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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/12/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 459/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 459 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
P.I. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in RI presso lo studio dell'Avv. Pietrina Putzolu che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
C.F. ), in persona del legale rappr.te p.t., elettivamente domiciliata CP_2 P.IVA_2
in Roma presso lo studio dell'Avv. Andrea Fioretti che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti 18.5.2023, Notaio , in atti Persona_1
- appellata -
in punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione all'udienza 11 aprile 2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) in totale riforma della sentenza appellata 380/2022,
rigettarsi per quanto in espositiva tutte le eccezioni e le conclusioni proposte da CP_2
accertandone la sua totale responsabilità dei fatti accaduti e dei danni creati all'utenza intestata alla
3) riformare la parte in cui condanna la per lite Controparte_1 CP_1
temeraria ai sensi dell'art 96 c.p.c. per essere la stessa condanna destituita totalmente di fondamento;
4) condannare in persona del suo legale rappresentante al pagamento di tutti i danni CP_2
cagionati alla come quantificati in primo grado o nella veriore Controparte_1
somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
5) con vittoria di spese, onorari e competenze, nonché rimborso forfettario del doppio grado di giudizio. Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova tutti già ampiamente dedotti in primo grado con l'atto introduttivo del giudizio e con le memorie 183 VI comma cpc”.
Il Procuratore della appellata chiede e conclude:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, per i motivi esposti, - in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto dalla Controparte_1
per inesistenza della notifica e poiché è decorso del termine semestrale previsto dal
[...]
codice di rito;
- nel merito: rigettare l'appello proposto dalla Controparte_1
con l'atto di citazione notificato il 07.11.2022 poiché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, nonché condanna dell'appellante al pagamento di una somma, equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis cpc in data 26.10.2020 la soc. ( Controparte_1 Pt_1
, intestataria di utenza idrica a servizio della sua attività sita in Sorso di bar, rivendita tabacchi e
[...]
distribuzione carburanti, ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di RI la soc. CP_2
(infra , esponendo che 1) dopo aver ricevuto da quest'ultima n.2 fatture di importo elevato CP_2
(€ 4905,40 e € 1267,83), il 13.7.2017 aveva inoltrato reclamo con cui aveva contestato l'anomalia dei consumi registrati;
l'impossibilità di procedere all'autolettura del contatore (siccome posto all'interno di un pozzetto di proprietà della convenuta, chiuso da un tombino in ferro, completamente interrato e pieno d'acqua, non avendo l'esponente mai neppure autorizzato la fornitrice a collocare il contatore in sito non accessibile); la mancata ricezione delle fatture dall'ottobre 2014 e fino al luglio 2016; 2)
non aveva fornito riscontro alcuno al reclamo ed anzi, il 23.1.2018, aveva provveduto a CP_2
trasmetterle un sollecito di pagamento con preavviso di sospensione della fornitura;
3) successivamente, “non solo non aveva adottato alcun provvedimento ma, soprattutto, erano CP_2
intervenuti per tutto il 2018 diversi pagamenti da parte dell'esponente al solo fine di evitare la sospensione e ferme le contestazioni di cui al reclamo”; 4) in data 8.1.2019, tuttavia, senza alcun preavviso, il gestore del SII aveva provveduto a sospendere illegittimamente la fornitura del servizio;
5) solamente il 14.1.2019, le era pervenuto il sollecito di pagamento 2.1.2019 con cui la CP_2
invitava al versamento dell'importo di € 277,21 in forza della fattura n.201812889489 del 12.9.2018
(pagamento effettuato il 18.1.2019); 6) “ella aveva richiesto più volte, inutilmente, di ottenere la
riattivazione del servizio, sia contattando telefonicamente il gestore sia recandosi presso gli sportelli della sede di RI, sia inviando comunicazione a mezzo pec il 22.1.2019”; 7) con pec 30.1.2019 il proprio legale aveva anche diffidato alla riattivazione del servizio;
8) non avendovi CP_2
provveduto, aveva promosso ricorso ex art.700 cpc, disatteso dal Tribunale di RI per carenza del
periculum in mora.
Lamentati plurimi inadempimenti della convenuta (violazione dell'art.
6.4 della Carta del S.I.I. e dell'art.B.21 del Regolamento del S.I.I.; violazione degli artt. 6.1, 6.2 e 6.5 della Carta del S.I.I. e dell'art.B.28 del Regolamento del S.I.I.) ha chiesto accertarsi l'illegittimità della condotta di condannare la stessa alla riattivazione del servizio con condanna al risarcimento dei danni, CP_2
patrimoniali e non, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio la convenuta ha replicato che 1) il Tribunale di RI
aveva rigettato (per carenza del fumus boni iuris) il reclamo ex art.669 terdecies cpc introdotto dalla ricorrente avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso ex art.700 cpc;
2) l'utente neppure aveva contestato di essere morosa nei confronti del gestore idrico “pretendendo la riattivazione del servizio
di fornitura idrica solo perché, a suo dire, la convenuta avrebbe violato la normativa di cui alla
Carta e al Regolamento del SII”; 3) infondate dovevano ritenersi le censure circa l'alloggiamento del contatore, questo installato sul sito individuato di comune accordo tra le parti;
4) ella, con lettera 13.7.2016 aveva segnalato che a seguito della lettura del contatore in data 23.6.2016 aveva riscontrato un consumo molto elevato di acqua potabile invitando l'utente alla verifica dell'impianto interno;
4) dopo l'emissione della fattura n.570260380 di € 4905,40, con lettera 29.11.2016 aveva nuovamente invitato l'utente a eseguire le necessarie verifiche;
5) in proseguo, con racc. 16.3.2017 e 22.5.2017,
le aveva intimato il pagamento della fattura de qua contestualmente comunicando il preavviso di sospensione della fornitura;
6) negli stessi termini aveva proceduto in riferimento alle fatture
CP_ successivamente emesse;
7) le fotografie depositate dalla non raffiguravano lo stato dei luoghi ed erano persino differenti da quelle prodotte nel procedimento ex art.700 cpc;
8) non aveva fornito risposta al reclamo siccome non ritualmente proposto.
