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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 19/09/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2639/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA FIRENZE 48 98051 BARCELLONA POZZO DI GOTTO presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende Parte_2 per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Armeria n.
1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/09/2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/12/2024 formulava Parte_1 opposizione avverso l'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c. relativo all'accertamento delle condizioni sanitarie utili al riconoscimento della prestazione invocata (pensione di inabilità civile), laddove il consulente nominato, all'esito dell'esame diagnostico, aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario utile per il conseguimento della prestazione.
Parte ricorrente contestava le risultanze della ctu e chiedeva, alla luce delle patologie allegate in atti, il riconoscimento di uno stato invalidante tale da comportare il riconoscimento della prestazione invocata
(pensione di inabilità civile), così come richiesto con la domanda amministrativa e, successivamente, con ricorso per a.t.p.
Nella resistenza dell la causa veniva istruita mediante il rinnovo CP_1 delle operazioni peritali.
Il ricorso è fondato.
Il CTU dott. , nominato nella presente fase, ha Persona_1 accertato che la ricorrente è affetta da “cardiopatia ischemico- ipertensiva in soggetto con pregresso IMA trattato con triplice by-pass aorto coronarico in III classe funzionale NYHA e con una frazione di eiezione inferiore al 50%, esiti artrodesi L4-L5-S1 e doppia microdiscectomia per stenosi del canale lombare e doppia ernia discale con residuata claudicatio neurogena, artrosi poli-distrettuale a grave incidenza motorio-funzionale, diabete mellito 2 in trattamento farmacologico e neuropatia periferica, sindrome ansioso-depressiva di grado medio, broncopatia cronica ostruttiva in soggetto con pregressa tbc polmonare, linfoma di Hodgkin chemi-radio trattato in remissione e in follow up”.
Il consulente ha, quindi, concluso che il ricorrente, tenuto conto delle patologie da cui è affetto può essere considerato invalido civile nella misura del 100% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa (novembre 2022).
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. si ritengono interamente condivisibili poiché immuni da vizi logici e giuridici e formulate all'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato sulla base di puntuali accertamenti medico-legali dettagliatamente indicati nella relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), tenuto conto della documentazione sanitaria e dell'esame clinico espletato.
Ne discende che in capo a parte ricorrente va riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione invocata (pensione di inabilità civile) a far data da novembre 2022.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell per entrambe le fasi, avuto riguardo al CP_1 riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: dichiara che sussiste in capo a il requisito Parte_1 sanitario utile al conseguimento della prestazione invocata (pensione di inabilità civile) a decorrere da novembre 2022; condanna l al pagamento delle spese del giudizio per entrambe le CP_1 fasi, liquidate in € 1.170,00 per la fase di a.t.p. ed in € 2.697,00 per la fase di opposizione, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; pone definitivamente a carico dell le spese di c.t.u. CP_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 19/09/2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino