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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 5140/2019 R.G., avente ad oggetto “Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 19.6.2024 e vertente:
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata a margine dell'atto di citazione in appello, dagli avv.ti MODESTINO ACONE (c.f.
e PASQUALE ACONE (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso lo studio Associato sito in Napoli alla via G. Martucci n. 48; CP_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 C.F._4 alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'avv. GIOVANNI
COLACURCIO (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in C.F._5
Serino alla via Terminio n. 48;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con domanda del 12.4.2016 la sig.ra a mezzo dell'avv. Giovanni Controparte_2
Colacurcio, formulava istanza di arbitrato, con contestuale nomina del proprio arbitro, per sentire
1 accertare la risoluzione del contratto di cessione di azienda ( ”) Parte_2 sottoscritto tra le parti in data 14.10.2002, per l'inadempimento di (nel contratto Parte_1 indicato come “cedente”) - il quale non aveva provveduto entro il termine pattuito (31.12.2004) alla stipula dell'atto pubblico di cessione, nonostante i ripetuti solleciti -, nonché per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 51.645,68, pari al doppio della penale confirmatoria concordata nel predetto contratto di cessione del 2002.
Con lodo arbitrale emesso in data 20.6.2019 la terna arbitrale, composta dal Presidente, avv.
Giuseppe Palmieri, e dai due componenti di parte, avv. Antonio Venezia (per la proponente) e avv.
Antonio Napolitano (per il resistente , a maggioranza dei primi due, riconosceva, in via Pt_1
preliminare, la propria potestas iudicandi sulla domanda azionata, rilevando che, sebbene la clausola compromissoria fosse contenuta solo nel contratto di fitto di azienda sottoscritto tra le parti in data 10.2.2003 (art. 14) - invocato dal sig. quale atto sostitutivo del precedente contratto Pt_1
di cessione di azienda del 2002 -, essa ricomprendeva anche le questioni scaturenti dal precedente contratto di cessione della medesima azienda sottoscritto tra le parti in data 14.10.2002. A fondamento della decisione adottata, il lodo evidenziava il carattere unitario del rapporto regolato dai due contratti, la natura vincolante della pronuncia resa nel 2007 dal Tribunale di Avellino - il quale, decidendo sulla medesima domanda oggetto dell'arbitrato, con sentenza di improcedibilità n.
1911/2007 aveva riconosciuto la deferibilità della controversia in favore del collegio arbitrale -, nonché il comportamento delle parti che, non avendo sollevato nessuna eccezione in merito sino al rilievo officioso (avvenuto all'adunanza del 19.10.2018), di fatto avevano accettato la potestas iudicandi del collegio arbitrale. Nel merito della controversia, sempre a maggioranza, il collegio arbitrale dava atto che la sig.ra aveva fornito la prova dell'avvenuto pagamento di gran CP_2 parte del prezzo pattuito nell'atto di cessione di azienda (nella misura di € 66.231,62), depositando copia degli assegni posdatati consegnati al sig. (dagli arbitri ritenuti non contestati neppure Pt_1
con riferimento all'avvenuto incasso), nonché allegando il pagamento (anch'esso ritenuto non contestato) di 33 rate mensili di 1.219,14 ciascuna e riconosceva che l'atto di fitto di azienda sottoscritto in data 10.2.2003 non aveva i caratteri della novazione e, quindi, era inidoneo a sostituire il precedente atto di cessione di azienda, ancora operante tra le parti. Su tali premesse, riscontrato l'inadempimento di all'obbligo assunto di sottoscrivere l'atto notarile di Parte_1
cessione entro il 31.12.2004, dichiarava la risoluzione del contratto di cessione di azienda datato
14.10.2002 e condannava il convenuto al pagamento della somma di € 51.645,68, Parte_1 oltre interessi, a titolo di restituzione del doppio della penale confirmatoria prevista dall'art. 7 del contratto di cessione di azienda dell'ottobre 2002.
2 Avverso tale decisione, comunicata alla parte dal Presidente della Terna Arbitrale tramite PEC in data 27.6.2019, ha proposto impugnazione di lodo il sig. , deducendo, da un lato, il Parte_1
difetto di potests iudicandi in capo agli arbitri per le questioni inerenti il contratto di cessione di azienda sottoscritto il 14.10.2002, nel quale non era prevista nessuna clausola compromissoria;
e, dall'altro lato, la nullità del lodo per contrasto con gli artt. 829, primo comma, nn. 1 e 4 c.p.c., essendo stato pronunciato in mancanza di convenzione di arbitrato e, comunque, fuori dei suoi limiti.
Costituendosi in giudizio, ha contestato l'atto di impugnazione, ribadendo Controparte_2
l'efficacia vincolante della decisione di appartenenza della controversia agli arbitri, contenuta nella sentenza del Tribunale di Avellino del 12.12.2007 e, in ogni caso, l'inammissibilità del rilievo officioso della possibile mancanza di potestas iudicandi (essendo rimessa all'esclusiva eccezione di parte) e, comunque, l'inammissibilità della censura dell'impugnante relativa alla mancanza di una clausola arbitrale nel contratto del 2002, in quanto non tempestivamente eccepita ai sensi dell'art. 817, secondo comma, c.p.c.
All'udienza collegiale del 19.6.2024, la causa, trattata in modalità scritta, è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Va, preliminarmente, esaminata la tempestività dell'impugnazione.
E' pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che il lodo è stato comunicato al sig. dal Presidente del Collegio arbitrale in data 27.6.2019 e che nessuna notifica dello stesso gli Pt_1
è stata inoltrata dalla controparte.
A norma dell'art. 828 c.p.c. “L'impugnazione per nullità si propone nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo…L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione…”.
