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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 07/07/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 885/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
, nata a [...], il [...], (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...], l'[...], (c.f.: Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti al Viale Matteucci n. C.F._2
3, presso e nello Studio dell'Avv. Sara Diletti, che li rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Parte_2
3.8.1995 in ON IN (RI), trascritto nei registri degli atti del matrimonio del predetto Comune (atto N. 14, parte II, serie A, anno 1995), optando per il regime della separazione dei beni.
I ricorrenti hanno dedotto che: dalla unione coniugale sono nati Persona_1 Per_2
e , tutti maggiorenni;
che vive con la nonna
[...] Persona_3 Persona_1 paterna in ON IN è ad oggi ancora non autosufficiente economicamente, impegnato nel servizio civile e percettore di un mero rimborso;
il figlio che vive Per_2 con la madre, è attualmente impegnato con contratto a tempo determinato in attesa di stabilizzazione;
è una libera professionista con un'entrata mensile Parte_1
1 media di €. 2.500,00 circa ed uscite fisse mensili per €. 1.600,00 (€. 300,00 canone locazione ufficio ed €. 1.300,00 per rateizzazione Equitalia); è dipendente Parte_2 comunale con uno stipendio mensile di €. 1.400,00 ed uscite fisse per €. 500,00
(finanziamento bancario); la casa familiare, sita in ON IN (RI), alla via Roma
n. 11 è di esclusiva proprietà della sig.ra e alla stessa rimarrà. Parte_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. I ricorrenti nulla pretendono reciprocamente, a titolo di mantenimento essendo, ad oggi, autonomi economicamente e capaci di far fronte, con le loro dirette sostanze, alle rispettive esigenze di vita e comunque rinunciandovi vicendevolmente.
3. La casa coniugale, di esclusiva proprietà della sig.ra , rimarrà alla stessa. Pt_1
4. Il sig. entro e non oltre il 10.6.2025 trasferirà la propria residenza in altra Pt_2 abitazione avendo già portato via dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali ed attrezzi sgomberando anche il locale cantina/garage e riconsegnato tutte le chiavi alla separanda coniuge.
5. Il sig. provvederà al pagamento della fornitura annuale di pellet e Parte_2 legna per il riscaldamento delle case ove vivono i figli e secondo il Per_1 Per_2 consumo necessario nella stagione invernale.
6. I ricorrenti procederanno entro e non oltre un anno dall'emissione della sentenza separazione al trasferimento di proprietà del veicolo tipo Ford Fiesta, targata ET319LE, alla sig.ra avendone avuto da sempre uso esclusivo ed avendo la stessa Parte_1 provveduto al pagamento dei relativi oneri.
7. I coniugi verseranno entrambi un contributo mensile di €. 250,00 direttamente al figlio ad oggi non autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie come Persona_1 da protocollo del CNF fornito ai coniugi, fino a quando non raggiungerà la completa autonomia.
8. Nel caso in cui il figlio non dovesse vedere trasformato il proprio Persona_2 contratto a tempo determinato in indeterminato e avesse difficoltà nel reperire immediata occupazione, i ricorrenti stabiliscono che il genitore non convivente con il figlio (o entrambi se collocato presso terzi) verserà direttamente allo stesso un contributo al mantenimento di €. 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2
9. Il pagamento del contributo al figlio non autosufficiente verrà versato mediante bonifico sul conto intestato a alle coordinate IBAN: Persona_1
[...], entro la prima settimana di ogni mese.
10. Le vetture tipo BMW, targata DY240LW, intestata al sig. resterà in Parte_2 uso esclusivo al figlio e la vettura tipo Peugeot, targata DY240LW intestata al Per_2 sig. resterà in uso esclusivo al figlio in entrambi i casi il sig. Parte_2 Per_1
non potrà vendere le vetture senza il consenso dei figli. Parte_2
11. La moto intestata al sig. , targata CG74840, rimarrà in uso esclusivo Parte_2 al figlio ed il sig. non potrà venderla senza il consenso del figlio. Per_2 Parte_2
12. La vettura targata AR644RD di proprietà del sig. rimarrà a suo Parte_2 esclusivo uso.
13. Il terreno identificato al catasto terreni del Comune di ON IN, foglio 8, particella 144, di proprietà della sig.ra rimarrà alla stessa e potrà, se Parte_1 vorrà, consentire l'accesso al sig. e terzi soggetti dallo stesso Parte_2 accompagnati, solo previo avviso scritto, anche dei nominativi dei soggetti terzi, e per finalità concordate e consentite.
14. Il sig. entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Parte_2 atto smaltirà il cassone in eternit presente sul terreno identificato al catasto del comune di ON IN, foglio 8, particella 144, di proprietà della sig.ra dallo Pt_1 stesso apposto anni addietro.
15. I ricorrenti dichiarano di aver così regolato in via definitiva ogni loro rapporto di natura patrimoniale e di non avere pertanto più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo, causa o ragione.
Con note scritte depositate per l'udienza del 19 giugno 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita e le condizioni pattuite sono congrue.
Vista la natura della decisione le spese sono da ritenersi compensate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in data 3.8.1995 in
[...]
ON IN (RI);
- recepisce le condizioni di cui al ricorso riportate in parte motiva;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni non connesse alla regolamentazione della separazione;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON IN (RI)
(atto N. 14, parte II, serie A, anno 1995) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 26.6.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
, nata a [...], il [...], (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1
nato a [...], l'[...], (c.f.: Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti al Viale Matteucci n. C.F._2
3, presso e nello Studio dell'Avv. Sara Diletti, che li rappresenta e difende in virtù di delega in calce al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in data Parte_1 Parte_2
3.8.1995 in ON IN (RI), trascritto nei registri degli atti del matrimonio del predetto Comune (atto N. 14, parte II, serie A, anno 1995), optando per il regime della separazione dei beni.
I ricorrenti hanno dedotto che: dalla unione coniugale sono nati Persona_1 Per_2
e , tutti maggiorenni;
che vive con la nonna
[...] Persona_3 Persona_1 paterna in ON IN è ad oggi ancora non autosufficiente economicamente, impegnato nel servizio civile e percettore di un mero rimborso;
il figlio che vive Per_2 con la madre, è attualmente impegnato con contratto a tempo determinato in attesa di stabilizzazione;
è una libera professionista con un'entrata mensile Parte_1
1 media di €. 2.500,00 circa ed uscite fisse mensili per €. 1.600,00 (€. 300,00 canone locazione ufficio ed €. 1.300,00 per rateizzazione Equitalia); è dipendente Parte_2 comunale con uno stipendio mensile di €. 1.400,00 ed uscite fisse per €. 500,00
(finanziamento bancario); la casa familiare, sita in ON IN (RI), alla via Roma
n. 11 è di esclusiva proprietà della sig.ra e alla stessa rimarrà. Parte_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, deducendo che la convivenza è divenuta intollerabile, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto.
2. I ricorrenti nulla pretendono reciprocamente, a titolo di mantenimento essendo, ad oggi, autonomi economicamente e capaci di far fronte, con le loro dirette sostanze, alle rispettive esigenze di vita e comunque rinunciandovi vicendevolmente.
3. La casa coniugale, di esclusiva proprietà della sig.ra , rimarrà alla stessa. Pt_1
4. Il sig. entro e non oltre il 10.6.2025 trasferirà la propria residenza in altra Pt_2 abitazione avendo già portato via dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali ed attrezzi sgomberando anche il locale cantina/garage e riconsegnato tutte le chiavi alla separanda coniuge.
5. Il sig. provvederà al pagamento della fornitura annuale di pellet e Parte_2 legna per il riscaldamento delle case ove vivono i figli e secondo il Per_1 Per_2 consumo necessario nella stagione invernale.
6. I ricorrenti procederanno entro e non oltre un anno dall'emissione della sentenza separazione al trasferimento di proprietà del veicolo tipo Ford Fiesta, targata ET319LE, alla sig.ra avendone avuto da sempre uso esclusivo ed avendo la stessa Parte_1 provveduto al pagamento dei relativi oneri.
7. I coniugi verseranno entrambi un contributo mensile di €. 250,00 direttamente al figlio ad oggi non autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie come Persona_1 da protocollo del CNF fornito ai coniugi, fino a quando non raggiungerà la completa autonomia.
8. Nel caso in cui il figlio non dovesse vedere trasformato il proprio Persona_2 contratto a tempo determinato in indeterminato e avesse difficoltà nel reperire immediata occupazione, i ricorrenti stabiliscono che il genitore non convivente con il figlio (o entrambi se collocato presso terzi) verserà direttamente allo stesso un contributo al mantenimento di €. 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
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9. Il pagamento del contributo al figlio non autosufficiente verrà versato mediante bonifico sul conto intestato a alle coordinate IBAN: Persona_1
[...], entro la prima settimana di ogni mese.
10. Le vetture tipo BMW, targata DY240LW, intestata al sig. resterà in Parte_2 uso esclusivo al figlio e la vettura tipo Peugeot, targata DY240LW intestata al Per_2 sig. resterà in uso esclusivo al figlio in entrambi i casi il sig. Parte_2 Per_1
non potrà vendere le vetture senza il consenso dei figli. Parte_2
11. La moto intestata al sig. , targata CG74840, rimarrà in uso esclusivo Parte_2 al figlio ed il sig. non potrà venderla senza il consenso del figlio. Per_2 Parte_2
12. La vettura targata AR644RD di proprietà del sig. rimarrà a suo Parte_2 esclusivo uso.
13. Il terreno identificato al catasto terreni del Comune di ON IN, foglio 8, particella 144, di proprietà della sig.ra rimarrà alla stessa e potrà, se Parte_1 vorrà, consentire l'accesso al sig. e terzi soggetti dallo stesso Parte_2 accompagnati, solo previo avviso scritto, anche dei nominativi dei soggetti terzi, e per finalità concordate e consentite.
14. Il sig. entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Parte_2 atto smaltirà il cassone in eternit presente sul terreno identificato al catasto del comune di ON IN, foglio 8, particella 144, di proprietà della sig.ra dallo Pt_1 stesso apposto anni addietro.
15. I ricorrenti dichiarano di aver così regolato in via definitiva ogni loro rapporto di natura patrimoniale e di non avere pertanto più nulla a pretendere reciprocamente a nessun titolo, causa o ragione.
Con note scritte depositate per l'udienza del 19 giugno 2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Il PM ha espresso parere favorevole.
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita e le condizioni pattuite sono congrue.
Vista la natura della decisione le spese sono da ritenersi compensate.
3
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in data 3.8.1995 in
[...]
ON IN (RI);
- recepisce le condizioni di cui al ricorso riportate in parte motiva;
- prende atto delle ulteriori pattuizioni non connesse alla regolamentazione della separazione;
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON IN (RI)
(atto N. 14, parte II, serie A, anno 1995) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 26.6.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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