare l'autenticità della firma di colui che, girando l'assegno per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento.>>
Tenendo conto dell'insegnamento della Suprema Corte è evidente che nel momento in cui l'assegno viene inoltrato al beneficiario, esso risulta completo in tutti i suoi dati con il carattere a stampa di lettere e cifre che deve essere omogeneo per stile, carattere e colore. Gli assegni di traenza oggetto del presente contenzioso non presentavano dette caratteristiche di omogeneità ed uniformità e dette anomalie avrebbero dovuto insospettire (in uno alle altre inusuali caratteristiche quali l'inserimento di un asterisco tra nome e cognome del beneficiario e l'indicazione accanto al nome del beneficiario della causale del pagamento). L'indicazione a stampa del nominativo del beneficiario è l'elemento caratterizzante l'assegno di traenza perché legittima il prenditore a incassare il titolo ove ne corrispondano le generalità, quindi il banchiere accorto, in presenza di assegno di traenza presentatogli all'incasso che mostrava il riempimento con caratteristiche cromatiche non omogenee, avrebbe dovuto insospettirsi di detta anomalia e verificare che l'inusuale inserimento della causale accanto al nome del beneficiario non costituisse un espediente del falsario per celare la fraudolenta sostituzione dell'originario nominativo. In effetti, nel caso in esame, come riportato in sentenza, gli assegni erano in origine stati emessi, tra gli altri, in favore di Parte_4
Carrozzeria Cimadon;
e quindi di
[...] CP_7 Controparte_7
nominativi composti da numerosi caratteri a stampa.
A giudizio della Corte va ravvisata la responsabilità contrattuale dell'appellata che ha acconsentito al pagamento degli assegni senza aver rilevato le predette anomalie che potevano costituire un chiaro elemento di contraffazione.
§ 8.2 – Il primo ed il secondo motivo di appello incidentale possono venir esaminati congiuntamente e sono infondati. Afferiscono, in sintesi, ai criteri che riconducono la responsabilità in esame ad una responsabilità di tipo contrattuale e alla ripartizione dell'onere della prova.
Giova richiamare i principi enunciati dalla Suprema Corte con le pronunce rese a
Sezioni unite nn. 12477 e 12478 del 2018:<< Il disposto dell'art. 43, comma 2, L.A. – secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento - nell'azione promossa dal danneggiato, la banca negoziatrice che ha pagato l'assegno non trasferibile a persona diversa dall'effettivo prenditore per errore nella sua identificazione è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi del 2° comma dell'art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve (...), la disposizione, regolando anche le ipotesi di responsabilità derivanti dall'errore sull'identificazione, si pone in rapporto di specialità sia rispetto alla norma di diritto comune, dettata in tema di obbligazioni, di cui all'art. 1189, 1° comma, sia rispetto a quella, riferita ai titoli a legittimazione variabile, di cui all'art. 1992, 2° comma c.c., le quali circoscrivono entrambe detta responsabilità alle ipotesi di dolo o colpa grave.>>. La successiva pronuncia n. 34107/2019 ha altresì ritenuto la sufficienza, al fine di identificare il prenditore, di un solo documento di identità, avendo affermato altresì che: << l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex d.lgs. n 231/2007 >>. Nella stessa prospettiva si è posta la più recente sentenza della Suprema Corte n. 3649/2021, la quale ha enunciato il principio di diritto secondo cui, nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio ex art. 19, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 231 del 2007, stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela. In particolare, premesso che proprio a tale categoria appartengono gli abusivi prenditori dei titoli, che, nei casi sottoposti all'esame di questa Corte, prima di provvedere al loro incasso, avevano aperto un libretto di risparmio postale su cui poi avevano versato gli assegni, l'art. 19 del d.lgs n.