Ha concluso per il rigetto della domanda, con condanna della ricorrente ex art.96, III co, cpc, vinte le spese.
Disposto il mutamento del rito e assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc, la causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con sentenza n. 380/2022 del 07.04.2022 il Tribunale adito ha rigettato le domande della attrice;
condannato la stessa al pagamento, in favore di della somma di € 2.000,00 ex art. 96 c.p.c. CP_2
in uno alla rifusione delle spese del giudizio.
Ha rilevato il Giudice di primo grado che A) “le fotografie prodotte in giudizio indicavano
chiaramente che quello inaccessibile e ricolmo d'acqua non era il tombino tondo contenente il pozzetto ove era alloggiato il contatore”; B) dalla produzione del doc.17 di emergeva come CP_2
la posizione di alloggiamento del misuratore era stata ben nota all'utente che, dunque, non poteva dolersene ex post; C) era rimasta indimostrata la denunziata inaccessibilità del contatore peraltro pure smentita dalle fotografie in atti.
Quanto alla omesso periodico (regolare) invio delle fatture, il Tribunale ha opposto l'obbligo dell'utente di accertarne le cause e di segnalarne l'omessa ricezione al gestore;
in difetto di diversa evidenza, ha ritenuto la corretta misurazione dei consumi;
infine, ha rilevato come la procedura di slaccio fosse stata rispettosa del disposto dell'art.B.21 del Regolamento del S.I.I. e il mancato riscontro al reclamo fosse giustificato dal non conformità dello stesso ai termini previsti dall'art.B.28
del Regolamento. CP_ Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello la soc. con la quale ha lamentato “la violazione di legge sub specie di difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti”.
I) Ha dedotto l'appellante che la sentenza era viziata per avere il Tribunale “narrato in maniera diversa i fatti e le prove portate in giudizio” da essa esponente: il Giudice di primo grado, invero,
“prima aveva sostenuto che non fosse stata data sufficiente prova della esistenza del pozzetto di cui
erano state prodotte le foto e poi aveva taciuto sul fatto che non fosse stata ammessa la prova per
CP_ testi, fondamentale ed importante per la risoluzione del giudizio in favore della .
Ha ribadito che il pozzetto su cui era stato eseguito l'allaccio era un pozzetto sotterraneo cui ella non aveva potuto aver accesso fin dall'inizio della stipula del contratto di fornitura e ciò nonostante le proteste e le riserve formulate.
II) Ha denunziato la decisione ultra petitum del Tribunale “perché il punto del contendere non erano
le morosità ma il vero motivo era lo slaccio della fornitura eseguito al di fuori del rispetto della normativa della società la quale aveva pure omesso di fornire riscontro al reclamo CP_2
13.7.2017.
III) Ha, indi, censurato la sentenza nella parte in cui A) aveva sostenuto “che avesse CP_2
CP_ rispettato la Carta dei Servizi”; B) non aveva preso “in considerazione il danno subito da essa
a causa della condotta di ; C) le aveva imputato di non essersi attivata in riferimento al CP_2
mancato invio delle fatture “tacendo il fatto che ella non solo l'aveva segnalato, ma il legale rapp.te
si era pure recato presso lo sportello di RI per segnalare tale carenza e aveva anche inviato la missiva in atti”; D) aveva omesso di evidenziare che essa appellante aveva segnalato più volte il consumo anomalo al gestore del SII il quale neppure aveva provveduto ad “accertare quale malfunzionamento dell'impianto avesse generato l'esosità delle bollette”.
IV) Ha lamentato la erroneità della decisione laddove aveva emesso condanna nei suoi confronti ex art.96 cpc e laddove aveva ritenuto di non ammettere la dedotta prova per testi e la CTU a suo tempo invocata.
Ha concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame e ha eccepito in via preliminare 1) la nullità e/o inesistenza della CP_2
notifica dell'atto di appello poiché effettuata all'indirizzo della parte personalmente e non al Procuratore costituito;
2) la nullità dell'atto di citazione in appello per assenza dei requisiti essenziali e per difformità tra atto notificato e atto depositato.
Nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame di cui ha chiesto l'integrale rigetto, vinte le spese.
Ha concluso in conformità.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 11 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Per ragioni di ordine logico-giuridico necessita anzitutto procedere alla disamina delle questioni preliminari prospettate dalla difesa della società appellata.
Le stesse non meritano di essere accolte.
Per principio di diritto (dal quale non vi è ragione di dissentire) la notificazione dell'atto di appello, in violazione dell'art.330, I co, cpc alla parte personalmente anziché presso il Procuratore costituito nel giudizio di primo grado produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica: pertanto, tutte le volte in cui la parte intimata si costituisca in giudizio, detta nullità deve ritenersi sanata ex tunc
secondo il principio generale dettato dall'art.156, II co, cpc (per una applicazione del principio v. da ultimo Cass. 9493/2015; negli stessi termini Cass. 28376/2025).
La descritta situazione si è verificata nella specie ove la notificazione dell'appello (effettuata presso la parte personalmente e, pertanto, affetta da nullità) deve ritenersi sanata in conseguenza della avvenuta costituzione in giudizio della appellata.
Né a conclusioni diverse può addivenirsi in riferimento alla doglianza di cui al superiore punto 2).
