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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/06/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 2157/2023, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Francesco Zeoli, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
, nato il [...] a [...] (avv. Antonio Di Santo, giusta procura in atti) Controparte_1
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate all'udienza del 4/3/2025. Il P.M. ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. e , sulla premessa di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Napoli in data 30/10/2010 e che dalla loro unione sono nati Per_1
(21/12/2010) e (4/2/2014), hanno proposto domanda congiunta di separazione CP_2
personale, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, e, contestualmente, domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c.
p. 1/7
2. Con sentenza non definitiva nr. 831/2024 il Tribunale di Benevento omologava la separazione tra le dette parti, alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo, debitamente sottoscritto dalle stesse parti, condizioni che di seguito si riportano:
- le parti vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
- i figli sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Telese Terme (BN), alla via Lagni n. 41, da ella condotta in locazione (presso la quale - a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso - i minori e la madre fisseranno la loro residenza) con correlato obbligo per ella di permanere a vivere nel territorio della provincia di Benevento fino al compimento del diciottesimo anno di età dei figli, salvo eventuali variazioni concordate con il padre;
- verserà entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, ad , Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo €.200 sul c/c contraddistinto dall'Iban
[...] CA SA OL (intestato a
[...]
a titolo di contributo per le sole spese alimentari dei figli, inclusa la mensa Pt_1
scolastica. Detto importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
- tutte le spese mediche, scolastiche di ogni genere, sportive, di istruzione straordinaria
(es. corsi extra scolastici, campi estivi, viaggi di istruzione, corsi intensivi, libri, trasporti, eventuali tasse universitarie, eventuali soggiorni per studi universitari in una città diversa da quella di abituale residenza, etc.) ed estive, ove concordate da entrambi i genitori sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%; sono poste a carico di entrambi i genitori, nella medesima misura (50%), le spese per eventi di grande rilevanza nella vita dei figli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prima comunione, cresima, 18° compleanno, gite scolastiche, soggiorni all'estero per motivi di studio e quant'altro (anche se qui non espressamente richiamato);
- ad è attribuito integralmente l'Assegno Unico Universale per i figli Parte_1
minori;
- il rimborso delle spese straordinarie dei minori è attribuito, sul modello 730, nella misura del 50% tra i separandi;
- la madre si impegna a portare e prelevare da scuola i figli minori tutti i giorni della settimana (ad eccezione del venerdì pomeriggio e del lunedì mattina rientranti nei week end di pertinenza del padre, nonché dei giorni della settimana (tendenzialmente lunedì e
p. 2/7 mercoledì salvo diversi accordi presi con l'altro genitore) in cui verrà concordata la permanenza pomeridiana dei figli con il padre);
- il padre terrà con sé i figli due pomeriggi (lunedì e mercoledì) a settimana, tutte le settimane, prelevandoli direttamente all'uscita da scuola e riportandoli a casa della madre alle ore 20:00 per la cena ed il pernottamento ad eccezione di quei casi in cui, previo accordo fra i genitori, il padre cenerà con i figli o anche solo con uno dei due, riportandoli poi a casa della madre per il pernottamento. Le due giornate sono state concordemente identificate nel lunedì ed il mercoledì, salvo diversi accordi giustificati da esigenze personali e lavorative ed accettate sulla base della disponibilità dell'altro genitore. Si precisa che i minori – a tutt'oggi – svolgono le seguenti attività sportive: nuoto ( i giorni martedì e venerdì dalle 18 alle 19; pattinaggio ( ), il Per_1 CP_2
mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 18:30. Di talché, spetterà al padre far svolgere ad entrambi i figli tutte le attività sportive, scolastiche e/o extrascolastiche programmate nelle giornate in cui è concordata la permanenza presso di lui;
- il padre terrà e porterà con sé i figli due fine settimana alternati al mese dal venerdì con prelievo all'uscita di scuola (presso l'abitazione materna quando non vanno a scuola) fino alla mattina del lunedì successivo, accompagnandoli a scuola (presso l'abitazione materna quando non vanno a scuola);
- relativamente alle festività natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, 24/25/26 dicembre con un genitore e 31 dicembre, 1° Gennaio con l'altro. Per quanto concerne il
2023, i minori trascorreranno le festività natalizie con la madre ed il 31 dicembre, 1 con il padre ed alternativamente per gli anni a venire. Il giorno della befana i minori lo trascorreranno ad anni alterni con un genitore a partire dal 2024, con inizio turno della madre;
- relativamente alle vacanze pasquali i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni a partire dal 2024 e con inizio del turno della madre, dal Sabato Santo alle ore 10 al Lunedì dell'Angelo alle ore 22.30. Il genitore che trascorrerà tali festività nel fine settimana di pertinenza dell'altro genitore, dovrà far recuperare all'altro genitore tale fine settimana, nel corso del medesimo mese;
- tutte le altre festività (25 aprile;
1° maggio, 1° novembre, 8 dicembre e 2 giugno) i minori le trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Per l'anno 2023 i minori trascorreranno il 1° novembre con il padre e l'8 dicembre con la madre, nonché,
p. 3/7 ed alternativamente per gli anni a venire;
quanto alla festività del 25 aprile, a partire dall'anno 2024 vi sarà inizio turno della madre, mentre i minori trascorreranno il 1° maggio con il padre ed il 2 giugno con la madre;
si precisa che per tutte le festività dette, nei casi di turno del padre, questi dovrà riaccompagnare i figli presso la casa della madre entro le ore 22,30;
- i minori, in periodo non scolastico, trascorreranno con ciascun genitore uguali periodi temporali da concordare di anno in anno in base agli impegni lavorativi degli stessi. In particolare, per il periodo estivo si privilegia l'alternanza di 15 gg in 15 gg.;
- i minori trascorreranno il giorno del rispettivo compleanno (21 dicembre per e Per_1
4 febbraio per ) ed onomastico (20 agosto e 19 maggio Celeste) con CP_2 Per_1
entrambi i genitori;
laddove uno dei due genitori dovesse essere impossibilitato a presenziare ai festeggiamenti per impossibilità sopravvenute, potrà recuperare la giornata con i propri figli. I genitori, in caso di eventuali spostamenti temporanei con i minori fuori città dovranno avvertire l'altro genitore;
- relativamente all'immobile sito in Castelvenere (BN), alla Via Petrara n. 28, intestato alla sig.ra (madre del sig. ), ma con mutuo Persona_2 Controparte_1
acceso anche da ed si fa presente che la sig.ra Controparte_1 Parte_1
si è impegnata con gli altri due mutuatari (con scrittura privata, che si allega al Per_2
presente ricorso) ad accollarsi ed a corrispondere integralmente fino alla vendita dell'immobile (esonerando i cointestatari da qualsiasi obbligo al riguardo) – a far data da aprile 2023 - all'Istituto Bancario mutuante i ratei relativi al mutuo n.
0E53077473121 (per l'importo di € 125.000,00) acceso presso Intesa San paolo S.p.A.
All'esito della vendita del cespite, si procederà all'estinzione del mutuo detto ed alla corresponsione in favore dei ricorrenti (a titolo di restituzione delle quote versate dai sig.ri e dal mese di agosto 2022 sino a marzo 2023) della somma di € CP_1 Pt_1
2.400,00 ciascuno;
- per quanto attiene l'immobile in comproprietà dei sig.ri e sito in Pt_1 CP_1
Velletri (RM), alla Via Colle Caldara n. 174, acquistato dagli stessi in costanza di matrimonio, i ricorrenti hanno – di comune accordo – già avviato le relative operazioni di vendita, all'esito della quale i mutui tutti accesi per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile (mutuo BNL del 16/3/2021 per Euro 80.000,00, mutuo BNL del
16/3/2021 per Euro 164.536,63) verranno estinti. Il relativo ricavo (al netto dell'importo
p. 4/7 residuo del mutuo) verrà così suddivisa: 50% + € 17.000,00 (a titolo Controparte_1
di restituzione di un pregresso prestito concesso alla moglie); Artesi 50% del ricavo netto del mutuo, dal quale dovranno detrarsi, come detto, € 17.000,00;
- i ricorrenti, altresì, si obbligano, entro 40 gg. dalla avvenuta estinzione dei suindicati mutui accesi con BNL (n. 1646933 e n. 1695837) di cui al precedente punto ad estinguere (nell'egual misura del 50% ciascuno) i seguenti rapporti bancari e/o finanziamenti: (appoggiato sul c.c. contraddistinto dal seguente Iban: Parte_2
[...]), (appoggiato sul c.c. contraddistinto Parte_3
dal seguente Iban: [...]CC0010328305), Cessione del V P_
(contratto n. 9156109 – rif. n. 9R000572) a nome della sig.ra P_ Persona_2
, finanziamento Fineco n. 1183817. Resta inteso che gli eventuali saldi positivi o
[...]
negativi dei suddetti conti correnti c.c. ed (Iban: Pt_2 Parte_3
[...] e Iban: [...]CC0010328305) saranno ripartiti in parti uguali tra i coniugi. Si precisa, altresì, che i conteggi estintivi per tutto quanto sopra non definito andranno richiesti entro e non oltre la data convenuta per la stipula del rogito notarile afferente all'alienazione dell'immobile sito in Velletri (RM), alla Via Colle Caldara n. 174. I sig.ri ed si obbligano, altresì, sempre CP_1 Pt_1
entro il termine detto di 40 giorni dalla avvenuta estinzione dei suindicati mutui fondiari
BNL (n. 1646933 e n. 1695837) di cui al precedente capo, al rimborso dei prestiti loro concessi dai rispettivi genitori, ossia dalla sig.ra (di € Persona_2
38.000,00) e dalla sig.ra (€ 5.000,00); t) quanto ai veicoli acquistati Persona_3
durante il matrimonio, restano in piena proprietà di i due motocicli Controparte_1
ad egli intestati al P.R.A. (Kymco Xciting 400 Tg. EH16629 e KTM 1290 GT Tg.
EK75844); restano in piena proprietà di i seguenti veicoli ad ella Parte_1
intestati: TI ER 937 Tg. EZ83198; RD KA Tg. FT843ZN (cointestato con il sig. ; Persona_4
- i coniugi dichiarano, ancora, che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto od in parte, le medesime domande o domande connesse a quelle odierne e danno atto che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
p. 5/7
3. Con ordinanza del 18/4/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. All'udienza del 4/3/2025 le parti confermavano le condizioni già omologate in sede di separazione, fatta eccezione per la misura dell'assegno di mantenimento che concordavano di elevare nella misura di €.300 mensili complessivi. All'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Ciò premesso, la domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il 29/4/2024, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
6. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2
lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, è dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Napoli il 30/10/2010 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
7. Le parti hanno concordato i patti e le condizioni riportate innanzi ed hanno concordato in
€.300 mensili la misura dell'assegno di mantenimento per i figli. Poiché, gli accordi tra le parti non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi dei figli delle parti, valutazione positiva, d'altronde, espressa nella recente sentenza non definitiva di separazione, ritiene il Collegio di poterli porre a base della presente decisione.
8. Spese di lite compensate in ragione della natura congiunta della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Napoli il 30/10/2010 tra e (atto nr. 295, parte II, serie A, anno 2010) alle Parte_1 CP_1
condizioni riportate in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'assegno di Controparte_1
mantenimento mensile in favore dei figli nella misura complessiva di €.300 (pari a €.150
p. 6/7 per ciascun figlio), da versarsi ad entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre obbligo di contribuzione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente da;
Parte_1
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Napoli;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 18 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
p. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al RGNR. 2157/2023, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, nata il [...] a [...] (avv. Francesco Zeoli, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
, nato il [...] a [...] (avv. Antonio Di Santo, giusta procura in atti) Controparte_1
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate all'udienza del 4/3/2025. Il P.M. ha espresso parere favorevole.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. e , sulla premessa di aver contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1
concordatario in Napoli in data 30/10/2010 e che dalla loro unione sono nati Per_1
(21/12/2010) e (4/2/2014), hanno proposto domanda congiunta di separazione CP_2
personale, essendo venuta meno l'affectio coniugalis, e, contestualmente, domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 c.p.c.
