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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 20/06/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
-dott.ssa Maria Grazia d'Erico Presidente
-dott.ssa Rita Carosella Consigliere
-avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 247/2021 R.G., avente per oggetto “opposizione a D.I.- pagamento”
T R A
, (c.f. ) rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine Parte_1 C.F._1
dell'atto di citazione di primo grado, dall'Avv. Domenico Polisena, giusta procura in atti
APPELLANTE
E
(p. iva ) in persona del legale rappresentante pt, Controparte_1 P.IVA_1
dott. rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Pescolla, giusta procura in atti CP_2
APPELLATA
Conclusioni: come da note di trattazione scritta, che qui devono ritenersi ripetute e trascritte.
-IN FATTO ED IN DIRITTO-
§ 1 – Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio, ha proposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 454/2020 resa dal Tribunale di Larino, nella persona del Giudice Maria Rosa
Palladino, con la quale detto Giudice dichiarava inefficace il D.I. n. 94/2011, oggetto di opposizione, rigettando la domanda in riconvenzionale, con compensazione delle spese.
L'appellante, a sostegno dell'appello, ha formulato, esclusivamente, le seguenti deduzioni:
“Nel mentre è risultata palese la carenza di legittimazione passiva del sulla scorta delle Pt_1
risultanze documentali acquisite agli atti e dalla normativa in tema di disciplina dei Consorzi PEU ,
1 del tutto infondata risulta la decisione del primo Giudice in merito alla carenza di legittimazione attiva dell'odierno appellante nella proposizione della riconvenzonale e quella conseguente di compensazione delle spese e competenze di causa.
A giudizio dell'esponente la sentenza va riformata con il riconoscimento della legittimazione attiva
e della fondatezza della richiamata domanda riconvenzionale come articolata nell'atto di citazione
in opposizione.”. Null'altro è stato dedotto ed eccepito.
§ 2 – Posto quanto innanzi, a norma dell'art. 342, nn. 1) e 2), c.p.c. l'appello è inammissibile se gli appellanti non allegano quali siano i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale che il primo giudice avrebbe "modificato" intervenendo così sull'oggetto della causa, in violazione del principio della domanda, né indicano quali siano i fatti di cui avrebbe dovuto tener conto ai fini della decisione e che avrebbero condotto ad una pronuncia di diverso tenore. In altri termini, gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (ex multis 36481/2022).
E' evidente che, nel caso di specie, l'atto di appello non rispetta minimamente quanto disposto dalle norme innanzi richiamate.
L'appello è in conclusione formulato senza tenere conto del fatto che, con i motivi proposti, la parte deve rivolgere alla sentenza impugnata censure puntuali e specifiche -al cui esame resta delimitato l'ambito della cognizione in sede di gravame-, e ciò anche nel caso in cui la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza;
«l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. Ne consegue che […] l'appellante non può esaurire la sua ragione di doglianza nella reiterazione delle sue richieste e nell'affermazione della loro maggiore meritevolezza di accoglimento […], ma ha l'onere di indicare specificamente a pena di inammissibilità del ricorso, gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza» (in tali termini:
Cass. civ. Sez. III, 29/11/2011, n. 25218, nonchè Cass. 16/11/2017 n. 27199).
2 § 3 - Parte appellante va, inoltre, condannato alle spese del presente giudizio, in quanto La pronuncia di inammissibilità dell'appello configura una situazione di soccombenza, dovendo escludersi che essa integri un grave ed eccezionale motivo di compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (Cass. Civ., sez. III, n. 15847/2024). Tali spese si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod., in base al valore della controversia , così come vigente all'epoca dell'ultimo atto difensivo svolto (Cass. sez. unite 2022/n. 33482).
Ricorrono altresì i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n.
115/2002, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 454/2020 resa dal Tribunale di
Larino, nella persona del Giudice Maria Rosa Palladino, così decide:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
a) condanna al pagamento, in favore della Società in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pt, delle spese del presente giudizio, che liquida in €.
3.966,00 per competenze, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
b) dà atto del rigetto dell'appello ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, c.
1-quater del DPR
115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Giudice Ausiliario-est. Il Presidente
avv. Eriberto Di Blasio dott.sa Maria Grazia d'Errico
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