TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 25/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1078/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione Civile
R.G. 1078/2023
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Martina Cacioppo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1078/2023 promossa da:
(C.F: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marino Macola, Parte_1 C.F._1 in forza di procura posta in calce all'atto di citazione del primo grado;
- Appellante - contro
(C.F.: ), in persona del Presidente della Giunta regionale pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Fusillo, in forza di procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 236/2022 del Giudice di Pace di Acqui Terme pubblicata in data 13.10.2022.
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Concisa esposizione del processo di I grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Acqui Terme la chiedendo la condanna di quest'ultima al Controparte_1 risarcimento del danno ex art. 2052 c.c. oppure, in via subordinata ex art. 2051 c.c. o in via ulteriormente subordinata ex art. 2043 c.c., cagionato al veicolo di sua proprietà da un sinistro stradale occorso in data 26.08.2021, quando la vettura Dacia Sandero Stepway tg. GE565FZ, condotta da tal
, collideva con un capriolo intento ad attraversare la carreggiata. Persona_1
pagina 1 di 8 Con comparsa di risposta del 15.02.2022, si è costituita in giudizio la convenuta eccependo il CP_1 difetto di propria legittimazione passiva;
deducendo la sussistenza di profili di responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, tali da escludere o in via subordinata ridurre ex art. 1227 co. I
c.c. il quantum risarcibile ed eccependo l'omessa prova del quantum debeatur.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni attorei , presente al Testimone_1 momento del sinistro come passeggero e titolare della carrozzeria Ugo S.n.c. che ha Tes_2 predisposto il preventivo di riparazione dell'auto incidentata.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 29.09.2022 per la precisazione delle conclusioni con termine per il deposito di note conclusive e all'esito, è stata trattenuta in decisione.
È stata quindi emessa la sentenza n. 236/2022, formante oggetto del presente giudizio di appello, con la quale il Giudice di Pace ha respinto integralmente la domanda attorea e compensato le spese di lite.
2. Motivi di appello
ha declinato, quali motivi di censura alla decisione impugnata: Parte_1
1) l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice, con motivazione anche contraddittoria, ha ritenuto non provata la dinamica del sinistro ed in particolare:
1. la circostanza che esso sia stato causato da un animale selvatico;
2. che questo si trovasse sulla carreggiata;
3. che il suo comportamento sia stato la causa del sinistro;
4. che il conducente del veicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare la collisione;
2) l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice, ha ritenuto applicabile il paradigma della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. – di cui comunque sussistono gli elementi costituivi - e non quello di cui all'art 2052 c.c.;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, seppure entro i limiti di cui si va ora a dire.
Pur trattandosi di secondo motivo di appello, è pregiudiziale sul piano logico affrontare il tema dell'inquadramento giuridico della fattispecie oggetto di causa.
Il Giudice di prime cure, sul punto, dopo una lunga panoramica delle fonti normative e giurisprudenziali che regolano la materia della responsabilità civile in materia di incidenti stradali occorsi tra veicoli e animali selvaggi e dopo aver statuito circa la legittimazione passiva della convenuta – questione non oggetto di impugnativa e sul quale quindi non ci si sofferma – è CP_1 giunto alla conclusione che nel caso di specie debba ritenersi applicabile l'art. 2043 c.c. e non l'art. 2052 c.c. con tutto ciò che ne consegue sul piano dell'onere della prova che grava sul danneggiato.
Tale conclusione, ad avviso di questo Tribunale, è errata e non coerente con la Giurisprudenza di legittimità, che è pacifica nel ritenere che il parametro normativo da applicare alle fattispecie come quella sub iudice sia quello di cui all'art. 2052 c.c.
Infatti, la materia della responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica è stata oggetto nel recente passato di profonda rivisitazione da parte della Suprema Corte in punto di inquadramento giuridico della fattispecie, con un orientamento inaugurato dalla Cass. Civ. n. 7969/2020 e consolidatosi sino ad pagina 2 di 8 oggi attraverso innumerevoli pronunce, anche recentissime (tra le più recenti si v. Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 11107 del 27/04/2023, Cass. Civ. Ord. n. 18454 dell'8.06.2022 ma si vedano anche Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del
29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Sentenza n.
12113 del 22/06/2020, Rv. 658165 - 01-02-03; Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298
– 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 - 01; nonché, non massimate: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18085 del
31/08/2020; Sez. 6 – 3).
Sostanzialmente la Giurisprudenza della terza Sezione della Cassazione – cui questo Tribunale intende dare seguito sia per doveroso rispetto della funzione nomofilattica riservata alla Suprema Corte, sia per l'assoluta condivisibilità della ricostruzione sistematica della problematica e della soluzione adottata anche mediante la confutazione degli argomenti contrari - si è assestata sui seguenti principi ordinatori della materia:
- i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema;
- nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza CP_1 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
- la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. (da ultimo Cass.
Civ. n. 18454/2022).
Tale innovativo orientamento ha preso le mosse dalla constatazione che le precedenti posizioni espresse dalla Suprema Corte (alla stregua delle quali il regime di responsabilità doveva essere inquadrato nell'art. 2043 c.c. e, dunque, era necessario individuare la legittimazione passiva in concreto, con riferimento al soggetto che aveva omesso il comportamento doveroso) hanno posto il danneggiato in una posizione "di oggettiva ed estrema difficoltà pratica" in ragione della necessità di individuare e provare una specifica condotta colposa dell'ente convenuto ed il soggetto responsabile, operazione quest'ultima non agevole in ragione di "un ipertrofico e confuso sovrapporsi di competenze statali, regionale, provinciali e di enti vari (enti parchi, enti gestori di strade e oasi protette aziende faunistico venatorio ecc.), i cui rapporti interni non sono sempre agevolmente ricostruibili" (Cass. Civ.
n. 7969/2020, cit., in motivazione).
pagina 3 di 8 Al contempo, la Suprema Corte ha evidenziato che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. deve essere individuato non già nella custodia (cui si sottraggono per definizione gli animali selvatici) quanto, piuttosto, nella proprietà o nella utilizzazione dell'animale al fine di trarne utilità anche non patrimoniali: ossia sul principio "ubi commoda ibi et in commoda", con l'unica eccezione del caso fortuito (Cass. Civ., n. 7969/2020, cit., in motivazione).
Dunque, la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico spettante alle Regioni integra una situazione equiparabile all'utilizzazione degli animali da parte di un soggetto diverso dal proprietario con la finalità di trarne un'utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema e, quindi, giustifica l'individuazione del soggetto responsabile ex art. 2052 c.c. in via esclusiva in capo alle stesse
Regioni, quali enti territoriali che "se ne servono" poiché titolari delle funzioni normative, amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività svolte da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (Cass., n. 7969/2020, cit., in motivazione:
"Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che utilizzano il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema").
Ciò premesso, ne discende che la presente controversia doveva essere decisa alla stregua dei principi sopra richiamati ciò rendendo superflua la disamina di tutte le osservazioni spese dal giudice di prime cure, nell'ultima parte della sentenza, con riguardo all'omessa prova di una condotta omissiva colposa dell'Ente convenuto e del nesso di causalità tra la stessa e l'evento di danno.
In ogni caso, la domanda attorea risulta in realtà espressamente esaminata dal Giudice di Pace anche sotto il profilo del regime di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. ed anche sotto tale profilo, è stata ritenuta infondata.
Infatti, e venendo così al primo motivo di gravame, il Giudice di Pace ha ritenuto non sufficiente la prova offerta dall'attrice circa la dinamica del sinistro, essendo rimasto incerto:
1. che esso sia stato causato da un animale selvatico;
2. che questo si trovasse sulla carreggiata;
3 che il suo comportamento sia stato la causa del sinistro;
4. che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare la collisione.
Anche sotto tale profilo, la disamina compiuta dal Giudice di prime cure in ordine alle risultanze dell'istruttoria documentale e orale espletata non è condivisibile e sottende una errata considerazione dei criteri di riparto dell'onere della prova che discendono dall'applicazione dell'art. 2052 c.c.
Infatti, a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del CP_1 caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Ebbene a parere di chi scrive quanto all'onere della prova che gravava sulla danneggiata, la dinamica del sinistro e soprattutto l'imputabilità dello stesso all'animale selvatico è emersa in maniera sufficientemente chiara dall'istruttoria (insieme al fatto che proprio di animale selvatico si sia trattato):
pagina 4 di 8 - il testimone , testimone oculare del sinistro perché trasportato, seduto sul sedile Testimone_1 anteriore lato passeggero, ha risposto: alla domanda “vero che un capriolo balzava sulla strada andando ad urtare il veicolo sulla parte anteriore”, “si…..erano circa le 07:30 del mattino ricordo che c'era visibilità mi pare sia sbucato lato destro e ce lo siamo trovati in mezzo alla strada;
lo abbiamo investito e ci siamo fermati;
l'animale non era morto e dopo qualche minuto si è rialzato ed è fuggito ricordo che l'auto era danneggiata nella parte frontale sul cofano”; alla domanda “vero che il suddetto scontro con il capriolo ha cagionato danni alla parte anteriore dell'autovettura”, “confermo”; alla domanda “vero che al momento del sinistro il signor stava conducendo il veicolo a velocità inferiore ai 50 km” ,“sì lo so in Persona_1 quanto eravamo usciti da poco dalla rotatoria”.
- il testimone meccanico che ha esaminato il veicolo incidentato, ha confermato Tes_2 che su di esso vi erano ancora i peli dell'animale investito incastrati nella carrozzeria, fatto che dimostra in maniera incontrovertibile che vi sia stato l'impatto e che esso – essendo frontale - sia avvenuto quando l'animale si trovava sulla carreggiata;
- le risultanze della scatola nera istallata sul mezzo attoreo hanno provato, oltre all'avvenuta collisione nelle condizioni di luogo e tempo di cui alla citazione, che il conducente Per_2 procedeva ad una velocità ampiamente inferiore ai limiti previsti.
