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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/07/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 935/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLÌ Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 935/2024 promossa da:
, nata in [...] - ROMANIA il 01/08/1967, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. DE NICOLA FRANCESCA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
PASSONI LUCA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.6.2024 ha chiesto all'intestato Tribunale Parte_2 la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in Terni il 15.11.2008, con CP_1
esponendo che dall'unione è nato il figlio in data 31.12.2008. La
[...] PE ricorrente ha esposto:
-che in data 17/06/2020, con sentenza parziale n. 388/2020 il Tribunale di Terni pronunciava la separazione personale dei coniugi su ricorso della ricorrente;
- che in data 14/12/2022 , con sentenza definitiva n. 940/2022, il Tribunale di Terni disponeva l'affido esclusivo del minore alla madre, con disciplina delle frequentazioni del padre, ponendo a carico del contributo al mantenimento del figlio di € 350 mensili oltre CP_1
ISTAT annuale e oltre il 50% delle spese straordinarie;
- che la sentenza n. 940/2022, oggetto di ricorso in appello proposto dal quanto CP_1 all'affidamento super esclusivo del figlio alla madre, veniva confermata dalla Corte di Appello di PE ( con sentenza del 12.06.2023);
- che dalla separazione le parti non avevano ripreso alcuna convivenza;
- che il figlio minore delle parti vive con la madre in Terni, frequentando il secondo anno dell'Istituto tecnico di Terni;
- che la ricorrente svolge attività lavorativa come insegnante effettuando n. 12 ore settimanali con contratto a tempo determinato e percependo di media € 900/mese per n. 6 mensilità, ed è proprietaria della ex casa coniugale dove vive con il figlio.
- che il resistente, residente a [...]dal momento della separazione, avrebbe acquistato in tal città immobile destinato a propria abitazione, convivendo nell'immobile con l'attuale compagna, e percepirebbe reddito da attività lavorativa svolta con contratto a tempo indeterminato, avendo migliorato la propria situazione patrimoniale in conseguenza della percezione di una cospicua eredità conseguente al decesso di una zia;
- che il padre avrebbe sporadiche frequentazioni con il figlio, mediamente una volta al mese non pernottando mai con il minore, e trascorrendo con lo stesso poche ore nei giorni di frequentazione;
- che la situazione economico reddituale della ricorrente sarebbe inferiore a quella del resistente, con conseguente diritto della alla percezione di assegno divorzile;
Pt_2
tanto premesso la ricorrente ha chiesto: la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
la conferma dell'assegnazione della casa familiare a sé, la conferma dell'affidamento esclusivo del figlio minore a sé secondo quanto stabilito nella sentenza di separazione con residenza stabile del minore presso l'abitazione materna;
la rimodulazione delle frequentazioni padre figlio secondo quanto indicato nel piano genitoriale;
l'aumento del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio ad € 450/mese con la rivalutazione ISTAT, da
2 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese oltre il 70% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo;
con condanna del resistente a corrispondere alla ricorrente assegno divorzile di € 150 mensili con la rivalutazione ISTAT;
con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dell'Erario per ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
Si è costituito eccependo in via preliminare il mancato rispetto dei CP_1 termini a comparire, non opponendosi, nel merito, alla domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti sussistendone i presupposti di legge ma chiedendo il rigetto delle ulteriori istanze. Il resistente ha esposto:
-che la ricorrente continuerebbe a svolgere la medesima attività di insegnate svolta nel corso del procedimento di seprazione, con redditi superiori a quelli dichiarati ricevendo incarichi da molti istituti scolastici, attività svolta da anni (almeno dal 2008!) da considerare stabile e consolidata, sia pure in presenza di contratti a tempo determinato rinnovati di anno in anno, percependo redditi superiori a quelli percepiti dal resistente, oltre ad essere proprietaria della casa familiare non gravata da costi;
- che il resistente residente in [...](insieme all'attuale compagna ed al di lei figlio), percepirebbe in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, reddito mensile netto di circa € 1.300,00/1.400,00 netti, corrispondente a reddito annuo complessivo medio , negli ultimi tre anni, di €22.907,00;
- di aver acquistato e completamente ristrutturato un immobile in Piacenza, destinato a propria residenza, con l'eredità percepita da una zia e con aiuto economico della madre, con conseguente interruzione del pagamento del canone di locazione in precedenza corrisposto;
- di aver ricevuto in eredità ulteriore immobile sito in Terni non messo a reddito, ma fonte di spese condominiali ordinarie e straordinarie legate ai lavori di ristrutturazione;
- di essere onerato di trattenuta mensile per € 230,00 per un finanziamento contratto presso Poste Italiane S.p.a., oltre ad ulteriore onere per finanziamento per € 223,00 mensili;
- di sostenere costi per il mantenimento ordinario del figlio pari ad €350 mensili, cui sommare la quota delle spese straordinarie per il minore;
- di non opporsi alla domanda di assegnazione della casa familiare di proprietà della ricorrente destinata ad abitazione del minore;
- di opporsi alla richiesta di affidamento esclusivo del minore alla ricorrente, richiedendo il ripristino dell'affidamento condiviso, in ragione dell'asserito ottimo rapporto tra padre e figlio, con richiesta di rimodulare le frequentazioni con il minore in ragione dell'età dello stesso prevedendo che il padre possa vedere il figlio in occasione della permanenza in Terni (mediamente tre volte al mese) e nei periodi di ferie o permessi dall'attività lavorativa;
- di aver sempre corrisposto il contributo al mantenimento del figlio, sia ordinario che straordinario lamentando al contrario il mancato rimborso da parte delle ricorrente delle spese anticipate dallo stesso resistente;
3 - che non sussisterebbero i presupposti a fondamento della richiesta della di aumento Pt_2 del contributo per il mantenimento del minore, dovendo considerare congruo ed adeguato quello vigente non emergendo sostanziali novità rispetto alla data delle separazione, e segnalando la percezione da parte del figlio di una quota dell'ereditò della zia paterna PE pari ad € 40.739,00;
-che non sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente in considerazione dell'assenza della richiesta sperequazione economica tra le parti, evidenziando il mancato deposito da parte della della documentazione Pt_2 patrimoniale e reddituale normativamente prevista.