Orbene, costituisce principio generale, consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale l'atto idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare è solo la notificazione del provvedimento fatta dalla parte vittoriosa alla controparte;
mentre tale termine non decorre per la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde della decisione impugnata (in termini, Cass.,
17420/2004, secondo la quale: “Il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 828, primo comma, cod. proc. civ. per l'impugnazione del lodo decorre dalla data della notifica del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri, ai sensi dell'art. 825, primo comma, cod. proc. civ., ancorché tale comunicazione sia eseguita (con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell'ufficiale giudiziario”).
L'impugnazione in esame è, quindi, senza dubbio tempestiva.
3 Sempre in via preliminare va rilevato che quello impugnato è un lodo rituale.
Costituisce affermazione pacifica in giurisprudenza quella per cui “In tema di arbitrato, la distinzione tra quello rituale e quello irrituale s'impernia sulla volontà delle parti, che nella prima figura mira a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nella seconda si limita ad affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, con l'impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, non rileva, peraltro, la natura dell'arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicché il lodo, allorché sia reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., pur a fronte di un compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti un arbitrato irrituale” (Cass., 6140/2024; in senso analogo
Cass., 11313/2018, la quale ha precisato che: “Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato”).
Orbene, nel caso di specie, l'art. 14 del contratto di fitto d'azienda sottoscritto dalle parti in data
10.2.2003 prevede che “Le eventuali controversie nascenti dal contratto saranno deferite ad un collegio arbitrale;
ciascuna parte nominerà il proprio arbitro e gli arbitri nomineranno un
Presidente che, in caso di disaccordo tra le parti, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di
Avellino”, senza dettare nessun criterio o indicazione per consentire l'individuazione della natura dell'arbitrato voluta dalle parti.
In tal caso, secondo l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell'art. 808 ter cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria” (Cass., 6909/2015).
In ogni caso, risulta che gli arbitri hanno ritenuto la natura rituale dell'arbitrato, decidendo nelle forme di cui agli artt. 816 ss. c.p.c. e che tale decisione non è stata contestata dalle parti, le quali anzi hanno aderito alla predetta qualificazione.
4 Sempre in via generale e in punto di diritto, prima di esaminare i motivi di impugnazione proposti dall'appellante, appare anche opportuno rilevare, che, ove la convenzione arbitrale sia anteriore al 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006 sulla riforma dell'arbitrato), l'impugnazione per violazione delle regole di diritto del merito è ammessa, anche se non prevista dalla convenzione (salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile) (cfr. Cass. S.U. sentenze nn. 9341,
9284 e 9285 del 9 maggio 2016; cfr. in senso analogo Cass., n. 17339/2017).
A fondamento di questo principio, le Sezioni Unite hanno proposto un'interpretazione incentrata, in particolare, sull'espressione “legge” usata dall'art. 829, comma 3, c.p.c. (testo vigente), per cui
“l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”. Per le Sezioni Unite, la “legge” a cui fa riferimento l'art. 829, comma 3, citato (nella formulazione vigente) è quella che “disciplina la convenzione di arbitrato” vigente al tempo della stipula, ossia - per le convenzioni anteriori al 2 marzo 2006 - (anche) il comma 2 dell'art. 829 c.p.c., nella versione vigente prima della riforma dell'arbitrato, il quale prevedeva la generale impugnabilità del lodo per violazione di legge, salva diversa volontà delle parti.
Secondo la suddetta pronuncia delle Sezioni Unite, quindi, se la convenzione è stata stipulata prima del 2 marzo 2006, il silenzio tenuto dalle parti in merito all'impugnabilità del lodo va interpretato in modo conforme alla legge a quel tempo vigente, ossia all'art. 829, comma 2, c.p.c., vecchio testo, il quale consentiva l'impugnazione del lodo anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
Nel caso di specie, la convenzione di arbitrato è contenuta nel contratto di fitto d'azienda sottoscritto tra le parti dinanzi al notaio in Baiano in data 10 febbraio 2003, ossia in Persona_1
data anteriore al 2 marzo 2006; dunque, alla fattispecie in esame, va applicata ratione temporis la disciplina previgente alla riforma dell'arbitrato del 2006, in base alla quale il lodo arbitrale rituale
(quale è certamente quello in esame) è (di regola) impugnabile, oltre che per gli specifici motivi processuali di cui al vecchio testo dell'art. 829 c.p.c., anche per violazione di legge sostanziale, non risultando nessuna diversa disposizione contenuta nella convenzione arbitrale.
Ciò posto in linea generale, con il primo motivo, ha impugnato la decisione degli Parte_1
arbitri con riferimento alla sussistenza della loro potestas iudicandi anche in relazione alle vicende attinenti al contratto di cessione di azienda sottoscritto il 14.10.2002 (unico oggetto della domanda proposta dalla sig.ra ), contestando tutte e tre le argomentazioni fornite a sostegno della CP_2 decisione dal collegio arbitrale: l'impugnante, in primo luogo, ha ritenuto che l'affermazione dell'unitarietà del rapporto contenuta nel lodo sia apodittica e contrastante con la tempistica e il
5 contenuto degli atti sottoscritti tra le parti, chiaramente distinti ed autonomi ed anzi l'uno (l'atto di fitto di azienda del 10.2.2003) volto, nella regolamentazione dei rapporti tra le parti, a sostituire l'altro (l'atto di cessione di azienda del 14.10.2002), non più operante e comunque non coperto da nessuna clausola compromissoria;
in secondo luogo, ha dedotto la mancanza di vincolatività della decisione resa dal Tribunale di Avellino nel 2007, trattandosi di decisione processuale;
e, in terzo luogo, ha negato la presenza di un comportamento accondiscendete delle parti al potere decisorio degli arbitri, evidenziando come la propria difesa, sin dalle note del 15.12.2018, aveva contestato l'inesistenza della clausola compromissoria nel contratto (preliminare) di cessione di azienda, in conformità con quanto prescritto dall'art. 817, terzo comma, c.p.c., che consente di rilevare l'eccedenza della domanda rispetto alla clausola arbitrale fino al momento della pronuncia del lodo.
Con il secondo motivo di impugnazione, il sig. ha fatto valere la nullità del lodo per Pt_1 violazione dell'art. 829, primo comma, nn. 1 e 4, c.p.c., in quanto pronunciato in mancanza di convenzione di arbitrato e, comunque, fuori dai suoi limiti, precisando nell'articolazione dello stesso che il collegio arbitrale aveva errato sia nell'estendere l'operatività della clausola compromissoria anche al contratto di cessione di azienda del 2002, sia nell'aver negato efficacia novativa al contratto di fitto di azienda sottoscritto a febbraio 2003, sull'erroneo presupposto della prova fornita dalla dell'avvenuto pagamento del prezzo della cessione. CP_2
I due motivi, per la loro evidente connessione e in parte sovrapponibilità, vanno trattati congiuntamente.
In punto di fatto va evidenziato che entrambe le parti hanno depositato copia del contratto datato
14.10.2002 avente ad oggetto “scrittura privata di cessione di esercizio”, con il quale “ad integrazione e rettifica di quanto previsto nel contratto di affitto di azienda, stipulato in pari data tra le stesse parti, cede e vende a che acquista l'azienda Parte_1 Controparte_2
corrente in Baiano alla via Malta 64 denominata “Minimarket di Scafuri Stefano” per l'esercizio dell'attività di supermercato”, nel quale non è prevista nessuna clausola compromissoria.
Sebbene l'impugnante, nell'impugnazione in esame, qualifichi tale atto come contratto preliminare di cessione di azienda, l'inequivoco tenore letterale, risultante sia dal titolo ad esso attribuito dalle parti che dal suo contenuto, induce a ritenere che il contratto abbia avuto ad oggetto l'immediata cessione dell'azienda ivi indicata. Peraltro, l'art. 5 del contratto, nel prevedere il termine per la stipula dell'atto pubblico di cessione dell'esercizio, non effettua nessuna menzione alla natura “definitiva” di tale atto rispetto al preliminare sottoscritto.
La natura immediatamente traslativa del contratto di cessione di azienda è avvalorata anche dalla domanda formulata dal sig. nel giudizio intentato nel 2006 davanti al Tribunale di Avellino Pt_1
e conclusosi con sentenza di declaratoria di improponibilità della domanda per la rilevata presenza
6 della clausola arbitrale, in cui egli espressamente indicava tra i fatti costitutivi della propria domanda la sottoscrizione del contratto di cessione di esercizio datato 14.10.2002, senza fare nessun cenno alla natura di atto preliminare rispetto ad un definitivo che le parti avrebbero stipulare successivamente.
Tra i documenti di causa, depositato anch'esso da entrambe le parti, risulta poi la copia di un contratto di fitto della medesima azienda, firmato dalle parti in data 10.2.2003 dinanzi al notaio in
Baiano Caterina Trani, all'interno del quale, all'art. 14, è inserita la clausola compromissoria interamente riportata sopra, con la quale le parti hanno pattuito di deferire ad un collegio arbitrale
“le controversie nascenti dal contratto”.
Con entrambi i motivi proposti (così come rubricati ed esplicati) l'impugnante mira a far accertare l'errore compiuto dal collegio arbitrale per aver esteso, in violazione dell'art. 829, comma
1, nn. 1 e 4, l'applicabilità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di fitto di azienda sottoscritto il 10.2.2003 anche alle controversie scaturenti dal contratto di cessione di azienda datato
14.10.2002, sebbene tale contratto (di cui la sig.ra chiede la risoluzione quale unico CP_2
oggetto della domanda) fosse privo di tale clausola.
I motivi sono inammissibili, atteso che la parte impugnante non ha eccepito il difetto di potestas iudicandi degli arbitri nella prima difesa successiva all'accettazione (art. 817, secondo comma,
c.p.c.): il sig. infatti, solo nelle note del 15.12.2018 eccepiva “l'inesistenza della clausola Pt_1 compromissoria nel contratto di cessione”.
La mancanza radicale di una clausola arbitrale nel contratto di cessione di azienda del
14.10.2002 e, quindi, la non inclusione dell'intera domanda proposta dalla nella clausola CP_2
compromissoria invocata (inserita nel diverso e successivo contratto di fitto di azienda del
10.2.2003, mai invocato dall'istante) rientra certamente (così come testualmente riconosciuto dallo stesso nelle predette note) nelle ipotesi di inesistenza della convenzione, le quali a norma Pt_1 del comma 2 dell'art. 817 c.p.c. devono essere eccepite nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, salva la diversa ipotesi di controversia non arbitrabile, rientrante nella previsione di cui all'art. 829 primo comma n. 1 c.p.c.
“In merito agli effetti del mancato rilievo della "incompetenza" dell'arbitro sancito dall'art. 817, comma 2 cod.proc.civ., questa Corte, già nel vigore delle vecchie norme che regolavano il giudizio arbitrale, ha sancito che la mancata proposizione, nel corso del procedimento arbitrale, dell'"eccezione di incompetenza" degli arbitri (sull'assunto che le conclusioni della controparte esorbitino dai limiti del compromesso), determina un semplice effetto preclusivo della relativa azione per nullità…L'interpretazione data dalla giurisprudenza si dimostra coerente con
l'orientamento dottrinale che tende ad accogliere una visione "paragiurisdizionale" del
7 procedimento che si instaura per mezzo della clausola compromissoria per arbitrato rituale in deroga alla giurisdizione del giudice ordinario. Recependo tale orientamento, in tema di clausola compromissoria, la giurisprudenza ha da ultimo riconosciuto che, nel giudizio ordinario,
«l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito». (Cass., sez. Un., 25 ottobre 2013,
n. 24153, n. 627787, Cass., sez. Un., 20 gennaio 2014, n. 1005, n. 628870, Cass., sez. VI, 6 novembre 2015, n. 22748, m. 637741; Sez. U., Sentenza n. 23463 del 18/11/2016)” (Cass.,
5824/2019).
