TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 18/02/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 405/2023
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 14.02.2023
da
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.03.1977, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Corso del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, Via Melchiorre Gioia, n. 7, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Boatto del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Fidenza (PR), Piazza Repubblica, n. 25, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE e PER LA RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2023 Parte_1
chiedeva di sentire dichiarare la separazione personale dalla moglie con Controparte_1 la quale aveva contratto matrimonio in IO d'RD (PC), il 29.6.2019, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, matrimonio dal quale era nato, il
19.6.2017, il figlio , minorenne. Per_1
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva:
che il nucleo familiare, già residente in [...], allo stato risiedeva nel medesimo Comune, in Via Lorenzo Perosi n.4, presso alloggio
E.R.P. concesso in locazione dall' alla moglie ed al proprio nucleo familiare CP_2 con contratto in data 20.5.2022 e canone annuo pari ad € 624,00;
che l'unione era definitivamente venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali emerse nel corso della convivenza matrimoniale, da cui erano scaturiti persistenti conflitti, di tal che, a causa dei continui dissidi e contrasti tra i coniugi, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, su ricorso del P.M., con decreto emesso in via provvisoria ed urgente in data 17.11.2022 nell'ambito del procedimento N.1342/2022
V.G., ravvisando una situazione di pregiudizio nei confronti del figlio minore , Per_1 aveva affidato il minore al Servizio Sociale di IO d'RD, nominando quale curatore speciale del minore l'Avv. Vanessa Grisi del Foro di Piacenza;
che il nucleo familiare risultava già in carico al predetto Servizio Sociale dall'anno
2017 con un progetto di sostegno familiare che prevedeva aiuti di carattere economico e di monitoraggio rispetto alla salute della moglie nonché interventi di sostegno genitoriale attraverso colloqui ed educativa domiciliare;
che la moglie, apparsa inadeguata nel relazionarsi con il figlio, aveva comunicato al marito la sua intenzione di allontanarsi definitivamente dalla casa coniugale e di trasferirsi altrove entro il 30.03.2023, lasciando l'abitazione familiare nella piena disponibilità del marito;
che il signor , in ragione della condotta adottata dalla moglie contraria ai Pt_1
doveri nascenti dal matrimonio e preso atto che il Tribunale per i Minorenni di Bologna aveva ritenuto il padre maggiormente adeguato nel rapporto con il figlio rispetto alla madre, intendeva chiedere la separazione giudiziale dalla moglie con affidamento esclusivo del minore al padre;
che il ricorrente svolgeva attività lavorativa con qualifica di operatore ecologico alle dipendenze della COOP SOCIALE GERMOGLIO, con sede in Piacenza, Via Pietro
Bubba n. 25, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.300,00, pari a circa €
15.000,00 annui, mentre la moglie era invalida civile in misura pari all'80% e percepiva una pensione di invalidità di circa €300,00 mensili.
Sulla base di tali motivi, il ricorrente chiedeva, pertanto, di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso. In particolare, il ricorrente domandava: l'assegnazione a sé della casa coniugale, con i beni e gli arredi ivi contenuti;
la revoca del provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni di Bologna
e, per l'effetto, l'affidamento del figlio minore in via esclusiva al padre, con collocazione stabile presso la residenza paterna;
il mantenimento ordinario del figlio e le spese straordinarie occorrenti per lo stesso ad esclusivo carico del padre;
il regolamento di frequentazione con il genitore non collocatario concordato secondo le modalità indicate nel ricorso;
l'assegnazione dell'autoveicolo Mazda 5 targato DE 017 JA intestato alla moglie in proprietà esclusiva al marito.
Con decreto in data 24-27.2.2023, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del
4.4.2023 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, ordinando a quest'ultima l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni.