Anche in parte qua merita osservare che la assenza nell'atto di tutti gli elementi integranti la vocatio
in ius non determina la inammissibilità del gravame ma la nullità dello stesso, nullità sanata con efficacia ex tunc con la costituzione dell'appellata.
Analogamente, in riferimento alla discrepanza tra l'atto notificato e quello depositato (questione sulla quale l'appellante ha ritenuto incomprensibilmente di non spendere alcuna difesa) vale osservare che ogni vizio deve ritenersi pur sempre sanato dalla avvenuta costituzione in giudizio di Controparte_3
[. Fermo quanto precede, l'appello non merita di essere accolto dovendo escludersi che il Tribunale di
RI sia incorso nella denunziata “violazione di legge sub specie di difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti”.
Tutti i motivi di gravame prospettati dalla difesa della appellata - i quali per comunanza di questioni,
possono essere valutati congiuntamente e secondo il loro ordine logico - sono privi di fondamento.
Quanto alla denunziata irregolarità della procedura di slaccio merita rilevare quanto segue.
A norma dell'art.B.21 del Regolamento A.A.T.O. Sardegna, prodotto in atti, “il Gestore ha facoltà
di procedere alla sospensione della fornitura, nei seguenti casi: a) ritardato pagamento di quanto dovuto […]. Nei casi di cui alle lettere a) […] il Gestore notificherà all'utente a mezzo raccomandata
A.R. […] preavviso di sospensione evidenziando che, perdurando l'inadempienza, dopo 20 gg si
procederà alla sospensione della fornitura. Perdurando ulteriormente l'inadempienza, almeno 10 gg prima dell'effettiva sospensione della fornitura, il Gestore notificherà all'utente a mezzo raccomandata A.R. […] il preavviso di distacco immediato”.
In conformità dispone l'art.
6.4 della Carta del Servizio Idrico Integrato in atti.
Orbene, nella specie, risulta per tabulas che con riferimento al mancato pagamento della fattura n.570260380 (di ammontare pari a € 4905,40) ha provveduto alla notifica del 1° sollecito CP_2
di pagamento (ricevuto in data 13.4.2017) e, indi, alla notifica del 2° sollecito (ricevuto in data
16.6.2017): tali atti, hanno validamente costituito in mora l'utente, avvisandolo delle conseguenze del mancato pagamento.
Immotivata deve, pertanto, ritenersi ogni doglianza sul punto dell'appellante non potendo neppure argomentarsi che l'avvenuto versamento dell'importo di € 1000,00 (che, all'evidenza non è idoneo a estinguere il debito derivante dai consumi di cui si è detto) possa integrare elemento fattuale idoneo a precludere ad la sospensione della fornitura. CP_2
Quanto, poi, alle ulteriori ragioni di appello osserva questa Corte quanto in appresso.
Non è inutile ricordare che la sospensione unilaterale della fornitura d'acqua rappresenta l'estrinsecazione dell'eccezione di inadempimento del contratto di cui agli artt. 1460 e 1565 c.c.
(quest'ultimo dettato per lo specifico contratto di somministrazione), trovando la stessa un proprio limite intrinseco nel criterio della proporzionalità e della buona fede. Sotto altro profilo, peraltro, non può essere trascurato che nella valutazione globale del rapporto sinallagamatico (quale quello in disamina), caratterizzato da reciproci obblighi e necessariamente improntato ai generali doveri di correttezza e buona fede (v. sopra) neppure può ritenersi giustificato l'omesso pagamento delle somme dovute per la fruizione del servizio.
Tutte le volte in cui si è al cospetto di una (ingiustificata) morosità, l'interruzione della somministrazione del servizio idrico deve ritenersi conforme ai generali principi di cui all'art. 1460
cod. civ.
Ora, nella specie, a fronte della (pacifica attivazione e della incontestata) fruizione del servizio sin dal 3.9.2014, non risulta dimostrato che mai l'utente, per ben oltre due anni, si sia attivato al fine accertare le cause della mancata ricezione delle fatture relative ai consumi ovvero abbia mai lamentato al Gestore di non avere accesso al contatore al fine di monitorare e verificare i predetti consumi.
E ciò, osserva questa Corte, nonostante che abbia provveduto a trasmetterle, in data CP_2
13.7.2016 e, poi, il 29.11.2016, la “segnalazione di consumi molto elevati e invito al controllo dell'impianto”.
CP_ La invero, solo in data 13.7.2017 (e, pertanto, trascorsi quasi tre anni dall'inizio della fruizione del servizio) ha ritenuto di inoltrare ad il reclamo con cui ha lamentato 1) la inaccessibilità CP_2
del contatore e i consumi ingenti “non corrispondenti al reale fabbisogno dell'attività” (rileva questa
Corte che a livello di mera affermazione è pure rimasto l'assunto dell'appellante secondo cui “la media dei consumi precedenti raramente era al di sopra di € 300,00” posto che prima della fattura n.570260380, di € 4905,40, risulta emessa la sola fattura relativa al deposito cauzionale per € 132,24).
Pertanto – e come anche già ritenuto dal Tribunale di RI - se non si può negare la circostanza che il gestore abbia, da parte sua, ritardato la fatturazione dei consumi, è parimenti vero che l'utente, in base alle disposizioni del Regolamento (v. art.B.16, III co), è pur sempre tenuto ad “accertare le
cause della mancata ricezione della fattura” (e ciò vieppiù quanto usufruisce regolarmente del servizio).
Quanto, poi, all'addebito ascritto ad secondo cui ella neppure aveva provveduto ad CP_2
“accertare quale malfunzionamento dell'impianto avesse generato l'esosità delle bollette”, è appena il caso di osservare che le cennate verifiche competono al titolare dell'impianto (ovvero all'utente) e non anche al Gestore.
Infine, quanto alla dedotta inaccessibilità del misuratore, si osserva quanto segue.
CP_ Il contatore è stato alloggiato da dopo aver ottenuto da parte del legale rapp.te della la CP_2
sottoscrizione della liberatoria 5.8.2014 (indicante esattamente natura e ubicazione del misuratore).
Per quasi tre anni l'utente non ha lamentato alcunché, neppure dopo aver ricevuto (la circostanza non
è in alcun modo contestata) le note in data 13.7.2016 e 29.11.2016 queste contenenti la “segnalazione di consumi molto elevati e invito al controllo dell'impianto” (o, quanto meno, della riferita attivazione non vi è dimostrazione alcuna).
Questa Corte, poi, neppure può esimersi dall'evidenziare che appare difficilmente superabile l'argomentazione resa Tribunale di RI (adito in sede di reclamo ex art.669 terdecies cpc) nell'ordinanza 1.8.2019 secondo cui è inverosimile ritenere “che una società che svolge l'attività di
distribuzione di carburante è necessariamente dotata degli strumenti tecnici per sollevare tombini
con facilità, non fosse altro perché svolge continuamente tale attività ogni qual volta siano da riempire di benzina e/o gasolio i serbatoi dell'impianto” (e, del resto, il tombino tondo neppure appare dotato di sistemi di chiusura atti a impedirne l'apertura).
Infine, si evidenzia che (incomprensibilmente) l'appellante mai nulla ha neppure di ritenuto di replicare con riferimento alla doglianza di secondo cui le fotografie raffiguranti il tombino CP_2
(quadrato e relativo pozzetto) prodotte come doc.7a non afferiscono al bene per cui è causa, questo,
per contro raffigurato nella fotografia (riproducente un tombino con copertura rotonda) prodotta come doc.7.
È, poi, ovvio che quanto sopra esposto sottrae ogni rilevanza pratica alle deduzioni istruttorie di parte appellante.
Quanto alla prova per testi, il cap.1 fa riferimento alla condizione del tombino come in essere nel
luglio 2017: ebbene, già si è detto che l'utenza è stata attivata il 3.9.2014 e che per quasi tre anni l'utente non ha lamentato alcunché, neppure – si ripete - dopo aver ricevuto le note in data 13.7.2016
e 29.11.2016 queste contenenti la “segnalazione di consumi molto elevati e invito al controllo dell'impianto”. Il capitolo 2 mira a comprovare le (asserite) condizioni del misuratore alla data del luglio 2020: orbene
(in disparte la ingiustificata discrasia di cui è detto sopra e avverso la quale alcunché ha ritenuto di argomentare l'appellante) si osserva che i consumi per cui è causa risalgono al periodo settembre
2014 -novembre 2016 e, pertanto, ad almeno 3 anni prima rispetto a quanto oggetto della (superflua)
deduzione istruttoria.
Infine, quanto alle ulteriori questioni (“si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova tutti già ampiamente dedotti in primo grado con l'atto introduttivo e con le memorie 183 VI co cpc) - e segnatamente avuto riguardo alla dedotta CTU – è appena il caso di evidenziare che alcuna richiesta di accertamento peritale è presente né nel ricorso ex art.702 bis cpc né nelle memorie ex art.183, VI
co, cpc.
All'esito di tutto quanto precede deve essere anche rigettato il motivo di cui al superiore punto VI.
CP_ Invero, le pretese della si sono rivelate radicalmente infondate di tal che - optando per un'interpretazione della fattispecie in parola, intesa come rimedio al pregiudizio non patrimoniale sofferto dalla parte vittoriosa, conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo irragionevole ed evitabile con la ordinaria diligenza e prudenza – correttamente il Tribunale di RI ha condannato la stessa al pagamento di un indennizzo in favore della convenuta (e ciò, anche per avere la allora attrice "prodotto del materiale fotografico palesemente fuorviante" a sostegno delle proprie allegazioni).
Del resto, tale ultima condotta integra pienamente gli estremi della colpa grave, se non del dolo,
richiesti per la configurabilità della responsabilità processuale aggravata: l'abuso dello strumento processuale, attraverso l'introduzione di prove scientemente non veritiere al fine di indurre in errore il Giudice, costituisce una delle più evidenti manifestazioni di lite temeraria e giustifica l'irrogazione della sanzione pecuniaria (per una applicazione del principio v. Cass. 34429/2024).
Per le suesposte ragioni, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
(in applicazione, attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado, dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa), tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta. Analogamente, deve essere qui nuovamente disposta la condanna dell'appellante ex art.96, III co, cpc
Per principio di diritto – v. Cass. 34429 cit. - sussiste la responsabilità ex art.96, III co, cpc tutte le volte in cui l'appellante abbia colpevolmente insistito in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo Giudice in uno alla condotta di abuso del processo: trattasi di circostanze che ricorrono nella presente sede a ciò conseguendo la condanna dell'appellante al pagamento in favore della appellata dell'indennizzo che – avuto riguardo alla durata del presente giudizio di appello – si liquida in via equitativa nella somma di € 1000,00.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di RI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante al pagamento ex art.96, III co, cpc, nei confronti dell'appellata, della somma di € 1000,00;
- condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 2906,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in RI in data 14 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Cinzia CALEFFI - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 459 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
P.I. ), in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., elettivamente domiciliata in RI presso lo studio dell'Avv. Pietrina Putzolu che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
contro
C.F. ), in persona del legale rappr.te p.t., elettivamente domiciliata CP_2 P.IVA_2
in Roma presso lo studio dell'Avv. Andrea Fioretti che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti 18.5.2023, Notaio , in atti Persona_1
- appellata -
in punto a: somministrazione
Trattenuta in decisione all'udienza 11 aprile 2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
“1) Reietta ogni contraria istanza ed eccezione;
2) in totale riforma della sentenza appellata 380/2022,
rigettarsi per quanto in espositiva tutte le eccezioni e le conclusioni proposte da CP_2
accertandone la sua totale responsabilità dei fatti accaduti e dei danni creati all'utenza intestata alla
3) riformare la parte in cui condanna la per lite Controparte_1 CP_1
temeraria ai sensi dell'art 96 c.p.c. per essere la stessa condanna destituita totalmente di fondamento;
4) condannare in persona del suo legale rappresentante al pagamento di tutti i danni CP_2
cagionati alla come quantificati in primo grado o nella veriore Controparte_1
somma che verrà accertata nel corso del presente giudizio;
5) con vittoria di spese, onorari e competenze, nonché rimborso forfettario del doppio grado di giudizio. Si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova tutti già ampiamente dedotti in primo grado con l'atto introduttivo del giudizio e con le memorie 183 VI comma cpc”.