Tanto premesso il resistente ha chiesto la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, disporsi l'affido condiviso del figlio minore con rimodulazione Persona_2 delle visite (almeno una volta al mese per almeno giorni 3, compatibili con le ferie o i giorni di riposo cui ha diritto il resistente in virtù dell'attività lavorativa svolta); il rigetto della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento del minore e della Persona_2 percentuale relativa alle spese straordinarie avanzata dalla ricorrente confermando l'assegno di mantenimento mensile di € 350,00 oltre rivalutazione ISTAT da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Terni;
il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti, il difensore del resistente ha rinunciato alla eccezione di tardiva notifica del ricorso introduttivo, la ricorrente ha dichiarato di risiedere in immobile di proprietà non gravato da mutuo, di percepire come insegnante precaria reddito mensile netto di euro 1.200 circa per 10 mensilità e Naspi per mei estivi, di essere gravata da rata per finanziamento per 430 euro mensili (per 4-5 anni); il resistente di risiedere con l'attuale compagna in Piacenza in immobile di proprietà (acquistato con eredità e prestito della madre), di percepire come autista reddito mensile netto di euro 1.200 – 1.300 per 14 mensilità, di essere gravato da due finanziamento uno con rata di 223 e uno con rata di 230 mensili.
All'esito dell'udienza sono stati adottati i provvedimenti provvisori confermando quelli della separazione, e disponendo l'ascolto diretto del minore in presenza di contrapposte richiesta dei genitori relativamente al di lui affidamento.
Disposto l'ascolto del minore, la causa è stata riservata al Collegio acquisite le conclusioni delle parti e del (in data 20.5.2025) che ha chiesto la conferma dei Controparte_2 provvedimenti provvisori.
Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, che è stato definito;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e
4 del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Affidamento del figlio minore
La ricorrente ha chiesto la conferma dell'affidamento esclusivo del minore a sé, con autorizzazione ad adottare tutte le decisioni relative al minore anche quelle di maggiore rilevanza per il minore, richiamando le ragioni che all'esito della seprazione avevano determinato tale statuizione (assenza paterna, mancato coinvolgimento del padre nelle vicende di vita del figlio, totale assenza di comunicazione tra i genitori, etc.), precisando l'intervenuta conferma della sentenza di seprazione emessa dall'intestato Tribunale da parte della Corte di Appello di PE, adita dal proprio al fine di chiedere la riforma di questa CP_1 statuizione.
Il resistente ha affermato che non sussisterebbero le ragioni allegate dalla controparte a sostengo della domande, rilevando come la propria residenza in Piacenza non possa essere considerata ostativa all'affidamento condiviso del minore, e segnalando il buon rapporto padre figlio seguito all'adozione della sentenza di seprazione.
Per acquisire il punto di vista del minore rispetto all'attuale situazione di vita è stato disposto il di lui ascolto diretto.
nel corso dell'ascolto ha dichiarato: “Frequento l'Itt, l'informatico, mi piace molto, PE faccio il terzo. Con mamma mi trovo bene, tutto bene. PA lo vedo 3 volte al mese, lui abita a Piacenza, lui viene qui dove c'è anche mia NN e quando sta da lei vado a pranzo da loro, a volte usciamo. Non vado mai a Piacenza da quando ero piccolo, l'ultima volta che ci sono stato sono circa 4-5 anni;
con AP due anni fa siamo andati al mare una settimana e c'era anche NN;
lo scorso anno dovevamo riandare ma NN non stava bene e non siamo andati. La vacanza con loro è stata un po' noiosa ma tutto bene. Per me va bene così; per me è uguale. Tempo fa ci sentivamo poco al telefono, forse una volta al mese mi chiamava ora mi chiama d più. Mio padre da quello che so io non va a parlare con i professori, non credo vada. Non mi sembra informato sulle mie cose della scuola, vede solo i voti sul registro di classe, da qualche mese ha avuto le credenziali sul registro elettronico. Qualche volta quando prendo 9 o quando prendo 7 o 8 me lo dice, mi dice “bravo”, oppure a volte glielo dico io. Prima non sapeva nulla dei voti, solo quando io gli facevo vedere la pagella. Non mi dispiace come sono organizzato, mi va bene. A Piacenza non voglio andare, per me va bene così. esco con gli amici, anche oggi pomeriggio dovrei uscire. Andiamo in giro, venerdì siamo andati a con il motorino, siamo stati un'oretta abbiamo parlato un po' e poi siamo tornati a Pt_3
Terni. Mi dispiace che mio padre non mi abbia comunicato quando mia RO si è ammalata ed è andata in ospedale, quando l'ho saputo perché ho chiamato mia NN perché AP non mi ha detto niente era in coma e non ho potuto salutarla. Inoltre, quando mia zia era viva aveva regalato a mio padre una casa e mia aveva detto che la casa in cui viveva lei in quel momento sarebbe stata mia una volta morta e mi avrebbe lasciato 40.000 euro per restaurarla
5 e ulteriori 300.000 euro a mio padre da destinare anche ai miei studi universitari;
morta zia, scopro che mio padre ha venduto la casa che mia zia gli aveva donato prima di morire e ora mi risulta che voleva vendere anche la casa che era destinata a me anche se poi ha cambiato idea. Non ho mai avuto il coraggio di dire queste cose a mio padre, io vorrei quella casa perché sarebbe un ricordo di zia e della famiglia di mio padre. Ora quella casa mi risulta che sia di mio padre e mi sembrava che mi ha detto che la vuole vendere, a me dispiacerebbe molto perché mi sembrerebbe che qualcosa destinato a me, mi venga tolto. Inoltre, mi dispiace perché sembra che a volte mio padre non mi creda, da settembre dovevo comprare un computer su precise indicazioni della scuola e lui non credeva che questo fosse vero e me lo ha comprato solo ieri, lo ha pagato 600 euro e mammà appena avrà lo stipendio gli restituirà la metà; ho chiesto come mai non mi credesse, stavamo discutendo della questione del pc a cena e mio padre non mi credeva, io ho discusso con lui per questo e lui si è innervosito, sul viso è diventato rosso, per questo faccio fatica a parlare con lui. Per la questione della casa mi dispiace perché mio padre si comporta come se zia non avesse detto niente e invece lei lo aveva detto a tutti che la avrebbe data a me. Qualche tempo fa ero a pranzo con AP, volevo andare a compare una parte del motorino ma non sapevo se fosse omologata, così ho chiesto a AP di venire con me ma lui mi ha detto che non gli interessava e che doveva riposare perché era stanco e questo mi è un po' dispiaciuto perché mi avrebbe fatto piacere andare con lui.”
Dagli elementi acquisiti il Collegio ritiene di dover confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con attribuzione alla stessa anche delle scelte su questioni di maggiore rilevanza per il figlio, in considerazione della sostanziale conferma della situazione di fatto rispetto a quella analizzata dall'intestato Tribunale al momento della separazione e dalla Corte di Appello di PE in sede di appello.