Pertanto, tutti gli elementi considerati fanno propendere – facendo applicazione del principio probatorio del più probabile che non – che il sinistro sia avvenuto nelle modalità descritte dall'attrice, cioè che esso sia stato provocato da un ungulato che improvvisamente ha occupato la sede stradale.
Del tutto apodittiche e non condivisibili invece sono le numerose osservazioni svolte dal Giudice di prime cure per privare di attendibilità le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in primo grado:
- con riguardo al fatto che “solo un veterinario, uno zoologo, o una persona di professionalità specializzata possa riconoscere un capriolo” si osserva che invece deve ritenersi una cognizione comune quella che consente di distinguere un ungulato da un cane;
- con riguardo al fatto che nessuno dei due presenti in quella circostanza abbia scattato una foto o un video dell'animale investito, si osserva che – contrariamente a quanto ritenuto - è molto comprensibile che nell'immediatezza di un sinistro, con un animale investito ancora presente sulla carreggiata, il primo pensiero non sia quello di scattare foto o girare video (anche considerato che detto animale si è trattenuto sulla sede stradale solo qualche minuto prima di scappare);
- con riguardo al fatto che il conducente e il trasportato non abbiano provveduto a chiamare le forze dell'ordine si osserva che anche tale condotta è comprensibile visto che non vi erano carcasse animali da asportare dalla sede stradale, non vi erano altri veicoli coinvolti nel sinistro e quello attoreo, sebbene danneggiato, era marciante.
Ma non solo, nel caso che ci occupa, non vi sono motivi per ritenere che le dichiarazioni - dal tenore inequivocabile in ordine alla ricostruzione della dinamica - rese dal testimone oculare , terzo Tes_1 trasportato, non siano attendibili: - sul piano oggettivo: egli era seduto sul sedile anteriore lato passeggero, in una posizione prossima all'animale investito, quindi è altamente plausibile che abbia potuto osservarlo da una buona visuale e che abbia anche avuto il tempo di riconoscerlo come capriolo, considerato che l'animale dopo il colpo è rimasto qualche minuto sulla carreggiata prima di scappare;
- sul piano soggettivo: con riguardo alle dichiarazioni rese dal medesimo sulla velocità di percorrenza, le pagina 5 di 8 stesse sono state poi corroborate dalle risultanze della scatola nera prodotte in giudizio, riscontro che induce a ritenere il testimone veritiero e credibile.
Ebbene, alla stregua quindi della ricostruzione emersa dall'istruttoria orale e documentale si ritiene che l'attrice abbia assolto l'onere probatorio in ordine al nesso causale tra la condotta dell'animale selvatico e l'evento dannoso, provando in maniera esaustiva la dinamica del sinistro.
Accertata la sussistenza del nesso eziologico, in applicazione dei sopra esposti principi in tema di responsabilità per i danni cagionati da animali, il proprietario deve presumersi responsabile ai sensi dell'art. 2052 c.c. e tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. civ., sez. III,
20.11.2009, n. 24529; Cass. civ., sez. III, 19.11.2009, n. 24419; Cass. civ., sez. III, 30.9.2009, n.
20943); occorre quindi, a questo punto verificare se la sulla quale l'onere incombeva, abbia CP_1 fornito la prova liberatoria del fortuito alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Ritiene il Tribunale che ciò non sia avvenuto.
In primo luogo, la convenuta non ha mai contestato né offerto allegazioni o prove di segno CP_1 contrario rispetto al fatto che, come allegato dall'attrice, la zona teatro del sinistro sia caratterizzata dalla ricorrenza di numerosi incidenti con la fauna selvatica, come quello per cui è causa.
Inoltre, con riguardo al proprio operato, la stessa si è limitata a valorizzare l'approvazione dei cd.
“piani di prelievo” degli ungulati selvatici, ma sul punto è assorbente rilevare che – contrariamente a quanto allegato in atti – quelli prodotti in causa riguardano le stagioni venatorie 2018/2019, 2019/2020
e giugno 2020 - marzo 2021 e quindi non riguardano il periodo oggetto di causa, essendo avvenuto il sinistro nell'agosto 2021 ovvero nella stagione venatoria (2021-2022).
A ciò si aggiunga che non è stato offerto alcun dato riguardante la popolazione faunistica della zona che consenta di qualificarla nei termini di una zona a bassa o ad alta criticità per la presenza turbativa o meno di ungulati (elementi che avrebbero reso possibile una valutazione sull'entità del fenomeno così da delineare il confine tra misure esigibili e non esigibili dall'ente rispetto allo stato ordinario dei luoghi) e non è stato nemmeno prodotto alcun documento che attesti il rispetto dei piani di abbattimento prodotti in causa (comunque non relativi al periodo di causa).
Tutto ciò considerato si ritiene, pertanto, che la non abbia provato nel caso in esame la CP_1 ricorrenza di un caso fortuito, né l'adozione in concreto di misure sufficienti (soprattutto in relazione allo specifico periodo in cui è avvenuto il sinistro) ad escludere la sua responsabilità ex art. 2052 c.c.