All'udienza del 4.4.2023, compariva il ricorrente assistito dal suo Difensore nonché la resistente personalmente senza l'assistenza di un difensore. In ogni caso, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano sentite le parti. Il ricorrente confermava quanto già dedotto con il ricorso e precisava: di occuparsi in via esclusiva del figlio da quando la moglie si era allontanata dall'abitazione familiare circa un mese prima, tanto che da allora il bambino non aveva più incontrato la madre, sentendola telefonicamente una volta al giorno;
di non poter contare sul sostegno di una rete familiare, bensì sull'ausilio e sulla vigilanza dei Servizi Sociali;
di percepire una retribuzione pari a circa 1.140,00 Euro al mese, dovendo però sostenere il canone di locazione pari ad Euro 60,00 per l'abitazione familiare assegnata dal Comune nonché le spese relative alle utenze ed alle esigenze del figlio, che frequentava l'asilo comunale. La resistente riferiva di essersi trasferita a Cesena con il nuovo compagno, che svolgeva lavori saltuari, precisando di non lavorare e di percepire una pensione pari ad Euro 313,00 mensili, potendo contribuire al mantenimento del bambino versando al marito Euro
100,00 al mese.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e, per l'effetto, venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza;
veniva ordinata l'acquisizione a cura della cancelleria del fascicolo n. 1342/2022 V.G pendente presso il T.M. di Bologna relativamente al minore e, quanto all'affidamento del figlio minore nonché al Persona_2
regolamento riguardante lo stesso, veniva disposto in conformità al decreto provvisorio emesso dal T.M. di Bologna in data 17.11.2022, mantenendo, a seguito della cessazione della convivenza tra i genitori, l'attuale collocazione del minore presso il padre e regolando la frequentazione con la madre, che risultava trasferitasi a Cesena;
veniva assegnata la casa familiare, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, al padre affinché
l'abitasse con il figlio minore e veniva posto a carico della madre un assegno mensile pari ad Euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versarsi al ricorrente in via anticipata entro i primi dieci giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
infine, veniva demandato al Servizio Sociale territorialmente competente, affidatario del minore e già incaricato della vigilanza del nucleo familiare, di continuare nell'attività di monitoraggio e sostegno del nucleo medesimo, nonché negli interventi come già disposti dal i Bologna. CP_3
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., parte ricorrente ribadiva quanto già dedotto nel ricorso, chiedendo, in aggiunta a quanto già domandato con l'atto introduttivo,
l'addebito della separazione alla moglie a causa dei gravi comportamenti adottati da quest'ultima in costanza di convivenza matrimoniale, manifestazione di una chiara ed univoca contrarietà ai doveri coniugali ed in particolare al dovere di fedeltà e lealtà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione. Il ricorrente ribadiva di occuparsi in via esclusiva della cura, del mantenimento e dell'educazione del figlio minore, con avvio di un percorso volto a dimostrare la sua piena capacità genitoriale onde ottenere l'affidamento esclusivo del figlio, continuando regolarmente a prendere parte ai colloqui organizzati dal Servizio
Sociale, collaborando fattivamente con esso per la risoluzione di tutte le problematiche sorte nell'ambiente familiare. Chiedeva, pertanto, la conferma della collocazione stabile del bambino presso la residenza paterna, garantendo allo stesso, tramite il Servizio
Sociale, un rapporto equilibrato e continuativo con la madre, da attuarsi attraverso la previsione di precisi criteri per le visite madre-figlio, da svolgersi in forma protetta alla presenza di psicologi e/o assistenti sociali. Il ricorrente ribadiva altresì di non voler formulare alcuna richiesta economica nei confronti della moglie, impegnandosi a far fronte in via esclusiva ai bisogni economici del figlio, salva la disponibilità manifestata della signora all'udienza presidenziale al versamento della somma mensile di _1
€ 100,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, peraltro, già posta a suo carico con i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con memoria difensiva in data 14 settembre 2023 si costituiva in giudizio
[...]
contestando la ricostruzione operata dal ricorrente, aderendo comunque alla _1
domanda di separazione personale proposta dal marito, ma alle diverse condizioni indicate in comparsa. In particolare, deduceva di essersi sempre impegnata nel reperimento di un'attività lavorativa per contribuire alle spese della famiglia, nonostante l'accertata invalidità civile in misura pari all'80 %, fino a quando, a far data dall'anno 2020/2021 erano emerse notevoli criticità nel rapporto tra i coniugi, risultando impossibile una loro riconciliazione. Rimarcava, inoltre, che alcuni comportamenti tenuti dalla resistente dovevano essere ricondotti nel novero della patologia di cui era affetta, non potendo essere addebitata alla stessa alcuna responsabilità. La resistente, inoltre, non si opponeva all'assegnazione della casa coniugale al ricorrente e nulla opponeva in merito alla collocazione del figlio minore con il padre in IO, chiedendo tuttavia che Per_1 venisse disposto l'affidamento condiviso, con monitoraggio del Servizio Sociale competente. La resistente chiedeva, pertanto, di pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e di respingere la domanda di addebito della separazione formulata da controparte nonché la conseguente richiesta di condanna alle spese legali. Quanto alle condizioni di separazione, domandava: l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, sotto la vigilanza dei servizi sociali territorialmente competenti;
l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente affinché vi abitasse con il figlio minore;
il versamento, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Per_1
del figlio minore, della somma mensile di Euro 100,00 a carico della madre e di mantenere il versamento delle spese straordinarie integralmente a carico del padre come dallo stesso proposto.
Rimesse le parti davanti al G.I., all'udienza del 5.10.2023, su richiesta dei
Procuratori delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con rinvio della causa ad una successiva udienza per la discussione sulle istanze istruttorie, assegnando altresì termine al Servizio Sociale di IO d'RD per la trasmissione della relazione aggiornata.
Trasmessa la relazione aggiornata in data 10.1.2024 da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, all'udienza del 18.1.2024, ritenuto di proseguire nei percorsi attuati dai servizi sociali affidatari nell'interesse del minore, veniva disposto a tal fine un rinvio d'udienza, assegnando ulteriore termine al Servizio Sociale di IO d'RD per la trasmissione della relazione aggiornata in ordine all'attività svolta, con particolare riguardo alla condizione del minore e del nucleo familiare dello stesso, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento sulle richieste istruttorie delle parti.