p. 1/7
2. Con sentenza non definitiva nr. 831/2024 il Tribunale di Benevento omologava la separazione tra le dette parti, alle condizioni esposte nel ricorso introduttivo, debitamente sottoscritto dalle stesse parti, condizioni che di seguito si riportano:
- le parti vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
- i figli sono affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione sita in Telese Terme (BN), alla via Lagni n. 41, da ella condotta in locazione (presso la quale - a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso - i minori e la madre fisseranno la loro residenza) con correlato obbligo per ella di permanere a vivere nel territorio della provincia di Benevento fino al compimento del diciottesimo anno di età dei figli, salvo eventuali variazioni concordate con il padre;
- verserà entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, ad , Controparte_1 Parte_1
l'importo complessivo €.200 sul c/c contraddistinto dall'Iban
[...] CA SA OL (intestato a
[...]
a titolo di contributo per le sole spese alimentari dei figli, inclusa la mensa Pt_1
scolastica. Detto importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
- tutte le spese mediche, scolastiche di ogni genere, sportive, di istruzione straordinaria
(es. corsi extra scolastici, campi estivi, viaggi di istruzione, corsi intensivi, libri, trasporti, eventuali tasse universitarie, eventuali soggiorni per studi universitari in una città diversa da quella di abituale residenza, etc.) ed estive, ove concordate da entrambi i genitori sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%; sono poste a carico di entrambi i genitori, nella medesima misura (50%), le spese per eventi di grande rilevanza nella vita dei figli quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, prima comunione, cresima, 18° compleanno, gite scolastiche, soggiorni all'estero per motivi di studio e quant'altro (anche se qui non espressamente richiamato);
- ad è attribuito integralmente l'Assegno Unico Universale per i figli Parte_1
minori;
- il rimborso delle spese straordinarie dei minori è attribuito, sul modello 730, nella misura del 50% tra i separandi;
- la madre si impegna a portare e prelevare da scuola i figli minori tutti i giorni della settimana (ad eccezione del venerdì pomeriggio e del lunedì mattina rientranti nei week end di pertinenza del padre, nonché dei giorni della settimana (tendenzialmente lunedì e
p. 2/7 mercoledì salvo diversi accordi presi con l'altro genitore) in cui verrà concordata la permanenza pomeridiana dei figli con il padre);
- il padre terrà con sé i figli due pomeriggi (lunedì e mercoledì) a settimana, tutte le settimane, prelevandoli direttamente all'uscita da scuola e riportandoli a casa della madre alle ore 20:00 per la cena ed il pernottamento ad eccezione di quei casi in cui, previo accordo fra i genitori, il padre cenerà con i figli o anche solo con uno dei due, riportandoli poi a casa della madre per il pernottamento. Le due giornate sono state concordemente identificate nel lunedì ed il mercoledì, salvo diversi accordi giustificati da esigenze personali e lavorative ed accettate sulla base della disponibilità dell'altro genitore. Si precisa che i minori – a tutt'oggi – svolgono le seguenti attività sportive: nuoto ( i giorni martedì e venerdì dalle 18 alle 19; pattinaggio ( ), il Per_1 CP_2
mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 18:30. Di talché, spetterà al padre far svolgere ad entrambi i figli tutte le attività sportive, scolastiche e/o extrascolastiche programmate nelle giornate in cui è concordata la permanenza presso di lui;
- il padre terrà e porterà con sé i figli due fine settimana alternati al mese dal venerdì con prelievo all'uscita di scuola (presso l'abitazione materna quando non vanno a scuola) fino alla mattina del lunedì successivo, accompagnandoli a scuola (presso l'abitazione materna quando non vanno a scuola);
- relativamente alle festività natalizie i minori trascorreranno, ad anni alterni, 24/25/26 dicembre con un genitore e 31 dicembre, 1° Gennaio con l'altro. Per quanto concerne il
2023, i minori trascorreranno le festività natalizie con la madre ed il 31 dicembre, 1 con il padre ed alternativamente per gli anni a venire. Il giorno della befana i minori lo trascorreranno ad anni alterni con un genitore a partire dal 2024, con inizio turno della madre;
- relativamente alle vacanze pasquali i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni a partire dal 2024 e con inizio del turno della madre, dal Sabato Santo alle ore 10 al Lunedì dell'Angelo alle ore 22.30. Il genitore che trascorrerà tali festività nel fine settimana di pertinenza dell'altro genitore, dovrà far recuperare all'altro genitore tale fine settimana, nel corso del medesimo mese;
- tutte le altre festività (25 aprile;
1° maggio, 1° novembre, 8 dicembre e 2 giugno) i minori le trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore. Per l'anno 2023 i minori trascorreranno il 1° novembre con il padre e l'8 dicembre con la madre, nonché,
p. 3/7 ed alternativamente per gli anni a venire;
quanto alla festività del 25 aprile, a partire dall'anno 2024 vi sarà inizio turno della madre, mentre i minori trascorreranno il 1° maggio con il padre ed il 2 giugno con la madre;
si precisa che per tutte le festività dette, nei casi di turno del padre, questi dovrà riaccompagnare i figli presso la casa della madre entro le ore 22,30;
- i minori, in periodo non scolastico, trascorreranno con ciascun genitore uguali periodi temporali da concordare di anno in anno in base agli impegni lavorativi degli stessi. In particolare, per il periodo estivo si privilegia l'alternanza di 15 gg in 15 gg.;
- i minori trascorreranno il giorno del rispettivo compleanno (21 dicembre per e Per_1
4 febbraio per ) ed onomastico (20 agosto e 19 maggio Celeste) con CP_2 Per_1
entrambi i genitori;
laddove uno dei due genitori dovesse essere impossibilitato a presenziare ai festeggiamenti per impossibilità sopravvenute, potrà recuperare la giornata con i propri figli. I genitori, in caso di eventuali spostamenti temporanei con i minori fuori città dovranno avvertire l'altro genitore;
- relativamente all'immobile sito in Castelvenere (BN), alla Via Petrara n. 28, intestato alla sig.ra (madre del sig. ), ma con mutuo Persona_2 Controparte_1
acceso anche da ed si fa presente che la sig.ra Controparte_1 Parte_1
si è impegnata con gli altri due mutuatari (con scrittura privata, che si allega al Per_2
presente ricorso) ad accollarsi ed a corrispondere integralmente fino alla vendita dell'immobile (esonerando i cointestatari da qualsiasi obbligo al riguardo) – a far data da aprile 2023 - all'Istituto Bancario mutuante i ratei relativi al mutuo n.
0E53077473121 (per l'importo di € 125.000,00) acceso presso Intesa San paolo S.p.A.
All'esito della vendita del cespite, si procederà all'estinzione del mutuo detto ed alla corresponsione in favore dei ricorrenti (a titolo di restituzione delle quote versate dai sig.ri e dal mese di agosto 2022 sino a marzo 2023) della somma di € CP_1 Pt_1
2.400,00 ciascuno;
- per quanto attiene l'immobile in comproprietà dei sig.ri e sito in Pt_1 CP_1
Velletri (RM), alla Via Colle Caldara n. 174, acquistato dagli stessi in costanza di matrimonio, i ricorrenti hanno – di comune accordo – già avviato le relative operazioni di vendita, all'esito della quale i mutui tutti accesi per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile (mutuo BNL del 16/3/2021 per Euro 80.000,00, mutuo BNL del
16/3/2021 per Euro 164.536,63) verranno estinti. Il relativo ricavo (al netto dell'importo
p. 4/7 residuo del mutuo) verrà così suddivisa: 50% + € 17.000,00 (a titolo Controparte_1
di restituzione di un pregresso prestito concesso alla moglie); Artesi 50% del ricavo netto del mutuo, dal quale dovranno detrarsi, come detto, € 17.000,00;
- i ricorrenti, altresì, si obbligano, entro 40 gg. dalla avvenuta estinzione dei suindicati mutui accesi con BNL (n. 1646933 e n. 1695837) di cui al precedente punto ad estinguere (nell'egual misura del 50% ciascuno) i seguenti rapporti bancari e/o finanziamenti: (appoggiato sul c.c. contraddistinto dal seguente Iban: Parte_2
[...]), (appoggiato sul c.c. contraddistinto Parte_3
dal seguente Iban: [...]CC0010328305), Cessione del V P_
(contratto n. 9156109 – rif. n. 9R000572) a nome della sig.ra P_ Persona_2
, finanziamento Fineco n. 1183817. Resta inteso che gli eventuali saldi positivi o
[...]
negativi dei suddetti conti correnti c.c. ed (Iban: Pt_2 Parte_3
[...] e Iban: [...]CC0010328305) saranno ripartiti in parti uguali tra i coniugi. Si precisa, altresì, che i conteggi estintivi per tutto quanto sopra non definito andranno richiesti entro e non oltre la data convenuta per la stipula del rogito notarile afferente all'alienazione dell'immobile sito in Velletri (RM), alla Via Colle Caldara n. 174. I sig.ri ed si obbligano, altresì, sempre CP_1 Pt_1
entro il termine detto di 40 giorni dalla avvenuta estinzione dei suindicati mutui fondiari
BNL (n. 1646933 e n. 1695837) di cui al precedente capo, al rimborso dei prestiti loro concessi dai rispettivi genitori, ossia dalla sig.ra (di € Persona_2
38.000,00) e dalla sig.ra (€ 5.000,00); t) quanto ai veicoli acquistati Persona_3
durante il matrimonio, restano in piena proprietà di i due motocicli Controparte_1
ad egli intestati al P.R.A. (Kymco Xciting 400 Tg. EH16629 e KTM 1290 GT Tg.
EK75844); restano in piena proprietà di i seguenti veicoli ad ella Parte_1
intestati: TI ER 937 Tg. EZ83198; RD KA Tg. FT843ZN (cointestato con il sig. ; Persona_4
- i coniugi dichiarano, ancora, che non esistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto od in parte, le medesime domande o domande connesse a quelle odierne e danno atto che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
p. 5/7
3. Con ordinanza del 18/4/2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4. All'udienza del 4/3/2025 le parti confermavano le condizioni già omologate in sede di separazione, fatta eccezione per la misura dell'assegno di mantenimento che concordavano di elevare nella misura di €.300 mensili complessivi. All'esito la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Ciò premesso, la domanda è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, infatti, rileva la circostanza che in seguito alla separazione, omologata dal Tribunale di Benevento il 29/4/2024, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
6. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2
lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, è dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Napoli il 30/10/2010 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
7. Le parti hanno concordato i patti e le condizioni riportate innanzi ed hanno concordato in
€.300 mensili la misura dell'assegno di mantenimento per i figli. Poiché, gli accordi tra le parti non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e non appaiono in contrasto agli interessi dei figli delle parti, valutazione positiva, d'altronde, espressa nella recente sentenza non definitiva di separazione, ritiene il Collegio di poterli porre a base della presente decisione.
8. Spese di lite compensate in ragione della natura congiunta della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, sulla domanda congiuntamente proposta da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Napoli il 30/10/2010 tra e (atto nr. 295, parte II, serie A, anno 2010) alle Parte_1 CP_1
condizioni riportate in parte motiva;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'assegno di Controparte_1
mantenimento mensile in favore dei figli nella misura complessiva di €.300 (pari a €.150
p. 6/7 per ciascun figlio), da versarsi ad entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre obbligo di contribuzione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente da;
Parte_1
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Napoli;
- compensa le spese di lite.
Benevento, 18 giugno 2025
Il Giudice Il Presidente dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
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