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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 28/2024 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] il [...], cf Parte_1
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. C.F._1 Giuseppe Barillà, CF , pec fax n. C.F._2 Email_1 0966.991534, e dall'Avv. Teresa Innocenza Barillà, CF , pec C.F._3
fax 0966.991534, elettivamente domiciliato nel loro Email_2 studio, in Laureana di Borrello (RC), Via Solferino, 17 appellante CONTRO
, CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2 CP_3 Reggio Calabria, C. presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge P.IVA_2 domiciliato, fax 0965811224, pec Email_3 appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 16/05/2023, il docente Parte_1
, in servizio, al momento del deposito del ricorso, presso l
[...] Controparte_4
, lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato,
[...] dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Eccepiva l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio in quanto, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola, l'Amministrazione scolastica aveva l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Tanto era stato sancito dalla Corte di Giustizia Europea, nonché dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022, il quale intervenendo sulla materia inerente la fruibilità della card docenti da parte del personale precario aveva affermato l'irragionevolezza della 2
differenza di trattamento tra personale precario e di ruolo, che collideva con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione «sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività svolte alla loro formazione e dargli chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A”. Concludeva chiedendo, “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio della “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della L. 107/15, per glianni scolastici2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 in cui ha prestato e presta servizio quale docente a tempo determinato, quale contributo alla sua formazione, mediante l'attribuzione del relativo beneficio di € 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici(e quindi per complessivi € 2.500,00), da assegnarsi tramite la “carta elettronica del docente”
o nelle forme equivalenti ritenute dal giudicante, con ogni conseguenziale statuizione ed effetto -Conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta a provvedere in tal senso e, comunque, all'assegnazione in favore di esso ricorrente, mediante la “carta elettronica del docente” o nelle forme equivalenti ritenute dal giudicante, del relativo beneficio economico di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22,2022/23 in cui ha prestato e presta servizio quale docente a tempo determinato e quindi ad accreditare sulla detta carta (o nelle altre forme ritenute equipollenti) l'importo nominale di € 2.500,00quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, con ogni conseguenziale statuizione ed effetto di legge”. Il convenuto non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. CP_1
2. La sentenza appellata: Con sentenza n. 1453/2023, pubblicata il 15.12.2023, il Tribunale di Palmi così statuiva: “In parziale accoglimento del ricorso, condanna il all'assegnazione in favore CP_5 di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. 2019/20, 2020/21,2021/22, 2022/23; 2. con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa le spese di lite”. Il Tribunale, affermata la giurisdizione dell'A.G.O., affermava che il credito elettronico in esame era caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:
1. una limitazione funzionale in quanto le somme potevano essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit. La ratio di tale vincolo di destinazione era rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.
2. una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo era duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induceva il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o, comunque, non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo. In tale contesto normativo si inseriva la sentenza della Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C-450/2021), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 3
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Tali considerazioni erano state condivise anche dal Consiglio di Stato n. 1842/2022. In tal senso si era pronunciata anche la Suprema Corte (Cass. 29961/2023) che, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., aveva enunciato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine: 4
1. l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
2. le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
3. la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
4. l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. La Suprema Corte aveva confermato come la carte docente costituisse un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione erano specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12). Si trattava, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametrava:
1. la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2. la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua””);
3. la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4. il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto CP_1 e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19). D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituiva il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti: ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6); la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16); la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18); l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1). Il trattamento discriminatorio, dunque, veniva rimosso, come precisato dalla Suprema Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8). 5
Doveva essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui era attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2). Quanto alla fruizione della Carta Docente per le annualità pregresse, il giudice a quo, riteneva di dover mutare l'orientamento in precedenza espresso sul punto, alla luce delle osservazioni della Suprema Corte, la quale ha chiarito: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […] 17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. CP_1 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. Nel caso di specie, parte ricorrente aveva dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30 giugno di ogni anno, per gli a.s. 2017/18, 2019/20, 2020/21,2021/22, 2022/23, quindi, per l (cfr. contratti allegati al ricorso). Rilevava la prescrizione del diritto relativamente all'a.s. 2017/2018, atteso che il dies a quo andava individuato nella data di stipula del contratto (02.10.2017) e che, anche in assenza di prova sul punto, la notifica del ricorso si era sicuramente perfezionata dopo il deposito dello stesso, intervenuto il 15.05.2023. Il ricorso doveva essere parzialmente accolto con condanna del CP_5 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli a.s. dal 2019/20, 2020/21,2021/22, 2022/23, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016. Per ciascun importo spettavano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, era portato in detrazione dalle 6
somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non aveva né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Le spese di lite andavano compensate in ragione mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal nella parte in cui aveva Pt_1 limitando il riconoscimento del diritto per gli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, rigettando la domanda volta ad ottenere la suddetta carta elettronica anche per l'a.s. 2017/18, ritenendo prescritto il relativo diritto e nella parte relativa alla statuizione di integrale compensazione delle spese di lite. Illegittima ed erronea era la declaratoria della prescrizione relativa al diritto al suddetto beneficio con riferimento all'anno scolastico 2017/18, fondandosi tale decisione sulla cattiva applicazione o quanto meno sull'erroneo ed inappropriato richiamo del principio elaborato dalla Cassazione in tema di prescrizione del diritto alla carta docente, ma anche e soprattutto perché la sentenza impugnata era stata adottata in palese violazione degli art. 2938 cod. civ., 112 e 416 c.p.c. Nel giudizio di primo grado l'amministrazione convenuta non si era costituita, rimanendo contumace, per cui nessuna eccezione di prescrizione era stata mai proposta. L'eccezione di prescrizione era un'eccezione in senso stretto, non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice, ex art. 2938 c.c. e secondo l'art. 112, seconda parte, c.p.c., il giudice “non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”. Nel rito del lavoro l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, era soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c., tant'è che il giudice poteva sempre rilevare la tardività dell'eccezione eventualmente sollevata, qualora il convenuto si costituisse oltre il termine decadenziale di cui alla sopra citata norma (cfr., Cass., sez. lav., 17643/2020). La sentenza andava riformata anche in ordine alla statuizione relativa alla regolazione delle spese di lite, con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, poiché le SS.UU. della Cassazione con un recente arresto avevano chiarito che in tema di spese processuali l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dava luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr., Cass. Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061). Nel caso di specie era innegabile che la domanda di cui al ricorso introduttivo era unica ed articolata in un unico capo, per cui anche in caso di parziale Il Tribunale, del tutto illegittimamente, con una motivazione sostanzialmente inesistente o comunque chiaramente insufficiente, aveva compensato integralmente le spese sull'erroneo presupposto di un asserito “mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione” (il riferimento è evidentemente a Cass. n. 29961 del 27.10.2023). Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, in tema di riconoscimento del diritto alla “carta elettronica del docente”, nessun mutamento di indirizzo giurisprudenziale poteva riscontrarsi a seguito della richiamata pronuncia della Cassazione, che anzi, piuttosto, sostanzialmente aveva confermato l'orientamento formatosi in precedenza, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 1842/2022 e soprattutto della pronuncia resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la nota 7
ordinanza del 18.5.2022 nella Causa C-456/21, ma a ben vedere anche dalla stessa S.C. con la sentenza n. 32104/2022, in tema di carta docente in favore del personale educativo. La sentenza gravata contrastava con l'orientamento dello stesso Tribunale e dello stesso giudice Il Tribunale non aveva colto nel segno quando aveva ritenuto che a seguito della sentenza della Corte di Cassazione dell'ottobre 2023 fosse mutato l'orientamento giurisprudenziale in materia di “carta docente”, posto che, affinché si abbia “mutamento di orientamento giurisprudenziale”, che comunque per avere rilievo deve vertere su “questioni dirimenti”, era necessario che sia intervenuto un mutamento del quadro di rifermento della causa che alterasse i termini della lite senza che ciò fosse ascrivibile alla condotta processuale delle parti, ipotesi non ricorrente, attesa l'esistenza dei consolidati principi già enunciati dalla CGUE e dal Consiglio di Stato, peraltro espressamente richiamati e fatti propri anche dalla stessa S.C. nella sentenza n. 29961 del 27.10.2023. Nel caso che ci occupa, dunque, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, la S.C. di Cassazione non ha certamente mutato il principio pacifico in materia di “carta del docente” già enunciato dalla Corte di Giustizia UE e dal Consiglio di Stato, limitandosi, pur entro i confini del giudizio di rinvio pregiudiziale in ragione del quale si è pronunciata, semplicemente a specificare i criteri che sottendono alla ricorrenza del diritto. Si trattava, in ogni caso, di principi che non modificavano quello fondamentale, già pacificamente riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dal Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza di merito pressoché costante, cui si era già conformato anche il Tribunale di Palmi, secondo cui l'esclusione dei docenti non di ruolo dal beneficio di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2005 era contraria al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE, la cui applicazione, trattandosi di direttiva incondizionata e sufficientemente precisa, poteva essere invocata direttamente nei confronti dello Stato, con il conseguente obbligo per il giudice interno di disapplicare la normativa che con essa contrastasse. Alla riforma della sentenza doveva comunque seguire la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (Cass. civ., ord. 23.8.2021, n. 23297), da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati dal DM 147/2022, essendo ormai pacifico il principio, divenuto ius receptum a seguito della pronuncia della CGUE, nonché della sentenza del CdS, della recente sentenza della Corte di Cassazione e dell'ormai univoco e costante indirizzo della giurisprudenza del plesso giurisdizionale ordinario. Concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, odierno appellante, a vedersi riconosciuto il beneficio della “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e quindi il beneficio economico di euro 500,00 annui, quale contributo alla sua formazione, oltre che per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 già riconosciuti con la sentenza impugnata, anche per l'anno scolastico 2017/18, in cui ha prestato servizio quale docente a tempo determinato, quale contributo alla sua formazione, mediante l'attribuzione del relativo beneficio di € 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici (e quindi per complessivi € 2.500,00), da assegnarsi tramite la “carta elettronica del docente” o nelle forme equivalenti ritenute dal giudicante, per come già richiesti con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, con ogni conseguenziale statuizione ed effetto di legge;
- Conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta a provvedere in tal senso e comunque a mettere a disposizione del ricorrente, odierno appellante, mediante la “carta elettronica del docente” o nelle forme equivalenti ritenute dal giudicante, del relativo beneficio economico di euro 500,00 annui ed erogare in suo favore, tramite la stessa, il beneficio economico di euro 500,00 annui, oltre che per gli anni scolastici 8
2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 già riconosciuti con la sentenza impugnata, anche per l'anno scolastico 2017/18, in cui ha prestato servizio quale docente a tempo determinato, per come già richiesti con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, e così per un totale complessivo di € 2.500,00 quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, con ogni conseguenziale statuizione ed effetto di legge. - In via di mero subordine, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo Controparte_1 da assicurarsi in favore del personale docente, nonché del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e al conseguente relativo beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, quindi, per l'importo complessivo di euro 2.500,00, condannarsi il
resistente al riconoscimento di tale somma in favore di parte ricorrente a titolo di CP_1 risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del cod. civ., il tutto oltre accessori di legge, se dovuti. - Riformare la sentenza impugnata anche in ordine alla regolazione delle spese di giudizio, con condanna del appellato al pagamento delle spese del primo CP_1 grado, nonché di quelle del presente grado di giudizio, il tutto oltre rimborso forfettario, cpa ed iva (se dovuta), da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale. CP_1 Affermava che il Tribunale aveva correttamente escluso la posizione debitoria con riferimento all'annualità 2017/18, e anzi avrebbe dovuto limitare il diritto a percepire la carta del docente al solo biennio antecedente alla domanda giudiziale, tenendo conto della ratio sottesa alla limitazione biennale sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello temporale. Invero, il Giudice di prime cure non aveva rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione, ma, con una sottile distinzione, aveva rilevato motu proprio la non configurabilità della fattispecie da cui scaturiva il diritto di credito alla “Carta docente” per i motivi che si vengono a illustrare. Il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, il cui art. 6, al comma 6, così dispone: “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. In definitiva, la carta poteva essere utilizzata per l'acquisto dei beni e servizi di formazione e aggiornamento che disponibili nel suddetto biennio scolastico. La tesi della controparte, secondo cui la mancata fruizione della carta per gli anni scolastici antecedenti al biennio precedente alla domanda giudiziale, di fatto, le impedisce di poter beneficiare di attività formative e di valorizzazione professionale di quegli anni scolastici, non teneva conto del fatto che il bene della vita domandato, ossia il riconoscimento del diritto di avvalersi di attività formative per un biennio, non era più esistente. Ne discendeva l'infondatezza dell'appello e proponeva appello incidentale lamentando l'erroneo riconoscimento della “Carta docente” per il periodo antecedente al biennio in corso (2022/23 e 2023/24). Violazione dell'art. 1, comma 121 e 122, L. n. 107 del 2015. Violazione del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, art. 6, comma 6. Sulla base del ragionamento sopra esposto erroneamente era stata riconosciuto il diritto per gli a.s. dal 2019/20, 2020/21,2021/22, 2022/23. Infatti, la “carta del docente”, siccome volta a sostenere la formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali, era limitata ad un biennio scolastico entro il quale poteva essere spesa, anche se ciò avveniva interamente all'interno di un unico anno scolastico. Una volta decorso il biennio di riferimento, il bene della vita domandato ora per allora, ossia il riconoscimento del diritto di avvalersi di attività formative per un biennio precedente, non era più esistente. 9
Concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 1453/2023, rigettare l'originario ricorso RG 1472/2023 nella parte relativa alla richiesta di percezione della “carta elettronica del docente” per le annualità 2019/20, 2020/21, 2021/22, ossia per le annualità anteriori al biennio in corso (2022/23 e 2023/24), non spettanti per tutte le ragioni evidenziate. Quanto argomentato, rendeva infondata l'avversa domanda finalizzata a ottenere la condanna del appellato alle spese del primo grado di giudizio. Per tutte le ragioni CP_1 esplicitate, la posizione debitoria del con riferimento alle annualità anteriori al CP_1 biennio 2022/23 e 2023/24 era tutt'altro che pacifica, sicché era corretta la statuizione di primo grado in punto di compensazione delle spese. Il provvedimento di trattazione dell'udienza con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il primo motivo di appello è fondato. La sentenza appellata, alla pag. 8, ha affermato: “Occorre rilevare la prescrizione del diritto relativamente all'a.s. 2017/2018, in quanto alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, atteso che il dies a quo va individuato nella data di stipula del contratto (02.10.2017) e che, anche in assenza di prova sul punto, la notifica del ricorso si è sicuramente perfezionata dopo il deposito dello stesso, intervenuto il 15.05.2023”. Il principio di diritto sopra richiamato deve intendersi riferito a quello affermato da Cass. 29961/2023, riportato nella parte motiva della sentenza, secondo cui “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza”. Sul punto non può sussistere dubbio interpretativo, non solo perché il Tribunale ha espressamente dichiarato di rilevare la prescrizione, ma anche perché il termine considerato, con dies a quo dalla data di stipula del contratto, è proprio quello quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. al cui paradigma la Suprema Corte ha ricondotto la prescrizione del diritto in esame. Siffatte evidenze rendono priva di pregio l'argomentazione rassegnata dal , CP_1 secondo cui il Tribunale non avrebbe rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione, “ma, con una sottile distinzione, aveva rilevato motu proprio la non configurabilità della fattispecie da cui scaturiva il diritto di credito alla “Carta docente” che poteva essere utilizzata nel biennio scolastico di cui all'art. 6 comma 6 D.P.C.M. del 28.11.2016: “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Così non è posto che il Tribunale ha considerato un preciso dies a quo, coincidente con la data di stipula del contratto e un ben preciso arco temporale di riferimento esattamente coincidente con il termine quinquennale di prescrizione. Ciò posto, non resta che prendere atto che il giudice d'ufficio ha dichiarato la prescrizione in violazione del precetto di cui all'art. 2938 c.c., laddove essa, invece, avrebbe potuto esser dichiarata solo se proposta dal resistente nel rispetto delle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c. (Cass. civ. sez. lav., 28/10/2024, n. 27813), evenienza non verificatasi nella fattispecie dedotta in giudizio, essendo il rimasto contumace nel giudizio di primo CP_1 grado.
5. Prima di procedere all'ulteriore disamina delle questioni oggetto dell'appello principale, in ordine logico giuridico necessita esaminare l'appello incidentale proposto dal
, secondo cui erroneamente era stata riconosciuto il diritto per gli a.s. dal 2019/20, CP_1 10
2020/21,2021/22, 2022/23, poiché la carta del docente era limitata ad un biennio scolastico entro il quale poteva essere utilizzata e una volta decorso il biennio di riferimento, il bene della vita domandato ora per allora, ossia il riconoscimento del diritto di avvalersi di attività formative per un biennio precedente, non era più esistente. L'appello incidentale, che attiene ai limiti temporali di utilizzo del bonus carta docenti, è infondato. L'unico limite temporale per il conseguimento del bonus carta elettronica è la prescrizione quinquennale che per gli a.s. dal 2019/20, 2020/21,2021/22, 2022/23 non era maturata, mentre per l'a.s. 2017/2018 non era stata eccepita. Basti solo considerare che il decorso del termine entro il quale utilizzare l'importo implica, indefettibilmente la disponibilità della carta elettronica e l'effettiva possibilità di utilizzare le somme entro il periodo indicato. In contrario, allorquando il bonus non sia stato elargito per fatto imputabile al , CP_1 il limite biennale di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 non può operare. Ove tale limite temporale dovesse esser considerato, come sembrerebbe doversi dedurre dalle argomentazioni dell'appellante incidentale, come fatto impeditivo per l'insorgenza del diritto verrebbe ad essere introdotta dall'interprete una sorte di decadenza, non prevista dal legislatore, in violazione del principio di tassatività e stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza. Se, e ciò è incontroverso, la condotta del ha privato la parte del beneficio, il CP_1 riconoscimento non può esser paralizzato dal biennio, poiché esso è previsto solo per l'utilizzazione delle somme, ma non per il riconoscimento del diritto e va da sé che non è possibile postulare questione di utilizzabilità delle somme entro un determinato periodo di tempo se è stato negato il diritto alla corresponsione e le somme non sono state messe a disposizione. Ove le argomentazioni sopra esposte non fossero ritenute adeguatamente persuasive, basti richiamare quanto affermato Cass. 29961/2023: “17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il CP_1 nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. L'appello incidentale è, dunque, infondato e va rigettato. 11
gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 già riconosciuti con la sentenza impugnata, anche per l'anno scolastico 2017/18 e per l'effetto il va condannato a CP_1 provvedere in tal senso.
7. È fondato anche il secondo motivo dell'appello principale. Il Tribunale ha dichiarato compensate le spese del giudizio di primo grado in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione, intendendo con ciò operare riferimento all'ampiamente citata Cass. 29961/2023. Come correttamente osservato dall'appellante, tale pronuncia non ha risolto precedenti contrasti giurisprudenziali, essendosi inserita nel solco interpretativo già tracciato dalla Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C-450/2021), pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.. Non essendosi registrato alcun mutamento giurisprudenziale, non sussistevano ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, al cui pagamento, in favore dei difensori distrattati del ricorrente il deve essere CP_1 condannato. Esse vengono liquidate - valore € 2.500,00 - in € 49,00 per esborsi e € 2.626,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. La soccombenza dell'appellato , sia rispetto all'appello principale sia rispetto CP_1 all'appello incidentale, ne impone la condanna al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 73,50 per esborsi e € 2.915,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Pur in costanza di rigetto integrale dell'appello incidentale, non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014;Cass. n. 1778/2016; n. 28250/2017, n. 24286/2022, n. 30339/2024, n. 15449/2024).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del nonché sull'appello incidentale da questi proposto,
[...] CP_6 avverso la sentenza n. 1453/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 15.12.2023 ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così dispone:
1. Rigetta l'appello incidentale proposto dal . Controparte_1
2. In accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di a vedersi riconosciuto il beneficio della Parte_1
“Carta elettronica del docenti per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015, con le medesime modalità con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e quindi il beneficio economico di € 500,00 annui, quale contributo alla sua formazione, oltre che per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 già riconosciuti con la sentenza impugnata, anche per l'anno scolastico 2017/18 e per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso. Controparte_1
3 Condanna il al pagamento, in favore dei Controparte_1 difensori distrattari del ricorrente/appellato delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 49,00 per esborsi e € 2.626,00 per onorario, oltre accessori come per legge e delle 12
spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 73,50 per esborsi e € 2.915,00 per onorario, oltre accessori come per legge Reggio Calabria, 14 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 Infondato l'appello incidentale e fondato il primo motivo dell'appello principale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza deve essere dichiarato il diritto del ricorrente, a vedersi riconosciuto il beneficio della “Carta elettronica del docenti per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e quindi il beneficio economico di € 500,00 annui, quale contributo alla sua formazione, oltre che per
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 28/2024 R.G.L., vertente TRA
, nato a [...] il [...], cf Parte_1
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. C.F._1 Giuseppe Barillà, CF , pec fax n. C.F._2 Email_1 0966.991534, e dall'Avv. Teresa Innocenza Barillà, CF , pec C.F._3
fax 0966.991534, elettivamente domiciliato nel loro Email_2 studio, in Laureana di Borrello (RC), Via Solferino, 17 appellante CONTRO
, CF , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
in , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_2 CP_3 Reggio Calabria, C. presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge P.IVA_2 domiciliato, fax 0965811224, pec Email_3 appellato – appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi il 16/05/2023, il docente Parte_1
, in servizio, al momento del deposito del ricorso, presso l
[...] Controparte_4
, lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato,
[...] dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Eccepiva l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio in quanto, ai sensi degli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola, l'Amministrazione scolastica aveva l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”. Tanto era stato sancito dalla Corte di Giustizia Europea, nonché dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842/2022, il quale intervenendo sulla materia inerente la fruibilità della card docenti da parte del personale precario aveva affermato l'irragionevolezza della 2