Trasmessa la relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali, all'udienza del
9.5.2024 la causa veniva rinviata all'udienza successiva per la precisazione delle conclusioni, assegnando termine al Servizio Sociale di IO d'RD per la trasmissione della relazione conclusiva, incaricandolo anche di esprimersi, in considerazione della richiesta della difesa del sig. , in ordine alla sussistenza dei Pt_1 presupposti per l'affidamento del minore in via esclusiva al padre con vigilanza e monitoraggio del servizio sociale.
Trasmessa la relazione conclusiva da parte dei Servizi Sociali, all'udienza del
24.10.2024 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Procuratori, i quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione chiedendo pertanto di poter precisare le conclusioni congiuntamente. Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di separazione, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali, escluse repliche.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le parti – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, rileva evidenziare che all'udienza del
24.10.2024 le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, con espressa rinuncia da parte del signor alla domanda di addebito Pt_1
della separazione nei confronti della moglie, determinandosi così a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni di separazione, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, rispondano all'interesse del figlio minore
. In particolare, con riguardo all'affidamento del figlio minore, rileva evidenziare Per_1 che, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze, ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.09.2016, n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.01.2017, n. 977). Infatti, la regola dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e, sul punto, va precisato che tale pregiudizio può sussistere non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando
“il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587). Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore (sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023, n. 23333; Cass., 6/7/2022, n.
21425). Infine, va precisato che la scelta dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori deve essere compiuta dal Giudice in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. civ. sent. 4056 del 9 febbraio 2023).
Nel caso di specie, tenuto conto delle valutazioni espresse dal Servizio Sociale territorialmente competente di IO d'RD affidatario del minore e delle ulteriori risultanze processuali, deve ritenersi che il padre, all'esito degli interventi di sostegno attuati dal Servizio Sociale, risulti adeguato al suo ruolo genitoriale nell'interesse del figlio minore, mentre, relativamente alla madre, sono emersi profili di inadeguatezza genitoriale, inevitabilmente connessi anche alla sua condizione patologica, in un quadro in cui la stessa, pur a seguito della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali nel maggio 2017 e degli interventi messi in atto, ha evidenziato criticità personali e genitoriali, continuando a reiterare condotte ritenute inadeguate anche a discapito del figlio minore , anche in ragione del suo progetto di vita precario e soggetto a Per_1
decisioni volubili.
Ritiene pertanto il Collegio che si configurino le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre, con collocazione e residenza Per_1
abituale presso lo stesso, in ogni caso demandando ai Servizi Sociali territorialmente competenti di IO d'RD (PC) – che hanno già in carico il nucleo familiare – di proseguire nella presa in carico del nucleo familiare, garantendo ogni intervento educativo, anche domiciliare, ritenuto opportuno onde poter supportare il nucleo e mantenendo la vigilanza ed il monitoraggio dello stesso nell'interesse del figlio minore. Per quanto attiene al regolamento di frequentazione madre-figlio, rileva considerare che i Procuratori di entrambe le parti, nelle rispettive memorie conclusionali, hanno rappresentato che, a far data dal mese di novembre 2024, il Servizio Sociale ha provveduto alla modifica della modalità degli incontri tra la signora ed il figlio _1
, disponendo che gli stessi si svolgessero in forma libera, consentendo quindi alla Per_1
madre di poter vedere e stare con il minore in condizioni di maggior naturalezza, laddove tale liberalizzazione degli incontri ha determinato un miglioramento sia nel rapporto madre-figlio sia delle condizioni psico-fisiche del minore.
Ritiene pertanto il Collegio che il regolamento del diritto di visita madre-figlio, nei termini concordati dalle parti, sia rispondente all'interesse del figlio, prevedendosi comunque eventuali modifiche della regolamentazione in accordo tra i genitori, in ogni caso fermo il monitoraggio e la vigilanza del nucleo da parte dei Servizi Sociali.
Ritiene altresì il Collegio che le ulteriori condizioni di separazione, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, siano legittime e possano trovare accoglimento - laddove le parti hanno previsto l'assegnazione della casa coniugale, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, al marito, che vi abiterà con il figlio, mentre si fa obbligo in capo alla madre di corrispondere al ricorrente un contributo per il mantenimento del figlio pari ad Euro 100,00 mensili – tenuto conto che la resistente risulta trasferitasi a Cesena con il nuovo compagno e percepisce un assegno di invalidità di importo esiguo, essendo stata dichiarata invalida civile all'80% con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (doc. n. 1 fascicolo resistente), di tal che non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella così concordata dalle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni riportate in dispositivo, prendendo atto del regolamento concordato dalle parti.
Anche con riguardo alle spese processuali, in conformità all'accordo in tal senso espresso dalle parti, dovrà essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide: - Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
[...]
- Stabilisce le seguenti condizioni, in conformità al regolamento concordato dalle parti, come da conclusioni dalle stesse precisate congiuntamente:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto. Il sig Pt_1
rinuncia alla domanda di addebito della separazione.