Da quanto riferito dal minore nel corso dell'ascolto, e dalle dichiarazioni delle parti rese nel corso dell'interrogatorio libero, è emerso che il a contatti con il figlio saltuari e poco CP_1 frequenti. Come in passato il resistente si limita a vedere il figlio qualche giorno al mese quando si reca a Terni per far visita alla madre. Anche le vacanze estive più che finalizzate a istaurare un maggiore e più continuativo contatto padre figlio appaiono finalizzate a consentire al di trascorrere del tempo con la propria ascendente, risultando che quando tale Pt_4 possibilità non si è concretizzata, per impedimento della ascendente, il non ha Pt_4 trascorso alcun periodi di ferie con il figlio, preferendo svolgere periodi di vacanza senza il minore. Anche i contatti padre figlio nei periodi di frequentazione in Terni appaiono caratterizzati da superficialità essendo limitati a poche ore in pochi giorni al mese. Peraltro, il ha richiesto le chiavi di accesso al registro elettronico solo nell'imminenza del CP_1 presente giudizio, affermando di aver ricevuto un diniego dall'Istituto scolastico, ma anche a ritenere conforme a vero tale circostanza, il non ha dato prova di essersi attivato per CP_1 avere contatti diretti con gli insegnati per seguire l'andamento scolastico del figlio. Inoltre, l'amarezza del ragazzo, cha ha 17 anni, e quindi può essere considerato un grande minore, per essere stato tenuto all'oscuro delle vicende che hanno riguardato la malattia e la morte della zia paterna è ulteriore elemento che evidenzia l'assenza di profondo dialogo tra padre e figlio. Anche quanto riferito dal ragazzo in merito alla resistenza del padre per l'acquisto di un computer necessario per l'attività didattica, evidenzia le tensioni nella relazione. Né può
6 ritenersi sufficiente prova della piena ripresa delle relazioni padre figlio, e della positività delle stesse l'intensificazione delle conversazioni telefoniche, quando la relazione (per quanto sopra detto) non evidenzia vicinanza e affinità, presupposti necessari per un completo dialogo padre figlio.
A tali riscontri deve aggiungersi la totale assenza di relazione tra i genitori. Nel corso dell'interrogatorio libero il ha confermato la assenza di relazioni dirette con la madre CP_1 di suo figlio (“mi riporto alla comparsa. Non ho intenzione di parlare con la ricorrente che da ordini e non comunica, credevo fosse opportuno prende contatti diretti con per PE vederlo quando lui ha piacere. Vengo a Terni almeno 3 giorni al mese, ieri ci siamo visite e gli ho portato i libri. Ho portato anche un piccolo regalo perché sono stato per due – tre giorni in Puglia con amici. Ci siamo dati appuntamento per il 23 perché deve cambiare le gomme per il motorino che ho acquistato (io ho pagato 1.500 euro e la ricorrente ha pagato una soma inferiore). Non ho portato in vacanza perché non è stato possibile perché PE mi è arrivato il ricorso per divorzio che non mi aspettavo e mi sono sentito male non potendo più partire. Spero di portarlo da qualche parte per Natale. Vorrei che stesse con me PE quando sono a Terni per i 3 giorni, ad agosto ha dormito il 5 di agosto e poi ha voluto tornare a casa sua. Stessa cosa a luglio, ha dormito una sera e basta. L'ho anche invitato a Piacenza ma non ha voluto. I redditi dal momento della separazione non sono cambiati. Ritengo che il mio rapporto con il minore è migliorato, gli telefono tutti i giorni e sono stato a scuola per parlare con i professori e non mi hanno dato la possibilità. Pago le spese straordinarie che mi vengono richieste e anticipo molte spese.”).
L'affidamento condiviso presuppone la pienezza di dialogo tra il genitore e il figlio, poiché solo in tal modo il genitore può comprendere le esigenze del figlio, inoltre richiede la capacità dei genitori di comunicare poiché solo il colloquio tra gli stessi permette di raggiungere il necessario accordo per condividere le scelte relative alla prole.
Nel caso di specie entrambi tali presupposti appaiono manchevoli, non avendo il CP_1 pieno colloquio con il figlio (cfr. contenuti dell'ascolto) e capacità di relazionarsi con la madre del minore (si richiama la scelta del resistente di non avere nessun contatto con la ricorrente, dallo stesso affermata).
Peraltro l'affidamento condiviso del minore alla madre ha dato prova negli anni trascorsi dalla separazione di consentire al minore serenità e positiva crescita, e di mantenere il rapporto con il padre (seppure con le criticità evidenziate imputabili secondo il Collegio alla sostanziale assenza del padre, non a causa della distanza tra le abitazioni ma a causa di poco coinvolgimento affettivo da parte del padre nella vita del figlio).
Sul punto deve evidenziarsi che seppure il diritto alla bigenitorialità del minore impone di incoraggiare l'affidamento condiviso nella prospettiva della responsabilizzazione del genitore, anche al fine di scongiurare il rischio che l'altro genitore sia gravato in via esclusiva dal munus derivante dalla filiazione, non può non essere evidenziato che l'affidamento condiviso non può comunque essere previsto in via sperimentale al fine di promuovere una genitorialità deficitaria. Per costante giurisprudenza infatti: “i provvedimenti in materia di affidamento non possono consistere in forzate sperimentazioni al fine di tentare di conformare
7 sul campo i comportamenti dei genitori a modelli più maturi e responsabili ma contraddetti dalla situazione già sperimentata” (Cass., n. 7773/2012).
Nella fattispecie in esame dal momento della seprazione il minore ha raggiunto un congruo equilibrio all'esito dell'affidamento c.d. super esclusivo alla madre che potrebbe essere turbato modificando tale assetto alla luce della difficoltò di dialogo padre figlio e tra i genitori, con presumibile aumento delle tensioni qualora fosse disposto l'affidamento condiviso.
Per quanto esposto deve essere confermato quanto già disposto all'esito della seprazione, con affidamento esclusivo del minore alla madre. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento del minore presso l'abitazione materna. L'unica scelta di maggiore rilevanza attinente la vita del minore che deve essere lasciata all'accordo dei genitori è quella sull'eventuale mutamento della residenza abituale del figlio, potendo la stessa avere riflessi anche nelle frequentazioni padre figlio;
questa scelta dovrà essere rimessa all'accordo dei genitori. Pertanto, sarà necessario il consenso paterno esclusivamente per il mutamento della residenza abituale qualora la madre volesse trasferirla al di fuori del Comune di Terni.
In merito alle frequentazioni padre figlio , devono essere sostanzialmente confermate le modalità di frequentazione in essere, che già considerano la residenza fuori regione del padre e hanno garantito l'equilibrio e la serenità del figlio.