Ciò posto, va evidenziato che in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la responsabilità oggettiva riscontrata a carico della concorre necessariamente CP_1 con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma I, c.c., in quanto tale norma esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, argomento, questo, speso dalla sin dal primo grado di giudizio, CP_1 laddove la stessa ha eccepito che non sia stato provato dall'attrice che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare l'evento di danno. pagina 6 di 8 Ebbene tale obbiezione è condivisibile;
infatti, alla presunzione ex art. 2052 c.c. che grava sulla quale proprietaria della fauna selvatica (per le motivazioni già illustrate) si accompagna quella CP_1 di colpa di cui all'art. 2054 co. I c.c. a carico del conducente e sul rapporto tra le suddette presunzioni la Giurisprudenza ha affermato che: “ Nell'ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c. , comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Pertanto, quando non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria (Cass. Civ. Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022).
Effettivamente nel caso di specie, l'attrice non ha provato e ancor prima allegato, in che modo il conducente abbia tentato di evitare il sinistro, non essendo certamente sufficiente l'unico Per_1 elemento emerso dall'istruttoria in ordine al fatto che egli conducesse il veicolo a velocità contenuta – fatto questo che ancor più, a bene vedere, gli avrebbe forse consentito di attuare una manovra di emergenza tesa ad evitare l'impatto con l'animale selvatico -.
Pertanto, deve concludersi che pur ammettendo che la non abbia superato la presunzione di CP_1 responsabilità a proprio carico ex art. 2052 c.c., dal momento che neanche quella di colpa del conducente ex art. 2054 co. I c.c. è stata superata, deve ritenersi – come asserito dalla Giurisprudenza citata - che la responsabilità per il sinistro per cui è causa gravi su entrambe le parti e che il concorso fra le stesse sia stimabile nella misura del 50% ciascuna.
Venendo al quantum richiesto a titolo di risarcimento, l'attrice ha domandato il ristoro del danno materiale subito dal veicolo incidentato e quindi la refusione delle spese da sostenere per la sua riparazione, come quantificate dal meccanico che ha visionato il mezzo dopo il sinistro – anche escusso in sede testimoniale – nella misura di € 3.313,54 (già comprensiva di accessori).
Tale somma, pur se liquidata attraverso una stima di parte, può ritenersi congrua, considerato il severo danneggiamento riportato dalla carrozzeria del veicolo nella parte frontale (visibile dalla documentazione fotografica prodotta agli atti) e considerato anche che non vi è ragione per dubitare che esso sia diretta conseguenza del sinistro per cui è causa, elemento corroborato dalla presenza di peli di animale incastrati nella carrozzeria lesionata (come riportato dal meccanico in sede di escussione testimoniale e come peraltro visibile dalle foto). Inoltre, la contenuta consistenza dell'importo avrebbe reso del tutto antieconomico (anche sotto il profilo processuale) l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
In ragione dell'accertato concorso di responsabilità tra le parti (derivante dal mancato superamento delle presunzioni gravanti su ciascuna) la domanda attorea potrà quindi essere accolta nella misura del
50%, così per € 1.656,77. Tale somma, va poi devalutata alla data del sinistro (26.08.2021) e da qui rivalutata secondo gli indici ISTAT - FOI e considerata comprensiva di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato (v. Cass., Sez. un., 1712/1995), sino alla data di pronuncia della presente ordinanza, così ascendendo all'importo di € 1.802,55, oltre agli ulteriori interessi decorrenti dal giorno pagina 7 di 8 successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (la Suprema Corte ha chiarito che "il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione". Cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023)
§4. Spese di lite.
Riguardo alle spese di lite, attesa la riforma della sentenza di prime cure e considerata la parziale reciproca soccombenza delle parti, se ne dispone l'integrale compensazione ex art. 92 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice d'Appello,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 236/2022 del Giudice di Pace Parte_1 di Acqui Terme, pubblicata in data 13.10.2022 e per l'effetto,
Accertato un concorso di responsabilità ex artt. 2054 co. I e 2052 c.c., nella causazione del sinistro stradale occorso in data 26.08.2021, per il 50% a carico del conducente e per il 50% a Persona_1 carico della Controparte_1
Dichiara tenuta e condanna la a risarcire all'attrice la somma di € Controparte_1 Parte_1
1.802,55, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza sino al saldo;
dichiara integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio d'appello.
Così deciso in Alessandria, il 24 febbraio 2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Alessandria
Sezione Civile
R.G. 1078/2023
Il Tribunale, nella persona della Dott.ssa Martina Cacioppo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 1078/2023 promossa da:
(C.F: ) rappresentata e difesa dall'Avv. Marino Macola, Parte_1 C.F._1 in forza di procura posta in calce all'atto di citazione del primo grado;
- Appellante - contro
(C.F.: ), in persona del Presidente della Giunta regionale pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Fusillo, in forza di procura posta in calce alla comparsa di costituzione;
- Appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 236/2022 del Giudice di Pace di Acqui Terme pubblicata in data 13.10.2022.