2) La Sig.ra ha già trasferito la propria residenza in Cesena, Via Rio Acqua di _1
Tipano n.30.
3) Il figlio minore è affidato in via esclusiva al padre, con collocazione e residenza stabile dello stesso presso il padre;
l'affidamento monogenitoriale, invero, è ritenuto più adeguato e rispondente ai preminenti interessi del minore e tale da sostituire il provvedimento emesso dal Tribunale dei Minorenni di Bologna in data 22.11.2022 che, pertanto, viene revocato.
Il genitore affidatario potrà adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore importanza inerenti il figlio minore, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4) La casa coniugale, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, posta in IO d'RD,
Via Lorenzo Perosi n.4, è assegnata al marito, che l' abiterà unitamente al figlio minore.
5) Il padre provvederà al mantenimento ordinario del figlio ed a tutte le spese straordinarie nell'interesse del medesimo (spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., ludiche- sportive), salvo l'obbligo a carico della madre di versare la somma di € 100,00 mensili, quale contributo per il mantenimento del figlio minore, entro i primi dieci giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Tale somma potrà essere aumentata in caso di documentata maggiore disponibilità di reddito da parte della Sig.ra _1
6) La Sig.ra rinuncia a qualsivoglia assegno di mantenimento, avendo, tra _1
l'altro, iniziato convivenza more uxorio.
7) La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio presso l'abitazione del Sig. Per_1
, anche in presenza di quest'ultimo, quando lo desidera e Parte_1 compatibilmente con gli impegni di lavoro del , previo appuntamento telefonico Pt_1
con lo stesso almeno tre giorni prima.
La Sig.ra comunque, potrà tenere con sé dal venerdì pomeriggio alle _1 Per_1
ore 17.00 circa fino alla domenica pomeriggio, verso le ore 16.00 a week end alternati.
Nelle giornate di visita della Sig.ra al figlio , il Sig. accetta e _1 Per_1 Pt_1
acconsente che la stessa rimanga nella casa familiare sita in IO d'RD, Via
Perosi n. 4, anche con relativo pernotto, per trascorrere il maggior tempo possibile con
; fermo restando che il Sig. non acconsente che altre persone, al di fuori Per_1 Pt_1
della Sig.ra possano essere presenti e/o pernottare presso la propria abitazione. _1
Durante le vacanze natalizie la madre terrà con sé il figlio per sette giorni (ad esempio ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio) sempre presso l'abitazione del Sig. , con relativo pernotto;
nelle vacanze Parte_1
pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa.
Nel periodo delle vacanze estive la Sig.ra potrà stare con il figlio anche _1 Per_1 per sette giorni consecutivi presso l'abitazione dello stesso e del Sig. Parte_1
, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre eventuali
[...]
e ulteriori festività, i coniugi avranno cura di trascorrere tali giorni ad anni alterni con lo stesso.
Resta intesa e confermata la volontà del Sig. di permettere alla Parte_1 sola Sig.ra di rimanere nell'abitazione familiare e/o dello stesso durante Controparte_1
i periodi di visita della stessa al figlio . Per_1
Il tutto salvo migliore e differente accordo tra i coniugi.
8) L'autovettura MAZDA 5 tg. DE 017 JA è attribuita in proprietà esclusiva al marito.
9) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.
Demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti di IO d'RD (PC) – che hanno già in carico il nucleo familiare – di proseguire nella presa in carico del nucleo, garantendo ogni intervento educativo, anche domiciliare, ritenuto opportuno onde poter sostenere il nucleo e mantenendo la vigilanza ed il monitoraggio dello stesso nell'interesse del figlio minore. Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
IO d'RD (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Dispone la comunicazione al Servizio Sociale territorialmente competente di IO
d'RD (PC) per quanto di competenza.