Assegnazione della casa familiare
La casa familiare di proprietà della ricorrente deve essere assegnata alla stessa in quanto genitore convivente con il figlio minore, dovendo il Collegio rilevare la presenza di conclusioni congiunte sul punto.
Contributo al mantenimento del figlio
La ricorrente, come già al momento della seprazione è il genitore che si fa carico in via pressoché esclusiva del mantenimento ordinario del figlio (in quanto il padre tiene con sé il minore solo per pochi giorni al mese, con esclusione del pernottamento).
Richiamando la disciplina normativa sul punto, deve evidenziarsi che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento della prole in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E', inoltre, necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
8 ha dichiarato di percepire reddito mensile medio di € 1200 nei mesi di Parte_1 frequenza scolastica e nei periodi estivi. Come nel corso della separazione la ricorrente Pt_5 ha depositato documentazione scarsa e non corrispondente alle dichiarazioni effettuate nel corso dell'interrogatorio libero. Pertanto deve presumersi che la situazione della non Pt_2 sia mutata rispetto a quella accertata in sede di separazione, dove era emerso che la ricorrente
“insegnate di lingua rumena presso le scuole italiane su incarico delle autorità rumene, non ha lavoro stabile ma svolge con continuità l'attività lavorativa descritta per i periodi dell'anno coincidenti con le lezioni scolastiche”. La ricorrente è proprietaria della casa di abitazione non gravata da mutui E' gravata da finanziamento con rate di restituzione per € 447 circa mensili.
Il resistente svolge attività di autista e ha dichiarato i seguenti redditi: dichiarazione dei redditi 730/2024 reddito complessivo lordo € 25.611; dichiarazione dei redditi 730/2023 reddito complessivo lordo € 22.875; dichiarazione dei redditi 730/2022 reddito complessivo lordo € 20.237 sostanzialmente analoghi rispetto a quelli percepiti al momento della seprazione.
In data successiva alla separazione il ricorrente ha acquisito una consistente eredità che gli ha permesso di acquistare l'immobile destinato ad abitazione (in cui è ospitata l'attuale convivente che pertanto deve partecipare alle spese pro quota), oltre ad aver ereditato anche ulteriore immobile, che viene tenuto a disposizione (e che potrebbe essere locato). In tal modo è venuto meno l'onere gravante sul resistente per il pagamento del canone di locazione precedentemente corrisposto (pari a circa € 400 mensili). E' gravato da finanziamenti rispetto ai quali non è stata pienamente chiarita la destinazione.
Né può essere considerata la somma ereditata dal figlio in conseguenza della morte della zia (circa € 40.000 circostanza incontestata) poiché le somme destinate ad un minore sono vincolate.
Alla luce della situazione economica e reddituale descritta, considerate le aumentate consistenze patrimoniali del resistente con risparmio di spesa per il venir meno del canone di locazione precedentemente corrisposto, valutati i ridotti tempi di frequentazione padre figlio, e le aumentate esigenze del figlio in relazione all'età appare congruo porre a carico del padre l'importo di € 400,00 mensili, quale contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla data della presente decisione, agosto 2025, confermando per il periodo pregresso i provvedimenti presidenziali. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Secondo quanto indicato nel protocollo d'intesa tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, che in questa sede si intende richiamare, al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché
9 oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Il contributo di ciascun genitore alle spese, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere posto a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che come conseguenza dell'affidamento esclusivo a favore della madre sarà la ricorrente a poter decidere anche senza il consenso paterno le spese da effettuare per il figlio.
Domanda di assegno divorzile
La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile mensili, al cui accoglimento il ricorrente si è opposto.
Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, occorre richiamare i contenuti della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile. Nella citata pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda. Quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere a tale contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Date tali premesse, nella concreta applicazione di questi principi occorre partire dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale degli ex-coniugi. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi-ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo- compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del
10 contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Nella sentenza n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte ha sintetizzato i contenuti della decisione delle Sezioni Unite precisando che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice
“a)procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi ala comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o , meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”.
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti e riportata nel punto precedente.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge con evidenza la sostanziale equivalenza della situazione reddituale e patrimoniale degli ex coniugi (non potendo considerare per la valutazione dell'assegno divorzile l'ereditò ricevuta dal resistente dopo la seprazione rispetto alla quale non può ravvisarsi alcun contributo della ricorrente).
L'assenza di squilibrio reddituale e patrimoniale fa ritenere insussistente il presupposto principale per la determinazione dell'assegno divorzile.
Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
11 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in TERNI - TR il 15/11/2008;
[...]
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di TERNI - TR (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 137, parte I); affida il figlio minore alla madre con esercizio esclusivo della responsabilità Parte_1 genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggiore interesse per il minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, decisioni da assumere in via esclusiva dalla madre, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche in assenza del consenso del padre;
sarà necessario il consenso paterno esclusivamente per il mutamento della residenza abituale del minore qualora la madre volesse trasferirla al di fuori del Comune di Terni;
dispone che il minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo di verso accordo scritto con la madre, con le seguenti modalità: un fine settimana al mese dal sabato alla domenica con ER (in assenza di accordo tra le parti da individuare nel terzo fine settimana di ogni mese); in occasione delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio minore per il periodo di 15 giorni, anche consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
in occasione delle festività, il padre potrà trascorrere con il minore una settimana nel periodo delle festività natalizie (alternando negli anni Natale ed Capodanno) e tre giorni nel periodo delle festività pasquali (alternando negli anni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); assegna la casa familiare sita in Terni, via Montanara n.7, a in quanto genitore Parte_1 convivente con il figlio minore;
determina in 400,00 euro il contributo mensile dovuto da per il mantenimento CP_1 del figlio, da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, con decorrenza dal mese di agosto 2025 (fermi per il periodo pregressi i provvedimenti provvisori) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo quanto indicato in motivazione;
rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Terni nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 4 luglio 2025
Presidente est.