CONCLUSIONI: come rassegnate dalle parti all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Concisa esposizione del processo di I grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di Acqui Terme la chiedendo la condanna di quest'ultima al Controparte_1 risarcimento del danno ex art. 2052 c.c. oppure, in via subordinata ex art. 2051 c.c. o in via ulteriormente subordinata ex art. 2043 c.c., cagionato al veicolo di sua proprietà da un sinistro stradale occorso in data 26.08.2021, quando la vettura Dacia Sandero Stepway tg. GE565FZ, condotta da tal
, collideva con un capriolo intento ad attraversare la carreggiata. Persona_1
pagina 1 di 8 Con comparsa di risposta del 15.02.2022, si è costituita in giudizio la convenuta eccependo il CP_1 difetto di propria legittimazione passiva;
deducendo la sussistenza di profili di responsabilità del conducente nella causazione del sinistro, tali da escludere o in via subordinata ridurre ex art. 1227 co. I
c.c. il quantum risarcibile ed eccependo l'omessa prova del quantum debeatur.
La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testimoni attorei , presente al Testimone_1 momento del sinistro come passeggero e titolare della carrozzeria Ugo S.n.c. che ha Tes_2 predisposto il preventivo di riparazione dell'auto incidentata.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 29.09.2022 per la precisazione delle conclusioni con termine per il deposito di note conclusive e all'esito, è stata trattenuta in decisione.
È stata quindi emessa la sentenza n. 236/2022, formante oggetto del presente giudizio di appello, con la quale il Giudice di Pace ha respinto integralmente la domanda attorea e compensato le spese di lite.
2. Motivi di appello
ha declinato, quali motivi di censura alla decisione impugnata: Parte_1
1) l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice, con motivazione anche contraddittoria, ha ritenuto non provata la dinamica del sinistro ed in particolare:
1. la circostanza che esso sia stato causato da un animale selvatico;
2. che questo si trovasse sulla carreggiata;
3. che il suo comportamento sia stato la causa del sinistro;
4. che il conducente del veicolo abbia fatto tutto il possibile per evitare la collisione;
2) l'ingiustizia ed erroneità della sentenza, laddove il primo Giudice, ha ritenuto applicabile il paradigma della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c. – di cui comunque sussistono gli elementi costituivi - e non quello di cui all'art 2052 c.c.;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto, seppure entro i limiti di cui si va ora a dire.
Pur trattandosi di secondo motivo di appello, è pregiudiziale sul piano logico affrontare il tema dell'inquadramento giuridico della fattispecie oggetto di causa.
Il Giudice di prime cure, sul punto, dopo una lunga panoramica delle fonti normative e giurisprudenziali che regolano la materia della responsabilità civile in materia di incidenti stradali occorsi tra veicoli e animali selvaggi e dopo aver statuito circa la legittimazione passiva della convenuta – questione non oggetto di impugnativa e sul quale quindi non ci si sofferma – è CP_1 giunto alla conclusione che nel caso di specie debba ritenersi applicabile l'art. 2043 c.c. e non l'art. 2052 c.c. con tutto ciò che ne consegue sul piano dell'onere della prova che grava sul danneggiato.
Tale conclusione, ad avviso di questo Tribunale, è errata e non coerente con la Giurisprudenza di legittimità, che è pacifica nel ritenere che il parametro normativo da applicare alle fattispecie come quella sub iudice sia quello di cui all'art. 2052 c.c.
Infatti, la materia della responsabilità per i danni causati dalla fauna selvatica è stata oggetto nel recente passato di profonda rivisitazione da parte della Suprema Corte in punto di inquadramento giuridico della fattispecie, con un orientamento inaugurato dalla Cass. Civ. n. 7969/2020 e consolidatosi sino ad pagina 2 di 8 oggi attraverso innumerevoli pronunce, anche recentissime (tra le più recenti si v. Cass. Sez. 3 -,
Ordinanza n. 11107 del 27/04/2023, Cass. Civ. Ord. n. 18454 dell'8.06.2022 ma si vedano anche Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020, Rv. 657572 – 01-02-03; Sez. 3, Sentenza n. 8384 del
29/04/2020; Sez. 3, Sentenza n. 8385 del 29/04/2020; conf., successivamente: Sez. 3, Sentenza n.
12113 del 22/06/2020, Rv. 658165 - 01-02-03; Sez. 3, Ordinanza n. 13848 del 6/07/2020, Rv. 658298
– 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 2/10/2020, Rv. 659153 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022, Rv. 665057 - 01; nonché, non massimate: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18085 del
31/08/2020; Sez. 6 – 3).
Sostanzialmente la Giurisprudenza della terza Sezione della Cassazione – cui questo Tribunale intende dare seguito sia per doveroso rispetto della funzione nomofilattica riservata alla Suprema Corte, sia per l'assoluta condivisibilità della ricostruzione sistematica della problematica e della soluzione adottata anche mediante la confutazione degli argomenti contrari - si è assestata sui seguenti principi ordinatori della materia:
- i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema;
- nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza CP_1 normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
- la può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal CP_1 danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. (da ultimo Cass.
Civ. n. 18454/2022).
