Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/03/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati dott. PE De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Rosanna De Rosa Consigliere estensore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero di R.G. 186/2020 avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 10939/2019 del Tribunale di NA, pubblicata il 9.12.2019, vertente
TRA
(c.f. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5
e (C.F. ) in proprio e in qualità di eredi di Parte_6 C.F._6 Per_1
,rapp.ti e difesi, giusta procura in atti, dagli avv.ti Vincenzo De Rosa e Marco Maresca
[...]
appellanti
E
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Gennaro Lettieri e Esther Lettieri, come da procura in atti.
appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellata: rigettare il gravame in quanto inammissibile ed infondato;
in via gradata, in ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, dichiarare la responsabilità concorrente di Per_1
ex art. 1227 c.c., e per l'effetto, dichiarare satisfattive le somme già versate agli eredi, ovvero
[...]
contenere la condanna nei confronti della società appellata nei limiti del provato, tenuto conto del grado di corresponsabilità del de cuius e detratte le somme già liquidate, dopo averle rivalutate all'attualità; in via ulteriormente gradata, condannare nei limiti dell'importo CP_1
determinato dai massimali di polizza, con addebito dell'eventuale residua somma al solo responsabile civile. Con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato , , , PE e Parte_2 Pt_1 Pt_3 Pt_4
agivano in giudizio, in proprio e in qualità di eredi di , nei confronti Parte_6 Persona_1
della , quale impresa assicuratrice per la r.c.a. del motociclo Honda Sh tg. CP80031 Controparte_1
di proprietà di . In particolare, gli attori convenivano in giudizio la detta compagnia, Persona_2
ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 209/2005, per sentirla condannare al ristoro di tutti i danni patiti, iure proprio e iure hereditatis, in occasione del sinistro verificatosi in NA in data 6.6.2011 e che aveva coinvolto, tra gli altri, il motociclo assicurato dalla sul quale il de cuius viaggiava come CP_1
terzo trasportato.
Gli attori chiedevano, pertanto, previo accertamento del fatto storico e del nesso causale con la morte del congiunto , l'accertamento del loro diritto quali eredi al risarcimento del danno Persona_1
morale e da perdita della vita subiti dal de cuius, nonché iure proprio al risarcimento dei danni patrimoniali e non.
Si costituiva in giudizio , eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità della Controparte_1
domanda. Nel merito, ne contestava la fondatezza e ne chiedeva il rigetto, ovvero, in subordine,
l'accertamento del concorso di responsabilità nella causazione del sinistro ex art. 1227 c.c., con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto degli attori a vedersi corrisposte somme ulteriori rispetto a quelle già versate dall'impresa assicuratrice.
Con sentenza n. 10939, pubblicata il 09.12.2019, il tribunale di NA così ha statuito:
“1) rigetta tutte le domande;
2) dichiara compensate le spese del presente giudizio, comprese le spese della CTU.” , , , PE e hanno proposto appello, chiedendo Parte_2 Pt_1 Pt_3 Pt_4 Pt_6
l'integrale riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo in primo grado.
Si è costituita la . Eccepita, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame, la Controparte_1
comparente compagnia ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. In subordine, ha reiterato le già spiegate richieste di applicazione dell'art. 1227 cc;
in via gradata ha chiesto di contenere l'eventuale condanna nei limiti del massimale.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta, sulle conclusioni riportate in epigrafe, all'udienza del
5.11.2024 la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare questa Corte rileva la violazione dell'art. 102 c.p.c. e la conseguente necessità di dichiarare nulla la sentenza impugnata, rimettendo la causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 co. 1 cpc.
L'art. 141 del d. lgs. 209/2005, nel disciplinare il diritto al risarcimento del terzo trasportato che rimanga coinvolto in un sinistro stradale, stabilisce che: “Salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro (…). Per ottenere il risarcimento, il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148”.
La Suprema Corte è in più occasioni intervenuta per precisare le condizioni dell'azione di cui all'art. 141 del Codice delle assicurazioni private. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che, laddove il terzo trasportato agisca per il risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro, il proprietario del veicolo è litisconsorte necessario in giudizio. Invero i giudici di legittimità hanno recentemente affermato (v.Cass.n.20752/2024) che a norma dell'art. 23 legge n. 990/1969, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore con azione diretta, in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali, trovando detta deroga giustificazione nell'esigenza di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore, consentendogli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo, quale soggetto del rapporto assicurativo, ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto, ed in particolare, dall'azione di rivalsa ex art. 18 della legge citata (v. Cass. n. 5538/2011;
n. 9592/1998; e già n. 3162/1982). Ne consegue che, ove l'azione giudiziaria sia stata in siffatta ipotesi proposta soltanto contro alcuni dei legittimati passivi, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti degli altri, affinché la sentenza possa essere utiliter data (v. Cass. n. 8825/2007; n.
2665/2006; n. 5538/2011), come nel caso in cui venga in particolare omessa la proposizione della domanda nei confronti del proprietario dell'autovettura coinvolta nel sinistro stradale asseritamente danneggiante (cfr. Cass. n. 7487/2007). Tale principio – ha, ancora, specificato la Corte – è applicabile
(anche) in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal cod. ass. (d.lgs. n. 209/2005) nella specie, sia a quella ordinaria ex art. 144, sia a quella prevista all'art. 149 per l'ipotesi di risarcimento diretto, come pure a quella prevista all'art. 141 in caso di danni al trasportato. La regola de qua è, infatti, volta a rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore (v. Cass. n. 25421/2014; n. 23706/2016; n. 21896/2017; n.
9188/2018; n. 12226/2019: n. 14887/2019; n. 7755/2020; n. 53/2021; n. 22159/2021).
e , , PE e hanno agito in giudizio - Parte_2 Pt_1 Pt_3 Pt_4 Parte_6
in proprio e in qualità di eredi di - per il ristoro dei danni patiti dal de cuius Persona_1
allorquando era rimasto coinvolto nel sinistro stradale, verificatosi in NA in data 6.6.2011, in qualità di terzo trasportato a bordo del ciclomotore Honda Sh tg. CP80031, condotto da CP_2
Esperendo – per espressa dichiarazione – l'azione diretta di cui all'art. 141 del cod. ass., gli attori hanno citato in giudizio esclusivamente , in qualità di compagnia assicuratrice per Controparte_1
la r.c.a. del detto motociclo, sul quale il danneggiato viaggiava al momento dell'incidente. Non è stato, invece, citato in giudizio il responsabile civile, ossia il proprietario del ciclomotore assicurato
(che, secondo quanto affermato dagli attori nell'atto introduttivo andrebbe identificato in Persona_2
.
[...]
Facendo applicazione dei principi sopra illustrati – condivisi da questa Corte – deve ritenersi che la mancata evocazione in giudizio del responsabile civile determini la non integrità del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., a mente del quale: “Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo. Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito.”
Giova chiarire che nulla osta al rilievo d'ufficio della violazione dell'art. 102 cpc per la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado. In questo senso, del resto, si è espressa la Suprema Corte, secondo la quale: “In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 cpc,
e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina
l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art.
383, co. 3 cpc” …L'estensione del contraddittorio al proprietario del veicolo discende dall'accertamento con efficacia di giudicato del rapporto assicurativo e dalla necessità quindi di opporre tale giudicato al titolare del rapporto assicurativo…. Comunque venga ricostruita, quindi, sul piano sistematico l'azione promossa dal terzo trasportato che agisca nei confronti dell'assicuratore del vettore, non è in discussione, secondo l'indirizzo di questa Corte (cui, quanto meno per tale aspetto processuale, va data piena continuità), la sussistenza del litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato. Ne consegue che il presente giudizio si è senz'altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l'annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure (cfr. Cass. n.
27078/2022)
Peraltro la non integrità del contraddittorio emerge con evidenza dagli atti già ritualmente acquisiti nel giudizio di merito.
Per altro verso, sulla questione non si è formato il giudicato. Infatti la convenuta aveva CP_1
sollevato detta eccezione nella comparsa di costituzione in primo grado, reiterandola nelle memorie ex art. 183, co. 6, n. 1 cpc.: su tale questione, però, il tribunale non si è pronunciato (“Il giudicato interno preclude la rilevabilità d'ufficio delle relative questioni solo se espresso, cioè formatosi su rapporti tra questioni di merito dedotte in giudizio e, dunque, tra le plurime domande di eccezioni di merito, e non quando implicito, cioè formatosi sui rapporti tra questioni di merito e questioni pregiudiziali o preliminari di rito o di merito sulle quali il giudice non abbia pronunziato esplicitamente, sussistendo tra esse una mera presupposizione logico-giuridica”, così Cass., n.
25906/2017). Inoltre: Se in sede di gravame viene rilevato che la sentenza è stata emessa in assenza di un litisconsorte pretermesso, la causa deve essere rinviata, sia da parte del giudice d'appello che della Corte di Cassazione, in primo grado, stante la pregiudizialità assoluta del vizio di integrità del litisconsorzio necessario sul piano sostanziale (Cass. n. 1472/2018).
Alla luce delle riportate argomentazioni, la Corte rimette la causa al giudice di primo grado in applicazione dell'art. 354, co.1 cpc (il quale, nella versione ratione temporis applicabile, dispone che:
“Fuori dai casi previsti nell'articolo precedente, il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che (…), oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contradditorio (…)”.
In punto di spese processuali si osserva che il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cpc per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario deve provvedere in ordine alle spese di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio
(così Cass., n. 32933/2024; v. anche n. 11865/2021).
Nel caso in esame la Corte, esaminati gli atti di causa, ritiene sussistenti i presupposti per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio ex art.92 c.p.c.. Ed invero, sebbene fosse onere degli attori individuare correttamente i convenuti e citare in giudizio i litisconsorti necessari, altresì era onere della compagnia convenuta chiedere (anche in udienza) che fosse integrato il contraddittorio nei confronti del responsabile civile, tenuto conto dell'eccezione sollevata in comparsa e nella memoria ex art.183 c.p.c.
PQM
La Corte di Appello di NA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
, , , , , tutti in Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
proprio nonché nella qualità di eredi di , nei confronti di , avverso Persona_1 Controparte_1
la sentenza n. 10939/2019 del tribunale di NA, pubblicata il 09.12.2019, così provvede:
1) annulla la sentenza del tribunale di NA n. 10939 pubblicata il 9.12.2019 per violazione del contraddittorio e, ai sensi dell'art. 354 cpc, rimette la causa al giudice di primo grado;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 18.2.2025
IL PRESIDENTE
dott. PE De Tullio
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Rosanna De Rosa