Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/04/2025, n. 2742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2742 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli in data
09.04.2025 scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.23222/2024 Ruolo Generale Previdenza (cui è riunita quella n. 3744/2024)
TRA
n. 24.09.1961 Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Ruggiero. ricorrente e
, in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi.
RESISTENTE oggetto: opposizione ATP conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto depositato il 29.10.2024 l'epigrafato ricorrente ha esposto di avere presentato all in data 08.05.2023 domanda amministrativa finalizzata al conseguimento dell'assegno di CP_1 invalidità civile;
di non essere stato sottoposto a visita dalla Commissione Sanitaria;
di avere proposto il giudizio di cognizione mediante accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445/bis; che il CTU Dott. non ha riconosciuto l'invalidità necessaria per poter Persona_1 beneficiare dell'assegno di invalidità avendo riconosciuto una percentuale invalidante del 60%; di avere depositato dichiarazione di dissenso alle conclusioni della CTU. Egli, formulate le censure all'elaborato peritale, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare di trovarsi nelle condizioni sanitarie utili all'assegno di invalidità civile con la condanna dell al pagamento dei ratei, spese CP_1 vinte con attribuzione.
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Il Giudice, all'odierna udienza, previa riunione al presente del fascicolo della fase di ATP, lette le note di trattazione scritta, ha deciso la causa con sentenza di cui ha disposto la comunicazione alle parti.
La controversia risulta disciplinata dall'art.445 Bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, quanto al requisito sanitario, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo di una patologia utile al conseguimento della prestazione richiesta (assegno di invalidità civile), avendo accertato il dott. che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità a carattere permanente: “ Persona_1 sindrome depressiva reattiva di grado medio, ipoacusia percettiva, artrosi, esiti di lesione cuffia rotatori spalla dx trattata chirurgicamente circa 10 aa fa, ipertrofia prostatica benigna;
broncopatia non in trattamento;
ipertensione arteriosa, esiti di asportazione basalioma gamba dx (2013), esiti di colecistectomia circa 12 aa fa. Non sono sofferte e documentate ulteriori patologie o condizioni cliniche causa di menomazioni la cui valutazione possa influire sul risultato del calcolo dell'invalidità” ll ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Orbene, l'istante, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'ausiliario, si duole delle conclusioni del CTU, osservando che le conclusioni cui è giunto il nominato medico non sono state opportunamente valutate e rappresenta le seguenti circostanze inerenti a tre specifiche patologie: in ordine all'ipertensione arteriosa, alla broncopatia e all'ipertrofia prostatica benigna e lamenta l'inadeguata valutazione delle stesse e la scelta del CTU di applicare la tabella analogica e/o nell'ambito della tabella applicata di avere individuato una percentuale inferiore alla massima prevista.
Le censure attoree sono immeritevoli di condivisione.
Sul piano generale, si osserva che anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente deve essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
2 Pertanto, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica. Le doglianze relative alla sottovalutazione di alcune patologie costituiscono un mero dissenso diagnostico. Difatti, a tale riguardo, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (conf. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017
n. 4020)
Di recente la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr Cass. sez. lav., 09/01/2019 n.276).
Il CTU ha sufficientemente indicato le conclusioni a cui è giunto e il percorso valutativo medico legale compiuto ai fini dell'accertamento richiesto in relazione ai requisiti medico legali necessari a configurare la condizione patologica richiesta per l'assegno di invalidità civile. Le conclusioni del c.t.u. possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, perché precise ed immuni da vizi logici, anche in considerazione della specializzazione in medicina legale dell'ausiliario.
La consulenza espletata, sufficientemente esaustiva, ha evidenziato, con argomentazioni pienamente convincenti e scevre da ogni vizio logico-giuridico, che il complesso morboso da cui è affetta parte ricorrente non è tale da determinare il raggiungimento di una percentuale invalidante pari ad almeno il 74%. Il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non
3 diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (rect e: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. legittimità, e non di merito.
Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n.
4254 del 20/02/2009).
All'esito, dunque non sussistono dunque le condizioni per un chiarimento o un rinnovo della
CTU e il ricorso in opposizione, siccome infondato, va rigettato.
La presenza della dichiarazione richiesta ai sensi dell'art.152 disp att. comporta l'esenzione della ricorrente dalla condanna al pagamento delle spese di lite. Le spese di CTU si liquidano con separato decreto a carico di parte dell . CP_1
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente non ha il requisito sanitario utile all'assegno di invalidità civile;
nulla per le spese;
liquida le spese di CTU con separato decreto nel giudizio rg.3744/2024.
Napoli, 09.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Amalia Urzini
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