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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/08/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 222/2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ZAMAGNI Parte_1 P.IVA_1
ANGELO elett. Dom VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 3 38122 TRENTO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MOSCHEN Controparte_1 C.F._1
SABRINA e dall'Avv.Massimo Cocchia elett dom. presso il loro studio in Levico Terme Via Diaz 9 appellato
Avente ad oggetto: pagamento corrispettivo-indennità avviamento-ripetizione indebito-risarcimento danno
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.529/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 15.7.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis:– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio pagina 1 di 15 dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 529/2024 emessa il 13.05.2024, pubbl. il
16.05.2024 nel procedimento sub RG n. 2071/2022, Repert. n. 836/2024 del 30.05.2024, notificata il
10.10.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:“In via principale e nel merito: revocare/dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti in narrativa e comunque respingere e rigettare ogni e qualsiasi domanda azionata da nei confronti della opponente in quanto infondata, con condanna della opposta al Controparte_1 pagamento di un importo non inferiore ad € 10.000 o ad altro che parrà di giustizia ai sensi dell'art. 96
c.p.c.In via istruttoria: con riserva di CTU finalizzata a quantificare il conteggio esatto degli importi eventualmente dovuti dalla società opponente, si chiede di potere provare a mezzo di testimoni e dell'interpello formale del legale rappresentante della ditta opponente le circostanze di cui sopra previa apposita capitolazione e precedute dalla locuzione “vero che”. Con ogni ulteriore istanza riservata.In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, compreso il rimborso spese generali ex art. 15 T.F., IVA e CNPA come per legge da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario”
PARTE APPELLATA:
Contrariis reiectis e premesse le declaratorie di rito e di merito del caso, Voglia l'Ill.mo Corte
d'Appello di TRENTO confermando l'impugnata sentenza n. 529/2024, di data 13.05.2024, depositata in data 16.05.2024 del Tribunale di Trento, notificata in data 10.10.2024:
in via preliminare:
-accertare e dichiarare, anche per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc, la manifesta infondatezza ed inammissibilità dell'appello ex adverso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 529/2024 del 13.05.2024 depositata in data 16.05.2024, pronunziata nella causa sub r.g. 2071/2022 con adozione dei conseguenti provvedimenti di legge e conferma integrale della stessa sentenza n. 529/2024 del Tribunale di Trento;
in ulteriore via preliminare:
-rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per l'assenza dei necessari e richiesti presupposti di Legge come rilevato in narrativa, da intendersi qui integralmente ripetuto, e come ampiamente documentato;
-in via principale di merito:
-accertare e dichiarare, anche per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e degli atti di primo grado, l'improcedibilità e/o inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'atto di citazione in appello pagina 2 di 15 di data 08.11.2024 notificato in pari data con conferma integrale la stessa sentenza n. 529/2024 del
Tribunale di Trento depositata in data 16.05.2024.
In via subordinata si ripropongono le domande tutte gli svolte in primo grado: In via preliminare:-respingersi l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo in quanto infondata in fatto e diritto confermando il provvedimento di rigetto già assunto sul punto;
In via di merito:
-rigettare integralmente le domande avversarie siccome nulle, inammissibili e/o infondate in fatto e diritto e/o non provate per i motivi di cui in narrativa con conseguente loro integrale rigetto e conferma del decreto ingiuntivo n. 565/2022 r.g. 1249/22 del Tribunale di Trento oggetto di opposizione;
in via subordinata di merito:
-accertare e dichiarare che a seguito della sentenza n. 79/2022 del Tribunale di Trento, oramai passata in giudicato, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo n.332/2018 del Tribunale di Trento, la
(ora ) è tenuta a restituire e/o pagare Parte_1 CP_2 Parte_2 all'odierna convenuta opposta la somma di complessivi euro 16.054,11, (così risultante: somme versate e/o pagate (euro 26.187,09 + 500,00 + 761,75 = 27.448,84 già docc.6 e 7 monitorio - somme dovute euro 11.290,36 + euro 104,37 già docc. 8 e 9 monitorio) oltre interessi legali e moratori ex art. 5 D.
Lgs. 231/2002 e ss.mm. dal dì del dovuto al saldo effettivo e conseguentemente condannare la medesima (ora ) a restituire e/o versare alla Parte_1 Controparte_3 signora , in proprio e nella qualità, la somma di euro 16.054,11 oltre interessi legali Controparte_1
e moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 e ss.mm. dal dì del dovuto al saldo effettivo e/o al pagamento di quel diverso importo maggiore o anche minore che risulterà all'esito della compienda istruttoria e/o che parrà di Giustizia, oltre ad interessi legali e/o moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo;
In ogni caso:
Con condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e compensi del doppio grado di giudizio con accessori di Legge.
In via istruttoria:
Si ribadiscono le istanze istruttorie tutte così come formulate nella 2 e 3 memoria ex art. 183 VI comma cpc a firma della presente difesa e non ammesse. Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie. Si chiede acquisizione del fascicolo di primo grado sub r.g. 2071/2022, r.g. 2071-1/2022 e monitorio rg.
1249/2022 del Tribunale di Trento. Con ogni riserva sia di merito che istruttoria.
pagina 3 di 15 FATTO E DIRITTO
Su richiesta di in proprio e quale titolare della ditta individuale TT Controparte_1
EL Assicurazioni, il tribunale di Trento in data 21.8.22 aveva emesso il decreto ingiuntivo n.
565/22 per l'importo di euro 16.054,11 somma richiesta dalla ricorrente a titolo d'indebito oggettivo nei confronti del Parte_1
In particolare la ricorrente aveva esposto che quest'ultima società aveva ottenuto decreto ingiuntivo di data 27.3.18 n. 332/18 a titolo di rimborso delle somme versate dalla soc. stessa in favore dei sig.ri
(euro 11.378,58 a titolo di accantonamento TFR ed euro 653,70 a titolo di ferie Controparte_4
maturate e non godute) e (euro 11.308,88 a titolo di accantonamento TFR ed euro Controparte_5
1725,71 a titolo di ferie maturate e non godute). In particolare la aveva Parte_1
ottenuto il richiamato decreto ingiuntivo sul presupposto che la ditta individuale , Controparte_1
in passato agente plurimandataria anche della aveva rinunciato a tale mandato con Controparte_6
contestuale assunzione del medesimo mandato da parte della soc. che le era subentrata Pt_1
attraverso un passaggio parziale di agenzia dal giorno 4/1/17, aggiungendo di aver assunto anche due dipendenti della con cessione del contratto di lavoro ai sensi dell' articolo Controparte_7
1406 c.c.; che i dipendenti trasferiti avevano chiesto il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro con la e delle ferie non godute, somme versate dalla cessionaria Controparte_7
società Parte_1
Avverso tale decreto ingiuntivo aveva proposto opposizione e, a seguito di Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di pignoramento notificato dalla controparte, aveva versato in favore della società la somma di euro Parte_1
26.687,09 oltre al pagamento della tassa di registrazione decreto ingiuntivo per euro 761,75.