Piacenza, 13 febbraio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina GOP
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 14.02.2023
da
C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
15.03.1977, residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Corso del Foro di Piacenza, elettivamente domiciliato presso il relativo studio sito in Piacenza, Via Melchiorre Gioia, n. 7, in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Boatto del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Fidenza (PR), Piazza Repubblica, n. 25, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
- RESISTENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 24.10.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
PER IL RICORRENTE e PER LA RESISTENTE: precisate come in atti.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2023 Parte_1
chiedeva di sentire dichiarare la separazione personale dalla moglie con Controparte_1 la quale aveva contratto matrimonio in IO d'RD (PC), il 29.6.2019, optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni, matrimonio dal quale era nato, il
19.6.2017, il figlio , minorenne. Per_1
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva:
che il nucleo familiare, già residente in [...], allo stato risiedeva nel medesimo Comune, in Via Lorenzo Perosi n.4, presso alloggio
E.R.P. concesso in locazione dall' alla moglie ed al proprio nucleo familiare CP_2 con contratto in data 20.5.2022 e canone annuo pari ad € 624,00;
che l'unione era definitivamente venuta meno a causa di incompatibilità caratteriali emerse nel corso della convivenza matrimoniale, da cui erano scaturiti persistenti conflitti, di tal che, a causa dei continui dissidi e contrasti tra i coniugi, il Tribunale per i Minorenni di Bologna, su ricorso del P.M., con decreto emesso in via provvisoria ed urgente in data 17.11.2022 nell'ambito del procedimento N.1342/2022
V.G., ravvisando una situazione di pregiudizio nei confronti del figlio minore , Per_1 aveva affidato il minore al Servizio Sociale di IO d'RD, nominando quale curatore speciale del minore l'Avv. Vanessa Grisi del Foro di Piacenza;
che il nucleo familiare risultava già in carico al predetto Servizio Sociale dall'anno
2017 con un progetto di sostegno familiare che prevedeva aiuti di carattere economico e di monitoraggio rispetto alla salute della moglie nonché interventi di sostegno genitoriale attraverso colloqui ed educativa domiciliare;
che la moglie, apparsa inadeguata nel relazionarsi con il figlio, aveva comunicato al marito la sua intenzione di allontanarsi definitivamente dalla casa coniugale e di trasferirsi altrove entro il 30.03.2023, lasciando l'abitazione familiare nella piena disponibilità del marito;
che il signor , in ragione della condotta adottata dalla moglie contraria ai Pt_1
doveri nascenti dal matrimonio e preso atto che il Tribunale per i Minorenni di Bologna aveva ritenuto il padre maggiormente adeguato nel rapporto con il figlio rispetto alla madre, intendeva chiedere la separazione giudiziale dalla moglie con affidamento esclusivo del minore al padre;
che il ricorrente svolgeva attività lavorativa con qualifica di operatore ecologico alle dipendenze della COOP SOCIALE GERMOGLIO, con sede in Piacenza, Via Pietro
Bubba n. 25, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.300,00, pari a circa €
15.000,00 annui, mentre la moglie era invalida civile in misura pari all'80% e percepiva una pensione di invalidità di circa €300,00 mensili.
Sulla base di tali motivi, il ricorrente chiedeva, pertanto, di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso. In particolare, il ricorrente domandava: l'assegnazione a sé della casa coniugale, con i beni e gli arredi ivi contenuti;
la revoca del provvedimento assunto dal Tribunale per i Minorenni di Bologna
e, per l'effetto, l'affidamento del figlio minore in via esclusiva al padre, con collocazione stabile presso la residenza paterna;
il mantenimento ordinario del figlio e le spese straordinarie occorrenti per lo stesso ad esclusivo carico del padre;
il regolamento di frequentazione con il genitore non collocatario concordato secondo le modalità indicate nel ricorso;
l'assegnazione dell'autoveicolo Mazda 5 targato DE 017 JA intestato alla moglie in proprietà esclusiva al marito.
Con decreto in data 24-27.2.2023, la Presidente di Sezione fissava l'udienza del
4.4.2023 per la comparizione delle parti davanti a sé, con assegnazione di termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio, ordinando a quest'ultima l'allegazione delle dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi tre anni.
All'udienza del 4.4.2023, compariva il ricorrente assistito dal suo Difensore nonché la resistente personalmente senza l'assistenza di un difensore. In ogni caso, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, venivano sentite le parti. Il ricorrente confermava quanto già dedotto con il ricorso e precisava: di occuparsi in via esclusiva del figlio da quando la moglie si era allontanata dall'abitazione familiare circa un mese prima, tanto che da allora il bambino non aveva più incontrato la madre, sentendola telefonicamente una volta al giorno;
di non poter contare sul sostegno di una rete familiare, bensì sull'ausilio e sulla vigilanza dei Servizi Sociali;
di percepire una retribuzione pari a circa 1.140,00 Euro al mese, dovendo però sostenere il canone di locazione pari ad Euro 60,00 per l'abitazione familiare assegnata dal Comune nonché le spese relative alle utenze ed alle esigenze del figlio, che frequentava l'asilo comunale. La resistente riferiva di essersi trasferita a Cesena con il nuovo compagno, che svolgeva lavori saltuari, precisando di non lavorare e di percepire una pensione pari ad Euro 313,00 mensili, potendo contribuire al mantenimento del bambino versando al marito Euro
100,00 al mese.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti e, per l'effetto, venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza;
veniva ordinata l'acquisizione a cura della cancelleria del fascicolo n. 1342/2022 V.G pendente presso il T.M. di Bologna relativamente al minore e, quanto all'affidamento del figlio minore nonché al Persona_2