231/2007 (c.d. legge antiriciclaggio) - avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela - prevede, al comma 1° lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È, invece, imposto, alla lett. b) della stessa norma che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvenga mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio (anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc.) solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti (come, a titolo di esempio, una indagine presso il
Comune di nascita, vedi sempre Cass. n. 6349/2021).
La Suprema Corte ha escluso che sia necessario provare il doppio pagamento avendo ribadito, anche recentemente, il principio secondo cui: << il danno consegue alla perdita delle risorse che erano state rese disponibili per costituire la necessaria provvista presso l'istituto di credito che aveva autorizzato il beneficiario a sottoscrivere il titolo. Al fine di individuare la responsabilità di cui all'art. 43, comma 2, L.a. non occorre, quindi, la prova del rinnovo del pagamento da parte dell'emittente o di chi aveva costituito la provvista, essendo invece sufficiente che risulti dimostrato l'addebito a questi ultimi dell'importo dell'assegno pagato dalla banca negoziatrice in favore di un soggetto che non era legittimato, senza alcuna correlata estinzione del debito verso il reale beneficiario, nei confronti del quale la banca emittente o il terzo che abbia costituito la provvista rimangono ancora obbligati >> (Cass., n.
19443/2022).
Nel caso di specie, è pacifico che tutti gli assegni in esame sono stati pagati a Parte_7
soggetto che non era legittimo prenditore e, pertanto, il danno è provato in
[...]
misura equivalente all'importo recato da ciascun assegno, essendo rimasta Parte_1
obbligata nei confronti degli originari beneficiari del corrispondente importo. ha depositato in primo grado sia le dichiarazioni di mancato ricevimento Parte_1
dell'assegno che la prova dell'effettuazione del secondo pagamento.
Ne consegue l'infondatezza dei motivi di appello in esame.
Va quindi confermata la negligenza della per aver consentito che venissero posti CP_5
all'incasso i titoli che presentavano evidenti segni di contraffazione.
Può quindi trascorrersi alla disamina dell'appello principale ed al motivo afferente alla quantificazione del concorso di colpa in capo ad per la spedizione dei titoli. Parte_1 § 8.3 – Il primo motivo dell'appello principale
Con esso l'appellante principale si duole del riconoscimento a suo carico del concorso di colpa in relazione alle modalità con le quali ha spedito i titoli, essendo la spedizione avvenuta in violazione dell'art.83 del DPR 156/1973 che vieta che essa si effettui con la posta ordinaria degli assegni non trasferibili.
ha formulato un ventaglio di rilievi avendo eccepito di aver spedito a mezzo Parte_1
posta solo due assegni e gli altri quattro con posta assicurata, concludendo che il riconoscimento del concorso di colpa paritario nella misura del 50% ciascuno con la banca era errato ed eccessivo e certamente andavano esclusi dalla valutazione gli assegni spediti a mezzo posta assicurata;
in subordine, che il concorso di colpa a carico della banca andasse individuato per i due assegni spediti con posta ordinaria nella misura dell'80%, in ulteriore subordine nella diversa percentuale ritenuta di giustizia dalla Corte ma superiore al 50% individuato dal primo giudice.
Osserva la Corte che alla disamina del motivo va premesso il rilievo che questa Corte ha espunto, perché inammissibili, i documenti nuovi depositati per la prima volta nel presente grado volti a dimostrare la tesi difensiva espressa nel motivo in esame, che solo due assegni risultavano spediti a mezzo posta ordinaria, mentre tutti i restanti erano stati spediti con posta assicurata (paragrafo 7.1).