Il Procuratore della appellata chiede e conclude:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, per i motivi esposti, - in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto dalla Controparte_1
per inesistenza della notifica e poiché è decorso del termine semestrale previsto dal
[...]
codice di rito;
- nel merito: rigettare l'appello proposto dalla Controparte_1
con l'atto di citazione notificato il 07.11.2022 poiché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, nonché condanna dell'appellante al pagamento di una somma, equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art.702 bis cpc in data 26.10.2020 la soc. ( Controparte_1 Pt_1
, intestataria di utenza idrica a servizio della sua attività sita in Sorso di bar, rivendita tabacchi e
[...]
distribuzione carburanti, ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di RI la soc. CP_2
(infra , esponendo che 1) dopo aver ricevuto da quest'ultima n.2 fatture di importo elevato CP_2
(€ 4905,40 e € 1267,83), il 13.7.2017 aveva inoltrato reclamo con cui aveva contestato l'anomalia dei consumi registrati;
l'impossibilità di procedere all'autolettura del contatore (siccome posto all'interno di un pozzetto di proprietà della convenuta, chiuso da un tombino in ferro, completamente interrato e pieno d'acqua, non avendo l'esponente mai neppure autorizzato la fornitrice a collocare il contatore in sito non accessibile); la mancata ricezione delle fatture dall'ottobre 2014 e fino al luglio 2016; 2)
non aveva fornito riscontro alcuno al reclamo ed anzi, il 23.1.2018, aveva provveduto a CP_2
trasmetterle un sollecito di pagamento con preavviso di sospensione della fornitura;
3) successivamente, “non solo non aveva adottato alcun provvedimento ma, soprattutto, erano CP_2
intervenuti per tutto il 2018 diversi pagamenti da parte dell'esponente al solo fine di evitare la sospensione e ferme le contestazioni di cui al reclamo”; 4) in data 8.1.2019, tuttavia, senza alcun preavviso, il gestore del SII aveva provveduto a sospendere illegittimamente la fornitura del servizio;
5) solamente il 14.1.2019, le era pervenuto il sollecito di pagamento 2.1.2019 con cui la CP_2
invitava al versamento dell'importo di € 277,21 in forza della fattura n.201812889489 del 12.9.2018
(pagamento effettuato il 18.1.2019); 6) “ella aveva richiesto più volte, inutilmente, di ottenere la
riattivazione del servizio, sia contattando telefonicamente il gestore sia recandosi presso gli sportelli della sede di RI, sia inviando comunicazione a mezzo pec il 22.1.2019”; 7) con pec 30.1.2019 il proprio legale aveva anche diffidato alla riattivazione del servizio;
8) non avendovi CP_2
provveduto, aveva promosso ricorso ex art.700 cpc, disatteso dal Tribunale di RI per carenza del
periculum in mora.
Lamentati plurimi inadempimenti della convenuta (violazione dell'art.
6.4 della Carta del S.I.I. e dell'art.B.21 del Regolamento del S.I.I.; violazione degli artt. 6.1, 6.2 e 6.5 della Carta del S.I.I. e dell'art.B.28 del Regolamento del S.I.I.) ha chiesto accertarsi l'illegittimità della condotta di condannare la stessa alla riattivazione del servizio con condanna al risarcimento dei danni, CP_2
patrimoniali e non, vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio la convenuta ha replicato che 1) il Tribunale di RI
aveva rigettato (per carenza del fumus boni iuris) il reclamo ex art.669 terdecies cpc introdotto dalla ricorrente avverso l'ordinanza di rigetto del ricorso ex art.700 cpc;
2) l'utente neppure aveva contestato di essere morosa nei confronti del gestore idrico “pretendendo la riattivazione del servizio
di fornitura idrica solo perché, a suo dire, la convenuta avrebbe violato la normativa di cui alla
Carta e al Regolamento del SII”; 3) infondate dovevano ritenersi le censure circa l'alloggiamento del contatore, questo installato sul sito individuato di comune accordo tra le parti;
4) ella, con lettera 13.7.2016 aveva segnalato che a seguito della lettura del contatore in data 23.6.2016 aveva riscontrato un consumo molto elevato di acqua potabile invitando l'utente alla verifica dell'impianto interno;
4) dopo l'emissione della fattura n.570260380 di € 4905,40, con lettera 29.11.2016 aveva nuovamente invitato l'utente a eseguire le necessarie verifiche;
5) in proseguo, con racc. 16.3.2017 e 22.5.2017,
le aveva intimato il pagamento della fattura de qua contestualmente comunicando il preavviso di sospensione della fornitura;
6) negli stessi termini aveva proceduto in riferimento alle fatture
CP_ successivamente emesse;
7) le fotografie depositate dalla non raffiguravano lo stato dei luoghi ed erano persino differenti da quelle prodotte nel procedimento ex art.700 cpc;
8) non aveva fornito risposta al reclamo siccome non ritualmente proposto.