Aggiungeva che con sentenza n. 79/22 il decreto ingiuntivo era stato revocato e l'opponente era stata condannata al pagamento in favore della società Controparte_1 Parte_1
pagina 4 di 15 della minor somma di euro 11.290,36, specificando che tale sentenza era passata in giudicato.
Sosteneva pertanto di aver diritto ad ottenere la restituzione della differenza tra la somma capitale di cui al decreto ingiuntivo n.332/18 (euro 25.086,87 – 11.290,36= 13.796,51) oltre interessi, i compensi liquidati nel decreto ingiuntivo (euro 540 per compensi, euro 117,50 ed euro 27,00 per esborsi, oltre accessori) ed i compensi pagati per il precetto e di pignoramento (euro 500), oltre al rimborso della tassa di registro pagata per euro 761,75 per il decreto ingiuntivo, per complessivi euro 16.054,11 (già
detratto l'importo di euro 104,37, metà della tassa di registro per la sentenza n. 79/22 versata integramente dalla soc. , oltre interessi. Pt_1
Avverso il decreto ingiuntivo n. 565/22 la società aveva proposto opposizione, Parte_1
rilevando che il tribunale di Trento con la sentenza n. 79/22 aveva ritenuto che sia la stessa società
che erano debitori solidali rispetto alle somme dovute in Parte_1 Controparte_1
favore dei dipendenti, precisando tuttavia che l'esercizio dell'azione di regresso era possibile solo dopo il pagamento in favore del creditore, pagamento provato nel giudizio definito con la citata sentenza solo nei confronti del dipendente e non nei confronti della dipendente precisava la CP_5 CP_4
società opponente che aveva successivamente provveduto al pagamento anche delle somme dovute all'ex dipendente sicché poteva esercitare azione di regresso anche con riferimento alla CP_4
posizione di tale dipendente. Sosteneva inoltre la società opponente che, quanto alle spese processuali relative alla fase monitoria e di esecuzione, le stesse erano state validamente incamerate in virtù di un titolo esecutivo valido ed efficace e la ripetizione di tali somme avrebbe dovuto essere richiesta al giudice del procedimento definito con la sentenza numero 79/22, evidenziando peraltro che comunque le spese della fase monitoria rientravano nello stesso scaglione della somma liquidata in sentenza.
Chiedeva pertanto la revoca ovvero la dichiarazione di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e che comunque che la domanda proposta da fosse rigettata con condanna Controparte_1
della stessa ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. pagina 5 di 15 in proprio e quale titolare della ditta individuale TT EL Controparte_1
Assicurazioni, si costituiva in giudizio, sostenendo che la sentenza n. 79/02 del tribunale di Trento
costituiva giudicato rispetto all'infondatezza delle pretese di controparte quanto alla restituzione del
TFR richiesto dalla dipendente precisando che con tale sentenza era stato peraltro accertato CP_4
che la società non poteva chiedere le somme per ferie non godute con riguardo Parte_3
ad entrambi i dipendenti. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n.529/24 il tribunale di Trento rigettava l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condannava la società opponente al rimborso in favore di controparte delle spese di lite.
Affermava il tribunale che la sentenza numero 79/22 il tribunale di Trento aveva revocato integralmente e non parzialmente il decreto ingiuntivo numero 332/18 con conseguente diritto per la di ottenere la restituzione dei compensi liquidati con il decreto ingiuntivo revocato e delle CP_1
somme versate per la successa attività esecutiva e tavolare;
che conseguentemente Controparte_1
legittimamente aveva azionato il diritto alla restituzione di quanto pagato indebitamente;
che risultava dalla sentenza n. 79/22 che la società poteva esercitare il regresso solo in relazione alle Pt_1
somme versate in favore di per l'importo di euro 11.290,36 e non per la dipendente Controparte_5
stante la tardività della produzione del documento che provava il pagamento delle somme CP_4
la stessa dovute. Riteneva pertanto il tribunale che, alla luce di tale disposizione, la domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme dovute in favore della dipendente era stata rigettata e CP_4
non poteva pertanto essere proposta, pena la violazione del principio ne bis in idem, rilevando che la soc. avrebbe dovuto proporre tempestivo appello avverso tale sentenza per rimuoverne le Pt_1
statuizioni e che sussisteva il diritto di alla restituzione della somma dalla stessa Controparte_1
corrisposta, essendovi prova del versamento dell'importo di euro 27.448,84.
pagina 6 di 15 Avverso tale sentenza la (già ha Controparte_3 Parte_1
proposto appello articolando i motivi di impugnazione in seguito esaminati.
si è costituita in giudizio chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile Controparte_1
sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso;
in via subordinata ripropone le domande svolte in primo grado.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.6.25 e decisa nella camera di consiglio del
15.7.25.
* * * *
Va premesso che l'appello in esame non può essere dichiarato inammissibile ex art. 348 bis cpc per palese infondatezza, prospettazione che non è condivisibile
Con il primo motivo di impugnazione la società appellante lamenta la violazione dell'art. 1299 c.c.
affermando di aver versato le somme dovute nei confronti di entrambi gli ex dipendenti a titolo di TFR
e di ferie non godute e di aver quindi maturato il diritto di regresso/ritenzione delle somme versate anche con riguardo alla dipendente nei confronti della Trattarsi di credito sorto CP_4 CP_1
successivamente alla sentenza numero 79/22 sì che non è nemmeno ipotizzabile la violazione del principio del ne bis in idem. Precisa l'appellante che la sentenza numero 79/22 non poteva essere oggetto di appello in quanto all'epoca non era ancora maturato il diritto dell'appellante a rivalersi per la quota parte di TFR gravante su da essa appellante versata alla dipendente Controparte_1
Espone di aver versato l'importo di euro 15.588,64 alla dipendente di cui euro CP_4 CP_4
11.378,58 quale TFR maturato durante rapporto di lavoro intercorso con la Rileva che il CP_1
giudicato sulla sentenza n. 79/22 si era formato sull'accertamento della solidarietà delle parti in causa verso i dipendenti e sull'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1299 c.c. in materia di regresso tra con debitori solidali, stante la responsabilità solidale di e dell'allora Controparte_1
pagina 7 di 15 soc. circa le somme dovute in favore dei lavoratori, e sull'azione di regresso Parte_1
esercitata dalla soc. che solo con riguardo alla posizione del dipendente . Pt_1 Controparte_5
Con tale sentenza pertanto era stato statuito che le quote di TFR spettante agli ex dipendenti erano a carico della e solo in subordine della cessionaria solidalmente responsabile, società Controparte_7
che la società aveva diritto di chiedere la ripetizione di quanto pagato Parte_1 Pt_1
ai dipendenti in luogo della che la società avendo alla data della domanda CP_1 Pt_1
provveduto al pagamento del TFR del solo dipendente non poteva agire in ripetizione per le CP_5
somme riguardanti la dipendente Pertanto il giudicato copriva esclusivamente CP_4
l'accertamento del diritto di regresso e del diritto alla ripetizione solo con riferimento alla posizione dell'ex dipendente mentre nessun giudicato sia era formato sul debito delle parti nei confronti CP_5
della ex dipendente Sia nel corso del giudizio definito con la sentenza n. 79/22 che CP_4
successivamente la società appellante aveva provveduto a saldare quanto dovuto all'ex dipendente maturando quindi il diritto di regresso nei confronti di . CP_4 Controparte_1
Tale motivo è solo in parte fondato.