12 dott.ssa Monica Velletti
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel. dott.ssa LUCIANA NICOLÌ Giudice dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 935/2024 promossa da:
, nata in [...] - ROMANIA il 01/08/1967, con il patrocinio Parte_1 dell'Avv. DE NICOLA FRANCESCA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. CP_1
PASSONI LUCA, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
1 CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 6.6.2024 ha chiesto all'intestato Tribunale Parte_2 la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in Terni il 15.11.2008, con CP_1
esponendo che dall'unione è nato il figlio in data 31.12.2008. La
[...] PE ricorrente ha esposto:
-che in data 17/06/2020, con sentenza parziale n. 388/2020 il Tribunale di Terni pronunciava la separazione personale dei coniugi su ricorso della ricorrente;
- che in data 14/12/2022 , con sentenza definitiva n. 940/2022, il Tribunale di Terni disponeva l'affido esclusivo del minore alla madre, con disciplina delle frequentazioni del padre, ponendo a carico del contributo al mantenimento del figlio di € 350 mensili oltre CP_1
ISTAT annuale e oltre il 50% delle spese straordinarie;
- che la sentenza n. 940/2022, oggetto di ricorso in appello proposto dal quanto CP_1 all'affidamento super esclusivo del figlio alla madre, veniva confermata dalla Corte di Appello di PE ( con sentenza del 12.06.2023);
- che dalla separazione le parti non avevano ripreso alcuna convivenza;
- che il figlio minore delle parti vive con la madre in Terni, frequentando il secondo anno dell'Istituto tecnico di Terni;
- che la ricorrente svolge attività lavorativa come insegnante effettuando n. 12 ore settimanali con contratto a tempo determinato e percependo di media € 900/mese per n. 6 mensilità, ed è proprietaria della ex casa coniugale dove vive con il figlio.
- che il resistente, residente a [...]dal momento della separazione, avrebbe acquistato in tal città immobile destinato a propria abitazione, convivendo nell'immobile con l'attuale compagna, e percepirebbe reddito da attività lavorativa svolta con contratto a tempo indeterminato, avendo migliorato la propria situazione patrimoniale in conseguenza della percezione di una cospicua eredità conseguente al decesso di una zia;
- che il padre avrebbe sporadiche frequentazioni con il figlio, mediamente una volta al mese non pernottando mai con il minore, e trascorrendo con lo stesso poche ore nei giorni di frequentazione;
- che la situazione economico reddituale della ricorrente sarebbe inferiore a quella del resistente, con conseguente diritto della alla percezione di assegno divorzile;
Pt_2
tanto premesso la ricorrente ha chiesto: la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
la conferma dell'assegnazione della casa familiare a sé, la conferma dell'affidamento esclusivo del figlio minore a sé secondo quanto stabilito nella sentenza di separazione con residenza stabile del minore presso l'abitazione materna;
la rimodulazione delle frequentazioni padre figlio secondo quanto indicato nel piano genitoriale;
l'aumento del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento del figlio ad € 450/mese con la rivalutazione ISTAT, da
2 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese oltre il 70% delle spese straordinarie individuate secondo il Protocollo;
con condanna del resistente a corrispondere alla ricorrente assegno divorzile di € 150 mensili con la rivalutazione ISTAT;
con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dell'Erario per ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio.
Si è costituito eccependo in via preliminare il mancato rispetto dei CP_1 termini a comparire, non opponendosi, nel merito, alla domanda di scioglimento del matrimonio tra le parti sussistendone i presupposti di legge ma chiedendo il rigetto delle ulteriori istanze. Il resistente ha esposto:
-che la ricorrente continuerebbe a svolgere la medesima attività di insegnate svolta nel corso del procedimento di seprazione, con redditi superiori a quelli dichiarati ricevendo incarichi da molti istituti scolastici, attività svolta da anni (almeno dal 2008!) da considerare stabile e consolidata, sia pure in presenza di contratti a tempo determinato rinnovati di anno in anno, percependo redditi superiori a quelli percepiti dal resistente, oltre ad essere proprietaria della casa familiare non gravata da costi;
- che il resistente residente in [...](insieme all'attuale compagna ed al di lei figlio), percepirebbe in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, reddito mensile netto di circa € 1.300,00/1.400,00 netti, corrispondente a reddito annuo complessivo medio , negli ultimi tre anni, di €22.907,00;
- di aver acquistato e completamente ristrutturato un immobile in Piacenza, destinato a propria residenza, con l'eredità percepita da una zia e con aiuto economico della madre, con conseguente interruzione del pagamento del canone di locazione in precedenza corrisposto;
- di aver ricevuto in eredità ulteriore immobile sito in Terni non messo a reddito, ma fonte di spese condominiali ordinarie e straordinarie legate ai lavori di ristrutturazione;
- di essere onerato di trattenuta mensile per € 230,00 per un finanziamento contratto presso Poste Italiane S.p.a., oltre ad ulteriore onere per finanziamento per € 223,00 mensili;
- di sostenere costi per il mantenimento ordinario del figlio pari ad €350 mensili, cui sommare la quota delle spese straordinarie per il minore;
- di non opporsi alla domanda di assegnazione della casa familiare di proprietà della ricorrente destinata ad abitazione del minore;
- di opporsi alla richiesta di affidamento esclusivo del minore alla ricorrente, richiedendo il ripristino dell'affidamento condiviso, in ragione dell'asserito ottimo rapporto tra padre e figlio, con richiesta di rimodulare le frequentazioni con il minore in ragione dell'età dello stesso prevedendo che il padre possa vedere il figlio in occasione della permanenza in Terni (mediamente tre volte al mese) e nei periodi di ferie o permessi dall'attività lavorativa;
- di aver sempre corrisposto il contributo al mantenimento del figlio, sia ordinario che straordinario lamentando al contrario il mancato rimborso da parte delle ricorrente delle spese anticipate dallo stesso resistente;
3 - che non sussisterebbero i presupposti a fondamento della richiesta della di aumento Pt_2 del contributo per il mantenimento del minore, dovendo considerare congruo ed adeguato quello vigente non emergendo sostanziali novità rispetto alla data delle separazione, e segnalando la percezione da parte del figlio di una quota dell'ereditò della zia paterna PE pari ad € 40.739,00;
-che non sussisterebbero i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile richiesto dalla ricorrente in considerazione dell'assenza della richiesta sperequazione economica tra le parti, evidenziando il mancato deposito da parte della della documentazione Pt_2 patrimoniale e reddituale normativamente prevista.
Tanto premesso il resistente ha chiesto la conferma dell'assegnazione della casa familiare alla ricorrente, disporsi l'affido condiviso del figlio minore con rimodulazione Persona_2 delle visite (almeno una volta al mese per almeno giorni 3, compatibili con le ferie o i giorni di riposo cui ha diritto il resistente in virtù dell'attività lavorativa svolta); il rigetto della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento del minore e della Persona_2 percentuale relativa alle spese straordinarie avanzata dalla ricorrente confermando l'assegno di mantenimento mensile di € 350,00 oltre rivalutazione ISTAT da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Terni;
il rigetto della domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata. Con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione delle parti, il difensore del resistente ha rinunciato alla eccezione di tardiva notifica del ricorso introduttivo, la ricorrente ha dichiarato di risiedere in immobile di proprietà non gravato da mutuo, di percepire come insegnante precaria reddito mensile netto di euro 1.200 circa per 10 mensilità e Naspi per mei estivi, di essere gravata da rata per finanziamento per 430 euro mensili (per 4-5 anni); il resistente di risiedere con l'attuale compagna in Piacenza in immobile di proprietà (acquistato con eredità e prestito della madre), di percepire come autista reddito mensile netto di euro 1.200 – 1.300 per 14 mensilità, di essere gravato da due finanziamento uno con rata di 223 e uno con rata di 230 mensili.