regolamento riguardante lo stesso, veniva disposto in conformità al decreto provvisorio emesso dal T.M. di Bologna in data 17.11.2022, mantenendo, a seguito della cessazione della convivenza tra i genitori, l'attuale collocazione del minore presso il padre e regolando la frequentazione con la madre, che risultava trasferitasi a Cesena;
veniva assegnata la casa familiare, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, al padre affinché
l'abitasse con il figlio minore e veniva posto a carico della madre un assegno mensile pari ad Euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, da versarsi al ricorrente in via anticipata entro i primi dieci giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
infine, veniva demandato al Servizio Sociale territorialmente competente, affidatario del minore e già incaricato della vigilanza del nucleo familiare, di continuare nell'attività di monitoraggio e sostegno del nucleo medesimo, nonché negli interventi come già disposti dal i Bologna. CP_3
Con memoria integrativa ex art. 709 c.p.c., parte ricorrente ribadiva quanto già dedotto nel ricorso, chiedendo, in aggiunta a quanto già domandato con l'atto introduttivo,
l'addebito della separazione alla moglie a causa dei gravi comportamenti adottati da quest'ultima in costanza di convivenza matrimoniale, manifestazione di una chiara ed univoca contrarietà ai doveri coniugali ed in particolare al dovere di fedeltà e lealtà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione. Il ricorrente ribadiva di occuparsi in via esclusiva della cura, del mantenimento e dell'educazione del figlio minore, con avvio di un percorso volto a dimostrare la sua piena capacità genitoriale onde ottenere l'affidamento esclusivo del figlio, continuando regolarmente a prendere parte ai colloqui organizzati dal Servizio
Sociale, collaborando fattivamente con esso per la risoluzione di tutte le problematiche sorte nell'ambiente familiare. Chiedeva, pertanto, la conferma della collocazione stabile del bambino presso la residenza paterna, garantendo allo stesso, tramite il Servizio
Sociale, un rapporto equilibrato e continuativo con la madre, da attuarsi attraverso la previsione di precisi criteri per le visite madre-figlio, da svolgersi in forma protetta alla presenza di psicologi e/o assistenti sociali. Il ricorrente ribadiva altresì di non voler formulare alcuna richiesta economica nei confronti della moglie, impegnandosi a far fronte in via esclusiva ai bisogni economici del figlio, salva la disponibilità manifestata della signora all'udienza presidenziale al versamento della somma mensile di _1
€ 100,00, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, peraltro, già posta a suo carico con i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Con memoria difensiva in data 14 settembre 2023 si costituiva in giudizio
[...]
contestando la ricostruzione operata dal ricorrente, aderendo comunque alla _1
domanda di separazione personale proposta dal marito, ma alle diverse condizioni indicate in comparsa. In particolare, deduceva di essersi sempre impegnata nel reperimento di un'attività lavorativa per contribuire alle spese della famiglia, nonostante l'accertata invalidità civile in misura pari all'80 %, fino a quando, a far data dall'anno 2020/2021 erano emerse notevoli criticità nel rapporto tra i coniugi, risultando impossibile una loro riconciliazione. Rimarcava, inoltre, che alcuni comportamenti tenuti dalla resistente dovevano essere ricondotti nel novero della patologia di cui era affetta, non potendo essere addebitata alla stessa alcuna responsabilità. La resistente, inoltre, non si opponeva all'assegnazione della casa coniugale al ricorrente e nulla opponeva in merito alla collocazione del figlio minore con il padre in IO, chiedendo tuttavia che Per_1 venisse disposto l'affidamento condiviso, con monitoraggio del Servizio Sociale competente. La resistente chiedeva, pertanto, di pronunciare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi e di respingere la domanda di addebito della separazione formulata da controparte nonché la conseguente richiesta di condanna alle spese legali. Quanto alle condizioni di separazione, domandava: l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, sotto la vigilanza dei servizi sociali territorialmente competenti;
l'assegnazione della casa coniugale al ricorrente affinché vi abitasse con il figlio minore;
il versamento, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario Per_1
del figlio minore, della somma mensile di Euro 100,00 a carico della madre e di mantenere il versamento delle spese straordinarie integralmente a carico del padre come dallo stesso proposto.
Rimesse le parti davanti al G.I., all'udienza del 5.10.2023, su richiesta dei
Procuratori delle parti, venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., con rinvio della causa ad una successiva udienza per la discussione sulle istanze istruttorie, assegnando altresì termine al Servizio Sociale di IO d'RD per la trasmissione della relazione aggiornata.
Trasmessa la relazione aggiornata in data 10.1.2024 da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, all'udienza del 18.1.2024, ritenuto di proseguire nei percorsi attuati dai servizi sociali affidatari nell'interesse del minore, veniva disposto a tal fine un rinvio d'udienza, assegnando ulteriore termine al Servizio Sociale di IO d'RD per la trasmissione della relazione aggiornata in ordine all'attività svolta, con particolare riguardo alla condizione del minore e del nucleo familiare dello stesso, riservando all'esito ogni ulteriore provvedimento sulle richieste istruttorie delle parti.
Trasmessa la relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali, all'udienza del
9.5.2024 la causa veniva rinviata all'udienza successiva per la precisazione delle conclusioni, assegnando termine al Servizio Sociale di IO d'RD per la trasmissione della relazione conclusiva, incaricandolo anche di esprimersi, in considerazione della richiesta della difesa del sig. , in ordine alla sussistenza dei Pt_1 presupposti per l'affidamento del minore in via esclusiva al padre con vigilanza e monitoraggio del servizio sociale.
Trasmessa la relazione conclusiva da parte dei Servizi Sociali, all'udienza del
24.10.2024 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Procuratori, i quali dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione chiedendo pertanto di poter precisare le conclusioni congiuntamente. Preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di separazione, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione, con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali, escluse repliche.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Controparte_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave frattura del vincolo coniugale – come peraltro risulta dalla posizione espressa da entrambe le parti – così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale.
Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle condizioni di separazione, rileva evidenziare che all'udienza del
24.10.2024 le Parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, con espressa rinuncia da parte del signor alla domanda di addebito Pt_1
della separazione nei confronti della moglie, determinandosi così a precisare congiuntamente le conclusioni.
Ritiene il Collegio che le condizioni di separazione, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, rispondano all'interesse del figlio minore
. In particolare, con riguardo all'affidamento del figlio minore, rileva evidenziare Per_1 che, pur a fronte della preferenza accordata dall'ordinamento al regime di affidamento condiviso dei figli minori, in ogni caso l'affidamento condiviso può essere derogato in presenza di circostanze, ormai tipizzate dalla giurisprudenza, quali gravi situazioni di rischio per il benessere e l'incolumità del minore (Cass. 22.09.2016, n. 18559) o situazioni di manifesto disinteresse o incapacità del genitore (Cass. 17.01.2017, n. 977). Infatti, la regola dell'affidamento condiviso è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e, sul punto, va precisato che tale pregiudizio può sussistere non solo in presenza di carenze educative e relazionali, ma anche quando
“il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr.
Cass. Civ., sez. I, 17/12/2009, n. 26587). Ne consegue che l'affidamento esclusivo va disposto solo ove si accerti - in positivo - l'idoneità del genitore esclusivo affidatario ed - in negativo – l'inidoneità o la manifesta carenza dell'altro genitore (sul punto, cfr. tra le tante, Cass., sez. I, 19/09/2023, n. 26796; Cass., 1/8/2023, n. 23333; Cass., 6/7/2022, n.
21425). Infine, va precisato che la scelta dell'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori deve essere compiuta dal Giudice in base all'esclusivo interesse morale e materiale della prole, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, senza che occorra operare un bilanciamento fra questi ultimi e l'interesse superiore del minore (Cass. civ. sent. 4056 del 9 febbraio 2023).
Nel caso di specie, tenuto conto delle valutazioni espresse dal Servizio Sociale territorialmente competente di IO d'RD affidatario del minore e delle ulteriori risultanze processuali, deve ritenersi che il padre, all'esito degli interventi di sostegno attuati dal Servizio Sociale, risulti adeguato al suo ruolo genitoriale nell'interesse del figlio minore, mentre, relativamente alla madre, sono emersi profili di inadeguatezza genitoriale, inevitabilmente connessi anche alla sua condizione patologica, in un quadro in cui la stessa, pur a seguito della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi
Sociali nel maggio 2017 e degli interventi messi in atto, ha evidenziato criticità personali e genitoriali, continuando a reiterare condotte ritenute inadeguate anche a discapito del figlio minore , anche in ragione del suo progetto di vita precario e soggetto a Per_1
decisioni volubili.
Ritiene pertanto il Collegio che si configurino le condizioni per disporre l'affidamento esclusivo del minore al padre, con collocazione e residenza Per_1
abituale presso lo stesso, in ogni caso demandando ai Servizi Sociali territorialmente competenti di IO d'RD (PC) – che hanno già in carico il nucleo familiare – di proseguire nella presa in carico del nucleo familiare, garantendo ogni intervento educativo, anche domiciliare, ritenuto opportuno onde poter supportare il nucleo e mantenendo la vigilanza ed il monitoraggio dello stesso nell'interesse del figlio minore. Per quanto attiene al regolamento di frequentazione madre-figlio, rileva considerare che i Procuratori di entrambe le parti, nelle rispettive memorie conclusionali, hanno rappresentato che, a far data dal mese di novembre 2024, il Servizio Sociale ha provveduto alla modifica della modalità degli incontri tra la signora ed il figlio _1
, disponendo che gli stessi si svolgessero in forma libera, consentendo quindi alla Per_1
madre di poter vedere e stare con il minore in condizioni di maggior naturalezza, laddove tale liberalizzazione degli incontri ha determinato un miglioramento sia nel rapporto madre-figlio sia delle condizioni psico-fisiche del minore.
Ritiene pertanto il Collegio che il regolamento del diritto di visita madre-figlio, nei termini concordati dalle parti, sia rispondente all'interesse del figlio, prevedendosi comunque eventuali modifiche della regolamentazione in accordo tra i genitori, in ogni caso fermo il monitoraggio e la vigilanza del nucleo da parte dei Servizi Sociali.