La domanda di regresso proposta nel precedente giudizio definito con sentenza n. 79/22 dalla soc.
con riguardo alla posizione della ex dipendente venne rigettata (con sentenza Pt_1 CP_4
passata in giudicato) in quanto non era stato provato il pagamento del TFR in favore di tale dipendente.
Nel presente giudizio tuttavia la società appellante ha dimostrato di aver versato successivamente alla pronuncia di tale sentenza l'importo di euro 4.500,00 in data 2/4/22 ed euro 4.426,45 in data 3/6/22 in favore della ex dipendente CP_4
Deve pertanto ritenersi che in relazione a tali sopravvenuti pagamenti la citata sentenza non spieghi effetti, trattandosi di fatto successivo che ha reso azionabile il diritto di regresso, ritenuto nella citata sentenza (richiamando insegnamento giurisprudenziale al riguardo -Cass. n. 471/68; Cass. n. 48/70)
condizione dell'azione di regresso,. pagina 8 di 15 Pertanto deve ritenersi che sussista un credito della società appellante di euro 8.926,45 pari all'importo che successivamente alla pronuncia della citata sentenza la società appellante ha versato a titolo di trattamento di fine rapporto nei confronti di e riferibile al periodo in cui la Controparte_4
stessa era stata dipendente della Controparte_7
Sul punto va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 8358/98) secondo cui “La
sentenza conserva la forza di giudicato solo fin quando resta inalterata la situazione di fatto sulla quale essa è imperniata, e quindi perde ogni efficacia in relazione al sopravvenire di una diversa situazione.”
Dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio emerge in modo inequivoco la richiesta della soc. di veder riconosciuto il credito derivante dal fatto Pt_1
di aver pagato il trattamento di fine rapporto in favore della dipendente in luogo della ditta CP_4
con l'effetto di accertare l'inesistenza del credito della ditta individuale (cfr pag. 7 atto di CP_1
citazione in opposizione dd.2.9.22 “in ogni caso, benché controparte potrebbe aver astrattamente diritto alla ripetizione di quanto corrisposto a seguito della revoca parziale del decreto ingiuntivo n.332/2018…. la ha maturato il proprio diritto di regresso/ritenzione nei Controparte_8
confronti dell'odierno opposta delle somme allora liquidate in eccedenza in quanto ha provveduto al pagamento del TFR spettante alla sig.ra Faisingher…”).
Da tale difesa pertanto è possibile argomentare che la società appellante abbia richiesto in primo grado l'accertamento del proprio credito da opporre in compensazione al credito della ditta appellata da ripetizione di indebito delle somme versate in forza di un titolo esecutivo medio tempore venuto meno (decreto ingiuntivo numero 332/2018 revocato).
Sussiste comunque il diritto della alla restituzione della somma versate a titolo di capitale CP_1
in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 332/18. Infatti (Cass. n.9018/93) “Colui
che, avendo pagato per evitare l'esecuzione forzata minacciata in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivamente revocato con sentenza pronunciata pagina 9 di 15 in seguito a giudizio di opposizione, chiede la restituzione della somma, propone azione di ripetizione dell'indebito oggettivo (ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.)”.
Tale credito deve tuttavia essere decurtato dell'importo corrispondente alla somma versata alla ex dipendente per TFR successivamente alla sentenza n. 79/22. CP_9
In parziale accoglimento di tale motivo di impugnazione deve pertanto ritenersi la sussistenza di un credito pari ad 8.926,15 in capo alla società appellante quale credito nascente dal regresso di quanto pagato a titolo di TFR alla dipendente successivamente alla sentenza n. 79/22. CP_4
Pertanto l'importo di euro 25.086,87 versato dalla a titolo di capitale in conseguenza della CP_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 332/18 con riguardo alla posizione dei dipendenti e (cfr ricorso per decreto ingiuntivo dd. 17.1.19 pag. 3), deve essere diminuito CP_5 CP_4
dell'importo di euro 11.290,36 (credito della soc. come accertato con sentenza n. 79/22 con Pt_1
riguardo al dipendente e dell' importo 8.926,45 (credito della soc. come sopra CP_5 Pt_1
accertato con riguardo alla dipendente e quindi il credito residuo della CP_4 Controparte_7
per tale voce d'indebito è pari ad euro 4.870,06.
Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante lamenta un'omessa pronuncia per non avere il Tribunale assunto alcuna statuizione in ordine alla richiesta di ripetizione delle spese avanzate da e sulla sua quantificazione. Controparte_1
Espone la società appellante che in sede monitoria aveva richiesto la ripetizione Controparte_1
delle spese processuali versate alla relativamente alla fase monitoria e di Controparte_10
esecuzione. Sostiene la società appellante di avere validamente incamerato tali somme in virtù di un titolo esecutivo valido ed efficace e che la ripetizione avrebbe dovuto essere chiesta nel procedimento definito con la sentenza n. 79/22, mentre tale domanda non era stata avanzata. Sostiene la società
appellante che anche a voler ritenere sussistente il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di spese legali per la fase monitoria ed esecutiva, essendo intervenuta la revoca parziale del pagina 10 di 15 decreto ingiuntivo con riduzione degli importi, anche le spese liquidate in serie monitoria verrebbero ridotte di conseguenza, rilevando tuttavia che, in applicazione dei parametri ministeriali della tariffa professionale, l'importo delle spese legali non muta posto che lo scaglione di riferimento è il medesimo.
Anche tale motivo di impugnazione è solo in parte fondato.
La domanda monitoria della ditta riguardava la restituzione di somme versate in virtù CP_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.332/18, successivamente revocato, comprensive anche delle spese liquidate con tale decreto ingiuntivo (euro 540,00 per compensi ed euro 118,50 ed euro 27,00 per esborsi oltre accessori) e della spese versate in relazione al precetto che al pignoramento eseguiti dalla soc. (euro 500,00) ed infine la restituzione dell'importo di euro Pt_1
761,75 dalla stessa pagata a titolo di imposta di registro con riguardo a tale decreto ingiuntivo.
In effetti con riguardo a tali voci la sentenza di primo grado nulla ha statuito, mentre è necessario accertare se il pagamento di tali somme sia divenuto indebito a seguito della revoca del decreto ingiuntivo n. 332/18, in quanto somme che dovevano rimanere a carico della soc. Pt_1
Con riguardo alle somme versate della ditta quali spese di lite liquidate con il decreto CP_1
ingiuntivo numero 332/18 (euro 540 per compensi ed euro 118,50 ed euro 27,00 per esborsi oltre accessori) va evidenziato che con la sentenza n. 79/22 le spese di lite tra le parti sono state integralmente compensate;
quindi anche le spese relative al decreto ingiuntivo revocato venivano compensate dalle parti e dovevano rimanere a carico dell'ingiungente soc. Pt_1
E' costante infatti l'insegnamento della Suprema Corte (tra le altre Cass. n. 17469/07) secondo cui
“Nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento”.
pagina 11 di 15 È documentato che con la sentenza n.79/22 le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, sicché a carico di ciascuna di esse rimanevano le spese anticipate;
quindi a carico della ingiungente soc. dovevano rimanere le spese relative al procedimento monitorio, da essa Pt_1
anticipate.
Devono invece rimanere a carico della ditta le spese del precetto e del pignoramento e la CP_1
tassa di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 332/18
Quanto alle spese connesse al procedimento esecutivo, va rilevato che (Cass. n. 21840/13) “In
materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di sentenza non definitiva di accoglimento parziale dell'opposizione e di revoca del decreto, con prosecuzione del giudizio ai fini dell'accertamento dell'entità del credito oggetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio, resta ferma, ai sensi dell'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ., la conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell'originaria esecutività del decreto (atti nei quali rientra anche l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 655 cod. proc. civ.), nei limiti della somma o della quantità ridotta, quali risulteranno dalla sentenza definitiva”.
Da tale principio si ricava che gli atti compiuti nella fase esecutiva riguardante il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo rimangono fermi in vista del soddisfacimento del credito, sia pure minore, accertato con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione sicché, nel caso in concreto, deve ritenersi che, in ipotesi di mancato spontaneo pagamento della somma ingiunta avvenuto dopo che tali atti esecutivi erano stati posti in essere (in particolare la notifica del precetto e del pignoramento), il procedimento esecutivo proseguiva legittimamente, al fine di ottenere in via coattiva il pagamento del credito accertato con la sentenza definitiva (sia pure di minore importo).
Deve pertanto ritenersi che i compensi relativi a tali atti fossero comunque dovuti dal debitore,
trattandosi di atti che avrebbero conservato la loro validità ed efficace in vista del soddisfacimento coattivo del credito accertato con sentenza in caso di mancato spontaneo pagamento (peraltro lo pagina 12 di 15 scaglione di valore ai fini della determinazione delle spese di lite dell'importo riconosciuto con il decreto ingiuntivo n. 332/18 e dell'importo riconosciuto con sentenza n.79/22 è lo stesso).
Anche la spesa relativa all'imposta di registro versata con riguardo al decreto ingiuntivo n. 332/18
era destinata a rimanere a carico a carico della debitrice a prescindere dal fatto che con CP_1
sentenza n. 79/22 tale decreto ingiuntivo sia stato revocato. Infatti (Cass. n. 23162/22) “Il debito per imposta di registro sul decreto ingiuntivo, avendo natura accessoria rispetto alla somma oggetto dell'ingiunzione, prescinde dalle successive vicende del provvedimento monitorio, con la conseguenza che al creditore, in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo, spetta, nei confronti del debitore, il rimborso della intera somma pagata per la registrazione, anche qualora il decreto ingiuntivo sia successivamente revocato in seguito al parziale accoglimento dell'opposizione”.
Pertanto era comunque obbligata al pagamento in favore dalla soc. Controparte_1 Pt_1
dell'importo di euro 500,00, quale compenso per il precetto e l'atto di pignoramento eseguiti dalla soc. e dell'importo di euro 761,75 quale imposta di registro, sicchè con riguardo a tali Pt_1
somme non sussiste alcun indebito oggettivo conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo n. 332/22.
Al contrario l'importo delle spese processuali liquidate con il medesimo decreto ingiuntivo n.
332/22 in favore della soc. in conseguenza della revoca dello stesso e della disposta Pt_1
compensazione di tutte le spese di lite disposta con sentenza n. 79/22, doveva rimanere a carico della stessa e il pagamento da parte di delle somme in questione è avvenuto Controparte_1
indebitamente (compenso di euro 540,00 liquidato con decreto ingiuntivo n. 332/18, oltre 118,50 ed euro 27,00 per esborsi, euro 81,00 per spese generali, euro 24,84 per CPA, euro 142,08 per IVA).
Pertanto il decreto ingiuntivo numero 565/22 deve essere revocato e la Controparte_3
(già deve essere condannata al rimborso in favore di
[...] Parte_1
dell'importo di euro 4.870,06 (importo capitale) e dell'importo di euro 933,42 Controparte_1
(spese procedimento monitorio) quindi complessivamente euro 5.803,48. Da tale somma deve essere pagina 13 di 15 detratto l'importo di euro 104,37, pari alla metà della somma versata dalla soc. quale imposta Pt_1
di registro relativa alla sentenza n. 79/22, come riconosciuto dalla stessa nel ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo di data 23 maggio 2022 (credito pari quindi ad euro 5.699,11).
Su tale somma sono dovuti gli interessi di legge con decorrenza dalla domanda al saldo, posto che può
ritenersi la buona fede della società nel ricevere il pagamento ex art. 2033 cc , il quanto lo Pt_1
stesso avveniva in forza del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo.
Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta l'erroneità della pronuncia del tribunale circa la liquidazione delle spese di lite, posto la sentenza contiene il riferimento ad un sub procedimento per il quale viene liquidato l'importo di euro 1.696,00 mai svoltosi in quanto la fase della decisione sull'istanza ex articolo 649 cpc costituisce una fase naturale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e non un subprocedimento suscettibile di autonoma liquidazione.
Tale doglianza risulta fondata posto che, secondo le previsioni delle DM 55/14, nella fase di trattazione e istruttoria sono ricompresi “i procedimenti comunque incidentali” e quindi anche il procedimento introdotto ai sensi dell'articolo 649 c.p.c..
In conseguenza della parziale riforma della sentenza di primo grado, è necessario provvedere d'ufficio alla regolamentazione delle spese di lite tenendo conto dell'esito complessivo della controversia (cfr tra le altre Cass. n. 33412/24).
In considerazione del fatto che, rispetto alla pluralità di domande proposte dalla con Controparte_7
riguardo ai singoli crediti che la stessa pretendeva, solo in parte le stesse sono state accolte ed anche le tesi difensive della soc. appellante riguardante diversi crediti aventi titoli diversi sono risultate solo parzialmente fondate, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese in relazione ad entrambi gradi di giudizio.
P. Q. M.
pagina 14 di 15 La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza n. 529/24 del tribunale di Trento, revoca il decreto ingiuntivo n. 565/22 emesso in data 21.8.22 dal tribunale di Trento e condanna la Controparte_3
(già al pagamento in favore di
[...] Parte_1 Controparte_1
dell'importo di euro 5.699,11, oltre interessi di legge con decorrenza dalla domanda al saldo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Cosi deciso in Trento, lì 15.7.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 222/2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. ZAMAGNI Parte_1 P.IVA_1
ANGELO elett. Dom VIA SAN GIOVANNI BOSCO, 3 38122 TRENTO appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MOSCHEN Controparte_1 C.F._1
SABRINA e dall'Avv.Massimo Cocchia elett dom. presso il loro studio in Levico Terme Via Diaz 9 appellato
Avente ad oggetto: pagamento corrispettivo-indennità avviamento-ripetizione indebito-risarcimento danno
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Trento n.529/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 15.7.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento, contrariis reiectis:– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio pagina 1 di 15 dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 529/2024 emessa il 13.05.2024, pubbl. il
16.05.2024 nel procedimento sub RG n. 2071/2022, Repert. n. 836/2024 del 30.05.2024, notificata il
10.10.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:“In via principale e nel merito: revocare/dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi dedotti in narrativa e comunque respingere e rigettare ogni e qualsiasi domanda azionata da nei confronti della opponente in quanto infondata, con condanna della opposta al Controparte_1 pagamento di un importo non inferiore ad € 10.000 o ad altro che parrà di giustizia ai sensi dell'art. 96
c.p.c.In via istruttoria: con riserva di CTU finalizzata a quantificare il conteggio esatto degli importi eventualmente dovuti dalla società opponente, si chiede di potere provare a mezzo di testimoni e dell'interpello formale del legale rappresentante della ditta opponente le circostanze di cui sopra previa apposita capitolazione e precedute dalla locuzione “vero che”. Con ogni ulteriore istanza riservata.In ogni caso: con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio, compreso il rimborso spese generali ex art. 15 T.F., IVA e CNPA come per legge da liquidarsi in favore del procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario”
PARTE APPELLATA:
Contrariis reiectis e premesse le declaratorie di rito e di merito del caso, Voglia l'Ill.mo Corte
d'Appello di TRENTO confermando l'impugnata sentenza n. 529/2024, di data 13.05.2024, depositata in data 16.05.2024 del Tribunale di Trento, notificata in data 10.10.2024:
in via preliminare:
-accertare e dichiarare, anche per i motivi di cui alla narrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis cpc, la manifesta infondatezza ed inammissibilità dell'appello ex adverso proposto avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 529/2024 del 13.05.2024 depositata in data 16.05.2024, pronunziata nella causa sub r.g. 2071/2022 con adozione dei conseguenti provvedimenti di legge e conferma integrale della stessa sentenza n. 529/2024 del Tribunale di Trento;
in ulteriore via preliminare:
-rigettare l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per l'assenza dei necessari e richiesti presupposti di Legge come rilevato in narrativa, da intendersi qui integralmente ripetuto, e come ampiamente documentato;
-in via principale di merito:
-accertare e dichiarare, anche per i motivi di cui alla narrativa del presente atto e degli atti di primo grado, l'improcedibilità e/o inammissibilità e, comunque, l'infondatezza dell'atto di citazione in appello pagina 2 di 15 di data 08.11.2024 notificato in pari data con conferma integrale la stessa sentenza n. 529/2024 del
Tribunale di Trento depositata in data 16.05.2024.
In via subordinata si ripropongono le domande tutte gli svolte in primo grado: In via preliminare:-respingersi l'istanza di sospensione dell'esecutorietà del titolo in quanto infondata in fatto e diritto confermando il provvedimento di rigetto già assunto sul punto;
In via di merito:
-rigettare integralmente le domande avversarie siccome nulle, inammissibili e/o infondate in fatto e diritto e/o non provate per i motivi di cui in narrativa con conseguente loro integrale rigetto e conferma del decreto ingiuntivo n. 565/2022 r.g. 1249/22 del Tribunale di Trento oggetto di opposizione;
in via subordinata di merito:
-accertare e dichiarare che a seguito della sentenza n. 79/2022 del Tribunale di Trento, oramai passata in giudicato, con la quale è stato revocato il decreto ingiuntivo n.332/2018 del Tribunale di Trento, la
(ora ) è tenuta a restituire e/o pagare Parte_1 CP_2 Parte_2 all'odierna convenuta opposta la somma di complessivi euro 16.054,11, (così risultante: somme versate e/o pagate (euro 26.187,09 + 500,00 + 761,75 = 27.448,84 già docc.6 e 7 monitorio - somme dovute euro 11.290,36 + euro 104,37 già docc. 8 e 9 monitorio) oltre interessi legali e moratori ex art. 5 D.
Lgs. 231/2002 e ss.mm. dal dì del dovuto al saldo effettivo e conseguentemente condannare la medesima (ora ) a restituire e/o versare alla Parte_1 Controparte_3 signora , in proprio e nella qualità, la somma di euro 16.054,11 oltre interessi legali Controparte_1
e moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002 e ss.mm. dal dì del dovuto al saldo effettivo e/o al pagamento di quel diverso importo maggiore o anche minore che risulterà all'esito della compienda istruttoria e/o che parrà di Giustizia, oltre ad interessi legali e/o moratori dal dì del dovuto al saldo effettivo;
In ogni caso:
Con condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese e compensi del doppio grado di giudizio con accessori di Legge.
In via istruttoria:
Si ribadiscono le istanze istruttorie tutte così come formulate nella 2 e 3 memoria ex art. 183 VI comma cpc a firma della presente difesa e non ammesse. Ci si oppone alle richieste istruttorie avversarie. Si chiede acquisizione del fascicolo di primo grado sub r.g. 2071/2022, r.g. 2071-1/2022 e monitorio rg.
1249/2022 del Tribunale di Trento. Con ogni riserva sia di merito che istruttoria.
pagina 3 di 15 FATTO E DIRITTO
Su richiesta di in proprio e quale titolare della ditta individuale TT Controparte_1
EL Assicurazioni, il tribunale di Trento in data 21.8.22 aveva emesso il decreto ingiuntivo n.
565/22 per l'importo di euro 16.054,11 somma richiesta dalla ricorrente a titolo d'indebito oggettivo nei confronti del Parte_1
In particolare la ricorrente aveva esposto che quest'ultima società aveva ottenuto decreto ingiuntivo di data 27.3.18 n. 332/18 a titolo di rimborso delle somme versate dalla soc. stessa in favore dei sig.ri
(euro 11.378,58 a titolo di accantonamento TFR ed euro 653,70 a titolo di ferie Controparte_4
maturate e non godute) e (euro 11.308,88 a titolo di accantonamento TFR ed euro Controparte_5
1725,71 a titolo di ferie maturate e non godute). In particolare la aveva Parte_1
ottenuto il richiamato decreto ingiuntivo sul presupposto che la ditta individuale , Controparte_1
in passato agente plurimandataria anche della aveva rinunciato a tale mandato con Controparte_6
contestuale assunzione del medesimo mandato da parte della soc. che le era subentrata Pt_1
attraverso un passaggio parziale di agenzia dal giorno 4/1/17, aggiungendo di aver assunto anche due dipendenti della con cessione del contratto di lavoro ai sensi dell' articolo Controparte_7
1406 c.c.; che i dipendenti trasferiti avevano chiesto il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro con la e delle ferie non godute, somme versate dalla cessionaria Controparte_7
società Parte_1
Avverso tale decreto ingiuntivo aveva proposto opposizione e, a seguito di Controparte_1
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e di pignoramento notificato dalla controparte, aveva versato in favore della società la somma di euro Parte_1
26.687,09 oltre al pagamento della tassa di registrazione decreto ingiuntivo per euro 761,75.
Aggiungeva che con sentenza n. 79/22 il decreto ingiuntivo era stato revocato e l'opponente era stata condannata al pagamento in favore della società Controparte_1 Parte_1
pagina 4 di 15 della minor somma di euro 11.290,36, specificando che tale sentenza era passata in giudicato.
Sosteneva pertanto di aver diritto ad ottenere la restituzione della differenza tra la somma capitale di cui al decreto ingiuntivo n.332/18 (euro 25.086,87 – 11.290,36= 13.796,51) oltre interessi, i compensi liquidati nel decreto ingiuntivo (euro 540 per compensi, euro 117,50 ed euro 27,00 per esborsi, oltre accessori) ed i compensi pagati per il precetto e di pignoramento (euro 500), oltre al rimborso della tassa di registro pagata per euro 761,75 per il decreto ingiuntivo, per complessivi euro 16.054,11 (già
detratto l'importo di euro 104,37, metà della tassa di registro per la sentenza n. 79/22 versata integramente dalla soc. , oltre interessi. Pt_1
Avverso il decreto ingiuntivo n. 565/22 la società aveva proposto opposizione, Parte_1
rilevando che il tribunale di Trento con la sentenza n. 79/22 aveva ritenuto che sia la stessa società
che erano debitori solidali rispetto alle somme dovute in Parte_1 Controparte_1
favore dei dipendenti, precisando tuttavia che l'esercizio dell'azione di regresso era possibile solo dopo il pagamento in favore del creditore, pagamento provato nel giudizio definito con la citata sentenza solo nei confronti del dipendente e non nei confronti della dipendente precisava la CP_5 CP_4
società opponente che aveva successivamente provveduto al pagamento anche delle somme dovute all'ex dipendente sicché poteva esercitare azione di regresso anche con riferimento alla CP_4
posizione di tale dipendente. Sosteneva inoltre la società opponente che, quanto alle spese processuali relative alla fase monitoria e di esecuzione, le stesse erano state validamente incamerate in virtù di un titolo esecutivo valido ed efficace e la ripetizione di tali somme avrebbe dovuto essere richiesta al giudice del procedimento definito con la sentenza numero 79/22, evidenziando peraltro che comunque le spese della fase monitoria rientravano nello stesso scaglione della somma liquidata in sentenza.
Chiedeva pertanto la revoca ovvero la dichiarazione di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e che comunque che la domanda proposta da fosse rigettata con condanna Controparte_1
della stessa ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. pagina 5 di 15 in proprio e quale titolare della ditta individuale TT EL Controparte_1
Assicurazioni, si costituiva in giudizio, sostenendo che la sentenza n. 79/02 del tribunale di Trento
costituiva giudicato rispetto all'infondatezza delle pretese di controparte quanto alla restituzione del
TFR richiesto dalla dipendente precisando che con tale sentenza era stato peraltro accertato CP_4
che la società non poteva chiedere le somme per ferie non godute con riguardo Parte_3
ad entrambi i dipendenti. Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione.
Con sentenza n.529/24 il tribunale di Trento rigettava l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e condannava la società opponente al rimborso in favore di controparte delle spese di lite.
Affermava il tribunale che la sentenza numero 79/22 il tribunale di Trento aveva revocato integralmente e non parzialmente il decreto ingiuntivo numero 332/18 con conseguente diritto per la di ottenere la restituzione dei compensi liquidati con il decreto ingiuntivo revocato e delle CP_1
somme versate per la successa attività esecutiva e tavolare;
che conseguentemente Controparte_1
legittimamente aveva azionato il diritto alla restituzione di quanto pagato indebitamente;
che risultava dalla sentenza n. 79/22 che la società poteva esercitare il regresso solo in relazione alle Pt_1
somme versate in favore di per l'importo di euro 11.290,36 e non per la dipendente Controparte_5
stante la tardività della produzione del documento che provava il pagamento delle somme CP_4
la stessa dovute. Riteneva pertanto il tribunale che, alla luce di tale disposizione, la domanda volta ad ottenere la restituzione delle somme dovute in favore della dipendente era stata rigettata e CP_4
non poteva pertanto essere proposta, pena la violazione del principio ne bis in idem, rilevando che la soc. avrebbe dovuto proporre tempestivo appello avverso tale sentenza per rimuoverne le Pt_1
statuizioni e che sussisteva il diritto di alla restituzione della somma dalla stessa Controparte_1
corrisposta, essendovi prova del versamento dell'importo di euro 27.448,84.
pagina 6 di 15 Avverso tale sentenza la (già ha Controparte_3 Parte_1
proposto appello articolando i motivi di impugnazione in seguito esaminati.
si è costituita in giudizio chiedendo che l'appello sia dichiarato inammissibile Controparte_1
sensi dell'articolo 348 bis c.p.c. ed il rigetto dello stesso;
in via subordinata ripropone le domande svolte in primo grado.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.6.25 e decisa nella camera di consiglio del
15.7.25.
* * * *
Va premesso che l'appello in esame non può essere dichiarato inammissibile ex art. 348 bis cpc per palese infondatezza, prospettazione che non è condivisibile
Con il primo motivo di impugnazione la società appellante lamenta la violazione dell'art. 1299 c.c.
affermando di aver versato le somme dovute nei confronti di entrambi gli ex dipendenti a titolo di TFR
e di ferie non godute e di aver quindi maturato il diritto di regresso/ritenzione delle somme versate anche con riguardo alla dipendente nei confronti della Trattarsi di credito sorto CP_4 CP_1
successivamente alla sentenza numero 79/22 sì che non è nemmeno ipotizzabile la violazione del principio del ne bis in idem. Precisa l'appellante che la sentenza numero 79/22 non poteva essere oggetto di appello in quanto all'epoca non era ancora maturato il diritto dell'appellante a rivalersi per la quota parte di TFR gravante su da essa appellante versata alla dipendente Controparte_1
Espone di aver versato l'importo di euro 15.588,64 alla dipendente di cui euro CP_4 CP_4
11.378,58 quale TFR maturato durante rapporto di lavoro intercorso con la Rileva che il CP_1
giudicato sulla sentenza n. 79/22 si era formato sull'accertamento della solidarietà delle parti in causa verso i dipendenti e sull'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1299 c.c. in materia di regresso tra con debitori solidali, stante la responsabilità solidale di e dell'allora Controparte_1
pagina 7 di 15 soc. circa le somme dovute in favore dei lavoratori, e sull'azione di regresso Parte_1
esercitata dalla soc. che solo con riguardo alla posizione del dipendente . Pt_1 Controparte_5
Con tale sentenza pertanto era stato statuito che le quote di TFR spettante agli ex dipendenti erano a carico della e solo in subordine della cessionaria solidalmente responsabile, società Controparte_7
che la società aveva diritto di chiedere la ripetizione di quanto pagato Parte_1 Pt_1
ai dipendenti in luogo della che la società avendo alla data della domanda CP_1 Pt_1
provveduto al pagamento del TFR del solo dipendente non poteva agire in ripetizione per le CP_5
somme riguardanti la dipendente Pertanto il giudicato copriva esclusivamente CP_4
l'accertamento del diritto di regresso e del diritto alla ripetizione solo con riferimento alla posizione dell'ex dipendente mentre nessun giudicato sia era formato sul debito delle parti nei confronti CP_5
della ex dipendente Sia nel corso del giudizio definito con la sentenza n. 79/22 che CP_4
successivamente la società appellante aveva provveduto a saldare quanto dovuto all'ex dipendente maturando quindi il diritto di regresso nei confronti di . CP_4 Controparte_1
Tale motivo è solo in parte fondato.
La domanda di regresso proposta nel precedente giudizio definito con sentenza n. 79/22 dalla soc.
con riguardo alla posizione della ex dipendente venne rigettata (con sentenza Pt_1 CP_4
passata in giudicato) in quanto non era stato provato il pagamento del TFR in favore di tale dipendente.
Nel presente giudizio tuttavia la società appellante ha dimostrato di aver versato successivamente alla pronuncia di tale sentenza l'importo di euro 4.500,00 in data 2/4/22 ed euro 4.426,45 in data 3/6/22 in favore della ex dipendente CP_4
Deve pertanto ritenersi che in relazione a tali sopravvenuti pagamenti la citata sentenza non spieghi effetti, trattandosi di fatto successivo che ha reso azionabile il diritto di regresso, ritenuto nella citata sentenza (richiamando insegnamento giurisprudenziale al riguardo -Cass. n. 471/68; Cass. n. 48/70)
condizione dell'azione di regresso,. pagina 8 di 15 Pertanto deve ritenersi che sussista un credito della società appellante di euro 8.926,45 pari all'importo che successivamente alla pronuncia della citata sentenza la società appellante ha versato a titolo di trattamento di fine rapporto nei confronti di e riferibile al periodo in cui la Controparte_4
stessa era stata dipendente della Controparte_7
Sul punto va richiamato l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. n. 8358/98) secondo cui “La
sentenza conserva la forza di giudicato solo fin quando resta inalterata la situazione di fatto sulla quale essa è imperniata, e quindi perde ogni efficacia in relazione al sopravvenire di una diversa situazione.”
Dalla lettura dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio emerge in modo inequivoco la richiesta della soc. di veder riconosciuto il credito derivante dal fatto Pt_1
di aver pagato il trattamento di fine rapporto in favore della dipendente in luogo della ditta CP_4
con l'effetto di accertare l'inesistenza del credito della ditta individuale (cfr pag. 7 atto di CP_1
citazione in opposizione dd.2.9.22 “in ogni caso, benché controparte potrebbe aver astrattamente diritto alla ripetizione di quanto corrisposto a seguito della revoca parziale del decreto ingiuntivo n.332/2018…. la ha maturato il proprio diritto di regresso/ritenzione nei Controparte_8
confronti dell'odierno opposta delle somme allora liquidate in eccedenza in quanto ha provveduto al pagamento del TFR spettante alla sig.ra Faisingher…”).
Da tale difesa pertanto è possibile argomentare che la società appellante abbia richiesto in primo grado l'accertamento del proprio credito da opporre in compensazione al credito della ditta appellata da ripetizione di indebito delle somme versate in forza di un titolo esecutivo medio tempore venuto meno (decreto ingiuntivo numero 332/2018 revocato).
Sussiste comunque il diritto della alla restituzione della somma versate a titolo di capitale CP_1
in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 332/18. Infatti (Cass. n.9018/93) “Colui
che, avendo pagato per evitare l'esecuzione forzata minacciata in base ad un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, successivamente revocato con sentenza pronunciata pagina 9 di 15 in seguito a giudizio di opposizione, chiede la restituzione della somma, propone azione di ripetizione dell'indebito oggettivo (ai sensi dell'art. 2033 cod. civ.)”.
Tale credito deve tuttavia essere decurtato dell'importo corrispondente alla somma versata alla ex dipendente per TFR successivamente alla sentenza n. 79/22. CP_9
In parziale accoglimento di tale motivo di impugnazione deve pertanto ritenersi la sussistenza di un credito pari ad 8.926,15 in capo alla società appellante quale credito nascente dal regresso di quanto pagato a titolo di TFR alla dipendente successivamente alla sentenza n. 79/22. CP_4
Pertanto l'importo di euro 25.086,87 versato dalla a titolo di capitale in conseguenza della CP_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 332/18 con riguardo alla posizione dei dipendenti e (cfr ricorso per decreto ingiuntivo dd. 17.1.19 pag. 3), deve essere diminuito CP_5 CP_4
dell'importo di euro 11.290,36 (credito della soc. come accertato con sentenza n. 79/22 con Pt_1
riguardo al dipendente e dell' importo 8.926,45 (credito della soc. come sopra CP_5 Pt_1
accertato con riguardo alla dipendente e quindi il credito residuo della CP_4 Controparte_7
per tale voce d'indebito è pari ad euro 4.870,06.
Con il secondo motivo di impugnazione la società appellante lamenta un'omessa pronuncia per non avere il Tribunale assunto alcuna statuizione in ordine alla richiesta di ripetizione delle spese avanzate da e sulla sua quantificazione. Controparte_1
Espone la società appellante che in sede monitoria aveva richiesto la ripetizione Controparte_1
delle spese processuali versate alla relativamente alla fase monitoria e di Controparte_10
esecuzione. Sostiene la società appellante di avere validamente incamerato tali somme in virtù di un titolo esecutivo valido ed efficace e che la ripetizione avrebbe dovuto essere chiesta nel procedimento definito con la sentenza n. 79/22, mentre tale domanda non era stata avanzata. Sostiene la società
appellante che anche a voler ritenere sussistente il diritto alla ripetizione delle somme corrisposte a titolo di spese legali per la fase monitoria ed esecutiva, essendo intervenuta la revoca parziale del pagina 10 di 15 decreto ingiuntivo con riduzione degli importi, anche le spese liquidate in serie monitoria verrebbero ridotte di conseguenza, rilevando tuttavia che, in applicazione dei parametri ministeriali della tariffa professionale, l'importo delle spese legali non muta posto che lo scaglione di riferimento è il medesimo.
Anche tale motivo di impugnazione è solo in parte fondato.
La domanda monitoria della ditta riguardava la restituzione di somme versate in virtù CP_1
della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.332/18, successivamente revocato, comprensive anche delle spese liquidate con tale decreto ingiuntivo (euro 540,00 per compensi ed euro 118,50 ed euro 27,00 per esborsi oltre accessori) e della spese versate in relazione al precetto che al pignoramento eseguiti dalla soc. (euro 500,00) ed infine la restituzione dell'importo di euro Pt_1
761,75 dalla stessa pagata a titolo di imposta di registro con riguardo a tale decreto ingiuntivo.
In effetti con riguardo a tali voci la sentenza di primo grado nulla ha statuito, mentre è necessario accertare se il pagamento di tali somme sia divenuto indebito a seguito della revoca del decreto ingiuntivo n. 332/18, in quanto somme che dovevano rimanere a carico della soc. Pt_1
Con riguardo alle somme versate della ditta quali spese di lite liquidate con il decreto CP_1
ingiuntivo numero 332/18 (euro 540 per compensi ed euro 118,50 ed euro 27,00 per esborsi oltre accessori) va evidenziato che con la sentenza n. 79/22 le spese di lite tra le parti sono state integralmente compensate;
quindi anche le spese relative al decreto ingiuntivo revocato venivano compensate dalle parti e dovevano rimanere a carico dell'ingiungente soc. Pt_1
E' costante infatti l'insegnamento della Suprema Corte (tra le altre Cass. n. 17469/07) secondo cui
“Nel procedimento di ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo e l'onere delle spese processuali, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione del suo svolgimento”.
pagina 11 di 15 È documentato che con la sentenza n.79/22 le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, sicché a carico di ciascuna di esse rimanevano le spese anticipate;
quindi a carico della ingiungente soc. dovevano rimanere le spese relative al procedimento monitorio, da essa Pt_1
anticipate.
Devono invece rimanere a carico della ditta le spese del precetto e del pignoramento e la CP_1
tassa di registro relativa al decreto ingiuntivo n. 332/18
Quanto alle spese connesse al procedimento esecutivo, va rilevato che (Cass. n. 21840/13) “In
materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di sentenza non definitiva di accoglimento parziale dell'opposizione e di revoca del decreto, con prosecuzione del giudizio ai fini dell'accertamento dell'entità del credito oggetto della domanda contenuta nel ricorso monitorio, resta ferma, ai sensi dell'art. 653, comma secondo, cod. proc. civ., la conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell'originaria esecutività del decreto (atti nei quali rientra anche l'ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 655 cod. proc. civ.), nei limiti della somma o della quantità ridotta, quali risulteranno dalla sentenza definitiva”.
Da tale principio si ricava che gli atti compiuti nella fase esecutiva riguardante il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo rimangono fermi in vista del soddisfacimento del credito, sia pure minore, accertato con la sentenza che definisce il giudizio di opposizione sicché, nel caso in concreto, deve ritenersi che, in ipotesi di mancato spontaneo pagamento della somma ingiunta avvenuto dopo che tali atti esecutivi erano stati posti in essere (in particolare la notifica del precetto e del pignoramento), il procedimento esecutivo proseguiva legittimamente, al fine di ottenere in via coattiva il pagamento del credito accertato con la sentenza definitiva (sia pure di minore importo).
Deve pertanto ritenersi che i compensi relativi a tali atti fossero comunque dovuti dal debitore,
trattandosi di atti che avrebbero conservato la loro validità ed efficace in vista del soddisfacimento coattivo del credito accertato con sentenza in caso di mancato spontaneo pagamento (peraltro lo pagina 12 di 15 scaglione di valore ai fini della determinazione delle spese di lite dell'importo riconosciuto con il decreto ingiuntivo n. 332/18 e dell'importo riconosciuto con sentenza n.79/22 è lo stesso).
Anche la spesa relativa all'imposta di registro versata con riguardo al decreto ingiuntivo n. 332/18
era destinata a rimanere a carico a carico della debitrice a prescindere dal fatto che con CP_1
sentenza n. 79/22 tale decreto ingiuntivo sia stato revocato. Infatti (Cass. n. 23162/22) “Il debito per imposta di registro sul decreto ingiuntivo, avendo natura accessoria rispetto alla somma oggetto dell'ingiunzione, prescinde dalle successive vicende del provvedimento monitorio, con la conseguenza che al creditore, in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo, spetta, nei confronti del debitore, il rimborso della intera somma pagata per la registrazione, anche qualora il decreto ingiuntivo sia successivamente revocato in seguito al parziale accoglimento dell'opposizione”.
Pertanto era comunque obbligata al pagamento in favore dalla soc. Controparte_1 Pt_1
dell'importo di euro 500,00, quale compenso per il precetto e l'atto di pignoramento eseguiti dalla soc. e dell'importo di euro 761,75 quale imposta di registro, sicchè con riguardo a tali Pt_1
somme non sussiste alcun indebito oggettivo conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo n. 332/22.
Al contrario l'importo delle spese processuali liquidate con il medesimo decreto ingiuntivo n.
332/22 in favore della soc. in conseguenza della revoca dello stesso e della disposta Pt_1
compensazione di tutte le spese di lite disposta con sentenza n. 79/22, doveva rimanere a carico della stessa e il pagamento da parte di delle somme in questione è avvenuto Controparte_1
indebitamente (compenso di euro 540,00 liquidato con decreto ingiuntivo n. 332/18, oltre 118,50 ed euro 27,00 per esborsi, euro 81,00 per spese generali, euro 24,84 per CPA, euro 142,08 per IVA).
Pertanto il decreto ingiuntivo numero 565/22 deve essere revocato e la Controparte_3
(già deve essere condannata al rimborso in favore di
[...] Parte_1
dell'importo di euro 4.870,06 (importo capitale) e dell'importo di euro 933,42 Controparte_1
(spese procedimento monitorio) quindi complessivamente euro 5.803,48. Da tale somma deve essere pagina 13 di 15 detratto l'importo di euro 104,37, pari alla metà della somma versata dalla soc. quale imposta Pt_1
di registro relativa alla sentenza n. 79/22, come riconosciuto dalla stessa nel ricorso per CP_1
decreto ingiuntivo di data 23 maggio 2022 (credito pari quindi ad euro 5.699,11).
Su tale somma sono dovuti gli interessi di legge con decorrenza dalla domanda al saldo, posto che può
ritenersi la buona fede della società nel ricevere il pagamento ex art. 2033 cc , il quanto lo Pt_1
stesso avveniva in forza del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo.
Con il terzo motivo di impugnazione si lamenta l'erroneità della pronuncia del tribunale circa la liquidazione delle spese di lite, posto la sentenza contiene il riferimento ad un sub procedimento per il quale viene liquidato l'importo di euro 1.696,00 mai svoltosi in quanto la fase della decisione sull'istanza ex articolo 649 cpc costituisce una fase naturale del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e non un subprocedimento suscettibile di autonoma liquidazione.
Tale doglianza risulta fondata posto che, secondo le previsioni delle DM 55/14, nella fase di trattazione e istruttoria sono ricompresi “i procedimenti comunque incidentali” e quindi anche il procedimento introdotto ai sensi dell'articolo 649 c.p.c..
In conseguenza della parziale riforma della sentenza di primo grado, è necessario provvedere d'ufficio alla regolamentazione delle spese di lite tenendo conto dell'esito complessivo della controversia (cfr tra le altre Cass. n. 33412/24).
In considerazione del fatto che, rispetto alla pluralità di domande proposte dalla con Controparte_7
riguardo ai singoli crediti che la stessa pretendeva, solo in parte le stesse sono state accolte ed anche le tesi difensive della soc. appellante riguardante diversi crediti aventi titoli diversi sono risultate solo parzialmente fondate, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese in relazione ad entrambi gradi di giudizio.
P. Q. M.
pagina 14 di 15 La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza n. 529/24 del tribunale di Trento, revoca il decreto ingiuntivo n. 565/22 emesso in data 21.8.22 dal tribunale di Trento e condanna la Controparte_3
(già al pagamento in favore di
[...] Parte_1 Controparte_1
dell'importo di euro 5.699,11, oltre interessi di legge con decorrenza dalla domanda al saldo;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Cosi deciso in Trento, lì 15.7.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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