All'esito dell'udienza sono stati adottati i provvedimenti provvisori confermando quelli della separazione, e disponendo l'ascolto diretto del minore in presenza di contrapposte richiesta dei genitori relativamente al di lui affidamento.
Disposto l'ascolto del minore, la causa è stata riservata al Collegio acquisite le conclusioni delle parti e del (in data 20.5.2025) che ha chiesto la conferma dei Controparte_2 provvedimenti provvisori.
Scioglimento del matrimonio
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine normativamente previsto dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, che è stato definito;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e
4 del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Affidamento del figlio minore
La ricorrente ha chiesto la conferma dell'affidamento esclusivo del minore a sé, con autorizzazione ad adottare tutte le decisioni relative al minore anche quelle di maggiore rilevanza per il minore, richiamando le ragioni che all'esito della seprazione avevano determinato tale statuizione (assenza paterna, mancato coinvolgimento del padre nelle vicende di vita del figlio, totale assenza di comunicazione tra i genitori, etc.), precisando l'intervenuta conferma della sentenza di seprazione emessa dall'intestato Tribunale da parte della Corte di Appello di PE, adita dal proprio al fine di chiedere la riforma di questa CP_1 statuizione.
Il resistente ha affermato che non sussisterebbero le ragioni allegate dalla controparte a sostengo della domande, rilevando come la propria residenza in Piacenza non possa essere considerata ostativa all'affidamento condiviso del minore, e segnalando il buon rapporto padre figlio seguito all'adozione della sentenza di seprazione.
Per acquisire il punto di vista del minore rispetto all'attuale situazione di vita è stato disposto il di lui ascolto diretto.
nel corso dell'ascolto ha dichiarato: “Frequento l'Itt, l'informatico, mi piace molto, PE faccio il terzo. Con mamma mi trovo bene, tutto bene. PA lo vedo 3 volte al mese, lui abita a Piacenza, lui viene qui dove c'è anche mia NN e quando sta da lei vado a pranzo da loro, a volte usciamo. Non vado mai a Piacenza da quando ero piccolo, l'ultima volta che ci sono stato sono circa 4-5 anni;
con AP due anni fa siamo andati al mare una settimana e c'era anche NN;
lo scorso anno dovevamo riandare ma NN non stava bene e non siamo andati. La vacanza con loro è stata un po' noiosa ma tutto bene. Per me va bene così; per me è uguale. Tempo fa ci sentivamo poco al telefono, forse una volta al mese mi chiamava ora mi chiama d più. Mio padre da quello che so io non va a parlare con i professori, non credo vada. Non mi sembra informato sulle mie cose della scuola, vede solo i voti sul registro di classe, da qualche mese ha avuto le credenziali sul registro elettronico. Qualche volta quando prendo 9 o quando prendo 7 o 8 me lo dice, mi dice “bravo”, oppure a volte glielo dico io. Prima non sapeva nulla dei voti, solo quando io gli facevo vedere la pagella. Non mi dispiace come sono organizzato, mi va bene. A Piacenza non voglio andare, per me va bene così. esco con gli amici, anche oggi pomeriggio dovrei uscire. Andiamo in giro, venerdì siamo andati a con il motorino, siamo stati un'oretta abbiamo parlato un po' e poi siamo tornati a Pt_3
Terni. Mi dispiace che mio padre non mi abbia comunicato quando mia RO si è ammalata ed è andata in ospedale, quando l'ho saputo perché ho chiamato mia NN perché AP non mi ha detto niente era in coma e non ho potuto salutarla. Inoltre, quando mia zia era viva aveva regalato a mio padre una casa e mia aveva detto che la casa in cui viveva lei in quel momento sarebbe stata mia una volta morta e mi avrebbe lasciato 40.000 euro per restaurarla
5 e ulteriori 300.000 euro a mio padre da destinare anche ai miei studi universitari;
morta zia, scopro che mio padre ha venduto la casa che mia zia gli aveva donato prima di morire e ora mi risulta che voleva vendere anche la casa che era destinata a me anche se poi ha cambiato idea. Non ho mai avuto il coraggio di dire queste cose a mio padre, io vorrei quella casa perché sarebbe un ricordo di zia e della famiglia di mio padre. Ora quella casa mi risulta che sia di mio padre e mi sembrava che mi ha detto che la vuole vendere, a me dispiacerebbe molto perché mi sembrerebbe che qualcosa destinato a me, mi venga tolto. Inoltre, mi dispiace perché sembra che a volte mio padre non mi creda, da settembre dovevo comprare un computer su precise indicazioni della scuola e lui non credeva che questo fosse vero e me lo ha comprato solo ieri, lo ha pagato 600 euro e mammà appena avrà lo stipendio gli restituirà la metà; ho chiesto come mai non mi credesse, stavamo discutendo della questione del pc a cena e mio padre non mi credeva, io ho discusso con lui per questo e lui si è innervosito, sul viso è diventato rosso, per questo faccio fatica a parlare con lui. Per la questione della casa mi dispiace perché mio padre si comporta come se zia non avesse detto niente e invece lei lo aveva detto a tutti che la avrebbe data a me. Qualche tempo fa ero a pranzo con AP, volevo andare a compare una parte del motorino ma non sapevo se fosse omologata, così ho chiesto a AP di venire con me ma lui mi ha detto che non gli interessava e che doveva riposare perché era stanco e questo mi è un po' dispiaciuto perché mi avrebbe fatto piacere andare con lui.”
Dagli elementi acquisiti il Collegio ritiene di dover confermare l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con attribuzione alla stessa anche delle scelte su questioni di maggiore rilevanza per il figlio, in considerazione della sostanziale conferma della situazione di fatto rispetto a quella analizzata dall'intestato Tribunale al momento della separazione e dalla Corte di Appello di PE in sede di appello.
Da quanto riferito dal minore nel corso dell'ascolto, e dalle dichiarazioni delle parti rese nel corso dell'interrogatorio libero, è emerso che il a contatti con il figlio saltuari e poco CP_1 frequenti. Come in passato il resistente si limita a vedere il figlio qualche giorno al mese quando si reca a Terni per far visita alla madre. Anche le vacanze estive più che finalizzate a istaurare un maggiore e più continuativo contatto padre figlio appaiono finalizzate a consentire al di trascorrere del tempo con la propria ascendente, risultando che quando tale Pt_4 possibilità non si è concretizzata, per impedimento della ascendente, il non ha Pt_4 trascorso alcun periodi di ferie con il figlio, preferendo svolgere periodi di vacanza senza il minore. Anche i contatti padre figlio nei periodi di frequentazione in Terni appaiono caratterizzati da superficialità essendo limitati a poche ore in pochi giorni al mese. Peraltro, il ha richiesto le chiavi di accesso al registro elettronico solo nell'imminenza del CP_1 presente giudizio, affermando di aver ricevuto un diniego dall'Istituto scolastico, ma anche a ritenere conforme a vero tale circostanza, il non ha dato prova di essersi attivato per CP_1 avere contatti diretti con gli insegnati per seguire l'andamento scolastico del figlio. Inoltre, l'amarezza del ragazzo, cha ha 17 anni, e quindi può essere considerato un grande minore, per essere stato tenuto all'oscuro delle vicende che hanno riguardato la malattia e la morte della zia paterna è ulteriore elemento che evidenzia l'assenza di profondo dialogo tra padre e figlio. Anche quanto riferito dal ragazzo in merito alla resistenza del padre per l'acquisto di un computer necessario per l'attività didattica, evidenzia le tensioni nella relazione. Né può
6 ritenersi sufficiente prova della piena ripresa delle relazioni padre figlio, e della positività delle stesse l'intensificazione delle conversazioni telefoniche, quando la relazione (per quanto sopra detto) non evidenzia vicinanza e affinità, presupposti necessari per un completo dialogo padre figlio.
A tali riscontri deve aggiungersi la totale assenza di relazione tra i genitori. Nel corso dell'interrogatorio libero il ha confermato la assenza di relazioni dirette con la madre CP_1 di suo figlio (“mi riporto alla comparsa. Non ho intenzione di parlare con la ricorrente che da ordini e non comunica, credevo fosse opportuno prende contatti diretti con per PE vederlo quando lui ha piacere. Vengo a Terni almeno 3 giorni al mese, ieri ci siamo visite e gli ho portato i libri. Ho portato anche un piccolo regalo perché sono stato per due – tre giorni in Puglia con amici. Ci siamo dati appuntamento per il 23 perché deve cambiare le gomme per il motorino che ho acquistato (io ho pagato 1.500 euro e la ricorrente ha pagato una soma inferiore). Non ho portato in vacanza perché non è stato possibile perché PE mi è arrivato il ricorso per divorzio che non mi aspettavo e mi sono sentito male non potendo più partire. Spero di portarlo da qualche parte per Natale. Vorrei che stesse con me PE quando sono a Terni per i 3 giorni, ad agosto ha dormito il 5 di agosto e poi ha voluto tornare a casa sua. Stessa cosa a luglio, ha dormito una sera e basta. L'ho anche invitato a Piacenza ma non ha voluto. I redditi dal momento della separazione non sono cambiati. Ritengo che il mio rapporto con il minore è migliorato, gli telefono tutti i giorni e sono stato a scuola per parlare con i professori e non mi hanno dato la possibilità. Pago le spese straordinarie che mi vengono richieste e anticipo molte spese.”).
L'affidamento condiviso presuppone la pienezza di dialogo tra il genitore e il figlio, poiché solo in tal modo il genitore può comprendere le esigenze del figlio, inoltre richiede la capacità dei genitori di comunicare poiché solo il colloquio tra gli stessi permette di raggiungere il necessario accordo per condividere le scelte relative alla prole.
Nel caso di specie entrambi tali presupposti appaiono manchevoli, non avendo il CP_1 pieno colloquio con il figlio (cfr. contenuti dell'ascolto) e capacità di relazionarsi con la madre del minore (si richiama la scelta del resistente di non avere nessun contatto con la ricorrente, dallo stesso affermata).
Peraltro l'affidamento condiviso del minore alla madre ha dato prova negli anni trascorsi dalla separazione di consentire al minore serenità e positiva crescita, e di mantenere il rapporto con il padre (seppure con le criticità evidenziate imputabili secondo il Collegio alla sostanziale assenza del padre, non a causa della distanza tra le abitazioni ma a causa di poco coinvolgimento affettivo da parte del padre nella vita del figlio).
Sul punto deve evidenziarsi che seppure il diritto alla bigenitorialità del minore impone di incoraggiare l'affidamento condiviso nella prospettiva della responsabilizzazione del genitore, anche al fine di scongiurare il rischio che l'altro genitore sia gravato in via esclusiva dal munus derivante dalla filiazione, non può non essere evidenziato che l'affidamento condiviso non può comunque essere previsto in via sperimentale al fine di promuovere una genitorialità deficitaria. Per costante giurisprudenza infatti: “i provvedimenti in materia di affidamento non possono consistere in forzate sperimentazioni al fine di tentare di conformare
7 sul campo i comportamenti dei genitori a modelli più maturi e responsabili ma contraddetti dalla situazione già sperimentata” (Cass., n. 7773/2012).
Nella fattispecie in esame dal momento della seprazione il minore ha raggiunto un congruo equilibrio all'esito dell'affidamento c.d. super esclusivo alla madre che potrebbe essere turbato modificando tale assetto alla luce della difficoltò di dialogo padre figlio e tra i genitori, con presumibile aumento delle tensioni qualora fosse disposto l'affidamento condiviso.
Per quanto esposto deve essere confermato quanto già disposto all'esito della seprazione, con affidamento esclusivo del minore alla madre. La madre eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni anche quelle di maggiore rilevanza attinenti il minore, con esclusione da tali scelte del padre, disponendo il collocamento del minore presso l'abitazione materna. L'unica scelta di maggiore rilevanza attinente la vita del minore che deve essere lasciata all'accordo dei genitori è quella sull'eventuale mutamento della residenza abituale del figlio, potendo la stessa avere riflessi anche nelle frequentazioni padre figlio;
questa scelta dovrà essere rimessa all'accordo dei genitori. Pertanto, sarà necessario il consenso paterno esclusivamente per il mutamento della residenza abituale qualora la madre volesse trasferirla al di fuori del Comune di Terni.
In merito alle frequentazioni padre figlio , devono essere sostanzialmente confermate le modalità di frequentazione in essere, che già considerano la residenza fuori regione del padre e hanno garantito l'equilibrio e la serenità del figlio.
Assegnazione della casa familiare
La casa familiare di proprietà della ricorrente deve essere assegnata alla stessa in quanto genitore convivente con il figlio minore, dovendo il Collegio rilevare la presenza di conclusioni congiunte sul punto.
Contributo al mantenimento del figlio
La ricorrente, come già al momento della seprazione è il genitore che si fa carico in via pressoché esclusiva del mantenimento ordinario del figlio (in quanto il padre tiene con sé il minore solo per pochi giorni al mese, con esclusione del pernottamento).
Richiamando la disciplina normativa sul punto, deve evidenziarsi che per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento della prole in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E', inoltre, necessario considerare, ai sensi dell'art. 337-ter c.c.: le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, i tempi di permanenza presso ciascun genitore la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
8 ha dichiarato di percepire reddito mensile medio di € 1200 nei mesi di Parte_1 frequenza scolastica e nei periodi estivi. Come nel corso della separazione la ricorrente Pt_5 ha depositato documentazione scarsa e non corrispondente alle dichiarazioni effettuate nel corso dell'interrogatorio libero. Pertanto deve presumersi che la situazione della non Pt_2 sia mutata rispetto a quella accertata in sede di separazione, dove era emerso che la ricorrente
“insegnate di lingua rumena presso le scuole italiane su incarico delle autorità rumene, non ha lavoro stabile ma svolge con continuità l'attività lavorativa descritta per i periodi dell'anno coincidenti con le lezioni scolastiche”. La ricorrente è proprietaria della casa di abitazione non gravata da mutui E' gravata da finanziamento con rate di restituzione per € 447 circa mensili.
Il resistente svolge attività di autista e ha dichiarato i seguenti redditi: dichiarazione dei redditi 730/2024 reddito complessivo lordo € 25.611; dichiarazione dei redditi 730/2023 reddito complessivo lordo € 22.875; dichiarazione dei redditi 730/2022 reddito complessivo lordo € 20.237 sostanzialmente analoghi rispetto a quelli percepiti al momento della seprazione.
In data successiva alla separazione il ricorrente ha acquisito una consistente eredità che gli ha permesso di acquistare l'immobile destinato ad abitazione (in cui è ospitata l'attuale convivente che pertanto deve partecipare alle spese pro quota), oltre ad aver ereditato anche ulteriore immobile, che viene tenuto a disposizione (e che potrebbe essere locato). In tal modo è venuto meno l'onere gravante sul resistente per il pagamento del canone di locazione precedentemente corrisposto (pari a circa € 400 mensili). E' gravato da finanziamenti rispetto ai quali non è stata pienamente chiarita la destinazione.
Né può essere considerata la somma ereditata dal figlio in conseguenza della morte della zia (circa € 40.000 circostanza incontestata) poiché le somme destinate ad un minore sono vincolate.
Alla luce della situazione economica e reddituale descritta, considerate le aumentate consistenze patrimoniali del resistente con risparmio di spesa per il venir meno del canone di locazione precedentemente corrisposto, valutati i ridotti tempi di frequentazione padre figlio, e le aumentate esigenze del figlio in relazione all'età appare congruo porre a carico del padre l'importo di € 400,00 mensili, quale contributo al mantenimento del figlio, con decorrenza dalla data della presente decisione, agosto 2025, confermando per il periodo pregresso i provvedimenti presidenziali. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Secondo quanto indicato nel protocollo d'intesa tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Terni, che in questa sede si intende richiamare, al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché
9 oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Il contributo di ciascun genitore alle spese, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere posto a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, precisando che come conseguenza dell'affidamento esclusivo a favore della madre sarà la ricorrente a poter decidere anche senza il consenso paterno le spese da effettuare per il figlio.
Domanda di assegno divorzile
La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile mensili, al cui accoglimento il ricorrente si è opposto.
Prima di analizzare nel merito le risultanze del procedimento, occorre richiamare i contenuti della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di natura e presupposti dell'assegno divorzile. Nella citata pronuncia, la Suprema Corte ha rilevato la necessità di superare la consolidata giurisprudenza che aveva affermato la natura meramente assistenziale dell'assegno divorzile, nonché la c.d. concezione bifasica per la valutazione della domanda, che prevedeva la rigida bipartizione del giudizio tra la fase riservata alla individuazione dei criteri attributivi e quella destinata alla analisi dei criteri determinativi della domanda. Quanto alla natura dell'assegno divorzile il Collegio di legittimità, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ha ritenuto di riconoscere a tale contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle
“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Date tali premesse, nella concreta applicazione di questi principi occorre partire dall'accertamento dell'esistenza e dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale degli ex-coniugi. Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, occorrerà valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equi-ordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo- compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato “a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti…dovendo procedersi all'effettiva valutazione del
10 contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future”.
Nella sentenza n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte ha sintetizzato i contenuti della decisione delle Sezioni Unite precisando che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice
“a)procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi ala comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o , meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”.
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
La situazione reddituale e patrimoniale delle parti e riportata nel punto precedente.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge con evidenza la sostanziale equivalenza della situazione reddituale e patrimoniale degli ex coniugi (non potendo considerare per la valutazione dell'assegno divorzile l'ereditò ricevuta dal resistente dopo la seprazione rispetto alla quale non può ravvisarsi alcun contributo della ricorrente).
L'assenza di squilibrio reddituale e patrimoniale fa ritenere insussistente il presupposto principale per la determinazione dell'assegno divorzile.
Spese di giudizio
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
11 dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1 in TERNI - TR il 15/11/2008;
[...]
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di TERNI - TR (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto n. 137, parte I); affida il figlio minore alla madre con esercizio esclusivo della responsabilità Parte_1 genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggiore interesse per il minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, decisioni da assumere in via esclusiva dalla madre, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche in assenza del consenso del padre;
sarà necessario il consenso paterno esclusivamente per il mutamento della residenza abituale del minore qualora la madre volesse trasferirla al di fuori del Comune di Terni;
dispone che il minore risieda stabilmente presso l'abitazione materna;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio, salvo di verso accordo scritto con la madre, con le seguenti modalità: un fine settimana al mese dal sabato alla domenica con ER (in assenza di accordo tra le parti da individuare nel terzo fine settimana di ogni mese); in occasione delle vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio minore per il periodo di 15 giorni, anche consecutivi, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
in occasione delle festività, il padre potrà trascorrere con il minore una settimana nel periodo delle festività natalizie (alternando negli anni Natale ed Capodanno) e tre giorni nel periodo delle festività pasquali (alternando negli anni la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); assegna la casa familiare sita in Terni, via Montanara n.7, a in quanto genitore Parte_1 convivente con il figlio minore;
determina in 400,00 euro il contributo mensile dovuto da per il mantenimento CP_1 del figlio, da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, con decorrenza dal mese di agosto 2025 (fermi per il periodo pregressi i provvedimenti provvisori) e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio, secondo quanto indicato in motivazione;
rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Terni nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 4 luglio 2025
Presidente est.
12 dott.ssa Monica Velletti
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