Il terzo comma della norma, invece, si riferisce chiaramente alla diversa ipotesi in cui il contratto fatto valere in giudizio prevede espressamente una clausola compromissoria e la parte che contesta la potestas iudicandi degli arbitri voglia far valere il superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso, ossia la non inclusione nella clausola della domanda proposta.
Il secondo motivo di impugnazione è, poi, inammissibile anche nella parte in cui mira a far valere l'errore compiuto dal collegio arbitrale nell'aver negato efficacia l'“sostitutiva” del contratto di fitto di azienda sottoscritto a febbraio 2003 rispetto a quello di cessione di azienda sottoscritto nell'ottobre 2002, sull'erroneo presupposto della prova fornita dalla dell'avvenuto CP_2
pagamento del prezzo della cessione.
Rileva la Corte in via generale che l'impugnazione del lodo arbitrale per nullità non dà luogo ad un giudizio di appello, che abilita il giudice dell'impugnazione ad esaminare direttamente nel merito la decisione arbitrale, bensì ad un giudizio di legittimità rivolto ad accertare dapprima se sussista o meno taluna delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c. e, solo in caso di esito positivo del judicium rescindens, con dichiarazione di nullità della pronunzia arbitrale, al riesame del merito, teso a sostituire alla pronunzia nulla del giudice privato quella del giudice statale.
Per tale ragione non è sufficiente la proposizione di mere osservazioni critiche nei confronti della decisione sfavorevole, volte a promuovere una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella formulata dagli arbitri, senza indicazione degli errori di diritto in cui essi sarebbero caduti, poiché in tal modo non si chiede una valutazione di legittimità, ma un riesame del merito della controversia.
Orbene, nel caso in esame, l'impugnante nell'intestazione del secondo motivo proposto si duole della nullità del lodo per violazione dell'art. 829, primo comma, nn. 1 e 4, c.p.c., “in quanto pronunciato in mancanza di convenzione di arbitrato e, comunque, fuori dai suoi limiti”, precisando solo nell'articolazione dello stesso che l'errore compiuto dagli arbitri albergava anche nell'erronea
8 interpretazione degli effetti della sequenza temporale tra i contratti sottoscritti dalle parti e nell'erronea valutazione della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo della cessione di azienda, non fornita dalla . CP_2
La violazione delle norme di diritto fatta valere nel motivo, quindi, non ha nessuna attinenza con le argomentazioni di merito proposte nell'ambito del motivo stesso.
Al riguardo va, infatti, anche osservato come la giurisprudenza costantemente affermi che l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammissibile in presenza di un errore nel giudizio di diritto, secondo la previsione dell'art. 360 n. 3
c.p.c. (cfr. Cass., 23900/2004). In particolare, l'impugnazione non è consentita per questioni che attengono alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri e che, comunque, riguardano direttamente il merito della controversia, in quanto, essendo la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto "in iudicando" ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., la denuncia deve essere ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi;
la doglianza fatta valere, quindi, non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, ovvero con il non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie e dei fatti di causa da parte degli arbitri (cfr. Cass., n. 21802/2006).
E' stato anche affermato che il vizio in oggetto è ravvisabile quando sia stata negata o fraintesa una norma astratta esistente o ne sia stata fatta applicazione ad una fattispecie da essa non regolata
(cfr. Cass. n. 12644/1998), e che il vizio ricorre “non soltanto quando vi sia stato un errore nel giudizio di diritto, e cioè negazione o fraintendimento di una disposizione di legge esistente o affermazione di una disposizione inesistente, ma anche quando, intesa rettamente la norma, il giudice del merito l'abbia applicata ad un fatto che da essa non è regolato” (cfr. Cass. n.
2461/1985; nello stesso senso Cass. n. 5/2001).
Nulla di tutto questo si rinviene, invece, nella fattispecie in esame, in cui viene censurata proprio la valutazione del materiale istruttorio come effettuata dal collegio arbitrale, sostenendosi che la consegna degli assegni non costituiva prova del loro effettivo incasso e che le 33 rate mensili corrisposte dalla allo erano imputabili ai canoni di fitto e non alle rate della CP_2 Pt_1 cessione. Le censure sono, dunque, all'evidenza mosse all'attività interpretativa delle prove svolta dagli arbitri – prova, peraltro, riconosciuta dagli arbitri sulla base del principio di non contestazione da parte dello della consegna e dell'incasso degli assegni -, e l'impugnazione si risolve in un Pt_1
non consentito sindacato sulla logicità della motivazione e della valutazione degli atti operata dagli arbitri stessi.
9 Anche sotto tale profilo, pertanto, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, detratta la fase istruttoria non svolta in sede di appello, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Colacurcio, attesa la dichiarazione di averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da essa proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Pt_1
avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 20.6.2019 nei confronti di ,
[...] Controparte_2
così provvede:
1) respinge l'impugnazione, confermando il lodo impugnato;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 Controparte_2
che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Colacurcio, attesa la dichiarazione di averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott.ssa Federica Salvatore Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato con il n. 5140/2019 R.G., avente ad oggetto “Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del 19.6.2024 e vertente:
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura alle liti Parte_1 C.F._1 rilasciata a margine dell'atto di citazione in appello, dagli avv.ti MODESTINO ACONE (c.f.
e PASQUALE ACONE (c.f. ) ed elettivamente C.F._2 C.F._3
domiciliato presso lo studio Associato sito in Napoli alla via G. Martucci n. 48; CP_1
APPELLANTE
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_2 C.F._4 alle liti rilasciata a margine della comparsa di costituzione in appello, dall'avv. GIOVANNI
COLACURCIO (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in C.F._5
Serino alla via Terminio n. 48;
APPELLATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con domanda del 12.4.2016 la sig.ra a mezzo dell'avv. Giovanni Controparte_2
Colacurcio, formulava istanza di arbitrato, con contestuale nomina del proprio arbitro, per sentire
1 accertare la risoluzione del contratto di cessione di azienda ( ”) Parte_2 sottoscritto tra le parti in data 14.10.2002, per l'inadempimento di (nel contratto Parte_1 indicato come “cedente”) - il quale non aveva provveduto entro il termine pattuito (31.12.2004) alla stipula dell'atto pubblico di cessione, nonostante i ripetuti solleciti -, nonché per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 51.645,68, pari al doppio della penale confirmatoria concordata nel predetto contratto di cessione del 2002.
Con lodo arbitrale emesso in data 20.6.2019 la terna arbitrale, composta dal Presidente, avv.
Giuseppe Palmieri, e dai due componenti di parte, avv. Antonio Venezia (per la proponente) e avv.
Antonio Napolitano (per il resistente , a maggioranza dei primi due, riconosceva, in via Pt_1
preliminare, la propria potestas iudicandi sulla domanda azionata, rilevando che, sebbene la clausola compromissoria fosse contenuta solo nel contratto di fitto di azienda sottoscritto tra le parti in data 10.2.2003 (art. 14) - invocato dal sig. quale atto sostitutivo del precedente contratto Pt_1
di cessione di azienda del 2002 -, essa ricomprendeva anche le questioni scaturenti dal precedente contratto di cessione della medesima azienda sottoscritto tra le parti in data 14.10.2002. A fondamento della decisione adottata, il lodo evidenziava il carattere unitario del rapporto regolato dai due contratti, la natura vincolante della pronuncia resa nel 2007 dal Tribunale di Avellino - il quale, decidendo sulla medesima domanda oggetto dell'arbitrato, con sentenza di improcedibilità n.
1911/2007 aveva riconosciuto la deferibilità della controversia in favore del collegio arbitrale -, nonché il comportamento delle parti che, non avendo sollevato nessuna eccezione in merito sino al rilievo officioso (avvenuto all'adunanza del 19.10.2018), di fatto avevano accettato la potestas iudicandi del collegio arbitrale. Nel merito della controversia, sempre a maggioranza, il collegio arbitrale dava atto che la sig.ra aveva fornito la prova dell'avvenuto pagamento di gran CP_2 parte del prezzo pattuito nell'atto di cessione di azienda (nella misura di € 66.231,62), depositando copia degli assegni posdatati consegnati al sig. (dagli arbitri ritenuti non contestati neppure Pt_1
con riferimento all'avvenuto incasso), nonché allegando il pagamento (anch'esso ritenuto non contestato) di 33 rate mensili di 1.219,14 ciascuna e riconosceva che l'atto di fitto di azienda sottoscritto in data 10.2.2003 non aveva i caratteri della novazione e, quindi, era inidoneo a sostituire il precedente atto di cessione di azienda, ancora operante tra le parti. Su tali premesse, riscontrato l'inadempimento di all'obbligo assunto di sottoscrivere l'atto notarile di Parte_1
cessione entro il 31.12.2004, dichiarava la risoluzione del contratto di cessione di azienda datato
14.10.2002 e condannava il convenuto al pagamento della somma di € 51.645,68, Parte_1 oltre interessi, a titolo di restituzione del doppio della penale confirmatoria prevista dall'art. 7 del contratto di cessione di azienda dell'ottobre 2002.
2 Avverso tale decisione, comunicata alla parte dal Presidente della Terna Arbitrale tramite PEC in data 27.6.2019, ha proposto impugnazione di lodo il sig. , deducendo, da un lato, il Parte_1
difetto di potests iudicandi in capo agli arbitri per le questioni inerenti il contratto di cessione di azienda sottoscritto il 14.10.2002, nel quale non era prevista nessuna clausola compromissoria;
e, dall'altro lato, la nullità del lodo per contrasto con gli artt. 829, primo comma, nn. 1 e 4 c.p.c., essendo stato pronunciato in mancanza di convenzione di arbitrato e, comunque, fuori dei suoi limiti.
Costituendosi in giudizio, ha contestato l'atto di impugnazione, ribadendo Controparte_2
l'efficacia vincolante della decisione di appartenenza della controversia agli arbitri, contenuta nella sentenza del Tribunale di Avellino del 12.12.2007 e, in ogni caso, l'inammissibilità del rilievo officioso della possibile mancanza di potestas iudicandi (essendo rimessa all'esclusiva eccezione di parte) e, comunque, l'inammissibilità della censura dell'impugnante relativa alla mancanza di una clausola arbitrale nel contratto del 2002, in quanto non tempestivamente eccepita ai sensi dell'art. 817, secondo comma, c.p.c.
All'udienza collegiale del 19.6.2024, la causa, trattata in modalità scritta, è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
Va, preliminarmente, esaminata la tempestività dell'impugnazione.
E' pacifico tra le parti, oltre che documentalmente provato, che il lodo è stato comunicato al sig. dal Presidente del Collegio arbitrale in data 27.6.2019 e che nessuna notifica dello stesso gli Pt_1
è stata inoltrata dalla controparte.
A norma dell'art. 828 c.p.c. “L'impugnazione per nullità si propone nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo…L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione…”.
Orbene, costituisce principio generale, consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale l'atto idoneo a far decorrere il termine breve per impugnare è solo la notificazione del provvedimento fatta dalla parte vittoriosa alla controparte;
mentre tale termine non decorre per la conoscenza che la parte abbia avuto aliunde della decisione impugnata (in termini, Cass.,
17420/2004, secondo la quale: “Il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 828, primo comma, cod. proc. civ. per l'impugnazione del lodo decorre dalla data della notifica del lodo medesimo ad istanza di parte, della quale non costituisce equipollente la comunicazione integrale, a cura degli arbitri, ai sensi dell'art. 825, primo comma, cod. proc. civ., ancorché tale comunicazione sia eseguita (con forma più rigorosa di quella prevista della spedizione in plico raccomandato) mediante notificazione dell'ufficiale giudiziario”).
L'impugnazione in esame è, quindi, senza dubbio tempestiva.
3 Sempre in via preliminare va rilevato che quello impugnato è un lodo rituale.
Costituisce affermazione pacifica in giurisprudenza quella per cui “In tema di arbitrato, la distinzione tra quello rituale e quello irrituale s'impernia sulla volontà delle parti, che nella prima figura mira a pervenire ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., mentre nella seconda si limita ad affidare all'arbitro la soluzione di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento, con l'impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà. Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione del lodo, non rileva, peraltro, la natura dell'arbitrato prevista dalle parti, bensì la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, sicché il lodo, allorché sia reso nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. c.p.c., è impugnabile esclusivamente ai sensi dell'art. 827 c.p.c., pur a fronte di un compromesso o di una clausola compromissoria prevedenti un arbitrato irrituale” (Cass., 6140/2024; in senso analogo
Cass., 11313/2018, la quale ha precisato che: “Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall'art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell'irritualità dell'arbitrato”).
Orbene, nel caso di specie, l'art. 14 del contratto di fitto d'azienda sottoscritto dalle parti in data
10.2.2003 prevede che “Le eventuali controversie nascenti dal contratto saranno deferite ad un collegio arbitrale;
ciascuna parte nominerà il proprio arbitro e gli arbitri nomineranno un
Presidente che, in caso di disaccordo tra le parti, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di
Avellino”, senza dettare nessun criterio o indicazione per consentire l'individuazione della natura dell'arbitrato voluta dalle parti.
In tal caso, secondo l'ormai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di interpretazione del patto compromissorio, anche con riferimento alla disciplina applicabile prima della introduzione dell'art. 808 ter cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il dubbio sull'interpretazione dell'effettiva volontà dei contraenti va risolto nel senso della ritualità dell'arbitrato, tenuto conto della natura eccezionale della deroga alla norma per cui il lodo ha efficacia di sentenza giudiziaria” (Cass., 6909/2015).
In ogni caso, risulta che gli arbitri hanno ritenuto la natura rituale dell'arbitrato, decidendo nelle forme di cui agli artt. 816 ss. c.p.c. e che tale decisione non è stata contestata dalle parti, le quali anzi hanno aderito alla predetta qualificazione.
4 Sempre in via generale e in punto di diritto, prima di esaminare i motivi di impugnazione proposti dall'appellante, appare anche opportuno rilevare, che, ove la convenzione arbitrale sia anteriore al 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006 sulla riforma dell'arbitrato), l'impugnazione per violazione delle regole di diritto del merito è ammessa, anche se non prevista dalla convenzione (salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile) (cfr. Cass. S.U. sentenze nn. 9341,
9284 e 9285 del 9 maggio 2016; cfr. in senso analogo Cass., n. 17339/2017).
A fondamento di questo principio, le Sezioni Unite hanno proposto un'interpretazione incentrata, in particolare, sull'espressione “legge” usata dall'art. 829, comma 3, c.p.c. (testo vigente), per cui
“l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”. Per le Sezioni Unite, la “legge” a cui fa riferimento l'art. 829, comma 3, citato (nella formulazione vigente) è quella che “disciplina la convenzione di arbitrato” vigente al tempo della stipula, ossia - per le convenzioni anteriori al 2 marzo 2006 - (anche) il comma 2 dell'art. 829 c.p.c., nella versione vigente prima della riforma dell'arbitrato, il quale prevedeva la generale impugnabilità del lodo per violazione di legge, salva diversa volontà delle parti.
Secondo la suddetta pronuncia delle Sezioni Unite, quindi, se la convenzione è stata stipulata prima del 2 marzo 2006, il silenzio tenuto dalle parti in merito all'impugnabilità del lodo va interpretato in modo conforme alla legge a quel tempo vigente, ossia all'art. 829, comma 2, c.p.c., vecchio testo, il quale consentiva l'impugnazione del lodo anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
Nel caso di specie, la convenzione di arbitrato è contenuta nel contratto di fitto d'azienda sottoscritto tra le parti dinanzi al notaio in Baiano in data 10 febbraio 2003, ossia in Persona_1
data anteriore al 2 marzo 2006; dunque, alla fattispecie in esame, va applicata ratione temporis la disciplina previgente alla riforma dell'arbitrato del 2006, in base alla quale il lodo arbitrale rituale
(quale è certamente quello in esame) è (di regola) impugnabile, oltre che per gli specifici motivi processuali di cui al vecchio testo dell'art. 829 c.p.c., anche per violazione di legge sostanziale, non risultando nessuna diversa disposizione contenuta nella convenzione arbitrale.
Ciò posto in linea generale, con il primo motivo, ha impugnato la decisione degli Parte_1
arbitri con riferimento alla sussistenza della loro potestas iudicandi anche in relazione alle vicende attinenti al contratto di cessione di azienda sottoscritto il 14.10.2002 (unico oggetto della domanda proposta dalla sig.ra ), contestando tutte e tre le argomentazioni fornite a sostegno della CP_2 decisione dal collegio arbitrale: l'impugnante, in primo luogo, ha ritenuto che l'affermazione dell'unitarietà del rapporto contenuta nel lodo sia apodittica e contrastante con la tempistica e il
5 contenuto degli atti sottoscritti tra le parti, chiaramente distinti ed autonomi ed anzi l'uno (l'atto di fitto di azienda del 10.2.2003) volto, nella regolamentazione dei rapporti tra le parti, a sostituire l'altro (l'atto di cessione di azienda del 14.10.2002), non più operante e comunque non coperto da nessuna clausola compromissoria;
in secondo luogo, ha dedotto la mancanza di vincolatività della decisione resa dal Tribunale di Avellino nel 2007, trattandosi di decisione processuale;
e, in terzo luogo, ha negato la presenza di un comportamento accondiscendete delle parti al potere decisorio degli arbitri, evidenziando come la propria difesa, sin dalle note del 15.12.2018, aveva contestato l'inesistenza della clausola compromissoria nel contratto (preliminare) di cessione di azienda, in conformità con quanto prescritto dall'art. 817, terzo comma, c.p.c., che consente di rilevare l'eccedenza della domanda rispetto alla clausola arbitrale fino al momento della pronuncia del lodo.
Con il secondo motivo di impugnazione, il sig. ha fatto valere la nullità del lodo per Pt_1 violazione dell'art. 829, primo comma, nn. 1 e 4, c.p.c., in quanto pronunciato in mancanza di convenzione di arbitrato e, comunque, fuori dai suoi limiti, precisando nell'articolazione dello stesso che il collegio arbitrale aveva errato sia nell'estendere l'operatività della clausola compromissoria anche al contratto di cessione di azienda del 2002, sia nell'aver negato efficacia novativa al contratto di fitto di azienda sottoscritto a febbraio 2003, sull'erroneo presupposto della prova fornita dalla dell'avvenuto pagamento del prezzo della cessione. CP_2
I due motivi, per la loro evidente connessione e in parte sovrapponibilità, vanno trattati congiuntamente.
In punto di fatto va evidenziato che entrambe le parti hanno depositato copia del contratto datato
14.10.2002 avente ad oggetto “scrittura privata di cessione di esercizio”, con il quale “ad integrazione e rettifica di quanto previsto nel contratto di affitto di azienda, stipulato in pari data tra le stesse parti, cede e vende a che acquista l'azienda Parte_1 Controparte_2
corrente in Baiano alla via Malta 64 denominata “Minimarket di Scafuri Stefano” per l'esercizio dell'attività di supermercato”, nel quale non è prevista nessuna clausola compromissoria.
Sebbene l'impugnante, nell'impugnazione in esame, qualifichi tale atto come contratto preliminare di cessione di azienda, l'inequivoco tenore letterale, risultante sia dal titolo ad esso attribuito dalle parti che dal suo contenuto, induce a ritenere che il contratto abbia avuto ad oggetto l'immediata cessione dell'azienda ivi indicata. Peraltro, l'art. 5 del contratto, nel prevedere il termine per la stipula dell'atto pubblico di cessione dell'esercizio, non effettua nessuna menzione alla natura “definitiva” di tale atto rispetto al preliminare sottoscritto.
La natura immediatamente traslativa del contratto di cessione di azienda è avvalorata anche dalla domanda formulata dal sig. nel giudizio intentato nel 2006 davanti al Tribunale di Avellino Pt_1
e conclusosi con sentenza di declaratoria di improponibilità della domanda per la rilevata presenza
6 della clausola arbitrale, in cui egli espressamente indicava tra i fatti costitutivi della propria domanda la sottoscrizione del contratto di cessione di esercizio datato 14.10.2002, senza fare nessun cenno alla natura di atto preliminare rispetto ad un definitivo che le parti avrebbero stipulare successivamente.
Tra i documenti di causa, depositato anch'esso da entrambe le parti, risulta poi la copia di un contratto di fitto della medesima azienda, firmato dalle parti in data 10.2.2003 dinanzi al notaio in
Baiano Caterina Trani, all'interno del quale, all'art. 14, è inserita la clausola compromissoria interamente riportata sopra, con la quale le parti hanno pattuito di deferire ad un collegio arbitrale
“le controversie nascenti dal contratto”.
Con entrambi i motivi proposti (così come rubricati ed esplicati) l'impugnante mira a far accertare l'errore compiuto dal collegio arbitrale per aver esteso, in violazione dell'art. 829, comma
1, nn. 1 e 4, l'applicabilità della clausola compromissoria contenuta nel contratto di fitto di azienda sottoscritto il 10.2.2003 anche alle controversie scaturenti dal contratto di cessione di azienda datato
14.10.2002, sebbene tale contratto (di cui la sig.ra chiede la risoluzione quale unico CP_2
oggetto della domanda) fosse privo di tale clausola.
I motivi sono inammissibili, atteso che la parte impugnante non ha eccepito il difetto di potestas iudicandi degli arbitri nella prima difesa successiva all'accettazione (art. 817, secondo comma,
c.p.c.): il sig. infatti, solo nelle note del 15.12.2018 eccepiva “l'inesistenza della clausola Pt_1 compromissoria nel contratto di cessione”.
La mancanza radicale di una clausola arbitrale nel contratto di cessione di azienda del
14.10.2002 e, quindi, la non inclusione dell'intera domanda proposta dalla nella clausola CP_2
compromissoria invocata (inserita nel diverso e successivo contratto di fitto di azienda del
10.2.2003, mai invocato dall'istante) rientra certamente (così come testualmente riconosciuto dallo stesso nelle predette note) nelle ipotesi di inesistenza della convenzione, le quali a norma Pt_1 del comma 2 dell'art. 817 c.p.c. devono essere eccepite nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, salva la diversa ipotesi di controversia non arbitrabile, rientrante nella previsione di cui all'art. 829 primo comma n. 1 c.p.c.
“In merito agli effetti del mancato rilievo della "incompetenza" dell'arbitro sancito dall'art. 817, comma 2 cod.proc.civ., questa Corte, già nel vigore delle vecchie norme che regolavano il giudizio arbitrale, ha sancito che la mancata proposizione, nel corso del procedimento arbitrale, dell'"eccezione di incompetenza" degli arbitri (sull'assunto che le conclusioni della controparte esorbitino dai limiti del compromesso), determina un semplice effetto preclusivo della relativa azione per nullità…L'interpretazione data dalla giurisprudenza si dimostra coerente con
l'orientamento dottrinale che tende ad accogliere una visione "paragiurisdizionale" del
7 procedimento che si instaura per mezzo della clausola compromissoria per arbitrato rituale in deroga alla giurisdizione del giudice ordinario. Recependo tale orientamento, in tema di clausola compromissoria, la giurisprudenza ha da ultimo riconosciuto che, nel giudizio ordinario,
«l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza della disciplina complessivamente ricavabile dalla legge 5 gennaio 1994, n. 5 e dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito». (Cass., sez. Un., 25 ottobre 2013,
n. 24153, n. 627787, Cass., sez. Un., 20 gennaio 2014, n. 1005, n. 628870, Cass., sez. VI, 6 novembre 2015, n. 22748, m. 637741; Sez. U., Sentenza n. 23463 del 18/11/2016)” (Cass.,
5824/2019).
Il terzo comma della norma, invece, si riferisce chiaramente alla diversa ipotesi in cui il contratto fatto valere in giudizio prevede espressamente una clausola compromissoria e la parte che contesta la potestas iudicandi degli arbitri voglia far valere il superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso, ossia la non inclusione nella clausola della domanda proposta.
Il secondo motivo di impugnazione è, poi, inammissibile anche nella parte in cui mira a far valere l'errore compiuto dal collegio arbitrale nell'aver negato efficacia l'“sostitutiva” del contratto di fitto di azienda sottoscritto a febbraio 2003 rispetto a quello di cessione di azienda sottoscritto nell'ottobre 2002, sull'erroneo presupposto della prova fornita dalla dell'avvenuto CP_2
pagamento del prezzo della cessione.
Rileva la Corte in via generale che l'impugnazione del lodo arbitrale per nullità non dà luogo ad un giudizio di appello, che abilita il giudice dell'impugnazione ad esaminare direttamente nel merito la decisione arbitrale, bensì ad un giudizio di legittimità rivolto ad accertare dapprima se sussista o meno taluna delle nullità previste dall'art. 829 c.p.c. e, solo in caso di esito positivo del judicium rescindens, con dichiarazione di nullità della pronunzia arbitrale, al riesame del merito, teso a sostituire alla pronunzia nulla del giudice privato quella del giudice statale.
Per tale ragione non è sufficiente la proposizione di mere osservazioni critiche nei confronti della decisione sfavorevole, volte a promuovere una diversa e più favorevole interpretazione rispetto a quella formulata dagli arbitri, senza indicazione degli errori di diritto in cui essi sarebbero caduti, poiché in tal modo non si chiede una valutazione di legittimità, ma un riesame del merito della controversia.
Orbene, nel caso in esame, l'impugnante nell'intestazione del secondo motivo proposto si duole della nullità del lodo per violazione dell'art. 829, primo comma, nn. 1 e 4, c.p.c., “in quanto pronunciato in mancanza di convenzione di arbitrato e, comunque, fuori dai suoi limiti”, precisando solo nell'articolazione dello stesso che l'errore compiuto dagli arbitri albergava anche nell'erronea
8 interpretazione degli effetti della sequenza temporale tra i contratti sottoscritti dalle parti e nell'erronea valutazione della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo della cessione di azienda, non fornita dalla . CP_2
La violazione delle norme di diritto fatta valere nel motivo, quindi, non ha nessuna attinenza con le argomentazioni di merito proposte nell'ambito del motivo stesso.
Al riguardo va, infatti, anche osservato come la giurisprudenza costantemente affermi che l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammissibile in presenza di un errore nel giudizio di diritto, secondo la previsione dell'art. 360 n. 3
c.p.c. (cfr. Cass., 23900/2004). In particolare, l'impugnazione non è consentita per questioni che attengono alla valutazione delle risultanze probatorie da parte degli arbitri e che, comunque, riguardano direttamente il merito della controversia, in quanto, essendo la denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto "in iudicando" ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per Cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c., la denuncia deve essere ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi;
la doglianza fatta valere, quindi, non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, ovvero con il non corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie e dei fatti di causa da parte degli arbitri (cfr. Cass., n. 21802/2006).
E' stato anche affermato che il vizio in oggetto è ravvisabile quando sia stata negata o fraintesa una norma astratta esistente o ne sia stata fatta applicazione ad una fattispecie da essa non regolata
(cfr. Cass. n. 12644/1998), e che il vizio ricorre “non soltanto quando vi sia stato un errore nel giudizio di diritto, e cioè negazione o fraintendimento di una disposizione di legge esistente o affermazione di una disposizione inesistente, ma anche quando, intesa rettamente la norma, il giudice del merito l'abbia applicata ad un fatto che da essa non è regolato” (cfr. Cass. n.
2461/1985; nello stesso senso Cass. n. 5/2001).
Nulla di tutto questo si rinviene, invece, nella fattispecie in esame, in cui viene censurata proprio la valutazione del materiale istruttorio come effettuata dal collegio arbitrale, sostenendosi che la consegna degli assegni non costituiva prova del loro effettivo incasso e che le 33 rate mensili corrisposte dalla allo erano imputabili ai canoni di fitto e non alle rate della CP_2 Pt_1 cessione. Le censure sono, dunque, all'evidenza mosse all'attività interpretativa delle prove svolta dagli arbitri – prova, peraltro, riconosciuta dagli arbitri sulla base del principio di non contestazione da parte dello della consegna e dell'incasso degli assegni -, e l'impugnazione si risolve in un Pt_1
non consentito sindacato sulla logicità della motivazione e della valutazione degli atti operata dagli arbitri stessi.
9 Anche sotto tale profilo, pertanto, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, secondo un valore tra i minimi e i medi dello scaglione di riferimento, detratta la fase istruttoria non svolta in sede di appello, con distrazione in favore dell'avv. Giovanni Colacurcio, attesa la dichiarazione di averne fatto anticipo.
In ossequio alla disposizione di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'impugnante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da essa proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da Pt_1
avverso il lodo arbitrale pronunciato in data 20.6.2019 nei confronti di ,
[...] Controparte_2
così provvede:
1) respinge l'impugnazione, confermando il lodo impugnato;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 Controparte_2
che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Giovanni Colacurcio, attesa la dichiarazione di averne fatto anticipo;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 12.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Federica Salvatore dott. Fulvio Dacomo
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