Ha concluso per il rigetto della domanda, con condanna della ricorrente ex art.96, III co, cpc, vinte le spese.
Disposto il mutamento del rito e assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc, la causa è stata istruita con produzioni documentali.
Con sentenza n. 380/2022 del 07.04.2022 il Tribunale adito ha rigettato le domande della attrice;
condannato la stessa al pagamento, in favore di della somma di € 2.000,00 ex art. 96 c.p.c. CP_2
in uno alla rifusione delle spese del giudizio.
Ha rilevato il Giudice di primo grado che A) “le fotografie prodotte in giudizio indicavano
chiaramente che quello inaccessibile e ricolmo d'acqua non era il tombino tondo contenente il pozzetto ove era alloggiato il contatore”; B) dalla produzione del doc.17 di emergeva come CP_2
la posizione di alloggiamento del misuratore era stata ben nota all'utente che, dunque, non poteva dolersene ex post; C) era rimasta indimostrata la denunziata inaccessibilità del contatore peraltro pure smentita dalle fotografie in atti.
Quanto alla omesso periodico (regolare) invio delle fatture, il Tribunale ha opposto l'obbligo dell'utente di accertarne le cause e di segnalarne l'omessa ricezione al gestore;
in difetto di diversa evidenza, ha ritenuto la corretta misurazione dei consumi;
infine, ha rilevato come la procedura di slaccio fosse stata rispettosa del disposto dell'art.B.21 del Regolamento del S.I.I. e il mancato riscontro al reclamo fosse giustificato dal non conformità dello stesso ai termini previsti dall'art.B.28
del Regolamento. CP_ Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello la soc. con la quale ha lamentato “la violazione di legge sub specie di difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti”.
I) Ha dedotto l'appellante che la sentenza era viziata per avere il Tribunale “narrato in maniera diversa i fatti e le prove portate in giudizio” da essa esponente: il Giudice di primo grado, invero,
“prima aveva sostenuto che non fosse stata data sufficiente prova della esistenza del pozzetto di cui
erano state prodotte le foto e poi aveva taciuto sul fatto che non fosse stata ammessa la prova per
CP_ testi, fondamentale ed importante per la risoluzione del giudizio in favore della .
Ha ribadito che il pozzetto su cui era stato eseguito l'allaccio era un pozzetto sotterraneo cui ella non aveva potuto aver accesso fin dall'inizio della stipula del contratto di fornitura e ciò nonostante le proteste e le riserve formulate.
II) Ha denunziato la decisione ultra petitum del Tribunale “perché il punto del contendere non erano
le morosità ma il vero motivo era lo slaccio della fornitura eseguito al di fuori del rispetto della normativa della società la quale aveva pure omesso di fornire riscontro al reclamo CP_2
13.7.2017.
III) Ha, indi, censurato la sentenza nella parte in cui A) aveva sostenuto “che avesse CP_2
CP_ rispettato la Carta dei Servizi”; B) non aveva preso “in considerazione il danno subito da essa
a causa della condotta di ; C) le aveva imputato di non essersi attivata in riferimento al CP_2
mancato invio delle fatture “tacendo il fatto che ella non solo l'aveva segnalato, ma il legale rapp.te
si era pure recato presso lo sportello di RI per segnalare tale carenza e aveva anche inviato la missiva in atti”; D) aveva omesso di evidenziare che essa appellante aveva segnalato più volte il consumo anomalo al gestore del SII il quale neppure aveva provveduto ad “accertare quale malfunzionamento dell'impianto avesse generato l'esosità delle bollette”.
IV) Ha lamentato la erroneità della decisione laddove aveva emesso condanna nei suoi confronti ex art.96 cpc e laddove aveva ritenuto di non ammettere la dedotta prova per testi e la CTU a suo tempo invocata.
Ha concluso come in epigrafe.
ha resistito al gravame e ha eccepito in via preliminare 1) la nullità e/o inesistenza della CP_2
notifica dell'atto di appello poiché effettuata all'indirizzo della parte personalmente e non al Procuratore costituito;
2) la nullità dell'atto di citazione in appello per assenza dei requisiti essenziali e per difformità tra atto notificato e atto depositato.
Nel merito, ha contestato la fondatezza del gravame di cui ha chiesto l'integrale rigetto, vinte le spese.
Ha concluso in conformità.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 11 aprile 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I
Per ragioni di ordine logico-giuridico necessita anzitutto procedere alla disamina delle questioni preliminari prospettate dalla difesa della società appellata.
Le stesse non meritano di essere accolte.
Per principio di diritto (dal quale non vi è ragione di dissentire) la notificazione dell'atto di appello, in violazione dell'art.330, I co, cpc alla parte personalmente anziché presso il Procuratore costituito nel giudizio di primo grado produce non l'inesistenza ma la nullità della notifica: pertanto, tutte le volte in cui la parte intimata si costituisca in giudizio, detta nullità deve ritenersi sanata ex tunc
secondo il principio generale dettato dall'art.156, II co, cpc (per una applicazione del principio v. da ultimo Cass. 9493/2015; negli stessi termini Cass. 28376/2025).
La descritta situazione si è verificata nella specie ove la notificazione dell'appello (effettuata presso la parte personalmente e, pertanto, affetta da nullità) deve ritenersi sanata in conseguenza della avvenuta costituzione in giudizio della appellata.