Ritiene altresì il Collegio che le ulteriori condizioni di separazione, così come concordate dalle parti e analiticamente riportate in dispositivo, siano legittime e possano trovare accoglimento - laddove le parti hanno previsto l'assegnazione della casa coniugale, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, al marito, che vi abiterà con il figlio, mentre si fa obbligo in capo alla madre di corrispondere al ricorrente un contributo per il mantenimento del figlio pari ad Euro 100,00 mensili – tenuto conto che la resistente risulta trasferitasi a Cesena con il nuovo compagno e percepisce un assegno di invalidità di importo esiguo, essendo stata dichiarata invalida civile all'80% con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (doc. n. 1 fascicolo resistente), di tal che non si configurano attualmente ragioni per prevedere una regolamentazione diversa rispetto a quella così concordata dalle parti.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle condizioni riportate in dispositivo, prendendo atto del regolamento concordato dalle parti.
Anche con riguardo alle spese processuali, in conformità all'accordo in tal senso espresso dalle parti, dovrà essere disposta la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide: - Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
[...]
- Stabilisce le seguenti condizioni, in conformità al regolamento concordato dalle parti, come da conclusioni dalle stesse precisate congiuntamente:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto. Il sig Pt_1
rinuncia alla domanda di addebito della separazione.
2) La Sig.ra ha già trasferito la propria residenza in Cesena, Via Rio Acqua di _1
Tipano n.30.
3) Il figlio minore è affidato in via esclusiva al padre, con collocazione e residenza stabile dello stesso presso il padre;
l'affidamento monogenitoriale, invero, è ritenuto più adeguato e rispondente ai preminenti interessi del minore e tale da sostituire il provvedimento emesso dal Tribunale dei Minorenni di Bologna in data 22.11.2022 che, pertanto, viene revocato.
Il genitore affidatario potrà adottare in via esclusiva le decisioni di maggiore importanza inerenti il figlio minore, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
4) La casa coniugale, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, posta in IO d'RD,
Via Lorenzo Perosi n.4, è assegnata al marito, che l' abiterà unitamente al figlio minore.
5) Il padre provvederà al mantenimento ordinario del figlio ed a tutte le spese straordinarie nell'interesse del medesimo (spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N., ludiche- sportive), salvo l'obbligo a carico della madre di versare la somma di € 100,00 mensili, quale contributo per il mantenimento del figlio minore, entro i primi dieci giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
Tale somma potrà essere aumentata in caso di documentata maggiore disponibilità di reddito da parte della Sig.ra _1
6) La Sig.ra rinuncia a qualsivoglia assegno di mantenimento, avendo, tra _1
l'altro, iniziato convivenza more uxorio.
7) La madre potrà vedere e tenere con sé il figlio presso l'abitazione del Sig. Per_1
, anche in presenza di quest'ultimo, quando lo desidera e Parte_1 compatibilmente con gli impegni di lavoro del , previo appuntamento telefonico Pt_1
con lo stesso almeno tre giorni prima.
La Sig.ra comunque, potrà tenere con sé dal venerdì pomeriggio alle _1 Per_1
ore 17.00 circa fino alla domenica pomeriggio, verso le ore 16.00 a week end alternati.
Nelle giornate di visita della Sig.ra al figlio , il Sig. accetta e _1 Per_1 Pt_1
acconsente che la stessa rimanga nella casa familiare sita in IO d'RD, Via
Perosi n. 4, anche con relativo pernotto, per trascorrere il maggior tempo possibile con
; fermo restando che il Sig. non acconsente che altre persone, al di fuori Per_1 Pt_1
della Sig.ra possano essere presenti e/o pernottare presso la propria abitazione. _1
Durante le vacanze natalizie la madre terrà con sé il figlio per sette giorni (ad esempio ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio) sempre presso l'abitazione del Sig. , con relativo pernotto;
nelle vacanze Parte_1
pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa.
Nel periodo delle vacanze estive la Sig.ra potrà stare con il figlio anche _1 Per_1 per sette giorni consecutivi presso l'abitazione dello stesso e del Sig. Parte_1
, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre eventuali
[...]
e ulteriori festività, i coniugi avranno cura di trascorrere tali giorni ad anni alterni con lo stesso.
Resta intesa e confermata la volontà del Sig. di permettere alla Parte_1 sola Sig.ra di rimanere nell'abitazione familiare e/o dello stesso durante Controparte_1
i periodi di visita della stessa al figlio . Per_1
Il tutto salvo migliore e differente accordo tra i coniugi.
8) L'autovettura MAZDA 5 tg. DE 017 JA è attribuita in proprietà esclusiva al marito.
9) Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti.
Demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti di IO d'RD (PC) – che hanno già in carico il nucleo familiare – di proseguire nella presa in carico del nucleo, garantendo ogni intervento educativo, anche domiciliare, ritenuto opportuno onde poter sostenere il nucleo e mantenendo la vigilanza ed il monitoraggio dello stesso nell'interesse del figlio minore. Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
IO d'RD (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
Dispone la comunicazione al Servizio Sociale territorialmente competente di IO
d'RD (PC) per quanto di competenza.
Piacenza, 13 febbraio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti