Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4386 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Alessandra Santulli, ha pronunciato, all'udienza del 4 giugno 2025 la seguente SENTENZA la causa civile iscritta al n.17003/2023 R.G.L. vertente tra elett.te dom.to presso lo studio degli Avv. Gennaro De Parte_1
Luca e Andrea Ferro, , in Pozzuoli alla via Solfatara n.46 dai quali è rappresentato e difeso giusta mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
E con sede in Pozzuoli (NA), alla Via Tito Livio n. 4, in Controparte_1 persona del Sindaco legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale alla Via Tito Livio, n. 4, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla memoria dagli Avv.ti Anna Sannino e Pasquale Verde dell'Avvocatura del Comune di Pozzuoli, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, ivi domiciliati per la carica
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento danni lavaggio indumenti lavoro
FATTO E DIRITTO
L'istante insorge contro il proprio datore di lavoro chiedendo al Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro che accerti la violazione da parte dell'Ente degli artt. gli artt. 32 Cost., 2087 c.c., D.P.R. 303/56, D.L.gs. 626/94, D.Lgs. 81/2008, Dir. Eur. 89/391 CEE, dichiarando l'obbligo del convenuto di provvedere alla CP_1 manutenzione e pulizia dei DP a lui forniti, nonché accerti il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per aver provveduto a sue spese, in via autonoma, al lavaggio dei dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle proprie mansioni con condanna della resistente amministrazione al pagamento della somma complessiva di € 16.440,00, come specificata, ovvero dell'altra somma ritenuta oltre interessi e rivalutazione come per legge, spese vinte da distrarsi.
Assume in fatto:
- di essere dipendente del dal 28/08/1989 a tutt'oggi, inquadrato Controparte_1 con categoria A.6 e profilo professionale di operaio, assegnato al servizio N.U. – Ecologia con mansioni di addetto alla raccolta rifiuti;
- di aver ricevuto dal Comune di Pozzuoli per lo svolgimento dell'attività lavorativa sia nel tempo al ricorrente sia divise estive che invernali menzionate e descritte in dettaglio finalizzati alla protezione dai rischi per la salute e la sicurezza e qualificati
DP dallo stesso Comune che li fornisce periodicamente;
-di essere esposto, per la tipologia di compiti svolti, al contatto con agenti patogeni donde la funzione degli indumenti di proteggerne il corpo;
Richiama in dettaglio gli atti di affidamento della relativa fornitura dei DP menzionando numerose determine rappresentando che il non ha mai CP_1 provveduto al loro lavaggio e disinfezione, così costringendo esso istante a
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Richiama la giurisprudenza in materia anche di vertenze promosse contro lo stesso si è doluto dell'inadempimento dello stesso all'obbligo di Controparte_1 lavaggio periodico anche in relazione all'art.2087 c.c. e per omesso controllo circa la idoneità degli indumenti forniti e la ridotta frequenza delle forniture
Illustrati in dettaglio i criteri per la quantificazione del danno, rassegna le soprascritte conclusioni .
La convenuta Amministrazione nel costituirsi tempestivamente ha eccepito la prescrizione decennale e comunque la infondatezza della domanda, segnalando che il rapporto era cessato alla data del 19.10.2022 ,confutando estensivamente l'avversa prospettazione anche sul piano della quantificazione concludendo per il rigetto col favore delle spese.
All'udienza di discussione, interrogate liberamente le parti, è stata ammessa la prova per testi ma, alle successive udienze ( del 18.12.2024, del 20.2.2025 , del 4.6.2025 ), nessun teste si è presentato. Quindi la parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dall'assunzione del mezzo istruttorio con contestuale decisione e pronunzia della sentenza letta e pubblicata in udienza.
La domanda va respinta.
In tema di responsabilità datoriale, ove dedotta la violazione del disposto dell'art. 2087 cod. civ., richiede, il canone di cui all'art. 2697 cod. civ. secondo il quale "Chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento" richiede, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
l'adeguata allegazione prima ancora che la prova da parte del lavoratore del danno sofferto e del nesso causale tra detto pregiudizio e le caratteristiche di nocività dell'ambiente di lavoro e solo se il lavoratore abbia fornito la prova di tali circostanze sussiste per il datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (ex plurimis:Cass. n. 2038 del 2013).
Parte ricorrente si è sottratta agli oneri sopra delineati, non avendo dimostrato l'effettività delle mansioni svolte e la necessità di dover indossare DP . Accanto alla carenza probatoria, non può sottacersi che nel corso del libero interrogatorio il ricorrente , smentendo la stessa prospettazione contenuta in ricorso, secondo cui avrebbe dal 1989 in poi ininterrottamente svolto compiti di addetto alla raccolta rifiuti (punto n.1 ricorso) ha dichiarato: Ho svolto il compito di addetto alla raccolta rifiuti dal 1989 per i primi 20 anni, ho svolto poi compiti per la segnaletica.
Mi occupavo della riparazione della segnaletica.
Dopodichè sono stato addetto, sempre come operaio, al cimitero con compiti di giardinaggio che però prevedono anche la raccolta di rifiuti, e più o meno fino al
2017 – 2018.
Dal 2018 al 2022 ho svolto attività di raccolta di rifiuti. Nel 2022 è cessato il rapporto di lavoro.
2 Per i compiti finora indicati, ho sempre ricevuto la consegna dei DP sia per l'estate che per l'inverno e al momento della consegna della massa vestiaria, ho firmato delle ricevute. Ho lavorato in squadra con , un tale Gennaro, un tale Parte_2 Pt_1 [...]
. Per_1
Come responsabile di servizio e caposquadra ho avuto , ma riferito Parte_2 agli ultimi anni, dal 2018 fino al termine dell'attività lavorativa. Dalle stesse parole del ricorrente si ricava che egli abbia svolto per alcuni periodi compiti di riparazione di segnaletica e di giardinaggio , il che incrina senz'altro la attendibilità di quanto sostenuto in ricorso.
Dal canto suo, il Dott. , sentito quale parte resistente, ha così dichiarato Parte_3 :”Mi riporto alla memoria e la confermo integralmente. Sono dipendente del Comune dal 2017. Posso confermare che il ricorrente dal 2018 quando è tornato al settore nettezza urbana, non ha mai svolto compiti operativi, tantomeno di raccolta rifiuti, ma ha svolto compiti d'ufficio, del tipo raccogliere le presenze, e questo presso la sezione di Via Fascione, Pozzuoli. E' vero che il suo caposervizio è il sig. . In ogni caso le sezioni tra le Parte_2 quali quella di Via Fascione curavano solo lo spazzamento ed il decespugliamento e mai la raccolta di sacchetti dei rifiuti per i quali il ha affidato il servizio ad CP_1 una ditta esterna. La sezione di Via Fascione è denominata di igiene urbana.” Riassunte in questi termini le risultanze processuali, deve ritenersi esclusa la prova dello svolgimento dei compiti di addetto alla raccolta dei rifiuti, presupposto imprescindibile della domanda risarcitoria azionata che va, dunque, respinta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi per l'assenza di svolgimento dell'istruttoria.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 2500,00 oltre rimborso spese generali iva e cpa;
Così deciso in Napoli il 4 giugno 2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Santulli
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