Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/06/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai IGnori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 748 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
nata/o a Palermo (PA) in data 04/07/1983 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 24/09/1984 Controparte_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, via Marche n. 45, presso lo studio dell'avv. Isaia Stefania che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 13/02/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 20 maggio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto e piena libertà di fissare la propria residenza ove vorranno, con l'obbligo reciproco di comunicarsi le eventuali variazioni di domicilio. La IG.ra conferma la propria residenza in Palermo (PA), Via Lizio Bruno Controparte_1
Letterio n.6.
Il IG. dichiara di essere attualmente domiciliato in Palermo (PA), Via Luigi Cosenz Parte_1 n.16B, presso l'abitazione della di lui madre. 2) I figli minori rimangono affidati ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori, saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, che si imporranno nei tempi di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori, questi ultimi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
Ciascuno dei genitori, nei periodi in cui terrà con sé i figli, si farà carico di seguirli nei compiti scolastici nonché in tutte le attività, anche sportive e ricreative, in cui gli stessi sono impegnati.
3) Salvi diversi accordi, i minori permarranno con il padre nei giorni di martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 nonché, a settimane alterne, dalle ore 17.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica successiva prelevandoli presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandoli. I minori trascorreranno le festività natalizie, dal giorno 24 dicembre al giorno 27 dicembre, alternativamente un anno con il padre e uno con la madre, trascorrendo con l'altro genitore, i giorni dal 31 dicembre al 3 gennaio.
Salvi diversi accordi tra i coniugi, i minori trascorreranno le festività Pasquali, dalla vigilia al lunedì di Pasqua, un anno con il padre ed uno con la madre. Durante il periodo estivo, i minori trascorreranno sette giorni consecutivi con un genitore e sette giorni con l'altro, con l'obbligo reciproco di rendere noto il luogo di eventuale diversa dimora e di mettere a disposizione dell'altro un recapito telefonico. Tali periodi saranno concordati dai ricorrenti, di anno in anno, entro il mese di giugno.
I genitori festeggeranno con i minori il proprio compleanno nonché, alternativamente festeggeranno il compleanno delle figlie un anno a pranzo ed un anno a cena.
4) La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sita in Palermo (PA), Via Lizio Bruno Letterio
n.6, con i relativi mobili e arredi, rimane assegnata alla IG.ra ed a suo carico Controparte_1 restano i relativi oneri.
Il IG. ha già provveduto ad asportare tutti i propri effetti e beni personali. Parte_1
5) Entro il giorno 5 di ogni mese, il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_1 CP_1
a mezzo bonifico sulla Postepay Evolution Iban [...] a lei
[...]
2 intestata, l'importo mensile di €.700,00(eurosettecento/00) di cui €.200,00 per il di lei mantenimento ed €.500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori. Detto importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT e la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.
6) …omissis…
7) L'assegno unico e universale corrisposto dall verrà interamente percepito dal IG. CP_2 [...]
Pt_1
Quanto alle modalità di erogazione di tale assegno unico universale, i ricorrenti stabiliscono che lo stesso verrà erogato integralmente e direttamente al IG. e, a tal fine, con la Parte_1 sottoscrizione del presente atto, la IG.ra rinuncia espressamente, in favore del Controparte_1 IG. alla quota di sua spettanza dell'anzidetto assegno unico per i figli a carico. Parte_1
8) Le spese straordinarie necessarie per i figli saranno interamente a carico del IG. Parte_1 Al fine di evitare l'insorgenza di futuri contrasti, le parti intendono specificare le spese straordinarie non subordinate al loro preventivo accordo e quelle invece subordinate al loro preventivo accordo.
Quali spese straordinarie che dovranno essere rimborsate, nella misura sopra indicata, al genitore che le abbia integralmente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, le parti indicano:
a) le spese mediche afferenti visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e tickets sanitari;
b) le spese scolastiche afferenti tasse scolastiche e universitarie di strutture pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio d'anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
c) le spese extrascolastiche afferenti tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Quali spese straordinarie, il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo, le parti indicano:
a) le spese mediche quali cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari presso specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
b) le spese scolastiche quali tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggi presso la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche quali corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, baby sitter, viaggi e vacanze.
9) Restano ad esclusivo carico del IG. il pagamento mensile di €.250,00 e di Parte_1
€.220,00 per i prestiti personale contratti con la BNL Finance Spa da estinguere rispettivamente mediante cessione e mediante delegazione di pagamento di quote di stipendio, data di decorrenza 1/05/2018, data di scadenza 1/05/2028. In relazione ai predetti debiti il IG. dichiara Parte_2 di non avere nulla a pretendere dalla IG.ra . Controparte_1
10) Entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi procederanno alla chiusura del conto corrente postale cointestato n.97765408 le cui somme in giacenza andranno alla IG.ra quanto ad €.7.000,00 ed al IG. per il residuo. Controparte_1 Parte_1
11) L'autovettura Chevrolet Aveo, targata EN203ND, intestata al IG. già nel Parte_1 possesso esclusivo della IG.ra , resta assegnata a quest'ultima che quindi potrà Controparte_1 goderne e disporne con costi ed oneri a proprio carico sin dalla data del possesso esclusivo. A tal fine, i coniugi provvederanno ad effettuare un regolare passaggio di proprietà dell'anzidetto veicolo entro due mesi dall'emissione della sentenza di separazione e le relative spese saranno a carico della IG.ra . Controparte_1
12) I ricorrenti dichiarano di avere così inteso regolare ogni loro rapporto personale e patrimoniale e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere, ad eccezione di quanto espressamente pattuito con il presente ricorso.
3 13) Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra i coniugi, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 13/02/2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 08/08/2008 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 166 - P. II – serie A - Anno 2008).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConIGlio del giorno 28 maggio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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