Né a conclusioni diverse può addivenirsi in riferimento alla doglianza di cui al superiore punto 2).
Anche in parte qua merita osservare che la assenza nell'atto di tutti gli elementi integranti la vocatio
in ius non determina la inammissibilità del gravame ma la nullità dello stesso, nullità sanata con efficacia ex tunc con la costituzione dell'appellata.
Analogamente, in riferimento alla discrepanza tra l'atto notificato e quello depositato (questione sulla quale l'appellante ha ritenuto incomprensibilmente di non spendere alcuna difesa) vale osservare che ogni vizio deve ritenersi pur sempre sanato dalla avvenuta costituzione in giudizio di Controparte_3
[. Fermo quanto precede, l'appello non merita di essere accolto dovendo escludersi che il Tribunale di
RI sia incorso nella denunziata “violazione di legge sub specie di difetto di motivazione, illogicità, travisamento dei fatti”.
Tutti i motivi di gravame prospettati dalla difesa della appellata - i quali per comunanza di questioni,
possono essere valutati congiuntamente e secondo il loro ordine logico - sono privi di fondamento.
Quanto alla denunziata irregolarità della procedura di slaccio merita rilevare quanto segue.
A norma dell'art.B.21 del Regolamento A.A.T.O. Sardegna, prodotto in atti, “il Gestore ha facoltà
di procedere alla sospensione della fornitura, nei seguenti casi: a) ritardato pagamento di quanto dovuto […]. Nei casi di cui alle lettere a) […] il Gestore notificherà all'utente a mezzo raccomandata
A.R. […] preavviso di sospensione evidenziando che, perdurando l'inadempienza, dopo 20 gg si
procederà alla sospensione della fornitura. Perdurando ulteriormente l'inadempienza, almeno 10 gg prima dell'effettiva sospensione della fornitura, il Gestore notificherà all'utente a mezzo raccomandata A.R. […] il preavviso di distacco immediato”.
In conformità dispone l'art.
6.4 della Carta del Servizio Idrico Integrato in atti.
Orbene, nella specie, risulta per tabulas che con riferimento al mancato pagamento della fattura n.570260380 (di ammontare pari a € 4905,40) ha provveduto alla notifica del 1° sollecito CP_2
di pagamento (ricevuto in data 13.4.2017) e, indi, alla notifica del 2° sollecito (ricevuto in data
16.6.2017): tali atti, hanno validamente costituito in mora l'utente, avvisandolo delle conseguenze del mancato pagamento.
Immotivata deve, pertanto, ritenersi ogni doglianza sul punto dell'appellante non potendo neppure argomentarsi che l'avvenuto versamento dell'importo di € 1000,00 (che, all'evidenza non è idoneo a estinguere il debito derivante dai consumi di cui si è detto) possa integrare elemento fattuale idoneo a precludere ad la sospensione della fornitura. CP_2
Quanto, poi, alle ulteriori ragioni di appello osserva questa Corte quanto in appresso.
Non è inutile ricordare che la sospensione unilaterale della fornitura d'acqua rappresenta l'estrinsecazione dell'eccezione di inadempimento del contratto di cui agli artt. 1460 e 1565 c.c.
(quest'ultimo dettato per lo specifico contratto di somministrazione), trovando la stessa un proprio limite intrinseco nel criterio della proporzionalità e della buona fede. Sotto altro profilo, peraltro, non può essere trascurato che nella valutazione globale del rapporto sinallagamatico (quale quello in disamina), caratterizzato da reciproci obblighi e necessariamente improntato ai generali doveri di correttezza e buona fede (v. sopra) neppure può ritenersi giustificato l'omesso pagamento delle somme dovute per la fruizione del servizio.
Tutte le volte in cui si è al cospetto di una (ingiustificata) morosità, l'interruzione della somministrazione del servizio idrico deve ritenersi conforme ai generali principi di cui all'art. 1460
cod. civ.
Ora, nella specie, a fronte della (pacifica attivazione e della incontestata) fruizione del servizio sin dal 3.9.2014, non risulta dimostrato che mai l'utente, per ben oltre due anni, si sia attivato al fine accertare le cause della mancata ricezione delle fatture relative ai consumi ovvero abbia mai lamentato al Gestore di non avere accesso al contatore al fine di monitorare e verificare i predetti consumi.
E ciò, osserva questa Corte, nonostante che abbia provveduto a trasmetterle, in data CP_2
13.7.2016 e, poi, il 29.11.2016, la “segnalazione di consumi molto elevati e invito al controllo dell'impianto”.
CP_ La invero, solo in data 13.7.2017 (e, pertanto, trascorsi quasi tre anni dall'inizio della fruizione del servizio) ha ritenuto di inoltrare ad il reclamo con cui ha lamentato 1) la inaccessibilità CP_2
del contatore e i consumi ingenti “non corrispondenti al reale fabbisogno dell'attività” (rileva questa
Corte che a livello di mera affermazione è pure rimasto l'assunto dell'appellante secondo cui “la media dei consumi precedenti raramente era al di sopra di € 300,00” posto che prima della fattura n.570260380, di € 4905,40, risulta emessa la sola fattura relativa al deposito cauzionale per € 132,24).
Pertanto – e come anche già ritenuto dal Tribunale di RI - se non si può negare la circostanza che il gestore abbia, da parte sua, ritardato la fatturazione dei consumi, è parimenti vero che l'utente, in base alle disposizioni del Regolamento (v. art.B.16, III co), è pur sempre tenuto ad “accertare le
cause della mancata ricezione della fattura” (e ciò vieppiù quanto usufruisce regolarmente del servizio).