Tale innovativo orientamento ha preso le mosse dalla constatazione che le precedenti posizioni espresse dalla Suprema Corte (alla stregua delle quali il regime di responsabilità doveva essere inquadrato nell'art. 2043 c.c. e, dunque, era necessario individuare la legittimazione passiva in concreto, con riferimento al soggetto che aveva omesso il comportamento doveroso) hanno posto il danneggiato in una posizione "di oggettiva ed estrema difficoltà pratica" in ragione della necessità di individuare e provare una specifica condotta colposa dell'ente convenuto ed il soggetto responsabile, operazione quest'ultima non agevole in ragione di "un ipertrofico e confuso sovrapporsi di competenze statali, regionale, provinciali e di enti vari (enti parchi, enti gestori di strade e oasi protette aziende faunistico venatorio ecc.), i cui rapporti interni non sono sempre agevolmente ricostruibili" (Cass. Civ.
n. 7969/2020, cit., in motivazione).
pagina 3 di 8 Al contempo, la Suprema Corte ha evidenziato che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. deve essere individuato non già nella custodia (cui si sottraggono per definizione gli animali selvatici) quanto, piuttosto, nella proprietà o nella utilizzazione dell'animale al fine di trarne utilità anche non patrimoniali: ossia sul principio "ubi commoda ibi et in commoda", con l'unica eccezione del caso fortuito (Cass. Civ., n. 7969/2020, cit., in motivazione).
Dunque, la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico spettante alle Regioni integra una situazione equiparabile all'utilizzazione degli animali da parte di un soggetto diverso dal proprietario con la finalità di trarne un'utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema e, quindi, giustifica l'individuazione del soggetto responsabile ex art. 2052 c.c. in via esclusiva in capo alle stesse
Regioni, quali enti territoriali che "se ne servono" poiché titolari delle funzioni normative, amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività svolte da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni (Cass., n. 7969/2020, cit., in motivazione:
"Sono dunque in sostanza le Regioni gli enti che utilizzano il patrimonio faunistico protetto al fine di perseguire l'utilità collettiva di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema").
Ciò premesso, ne discende che la presente controversia doveva essere decisa alla stregua dei principi sopra richiamati ciò rendendo superflua la disamina di tutte le osservazioni spese dal giudice di prime cure, nell'ultima parte della sentenza, con riguardo all'omessa prova di una condotta omissiva colposa dell'Ente convenuto e del nesso di causalità tra la stessa e l'evento di danno.
In ogni caso, la domanda attorea risulta in realtà espressamente esaminata dal Giudice di Pace anche sotto il profilo del regime di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. ed anche sotto tale profilo, è stata ritenuta infondata.
Infatti, e venendo così al primo motivo di gravame, il Giudice di Pace ha ritenuto non sufficiente la prova offerta dall'attrice circa la dinamica del sinistro, essendo rimasto incerto:
1. che esso sia stato causato da un animale selvatico;
2. che questo si trovasse sulla carreggiata;
3 che il suo comportamento sia stato la causa del sinistro;
4. che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare la collisione.
Anche sotto tale profilo, la disamina compiuta dal Giudice di prime cure in ordine alle risultanze dell'istruttoria documentale e orale espletata non è condivisibile e sottende una errata considerazione dei criteri di riparto dell'onere della prova che discendono dall'applicazione dell'art. 2052 c.c.
Infatti, a norma dell'art. 2052 c.c., grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla fornire la prova liberatoria del CP_1 caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più adeguate e diligenti misure - concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema - di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi.
Ebbene a parere di chi scrive quanto all'onere della prova che gravava sulla danneggiata, la dinamica del sinistro e soprattutto l'imputabilità dello stesso all'animale selvatico è emersa in maniera sufficientemente chiara dall'istruttoria (insieme al fatto che proprio di animale selvatico si sia trattato):
pagina 4 di 8 - il testimone , testimone oculare del sinistro perché trasportato, seduto sul sedile Testimone_1 anteriore lato passeggero, ha risposto: alla domanda “vero che un capriolo balzava sulla strada andando ad urtare il veicolo sulla parte anteriore”, “si…..erano circa le 07:30 del mattino ricordo che c'era visibilità mi pare sia sbucato lato destro e ce lo siamo trovati in mezzo alla strada;
lo abbiamo investito e ci siamo fermati;
l'animale non era morto e dopo qualche minuto si è rialzato ed è fuggito ricordo che l'auto era danneggiata nella parte frontale sul cofano”; alla domanda “vero che il suddetto scontro con il capriolo ha cagionato danni alla parte anteriore dell'autovettura”, “confermo”; alla domanda “vero che al momento del sinistro il signor stava conducendo il veicolo a velocità inferiore ai 50 km” ,“sì lo so in Persona_1 quanto eravamo usciti da poco dalla rotatoria”.
- il testimone meccanico che ha esaminato il veicolo incidentato, ha confermato Tes_2 che su di esso vi erano ancora i peli dell'animale investito incastrati nella carrozzeria, fatto che dimostra in maniera incontrovertibile che vi sia stato l'impatto e che esso – essendo frontale - sia avvenuto quando l'animale si trovava sulla carreggiata;
- le risultanze della scatola nera istallata sul mezzo attoreo hanno provato, oltre all'avvenuta collisione nelle condizioni di luogo e tempo di cui alla citazione, che il conducente Per_2 procedeva ad una velocità ampiamente inferiore ai limiti previsti.
Pertanto, tutti gli elementi considerati fanno propendere – facendo applicazione del principio probatorio del più probabile che non – che il sinistro sia avvenuto nelle modalità descritte dall'attrice, cioè che esso sia stato provocato da un ungulato che improvvisamente ha occupato la sede stradale.
Del tutto apodittiche e non condivisibili invece sono le numerose osservazioni svolte dal Giudice di prime cure per privare di attendibilità le dichiarazioni rese dai testimoni escussi in primo grado:
- con riguardo al fatto che “solo un veterinario, uno zoologo, o una persona di professionalità specializzata possa riconoscere un capriolo” si osserva che invece deve ritenersi una cognizione comune quella che consente di distinguere un ungulato da un cane;
- con riguardo al fatto che nessuno dei due presenti in quella circostanza abbia scattato una foto o un video dell'animale investito, si osserva che – contrariamente a quanto ritenuto - è molto comprensibile che nell'immediatezza di un sinistro, con un animale investito ancora presente sulla carreggiata, il primo pensiero non sia quello di scattare foto o girare video (anche considerato che detto animale si è trattenuto sulla sede stradale solo qualche minuto prima di scappare);
- con riguardo al fatto che il conducente e il trasportato non abbiano provveduto a chiamare le forze dell'ordine si osserva che anche tale condotta è comprensibile visto che non vi erano carcasse animali da asportare dalla sede stradale, non vi erano altri veicoli coinvolti nel sinistro e quello attoreo, sebbene danneggiato, era marciante.
Ma non solo, nel caso che ci occupa, non vi sono motivi per ritenere che le dichiarazioni - dal tenore inequivocabile in ordine alla ricostruzione della dinamica - rese dal testimone oculare , terzo Tes_1 trasportato, non siano attendibili: - sul piano oggettivo: egli era seduto sul sedile anteriore lato passeggero, in una posizione prossima all'animale investito, quindi è altamente plausibile che abbia potuto osservarlo da una buona visuale e che abbia anche avuto il tempo di riconoscerlo come capriolo, considerato che l'animale dopo il colpo è rimasto qualche minuto sulla carreggiata prima di scappare;
- sul piano soggettivo: con riguardo alle dichiarazioni rese dal medesimo sulla velocità di percorrenza, le pagina 5 di 8 stesse sono state poi corroborate dalle risultanze della scatola nera prodotte in giudizio, riscontro che induce a ritenere il testimone veritiero e credibile.
Ebbene, alla stregua quindi della ricostruzione emersa dall'istruttoria orale e documentale si ritiene che l'attrice abbia assolto l'onere probatorio in ordine al nesso causale tra la condotta dell'animale selvatico e l'evento dannoso, provando in maniera esaustiva la dinamica del sinistro.
Accertata la sussistenza del nesso eziologico, in applicazione dei sopra esposti principi in tema di responsabilità per i danni cagionati da animali, il proprietario deve presumersi responsabile ai sensi dell'art. 2052 c.c. e tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. civ., sez. III,
20.11.2009, n. 24529; Cass. civ., sez. III, 19.11.2009, n. 24419; Cass. civ., sez. III, 30.9.2009, n.
20943); occorre quindi, a questo punto verificare se la sulla quale l'onere incombeva, abbia CP_1 fornito la prova liberatoria del fortuito alla stregua dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Ritiene il Tribunale che ciò non sia avvenuto.
In primo luogo, la convenuta non ha mai contestato né offerto allegazioni o prove di segno CP_1 contrario rispetto al fatto che, come allegato dall'attrice, la zona teatro del sinistro sia caratterizzata dalla ricorrenza di numerosi incidenti con la fauna selvatica, come quello per cui è causa.
Inoltre, con riguardo al proprio operato, la stessa si è limitata a valorizzare l'approvazione dei cd.
“piani di prelievo” degli ungulati selvatici, ma sul punto è assorbente rilevare che – contrariamente a quanto allegato in atti – quelli prodotti in causa riguardano le stagioni venatorie 2018/2019, 2019/2020
e giugno 2020 - marzo 2021 e quindi non riguardano il periodo oggetto di causa, essendo avvenuto il sinistro nell'agosto 2021 ovvero nella stagione venatoria (2021-2022).
A ciò si aggiunga che non è stato offerto alcun dato riguardante la popolazione faunistica della zona che consenta di qualificarla nei termini di una zona a bassa o ad alta criticità per la presenza turbativa o meno di ungulati (elementi che avrebbero reso possibile una valutazione sull'entità del fenomeno così da delineare il confine tra misure esigibili e non esigibili dall'ente rispetto allo stato ordinario dei luoghi) e non è stato nemmeno prodotto alcun documento che attesti il rispetto dei piani di abbattimento prodotti in causa (comunque non relativi al periodo di causa).
Tutto ciò considerato si ritiene, pertanto, che la non abbia provato nel caso in esame la CP_1 ricorrenza di un caso fortuito, né l'adozione in concreto di misure sufficienti (soprattutto in relazione allo specifico periodo in cui è avvenuto il sinistro) ad escludere la sua responsabilità ex art. 2052 c.c.
Ciò posto, va evidenziato che in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la responsabilità oggettiva riscontrata a carico della concorre necessariamente CP_1 con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, ai sensi dell'art. 2054, comma I, c.c., in quanto tale norma esprime principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione, argomento, questo, speso dalla sin dal primo grado di giudizio, CP_1 laddove la stessa ha eccepito che non sia stato provato dall'attrice che il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare l'evento di danno. pagina 6 di 8 Ebbene tale obbiezione è condivisibile;
infatti, alla presunzione ex art. 2052 c.c. che grava sulla quale proprietaria della fauna selvatica (per le motivazioni già illustrate) si accompagna quella CP_1 di colpa di cui all'art. 2054 co. I c.c. a carico del conducente e sul rapporto tra le suddette presunzioni la Giurisprudenza ha affermato che: “ Nell'ipotesi di scontro tra un veicolo ed un animale il concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell'animale, rispettivamente dagli artt. 2054 e 2052 c.c. , comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Pertanto, quando non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria (Cass. Civ. Ordinanza n. 16550 del 23/05/2022).
Effettivamente nel caso di specie, l'attrice non ha provato e ancor prima allegato, in che modo il conducente abbia tentato di evitare il sinistro, non essendo certamente sufficiente l'unico Per_1 elemento emerso dall'istruttoria in ordine al fatto che egli conducesse il veicolo a velocità contenuta – fatto questo che ancor più, a bene vedere, gli avrebbe forse consentito di attuare una manovra di emergenza tesa ad evitare l'impatto con l'animale selvatico -.
Pertanto, deve concludersi che pur ammettendo che la non abbia superato la presunzione di CP_1 responsabilità a proprio carico ex art. 2052 c.c., dal momento che neanche quella di colpa del conducente ex art. 2054 co. I c.c. è stata superata, deve ritenersi – come asserito dalla Giurisprudenza citata - che la responsabilità per il sinistro per cui è causa gravi su entrambe le parti e che il concorso fra le stesse sia stimabile nella misura del 50% ciascuna.
Venendo al quantum richiesto a titolo di risarcimento, l'attrice ha domandato il ristoro del danno materiale subito dal veicolo incidentato e quindi la refusione delle spese da sostenere per la sua riparazione, come quantificate dal meccanico che ha visionato il mezzo dopo il sinistro – anche escusso in sede testimoniale – nella misura di € 3.313,54 (già comprensiva di accessori).
Tale somma, pur se liquidata attraverso una stima di parte, può ritenersi congrua, considerato il severo danneggiamento riportato dalla carrozzeria del veicolo nella parte frontale (visibile dalla documentazione fotografica prodotta agli atti) e considerato anche che non vi è ragione per dubitare che esso sia diretta conseguenza del sinistro per cui è causa, elemento corroborato dalla presenza di peli di animale incastrati nella carrozzeria lesionata (come riportato dal meccanico in sede di escussione testimoniale e come peraltro visibile dalle foto). Inoltre, la contenuta consistenza dell'importo avrebbe reso del tutto antieconomico (anche sotto il profilo processuale) l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
In ragione dell'accertato concorso di responsabilità tra le parti (derivante dal mancato superamento delle presunzioni gravanti su ciascuna) la domanda attorea potrà quindi essere accolta nella misura del
50%, così per € 1.656,77. Tale somma, va poi devalutata alla data del sinistro (26.08.2021) e da qui rivalutata secondo gli indici ISTAT - FOI e considerata comprensiva di interessi legali sul capitale via via annualmente rivalutato (v. Cass., Sez. un., 1712/1995), sino alla data di pronuncia della presente ordinanza, così ascendendo all'importo di € 1.802,55, oltre agli ulteriori interessi decorrenti dal giorno pagina 7 di 8 successivo alla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. (la Suprema Corte ha chiarito che "il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione". Cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ordinanza n. 61 del 03/01/2023)
§4. Spese di lite.
Riguardo alle spese di lite, attesa la riforma della sentenza di prime cure e considerata la parziale reciproca soccombenza delle parti, se ne dispone l'integrale compensazione ex art. 92 c.p.c. per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in funzione di Giudice d'Appello,
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. 236/2022 del Giudice di Pace Parte_1 di Acqui Terme, pubblicata in data 13.10.2022 e per l'effetto,
Accertato un concorso di responsabilità ex artt. 2054 co. I e 2052 c.c., nella causazione del sinistro stradale occorso in data 26.08.2021, per il 50% a carico del conducente e per il 50% a Persona_1 carico della Controparte_1
Dichiara tenuta e condanna la a risarcire all'attrice la somma di € Controparte_1 Parte_1
1.802,55, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza sino al saldo;
dichiara integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c. le spese di lite del primo grado di giudizio e del presente giudizio d'appello.
Così deciso in Alessandria, il 24 febbraio 2025
La Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 8 di 8