differenza di trattamento tra personale precario e di ruolo, che collideva con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione «sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività svolte alla loro formazione e dargli chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A”. Concludeva chiedendo, “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il beneficio della “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della L. 107/15, per glianni scolastici2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 in cui ha prestato e presta servizio quale docente a tempo determinato, quale contributo alla sua formazione, mediante l'attribuzione del relativo beneficio di € 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici(e quindi per complessivi € 2.500,00), da assegnarsi tramite la “carta elettronica del docente”
o nelle forme equivalenti ritenute dal giudicante, con ogni conseguenziale statuizione ed effetto -Conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta a provvedere in tal senso e, comunque, all'assegnazione in favore di esso ricorrente, mediante la “carta elettronica del docente” o nelle forme equivalenti ritenute dal giudicante, del relativo beneficio economico di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22,2022/23 in cui ha prestato e presta servizio quale docente a tempo determinato e quindi ad accreditare sulla detta carta (o nelle altre forme ritenute equipollenti) l'importo nominale di € 2.500,00quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, con ogni conseguenziale statuizione ed effetto di legge”. Il convenuto non si costituiva in giudizio rimanendo contumace. CP_1
2. La sentenza appellata: Con sentenza n. 1453/2023, pubblicata il 15.12.2023, il Tribunale di Palmi così statuiva: “In parziale accoglimento del ricorso, condanna il all'assegnazione in favore CP_5 di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli a.s. 2019/20, 2020/21,2021/22, 2022/23; 2. con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di € 500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3. rigetta per il resto il ricorso;
4. compensa le spese di lite”. Il Tribunale, affermata la giurisdizione dell'A.G.O., affermava che il credito elettronico in esame era caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:
1. una limitazione funzionale in quanto le somme potevano essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit. La ratio di tale vincolo di destinazione era rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.
2. una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo era duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induceva il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o, comunque, non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo. In tale contesto normativo si inseriva la sentenza della Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C-450/2021), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 3
1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Tali considerazioni erano state condivise anche dal Consiglio di Stato n. 1842/2022. In tal senso si era pronunciata anche la Suprema Corte (Cass. 29961/2023) che, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., aveva enunciato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”. Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine: 4
1. l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
2. le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
3. la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
4. l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. La Suprema Corte aveva confermato come la carte docente costituisse un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione erano specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12). Si trattava, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametrava:
1. la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2. la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua””);
3. la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4. il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto CP_1 e rispetto a ciò è dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19). D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituiva il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti: ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6); la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16); la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18); l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1). Il trattamento discriminatorio, dunque, veniva rimosso, come precisato dalla Suprema Corte, con una disapplicazione parziale e non totale dell'art. 1 co. 121 l. 107/2015, nella parte relativa esclusivamente all'ambito soggettivo di applicazione (par. 8). 5
Doveva essere, quindi, riconosciuto il diritto dell'insegnante precario a fruire di tale beneficio ma con le medesime modalità ed alle stesse condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 con cui era attribuita ai docenti a tempo indeterminato (par. 12 e 12.2). Quanto alla fruizione della Carta Docente per le annualità pregresse, il giudice a quo, riteneva di dover mutare l'orientamento in precedenza espresso sul punto, alla luce delle osservazioni della Suprema Corte, la quale ha chiarito: “16. Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo (Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558). Ciò porta a ritenere che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui siano state svolte le supplenze non significhi che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. […] 17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. CP_1 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. Nel caso di specie, parte ricorrente aveva dedotto e provato di aver stipulato contratti a tempo determinato per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ossia fino al 30 giugno di ogni anno, per gli a.s. 2017/18, 2019/20, 2020/21,2021/22, 2022/23, quindi, per l (cfr. contratti allegati al ricorso). Rilevava la prescrizione del diritto relativamente all'a.s. 2017/2018, atteso che il dies a quo andava individuato nella data di stipula del contratto (02.10.2017) e che, anche in assenza di prova sul punto, la notifica del ricorso si era sicuramente perfezionata dopo il deposito dello stesso, intervenuto il 15.05.2023. Il ricorso doveva essere parzialmente accolto con condanna del CP_5 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli a.s. dal 2019/20, 2020/21,2021/22, 2022/23, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016. Per ciascun importo spettavano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione ma non anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co. 6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n. 459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, era portato in detrazione dalle 6
somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non aveva né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito. Le spese di lite andavano compensate in ragione mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dal nella parte in cui aveva Pt_1 limitando il riconoscimento del diritto per gli a.s. 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, rigettando la domanda volta ad ottenere la suddetta carta elettronica anche per l'a.s. 2017/18, ritenendo prescritto il relativo diritto e nella parte relativa alla statuizione di integrale compensazione delle spese di lite. Illegittima ed erronea era la declaratoria della prescrizione relativa al diritto al suddetto beneficio con riferimento all'anno scolastico 2017/18, fondandosi tale decisione sulla cattiva applicazione o quanto meno sull'erroneo ed inappropriato richiamo del principio elaborato dalla Cassazione in tema di prescrizione del diritto alla carta docente, ma anche e soprattutto perché la sentenza impugnata era stata adottata in palese violazione degli art. 2938 cod. civ., 112 e 416 c.p.c. Nel giudizio di primo grado l'amministrazione convenuta non si era costituita, rimanendo contumace, per cui nessuna eccezione di prescrizione era stata mai proposta. L'eccezione di prescrizione era un'eccezione in senso stretto, non poteva essere rilevata d'ufficio dal giudice, ex art. 2938 c.c. e secondo l'art. 112, seconda parte, c.p.c., il giudice “non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti”. Nel rito del lavoro l'eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, era soggetta alla preclusione di cui all'art. 416 c.p.c., tant'è che il giudice poteva sempre rilevare la tardività dell'eccezione eventualmente sollevata, qualora il convenuto si costituisse oltre il termine decadenziale di cui alla sopra citata norma (cfr., Cass., sez. lav., 17643/2020). La sentenza andava riformata anche in ordine alla statuizione relativa alla regolazione delle spese di lite, con conseguente condanna di parte convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, poiché le SS.UU. della Cassazione con un recente arresto avevano chiarito che in tema di spese processuali l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dava luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi (cfr., Cass. Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061). Nel caso di specie era innegabile che la domanda di cui al ricorso introduttivo era unica ed articolata in un unico capo, per cui anche in caso di parziale Il Tribunale, del tutto illegittimamente, con una motivazione sostanzialmente inesistente o comunque chiaramente insufficiente, aveva compensato integralmente le spese sull'erroneo presupposto di un asserito “mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione” (il riferimento è evidentemente a Cass. n. 29961 del 27.10.2023). Invero, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, in tema di riconoscimento del diritto alla “carta elettronica del docente”, nessun mutamento di indirizzo giurisprudenziale poteva riscontrarsi a seguito della richiamata pronuncia della Cassazione, che anzi, piuttosto, sostanzialmente aveva confermato l'orientamento formatosi in precedenza, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VII, n. 1842/2022 e soprattutto della pronuncia resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la nota 7
ordinanza del 18.5.2022 nella Causa C-456/21, ma a ben vedere anche dalla stessa S.C. con la sentenza n. 32104/2022, in tema di carta docente in favore del personale educativo. La sentenza gravata contrastava con l'orientamento dello stesso Tribunale e dello stesso giudice Il Tribunale non aveva colto nel segno quando aveva ritenuto che a seguito della sentenza della Corte di Cassazione dell'ottobre 2023 fosse mutato l'orientamento giurisprudenziale in materia di “carta docente”, posto che, affinché si abbia “mutamento di orientamento giurisprudenziale”, che comunque per avere rilievo deve vertere su “questioni dirimenti”, era necessario che sia intervenuto un mutamento del quadro di rifermento della causa che alterasse i termini della lite senza che ciò fosse ascrivibile alla condotta processuale delle parti, ipotesi non ricorrente, attesa l'esistenza dei consolidati principi già enunciati dalla CGUE e dal Consiglio di Stato, peraltro espressamente richiamati e fatti propri anche dalla stessa S.C. nella sentenza n. 29961 del 27.10.2023. Nel caso che ci occupa, dunque, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, la S.C. di Cassazione non ha certamente mutato il principio pacifico in materia di “carta del docente” già enunciato dalla Corte di Giustizia UE e dal Consiglio di Stato, limitandosi, pur entro i confini del giudizio di rinvio pregiudiziale in ragione del quale si è pronunciata, semplicemente a specificare i criteri che sottendono alla ricorrenza del diritto. Si trattava, in ogni caso, di principi che non modificavano quello fondamentale, già pacificamente riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dal Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza di merito pressoché costante, cui si era già conformato anche il Tribunale di Palmi, secondo cui l'esclusione dei docenti non di ruolo dal beneficio di cui all'art. 1 comma 121, L. 107/2005 era contraria al principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE, la cui applicazione, trattandosi di direttiva incondizionata e sufficientemente precisa, poteva essere invocata direttamente nei confronti dello Stato, con il conseguente obbligo per il giudice interno di disapplicare la normativa che con essa contrastasse. Alla riforma della sentenza doveva comunque seguire la condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (Cass. civ., ord. 23.8.2021, n. 23297), da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati dal DM 147/2022, essendo ormai pacifico il principio, divenuto ius receptum a seguito della pronuncia della CGUE, nonché della sentenza del CdS, della recente sentenza della Corte di Cassazione e dell'ormai univoco e costante indirizzo della giurisprudenza del plesso giurisdizionale ordinario. Concludeva chiedendo: “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, odierno appellante, a vedersi riconosciuto il beneficio della “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e quindi il beneficio economico di euro 500,00 annui, quale contributo alla sua formazione, oltre che per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 già riconosciuti con la sentenza impugnata, anche per l'anno scolastico 2017/18, in cui ha prestato servizio quale docente a tempo determinato, quale contributo alla sua formazione, mediante l'attribuzione del relativo beneficio di € 500,00 per ciascuno dei predetti anni scolastici (e quindi per complessivi € 2.500,00), da assegnarsi tramite la “carta elettronica del docente” o nelle forme equivalenti ritenute dal giudicante, per come già richiesti con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, con ogni conseguenziale statuizione ed effetto di legge;
- Conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta a provvedere in tal senso e comunque a mettere a disposizione del ricorrente, odierno appellante, mediante la “carta elettronica del docente” o nelle forme equivalenti ritenute dal giudicante, del relativo beneficio economico di euro 500,00 annui ed erogare in suo favore, tramite la stessa, il beneficio economico di euro 500,00 annui, oltre che per gli anni scolastici 8