E' stata la stessa a prospettare nell'atto di citazione di aver inviato gli assegni Parte_1
tramite posta ordinaria: << 1) che la società istante, in virtù di apposita convenzione relativa al servizio di liquidazione sinistri, ordinava al proprio istituto di credito l'emissione di n. 6 assegni di traenza non trasferibili intestati ad altrettanti beneficiari per l'ammontare complessivo di € 13.977,77; 2) che la somma di cui sopra è stata trasmessa tramite servizio postale, dall'istituto di credito dell'istante, ai danneggiati
(...)>>, per poi sviluppare al punto 3 dell'atto di citazione le seguenti osservazioni in diritto: << che su tutti i titoli è stata apposta clausola di intrasferibilità mediante punzonatura. Al riguardo, e per mero scrupolo difensivo, l'istante intende evidenziare come la spedizione dell'assegno di traenza non trasferibile tramite lettera postale non assicurata non rappresenta in alcun modo un eventuale comportamento negligente del creditore, rappresentando anzi un comportamento legittimo in quanto il servizio postale
è strumento sul quale deve farsi legittimo affidamento>>.
Solo in esito alla pronuncia di prime cure, che sulla premessa della avvenuta spedizione a mezzo posta ordinaria – come prospettato dall'attrice – ha riconosciuto in capo ad il concorso di colpa, l'attrice, impugnando la sentenza, mutava versione e Parte_1
documentava di aver spedito ben quattro dei sei assegni oggetto di causa con posta assicurata. Trattasi di allegazioni nuove sostenute da documenti già oggetto del provvedimento di stralcio e che non possono trovare ingresso nel presente grado in quanto inammissibili.
Venendo, quindi alla disamina del motivo per la parte scrutinabile ovvero l'eccessiva percentuale di colpa addebitata, osserva la Corte che la questione relativa al concorso di colpa ex art. 1227 c.c., del soggetto che spedisce il titolo risulta affrontata dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto:
<< la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore >> (Cass., S.U., n. 9769/2020). Tale principio di diritto può dirsi oramai consolidato in quanto recepito dalle più recenti sentenze di legittimità (tra cui Cass. ord. 31.12.2020 n. 30063 e n. 30069; Cass. ord. 14.4.2021 n.
9842; Cass. ord.
4.1.2023 n. 140; Cass. ord. 28.9.2023 n. 27579 e da ultimo, Cass., n.
23380/2024 e Cass., n. 26209/2024) ai cui principi questa Corte ha aderito in recenti sentenze (v. App. Roma, n. 935/2024 est. Carpinella e App. Roma n. 6086/2024 est. Cirillo). Può pertanto richiamarsi quest'ultima sentenza, quale precedente, per la motivazione ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: < un divieto di invio di assegno per posta ordinaria, l'insegnamento della Corte di legittimità indica nella scelta della Banca traente di affidarsi alla posta ordinaria, anziché raccomandata o assicurata, per recapitare l'assegno, una palese violazione di regole di comune prudenza socialmente vincolanti, che agevola la riscossione da parte di soggetto non legittimato del titolo, la cui materiale disponibilità è, al pari dell'errore nell'identificazione, antecedente necessario dell'evento dannoso. Ne risulta smentito l'assunto per cui la banca traente avrebbe ragionevolmente confidato nella sicurezza del servizio postale ordinario che adotterebbe al pari di quello assicurato tutte le cautele idonee ad evitare lo smarrimento e il trafugamento dei plichi, perché la Corte di legittimità chiarisce che la scelta di servirsi della posta ordinaria determina la perdita di controllo della fase di trasmissione, la rinuncia alla tracciabilità della spedizione, e l'accresciuto rischio di sottrazione del plico immesso in cassetta. Quanto alla concreta incidenza percentuale dell'imprudente mezzo di spedizione scelto da (...), si reputa equo riconoscere un concorso apprezzabile nella misura del 30%, occorrendo proporzionalmente diminuire l'entità del risarcimento, facendo applicazione del primo comma dell'art. 1227 c.c. Più segnatamente, le emergenze processuali depongono nel senso di una graduazione delle rispettive responsabilità del 70% a carico di e CP_10
della residua quota a carico di (...), perché l'errore di nell'aver pagato un assegno CP_10
(...) a cliente occasionale malamente identificato è eclatante rispetto a quello di (..) che, pur potendo con un minimo sforzo rendere più sicura la trasmissione e consegna del plico, ha spedito l'assegno di € (..) e di € (..) e affidandoli a normali servizi postali privi di tracciabilità e insidiati da più elevato pericolo di sottrazione>>.
Venendo alla valutazione del caso in esame si osserva che, effettivamente, il riparto paritario del concorso di colpa è eccessivo e penalizzante per la condotta di Parte_1
che si è affidata ai normali servizi postali ed è ben più grave la condotta del banchiere che non è stato accorto nell'esaminare ben sei assegni, tutti con beneficiario Parte_7
assegni che presentavano tutti le medesime alterazioni nel segno grafico,
[...] con tono di colore diverso quando invece, essendo l'assegno di traenza compilato contestualmente in ogni sua parte, tutte le indicazioni a stampa in cifre ed in lettere avrebbero dovuto presentare la stessa tonalità del colore nero.
In parziale accoglimento del motivo in esame il concorso di colpa a carico di Parte_1
va riconosciuto nella minore percentuale del 30% restando il 70% a carico di
[...]
Controparte_4
Va osservato che non risulta formulato motivo di gravame principale avverso il mancato riconoscimento da parte del primo giudice della rivalutazione monetaria e avverso l'accertata decorrenza degli interessi sicché, operata sull'importo richiesto a titolo di risarcimento del danno ( € 13.977,77) la decurtazione del 30%, (in luogo del
50% applicata dal primo giudice,) risultano € 9.784,43; sull'importo così calcolato vanno riconosciuti, come disposto dal primo giudice con statuizione a cui risulta prestata acquiescenza, i soli interessi legali dall'insorgenza del fatto e sino al soddisfo.
§ 8.4 – Il quarto motivo dell'appello incidentale
Il giudice di primo grado ha condannato al rimborso Controparte_4
di € 24,40 in favore di pari alla metà delle spese sostenute da per Parte_1 Parte_1
l'introduzione della domanda di mediazione.
Con il motivo in esame l'appellante incidentale contesta la dovutezza dell'importo trattandosi di spesa superflua, in quanto la fattispecie in esame non è soggetta alla procedura di mediazione prima di intraprendere il giudizio ordinario.
Il motivo è fondato. La Suprema Corte ha enunciato il principio che : < controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei "contratti bancari", perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l'assegno nel novero dei "servizi di pagamento", ai sensi dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura "bancaria" del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.>> (così Cass. n. 9204/2020).
La sentenza va quindi riformata anche in relazione a detto importo.
Non può farsi luogo a condanna ex art. 96 c.p.c. che presuppone l'integrale soccombenza di controparte.
§ 9. –Le spese di lite del doppio grado vanno compensate per un terzo, stante la parziale reciproca soccombenza;
i restanti due terzi vanno posti a carico di Controparte_11
attesa la prevalente soccombenza;
si liquidano sulla base dello scaglione di valore
[...]
del decisum (fino a € 26.000,00) nei valori medi e, limitatamente alla fase istruttoria- trattazione del presente grado, nei valori medi dimidiati avendo essa avuto minimo svolgimento.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di nonché sull'appello Parte_1 Controparte_11
incidentale da questa proposto contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma
n. 7424/2021 pubblicata in data 28/04/2021, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello principale e quello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, condanna al pagamento in favore di Controparte_11 [...]
dell'importo di € 9.784,43 in luogo di € 6.989,00 per i titoli Parte_1
di cui in motivazione;
2. compensa tra le parti nella misura di un terzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna alla rifusione in favore di Controparte_11
dei restanti due terzi di dette spese di lite che Parte_1
liquida, quanto al giudizio di primo grado, per l'intero in € 237,00 per esborsi e € 5.077,00 per compensi oltre al rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge e, quanto al presente grado, per l'intero, in € 382,50 per esborsi ed
€ 4.888,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Roma il giorno 28/03/2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo