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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 29/07/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione civile, riunita nella persona dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Zappalà Antonino - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 106/2023 R.G, promossa
DA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alfio Ziino;
Appellante nei confronti di
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Pollicino.
Appellato
Oggetto appello avverso la sentenza n. 1078/2022 emessa dal Tribunale di
ON (pubblicata il 19.9.2022).
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 1078/2022 il Tribunale di ON P.G. disponeva lo scioglimento della comunione ereditaria fra e Parte_1 CP_1
, figli ed eredi di , avente ad oggetto alcuni beni
[...] Parte_2
immobili rimasti in proprietà indivisa a seguito di una precedente divisione convenzionale intervenuta fra le parti. Il Tribunale attribuiva a ciascuno degli
1 eredi i beni meglio individuati dal ctu e, per l'inuguaglianza delle quote ereditarie, poneva a carico di l'obbligo di corrispondere al Parte_1
fratello la somma di € 4.512,10, con gli interessi dalla Controparte_1
domanda. Infine, rigettava la domanda di simulazione di un contratto di compravendita del 4.4.1996 intervenuto fra il de cuius e la sorella , Pt_1
domanda avanzata da . Controparte_1
Per la riforma della sentenza ha proposto appello La . Parte_1
Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. Controparte_1
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., la Corte ha assegnato la causa a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante si duole della compensazione delle spese disposta dal primo giudice. Richiamando l'art. 92
c.p.c., deduce di avere svolto in primo grado una domanda di Parte_1
divisione con richiesta di ctu, mentre controparte aveva sollevato un'eccezione volta a far valere la mancata integrità del contraddittorio, eccezione rigettata, e aveva proposto domande riconvenzionali, del pari rigettate, volte rispettivamente a far rientrare nell'asse ereditario un bene donato dal de cuius ad essa appellante e a far dichiarare la simulazione di un contratto di vendita stipulato sempre fra le medesime parti. La , inoltre, aveva Controparte_1
proposto in corso di causa un ricorso cautelare che era stato rigettato.
Con il secondo motivo d'impugnazione La deduce che fra i beni Parte_1
a lei assegnati per effetto della divisione è stato incluso un bene in realtà inesistente. Lo stesso ctu aveva evidenziato che “gli immobili identificati nella tabella 2 con i nn. 22 e 23 saranno considerati dal ctu come unico lotto denominato con la lettera E… detti immobili costituiscono due piccoli terreni ubicati nel Comune di Milazzo e identificati catastalmente con le particelle
1286…e 1289” e che “le verifiche effettuate dallo scrivente nel corso delle
2 operazioni peritali presso l'Agenzia del Territorio non hanno permesso di accertare l'ubicazione della particella 1289; detta particella infatti pur se censita catastalmente non è stata riscontrata nel foglio di mappa 6 del Comune di
Milazzo e neanche le parti in causa hanno dato al ctu indicazioni utili alla individuazione di detto immobile”.
L'appellante conclude sul punto chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, “la rimodulazione dei due lotti in cui suddividere l'asse ereditario del signor escludendo dalla massa la particella inesistente la Parte_2
numero 1289 del foglio 6 del Comune di Milazzo”.
3. Il primo motivo d'impugnazione è fondato nei termini che seguono.
Va premesso che nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione devono essere poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione.
In tale prospettiva, va tenuto conto della soccombenza di , Controparte_1
alla luce delle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado concernenti il rigetto della domanda di simulazione. Sul punto il primo giudice ha ritenuto in motivazione “non provata la simulazione del contratto di compravendita del
4.4.1996 eccepita dalla parte convenuta”, sicchè, laddove nel dispositivo è stato statuito il rigetto delle “altre domande del convenuto”, il primo giudice indubbiamente ha fatto riferimento alla domanda del volta Controparte_1
alla declaratoria della simulazione dell'atto suddetto.
La richiesta di tener conto dei beni donati dal de cuius a ciascun erede a norma dell'art 734 c.c. non integra una vera e propria domanda volta ad ottenere un accertamento con effetto di giudicato, in disparte la considerazione per cui sull'invocata applicazione dell'art. 734 c.c. il primo giudice non si è pronunciato (anzi il Tribunale aveva richiamato l'ordinanza del 10.2.2009 con
3 cui era stato disposto che “nella determinazione delle quote spettanti a ciascun erede il nominando consulente dovrà tenere conto dei beni donati dal de cuius a ciascun erede ai sensi dell'art. 724 c.c.”). Sul punto non si può configurare una soccombenza.
Tenuto conto però del rigetto dell'eccezione preliminare di difetto di contraddittorio e della domanda di simulazione e del fatto che il giudizio di divisione si svolge nel comune interesse dei condividenti, si configura una soccombenza del parziale con riferimento al giudizio di Controparte_1
merito (salvo quanto si dirà nel prosieguo per il giudizio cautelare in corso di causa), posto che il convenuto, comunque, ha manifestato adesione alla domanda di divisione proposta da controparte.
In accoglimento del motivo d'impugnazione, le spese processuali del primo grado di giudizio di merito vanno compensate per ½ con condanna di CP_1
al rimborso della restante quota, che va liquidata sulla base del valore
[...]
della massa attiva da dividersi, valore che ammonta a € 29.975,79, da cui va detratta la somma di € 3.000,00 per ciò che verrà puntualizzato nel prosieguo della presente motivazione. Per lo scaglione applicabile (cause di valore comprese fra € 26.000.01 ed € 52.000,00) e avuto riguardo ai parametri di cui al d.m. 55/2014, appare congruo riconoscere a le seguenti Parte_1
somme già ridotte per la compensazione parziale: € 174,00 per spese ed €
2.300,00 per compensi professionali, di cui € 600,00 per la fase di studio, €
400,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed
€ 800,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Le spese del giudizio cautelare svoltosi in corso di causa, che si è concluso con il rigetto della domanda ex art. 700 c.p.c. avanzata da Controparte_1
vanno poste per l'intero a carico di quest'ultimo e si liquidano sulla base dello scaglione previsto dal d.m. 55/2014 per le cause di valore fino a € 1.100,00, scaglione questo che meglio riflette il valore effettivo della controversia anche
4 in relazione agli interessi delle parti (art. 5, comma 1 , d.m. 55/2014), tenuto conto del fatto che con il ricorso cautelare aveva denunciato Controparte_1
l'illegittimo distacco sia della parabola satellitare che della antenna televisiva analogica poste su una terrazza ad opera della ). Parte_1
All'appellante va quindi riconosciuta, per il giudizio cautelare in questione, a titolo di rimborso delle spese processuali la complessiva somma di € 667,00 per compensi professionali di cui € 210,00 per la fase di studio, € 142,00 per la fase introduttiva, € 210,00 per la fase di trattazione ed € 100,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Il secondo motivo d'impugnazione va accolto.
Il ctu nominato in primo grado ha evidenziato di non avere potuto individuare il bene di cui alla part. 1289. Il ctu nella sua relazione scrive: “le verifiche effettuate dallo scrivente…presso l'agenzia del Territorio non hanno permesso accertare l'ubicazione della piccola particella 1289; detta particella, infatti, pur se censita catastalmente …non è stata riscontrata nel foglio di mappa n. 6 del
Comune di Milazzo e neanche le parti in causa hanno dato al CTU indicazioni utili all'individuazione di detto immobile”.
In assenza di identificazione dell'immobile di cui alla particella 1289, non può tenersi conto di detto bene nella divisione, sicchè la particella 1289 (avente in catasto una estensione di mq 30 e alla quale il ctu ha attribuito un valore di €
3.000,00) non va inclusa nella quota assegnata a . Parte_1
Posto che non sono in contestazione né i criteri seguiti dal primo giudice nell'assegnazione delle quote1, nè la stima dei beni operata dal ctu, il valore della massa va rideterminato in € 26.975,79, sicchè il valore della quota spettante a ciascuna delle parti è pari a € 13.487,89. Posto che i beni attribuiti a hanno un valore di € 10.475,79, mentre il bene attribuito Controparte_1
a (particella 1286) ha un valore di € 16.500,00 (dovendosi Parte_1
escludere la particella 1289), il conguaglio che l'appellante dovrà versare all'appellato è pari a € 3.012,10.
In accoglimento del motivo d'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la misura del conguaglio che è tenuta a Parte_1
corrispondere a è pari, quindi, a € 3.012,10, in luogo di € Controparte_1
4.512,105.
Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto della natura del giudizio di divisione come sopra evidenziato e del fatto che l'erronea stima della massa da dividersi non può imputarsi a , le spese processuali vanno Controparte_1
compensate in ragione di ½ con condanna di al rimborso Controparte_1
della restante quota (stante la sua soccombenza in ordine al profilo relativo alle spese processuali del primo grado di giudizio). Tali spese, sulla base dello scaglione previsto per la cause di valore compreso fra € 5.200,00 ed €
26.000,00, avuto riguardo all'entità delle spese riconosciute in primo grado e del valore della quota assegnata a , vanno liquidate in € 87,00 Parte_1
per spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione ed
€ 600,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
1078/2022 emessa dal Tribunale di ON P.G. – sezione distaccata di
Lipari in data 19.9.2022 (pubblicata in pari data) anche nei confronti di
[...]
, così decide: Controparte_1
6 - accoglie per quanto di ragione l'appello e, in parziale riforma della impugnata sentenza, esclude dalla massa attiva da dividersi e dalla quota assegnata a il bene identificato in catasto del Comune Parte_1
di Milazzo alla particella 1289 e ridetermina in € 3.012,10, oltre interessi dalla domanda, il conguaglio dovuto dalla appellante in favore di
[...]
; compensa in ragione di ½ le spese processuali del primo Controparte_1
grado del giudizio di merito fra le parti e condanna Controparte_1
al rimborso della restante quota, in favore di che Parte_1
liquida in € 174,00 per spese ed € 2.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
condanna
[...]
al rimborso, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1
del giudizio cautelare proposto nel corso del giudizio di primo grado, spese che liquida in € 667,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- compensa in ragione di ½ le spese processuali del presente grado del giudizio fra le parti e condanna al rimborso della Controparte_1
restante quota, in favore di , che liquida in € 87,00 per Parte_1
spese ed € 2.000,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Messina, 17.7.2025.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto il primo giudice così ha motivato: “Ciò detto occorre precisare che il criterio ex art. 729 c. c. per la assegnazione o attribuzione delle quote sarebbe quello della estrazione a sorte. Può però accadere che taluno dei coeredi abbia un interesse, considerato superiore rispetto agli altri, su uno dei beni in comunione che consente di derogare a detto principio che non ha carattere assoluto ma solo tendenziale e, in quanto tale, derogabile in base a valutazioni prettamente discrezionali (cfr. C. C. sent. 109/2007; C. C. sent. N. 21319/2010 e n. 22663/2015). Ciò detto nel caso di specie, dall'esame degli atti emerge un interesse di parte convenuta alla
“… attribuzione della quota di minor valore con conguaglio a carico di parte attrice …” così come dalla stessa dichiarato nel corso della udienza del 15.10.2012. Tale preferenza non è stata osteggiata dalla parte attrice la quale ha manifestato sostanziale indifferenza rispetto alla attribuzione di una delle due quote e quindi nulla opponendo alla preferenza di controparte”. 5