2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 già riconosciuti con la sentenza impugnata, anche per l'anno scolastico 2017/18, in cui ha prestato servizio quale docente a tempo determinato, per come già richiesti con la domanda introduttiva del giudizio di primo grado, e così per un totale complessivo di € 2.500,00 quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, con ogni conseguenziale statuizione ed effetto di legge. - In via di mero subordine, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , dell'obbligo formativo Controparte_1 da assicurarsi in favore del personale docente, nonché del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, e al conseguente relativo beneficio economico di € 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, quindi, per l'importo complessivo di euro 2.500,00, condannarsi il
resistente al riconoscimento di tale somma in favore di parte ricorrente a titolo di CP_1 risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 del cod. civ., il tutto oltre accessori di legge, se dovuti. - Riformare la sentenza impugnata anche in ordine alla regolazione delle spese di giudizio, con condanna del appellato al pagamento delle spese del primo CP_1 grado, nonché di quelle del presente grado di giudizio, il tutto oltre rimborso forfettario, cpa ed iva (se dovuta), da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Costituitosi, il chiedeva il rigetto dell'appello e proponeva appello incidentale. CP_1 Affermava che il Tribunale aveva correttamente escluso la posizione debitoria con riferimento all'annualità 2017/18, e anzi avrebbe dovuto limitare il diritto a percepire la carta del docente al solo biennio antecedente alla domanda giudiziale, tenendo conto della ratio sottesa alla limitazione biennale sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello temporale. Invero, il Giudice di prime cure non aveva rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione, ma, con una sottile distinzione, aveva rilevato motu proprio la non configurabilità della fattispecie da cui scaturiva il diritto di credito alla “Carta docente” per i motivi che si vengono a illustrare. Il D.P.C.M. del 28 novembre 2016, il cui art. 6, al comma 6, così dispone: “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. In definitiva, la carta poteva essere utilizzata per l'acquisto dei beni e servizi di formazione e aggiornamento che disponibili nel suddetto biennio scolastico. La tesi della controparte, secondo cui la mancata fruizione della carta per gli anni scolastici antecedenti al biennio precedente alla domanda giudiziale, di fatto, le impedisce di poter beneficiare di attività formative e di valorizzazione professionale di quegli anni scolastici, non teneva conto del fatto che il bene della vita domandato, ossia il riconoscimento del diritto di avvalersi di attività formative per un biennio, non era più esistente. Ne discendeva l'infondatezza dell'appello e proponeva appello incidentale lamentando l'erroneo riconoscimento della “Carta docente” per il periodo antecedente al biennio in corso (2022/23 e 2023/24). Violazione dell'art. 1, comma 121 e 122, L. n. 107 del 2015. Violazione del D.P.C.M. del 28 novembre 2016, art. 6, comma 6. Sulla base del ragionamento sopra esposto erroneamente era stata riconosciuto il diritto per gli a.s. dal 2019/20, 2020/21,2021/22, 2022/23. Infatti, la “carta del docente”, siccome volta a sostenere la formazione continua e la valorizzazione delle competenze professionali, era limitata ad un biennio scolastico entro il quale poteva essere spesa, anche se ciò avveniva interamente all'interno di un unico anno scolastico. Una volta decorso il biennio di riferimento, il bene della vita domandato ora per allora, ossia il riconoscimento del diritto di avvalersi di attività formative per un biennio precedente, non era più esistente. 9
Concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza n. 1453/2023, rigettare l'originario ricorso RG 1472/2023 nella parte relativa alla richiesta di percezione della “carta elettronica del docente” per le annualità 2019/20, 2020/21, 2021/22, ossia per le annualità anteriori al biennio in corso (2022/23 e 2023/24), non spettanti per tutte le ragioni evidenziate. Quanto argomentato, rendeva infondata l'avversa domanda finalizzata a ottenere la condanna del appellato alle spese del primo grado di giudizio. Per tutte le ragioni CP_1 esplicitate, la posizione debitoria del con riferimento alle annualità anteriori al CP_1 biennio 2022/23 e 2023/24 era tutt'altro che pacifica, sicché era corretta la statuizione di primo grado in punto di compensazione delle spese. Il provvedimento di trattazione dell'udienza con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Il primo motivo di appello è fondato. La sentenza appellata, alla pag. 8, ha affermato: “Occorre rilevare la prescrizione del diritto relativamente all'a.s. 2017/2018, in quanto alla luce dei principi di diritto sopra richiamati, atteso che il dies a quo va individuato nella data di stipula del contratto (02.10.2017) e che, anche in assenza di prova sul punto, la notifica del ricorso si è sicuramente perfezionata dopo il deposito dello stesso, intervenuto il 15.05.2023”. Il principio di diritto sopra richiamato deve intendersi riferito a quello affermato da Cass. 29961/2023, riportato nella parte motiva della sentenza, secondo cui “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza”. Sul punto non può sussistere dubbio interpretativo, non solo perché il Tribunale ha espressamente dichiarato di rilevare la prescrizione, ma anche perché il termine considerato, con dies a quo dalla data di stipula del contratto, è proprio quello quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. al cui paradigma la Suprema Corte ha ricondotto la prescrizione del diritto in esame. Siffatte evidenze rendono priva di pregio l'argomentazione rassegnata dal , CP_1 secondo cui il Tribunale non avrebbe rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione, “ma, con una sottile distinzione, aveva rilevato motu proprio la non configurabilità della fattispecie da cui scaturiva il diritto di credito alla “Carta docente” che poteva essere utilizzata nel biennio scolastico di cui all'art. 6 comma 6 D.P.C.M. del 28.11.2016: “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”. Così non è posto che il Tribunale ha considerato un preciso dies a quo, coincidente con la data di stipula del contratto e un ben preciso arco temporale di riferimento esattamente coincidente con il termine quinquennale di prescrizione. Ciò posto, non resta che prendere atto che il giudice d'ufficio ha dichiarato la prescrizione in violazione del precetto di cui all'art. 2938 c.c., laddove essa, invece, avrebbe potuto esser dichiarata solo se proposta dal resistente nel rispetto delle preclusioni di cui all'art. 416 c.p.c. (Cass. civ. sez. lav., 28/10/2024, n. 27813), evenienza non verificatasi nella fattispecie dedotta in giudizio, essendo il rimasto contumace nel giudizio di primo CP_1 grado.