Quanto, poi, all'addebito ascritto ad secondo cui ella neppure aveva provveduto ad CP_2
“accertare quale malfunzionamento dell'impianto avesse generato l'esosità delle bollette”, è appena il caso di osservare che le cennate verifiche competono al titolare dell'impianto (ovvero all'utente) e non anche al Gestore.
Infine, quanto alla dedotta inaccessibilità del misuratore, si osserva quanto segue.
CP_ Il contatore è stato alloggiato da dopo aver ottenuto da parte del legale rapp.te della la CP_2
sottoscrizione della liberatoria 5.8.2014 (indicante esattamente natura e ubicazione del misuratore).
Per quasi tre anni l'utente non ha lamentato alcunché, neppure dopo aver ricevuto (la circostanza non
è in alcun modo contestata) le note in data 13.7.2016 e 29.11.2016 queste contenenti la “segnalazione di consumi molto elevati e invito al controllo dell'impianto” (o, quanto meno, della riferita attivazione non vi è dimostrazione alcuna).
Questa Corte, poi, neppure può esimersi dall'evidenziare che appare difficilmente superabile l'argomentazione resa Tribunale di RI (adito in sede di reclamo ex art.669 terdecies cpc) nell'ordinanza 1.8.2019 secondo cui è inverosimile ritenere “che una società che svolge l'attività di
distribuzione di carburante è necessariamente dotata degli strumenti tecnici per sollevare tombini
con facilità, non fosse altro perché svolge continuamente tale attività ogni qual volta siano da riempire di benzina e/o gasolio i serbatoi dell'impianto” (e, del resto, il tombino tondo neppure appare dotato di sistemi di chiusura atti a impedirne l'apertura).
Infine, si evidenzia che (incomprensibilmente) l'appellante mai nulla ha neppure di ritenuto di replicare con riferimento alla doglianza di secondo cui le fotografie raffiguranti il tombino CP_2
(quadrato e relativo pozzetto) prodotte come doc.7a non afferiscono al bene per cui è causa, questo,
per contro raffigurato nella fotografia (riproducente un tombino con copertura rotonda) prodotta come doc.7.
È, poi, ovvio che quanto sopra esposto sottrae ogni rilevanza pratica alle deduzioni istruttorie di parte appellante.
Quanto alla prova per testi, il cap.1 fa riferimento alla condizione del tombino come in essere nel
luglio 2017: ebbene, già si è detto che l'utenza è stata attivata il 3.9.2014 e che per quasi tre anni l'utente non ha lamentato alcunché, neppure – si ripete - dopo aver ricevuto le note in data 13.7.2016
e 29.11.2016 queste contenenti la “segnalazione di consumi molto elevati e invito al controllo dell'impianto”. Il capitolo 2 mira a comprovare le (asserite) condizioni del misuratore alla data del luglio 2020: orbene
(in disparte la ingiustificata discrasia di cui è detto sopra e avverso la quale alcunché ha ritenuto di argomentare l'appellante) si osserva che i consumi per cui è causa risalgono al periodo settembre
2014 -novembre 2016 e, pertanto, ad almeno 3 anni prima rispetto a quanto oggetto della (superflua)
deduzione istruttoria.
Infine, quanto alle ulteriori questioni (“si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova tutti già ampiamente dedotti in primo grado con l'atto introduttivo e con le memorie 183 VI co cpc) - e segnatamente avuto riguardo alla dedotta CTU – è appena il caso di evidenziare che alcuna richiesta di accertamento peritale è presente né nel ricorso ex art.702 bis cpc né nelle memorie ex art.183, VI
co, cpc.
All'esito di tutto quanto precede deve essere anche rigettato il motivo di cui al superiore punto VI.
CP_ Invero, le pretese della si sono rivelate radicalmente infondate di tal che - optando per un'interpretazione della fattispecie in parola, intesa come rimedio al pregiudizio non patrimoniale sofferto dalla parte vittoriosa, conseguente all'indebito coinvolgimento in un processo irragionevole ed evitabile con la ordinaria diligenza e prudenza – correttamente il Tribunale di RI ha condannato la stessa al pagamento di un indennizzo in favore della convenuta (e ciò, anche per avere la allora attrice "prodotto del materiale fotografico palesemente fuorviante" a sostegno delle proprie allegazioni).
Del resto, tale ultima condotta integra pienamente gli estremi della colpa grave, se non del dolo,
richiesti per la configurabilità della responsabilità processuale aggravata: l'abuso dello strumento processuale, attraverso l'introduzione di prove scientemente non veritiere al fine di indurre in errore il Giudice, costituisce una delle più evidenti manifestazioni di lite temeraria e giustifica l'irrogazione della sanzione pecuniaria (per una applicazione del principio v. Cass. 34429/2024).
Per le suesposte ragioni, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza impugnata confermata in ogni sua parte.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
(in applicazione, attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado, dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa), tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta. Analogamente, deve essere qui nuovamente disposta la condanna dell'appellante ex art.96, III co, cpc
Per principio di diritto – v. Cass. 34429 cit. - sussiste la responsabilità ex art.96, III co, cpc tutte le volte in cui l'appellante abbia colpevolmente insistito in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo Giudice in uno alla condotta di abuso del processo: trattasi di circostanze che ricorrono nella presente sede a ciò conseguendo la condanna dell'appellante al pagamento in favore della appellata dell'indennizzo che – avuto riguardo alla durata del presente giudizio di appello – si liquida in via equitativa nella somma di € 1000,00.
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-
quater, del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di RI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuta e condanna l'appellante al pagamento ex art.96, III co, cpc, nei confronti dell'appellata, della somma di € 1000,00;
- condanna la società appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellata che liquida in € 2906,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in RI in data 14 novembre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni