CASS
Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
Massime • 1
Non è configurabile il reato di porto abusivo di armi, bensì la fattispecie di trasporto nel caso in cui l'arma costituisca mero oggetto inerte di una operazione di trasferimento da un luogo ad un altro e l'agente non ne abbia pronta disponibilità per farne un uso immediato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/04/2024, n. 26209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26209 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NT AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo Oi oic44(e9013QE alcoo?s-c udito il difensore Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 26209 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. LE GE ricorre avverso la sentenza emessa in data 4/7/2022 dalla Corte di Appello di Catanzaro con la quale è stata confermata la condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 4 e 7 L. 2 ottobre 1967 n. 895 per aver in mancanza di autorizzazione portato in luogo pubblico due fucili e due pistole (la cui detenzione era stata regolarmente dichiarata) da TO (CR) a CU (CR). Il ricorso censura la sentenza gravata per violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p., in ragione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto: ad avviso della difesa il fatto contestato all'imputato avrebbe dovuto essere inquadrato nella diversa fattispecie di cui all'art. 34 TULPS in relazione all'art. 18 L. 18 aprile 1975 n. 110, vertendosi in ipotesi di trasporto di armi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. E' consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il discrimine tra l'ipotesi di porto illegale d'armi e di trasporto va individuato nell'immediata disponibilità dell'arma in capo all'agente: "è configurabile il reato di porto illegale di arma quando l'agente ne ha la pronta disponibilità per un uso quasi immediato, pur non avendola indosso;
ricorre, invece, l'ipotesi del trasporto quando l'arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di un'operazione di trasferimento da luogo a luogo, senza essere suscettibile di pronta utilizzazione". In particolare, Sez. 1 n. 23160 del 1/03/2018 Cesana ha affermato che la condotta di trasporto di un'arma nel bagagliaio dell'autovettura, senza alcun accorgimento particolare che ne impedisca l'immediata apprensione durante il tragitto, va qualificata come porto illegale e non già come semplice trasporto. Infatti, in tema di porto d'arma in luogo pubblico, sebbene ai fini della consumazione del reato non sia richiesto che il soggetto agente tenga l'arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato - Sez. 6, n. 4970 del 1/12/2015, dep. 2016, Rv. 266171 Tale, dunque, costituiva l'oggetto dell'accertamento che doveva essere effettuato nel caso di specie, considerato che il ricorrente ha affermato la non pronta disponibilità delle armi. Il giudice di merito avrebbe dovuto argomentare se il pubblico ministero avesse assolto il suo onere probatorio in base a precise circostanze fattuali, per poter concludere sulla ritenuta disponibilità delle armi da parte dell'imputato durante il trasporto, che ovviamente non può essere presunta essendo un requisito 2 essenziale oggettivo del reato e nel caso di specie è stato lo stesso imputato a denunciare l'avvenuto trasporto delle armi da un domicilio all'altro, per ottemperare l'ulteriore obbligo di informare la pubblica autorità sul luogo in cui le armi si trovavano attualmente. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata essendovi una carenza motivazionale che deve essere colmata dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 11/04/2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo Oi oic44(e9013QE alcoo?s-c udito il difensore Trattazione scritta Penale Sent. Sez. 1 Num. 26209 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 11/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. LE GE ricorre avverso la sentenza emessa in data 4/7/2022 dalla Corte di Appello di Catanzaro con la quale è stata confermata la condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 4 e 7 L. 2 ottobre 1967 n. 895 per aver in mancanza di autorizzazione portato in luogo pubblico due fucili e due pistole (la cui detenzione era stata regolarmente dichiarata) da TO (CR) a CU (CR). Il ricorso censura la sentenza gravata per violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p., in ragione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto: ad avviso della difesa il fatto contestato all'imputato avrebbe dovuto essere inquadrato nella diversa fattispecie di cui all'art. 34 TULPS in relazione all'art. 18 L. 18 aprile 1975 n. 110, vertendosi in ipotesi di trasporto di armi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. E' consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il discrimine tra l'ipotesi di porto illegale d'armi e di trasporto va individuato nell'immediata disponibilità dell'arma in capo all'agente: "è configurabile il reato di porto illegale di arma quando l'agente ne ha la pronta disponibilità per un uso quasi immediato, pur non avendola indosso;
ricorre, invece, l'ipotesi del trasporto quando l'arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di un'operazione di trasferimento da luogo a luogo, senza essere suscettibile di pronta utilizzazione". In particolare, Sez. 1 n. 23160 del 1/03/2018 Cesana ha affermato che la condotta di trasporto di un'arma nel bagagliaio dell'autovettura, senza alcun accorgimento particolare che ne impedisca l'immediata apprensione durante il tragitto, va qualificata come porto illegale e non già come semplice trasporto. Infatti, in tema di porto d'arma in luogo pubblico, sebbene ai fini della consumazione del reato non sia richiesto che il soggetto agente tenga l'arma sulla sua persona, è necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per farne un uso immediato - Sez. 6, n. 4970 del 1/12/2015, dep. 2016, Rv. 266171 Tale, dunque, costituiva l'oggetto dell'accertamento che doveva essere effettuato nel caso di specie, considerato che il ricorrente ha affermato la non pronta disponibilità delle armi. Il giudice di merito avrebbe dovuto argomentare se il pubblico ministero avesse assolto il suo onere probatorio in base a precise circostanze fattuali, per poter concludere sulla ritenuta disponibilità delle armi da parte dell'imputato durante il trasporto, che ovviamente non può essere presunta essendo un requisito 2 essenziale oggettivo del reato e nel caso di specie è stato lo stesso imputato a denunciare l'avvenuto trasporto delle armi da un domicilio all'altro, per ottemperare l'ulteriore obbligo di informare la pubblica autorità sul luogo in cui le armi si trovavano attualmente. La sentenza impugnata deve quindi essere annullata essendovi una carenza motivazionale che deve essere colmata dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso il 11/04/2024.