5. Prima di procedere all'ulteriore disamina delle questioni oggetto dell'appello principale, in ordine logico giuridico necessita esaminare l'appello incidentale proposto dal
, secondo cui erroneamente era stata riconosciuto il diritto per gli a.s. dal 2019/20, CP_1 10
2020/21,2021/22, 2022/23, poiché la carta del docente era limitata ad un biennio scolastico entro il quale poteva essere utilizzata e una volta decorso il biennio di riferimento, il bene della vita domandato ora per allora, ossia il riconoscimento del diritto di avvalersi di attività formative per un biennio precedente, non era più esistente. L'appello incidentale, che attiene ai limiti temporali di utilizzo del bonus carta docenti, è infondato. L'unico limite temporale per il conseguimento del bonus carta elettronica è la prescrizione quinquennale che per gli a.s. dal 2019/20, 2020/21,2021/22, 2022/23 non era maturata, mentre per l'a.s. 2017/2018 non era stata eccepita. Basti solo considerare che il decorso del termine entro il quale utilizzare l'importo implica, indefettibilmente la disponibilità della carta elettronica e l'effettiva possibilità di utilizzare le somme entro il periodo indicato. In contrario, allorquando il bonus non sia stato elargito per fatto imputabile al , CP_1 il limite biennale di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 28.11.2016 non può operare. Ove tale limite temporale dovesse esser considerato, come sembrerebbe doversi dedurre dalle argomentazioni dell'appellante incidentale, come fatto impeditivo per l'insorgenza del diritto verrebbe ad essere introdotta dall'interprete una sorte di decadenza, non prevista dal legislatore, in violazione del principio di tassatività e stretta interpretazione delle norme in tema di decadenza. Se, e ciò è incontroverso, la condotta del ha privato la parte del beneficio, il CP_1 riconoscimento non può esser paralizzato dal biennio, poiché esso è previsto solo per l'utilizzazione delle somme, ma non per il riconoscimento del diritto e va da sé che non è possibile postulare questione di utilizzabilità delle somme entro un determinato periodo di tempo se è stato negato il diritto alla corresponsione e le somme non sono state messe a disposizione. Ove le argomentazioni sopra esposte non fossero ritenute adeguatamente persuasive, basti richiamare quanto affermato Cass. 29961/2023: “17. Il giudice del rinvio chiede anche di chiarire i rapporti tra il diritto alla Carta Docente quale riconosciuto ex post ed alcune delle regole di esercizio del corrispondente diritto previste rispetto ai casi di fisiologico riconoscimento in corso di rapporto. 17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro. È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, comma 2 del D.P.C.M.), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato "SPID" (art. 5, comma 1, e 3, comma 2, del D.P.C.M.). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza. Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il CP_1 nega l'esistenza di un loro diritto in proposito. 17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore. Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”. L'appello incidentale è, dunque, infondato e va rigettato. 11
gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 già riconosciuti con la sentenza impugnata, anche per l'anno scolastico 2017/18 e per l'effetto il va condannato a CP_1 provvedere in tal senso.
7. È fondato anche il secondo motivo dell'appello principale. Il Tribunale ha dichiarato compensate le spese del giudizio di primo grado in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della pronuncia della Corte di Cassazione, intendendo con ciò operare riferimento all'ampiamente citata Cass. 29961/2023. Come correttamente osservato dall'appellante, tale pronuncia non ha risolto precedenti contrasti giurisprudenziali, essendosi inserita nel solco interpretativo già tracciato dalla Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C-450/2021), pronunciando in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.. Non essendosi registrato alcun mutamento giurisprudenziale, non sussistevano ragioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, al cui pagamento, in favore dei difensori distrattati del ricorrente il deve essere CP_1 condannato. Esse vengono liquidate - valore € 2.500,00 - in € 49,00 per esborsi e € 2.626,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. La soccombenza dell'appellato , sia rispetto all'appello principale sia rispetto CP_1 all'appello incidentale, ne impone la condanna al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 73,50 per esborsi e € 2.915,00 per onorario, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Pur in costanza di rigetto integrale dell'appello incidentale, non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass., Sez. Un., n. 9938/2014;Cass. n. 1778/2016; n. 28250/2017, n. 24286/2022, n. 30339/2024, n. 15449/2024).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, in persona del nonché sull'appello incidentale da questi proposto,
[...] CP_6 avverso la sentenza n. 1453/2023 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 15.12.2023 ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così dispone:
1. Rigetta l'appello incidentale proposto dal . Controparte_1
2. In accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di a vedersi riconosciuto il beneficio della Parte_1
“Carta elettronica del docenti per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015, con le medesime modalità con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e quindi il beneficio economico di € 500,00 annui, quale contributo alla sua formazione, oltre che per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 già riconosciuti con la sentenza impugnata, anche per l'anno scolastico 2017/18 e per l'effetto, condanna il a provvedere in tal senso. Controparte_1
3 Condanna il al pagamento, in favore dei Controparte_1 difensori distrattari del ricorrente/appellato delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 49,00 per esborsi e € 2.626,00 per onorario, oltre accessori come per legge e delle 12
spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 73,50 per esborsi e € 2.915,00 per onorario, oltre accessori come per legge Reggio Calabria, 14 novembre 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
6 Infondato l'appello incidentale e fondato il primo motivo dell'appello principale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza deve essere dichiarato il diritto del ricorrente, a vedersi riconosciuto il beneficio della “Carta elettronica del docenti per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n. 107/2015, con le medesime modalità con cui è attribuita ai docenti a tempo indeterminato, e quindi il beneficio economico di € 500,00 annui, quale contributo alla sua formazione, oltre che per